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Document 31989L0395
Council Directive 89/395/EEC of 14 June 1989 amending Directive 79/112/EEC on the approximation of the laws of the Member States relating to labelling, presentation and advertising of foodstuffs for sale to the ultimate consumer
Direttiva 89/395/CEE del Consiglio del 14 giugno 1989 che modifica la direttiva 79/112/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonché la relativa pubblicità
Direttiva 89/395/CEE del Consiglio del 14 giugno 1989 che modifica la direttiva 79/112/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonché la relativa pubblicità
GU L 186 del 30.6.1989, p. 17–20
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 25/05/2000
Direttiva 89/395/CEE del Consiglio del 14 giugno 1989 che modifica la direttiva 79/112/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonché la relativa pubblicità
Gazzetta ufficiale n. L 186 del 30/06/1989 pag. 0017 - 0020
edizione speciale finlandese: capitolo 15 tomo 9 pag. 0066
edizione speciale svedese/ capitolo 15 tomo 9 pag. 0066
DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 14 giugno 1989 che modifica la direttiva 79/112/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonché la relativa pubblicità (89/395/CEE) IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A, vista la proposta della Commissione (1), in cooperaezione con il Parlamento europeo (2), visto il parere del Comitato economico e sociale (3), considerando che la direttiva 79/112/CEE (4), modificata da ultimo dalla direttiva 86/197/CEE (5), prevede, in molti casi, delle possibilità di deroghe nazionali; considerando che nella duplice prospettiva della realizzazione del mercato interno e di una migliore informazione di tutti i consumatori della Comunità è opportuno eliminare tali deroghe; considerando, in particolare, che l'esperienza acquisita in seguito all'adozione della direttiva 79/112/CEE consente di renderla applicabile a ristoranti, ospedali, mense e altre collettività analoghe, in tutta la Comunità; considerando che la data di conservazione minima ha dato buoni risultati; che tuttavia nell'interesse di una migliore protezione della salute pubblica deve esserle preferito un sistema di datazione più rigoroso nel caso di prodotti alimentari rapidamente deperibili da punto di vista microbiologico; che in caso di dubbio deve essere prevista una procedura comunitaria; considerando che la presente direttiva concerne soltanto l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità e non il problema dell'autorizzazione o del divieto di irradiazione dei prodotti alimentari o dei loro ingredienti; considerando tuttavia che, fatta salva una decisione a livello comuntario circa il merito, occorre sin d'ora riconoscere al consumatore il diritto di essere informato del trattamento GU n. C 154 del 12. 6. 1987, pag. 10. GU n. C 120 del 16. 5. 1989. mediante irradiazione subito da un prodotto alimentare, quando questo è autorizzato; che a tale scopo è opportuno prevedere che su ogni prodotto così trattato debba figurare una dicitura adeguata; che tuttavia disposizioni specifiche relative ai prodotti composti contenenti un ingrediente precedentemente trattato con radiazioni ionizzanti saranno stabilite solo in occasione dell'adozione di una normativa concernente questo stesso trattamento d'irradiazione; considerando che, per facilitare gli scambi tra gli Stati membri può essere previsto che nella fase precedente la vendita al consumatore finale soltanto l'indicazione degli elementi essenziali debba figurare sull'imballaggio esterno e che talune indicazioni obbligatorie che devono corredare un prodotto alimentare preimballato figurino soltanto sui relativi documenti commerciali; considerando che in tutti i casi per i quali il Consiglio conferisce alla Commissione delle competenze per l'esecuzione di norme stabilite nel settore dei prodotti alimentari occorre prevedere una procedura che instauri una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione nell'ambito del comitato permanente dei prodotti alimentari, istituito con la decisione 69/414/CEE (6), HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 La direttiva 79/112/CEE è modificata come segue: 1) il titolo della direttiva è sostituito dal titolo seguente: «Direttiva del Consiglio, del 18 dicembre 1978, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità»; 2) il testo dell'articolo 1, paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente: «2. La presente direttiva si applica anche ai prodotti alimentari destinati ad essere consegnati a ristoranti, ospedali, mense ed altre collettività analoghe, in appresso denominate "collettività''»: 3) all'articolo 1, paragrafo 3, lettera b) l'espressione «al consumatore finale» è sostituita dall'espressione «al consumatore finale ed alle collettività»; 4) il testo dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b) è sostituito dal testo seguente: «b) fatte salve le disposizioni comunitarie applicabili alle acque minerali naturali e ai prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare, attribuire al prodotto alimentare proprietà atte a prevenire, curare o guarire una malattia umana né accennare a tali proprietà.»; 5) il testo dell'articolo 3, paragrafo 1, punto 4 è sostituito dal testo seguente: «4. Il termine minimo di conservazione o, nel caso di prodotti molto deperibili dal punto di vista microbiologico, la data di scadenza.»; 6) all'articolo 4 è aggiunto il paragrafo seguente: «3. Le disposizioni comunitarie di cui ai paragrafi 1 e 2 sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 17.»; 7) all'articolo 5, paragrafo 1, l'espressione «al consumatore finale» è sostituita dall'espressione «al consumatore finale ed alle collettività»; 8) all'articolo 5, paragrafo 3 è aggiunto il testo seguente: «Su ogni prodotto alimentare che sia stato trattato con radiazioni ionizzanti deve figurare una delle seguenti diciture: - in spagnolo: "irradiado'' o "tratado con radiación ionizante''; - in danese: "bestraalet/ . . .'' o "straalekonserveret'' o "behandlet med ioniserende straaling'' o "konserveret med ioniserende straaling''; - in tedesco: "bestrahlt'' o "mit ionisierenden Strahlen behandelt''; - in greco: "epexergasmeno me ionizoysa aktinovolia'' o "aktinovolimeno''; - in inglese: "irradiated'' o "treated with ionising radiation''; - in francese: "traité per rayonnements ionisants'' o "traité par ionisation''; - in italiano: "irradiato'' o "trattato con radiazioni ionizzanti''; - in olandese: "doorstraald'' o "door bestraling behandeld'' o "met ioniserende stralen behandeld''; - in portoghese« "irradiado'' o "tratado por irradiaçao'' o "tratado por radiaçao ionizante''.»; 9) il testo dell'articolo 6, paragrafo 5, lettera b), primo trattino è sostituito dal testo seguente: «- gli ingredienti che appartengono ad una delle categorie elencate nell'allegato I e che rientrano nella composizione di un altro prodotto alimentare possono essere designati con il solo nome di tale categoria. Modifiche all'elenco delle categorie riportate nell'allegato I possono essere adottate secondo la procedura prevista all'articolo 17.»; 10) il testo dell'articolo 6, paragrafo 5, lettera b), terzo trattino è completato dalla frase seguente: «tali disposizioni comunitarie sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 17.»; 11) il testo dell'articolo 6, paragrafo 5, lettera b), quarto trattino è sostituito dal testo seguente: «- Le disposizioni comunitarie specifiche che determinano l'impiego della dicitura relativa al trattamento con radiazioni ionizzanti di un ingrediente saranno stabilite successivamente, conformemente all'articolo 100 A del trattato.»; 12) all'articolo 6, paragrafo 6, è aggiunto il comma seguente: «Le disposizioni comunitarie di cui al presente paragrafo sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 17.»; 13) all'articolo 7, paragrafo 3, è aggiunto il comma seguente: «Le disposizioni comunitarie di cui al presente paragrafo sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 17.»; 14) il testo dell'articolo 8, paragrafo 4 è sostituito dal testo seguente: «4. Se un prodotto alimentare solido è presentato immerso in un liquido di copertura, sull'etichetta deve essere indicato anche il peso netto sgocciolato del prodotto. Ai sensi del presente paragrafo, per liquido di copertura si intendo i seguenti prodotti, eventualmente mescolati e anche quando si presentano congelati o surgelati, purché il liquido sia soltanto accessorio rispetto agli elementi essenziali della preparazione in questione e non sia pertanto decisivo per l'acquisto: acqua, soluzioni acquose di sali, salamoia; soluzioni acquose di acidi alimentari, aceto; soluzioni acquose di zuccheri, soluzioni acquose di altre sostanze o materie edulcoranti; succhi di frutta ed ortaggi nei casi delle conserve di frutta e ortaggi. Questo elenco può essere completato secondo la procedura prevista all'articolo 17. I metodi di controllo del peso netto sgocciolato sono stabiliti secondo la procedura prevista dall'arti- colo 17.»; 15) all'articolo 8 è aggiunto il paragrafo seguente: «7. Le disposizioni comunitarie di cui al paragrafo 1, al paragrafo 2, lettere b) e d) e al paragrafo 5 sono adottate secondo la procedura prevista all'arti- colo 17.»; 16) l'articolo 9, paragrafo 2, secondo e terzo comma, è soppresso; 17) il testo dell'articolo 9, paragrafo 5 è sostituito dal testo seguente: «5. Fino al 31 dicembre 1992 gli Stati membri possono permettere, nel loro territorio, che il periodo minimo di conservazione sia espresso diversamente che con l'indicazione del termine minimo di conservazione. Fatta salva l'informazione prevista dall'articolo 22, gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri ogni misura presa in virtù del presente paragrafo.»; 18) il testo dell'articolo 9, paragrafo 6 è sostituito dal testo seguente: «6. Fatte salve le disposizioni comunitarie che prescrivono altre indicazioni di data, l'indicazione del termine minimo di conservazione non è richiesta nei casi: - degli ortofrutticoli freschi, comprese le patate, che non sono stati sbucciati o tagliati o che non hanno subito trattamenti analoghi. Questa deroga non si applica ai semi germinali e prodotti analoghi quali i germogli di leguminose; - dei vini, vini liquorosi, vini spumanti, vini aromatizzati e prodotti simili ottenuti a base di frutti diversi dall'uva nonché delle bevande dei codici NC 2206 00 91, 2206 00 93 e 2206 00 99, ottenute da uva o mosto di uva; - delle bevande con un contenuto di alcole pari o superiore al 10 % in volume; - delle bevande rinfrescanti non alcolizzate, succhi di frutta, nettari di frutta e bevande alcolizzate in recipienti individuali di oltre 5 litri, destinati alle collettività; - dei prodotti della panetteria e della pasticceria che, per loro natura, sono normalmente consumati entro le 24 ore successive alla fabbricazione; - degli aceti; - del sale da cucina; - degli zuccheri allo stadio solido; - dei prodotti di confetteria consistenti quasi unicamente in zuccheri aromatizzati e/o colorati; - delle gomme da masticare e prodotti analoghi; - delle porzioni individuali di gelati alimentari.»; 19) è inserito l'articolo seguente: «Articolo 9 bis 1. Nel caso di prodotti alimentari rapidamente deperibili dal punto di vista microbiologico e che, di conseguenza, possono costituire dopo breve tempo un pericolo immediato per la salute umana, il termine minimo di conservazione è sostituito dalla data di scadenza. 2. La data deve essere preceduta dalla parole: - in spagnolo: "fecha de caducidad''; - in danese: "sidste anvendelsesdato''; - in tedesco: "verbrauchen bis''; - in greco: "analosi mechri'' - in inglese: "thse vz''; - in franpsese: "a psonsomer xthsqth'ath''; - in italiano: "da psonsthmare entro''; - in olandese: "te gevrthiken tot''; - in portogiese: "a psonsthmir ate''. Qtheste parole deoono essere segthite: - dalla data stessa, oppthre - dalla menyione del pthnto in psthi essa e indipsata sthlla etipsietta. Qtheste indipsavioni sono segthite da thna despsriyione delle psondiyioni da osseroare per la psonseroavione. 3. La data psomprende il giorno, il mese e, eoentthalmente, l'anno, nell'ordine e in forma psiiara. 4. Sepsondo la propsedthra preoista all'artipsolo 17 ptho essere depsiso in determinati psasi se sono soddisfatte le psondiyioni di psthi al paragrafo 1.»; 20) ^all'artipsolo 10, paragrafo 2, e angithnto il psomma segthente: «Le disposiyioni psomthnitarie di psthi al presente paragrafo sono adottate sepsondo la propsedthra preoista all'artipsolo 17.»; 21) ^il testo dell'artipsolo 11 e sostitthito dal testo segthente: «Articolo 11 1. a) Se i prodotti alimentari sono preconfezionati, le indicazioni di cui all'articolo 3 e all'articolo 4, paragrafo 2 figurano sull'imballaggio preconfezionato o su un'etichetta legata al medesimo. b) In deroga alla lettera a) e fatte salve le disposizioni comunitarie relative alle quantità nominali, se i prodotti alimentari preconfezionati sono - destinati al consumatore finale, ma commercializzati in una fase che precede la vendita a quest'ultimo allorché tale fase non è la vendita ad una collettività, - destinati ad essere consegnati alle collettività per esservi preparati o trasformati, frazionati o messi al consumo - le indicazioni di cui all'articolo 3 e all'articolo 4, paragrafo 2 possono figurare soltanto sui documenti commerciali relativi a detti prodotti, se è garantito che tali documenti, contenenti tutte le indicazioni dell'etichettatura, accompagnano i prodotti alimentari cui si riferiscono oppure sono stati inviati prima della consegna o contemporaneamente a questa. c) Nei casi previsti alla lettera b) le indicazioni previste all'articolo 3, paragrafo 1, punti 1), 4) e 6) nonché eventualmente quella prevista all'articolo 9 bis figurano anche sull'imballaggio esterno in cui i prodotti alimentari sono presentati per la commercializzazione. 2. Tali indicazioni devono essere facilmente comprensibili ed apposte in un punto evidente, in modo da essere facilmente visibili, chiaramente leggibili e indelebili. Esse non devono in alcun modo essere dissimulate, deformate o separate da altre indicazioni o figure. 3. a) Le indicazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punti 1), 3), 4) e 9) figurano nello stesso campo visivo. Tale obbligo può essere esteso alle indicazioni previste dall'articolo 4, paragrafo 2. b) Tuttavia, per le bottiglie di vetro destinate ad essere riutilizzate sulle quali è indicata in modo indelebile una dicitura di cui alla lettera a), questo obbligo non si applica per un periodo di 10 anni a decorrere dalla notifica della presente direttiva. 4. Nel caso delle bottiglie di vetro destinate ad essere riutilizzate sulle quali è indicato in modo indelebile una dicitura e che pertanto non recano né etichetta né anello né fascetta nonché degli imballaggi o recipienti la cui superficie piana più grande è inferiore a 10 cm$ sono obbligatorie soltanto le indicazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punti 1), 3) e 4). Il paragrafo 3,lettera a) non è applicabile in tale caso. 5. Fino al 31 dicembre 1996, gli Stati membri possono non esigere l'indicazione del termine minimo di conservazione o della data di scadenza nel caso delle bottiglie di cui al paragrafo 4. 6. L'Irlanda, i Paesi Bassi e il Regno Unito possono prevedere deroghe all'articolo 3, paragrafo 1 e al presente articolo, paragrafo 3, lettera a) per il latte e i prodotti del latte confezionati in bottiglie di vetro destinate ad essere riutilizzate. 7. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le misure adottate ai sensi dei paragrafi 5 o 6.»; 22) all'aricolo 12, primo comma l'espressione «al consumatore finale» è sostituita dall'espressione «al consumatore finale ed alle collettività»; 23) all'articolo 12, paragrafo 2 il termine «consumatore» è sostituito dal termine «acquirente»; 24) il testo dell'articolo 17 è sostituito dal testo seguente: «Articolo 17 Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il comitato permanente per i prodotti alimentari, in appresso denominato "comitato'', viene investito della questione dal proprio presidente, sia su iniziativa di quest'ultimo, sia a richiesta del rappresentante di uno Stati membro. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni al comitato, viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto. La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato. Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata. Se il Consiglio non ha deliberato entro un termine di tre mesi a decorrere dall data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte.»; 25) l'articolo 18 è soppresso; 26) l'articolo 23 è soppresso. Articolo 2 Gli Stati membri modificano, se del caso, le loro disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative, in modo da: - permettere il commercio dei prodotti conformi alla presente direttiva entro il 20 dicembre 1990; - vietare il commercio dei prodotti non conformi alla presente direttiva a decorrere dal 20 giugno 1992. Gli Stati membri ne informano immediatamente la Commissione. Articolo 3 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Lussemburgo, addì 14 giugno 1989. Per il Consiglio Il Presidente P. SOLBES (1) GU n. C 124 del 28. 5. 1986, pag. 5. e(2) GU n. C 99 del 13. 4. 1987, pag 65 e(3) GU n. C 328 del 22. 12. 1986, pag. 27. (4) GU n. L 33 dell'8. 2. 1979, pag. 1. (5) GU n. L 144 del 29. 5. 1986, pag. 38.(6) GU n. L 291 del 19. 11. 1969, pag. 9.