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Documento 31989L0240

Direttiva 89/240/CEE della Commissione del 16 dicembre 1988 che adegua al progresso tecnico la direttiva 86/663/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative ai carrelli semoventi per movimentazione

GU L 100 del 12.4.1989, p. 1/76 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

Estatuto jurídico del documento Ya no está vigente, Fecha de fin de validez: 31/12/1995

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1989/240/oj

31989L0240

Direttiva 89/240/CEE della Commissione del 16 dicembre 1988 che adegua al progresso tecnico la direttiva 86/663/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative ai carrelli semoventi per movimentazione

Gazzetta ufficiale n. L 100 del 12/04/1989 pag. 0001 - 0076
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 18 pag. 0136
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 18 pag. 0136


DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE

del 16 dicembre 1988

che adegua al progresso tecnico la direttiva 86/663/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai carrelli semoventi per movimentazione

(89/240/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica

europea,

vista la direttiva 86/663/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1986, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai carrelli semoventi per movimenta-

zione (1), in particolare l'articolo 10,

considerando che la direttiva 86/663/CEE prevede espressamente l'adozione dei metodi di prova e d'esame per i carrelli semoventi per movimentazione secondo la procedura prevista dall'articolo 22 della direttiva 84/528/CEE del Consiglio, del 17 settembre 1984, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle disposizioni comuni agli apparecchi di sollevamento e di movimenta-

zione (2);

considerando che l'adozione di detti metodi di prova e d'esame è necessaria ai fini della conformità dei carrelli semoventi di movimentazione alle prescrizioni tecniche della direttiva 86/663/CEE;

considerando che il termine relativo all'attuazione della presente direttiva deve coincidere con quello della direttiva 86/663/CEE affinché possa essere raggiunto lo scopo perseguito;

considerando che le disposizioni della presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico delle direttive volte all'eliminazione degli ostacoli tecnici nel settore degli apparecchi e degli strumenti di elevazione e di movimentazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Le prove di stabilità, di visibilità e di funzionamento per i carrelli semoventi di movimentazione che rientrano nel campo d'applicazione della direttiva 86/663/CEE sono effettuate secondo i metodi specificati nell'allegato.

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva di modo che tali disposizioni entrino in vigore alla stessa data di quelle adottate per conformarsi alla direttiva 86/663/CEE. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 1988.

Per la Commissione

COCKFIELD

Vicepresidente

EWG:L111UMBI00.94

FF: 1UIT; SETUP: 01; Bediener: PUPA; MC: P; Pr.: C;

Kunde: 43854 Montan Italien 00

(1) GU n. L 384 del 31. 12. 1986, pag. 12.

(2) GU n. L 300 del 19. 11. 1984, pag. 72.

ALLEGATO

METODI DI PROVE CON CARRELLI SEMOVENTI PER MOVIMENTAZIONE

CONTENUTI

Metodo

N.

Titolo

Pagina

1.

Prove di stabilità con carrelli elevatori con carico a sbalzo i.

5

2.

Prove di stabilità con carrelli retrattili e carrelli con forche fra i longheroni i.

9

3.

Prove di stabilità con carrelli elevatori con forche ricoprenti e carrelli con piattaforma ricoprente a grande altezza di sollevamento i.

17

4.

Prove di stabilità con carrelli elevatori con posto di guida elevabile a grande e media altezza di sollevamento i.

25

5.

Prove di stabilità con carrelli elevatori a forche a presa laterale su di un solo lato i.

34

6.

Prove di stabilità con carrelli bidirezionali e multidirezionali i.

39

7.

Prove di stabilità con carrelli elevatori a grande altezza di sollevamento per impilamento laterale (e frontale) i.

47

8.

Prove di stabilità con carrelli elevatori a forche fuori strada i.

57

9.

Prove di stabilità con carrelli funzionanti con montanti inclinati in avanti i.

61

10.

Prove di stabilità con carrelli funzionanti con carichi decentrati - decentramento comandato i.

64

11.

Prove di stabilità con carrelli funzionanti con carichi decentrati - decentramento determinato dall'uso i.

67

12.

Prove funzionali sui carrelli per movimentazione i.

70

13.

Metodo per la misurazione del campo di visibilità dei carrelli semoventi di movimentazione

72

EWG:L111UMBI01.95

FF: 1UIT; SETUP: 01; Bediener: PUPA; MC: P; Pr.: C;

Kunde: L111UMBI01 - 43854

12. 4. 89

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

METODO N. 1

PROVE DI STABILITÀ CON CARRELLI ELEVATORI CON CARICO A SBALZO

1.

OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente prescrizione specifica le prove di base per la verifica della stabilità dei carrelli elevatori con carico a sbalzo (con guidatore a bordo od a piedi) aventi portata nominale fino a 10 000 kg compresi, con montanti o forche inclinabili o no. Essa si applica ai carrelli muniti di forche e/o altra attrezzatura. Essa non si applica ai carrelli che funzionano con carichi sospesi che possono oscillare liberamente.

2.

CONDIZIONI DI VALIDITÀ

Le prove descritte nella presente prescrizione permettono di accertare che i carrelli del tipo indicato hanno soddisfacente stabilità quando vengano correttamente impiegati nelle condizioni d'impiego-tipo qui di seguito specificate:

a) carrello funzionante (sia in traslazione che in impilamento) su terreno debitamente sistemato, praticamente uniforme ed orizzontale;

b) traslazione con montanti (o forche) inclinati (e) all'indietro, e con carico abbassato (posizione di traslazione);

c) impilamento con montanti praticamente verticali e forche praticamente orizzontali;

d) baricentro del carico situato all'incirca nel piano di mezzeria longitudinale del carrello.

Qualora le condizioni d'impiego differiscano dalle condizioni normali, riferirsi anche ai metodi n. 9,

10 ed 11.

3.

MODALITÀ DI PROVA

3.1.

Attrezzature e metodi

La stabilità del carrello deve venir verificata mediante le prove qui di seguito descritte, impiegando una piattaforma di prova inclinabile, atta a ruotare lungo uno dei propri lati. Il carrello da provarsi verrà disposto sulla piattaforma, inizialmente avente posizione orizzontale, nelle varie posizioni descritte nelle tabelle di prova qui di seguito riportate.

Per ciascuna delle posizioni del carrello, la piattaforma verrà inclinata lentamente e senza bruschi strappi, fino al valore indicato nella tabella delle prove. Il carrello viene considerato stabile quando passi tutte le prove senza ribaltarsi.

Agli effetti di tali prove, il valore di ribaltamento è quello per cui, se la piattaforma venisse ulteriormente inclinata, si verificherebbe il completo ribaltamento del carrello.

Nelle prove di stabilità laterale, è ammesso che una delle ruote portanti si stacchi dalla piattaforma; è pure ammesso che parte del telaio o di un altro organo del carrello venga a contatto con la piattaforma.

3.2.

Stato del carrello

3.2.1.

Generalità

Le prove verranno effettuate con carrello in ordine di marcia, senza guidatore, e nel caso di carrello a motore termico, dovrà essere effettuato il pieno di carburante, qualora ciò potesse avere effetto negativo sulla stabilità del carrello; gli altri livelli verranno effettuati al relativo corretto livello operativo. Gli organi portanti il carico dovranno essere muniti di tutti i dispositivi supplementari o di protezione forniti come primo equipaggiamento dei montanti ed i montanti (o le forche), qualora siano inclinabili, saranno disposti in conformità di quanto indicato nella tabella di descrizione delle prove.

Qualora vi siano pneumatici, essi verranno gonfiati alla pressione specificata dal costruttore e la loro zavorratura, quando sia autorizzata, verrà effettuata in conformità delle istruzioni del costruttore stesso.

3.2.2.

Verifica della verticalità dei montanti

Prima di procedere alla prova n. 1, verrà verificata la posizione verticale dei montanti per mezzo di un filo a piombo o di altra adatta attrezzatura.

La proiezione sulla piattaforma orizzontale del baricentro G del carico (o di qualsiasi altro punto, ad esempio il punto E, che si trovi in posizione fissa rispetto a G), deve essere la stessa sia per l'altezza da terra prevista per la prova, sia quando il carico si trova all'altezza normale di traslazione.

Le variazioni determinate dalla flessione devono venir corrette mediante l'inclinazione indietro dei montanti entro i limiti consentiti dalle caratteristiche costruttive del carrello.

Il presente paragrafo non si applica ai carrelli le cui caratteristiche costruttive non consentono la correzione suddetta.

3.2.3.

Altezza da terra per le prove di traslazione

Per le prove riproducenti la traslazione, la superficie superiore delle forche, in corrispondenza del tallone delle stesse, deve trovarsi a 300 mm da terra.

3.2.4.

Altezza di sollevamento per le prove di impilamento

Per le prove riguardanti l'impilamento l'altezza di sollevamento sarà misurata tra la superficie della piattaforma inclinabile e il lato superiore delle pale della forca.

3.3.

Effetto del peso del guidatore sulla stabilità

Per i carrelli con guidatore a bordo, il peso del guidatore sarà sostituito da una massa di 90 kg, qualora tale circostanza riduca la stabilità del carrello in fase di prova.

Nel caso di guidatore in piedi, il baricentro della massa verrà disposto a 1 000 mm sopra il centro del piano di calpestio del posto di guida.

Nel caso di guidatore seduto, il baricentro della massa verrà disposto a 250 mm sopra il sedile compresso.

3.4.

Immobilizzazione del carrello sulla piattaforma di prova

Nel corso di ciascuna prova il carrello deve essere mantenuto sulla piattaforma di prova nella posizione prescritta.

Verrà impedito il rotolamento delle ruote applicando il freno a mano o di servizio, che potranno essere bloccati nella posizione «serrato». Inoltre si potranno bloccare le ruote contro il telaio del carrello, purché non ne venga condizionata l'oscillazione dell'assale rispetto al telaio.

È consentito inserire zeppe o cunei fra ruote e piattaforma di prova onde impedire che lo scivolamento del carrello ne modifichi la posizione. L'altezza delle zeppe o dei cunei non deve superare i valori indicati nella seguente tabella:

>SPAZIO PER TABELLA>

3.5.

Carico di prova

Il carico di prova deve essere costituito da una massa equivalente alla portata nominale Q del carrello, applicata al baricentro G, la cui posizione nominale si trova alla distanza unificata D del baricentro del carico, misurata in senso orizzontale partendo dalla superficie anteriore della parte verticale della forca, ed in senso verticale dalla superficie della parte orizzontale della forca stessa (vedi figura 1).

Il baricentro G deve trovarsi nel piano di mezzeria dei montanti.

>INIZIO DI UN GRAFICO>

<?aa8N>Figura 1

>FINE DI UN GRAFICO>

Qualora il costruttore abbia indicato, sulla targa delle portate, anche altre possibilità di carico, si provvederà ad effettuare prove al carico massimo corrispondente ad una determinata altezza, nonché prove con carico corrispondente all'altezza massima.

3.6.

Disposizioni di sicurezza

Dovranno essere prese opportune disposizioni al fine di evitare il ribaltamento del carrello o lo spostamento del carico di prova nel corso delle prove.

Qualora per evitare il ribaltamento del carrello venga impiegato un ammarraggio, questo deve essere sufficientemente morbido e lasco, in modo cioè da non esercitare alcun apprezzabile effetto di trattenuta sul carrello all'atto in cui questo fosse per iniziare un movimento di ribaltamento.

Si può evitare lo spostamento del carico di prova:

a) fissando solidamente il carico al dispositivo portacarico,

b) portando il carico in prossimità del suolo, sospendendolo ad una fune, catena, ecc., in modo che il punto di sospensione si trovi nello stesso punto in cui si troverebbe il baricentro G del carico di prova, quando questo fosse posto direttamente sulla forca.

4.

PROCEDURA DI PROVA

Il carrello sarà disposto in conformità delle indicazioni specificate nella tabella di prova.

Le prove di stabilità laterale devono venir effettuate dalla parte in cui il carrello presenta la minor stabilità.

L'asse MN del carrello deve essere parallelo all'asse della piattaforma di prova.

Il punto N è il centro della superficie di contatto fra la piattaforma e la ruota anteriore più prossima all'asse di inclinazione XY (figure 7, 8 e 9).

Il punto M viene definito nel modo seguente:

a) per i carrelli muniti di assale sterzante oscillante (figura 7), M è la proiezione verticale sulla piattaforma del punto di intersezione fra il piano di mezzeria longitudinale AB del carrello e l'asse di detto assale;

b) per i carrelli con ruota a supporto rotante (ruota pivotante) (figure 8 e 9) M è il centro della superficie di contatto fra la piattaforma e la ruota direttrice più vicina all'asse di inclinazione XY.

5.

PROVE PER CARRELLI MUNITI DI ATTREZZATURE

I carrelli muniti di attrezzature verranno sottoposti alle prove di stabilità precedentemente specificate, a meno che l'attrezzatura possa portare il baricentro del carico fuori dal piano di mezzeria longitudinale del carrello (vedi metodo n. 10).

Il carico di prova e la relativa posizione saranno quelli indicati sulla (sulle) targa (targhe) indicanti la portata del carrello munito dell'attrezzatura considerata ed impiegata in conformità delle istruzioni del costruttore.

Le altezze di sollevamento richieste per le prove verranno misurate fra la piattaforma di prova e la superficie inferiore del carico o dell'attrezzatura, assumendo come valida la minore di queste.

EWG:L111UMBI02.89

FF: 1UIT; SETUP: 01; Bediener: JUTT; MC: P; Pr.: C;

Kunde: ................................

N. L 100/8

12. 4. 89

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

>SPAZIO PER TABELLA>

12. 4. 89

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

METODO N. 2

PROVE DI STABILITÀ CON CARRELLI RETRATTILI E CARRELLI CON FORCHE FRA I

LONGHERONI

1.

OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente prescrizione specifica le prove di base per la verifica della stabilità dei carrelli retrattili e dei carrelli con forche fra i longheroni (con guidatore a bordo od a piedi) aventi portata nominale fino a 10 000 Kg compresi, con montanti o forche inclinabili o no. Essa si applica ai carrelli muniti di forche e/o altra attrezzatura. Essa non si applica ai carrelli che funzionano con carichi sospesi che possono oscillare liberamente.

2.

CONDIZIONI DI VALIDITÀ

Le prove descritte nella presente prescrizione permettono di accertare che i carrelli del tipo indicato hanno soddisfacente stabilità quando vengano correttamente impiegati nelle condizioni normali d'impiego-tipo qui di seguito specificate:

a) carrello funzionante (sia in traslazione che in impilamento) su terreno debitamente sistemato, praticamente uniforme ed orizzontale;

b) traslazione con montanti (o forche) inclinati (e) all'indietro, e con carico abbassato (posizione di traslazione);

c) impilamento con montanti praticamente verticali e forche praticamente orizzontali;

d) baricentro del carico situato all'incirca nel piano di mezzeria longitudinale del carrello.

Qualora le condizioni d'impiego differiscano dalle condizioni normali, riferirsi anche ai metodi n. 9,

10 ed 11.

3.

MODALITÀ DI PROVA

3.1.

Attrezzature e metodi

La stabilità del carrello deve venir verificata mediante le prove qui di seguito descritte, impiegando una piattaforma di prova inclinabile, atta a ruotare lungo uno dei propri lati. Il carrello da provarsi verrà disposto sulla piattaforma, inizialmente avente posizione orizzontale, nelle varie posizioni descritte nelle tabelle di prova qui di seguito riportate.

Per ciascuna delle posizioni del carrello, la piattaforma verrà inclinata lentamente e senza bruschi strappi, fino al valore indicato nella tabella delle prove. Il carrello viene considerato stabile quando passi tutte le prove senza ribaltarsi.

Agli effetti di tali prove, il valore di ribaltamento è quello per cui, se la piattaforma venisse ulteriormente inclinata, si verificherebbe il completo ribaltamento del carrello.

Nelle prove di stabilità laterale, è ammesso che una delle ruote portanti si stacchi dalla piattaforma; è pure ammesso che parte del telaio o di un altro organo del carrello venga a contatto con la piattaforma.

3.2.

Stato del carrello

3.2.1.

Generalità

Le prove verranno effettuate con carrello in ordine di marcia, senza guidatore, e nel caso di carrello a motore termico, dovrà essere effettuato il pieno di carburante, qualora ciò potesse avere effetto negativo sulla stabilità del carrello; gli altri livelli verranno effettuati al relativo corretto livello operativo. Gli organi portanti il carico dovranno essere muniti di tutti i dispositivi supplementari o di protezione forniti come primo equipaggiamento ed i montanti (o le forche), qualora siano inclinabili, saranno disposti in conformità di quanto indicato nella tabella di descrizione delle prove.

Qualora vi siano pneumatici, essi verranno gonfiati alla pressione specificata dal costruttore e la loro zavorratura, quando sia autorizzata, verrà effettuata in conformità delle istruzioni del costruttore stesso.

3.2.2.

Verifica della verticalità dei montanti

Prima di procedere alla prova n. 1, verrà verificata la posizione verticale dei montanti per mezzo di un filo a piombo o di altra adatta attrezzatura.

La proiezione sulla piattaforma orizzontale del baricentro G del carico (o di qualsiasi altro punto, ad esempio il punto E, che si trovi in posizione fissa rispetto a G), deve essere la stessa sia per l'altezza da terra prevista per la prova, sia quando il carico si trova all'altezza normale di traslazione.

Le variazioni determinate dalla flessione devono venir corrette mediante l'inclinazione indietro dei montanti oppure mediante retrazione dei montanti o delle forche entro i limiti consentiti dalle caratteristiche costruttive del carrello.

Il presente paragrafo non si applica ai carrelli le cui caratteristiche costruttive non consentono la correzione suddetta.

3.2.3.

Altezza da terra per le prove di traslazione

Per le prove riproducenti la traslazione, la superficie superiore delle forche, in corrispondenza del tallone delle stesse, deve trovarsi a 300 mm da terra.

3.2.4.

Altezza di sollevamento per le prove di impilamento

Per le prove riguardanti l'impilamento l'altezza di sollevamento sarà misurata tra la superficie della piattaforma inclinabile e il lato superiore delle pale della forca.

3.3.

Effetto del peso del guidatore sulla stabilità

Per i carrelli con guidatore a bordo, il peso del guidatore sarà sostituito da una massa di 90 kg, qualora tale circostanza riduca la stabilità del carrello in fase di prova.

Nel caso di guidatore in piedi, il baricentro della massa verrà disposto a 1 000 mm sopra il centro del piano di calpestio del posto di guida.

Nel caso di guidatore seduto, il baricentro della massa verrà disposto a 250 mm sopra il sedile compresso.

3.4.

Immobilizzazione del carrello sulla piattaforma di prova

Nel corso di ciascuna prova il carrello deve essere mantenuto sulla piattaforma di prova nella posizione prescritta.

Verrà impedito il rotolamento delle ruote applicando il freno a mano o di servizio, che potranno esser bloccati nella posizione «serrato». Inoltre si potranno bloccare le ruote contro il telaio del carrello, purché non ne venga condizionata l'oscillazione dell'assale rispetto al telaio.

È tuttavia consentito, come misura di sicurezza, bloccare l'oscillazione dell'assale nelle prove di stabilità longitudinale nelle quali l'assale oscillante è situato assai vicino all'asse di inclinazione della piattaforma di prova e parallelamente ad esso.

È consentito inserire zeppe o cunei fra ruote e piattaforma di prova onde impedire che lo scivolamento del carrello ne modifichi la posizione. L'altezza delle zeppe o dei cunei non deve superare i valori indicati nella seguente tabella:

>SPAZIO PER TABELLA>

3.5.

Carico di prova

Il carico di prova deve essere costituito da una massa equivalente alla portata nominale Q del carrello, applicata al baricentro G, la cui posizione nominale si trova alla distanza unificata D del baricentro del carico, misurata in senso orizzontale partendo dalla superficie anteriore della parte verticale della forca, ed in senso verticale dalla superficie della parte orizzontale della forca stessa (vedi figura 1).

Il baricentro G deve trovarsi nel piano di mezzeria dei montanti.

>INIZIO DI UN GRAFICO>

<?aa8N>Figura 1

>FINE DI UN GRAFICO>

Qualora il costruttore abbia indicato, sulla targa delle portate, anche altre possibilità di carico, si provvederà ad effettuare prove al carico massimo corrispondente ad una determinata altezza, nonché prove con carico corrispondente all'altezza massima.

3.6.

Disposizioni di sicurezza

Dovranno essere prese opportune disposizioni al fine di evitare il ribaltamento del carrello e lo spostamento del carico di prova nel corso delle prove.

Qualora per evitare il ribaltamento del carrello venga impiegato un ammarraggio, questo deve essere sufficientemente morbido e lasco, in modo cioè da non esercitare alcun apprezzabile effetto di trattenuta sul carrello all'atto in cui questo fosse per iniziare un movimento di ribaltamento.

Si può evitare lo spostamento del carico:

a) fissando solidamente il carico al dispositivo portacarico,

b) portando il carico in prossimità del suolo, sospendendolo ad una fune, catena, ecc., in modo che il punto di sospensione si trovi nello stesso punto in cui si troverebbe il baricentro G del carico di prova, quando questo fosse posto direttamente sulla forca.

4.

PROCEDURA DI PROVA

Il carrello sarà disposto in conformità delle indicazioni specificate nella tabella di prova.

Le prove di stabilità laterale devono venir effettuate dalla parte in cui il carrello presenta la minor stabilità.

L'asse MN del carrello deve essere parallelo all'asse della piattaforma di prova.

Il punto N è il centro della superficie di contatto fra la piattaforma e la ruota del longherone portante più prossima all'asse di inclinazione XY (figure da 8 a 13).

Il punto M viene definito nel modo seguente:

a) per i carrelli muniti di assale oscillante a bilanciere (figura 9) o di un gruppo propulsore rotante attorno ad un asse verticale e munito di una sola ruota, M è la proiezione verticale sulla piattaforma del punto di intersezione fra il piano di mezzeria longitudinale AB del carrello e l'asse di detto assale;

b) nelle figure 8, 10, 11, 12 e 13 vengono indicate le posizioni di M nel caso di carrelli aventi caratteristiche costruttive diverse.

5.

PROVE PER CARRELLI MUNITI DI ATTREZZATURE

I carrelli muniti di attrezzature verranno sottoposti alle prove di stabilità precedentemente specificate, a meno che l'attrezzatura possa portare il baricentro del carico fuori dal piano di mezzeria longitudinale del carrello (vedi metodo n. 10).

Il carico di prova e la relativa posizione saranno quelli indicati sulla (sulle) targa (targhe) indicanti la portata del carrello munito dell'attrezzatura considerata ed impiegata in conformità delle istruzioni del costruttore.

Le altezze di sollevamento richieste per le prove verranno misurate fra la piattaforma di prova e la superficie inferiore del carico o dell'attrezzatura, assumendo come valida la minore di queste.

EWG:L111UMBI04.95

FF: 1UIT; SETUP: 01; Bediener: JUTT; MC: P; Pr.: C;

Kunde: L111UMBI04

N. L 100/12

12. 4. 89

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

>SPAZIO PER TABELLA>

N. L 100/13

12. 4. 89

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

> SPAZIO PER TABELLA>

N. L 100/14

12. 4. 89

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

>SPAZIO PER TABELLA>

>INIZIO DI UN GRAFICO>

<?aa8N>Prova <(BLK0)ABREV>n<(BLK0)INDIC TYPE="SUF">.</(BLK0)INDIC>

</(BLK0)ABREV>

4

%

50

45

40

35

30

25

20

15

10

5

0

0 5 10 15 20 25 <?aeSL1><?aeUL1>V = km/h

V¹ = miglia/h

<?aeIC>

Inclinazione della piattaforma di prova

22,7 km/h

(15+1,1 V) % - max 40 %

V = <?aeSL1><?aeUL1>Velocità massima del carrello a vuoto,

in chilometri all'ora, su terreno uniforme

ed orizzontale

<?aeIC>Figura 18

>FINE DI UN GRAFICO>

>INIZIO DI UN GRAFICO>

Prova <(BLK0)ABREV>n<(BLK0)INDIC TYPE="SUF">.</(BLK0)INDIC>

</(BLK0)ABREV>

6

%

50

45

40

35

30

25

20

15

10

5

0

0 5 10 15 20 V = km/h

Inclinazione della piattaforma di prova

Pendenza massima

per carrello a vuoto

20 %

10 %

0 % = orizzontale

(25+1,55 V) % - max 50 %

(20+1,55 V) % - max 45 %

(15+1,55 V) % - max 40 %

V = <?aeSL1><?aeUL1>Velocità massima del carrello a vuoto,

in chilometri all'ora, su terreno uniforme

ed orizzontale

<?aeIC>16,1 km/h

Figura 19

>FINE DI UN GRAFICO>

I vari valori di pendenza indicati nella figura 19 oppure calcolati per mezzo delle apposite formule vengono adottati in funzione delle prestazioni che il carrello deve attuare.

In tal modo, se esso è costruito e destinato a circolare esclusivamente su terreno orizzontale, per determinare il valore dell'inclinazione della piattaforma di prova si deve usare la curva indicata con 0 %. Se esso è costruito e destinato a percorrere, in salita e discesa, a vuoto, pendenze del 10 % (o 20 %) si useranno le curve indicare con 10 % (o 20 %).

Qualora il carrello sia costruito e destinato a percorrere, in salita e discesa, a vuoto, pendenze con valore intermedio, l'inclinazione della piattaforma di prova verrà determinata mediante le seguenti formule:

á = 15+0,5 i+1,55 V - [max = (40+0,5 i) %]

nelle quali á = inclinazione della piattaforma di prova, espressa in percento (%),

i

= pendenza massima da percorrersi a vuoto, espressa in %,

v

=

velocità massima del carrello a vuoto, in chilometri all'ora, su terreno uniforme ed orizzontale.

EWG:L111UMBI08.95

FF: 1UIT; SETUP: 01; Bediener: PUPA; MC: P; Pr.: C;

Kunde: 43854 L 111

12. 4. 89

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

METODO N. 3

PROVE DI STABILITÀ CON CARRELLI ELEVATORI CON FORCHE RICOPRENTI E CARRELLI

CON PIATTAFORMA RICOPRENTE A GRANDE ALTEZZA DI SOLLEVAMENTO

1.

OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente prescrizione specifica le prove di base per la verifica della stabilità dei carrelli elevatori con forche ricoprenti e dei carrelli con piattaforma a grande sollevamento (con guidatore a bordo od a piedi) aventi portata nominale fino a 10 000 kg compresi, con montanti o forche inclinabili o no o piattaforma. Essa si applica ai carrelli muniti di forche e/o altra attrezzatura. Essa non si applica ai carrelli che funzionano con carichi sospesi che possono oscillare liberamente.

2.

CONDIZIONI DI VALIDITÀ

Le prove descritte nella presente prescrizione permettono di accertare che i carrelli del tipo indicato hanno soddisfacente stabilità quando vengano correttamente impiegati nelle condizioni d'impiego-tipo qui di seguito specificate:

a) carrello funzionante (sia in marcia che in impilamento) su terreno debitamente sistemato, praticamente uniforme ed orizzontale;

b) traslazione con montanti (o forche) inclinati (e) all'indietro, e con carico abbassato (posizione di traslazione);

c) impilamento con montanti praticamente verticali e piattaforma e forche praticamente orizzontali;

d) baricentro del carico situato all'incirca nel piano di mezzeria longitudinale del carrello.

Qualora le condizioni d'impiego diffteriscano dalle condizioni normali, riferirsi ai metodi 17, 19, ecc., della direttiva.

3.

MODALITÀ DI PROVA

3.1.

Attrezzature e metodi

La stabilità del carrello deve venir verificata mediante le prove qui di seguito descritte, impiegando una piattaforma di prova inclinabile, atta a ruotare lungo uno dei propri lati. Il carrello da provarsi verrà disposto sulla piattaforma, inizialmente avente posizione orizzontale, nelle varie posizioni descritte nelle tabelle di prova qui di seguito riportate.

Per ciascuna delle posizioni del carrello, la piattaforma verrà inclinata lentamente e senza bruschi strappi, fino al valore indicato nella tabella delle prove. Il carrello viene considerato stabile quando passi tutte le prove senza ribaltarsi.

Agli effetti di tali prove, il valore di ribaltamento è quello per cui, se la piattaforma venisse ulteriormente inclinata, si verificherebbe il completo ribaltamento del carrello.

Nelle prove di stabilità laterale, è ammesso che una delle ruote portanti si stacchi dalla piattaforma; è pure ammesso che parte del telaio o di un altro organo del carrello venga a contatto con la piattaforma.

3.2.

Stato del carrello

3.2.1.

Generalità

Le prove verranno effettuate con carrello in ordine di marcia, senza guidatore, e nel caso di carrello a motore termico, dovrà essere effettuato il pieno di carburante, qualora ciò potesse avere effetto negativo sulla stabilità del carrello; gli altri livelli verranno effettuati al relativo corretto livello operativo. Gli organi portanti il carico dovranno essere muniti di tutti i dispositivi supplementari o di protezione forniti come primo equipaggiamento ed i montanti, la piattaforma o le forche, qualora siano inclinabili, saranno disposti in conformità di quanto indicato nella tabella di descrizione delle prove.

Qualora vi siano pneumatici, essi verranno gonfiati alla pressione specificata dal costruttore e la loro zavorratura, quando sia autorizzata, verrà effettuata in conformità delle istruzioni del costruttore stesso.

3.2.2.

Verifica della verticalità dei montanti

Prima di procedere alla prova n. 1, verrà verificata la posizione verticale di montanti per mezzo di un filo a piombo o di altra adatta attrezzatura.

La proiezione sulla piattaforma orizzontale del baricentro G del carico (o di qualsiasi altro punto, ad esempio il punto E, che si trovi in posizione fissa rispetto a G), deve essere la stessa sia per l'altezza da terra prevista per la prova, sia quando il carico si trova all'altezza normale di traslazione.

Le variazioni determinate dalla flessione devono venir corrette mediante l'inclinazione indietro dei montanti, oppure mediante retrazione dei montanti o delle forche, entro i limiti consentiti dalle caratteristiche costruttive del carrello.

Il presente paragrafo non si applica ai carrelli le cui caratteristiche costruttive non consentono la correzione suddetta.

3.2.3.

Altezza da terra per le prove di traslazione

Per le prove riproducenti la traslazione, la superficie superiore della piattaforma portacarico (o delle forche, in corrispondenza del tallone delle stesse), deve trovarsi a 300 mm da terra, oppure all'altezza minima necessaria per consentire il trasporto del carico, tenendo per valida la maggiore fra tali due misure.

3.2.4.

Altezza di sollevamento per le prove di impilamento

Per le prove riguardanti l'impilamento l'altezza di sollevamento sarà misurata tra la superficie della piattaforma inclinabile e il lato superiore delle pale della forca.

3.3.

Effetto del peso del guidatore sulla stabilità

Per i carrelli con guidatore a bordo, il peso del guidatore sarà sostituito da una massa di 90 kg, qualora tale circostanza riduca la stabilità del carrello in fase di prova.

Nel caso di guidatore in piedi, il baricentro della massa verrà disposto a 1 000 mm sopra il centro del piano di calpestio del posto di guida.

Nel caso di guidatore seduto, il baricentro della massa verrà disposto a 250 mm sopra il sedile compresso.

3.4.

Immobilizzazione del carrello sulla piattaforma di prova

Nel corso di ciascuna prova il carrello deve essere mantenuto sulla piattaforma di prova nella posizione prescritta.

Verrà impedito il rotolamento delle ruote applicando il freno a mano o di servizio, che potranno esser bloccati nella posizione «serrato». Inoltre si potranno bloccare le ruote contro il telaio del carrello, purché non ne venga condizionata l'oscillazione dell'assale rispetto al telaio.

È tuttavia consentito, come misura di sicurezza, bloccare l'oscillazione dell'assale nelle prove di stabilità longitudinale nelle quali l'assale oscillante è situato assai vicino all'asse di inclinazione della piattaforma di prova e parallelamente ad esso.

È consentito inserire zeppe o cunei fra ruote e piattaforma di prova onde impedire che lo scivolamento del carrello ne modifichi la posizione. L'altezza delle zeppe o dei cunei non deve superare i valori indicati nella seguente tabella:

>SPAZIO PER TABELLA>

3.5.

Carico di prova

Il carico di prova deve essere costituito da una massa equivalente alla portata nominale Q del carrello, applicata al baricentro G, la cui posizione nominale si trova alla distanza unificata D del baricentro del carico, misurata in senso orizzontale partendo dalla superficie anteriore della parte verticale della forca, ed in senso verticale dalla superficie superiore della parte orizontale della forca stessa (vedi figura 1). Il baricentro G (od il punto equivalente nel caso di carrelli a vuoto) deve trovarsi nel piano di mezzeria dei montanti.

>INIZIO DI UN GRAFICO>

<?aa8N>Figura 1

>FINE DI UN GRAFICO>

Qualora il costruttore abbia indicato, sulla targa delle portate, anche altre possibilità di carico, si provvederà ad effettuare prove al carico massimo corrispondente ad una determinata altezza, nonché prove con carico corrispondente all'altezza massima.

3.6.

Disposizioni di sicurezza

Dovranno essere prese opportune disposizioni al fine di evitare il ribaltamento del carrello e lo spostamento del carico di prova nel corso delle prove.

Qualora per evitare il ribaltamento del carrello venga impiegato un ammarraggio, questo deve essere sufficientemente morbido e lasco, in modo cioè da non esercitare alcun apprezzabile effetto di trattenuta sul carrello all'atto in cui questo fosse per iniziare un movimento di ribaltamento.

Si può evitare lo spostamento del carico:

a) fissando solidamente il carico al dispositivo portacarico,

b) portando il carico in prossimità del suolo, sospendendolo ad una fune, catena, ecc., in modo che il punto di sospensione si trovi nello stesso punto in cui si troverebbe il baricentro G del carico di prova, quando questo fosse posto direttamente sulla forca.

4.

PROCEDURA DI PROVA

Il carrello sarà disposto in conformità delle indicazioni specificate nella tabella di prova.

Le prove di stabilità laterale devono venir effettuate dalla parte in cui il carrello presenta la minor stabilità.

L'asse MN del carrello deve essere parallelo all'asse della piattaforma di prova.

Il punto N è il centro della superficie di contatto fra la piattaforma e la ruota anteriore più prossima all'asse di inclinazione XY (figure da 8 a 13).

Il punto M viene definito nel modo seguente:

a) per i carrelli muniti di assale oscillante a bilanciere (figura 9) o di un gruppo propulsore rotante attorno ad un asse verticale e munito di una sola ruota, M è la proiezione verticale sulla piattaforma del punto di intersezione fra il piano di mezzeria longitudinale AB del carrello e l'asse di detto assale;

b) nelle figure 8, 10, 11, 12 e 13 vengono indicate le posizioni di M nel caso di carrelli aventi caratteristiche costruttive diverse.

5.

PROVE PER CARRELLI MUNITI DI ATTREZZATURE

I carrelli muniti di attrezzature verranno sottoposti alle prove di stabilità precedentemente specificate, a meno che l'attrezzatura possa portare il baricentro del carico fuori dal piano di mezzeria longitudinale del carrello (vedi metodo n. 10).

Il carico di prova e la relativa posizione saranno quelli indicati sulla (sulle) targa (targhe) indicanti la portata del carrello munito dell'attrezzatura considerata ed impiegata in conformità delle istruzioni del costruttore.

Le altezze di sollevamento richieste per le prove verranno misurate fra la piattaforma di prova e la superficie inferiore del carico o dell'attrezzatura, assumendo come valida la minore di queste.

EWG:L111UMBI09.95

FF: 1UIT; SETUP: 01; Bediener: JUTT; MC: P; Pr.: C;

Kunde: L 111 Italien 09 43854

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>SPAZIO PER TABELLA>

N. L 100/21

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> SPAZIO PER TABELLA>

N. L 100/22

12. 4. 89

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>SPAZIO PER TABELLA>

>INIZIO DI UN GRAFICO>

<?aa8N>Prova <(BLK0)ABREV>n<(BLK0)INDIC TYPE="SUF">.</(BLK0)INDIC>

</(BLK0)ABREV>

3

%

6

5,6

5

4

3,5

3

2

1

0

0 2 4 6 8 10 12 14 V<?aeMC2> <?aePC5>a = km/h

(2+0,3 V<?aeMC2><?aePC5>Q) % - <?aeSL1><?aeUL1>min. 3,5 %

max. 6 %

<?aeIC>V<?aeMC2> <?aePC5>Q = <?aeSL1><?aeUL1>Velocità massima del carrello in km/h,

con carico nominale Q, su terreno

uniforme ed orizzontale

<?aeIC>Inclinazione della piattaforma di prova

5 km/h

13,3 km/h

Figura 18

>FINE DI UN GRAFICO>

>INIZIO DI UN GRAFICO>

Prova <(BLK0)ABREV>n<(BLK0)INDIC TYPE="SUF">.</(BLK0)INDIC>

</(BLK0)ABREV>

4

%

25

20

15

10

5

0

0 2 4 6 8 10 V = km/h

Inclinazione della piattaforma di prova

26 %

(15+1,1 V) % - max. 26 %

V = <?aeSL1><?aeUL1>Velocità massima del carrello in km/h

a vuoto, su terreno uniforme ed

orizzontale

<?aeIC>Figura 19

>FINE DI UN GRAFICO>

>INIZIO DI UN GRAFICO>

Prova <(BLK0)ABREV>n<(BLK0)INDIC TYPE="SUF">.</(BLK0)INDIC>

</(BLK0)ABREV>

6

%

30

25

20

15

10

5

0

0 2 4 6 8 10 V = km/h

Inclinazione della piattaforma di prova

26 %

Pendenza massima

per il carrello a vuoto 10 %

0 % = orizzontale

(15+1,1 V) % - max. 26 %

(10+1,1 V) % - max. 21 %

V = <?aeSL1><?aeUL1>Velocità massima del carrello a vuoto, in km/h,

su terreno uniforme ed orizzontale

<?aeIC>Figura 20

>FINE DI UN GRAFICO>

I vari valori di pendenza indicati nella figura 20 oppure calcolati per mezzo delle apposite formule vengono adottati in funzione delle prestazioni che il carrello deve attuare.

In tal modo, se esso è costruito e destinato a circolare esclusivamente su terreno orizzontale, per determinare

il valore dell'inclinazione della piattaforma di prova si deve usare la curva indicata con 0 %. Se esso è

costruito e destinato a percorrere, in salita e discesa, a vuoto, pendenze del 10 % si useranno le curve

indicate con 10 %.

Qualora il carrello sia costruito e destinato a percorrere, in salita e discesa, a vuoto, pendenze con valore intermedio, l'inclinazione della piattaforma di prova verrà determinata mediante le seguenti formule:

á = 10+0,5 i+1,1 V - max. (21+0,5 i)

nelle quali: á = inclinazione della piattaforma di prova, espressa in percento (%),

i

= pendenza massima da percorrersi a vuoto, espressa in %,

V

= velocità massima del carrello a vuoto, in chilometri all'ora, su terreno uniforme ed orizzontale.

EWG:L111UMBI13.96

FF: 1UIT; SETUP: 01; Bediener: PUPA; MC: P; Pr.: C;

Kunde: 43854 L 111

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METODO 4

PROVE DI STABILITÀ CON CARRELLI ELEVATORI CON POSTO DI GUIDA ELEVABILE A GRANDE E MEDIA ALTEZZA DI SOLLEVAMENTO

1.

OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente prescrizione specifica le prove di base per la verifica della stabilità dei carrelli elevatori con posto di guida elevabile a grande e media altezza di sollevamento aventi portata nominale fino a 10 000 kg compresi. Essa si applica ai carrelli muniti di forche o di una piattaforma di carico. Essa non si applica ai carrelli muniti di un dispositivo portacarico che può essere spostato lateralmente o di un perno esterno al piano di mezzeria longitudinale del carrello, né ai carrelli che funzionano con carichi sospesi che possono oscillare liberamente.

2.

CONDIZIONI DI VALIDITÀ

La presente prescrizione si applica ai carrelli elevatori con posto di guida elevabile a grande e media altezza di sollevamento, sui quali il posto di guida può essere sollevato a più di 1 200 mm unitamente al (o sopra il) dispositivo portante il carico. Essi possono venir realizzati per muoversi sia con traslazione guidata, sia con traslazione libera, o per entrambi i tipi di traslazione in alternativa. Quando siano a traslazione guidata (¹) la presente prescrizione si applica ai carrelli:

a) che non siano muniti di mezzi esterni che ne impediscano il ribaltamento, e

b) che siano muniti di mezzi esterni che ne impediscano parzialmente il ribaltamento, e

c) che funzionino con il baricentro del carico situato all'incirca nel piano di mezzeria longitudinale del carrello.

I carrelli del tipo b) devono venir provati secondo la presente prescrizione per verificarne la stabilità nelle condizioni in cui si trovano quando non sono vincolati dai mezzi esterni intesi ad impedirne il ribaltamento.

È ammesso che, sui carrelli a posto di guida elevabile con traslazione guidata, il posto di guida e/o il dispositivo portacarico siano rispettivamente messi in posizione oppure funzionanti nel corso della traslazione, a patto che vengano pienamente soddisfatte le opportune condizioni e misure di sicurezza (¹) nonché i requisiti di stabilità di cui alla presente prescrizione. Le prove di stabilità di cui in seguito permettono di accertare che i carrelli del tipo indicato hanno soddisfacente stabilità quando vengono correttamente impiegati nelle condizioni normali d'impiego (¹). Qualora le condizioni d'impiego differiscano dalle condizioni normali, riferirsi ai metodi 19, ecc. della direttiva.

2.1.

Condizioni normali d'impiego

2.1.1.

Impiego normale, con traslazione guidata in corridoio

Il funzionamento con traslazione guidata viene considerato normale quando il carrello:

a) viene impiegato con il dispositivo portacarico (con carico o senza) situato ad un'altezza alla quale la velocità di traslazione non viene ridotta al di sotto della velocità massima che può sviluppare il carrello;

b) viene impiegato con il dispositivo portacarico (con carico o senza) situato ad un'altezza alla quale la traslazione del carrello è ancora consentita ma a velocità ridotta e con corrispondentemente ridotta frenatura;

c) viene impiegato per effettuare (a mano o meccanicamente) il prelievo o la deposizione di carichi ad una altezza qualsiasi fino all'altezza massima. A tali altezze, la traslazione può essere completamente impedita, oppure consentita a velocità assai ridotta (¹).

2.1.2.

Impiego normale con traslazione libera (non guidata)

Il funzionamento con traslazione libera viene considerato normale quando il carrello:

a) viene impiegato a velocità non superiore a vo (²), con il dispositivo portacarico (con carico o senza) situato ad altezza non superiore a 500 mm. Qualora lo sforzo frenante F (³) esercitato dai freni non corrisponda al proprio valore normale, esso deve essere portato al valore corrispondente a quello dei carrelli di tipo classico, oppure la velocità vo deve venire automaticamente ridotta a non più di 9 km/h (5,6 miglia/h);

(¹) Per i dettagli delle definizioni e delle regole di sicurezza, vedi allegato I, capitolo 10, disposizioni particolari.

(²) Vo = velocità massima in km/h che il carrello può sviluppare fuori corridoio [essa può venir ottenuta mediante automatica riduzione della velocità v(velocità massima del carrello nei corridoi)].

(³) F = sforzo di decelerazione al gancio esercitato dai freni, oppure sforzo di trazione, espresso in percentuale della massa lorda del carrello, a carico o a vuoto, a seconda dei casi.

b) Viene impiegato a velocità non superiore a 4 km/h (2,5 miglia/h) con il dispositivo portacarico (con carico o senza) sollevato ad altezza superiore a 500 mm ma non superiore a 2,5 m, con il dispositivo di sterzatura disposto in posizione di marcia avanti all'incirca rettilinea. Dev'essere impedita la traslazione a velocità superiore a quella assai ridotta qualora la traiettoria di traslazione si discosti notevolmente da quella di marcia avanti rettilinea;

c) viene impiegato per effettuare (a mano o meccanicamente) il prelievo o la deposizione di carichi ad una altezza qualsiasi, fino all'altezza consentita dal costruttore. La traslazione deve avvenire a velocità assai ridotta.

3.

CONDIZIONI DI PROVA

3.1.

Attrezzature e metodi

La stabilità del carrello deve venir verificata mediante le prove qui di seguito descritte, impiegando una piattaforma di prova inclinabile, atta a ruotare lungo uno dei propri lati.

Il carrello da provarsi verrà disposto sulla piattaforma, inizialmente avente posizione orizzontale, nelle varie posizioni descritte nelle tabelle di prova qui di seguito riportate.

Per ciascuna delle posizioni del carrello, la piattaforma verrà inclinata, lentamente e senza bruschi strappi, fino al valore indicato nella tabella delle prove. Il carrello viene considerato stabile quando passi tutte le prove senza ribaltarsi.

Agli effetti di tali prove, il valore di ribaltamento è quello per cui, se la piattaforma venisse ulteriormente inclinata, si verificherebbe il completo ribaltamento del carrello.

Nelle prove di stabilità laterale, è ammesso che una delle ruote portanti si stacchi dalla piattaforma; è pure ammesso che parte del telaio o di un altro organo del carrello venga a contatto con la piattaforma.

3.2.

Stato del carrello

3.2.1.

Generalità

Le prove verranno effettuate con carrello in ordine di marcia, senza guidatore, e nel caso di carrello a motore termico, dovrà essere effettuato il pieno di carburante, qualora ciò potesse avere effetto negativo sulla stabilità del carrello; gli altri livelli verranno effettuati al relativo corretto livello operativo. Gli organi portanti il carico dovranno essere muniti di tutti i dispositivi supplementari o di protezione forniti come primo equipaggiamento.

Qualora vi siano pneumatici, essi verranno gonfiati alla pressione specificata dal costruttore e la loro zavorratura, quando sia autorizzata, verrà effettuata in conformità delle istruzioni del costruttore stesso.

3.2.2.

Altezza da terra per le prove di traslazione

Per le prove riproducenti la traslazione, la superficie superiore della piattaforma portacarico (o delle forche in corrispondenza del tallone delle stesse) deve essere situata ad altezza corrispondente ai dispositivi di sicurezza adottati ed al tipo di traslazione simulato mediante la prova.

3.2.3.

Altezza di sollevamento per le prove di impilamento

Per le prove riguardanti l'impilamento l'altezza di sollevamento sarà misurata tra la superficie della piattaforma inclinabile e il lato superiore delle pale della forca.

3.3.

Effetto del peso del guidatore sulla stabilità

Il peso del guidatore sarà sostituito da una massa di 90 kg, qualora tale circostanza riduca la stabilità del carrello in fase di prova.

Nel caso di guidatore in piedi, il baricentro della massa verrà disposto a 1 000 mm sopra il centro del piano di calpestio del posto di guida. Nel caso di guidatore seduto, il baricentro della massa verrà disposto a 250 mm sopra il sedile compresso.

3.4.

Immobilizzazione del carrello sulla piattaforma di prova

Nel corso di ciascuna prova il carrello deve essere mantenuto sulla piattaforma di prova nella posizione prescritta.

Verrà impedito il rotolamento delle ruote applicando il freno a mano o di servizio, che potranno esser bloccati nella posizione «serrato». Inoltre si potranno bloccare le ruote contro il telaio del carrello, purché non ne venga condizionata l'oscillazione dell'assale rispetto al telaio.

È tuttavia consentito, come misura di sicurezza, bloccare l'oscillazione dell'assale nelle prove di stabilità longitudinale nelle quali l'assale oscillante è situato assai vicino all'asse di inclinazione della piattaforma di prova e parallelamente ad esso.

È consentito inserire zeppe o cunei fra ruote e piattaforma di prova onde impedire che lo scivolamento del carrello ne modifichi la posizione. L'altezza delle zeppe o dei cunei non deve superare i valori indicati nella seguente tabella:

>SPAZIO PER TABELLA>

3.5.

Carico di prova

Il carico di prova deve essere costituito da una massa equivalente alla portata nominale Q del carrello, applicata al baricentro G, la cui posizione nominale si trova alla distanza unificata D del baricentro del carico, misurata in senso orizzontale partendo dalla superficie anteriore della parte verticale della forca, ed in senso verticale dalla superficie superiore della parte orizzontale della forca stessa (vedi figura 1).

Il baricentro G deve trovarsi nel piano di mezzeria dei montanti.

Qualora si abbia sollevamento supplementare delle forche rispetto alla pedana del guidatore, il carico (od il dispositivo portacarico) dovrà trovarsi in posizione completamente sollevata.

>INIZIO DI UN GRAFICO>

<?aa8N>Figura 1

>FINE DI UN GRAFICO>

Qualora il costruttore abbia indicato, sulla targa delle portate, anche altre possibilità di carico, si provvederà ad effettuare prove al carico massimo corrispondente ad una determinata altezza, nonché prove con carico corrispondente all'altezza massima.

3.6.

Disposizioni di sicurezza

Dovranno essere prese opportune disposizioni al fine di evitare il ribaltamento del carrello e lo spostamento del carico di prova nel caso delle prove.

Qualora per evitare il ribaltamento del carrello venga impiegato un ammarraggio, questo deve essere sufficientemente morbido e lasco, in modo cioè da non esercitare alcun apprezzabile effetto di trattenuta sul carrello all'atto in cui questo fosse in procinto di iniziare un movimento di ribaltamento.

Si può evitare lo spostamento del carico:

a) fissando solidamente il carico al dispositivo portacarico;

b) portando il carico in prossimità del suolo, sospendendolo ad una fune, catena, ecc. in modo che il punto di sospensione si trovi nello stesso punto in cui si troverebbe il baricentro G del carico di prova, quando questo fosse posto direttamente sulla forca.

4.

PROCEDURA DI PROVA

Il carrello sarà disposto in conformità delle indicazioni specificate nella tabella di descrizione delle prove.

Le prove di stabilità laterale devono venir effettuate dalla parte in cui il carrello presenta la minor stabilità.

L'asse MN del carrello deve essere parallelo all'asse della piattaforma di prova.

Negli schemi di cui in seguito, la posizione delle ruote e la configurazione generale dei carrelli hanno unicamente carattere indicativo e sono ammesse altre condizioni, a patto che per ciascuna prova vengano rispettati i criteri generali relativi alla posizione del carrello.

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>SPAZIO PER TABELLA>

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> SPAZIO PER TABELLA>

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>SPAZIO PER TABELLA>

N. L 100/31

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>SPAZIO PER TABELLA>

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>SPAZIO PER TABELLA>

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>INIZIO DI UN GRAFICO>

<?aa8H>Prova <(BLK0)ABREV>n<(BLK0)INDIC TYPE="SUF">.</(BLK0)INDIC>

</(BLK0)ABREV>

2

<?aePD8><?aeNL>%

Inclinazione della piattaforma di prova

V = km/h

Figura 32

(15 + 1,55 V) % - max 25 %

V = <?aeSL1><?aeUL1>Velocità massima del carrello, in corridoio, in km/h,

a vuoto, su terreno uniforme ed orizzontale.

>FINE DI UN GRAFICO>

>INIZIO DI UN GRAFICO>

<?aa8H>Prova <(BLK0)ABREV>n<(BLK0)INDIC TYPE="SUF"> .</(BLK0)INDIC>

</(BLK0)ABREV>

9

<?aePD8><?aeNL>%

Inclinazione della piattaforma di prova

V<?È>0 = km/h

Figura 33

(15 + 1,1 V<?È>0) %

<?aeLM15,>V<?È>0 = <?aeSL1><?aeUL1>Velocità massima che il carrello può svilup<?Ç><?ss>pare fuori corridoio, in km/h, a vuoto, su <?ss>terreno uniforme ed orizzontale.

(Tale velocità può venir ottenuta mediante <?ss>automatica riduzione della velocità V, velo<?Ç><?ss> cità massima del carrello nei corridoi.)

<?aeIC>EWG:L111UMBI19.96

FF: 1UIT; SETUP: 01; Bediener: PUPA; MC: P; Pr.: C;

Kunde: 43854 Montan Italien 19

>FINE DI UN GRAFICO>

METODO N. 5

PROVE DI STABILITÀ CON CARRELLI ELEVATORI A FORCHE A PRESA LATERALE SU DI UN SOLO LATO

1.

OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente prescrizione specifica le prove di base per la verifica della stabilità dei carrelli elevatori a forche a presa laterale su di un solo lato, aventi portata nominale fino a 10 000 kg compresi, con montanti o forche inclinabili o no. Essa si applica ai carrelli muniti di forche e/o altra attrezzatura. Essa non si applica ai carrelli che funzionano con carichi sospesi che possono oscillare liberamente.

2.

CONDIZIONI DI VALIDITÀ

Le prove descritte nella presente prescrizione permettono di accertare che i carrelli del tipo indicato hanno soddisfacente stabilità quando vengano correttamente impiegati nelle condizioni d'impiego-tipo qui di seguito specificate:

a) carrello funzionante (sia in traslazione che in impilamento) su terreno debitamente sistemato, praticamente uniforme ed orizzontale;

b) traslazione con montanti (o forche) inclinati (e) all'indietro, e con carico retratto ed abbassato (posizione di traslazione) oppure disposto sulla piattaforma portacarico;

c) impilamento con montanti praticamente verticali e forche praticamente orizzontali;

d) baricentro del carico situato all'incirca nel piano di mezzeria dei montanti.

Qualora le condizioni d'impiego differiscano dalle condizioni normali, riferirsi ai metodi n. 9,

10 ed 11.

3.

MODALITÀ DI PROVA

3.1.

Attrezzature e metodi

La stabilità del carrello deve venir verificata mediante le prove qui di seguito descritte, impiegando una piattaforma di prova inclinabile, atta a ruotare lungo uno dei propri lati. Il carrello da provarsi verrà disposto sulla piattaforma, inizialmente avente posizione orizzontale, nelle varie posizioni descritte nelle tabelle di prova qui di seguito riportate.

Per ciascuna delle posizioni del carrello, la piattaforma verrà inclinata lentamente e senza bruschi strappi, fino al valore indicato nella tabella delle prove. Il carrello viene considerato stabile quando passi tutte le prove senza ribaltarsi.

Agli effetti di tali prove, il valore di ribaltamento è quello per cui, se la piattaforma venisse ulteriormente inclinata, si verificherebbe il completo ribaltamento del carrello.

Nel corso della prova dovranno sempre trovarsi a contatto della piattaforma di prova almeno tre punti diversi del carrello, uno di questi essendo una ruota.

3.2.

Stato del carrello

3.2.1.

Generalità

Le prove verranno effettuate con carrello in ordine di marcia, senza guidatore, e nel caso di carrello a motore termico, dovrà essere effettuato il pieno di carburante, qualora ciò potesse avere effetto negativo sulla stabilità del carrello; gli altri livelli verranno effettuati al relativo corretto livello operativo. Gli organi portanti il carico dovranno essere muniti di tutti i dispositivi supplementari o di protezione forniti come primo equipaggiamento. I montanti e le forche, qualora siano inclinabili, saranno disposti in conformità di quanto indicato nella tabella di descrizione delle prove.

Qualora vi siano pneumatici, essi verranno gonfiati alla pressione specificata dal costruttore e la loro zavorratura, quando sia autorizzata, verrà effettuata in conformità delle istruzioni del costruttore stesso.

3.2.2.

Verifica della verticalità dei montanti

Prima di procedere alla prova n. 1, verrà verificata la posizione verticale dei montanti per mezzo di un filo a piombo o di altra adatta attrezzatura.

La proiezione sulla piattaforma orizzontale del baricentro G del carico (o di qualsiasi altro punto, ad esempio il punto E, che si trovi in posizione fissa rispetto a G), deve essere la stessa sia per l'altezza da terra prevista per la prova, sia quando il carico si trova all'altezza normale di traslazione.

Le variazioni determinate dalla flessione devono venir corrette mediante l'inclinazione indietro dei montanti entro i limiti consentiti dalle caratteristiche costruttive del carrello.

Il presente paragrafo non si applica ai carrelli le cui caratteristiche costruttive non consentono la correzione suddetta.

3.2.3.

Altezza da terra per le prove di traslazione

Per le prove riproducenti la traslazione, la superficie superiore della piattaforma portacarico (o delle forche, in corrispondenza del tallone delle stesse) deve trovarsi a 300 mm da terra, oppure all'altezza minima necessaria per consentire il trasporto del carico, tenendo per valida la maggiore fra tali due misure.

3.2.4.

Altezza di sollevamento per le prove di impilamento

Per le prove riguardanti l'impilamento l'altezza di sollevamento sarà misurata tra la superficie della piattaforma inclinabile e il lato superiore delle pale della forca.

3.3.

Effetto del peso del guidatore sulla stabilità

Il peso del guidatore sarà sostituito da una massa di 90 kg, qualora tale circostanza riduca la stabilità del carrello in fase di prova.

Nel caso di guidatore in piedi, il baricentro della massa verrà disposto a 1 000 mm sopra il centro del piano di calpestio del posto di guida.

Nel caso di guidatore seduto, il baricentro della massa verrà disposto a 250 mm sopra il sedile compresso. Qualora il posto di guida possa venir spostato rispetto al carrello, esso dovrà venir situato, per ciascuna prova, nella posizione che conferisca la minor stabilità.

3.4.

Immobilizzazione del carrello sulla piattaforma di prova

Nel corso di ciascuna prova il carrello deve essere mantenuto sulla piattaforma di prova nella posizione prescritta.

Verrà impedito il rotolamento delle ruote applicando il freno a mano o di servizio, che potranno esser bloccati nella posizione «serrato». Inoltre si potranno bloccare le ruote contro il telaio del carrello, purché non ne venga condizionata l'oscillazione dell'assale rispetto al telaio.

È consentito inserire zeppe o cunei fra ruote e piattaforma di prova onde impedire che lo scivolamento del carrello ne modifichi la posizione. L'altezza delle zeppe o dei cunei non deve superare i valori indicati nella seguente tabella:

>SPAZIO PER TABELLA>

3.5.

Carico di prova

Il carico di prova deve essere costituito da una massa equivalente alla portata nominale Q del carrello, applicata al baricentro G, la cui posizione nominale si trova alla distanza unificata D del baricentro del carico, misurata in senso orizzontale partendo dalla superficie anteriore della parte verticale della forca, ed in senso verticale dalla superficie della parte orizzontale della forca stessa (vedi figura 1).

Il baricentro G deve trovarsi nel piano di mezzeria dei montanti.

>INIZIO DI UN GRAFICO>

<?aa8N>Figura 1

>FINE DI UN GRAFICO>

Qualora il costruttore abbia indicato, sulla targa delle portate, anche altre possibilità di carico, si provvederà ad effettuare prove al carico massimo corrispondente ad una determinata altezza, nonché prove con carico corrispondente all'altezza massima.

3.6.

Disposizioni di sicurezza

Dovranno essere prese opportune disposizioni al fine di evitare il ribaltamento del carrello e lo spostamento del carico di prova nel corso delle prove.

Qualora per evitare il ribaltamento del carrello venga impiegato un ammarraggio, questo deve essere sufficientemente morbido e lasco, in modo cioè da non esercitare alcun apprezzabile effetto di trattenuta sul carrello all'atto in cui questo fosse in procinto di iniziare un movimento di ribaltamento.

Si può evitare lo spostamento del carico di prova:

a) fissando solidamente il carico al dispositivo portacarico,

b) portando il carico in prossimità del suolo, sospendendolo ad una fune, catena, ecc., in modo che il punto di sospensione si trovi nello stesso punto in cui si troverebbe il baricentro G del carico di prova, quando questo fosse posto direttamente sulla forca.

4.

PROCEDURA DI PROVA

Il carrello sarà disposto in conformità delle indicazioni contenute nella tabella di descrizione delle prove.

Le prove devono essere effettuate dalla parte in cui il carrello presenta la minor stabilità, tracciando una retta attraverso i punti in modo da essere parallela all'asse d'inclinazione XY.

Il punto N è il centro della superficie di contatto fra la piattaforma ed una ruota non oscillante o un pattino stabilizzatore.

Il punto M si definisce nel modo seguente:

a) per i carrelli dotati di un assale articolato (figure 13 e 14) M è la proiezione verticale sulla piattaforma del punto d'intersezione tra il piano di mezzeria del carrello e l'asse di detto assale;

b) per i carrelli privi di assale articolato oppure dotati di dispositivi di bloccaggio dell'assale o di stabilizzatori, M è il centro della superficie di contatto tra la piattaforma ed un'altra ruota o il pattino stabilizzatore più vicini all'asse di inclinazione Y.

PER LA CONTINUAZIONE DEL TESTO VEDI SOTTO NUMERO : 389L0240.1Qualora la portata del carrello sia indicata in corrispondenza dell'impiego di stabilizzatori, del bloccaggio delle sospensioni, ecc., tali dispositivi dovranno essere utilizzati nel corso delle prove. Qualora il carrello possa essere impiegato anche senza di essi, si dovrà procedere ad una prova supplementare corrispondente a tale condizione di impiego.

5.

PROVE PER CARRELLI MUNITI DI ATTREZZATURE

I carrelli muniti di attrezzature verranno sottoposti alle prove di stabilità precedentemente specificate.

Il carico di prova e la relativa posizione saranno quelli indicati sulla (sulle) targa (targhe) indicanti la portata del carrello munito dell'attrezzatura considerata ed impiegata in conformità delle istruzioni del costruttore.

Le altezze di sollevamento richieste per le prove verranno misurate fra la piattaforma di prova e la superficie inferiore del carico o dell'attrezzatura, assumendo come valida la minore di queste.

EWG:L111UMBI20.96

FF: 1UIT; SETUP: 01; Bediener: PUPA; MC: P; Pr.: C;

Kunde: L111UMBI20

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

12. 4. 89

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

METODO N. 6

PROVE DI STABILITÀ CON CARRELLI BIDIREZIONALI E MULTIDIREZIONALI

1.

OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente prescrizione specifica le prove di base per la verifica della stabilità dei carrelli bidirezionali e mulidirezionali aventi portata nominale fino a 10 000 kg compresi, con montanti o forche inclinabili o no. Essa si applica ai carrelli muniti di forche e/o altra attrezzatura. Essa non si applica ai carrelli che funzionano con carichi sospesi che possono oscillare liberamente.

2.

CONDIZIONI DI VALIDITÀ

Le prove descritte nella presente prescrizione permettono di accertare che i carrelli del tipo indicato hanno soddisfacente stabilità quando vengano correttamente impiegati nelle normali condizioni d'impiego-tipo qui di seguito specificate:

a) carrello funzionante (sia in traslazione che in impilamento) su terreno debitamente sistemato, praticamente uniforme ed orizzontale;

b) traslazione con montanti (o forche) inclinati (e) all'indietro, e con carico abbassato (posizione di traslazione);

c) impilamento con montanti praticamente verticali e forche praticamente orizzontali;

d) baricentro del carico situato all'incirca nel piano di mezzeria longitudinale del carrello.

Qualora le condizioni d'impiego differiscano dalle condizioni normali, riferirsi ai metodi n. 9, 10 e 11 ecc. della direttiva.

3.

MODALITÀ DI PROVA

3.1.

Attrezzature e metodi

La stabilità del carrello deve venir verificata mediante le prove qui di seguito descritte, impiegando una piattaforma di prova inclinabile, atta a ruotare lungo uno dei propri lati. Il carrello da provarsi verrà disposto sulla piattaforma, inizialmente avente posizione orizzontale, nelle varie posizioni descritte nelle tabelle di prova qui di seguito riportate.

Per ciascuna delle posizioni del carrello, la piattaforma verrà inclinata lentamente e senza bruschi strappi, fino al valore indicato nella tabella delle prove. Il carrello viene considerato stabile quando passi tutte le prove senza ribaltarsi.

Agli effetti di tali prove, il valore di ribaltamento è quello per cui, se la piattaforma venisse ulteriormente inclinata, si verificherebbe il completo ribaltamento del carrello.

Nelle prove di stabilità laterale, è ammesso che una delle ruote portanti si stacchi dalla piattaforma; è pure ammesso che parte del telaio o di un altro organo del carrello venga a contatto con la piattaforma.

3.2.

Stato del carrello

3.2.1.

Generalità

Le prove verranno effettuate con carrello in ordine di marcia, senza guidatore, e nel caso di carrello a motore termico, dovrà essere effettuato il pieno di carburante, qualora ciò potesse avere effetto negativo sulla stabilità del carrello; gli altri livelli verranno effettuati al relativo corretto livello operativo. Gli organi portanti il carico dovranno essere muniti di tutti i dispositivi supplementari o di protezione forniti come primo equipaggiamento; i montanti (o le forche), qualora siano inclinabili, saranno disposti in conformità di quanto indicato nella tabella di descrizione delle prove.

Qualora vi siano pneumatici, essi verranno gonfiati alla pressione specificata dal costruttore e la loro zavorratura, quando sia autorizzata, verrà effettuata in conformità delle istruzioni del costruttore stesso.

3.2.2.

Verifica della verticalità dei montanti

Prima di procedere alla prova n. 1, verrà verificata la posizione verticale dei montanti per mezzo di un filo a piombo o di altra adatta attrezzatura.

La proiezione sulla piattaforma orizzontale del baricentro G del carico (o di qualsiasi altro punto, ad esempio il punto E, che si trovi in posizione fissa rispetto a G), deve essere la stessa sia per l'altezza da terra prevista per la prova, sia quando il carico si trova all'altezza normale di traslazione.

Le variazioni determinate dalla flessione devono venir corrette mediante l'inclinazione indietro dei montanti, oppure mediante retrazione dei montanti o delle forche, entro i limiti consentiti dalle caratteristiche costruttive del carrello.

Il presente paragrafo non si applica ai carrelli le cui caratteristiche costruttive non consentono la correzione suddetta.

3.2.3.

Altezza da terra per le prove di traslazione

Per le prove riproducenti la traslazione, la superficie superiore delle forche, in corrispondenza del tallone delle stesse, deve trovarsi a 300 mm da terra.

3.2.4.

Altezza di sollevamento per le prove di impilamento

Per le prove riguardanti l'impilamento l'altezza di sollevamento sarà misurata tra la superficie della piattaforma inclinabile e il lato superiore delle pale della forca.

3.3.

Effetto del peso del guidatore sulla stabilità

Il peso del guidatore sarà sostituito da una massa di 90 kg, qualora tale circostanza riduca la stabilità del carrello in fase di prova. Nel caso di guidatore in piedi, il baricentro della massa verrà disposto a 1 000 mm sopra il centro del piano di calpestio del posto di guida.

Nel caso di guidatore seduto, il baricentro della massa verrà disposto a 250 mm sopra il sedile compresso.

3.4.

Immobilizzazione del carrello sulla piattaforma di prova

Nel corso di ciascuna prova il carrello deve essere mantenuto sulla piattaforma di prova nella posizione prescritta.

Verrà impedito il rotolamento delle ruote applicando il freno a mano o di servizio, che potranno esser bloccati nella posizione «serrato». Inoltre si potranno bloccare le ruote contro il telaio del carrello, purché non ne venga condizionata l'oscillazione dell'assale rispetto al telaio.

È tuttavia consentito, come misura di sicurezza, bloccare l'oscillazione dell'assale nelle prove di stabilità longitudinale nelle quali l'assale oscillante è situato assai vicino all'asse di inclinazione della piattaforma di prova e parallelamente ad esso.

È consentito inserire zeppe o cunei fra ruote e piattaforma di prova onde impedire che lo scivolamento del carrello ne modifichi la posizione. L'altezza delle zeppe o dei cunei non deve superare i valori indicati nella seguente tabella:

>SPAZIO PER TABELLA>

3.5.

Carico di prova

Il carico di prova deve essere costituito da una massa equivalente alla portata nominale Q del carrello, applicata al baricentro G, la cui posizione nominale si trova alla distanza unificata D del baricentro del carico, misurata in senso orizzontale partendo dalla superficie anteriore della parte verticale della forca, ed in senso verticale dalla superficie della parte orizzontale della forca stessa (vedi figura 1).

Il baricentro G (od il punto equivalente nel caso di carrelli a vuoto) deve trovarsi nel piano di mezzeria dei montanti.

>INIZIO DI UN GRAFICO>

<?aa8N>Figura 1

<?aeFN12,"FINE DI UN GRAFICO>

Qualora il costruttore abbia indicato, sulla targa delle portate, anche altre possibilità di carico, si provvederà ad effettuare prove al carico massimo corrispondente ad una determinata altezza, nonché prove con carico corrispondente all'altezza massima.

3.6.

Disposizioni di sicurezza

Dovranno essere prese opportune disposizioni al fine di evitare il ribaltamento del carrello o lo spostamento del carico di prova nel corso delle prove.

Qualora per evitare il ribaltamento del carrello venga impiegato un ammarraggio, questo deve essere sufficientemente morbido e lasco, in modo cioè da non esercitare alcun apprezzabile effetto di trattenuta sul carrello all'atto in cui questo fosse per iniziare un movimento di ribaltamento.

Si può evitare lo spostamento del carico di prova:

a) fissando solidamente il carico al dispositivo portacarico,

b) portando il carico in prossimità del suolo, sospendendolo ad una fune, catena, ecc., in modo che il punto di sospensione si trovi nello stesso punto in cui si troverebbe il baricentro G del carico di prova, quando questo fosse posto direttamente sulla forca.

4.

PROCEDURA DI PROVA

Il carrello sarà disposto in conformità delle indicazioni specificate nella tabella di prova.

Le prove di stabilità laterale devono venir effettuate dalla parte in cui il carrello presenta la minor stabilità.

L'asse MN del carrello deve essere parallelo all'asse della piattaforma di prova.

Negli schemi di cui in seguito, la posizione delle ruote e la configurazione generale dei carrelli hanno unicamente carattere indicativo e sono ammesse altre condizioni, a patto che per ciascuna prova vengano rispettati i criteri generali relativi alla posizione del carrello.

5.

PROVE PER CARRELLI MUNITI DI ATTREZZATURE

I carrelli muniti di attrezzature verranno sottoposti alle prove di stabilità precedentemente specificate, a meno che l'attrezzatura possa portare il baricentro del carico fuori dal piano di mezzeria longitudinale del carrello (vedi metodo n. 10).

Il carico di prova e la relativa posizione saranno quelli indicati sulla (sulle) targa (targhe) indicanti la portata del carrello munito dell'attrezzatura considerata ed impiegata in conformità delle istruzioni del costruttore.

Le altezze di sollevamento richieste per le prove verranno misurate fra la piattaforma di prova e la superficie inferiore del carico o dell'attrezzatura, assumendo come valida la minore di queste.

EWG:L111UMBI23.96

FF: 1UIT; SETUP: 01; Bediener: PUPA; MC: P; Pr.: C;

Kunde: L111UMBI23

N. L 100/42

12. 4. 89

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

>SPAZIO PER TABELLA>

N. L 100/43

12. 4. 89

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

METODO N. 7

PROVE DI STABILITÀ CON CARRELLI ELEVATORI A GRANDE ALTEZZA DI SOLLEVAMENTO PER IMPILAMENTO LATERALE (E FRONTALE)

1.

OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente prescrizione specifica le prove di base per la verifica della stabilità dei carrelli elevatori a grande altezza di sollevamento per impilamento laterale (e frontale), aventi portata nominale fino a 10 000 kg compresi, con montanti o forche inclinabili o no. Essa si applica ai carrelli muniti di forche e/o altra attrezzatura. Essa non si applica ai carrelli che funzionano con carichi sospesi che possono oscillare liberamente.

2.

CONDIZIONI DI VALIDITÀ

La presente prescrizione si applica ai carrelli semoventi a grande altezza di sollevamento per impilamento laterale (e frontale) con posto di guida elevabile o no.

Essi possono venir realizzati per muoversi sia con traslazione guidata, sia con traslazione libera, o per entrambi i tipi di traslazione in alternativa.

Quando siano a traslazione guidata (¹) la presente prescrizione si applica ai carrelli:

a) che non siano muniti di mezzi esterni che ne impediscano il ribaltamento, e

b) che siano muniti di mezzi esterni che ne impediscano parzialmente il ribaltamento.

I carrelli del tipo b) devono venir provati secondo la presente prescrizione per verificarne la stabilità nelle condizioni in cui si trovano quando non sono vincolati da mezzi esterni intesi ad impedirne il ribaltamento. Inoltre i mezzi di trattenuta contro il ribaltamento devono venir verificati con metodi diversi (¹).

È ammesso che sui carrelli per impilamento laterale e frontale con traslazione guidata, il posto di guida e/o il dispositivo portacarico siano rispettivamente messi in posizione oppure funzionanti nel corso della traslazione, a patto che vengano pienamente soddisfatte le opportune condizioni e misure di sicurezza (¹) nonché i requisiti di cui alla presente prescrizione.

I carrelli elevatori di tipo tradizionale muniti di attrezzature per impilamento laterale (e frontale) possono funzionare come carrelli per impilamento laterale soltanto se soddisfano a tutte le relative condizioni e requisiti. I carrelli elevatori di tipo tradizionale muniti di attrezzature per impilamento laterale (e frontale) che non siano in grado di soddisfare le prove di cui alla presente prescrizione e/o non corrispondano a tutte le relative condizioni e requisiti connessi alle prove stesse, devono venir provati secondo i metodi 1 o 2 e la loro portata nominale deve essere modificata in modo da soddisfare alla prova di «carico decentrato» di cui al metodo n. 10. Essi devono venir impiegati in modo tradizionale, anche entro i corridoi. La traslazione con il carico od il dispositivo portacarico situati in posizione elevata è ammessa soltanto per spostamenti a velocità assai ridotta. Le prove di stabilità di cui in seguito permettono di accertare che i carrelli del tipo indicato hanno soddisfacente stabilità quando vengono correttamente impiegati nelle condizioni normali d'impiego (¹).

2.1.

Condizioni normali d'impiego

2.1.1.

Impiego normale, con traslazione guidata in corridoio

Il funzionamento con traslazione guidata viene considerato normale quando il carrello:

a) viene impiegato con il dispositivo portacarico (con carico o senza) situato ad un'altezza alla quale la velocità di traslazione non viene ridotta al di sotto della velocità massima che può sviluppare il carrello;

b) viene impiegato con il dispositivo portacarico (con carico o senza) situato ad un'altezza alla quale la traslazione del carrello è ancora consentita, ma a velocità ridotta e con frenatura ridotta corrispondentemente;

c) viene impiegato per impilare ad un'altezza qualsiasi fino all'altezza massima. A tali altezze, la traslazione può essere completamente impedita, oppure consentita a velocità assai ridotta (¹).

2.1.2.

Impiego normale con traslazione libera (non guidata)

Il funzionamento con traslazione libera viene considerato normale quando il carrello:

a) viene impiegato a velocità non superiore a Vo (²) con il dispositivo portacarico (con carico o senza) situato ad altezza non superiore a 500 mm, in posizione all'incirca centrale, non spostato in avanti. Qualora lo sforzo frenante F (³) esercitato dai freni non corrisponda al proprio valore normale, esso deve essere portato al valore corrispondente a quello dei carrelli di tipo classico, oppure deve venire automaticamente ridotta a non più di 9 km/h (5,6 miglia/h) la velocità Vo;

(¹) Per i dettagli delle definizioni e delle regole di sicurezza, vedi allegato I, capitolo 10, Disposizioni particolari della direttiva 86/663/CEE.

(²) Vo = Velocità massima in km/h o in miglia/h che il carrello può sviluppare fuori corridoio [essa può venir ottenuta mediante automatica riduzione della velocità V (velocità massima del carrello nei corridoi)].

(³) F = Sforzo di decelerazione al gancio esercitato dai freni, oppure sforzo di trazione, espresso in percentuale dalla massa lorda del carrello, a carico o a vuoto, a seconda dei casi. Qualora i montanti o le forche siano retrattili, il valore F è quello corrispondente alla posizione retratta.

b) viene impiegato a velocità non superiore a 4 km/h (2,5 miglia/h) con il dispositivo portacario (con carico o senza) sollevato ad altezza superiore a 500 mm ma non superiore a 2,5 m, con il dispositivo di sterzatura disposto in posizione di marcia avanti all'incirca rettilinea. Dev'essere automaticamente impedita la traslazione a velocità superiore a quella assai ridotta qualora la traiettoria di traslazione si discosti notevolmente da quella di marcia avanti rettilinea;

c) viene impiegato per impilare ad un'altezza qualsiasi, fino all'altezza consentita dal costruttore. La traslazione deve avvenire a velocità assai ridotta;

d) quando il carrello munito di dispositivo atto ad impilare sui 3 lati viene impiegato per impilamento frontale soltanto quando si trovi di fronte ad una pila (in tal caso può venir adottata la prova 8).

3.

MODALITÀ DI PROVA

3.1.

Attrezzature e metodi

La stabilità del carrello deve venir verificata mediante le prove qui di seguito descritte, impiegando una piattaforma di prova inclinabile, atta a ruotare lungo uno dei propri lati. Il carrello da provarsi verrà disposto sulla piattaforma, inizialmente avente posizione orizzontale, nelle varie posizioni descritte nelle tabelle di prova qui di seguito riportate.

Per ciascuna delle posizioni del carrello, la piattaforma verrà inclinata lentamente e senza bruschi strappi, fino al valore indicato nella tabella delle prove. Il carrello viene considerato stabile quando passi tutte le prove senza ribaltarsi.

Agli effetti di tali prove, il valore di ribaltamento è quello per cui, se la piattaforma venisse ulteriormente inclinata, si verificherebbe il completo ribaltamento del carrello.

Nelle prove di stabilità laterale, è ammesso che una delle ruote portanti si stacchi dalla piattaforma; è pure ammesso che parte del telaio o di un altro organo del carrello venga a contatto con la piattaforma.

3.2.

Stato del carrello

3.2.1.

Generalità

Le prove verranno effettuate con carrello in ordine di marcia, senza guidatore, e nel caso di carrello a motore termico, dovrà essere effettuato il pieno di carburante, qualora ciò potesse avere effetto negativo sulla stabilità del carrello; gli altri livelli verranno effettuati al relativo corretto livello operativo. Gli organi portanti il carico dovranno essere muniti di tutti i dispositivi supplementari o di protezione forniti come primo equipaggiamento. I montanti, qualora siano retrattili, verranno disposti nella posizione corrispondente alla stabilità minima.

Qualora vi siano pneumatici, essi verranno gonfiati alla pressione specificata dal costruttore e la loro zavorratura, quando sia autorizzata, verrà effettuata in conformità delle istruzioni del costruttore stesso.

3.2.2.

Verifica della verticalità dei montanti

Prima di procedere alle prove n. 3, 4, 6, 7 ed 8, verrà verificata la posizione verticale di montanti per mezzo di un filo a piombo o di altra adatta attrezzatura.

La proiezione sulla piattaforma orizzontale del baricentro G del carico (o di qualsiasi altro punto, ad esempio il punto E, che si trovi in posizione fissa rispetto a G), deve essere la stessa sia per l'altezza da terra prevista per la prova, sia quando il carico si trova all'altezza normale di traslazione.

Le variazioni determinate dalla flessione devono venir corrette mediante inclinazione dei montanti entro i limiti consentiti dalle caratteristiche costruttive del carrello.

Il presente paragrafo non si applica ai carrelli le cui caratteristiche costruttive non consentono la correzione suddetta.

3.2.3.

Altezza da terra per le prove di traslazione

Per le prove riproducenti la traslazione, la superficie superiore della piattaforma portacarico (o delle forche, in corrispondenza del tallone delle stesse) deve venir disposta all'altezza determinata dai dispositivi di sicurezza montati sul carrello e dalla modalità di traslazione rappresentata dalla prova.

3.3.

Effetto del peso del guidatore sulla stabilità

Il peso del guidatore sarà sostituito da una massa di 90 kg, qualora tale circostanza riduca la stabilità del carrello in fase di prova.

Nel caso di guidatore in piedi, il baricentro della massa verrà disposto a 1 000 mm sopra il centro del piano di calpestio del posto di guida.

Nel caso di guidatore seduto, il baricentro della massa verrà disposto a 250 mm sopra il sedile compresso.

3.4.

Immobilizzazione del carrello sulla piattaforma di prova

Nel corso di ciascuna prova il carrello deve essere mantenuto sulla piattaforma di prova nella posizione prescritta.

Verrà impedito il rotolamento delle ruote applicando il freno a mano o di servizio, che potranno essere bloccati nella posizione «serrato». Inoltre si potranno bloccare le ruote contro il telaio del carrello, purché non ne venga condizionata l'oscillazione dell'assale rispetto al telaio.

È tuttavia consentito, come misura di sicurezza, bloccare l'oscillazione dell'assale nelle prove di stabilità longitudinale nelle quali l'assale oscillante è situato assai vicino all'asse di inclinazione della piattaforma di prova e parallelamente ad essa.

È consentito inserire zeppe o cunei fra ruote e piattaforma di prova onde impedire che lo scivolamento del carrello ne modifichi la posizione. L'altezza delle zeppe o dei cunei non deve superare i valori indicati nella seguente tabella:

>SPAZIO PER TABELLA>

3.5.

Carico di prova

Il carico di prova deve essere costituito da una massa equivalente alla portata nominale Q del carrello, applicata al baricentro G, la cui posizione nominale si trova alla distanza unificata D del baricentro del carico, misurata in senso orizzontale partendo dalla superficie anteriore della parte verticale della forca, ed in senso verticale dalla superficie della parte orizzontale della forca stessa (vedi figura 1).

Il baricentro G (od il punto equivalente nel caso di carrelli a vuoto) deve trovarsi nel piano di mezzeria dei montanti, eccetto che per la prova 7 in cui dovrà essere completamente spostato di fianco.

Quando esista il sollevamento supplementare il carico o il portacarico dovranno essere nella posizione di massima elevazione.

>INIZIO DI UN GRAFICO>

<?aa8N>Figura 1

<?aeFN12,"FINE DI UN GRAFICO>

Qualora il costruttore abbia indicato, sulla targa delle portate, anche altre possibilità di carico, si provvederà ad effettuare prove al carico massimo corrispondente ad una determinata altezza, nonché prove con carico corrispondente all'altezza massima.

3.6.

Disposizioni di sicurezza

Dovranno essere prese opportune disposizioni al fine di evitare il ribaltamento del carrello e lo spostamento del carico di prova nel corso delle prove.

Qualora per evitare il ribaltamento del carrello venga impiegato un ammarraggio, questo deve essere sufficientemente morbido e lasco, in modo cioè da non esercitare alcun apprezzabile effetto di trattenuta sul carrello all'atto in cui questo fosse per iniziare un movimento di ribaltamento.

Si può evitare lo spostamento del carico di prova:

a) fissando solidamente il carico al dispositivo portacarico,

b) portando il carico in prossimità del suolo, sospendendolo ad una fune, catena, ecc., in modo che il punto di sospensione si trovi nello stesso punto in cui si troverebbe il baricentro G del carico di prova, quando questo fosse posto direttamente sulla forca.

4.

PROCEDURA DI PROVA

Il carrello sarà disposto in conformità delle indicazioni specificate nella tabella di descrizione delle prove.

Le prove di stabilità laterale devono venir effettuate dalla parte in cui il carrello presenta la minor stabilità. L'asse MN del carrello deve essere parallelo all'asse della piattaforma di prova.

Negli schemi di cui in seguito, la posizione delle ruote e la configurazione generale dei carrelli hanno unicamente carattere indicativo e sono ammesse altre condizioni, a patto che per ciascuna prova vengano rispettati i criteri generali relativi alla posizione del carrello.

5.

PROVE PER CARRELLI MUNITI DI ATTREZZATURE

I carrelli muniti di attrezzature verranno sottoposti alle prove di stabilità precedentemente specificate.

Il carico di prova e la relativa posizione saranno quelli indicati sulla (sulle) targa (targhe) indicanti la portata del carrello munito dell'attrezzatura considerata ed impiegata in conformità delle istruzioni del costruttore.

Le altezze di sollevamento richieste per le prove verranno misurate fra la piattaforma di prova e la superficie inferiore del carico o dell'attrezzatura, assumendo come valida la minore di queste.

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

12. 4. 89

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

>INIZIO DI UN GRAFICO>

<?aa8H>Prova <(BLK0)ABREV>n<(BLK0)INDIC TYPE="SUF">.</(BLK0)INDIC>

</(BLK0)ABREV>

2

<?aePD8><?aeNL>%

Inclinazione della piattaforma di prova

V = km/h

Figura 39

(15 + 1,55 V) % - max 25 %

V = <?aeSL1><?aeUL1>Velocità massima del carrello, in corridoi, in km/h,

a vuoto, su terreno uniforme ed orizzontale.

<?aeIC><?aePD8><?aeNL>

%

30

25

20

15

10

0

0 5 10 V<?È>0 = km/h

>FINE DI UN GRAFICO>

>INIZIO DI UN GRAFICO>

<?aeIC><?aa8H>Prova <(BLK0)ABREV>n<(BLK0)INDIC TYPE="SUF"> .</(BLK0)INDIC>

</(BLK0)ABREV>

11

<?aePD8><?aeNL>%

Inclinazione della plattaforma di prova

V<?È>0 = km/h

Figura 40

(15 + 1,1 V<?È>0) % max 40 %

<?aeLM15,>V<?È>0 = <?aeSL1><?aeUL1>Velocità massima che il carrello può sviluppare <?ss>fuori corridoio, in km/h, a vuoto su terreno <?ss> uniforme ed orizzontale. (Tale velocità può venir <?ss>ottenuta mediante automatica riduzione di V, <?ss>velocità massima del carrello nei corridoi.)

<?aeIC><?aePD8><?aeNL>

%

40

30

20

15

10

0

0 5 10 15 20 2<?ss>5 V<?È>0 = km/h

>FINE DI UN GRAFICO>

>INIZIO DI UN GRAFICO>

<?aa8H> Prova <(BLK0)ABREV>n<(BLK0)INDIC TYPE="SUF">.</(BLK0)INDIC>

</(BLK0)ABREV>

14

<?aePD8><?aeNL> %

Inclinazione della piattaforma di prova

V<?È>0 = km/h

Figura 41

(15 + 1,55 V<?È>0) % - max 40 %

<?aeLM15,>V<?È>0 = <?aeSL1><?aeUL1>Velocità massima che il carrello può sviluppare <?ss>fuori corridoio, in km/h, a vuoto, su terreno <?ss>uniforme ed orizzontale.

(Tale velocità può essere ottenuta mediante auto<?Ç><?ss>matica riduzione di V, velocità massima del car<?Ç><?ss>rello nei corridoi.)

<?aeIC><?aePD8><?aeNL>

%

40

30

20

15

10

0

0 5 10 15 20 <?ss>V<?È>0 = km/h

EWG:L111UMBI35.95

FF: 1UIT; SETUP: 01; Bediener: PUPA; MC: P; Pr.: C;

Kunde: L 111 Italien 35

>FINE DI UN GRAFICO>

METODO N. 8

PROVE DI STABILITÀ CON CARRELLI ELEVATORI A FORCHE FUORI STRADA

1.

OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente prescrizione specifica le prove di base per la verifica della stabilità dei carrelli elevatori a forche «fuori strada» aventi portata nominale fino a 10 000 kg compresi, con montanti o forche inclinabili o no. Essa si applica ai carrelli muniti di forche e/o altra attrezzatura. Essa non si applica ai carrelli fuori strada che funzionano con carichi sospesi che possono oscillare liberamente.

2.

CONDIZIONI DI VALIDITÀ

La presente descrizione si applica ai carrelli fuori strada a telaio rigido o articolato, e che possono esser muniti di un dispositivo facoltativo per la correzione dell'assetto del telaio, dei montanti o del dispositivo portaforche.

Le prove descritte nella presente prescrizione permettono di accertare che i carrelli del tipo indicato hanno soddisfacente stabilità quando vengano correttamente impiegati nelle condizioni d'impiego qui di seguito specificate:

a) carrello funzionante (sia in traslazione che in impilamento) su terreno non sistemato;

b) traslazione con montanti (o forche) inclinati(e) all'indietro, e con carico abbassato (posizione di marcia) anche su pendenze ascendenti e discendenti;

c) impilamento con montanti praticamente verticali e forche praticamente orizzontali;

d) baricentro del carico situato all'incirca nel piano di mezzeria longitudinale del carrello.

Qualora le condizioni d'impiego differiscano dalle condizioni normali, riferirsi ai metodi n. 9, 10

ed 11.

3.

MODALITÀ DI PROVA

3.1.

Attrezzature e metodi

La stabilità del carrello deve venir verificata mediante le prove qui di seguito descritte, impiegando una piattaforma di prova inclinabile, atta a ruotare lungo uno dei propri lati.

Il carrello da provarsi verrà disposto sulla piattaforma, inizialmente avente posizione orizzontale, nelle varie posizioni descritte nelle tabelle di prova qui di seguito riportate.

Per ciascuna delle posizioni del carrello, la piattaforma verrà inclinata lentamente e senza bruschi strappi, fino al valore indicato nella tabella delle prove. Il carrello viene considerato stabile quando passi tutte le prove senza ribaltarsi.

Agli effetti di tali prove, il valore di ribaltamento è quello per cui, se la piattaforma venisse ulteriormente inclinata, si verificherebbe il completo ribaltamento del carrello.

Nelle prove di stabilità laterale, è ammesso che una delle ruote portanti si stacchi dalla piattaforma.

3.2.

Stato del carrello

3.2.1.

Generalità

Le prove verranno effettuate con carrello in ordine di marcia, senza guidatore, e nel caso di carrello a motore termico, dovrà essere effettuato il pieno di carburante, qualora ciò potesse avere effetto negativo sulla stabilità del carrello; gli altri livelli verranno effettuati al relativo corretto livello operativo. Gli organi portanti il carico dovranno essere muniti di tutti i dispositivi supplementari o di protezione forniti come primo equipaggiamento ed i montanti (o le forche), qualora siano inclinabili, saranno disposti in conformità di quanto indicato nella tabella di descrizione delle prove.

I pneumatici verranno gonfiati alla pressione specificata dal costruttore e la loro zavorratura, quando sia autorizzata, verrà effettuata in conformità delle istruzioni del costruttore stesso.

3.2.2.

Verifica della verticalità dei montanti

Prima di procedere alla prima prova, verrà verificata la posizione verticale dei montanti per mezzo di un filo a piombo o di altra adatta attrezzatura.

La proiezione sulla piattaforma orizzontale del baricentro G del carico (o di qualsiasi altro punto, ad esempio il punto E, che si trovi in posizione fissa rispetto a G), deve essere la stessa sia per l'altezza da terra prevista per la prova, sia quando il carico si trova all'altezza normale di traslazione.

Le variazioni determinate dalla flessione devono venir corrette mediante l'inclinazione indietro dei montanti entro i limiti consentiti dalle caratteristiche costruttive del carrello.

Il presente paragrafo non si applica ai carrelli le cui caratteristiche costruttive non consentono la correzione suddetta.

3.2.3.

Altezza da terra per le prove di traslazione

Per le prove riproducenti la traslazione, la superficie superiore delle forche, in corrispondenza del tallone delle stesse, deve trovarsi a 500 mm da terra.

3.2.4.

Altezza di sollevamento per le prove di impilamento

Per le prove riguardanti l'impilamento l'altezza di sollevamento sarà misurata tra la superficie della piattaforma inclinabile e il lato superiore delle pale della forca.

3.3.

Effetto del peso del guidatore sulla stabilità

Il peso del guidatore sarà sostituito da una massa di 90 kg, qualora tale circostanza riduca la stabilità del carrello in fase di prova.

Nel caso di guidatore in piedi, il baricentro della massa verrà disposto a 1 000 mm sopra il centro del piano di calpestio del posto di guida.

Nel caso di guidatore seduto, il baricentro della massa verrà disposto a 250 mm sopra il sedile compresso.

3.4.

Immobilizzazione del carrello sulla piattaforma di prova

Nel corso di ciascuna prova il carrello deve essere mantenuto sulla piattaforma di prova nella posizione prescritta.

Verrà impedito il rotolamento delle ruote applicando il freno a mano o di servizio, che potranno esser bloccati nella posizione «serrato». Inoltre si potranno bloccare le ruote contro il telaio del carrello, purché non ne venga condizionata l'oscillazione dell'assale rispetto al telaio.

È consentito inserire zeppe o cunei fra ruote e piattaforma di prova onde impedire che lo scivolamento del carrello ne modifichi la posizione. L'altezza delle zeppe o dei cunei non deve superare 0,1 d [diametro esterno (d) della ruota].>SPAZIO PER TABELLA>

3.5.

Carico di prova

Il carico di prova deve essere costituito da una massa equivalente alla portata nominale Q del carrello, applicata al baricentro G, la cui posizione nominale si trova alla distanza unificata D del baricentro del carico, misurata in senso orizzontale partendo dalla superficie anteriore della parte verticale della forca, ed in senso verticale dalla superficie superiore della parte orizzontale della forca stessa (vedi figura 1).

Il baricentro G deve trovarsi nel piano di mezzeria dei montanti, eccetto che quando nella prova 3 venga impiegato un dispositivo di correzione dell'assetto.

>INIZIO DI UN GRAFICO>

<?aa8N>Figura 1

<?aeFN12,"FINE DI UN GRAFICO>

Qualora il costruttore abbia indicato, sulla targa delle portate, anche altre possibilità di carico, si provvederà ad effettuare prove al carico massimo corrispondente ad una determinata altezza, nonché prove con carico corrispondente all'altezza massima.

3.6.

Disposizioni di sicurezza

Dovranno essere prese opportune disposizioni al fine di evitare il ribaltamento del carrello o lo spostamento del carico di prova nel corso delle prove.

Qualora per evitare il ribaltamento del carrello venga impiegato un ammarraggio, questo deve essere sufficientemente morbido e lasco, in modo cioè da non esercitare alcun apprezzabile effetto di trattenuta sul carrello all'atto in cui questo fosse per iniziare un movimento di ribaltamento.

Si può evitare lo spostamento del carico:

a) fissando solidamente il carico al dispositivo portacarico,

b) portando il carico in prossimità del suolo, sospendendolo ad una fune, catena, ecc., in modo che il punto di sospensione si trovi nello stesso punto in cui si troverebbe il baricentro G del carico di prova, quando questo fosse posto direttamente sulla forca.

4.

PROCEDURA DI PROVA

Il carrello sarà disposto in conformità delle indicazioni specificate nella tabella di prova.

Le prove di stabilità laterale devono venir effettuate dalla parte in cui il carrello presenta la minor stabilità.

L'asse MN del carrello deve essere parallelo all'asse della piattaforma di prova.

Il punto N è il centro della superficie di contatto fra la piattaforma e la ruota anteriore più prossima all'asse di inclinazione XY (figure 8 e 9).

Il punto M è la proiezione verticale sulla piattaforma del punto di intersezione fra il piano di mezzeria longitudinale AB del carrello e l'asse dell'assale posteriore (figure 8 e 9).

Le prove devono venir effettuate a stabilizzatori sollevati.

Nella prova 3, si può sfruttare la correzione dell'inclinazione laterale per portare il dispositivo di sollevamento il più vicino possibile alla verticale abbassata sulla piattaforma di prova inclinata. Per le altre prove, il dispositivo di sollevamento dovrebbe essere perpendicolare alla piattaforma di prova.

5.

PROVE PER CARRELLI MUNITI DI ATTREZZATURE

I carrelli muniti di attrezzature verranno sottoposti alle prove di stabilità precedentemente specificate, a meno che l'attrezzatura possa portare il baricentro del carico fuori dal piano di mezzeria longitudinale del carrello (vedi metodo n. 10).

Il carico di prova e la relativa posizione saranno quelli indicati sulla (sulle) targa (targhe) indicanti la portata del carrello munito dell'attrezzatura considerata ed impiegata in conformità delle istruzioni del costruttore.

Le altezze di sollevamento richieste per le prove verranno misurate fra la piattaforma di prova e la superficie inferiore del carico o dell'attrezzatura, assumendo come valida la minore di queste.

>SPAZIO PER TABELLA>

METODO N. 9

PROVE DI STABILITÀ CON CARRELLI FUNZIONANTI CON MONTANTI INCLINATI IN AVANTI

1.

OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Le prove di base per la verifica della stabilità dei carrelli funzionanti in condizioni normali d'impiego vengono specificate in altre prescrizioni. Per ciascuna particolare prescrizione viene data la definizione delle «condizioni normali di impiego».

Mediante la presente prescrizione viene specificata la prova supplementare prevista per un impiego, diverso dalle condizioni normali, in cui occorra far funzionare il carrello a carico con i montanti inclinati in avanti (vedi figura 1).

Essa non si applica ai carrelli che funzionano con carichi sospesi che possono oscillare liberamente.

>INIZIO DI UN GRAFICO>

<?aa8N>Figura 1

<?aeFN12,"FINE DI UN GRAFICO>

2.

CONDIZIONI DI VALIDITÀ

Qualora un carrello debba venir impiegato per impilamento (deposizione e prelievo di un carico) su terreno orizzontale con i montanti inclinati in avanti ed il carico in posizione elevata, deve venir determinato il carico nominale corrispondente a tale impiego particolare. La prova di stabilità di cui in seguito permette di accertare che il carrelli del tipo indicato hanno soddisfacente stabilità quando vengano correttamente impiegati entro i limiti particolari di portata definiti per l'impiego di cui sopra.

3.

MODALITÀ DI PROVA

3.1.

Attrezzature e metodi

La stabilità del carrello deve venir verificata mediante la prova qui di seguito descritta, impiegando una piattaforma di prova inclinabile, atta a ruotare lungo uno dei propri lati.

Il carrello da provarsi verrà disposto sulla piattaforma, inizialmente avente posizione orizzontale, nella posizione descritta al paragrafo 4. La piattaforma verrà inclinata lentamente e senza bruschi strappi, fino al valore indicato per tale posizione nella relativa descrizione. Il carrello viene considerato stabile quando passi la prova senza ribaltarsi. Agli effetti di tale prova, il valore di ribaltamento è quello per cui, se la piattaforma venisse ulteriormente inclinata, si verificherebbe il completo ribaltamento del carrello.

3.2.

Stato del carrello

La prova verrà effettuata con carrello in ordine di marcia, senza guidatore, e nel caso di carrello a motore termico, dovrà essere efettuato il pieno di carburante, qualora ciò potesse avere effetto negativo sulla stabilità del carrello; gli altri livelli verranno effettuati al relativo corretto livello operativo. Gli organi portanti il carico dovranno essere muniti di tutti i dispositivi supplementari o di protezione forniti come primo equipaggiamento.

Qualora vi siano pneumatici, essi verranno gonfiati alla pressione specificata dal costruttore e la loro zavorratura, quando sia autorizzata, verrà effettuata in conformità delle indicazioni del costruttore stesso.

3.2.1.

Altezza di sollevamento per le prove di impilamento

Per le prove riguardanti l'impilamento l'altezza di sollevamento sarà misurata tra la superficie della piattaforma inclinabile e il lato superiore delle pale della forca.

3.3.

Effetto del peso del guidatore sulla stabilità

Per i carrelli con guidatore a bordo, il peso del guidatore sarà sostituito da una massa di 90 kg, qualora tale circostanza riduca la stabilità del carrello in fase di prova.

Nel caso di guidatore in piedi, il baricentro della massa verrà disposto a 1 000 mm sopra il centro del piano di calpestio del posto di guida.

Nel caso di guidatore seduto, il baricentro della massa verrà disposto a 250 mm sopra il sedile compresso.

3.4.

Immobilizzazione del carrello sulla piattaforma di prova

Nel corso di ciascuna prova il carrello deve essere mantenuto sulla piattaforma di prova nella posizione prescritta.

Verrà impedito il rotolamento delle ruote applicando il freno a mano o di servizio, che potranno esser bloccati nella posizione «serrato». Inoltre si potranno bloccare le ruote contro il telaio del carrello, purché non ne venga condizionata l'oscillazione dell'assale rispetto al telaio.

È consentito inserire zeppe o cunei fra ruote e piattaforma di prova onde impedire che lo scivolamento del carrello ne modifichi la posizione. L'altezza delle zeppe o dei cunei non deve superare i valori indicati nella seguente tabella:

>SPAZIO PER TABELLA>

3.5.

Carico di prova

Il carico di prova deve essere costituito da una massa equivalente alla portata nominale Qs del carrello, applicata al baricentro G, la cui posizione nominale si trova alla distanza unificata D del baricentro del carico, misurata in senso orizzontale partendo dalla superficie anteriore della parte verticale della forca, ed in senso verticale dalla superficie della parte orizzontale della forca stessa (vedi figura 2).

Il baricentro G (od il punto equivalente nel caso di carrelli a vuoto) deve trovarsi nel piano di mezzeria dei montanti.

>INIZIO DI UN GRAFICO>

Figura 2

<?aeFN12,"FINE DI UN GRAFICO>

Qualora il costruttore abbia indicato, sulla targa delle portate, anche altre possibilità di carico, si provvederà ad effettuare prove al carico massimo corrispondente ad una determinata altezza, nonché prove con carico corrispondente all'altezza massima.

3.6.

Disposizioni di sicurezza

Dovranno essere prese opportune disposizioni al fine di evitare il ribaltamento del carrello e lo spostamento del carico di prova nel corso delle prove.

Qualora per evitare il ribaltamento del carrello venga impiegato un ammarraggio, questo dev'essere sufficientemente morbido e lasco, in modo cioè da non esercitare alcun apprezzabile effetto di trattenuta sul carrello all'atto in cui questo fosse per iniziare un movimento di ribaltamento.

Si può evitare lo spostamento del carico di prova:

a) fissando solidamente il carico al dispositivo portacarico,

b) portando il carico in prossimità del suolo, sospendendolo ad una fune, catena, ecc., in modo che il punto di sospensione si trovi nello stesso punto in cui si troverebbe il baricentro G del carico di prova, quando questo fosse posto direttamente sulla forca.

4.

PROCEDURA DI PROVA

Il carrello dovrà venir disposto sulla piattaforma di prova secondo le seguenti modalità:

come per la prova 1, metodo n. 1

per i carrelli elevatori con carico a sbalzo;

come per la prova 1, metodo n. 2

per i carrelli retrattili e per i carrelli con forche fra i longheroni;

come per la prova 1, metodo n. 3

per i carrelli a forche ricoprenti e per i carrelli con piattaforma a grande altezza di sollevamento;

come per la prova 1, metodo n. 5

per i carrelli a presa laterale su di un solo lato;

come per la prova 1, metodo n. 6

per i carrelli bidirezionali e multidirezionali;

come per la prova 1, metodo n. 7

per i carrelli ad impilamento laterale (e frontale);

come per la prova 1, metodo n. 8

per i carrelli fuori strada.

I montanti devono avere la massima inclinazione in avanti consentita dalle caratteristiche costruttive del carrello, ed il carico di prova deve essere sollevato all'altezza massima.

5.

PROVE PER CARRELLI MUNITI DI ATTREZZATURE

I carrelli muniti di attrezzature verranno sottoposti alla prova di stabilità precedentemente specificata, a meno che l'attrezzatura possa portare il baricentro del carico fuori dal piano di mezzeria longitudinale del carrello (vedi metodo n. 10).

Il carico di prova e la relativa posizione saranno quelli indicati sulla (sulle) targa (targhe) indicanti la portata del carrello munito dell'attrezzatura considerata, ed impiegata nelle condizioni speciali in conformità delle istruzioni del costruttore.

Le altezze di sollevamento richieste per le prove verranno misurate fra la piattaforma di prova e la superficie inferiore del carico o dell'attrezzatura, assumendo come valida la minore di queste.

METODO N. 10

PROVE DI STABILITÀ CON CARRELLI FUNZIONANTI CON CARICHI DECENTRATI

DECENTRAMENTO COMANDATO

1.

OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Le prove di base per la verifica della stabilità dei carrelli funzionanti in condizioni normali d'impiego vengono specificate in altre prescrizioni. Per ciascuna particolare prescrizione viene data la definizione delle «Condizioni normali di impiego».

Mediante la presente prescrizione viene specificata la prova supplementare prevista per un impiego, diverso dalle condizioni normali, in cui occorra far funzionare un carrello munito di dispositivo portacarico (quale ad esempio un dispositivo di spostamento laterale delle forche) che consenta di spostare in misura notevole il baricentro del carico rispetto al piano di mezzeria longitudinale del carrello (vedi figura 1).

Essa non si applica ai carrelli che funzionano con carichi sospesi che possono oscillare liberamente.

>INIZIO DI UN GRAFICO>

<?aa8N>Figura 1

<?aeFN12,"FINE DI UN GRAFICO>

2.

CONDIZIONI DI VALIDITÀ

Qualora un carrello debba venir impiegato per impilamento (deposizione e prelievo di un carico) su terreno orizzontale, con il baricentro del carico notevolmente decentrato rispetto al piano di mezzeria longitudinale del carrello per mezzo di un dispositivo di manipolazione del carico (quale ad esempio un dispositivo di spostamento laterale delle forche) che consenta di spostare il carico in senso laterale in modo positivo fino ad una predeterminata distanza massima, deve venir determinata la portata nominale speciale corrispondente a tale impiego.

Il decentramento viene considerato come influente sulla portata quando è:

a) superiore a 100 mm per un carrello avente portata nominale fino a 6 300 kg compresi;

b) superiore a 150 mm per un carrello avente portata nominale fino a 10 000 kg compresi.

La prova di stabilità di cui in seguito permette di accertare che i carrelli del tipo indicato hanno soddisfacente stabilità quando vengono correttamente impiegati entro i limiti particolari di portata definiti per l'impiego di cui sopra.

3.

MODALITÀ DI PROVA

3.1.

Attrezzature e metodi

La stabilità del carrello deve venir verificata mediante la prova qui di seguito descritta, impiegando una piattaforma di prova inclinabile, atta a ruotare lungo uno dei propri lati.

Il carrello da provarsi verrà disposto sulla piattaforma, inizialmente avente posizione orizzontale, nella posizione descritta al paragrafo 4. La piattaforma verrà inclinata lentamente e senza bruschi strappi, fino al valore indicato per tale posizione nella relativa descrizione. Il carrello viene considerato stabile quando passi la prova senza ribaltarsi. Agli effetti di tale prova, il valore di ribaltamento è quello per cui, se la piattaforma venisse ulteriormente inclinata, si verificherebbe il completo ribaltamento del carrello.

In tale prova è ammesso che una delle ruote portanti si stacchi dalla piattaforma; è pure ammesso che parte del telaio o di un altro organo del carrello venga a contatto con la piattaforma.

3.2.

Stato del carrello

La prova verrà effettuata con carrello in ordine di marcia, senza guidatore, e nel caso di carrello a motore termico, dovrà essere effettuato il pieno di carburante, qualora ciò potesse avere effetto negativo sulla stabilità del carrello; gli altri livelli verranno effettuati al relativo corretto livello operativo. Gli organi portanti il carico dovranno essere muniti di tutti i dispositivi supplementari o di protezione forniti come primo equipaggiamento.

Qualora vi siano pneumatici, essi verranno gonfiati alla pressione specificata dal costruttore e la loro zavorratura, quando sia autorizzata, verrà effettuata in conformità delle istruzioni del costruttore stesso.

3.3.

Effetto del peso del guidatore sulla stabilità

Per i carrelli con guidatore a bordo, il peso del guidatore sarà sostituito da una massa di 90 kg, qualora tale circostanza riduca la stabilità del carrello in fase di prova.

Nel caso di guidatore in piedi, il baricentro della massa verrà disposto a 1 000 mm sopra il centro del piano di calpestio del posto di guida.

Nel caso di guidatore seduto, il baricentro della massa verrà disposto a 250 mm sopra il sedile compresso.

3.4.

Immobilizzazione del carrello sulla piattaforma di prova

Nel corso di ciascuna prova il carrello deve essere mantenuto sulla piattaforma di prova nella posizione prescritta.

Verrà impedito il rotolamento delle ruote applicando il freno a mano o di servizio, che potranno esser bloccati nella posizione «serrato». Inoltre si potranno bloccare le ruote contro il telaio del carrello, purché non ne venga condizionata l'oscillazione dell'assale rispetto al telaio.

È consentito inserire zeppe o cunei fra ruote e piattaforma di prova onde impedire che lo scivolamento del carrello ne modifichi la posizione. L'altezza delle zeppe o dei cunei non deve superare i valori indicati nella seguente tabella:

>SPAZIO PER TABELLA>

3.5.

Carico di prova

Il carico di prova deve essere costituito da una massa equivalente alla portata nominale Qs del carrello, applicata al baricentro G, la cui posizione nominale si trova alla distanza unificata D del baricentro del carico, misurata in senso orizzontale partendo dalla superficie anteriore della parte verticale della forca, ed in senso verticale dalla superficie superiore della parte orizzontale della forca stessa (vedi figura 2).

Quando il dispositivo che determina il decentramento del carico si trova in posizione centrata rispetto al piano di mezzeria longitudinale del carrello, il baricentro G del carico deve esser situato sul piano di mezzeria longitudinale dei montanti.

>INIZIO DI UN GRAFICO>

Figura 2

<?aeFN12,"FINE DI UN GRAFICO>

Qualora il costruttore abbia indicato, sulla targa delle portate, anche altre possibilità di carico, si provvederà ad effettuare prove al carico massimo corrispondente ad una determinata altezza, nonché prove con carico corrispondente all'altezza massima.

3.6.

Disposizioni di sicurezza

Dovranno essere prese opportune disposizioni al fine di evitare il ribaltamento del carrello o lo spostamento del carico di prova nel corso delle prove.

Qualora per evitare il ribaltamento del carrello venga impiegato un ammarraggio, questo dev'essere sufficientemente morbido e lasco, in modo cioè da non esercitare alcun apprezzabile effetto di trattenuta sul carrello all'atto in cui questo fosse per iniziare un movimento di ribaltamento.

Si può evitare lo spostamento del carico di prova:

a) fissando solidamente il carico al dispositivo portacarico,

b) portando il carico in prossimità del suolo, sospendendolo ad una fune, catena, ecc., in modo che il punto di sospensione si trovi nello stesso punto in cui si troverebbe il baricentro G del carico di prova, quando questo fosse posto direttamente sulla forca.

4.

PROCEDURA DI PROVA

Il carrello dovrà venir disposto sulla piattaforma di prova secondo le seguenti modalità:

come per la prova 3, metodo n. 1

per i carrelli elevatori con carico a sbalzo;

come per la prova 3, metodo n. 2

per i carrelli retrattili e per i carrelli con forche fra i longheroni;

come per la prova 3, metodo n. 3

per i carrelli a forche ricoprenti e per i carrelli con piattaforma a grande

altezza di sollevamento;

come per la prova 8, metodo n. 6

per i carrelli bidirezionali e multidirezionali;

come per la prova 3, metodo n. 8

per i carrelli fuori strada.

La prova deve venir effettuata sul lato in cui il carrello è meno stabile. Se le caratteristiche costruttive del carrello lo consentono, i montanti devono essere retratti ed inclinati indietro all'inclinazione massima.

Il carico descritto al paragrafo 3.5 deve essere sollevato all'altezza massima.

5.

PROVE PER CARRELLI MUNITI DI ATTREZZATURE

I carrelli muniti di attrezzature verranno sottoposti alla relativa prova speciale di stabilità precedentemente specificata.

Il carico di prova e la relativa posizione saranno quelli indicati sulla (sulle) targa (targhe) indicanti la portata del carrello munito dell'attrezzatura considerata ed impiegata nelle condizioni speciali in conformità delle istruzioni del costruttore.

Le altezze di sollevamento richieste per le prove verranno misurate fra la piattaforma di prova e la superficie inferiore del carico o dell'attrezzatura, assumendo come valida la minore di queste.

METODO N. 11

PROVE DI STABILITÀ CON CARRELLI FUNZIONANTI CON CARICHI DECENTRATI -

DECENTRAMENTO DETERMINATO DALL'USO

1.

OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Le prove di base per la verifica della stabilità dei carrelli funzionanti in condizioni normali d'impiego vengono specificate in altre prescrizioni. Per ciascuna particolare prescrizione viene data la definizione delle «condizioni normali di impiego». Mediante la presente prescrizione viene specificata la prova supplementare prevista per un impiego, diverso dalla condizioni normali, in cui occorra far funzionare il carrello col baricentro del carico notevolmente decentrato rispetto al piano di mezzeria longitudinale del carrello (vedi figura 1).

Essa non si applica ai carrelli che funzionano con carichi sospesi che possono oscillare liberamente.

>INIZIO DI UN GRAFICO>

<?aa8N>Figura 1

<?aeFN12,"FINE DI UN GRAFICO>

2.

CONDIZIONI DI VALIDITÀ

Qualora un carrello debba venir impiegato per impilamento (deposizione e prelievo di un carico) su terreno orizzontale, con il baricentro del carico notevolmente decentrato rispetto al piano di mezzeria longitudinale del carrello in misura indeterminata sia a causa della natura del carico movimentato, sia del dispositivo impiegato per la manipolazione del carico, deve venir determinata la portata nominale speciale corrispondente a tale impiego.

Il decentramento viene considerato come influente sulla portata quando è:

a) superiore a 100 mm per un carrello avente portata nominale fino a 6 300 kg compresi,

b) superiore a 150 mm per un carrello avente portata nominale fino a 10 000 kg compresi.

La prova di stabilità di cui in seguito permette di accertare che i carrelli del tipo indicato hanno soddisfacente stabilità quando vengano correttamente impiegati entro i limiti particolari di portata definiti per l'impiego di cui sopra.

3.

MODALITÀ DI PROVA

3.1.

Attrezzature e metodi

La stabilità del carrello deve venir verificata mediante la prova qui di seguito descritta, impiegando una piattaforma di prova inclinabile, atta a ruotare lungo uno dei propri lati. Il carrello da provarsi verrà disposto sulla piattaforma, inizialmente avente posizione orizzontale, nella posizione descritta al paragra-

fo 4. La piattaforma verrà inclinata lentamente e senza bruschi strappi, fino al valore indicato per tale posizione nella relativa decisione. Il carrello viene considerato stabile quando passi la prova senza ribaltarsi.

Agli effetti di tale prova, il valore di ribaltamento è quello per cui, se la piattaforma venisse ulteriormente inclinata, si verificherebbe il completo ribaltamento del carrello.

In tale prova è ammesso che una delle ruote portanti si stacchi dalla piattaforma; è pure ammesso che parte del telaio o di un altro organo del carrello venga a contatto con la piattaforma.

3.2.

Stato del carrello

La prova verrà effettuata con carrello in ordine di marcia, senza guidatore, e nel caso di carrello a motore termico, dovrà essere efettuato il pieno di carburante, qualora ciò potesse avere effetto negativo sulla stabilità del carrello; gli altri livelli verranno effettuati al relativo corretto livello operativo. Gli organi portanti il carico dovranno essere muniti di tutti i dispositivi supplementari o di protezione forniti come primo equipaggiamento.

Qualora vi siano pneumatici, essi verranno gonfiati alla pressione specificata dal costruttore e la loro zavorratura, quando sia autorizzata, verrà effettuata in conformità delle istruzioni del costruttore stesso.

3.3.

Effetto del peso del guidatore sulla stabilità

Per i carrelli con guidatore a bordo, il peso del guidatore sarà sostituito da una massa di 90 kg, qualora tale circostanza riduca la stabilità del carrello in fase di prova.

Nel caso di guidatore in piedi, il baricentro della massa verrà disposto a 1 000 mm sopra il centro del piano di calpestio del posto di guida.

Nel caso di guidatore seduto, il baricentro della massa verrà disposto a 250 mm sopra il sedile compresso.

3.4.

Immobilizzazione del carrello sulla piattaforma di prova

Nel corso di ciascuna prova il carrello deve essere mantenuto sulla piattaforma di prova nella posizione prescritta. Verrà impedito il rotolamento delle ruote applicando il freno a mano o di servizio, che potranno esser bloccati nella posizione «serrato». Inoltre si potranno bloccare le ruote contro il telaio del carrello, purché non ne venga condizionata l'oscillazione dell'assale rispetto al telaio.

È consentito inserire zeppe o cunei fra ruote e piattaforma di prova onde impedire che lo scivolamento del carrello ne modifichi la posizione. L'altezza delle zeppe o dei cunei non deve superare i valori indicati nella seguente tabella:

>SPAZIO PER TABELLA>

3.5.

Carico di prova

Il carico di prova deve essere costituito da una massa equivalente alla portata nominale Qs del carrello, applicata al baricentro G, la cui posizione nominale si trova alla distanza unificata D del baricentro del carico, misurata in senso orizzontale partendo dalla superficie anteriore della parte verticale della forca, ed in senso verticale dalla superficie della parte orizzontale della forca stessa (vedi figura 2).

Il baricentro G deve venir decentrato in senso laterale fino alla distanza massima che si prevede dover raggiungere nel corso dell'effettivo impiego.

>INIZIO DI UN GRAFICO>

Figura 2

<?aeFN14,"FINE DI UN GRAFICO>

Qualora il costruttore abbia indicato, sulla targa delle portate, anche altre possibilità di carico, si provvederà ad effettuare prove al carico massimo corrispondente ad una determinata altezza, nonché prove con carico corrispondente all'altezza massima.

3.6.

Disposizioni di sicurezza

Dovranno essere prese opportune disposizioni al fine di evitare il ribaltamento del carrello o lo spostamento del carico di prova nel corso delle prove. Qualora per evitare il ribaltamento del carrello venga impiegato un ammarraggio, questo dev'essere sufficientemente morbido e lasco, in modo cioè da non esercitare alcun apprezzabile effetto di trattenuta sul carrello all'atto in cui questo fosse per iniziare un movimento di ribaltamento.

Si può evitare lo spostamento del carico di prova:

a) fissando solidamente il carico al dispositivo portacario,

b) portando il carico in prossimità del suolo, sospendendolo ad una fune, catena, ecc., in modo che il punto di sospensione si trovi nello stesso punto in cui si troverebbe il baricentro G del carico di prova, quando questo fosse posto direttamente sulla forca.

4.

PROCEDURA DI PROVA

Il carrello dovrà venir disposto sulla piattaforma di prova secondo le seguenti modalità:

come per la prova 3, metodo n. 1

per i carrelli elevatori con carico a sbalzo;

come per la prova 3, metodo n. 2

per i carrelli retrattili e per i carrelli con forche fra i longheroni;

come per la prova 3, metodo n. 3

per i carrelli a forche ricoprenti e per i carrelli con piattaforma a grande altezza di sollevamento;

come per la prova 8, metodo n. 6

per i carrelli bidirezionali e multidirezionali;

come per la prova 3, metodo n. 8

per i carrelli fuori strada.

La prova deve venir effettuata sul lato in cui il carrello è meno stabile. Se le caratteristiche costruttive del carrello lo consentano, i montanti devono essere retratti ed inclinati indietro all'inclinazione massima.

Il carico descritto al paragrafo 3.5 deve essere sollevato all'altezza massima.

5.

PROVE PER CARRELLI MUNITI DI ATTREZZATURE

I carrelli muniti di attrezzature verranno sottoposti alla prova di stabilità precedentemente specificata.

Il carico di prova e la relativa posizione sono quelli indicati sulla (sulle) targa (targhe) indicanti la portata del carrello munito dell'attrezzatura considerata ed impiegata nelle condizioni speciali in conformità delle istruzioni del costruttore.

Le altezze di sollevamento richieste per le prove verranno misurate fra la piattaforma di prova e la superficie inferiore del carico o dell'attrezzatura, assumendo come valida la minore di queste.

METODO N. 12

PROVE FUNZIONALI SUI CARRELLI PER MOVIMENTAZIONE

1.

OGGETTO

Il presente allegato specifica le prove funzionali che consentono di verificare l'idoneità dei carrelli per movimentazione a svolgere le funzioni per cui sono stati concepiti. Queste prove comprendono due ispezioni e quattro prove dinamiche.

2.

ISPEZIONE PRECEDENTE LA PROVA

Ciascun carrello deve essere verificato per accertare che i comandi di traslazione, frenatura e manipolazione del carico siano identificati in modo consono e funzionino correttamente. Si verificherà inoltre il buon funzionamento dell'avvisatore acustico, degli interruttori di sicurezza nonché, eventualmente, del sistema di illuminazione.

Le targhe con i dati d'identificazione e la portata del carrello e dell'attrezzatura (se esiste) nonché la capacità della batteria (per i carrelli elettrici) debbono essere controllate per accertarsi che contengano le informazioni prescritte dal capitolo 9.1 dell'allegato I e si riferiscano al carrello in questione.

3.

PROVE DINAMICHE

Le seguenti prove debbono essere effettuate su ciascun carrello, con i carichi sotto indicati:

Q1: Carico massimo con centro di carico a distanza normalizzata e, se del caso, con alzata normalizzata, in conformità delle indicazioni che figurano sulla targa segnaletica.

Q2: Carico massimo con centro di carico a distanza normalizzata e altezza massima di sollevamento, in conformità delle indicazioni che figurano sulla targa segnaletica.

Durante lo svolgimento delle prove il carrello deve essere guidato da una persona competente, secondo le indicazioni del costruttore, fornite conformemente al capitolo 11 dell'allegato I.

Le prove possono essere eseguite secondo i procedimenti qui di seguito descritti oppure, se possibile, possono essere simulate con metodi che sortiscano un effetto equivalente e diano sostanzialmente gli stessi risultati.

3.1.

Prova di mobilità (traslazione e manovra)

Questa prova verrà effettuata senza carico per i trattori e con il carico Q1 per tutti gli altri tipi di carrelli. Si procederà come segue:

3.1.1.

Prelevare l'eventuale carico di prova e sollevarlo a circa 300 mm o all'altezza massima di sollevamento, qualora quest'ultima sia inferiore a 300 mm; se del caso, inclinare all'indietro all'altezza massima raccomandata dal costruttore per la traslazione.

3.1.2.

Traslare in avanti a velocità ridotta, passare in retromarcia, quindi nuovamente in marcia avanti per verificare che il meccanismo d'inversione del senso di marcia funzioni correttamente. La marcia nei due sensi deve essere effettuata alla velocità raccomandata dal costruttore.

3.1.3.

Guidare il carrello in marcia avanti e in marcia indietro, passando tutte le velocità fino alla velocità massima e verificare che il passaggio delle velocità e i freni di servizio funzionino nei due sensi di marcia.

3.1.4.

Effettuare ripetute sterzate in marcia avanti e in marcia indietro e, nel caso di carrelli bi- o multidirezionali, nelle due direzioni laterali, con velocità pari a circa un terzo della velocità massima e con il raggio minimo di volta specificato dal costruttore. Verificare che la sterzata avvenga nel buon senso e in modo soddisfacente.

3.1.5.

Deporre il carico al suolo.

3.2.

Prova di impilamento (esclusi i carrelli non sollevatori e i carrelli a piccola alzata)

Questa prova deve essere effettuata con il carico Q2. Prelevare il carico dal suolo, sollevarlo all'altezza massima e, per i carrelli impilatori, depositarlo su una pila o su uno scaffale. Quindi, riprendere il carico e deporlo al suolo a velocità massima, facendo vari arresti durante la discesa. Il carrello non deve presentare alcun difetto di funzionamento.

3.3.

Prova di velocità massima di discessa (esclusi i carrelli non elevatori e quelli a piccola alzata)

Con il gruppo di sollevamento in posizione verticale, controllare la velocità massima di discesa per i carichi Q1 e Q2, al fine di verificare che essa non superi 0,6 m al secondo. Ciò si può determinare dividendo la lunghezza totale di discessa, in metri, per il tempo totale necessario per percorrerla, espresso in secondi.

3.4.

Prova di fuga idraulica (sollevamento e inclinazione)

Con il gruppo di sollevamento in posizione verticale, sollevare il carico Q1 a un'altezza di 2,5 m oppure il carico Q2 all'altezza massima, se quest'ultima è inferiore a 2,5 m.

Dopo 10 minuti, il carico non dovrà essere sceso di oltre 100 mm e il gruppo di sollevamento non dovrà essere inclinato verso l'avanti di oltre 5°. Per i carrelli con un'inclinazione inferiore a 5°, la velocità di inclinazione non deve superare mezzo grado al minuto. Per eseguire questa prova, il carrello può essere ancorato, allo scopo di evitare il ribaltamento.

4.

ISPEZIONE DOPO LA PROVA

Al termine di queste prove il carrello verrà esaminato per accertare che esso non presenti difetti.

EWG:L111UMBI41.95

FF: 1UIT; SETUP: 01; Bediener: PUPA; MC: P; Pr.: C;

Kunde: L111UMBI41 - 43854

METODO N. 13

METODO PER LA MISURAZIONE DEL CAMPO DI VISIBILITÀ DEI CARRELLI SEMOVENTI

DI MOVIMENTAZIONE: CARRELLI ELEVATORI CON FORCA A SBALZO

1.

OGGETTO

La presente prescrizione definisce un metodo atto a stabilire se il campo di visibilità dei carrelli elevatori con forca a sbalzo è sufficiente. Detto metodo concerne la translazione a vuoto nella direzione dei bracci di forca.

2.

CAMPI DI APPLICAZIONE

La presente prescrizione si applica ai carrelli elevatori con forca a sbalzo aventi le seguenti caratte-

ristiche:

- posto di guida a sedere, non sollevabile, di fronte ai bracci di forca;

- caricamento frontale con montante e bracci di forca non retraibili e senza traslazione laterale del montante;

- senza traslatore laterale né alcun altro accessorio;

- con una portata nominale massima di 10 000 kg.

3.

ATTREZZATURE DI PROVA

3.1.

Dispositivo di illuminazione

Esso comprende una serie orrizzontale di nove lampade (ad esempio: lampade allo iodio da 55 watt) con una distanza tra gli assi di 37,5 mm. Le lampade sono montate simmetricamente su una linea perpendicolare alla direzione di traslazione, situata ad un'altezza di 650 mm al di sopra e a 20 mm davanti al punto di riferimento del sedile (vedi figura 4). Tutte le lampade devono poter essere spente, tranne le due situate a 37,5 mm da una parte e dall'altra del punto di riferimento del sedile. Le lampade devono inoltre poter essere spostate orizzontalmente sino a 170 mm davanti al punto di riferimento del sedile. Uno schermo nero è previsto dietro alla serie di lampade al fine di ottenere delle ombre quanto più nette possibili sulla superficie di prova (vedi figura 1).

3.2.

Superficie di prova

Superficie verticale piana di colore chiaro, divisa in quadrati di 100 mm di lato, che si estende dal suolo sino a 650 mm sopra il punto di riferimento del sedile del carrello e con una larghezza pari a quella del carrello aumentata di 3 m (vedi figura 2).

4.

MONTAGGIO SPERIMENTALE

La prova deve essere eseguita su una superficie sensibilmente orizzontale. Il montante deve essere praticamente verticale e per ogni carrello le superfici superiori dei bracci di forca che supportano il carico saranno disposte ad un'altezza di 100-300 mm dal suolo; il costruttore preciserà l'altezza alla quale dovranno essere eseguite le prove. Detta altezza sarà la stessa per tutte le prove e sarà indicata nel verbale di prova. I bracci di forca devono avere una lunghezza di 1 200 mm ed essere disposti simmetricamente sulla piattaforma portaforca del carrello; la loro distanza esterna fuoritutto sarà quanto più vicina possibile a 800 mm per i carrelli di portata nominale inferiore a 5 000 kg ed a 1 100 mm per i carrelli di portata compresa tra 5 000 kg e 10 000 kg. Il sedile ed i comandi, se regolabili, devono essere disposti nella direzione dei bracci di forca e quanto più vicini possibile alle loro posizioni centrali di regolazione. La superficie della prova deve trovarsi a 4 m dal lato anteriore della piattaforma portaforca, deve essere perpendicolare all'asse longitudinale del carrello e simmetrica rispetto a detto asse. Il locale di prova deve essere sufficientemente sicuro per permettere di rilevare le ombre (vedi figura 3).

5.

METODO DI PROVA

5.1.

Procedimento di prova. Con due sole lampade accese (vedi punto 3.1) osservare la superficie di prova corrispondente alla larghezza del carrello, maggiorata di 500 mm da ciascun lato sino ad un'altezza di 350 mm sopra il punto di riferimento del sedile.

5.2.

Con le nove lampade accese:

5.2.1.

Osservare l'intera superficie di prova,

5.2.2.

Osservare i lati superiori dei bracci di forca che sostengono il carico. Le lampade possono essere spostate sino a 170 mm davanti al punto di riferimento del sedile (vedi figura 1).

5.3.

Nel corso delle tre prove registrare le zone d'ombra intense, ad esempio per iscritto con un disegno e con una fotografia. Una zona d'ombra intensa è quella che non riceve luce diretta da nessuna lampada. Tutte le altre zone sono considerate illuminate per definizione.

6.

INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI

La visibilità è soddisfacente se sono interamente rispettate le seguenti condizioni:

6.1.

Per la prova di cui al punto 5.1 nella zona situata tra le ombre intense contigue dovute ai montanti verticali e gli elementi adiacenti (ad esempio martinetti e catene).

6.1.1.

L'ombra intensa non deve superare il 50 %.

6.1.2.

Tra le orizzontali poste a 150 mm al di sotto e 350 mm al di sopra del punto di riferimento del sedile non deve esservi ombra intensa che riunisca le ombre intense dovute ai montanti verticabili ed agli elementi adiacenti.

6.2.

Per la prova di cui al punto 5.2.1 l'ombra intensa non deve superare l'80 % dell'intera superficie di 500 mm per 500 mm. Le zone rischiarate con larghezza orizzontale inferiore a 50 mm sono considerate quali ombre intense.

6.3.

Per la prova di cui al punto 5.2.2, è sufficiente che sulla metà anteriore di un unico braccio di forca sia illuminato il 25 % della superficie che sostiene il carico.

EWG:L111UMBI42.95

FF: 1UIT; SETUP: 01; Bediener: PUPA; MC: P; Pr.: C;

Kunde: 43854 Montan Italien 42

>INIZIO DI UN GRAFICO>

<?aa8N>300 37,5 75

Dispositivo di illuminazione

(supporto non rappresentato)

170

Massimo

650 20

Punto di

riferimento

del sedile

L

<?aeKC><?aeMC-2>C

Figura 1

>FINE DI UN GRAFICO>

> INIZIO DI UN GRAFICO>

Larghezza del carrello + 3 000 mm

Superficie di prova 100

100

Altezza

dal

suolo

Punto di

riferimento

del sedile

+650 mm

Figura 2

>FINE DI UN GRAFICO>

>INIZIO DI UN GRAFICO>

4 000

Asse del carrello e della

superficie di prova

<?aeBP><?aeNP><?aeTT1> <?aeTT2>< <?aeTT3><?Ì>8 5 000 <?Ï>9 10 000 kg <?aeTT4><?aeTA5Y0>

<?aeTS><?aeVC> 800

<?aeTC><

<?aeTC>Portata inferiore

a 5 000 kg

<?aeTB><?aeTF8><?aeTB>1 100

<?aeTH2Y4> <?Ì>8 Portata compresa

tra 5 000 e 10 000 kg

<?aeTE>

Dispositivo di

illuminazione

(vedi figura 1)

Montante in posizione

verticale

1 200 100-300 Suolo

Superficie di prova

(vedi figura 2)

Figura 3

>FINE DI UN GRAFICO>

>INIZIO DI UN GRAFICO>

Dispositivo per la determinazione del punto di riferimento del sedile

(Riferimento ISO 5353 - 1978)

450 40 15

A A B B

177 60 SIP 380

Barra di

sospen-

sione del

peso

165 R 75 R 23 215

100 R 5 R 50 12 R Legno

Sezione BB

(Dimensioni in millimetri)

>FINE DI UN GRAFICO>

>INIZIO DI UN GRAFICO>

45° 75 100 R

Massa totale 65 kg F = 100 N

50 180 230 97

100 R 25 40 130 23

100 R 5 R 50 50

3 Legno 5 R 100 R

100 R 5 R 3 12 R 50

Sezione AA

Figura 4

<?aeFN4,><?aeIB9,><?aeRF><?aeIC>

>FINE DI UN GRAFICO>

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