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Document 31989D0416

    DECISIONE DEL CONSIGLIO del 20 giugno 1989 che adotta un programma di ricerca e formazione per la Comunità europea dell' energia atomica nel settore della radioprotezione (1990-1991) (89/416/Euratom)

    GU L 200 del 13.7.1989, p. 50–56 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/01/1992

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1989/416/oj

    31989D0416

    DECISIONE DEL CONSIGLIO del 20 giugno 1989 che adotta un programma di ricerca e formazione per la Comunità europea dell' energia atomica nel settore della radioprotezione (1990-1991) (89/416/Euratom) -

    Gazzetta ufficiale n. L 200 del 13/07/1989 pag. 0050 - 0056


    DECISIONE DEL CONSIGLIO del 20 giugno 1989 che adotta un programma di ricerca e formazione per la Comunità europea dell'energia atomica nel settore della radioprotezione (1990-1991) (89/416/Euratom)

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 7,

    visto il parere del Parlamento europeo (1),

    visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

    considerando che con la decisione 87/516/Euratom, CEE del 28 settembre 1987 (3), modificata dalla decisione 88/193/CEE (4), il Consiglio ha adottato un programma quadro pluriennale delle azioni comunitarie di ricerca e di sviluppo tecnologico (1987-1991) che prevede, tra l'altro, attività di radioprotezione;

    considerando che il comitato scientifico e tecnico ha espresso parere favorevole sulla proposta della Commissione circa il programma 1990-1991;

    considerando che è nell'interesse della Comunità integrare ed ampliare le conoscenze scientifiche necessarie per uno studio obiettivo sull'esposizione dell'uomo alle radiazioni e sulla radioattività, sulle conseguenze di tale esposizione per l'uomo e sulla valutazione e sulla gestione dei relativi rischi come indicato nel documento sulle «necessità di ricerca della Comunità nel campo della radioprotezione per il periodo 1990-1994»;

    considerando che ai fini della radioprotezione sono essenziali una formazione approfondita, la cooperazione scientifica e gli scambi di ricercatori e di informazioni scientifiche;

    considerando che le ricerche previste dalla presente decisione costituiscono un modo adeguato per perseguire tale

    azione,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1 È adottato un programma specifico di ricerca e formazione per la Comunità europea dell'energia atomica nel settore della radioprotezione, come definito nell'allegato I, per un periodo di due anni a decorrere dal 1g gennaio 1990.

    Articolo 2 I fondi ritenuti necessari per l'esecuzione del programma ammontano a 21,2 milioni di ECU, ivi incluse le spese di personale costituito da 28 persone.

    La ripartizione indicativa di tali fondi è esposta nell'allegato I.

    Articolo 3 Le norme particolareggiate per l'attuazione del programma e la quota del contributo finanziario della Comunità sono definite nell'allegato II.

    Articolo 4 1. Dopo la conclusione del programma la Commissione effettua una valutazione dei risultati conseguiti e presenta una relazione al riguardo al Parlamento europeo e al Consiglio.

    2. La relazione di valutazione di cui al paragrafo 1 viene redatta tenendo presente gli obiettivi e criteri fissati nell'allegato III della presente decisione e conformemente all'articolo 2, paragrafo 2 della decisione del Consiglio 87/516/Euratom, CEE.

    Articolo 5 1. La Commissione è responsabile dell'attuazione del programma e a tal fine è assistita dal comitato consultivo di gestione e di coordinamento (CGC) «Radioprotezione» istituito con la decisione 84/338/Euratom, CECA, CEE del Consiglio del 29 giugno 1984, relativa alle strutture e alle procedure di gestione e di coordinamento delle attività di ricerca, di sviluppo e di dimostrazione comunitaria (5).

    2. I contratti conclusi dalla Commissione disciplinano i diritti e gli obblighi di ciascuna parte contraente, in particolare gli accordi per la diffusione, protezione e sfruttamento dei risultati delle ricerche.

    Articolo 6 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Lussemburgo, addì 20 giugno 1989.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    J. SOLANA MADARIAGA

    (1) GU n. C 158 del 26. 6. 1989.

    (2) GU n. C 159 del 26. 6. 1989.

    (3) GU n. L 302 del 24. 10. 1987, pag. 1.

    (4) GU n. L 89 del 6. 4. 1988, pag. 35.

    (5) GU n. L 177 del 4. 7. 1984, pag. 25. ALLEGATO I CONTENUTO DEL PROGRAMMA E RIPARTIZIONE INDICATIVA INTERNA DEI FONDI Ripartizione indicativa

    dei fondi, comprese

    le spese per il personale

    e quelle amministrative

    (milioni de ecu)

    A.

    ESPOSIZIONE DELL'UOMO ALLE RADIAZIONI E ALLA RADIOATTIVITÀ

    7,4

    1.

    Dosimetria delle radiazioni e sua interpretazione

    1.1.

    Elaborazione e attuazione di norme e procedure in connessione con i concetti di equivalente di dose per l'esposizione sia esterna che interna

    1.2.

    Radiazioni e apparecchiature di dosimetria per le persone e gli ambienti

    1.3.

    Derivazione delle dosi assorbite dagli organi del corpo umano e equivalente di dose efficace

    1.4.

    Valutazione dell'esposizione per irradiazione interna

    2.

    Trasferimento e comportamento dei radionuclidi nell'ambiente

    2.1.

    Comportamento dei radionuclidi nell'ambiente in situazioni che meritano particolare attenzione (comportamento a lungo termine o in condizioni conseguenti ad incidente nucleare)

    2.2.

    Radioattività naturale nell'ambiente e suo cammino di trasferimento all'uomo

    2.3.

    Influenza della speciazione, trasformazione chimica, trasformazione delle proprietà fisico-chimiche e conversione biologica, soprattutto per quanto riguarda:

    - prodotti di corrosione e di fissione a vita lunga;

    - attinidi, trizio, ad esempio riduzione del gas idrogeno e trasformazione del trizio in forma inorganica in trizio legato a molecole organiche;

    - effluenti da prodotti radiofarmaceutici o da apparecchiature di medicina nucleare

    2.4.

    Comportamento dei radionuclidi in incidenti con fughe di sostanze radioattive; valutazione dell'affidabilità dei parametri di trasferimento e studi sperimentali

    2.5.

    Ruolo della ritenzione e del rilascio di radionuclidi in ecosistemi quali foreste, brughiere, paludi, falde freatiche e aree agricole marginali

    2.6.

    Elaborazione di contromisure atte a ridurre la contaminazione dell'ambiente e ad impedirne il trasferimento all'uomo

    Ripartizione indicativa

    dei fondi, comprese

    le spese per il personale

    e quelle amministrative

    (milioni de ecu)

    B.

    CONSEGUENZE DELL'ESPOSIZIONE A RADIAZIONI PER L'UOMO: VALUTAZIONE, PREVENZIONE E TRATTAMENTO

    7,4

    1.

    Effetti stocastici delle radiazioni

    1.1.

    Interpretazione degli effetti di dosi deboli e di tassi di dosi deboli con l'ausilio della microdosimetria

    1.2.

    Riparazione e modificazione del danno genetico e radiosensibilità personale

    1.3.

    Studi su cellule, molecole e animali per determinare il rischio di effetti somatici stocastici delle radiazioni per quanto riguarda dosi deboli, tassi di dosi deboli e la qualità delle radiazioni

    1.4.

    Valutazione dei rischi genetici per l'uomo

    1.5.

    Azione dei radionuclidi sulle cellule di insediamento in relazione alla metabolizzazione dei radionuclidi e studi su modelli biologici concernenti il cancro indotto da radionuclidi, soprattutto del polmone, delle ossa, del fegato, ecc.

    2.

    Effetti non stocastici delle radiazioni

    2.1.

    Sindromi da irradiazione e loro trattamento a seguito di esposizione di parti estese del corpo umano

    2.2.

    Irradiazione e dose impegnata da ingestione e permanenza di radionuclidi nel corpo umano

    2.3.

    Sindromi da irradiazione e loro trattamento dopo esposizione locale della pelle e dei tessuti sottocutanei

    2.4.

    Danno da radiazione al cristallino oculare, alla tiroide e ad altri tessuti importanti nella radioprotezione

    3.

    Effetti delle radiazioni sull'organismo di sviluppo

    Ripartizione indicativa

    dei fondi, comprese

    le spese per il personale

    e quelle amministrative

    (milioni de ecu)

    C.

    RISCHI E GESTIONE DELL'ESPOSIZIONE ALLE RADIAZIONI

    6,4

    1.

    Valutazione dell'esportazione dell'uomo e dei relativi rischi

    1.1.

    Valutazione e statistiche dei vari tipi di esposizione dell'uomo

    1.2.

    Esposizione alla radioattività naturale e valutazione dei parametri da cui dipendono i relativi rischi

    1.3.

    Valutazione comparativa dell'esposizione e dei rischi

    1.4.

    Studi epidemiologici su popolazioni umane

    2.

    Ottimizzazione e gestione della radioprotezione

    2.1.

    Ottimizzazione della protezione radiologica

    2.2.

    Riduzione dell'esposizione dei pazienti in radiodiagnostica medica

    2.3.

    Gestione della protezione radiologica in condizioni normali ed in caso di incidente

    2.4.

    Valutazione del rischio probabilistico: modelli di valutazione in tempo reale delle conseguenze di fughe di radioattività e dell'efficacia e dell'attuabilità delle relative contromisure

    TOTALE

    (¹) 21,2 (¹)

    (¹) Di cui circa 5,87 milioni di ecu sono assegnati alle spese per il personale e amministrative.

    ALLEGATO II ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA E QUOTA DEL CONTRIBUTO FINANZIARIO DELLA COMUNITÀ Il programma consiste in attività svolte mediante contratti di ricerca a compartecipazione finanziaria con competenti organizzazioni di ricerca pubbliche o private stabilite negli Stati membri.

    Oltre ai contratti di ricerca a compartecipazione finanziaria, il programma può anche essere realizzato mediante contratti di studio e azioni di coordinamento. Si attribuirà particolare importanza alla concessione di sovvenzioni di addestramento e mobilità. Tali contratti e sovvenzioni saranno assegnati, se del caso, ricorrendo ad una procedura di selezione basata su inviti a presentare proposte pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.

    I partecipanti ai contratti a compartecipazione finanziaria possono essere organizzazioni di ricerca pubbliche o private, comprese le università, stabilite nella Comunità. Ciascun contraente dovrà dare un contributo rilevante ai progetti. Il contraente dovrà sostenere una parte considerevole dei costi, il 50 % dei quali sarà normalmente a carico della Comunità. Per contro, per quanto riguarda i progetti realizzati da università e organizzazioni analoghe, la Comunità può sostenere fino al 100 % delle spese supplementari.

    I progetti di ricerca a compartecipazione finanziaria dovranno normalmente essere attuati da partecipanti di più Stati membri.

    La Commissione distribuirà, in tutte le lingue della Comunità, una documentazione informativa che accompagnerà l'invito a partecipare al programma al fine di garantire pari opportunità per le imprese, le università, i centri di ricerca negli Stati membri.

    Le informazioni risultanti dall'attuazione delle attività a compartecipazione finanziaria saranno rese accessibili su base di parità a tutti gli Stati membri. Le licenze e/o gli altri diritti acquisiti nell'ambito del programma saranno soggetti alle norme comunitarie, tenendo conto delle condizioni contrattuali.

    ALLEGATO III OBIETTIVI DEL PROGRAMMA E CRITERI DI VALUTAZIONE Il programma di radioprotezione 1990-1991 costituisce una parte delle necessità di ricerca della Comunità nel settore della radioprotezione per il periodo 1990-1994, esposte nella comunicazione della Commissione (COM(88) 789 defin.), e si prefigge di fornire, mediante azioni concertate di ricerca europea:

    - le basi scientifiche per un continuo aggiornamento delle «norme di sicurezza fondamentali per la protezione della salute della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti» e l'incentivo per una continua evoluzione dei principi fondamentali e dei concetti di radioprotezione in tutti gli Stati membri tenendo conto dell'esperienza degli Stati membri in materia;

    - le conoscenze scientifiche necessarie per valutare i rischi genetici e oncogeni per i lavoratori e la popolazione in generale derivanti dall'assorbimento di deboli dosi e bassi tassi di dosi di radiazioni di tipo differente dovute alla radioattività naturale, ad apparecchiature radiologiche di diagnostica medica e all'industria nucleare;

    - i metodi di valutazione dei rischi connessi con incidenti con emissione di radiazioni nonché i principi logici e le tecniche relative alle opportune contromisure;

    - le informazioni necessarie ad approfondire ed ampliare i concetti e i metodi di radioprotezione in risposta a nuove esigenze insorte, ad esempio, a seguito di applicazioni innovative delle radiazioni in medicina e nell'industria;

    - il fondamento scientifico obiettivo quale utile supporto per le competenti autorità nazionali nel prendere decisioni razionali sul funzionamento dell'industria nucleare, sull'elaborazione di criteri in materia di radioattività che tengano conto della protezione dell'ambiente, sulla gestione delle situazioni d'emergenza eccezionali e sulle informazioni obiettive da comunicare alla popolazione circa i rischi e i vantaggi;

    - l'incentivo e il supporto di cooperazione tra ricercatori e istituti di ricerca di diversi Stati membri nonché la formazione approfondita e aggiornata necessaria per mantenere l'adeguato livello di competenze nella Comunità, compresa una migliore e più completa formazione di giovani ricercatori nel campo della radioprotezione;

    - l'uso efficace e la documentazione delle conoscenze acquisite nel contesto di questo programma e dei precedenti programmi comunitari sulla radioprotezione; ciò potrebbe contribuire ad una miglior comprensione comune dei problemi scientifici e tradursi in una migliore informazione del pubblico su questi problemi.

    Esperti indipendenti valuteranno in che misura siano stati raggiunti gli obiettivi sopraindicati, conformemente al piano d'azione della Comunità relativo alla valutazione delle attività comunitarie di ricerca e sviluppo.

    Principali criteri di valutazione del programma:

    - contributo scientifico e tecnologico alla politica di radioprotezione della Comunità;

    - importanza dei risultati delle ricerche effettuate nell'ambito del programma per un continuo aggiornamento delle norme di sicurezza fondamentali per la protezione della salute della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti e per le conoscenze teoriche in materia di radioprotezione e loro applicazioni pratiche;

    - originalità scientifica dei lavori, loro adeguatezza per la valutazione dei rischi, in particolare di quelli derivanti dall'esposizione a dosi deboli e tassi di dosi deboli di origine naturale, medica o artificiale, nonché loro contributo alla valutazione e alla gestione dei rischi in caso di incidenti radioattivi;

    - modi in cui le informazioni ottenute dal programma si sono tradotte in concetti e pratiche di protezione che rispondono alle necessità create da nuove applicazioni delle radiazioni e hanno aiutato le competenti autorità nazionali a prendere decisioni razionali sulla radioprotezione in situazioni normali e di emergenza;

    - ruolo nella divulgazione delle conoscenze;

    - misura in cui il programma ha contribuito alla collaborazione tra laboratori degli Stati membri, permesso di potenziare le formazione dei ricercatori e promosso la divulgazione delle conoscenze scientifiche sulla radioprotezione;

    - l'efficienza della gestione.

    Inoltre, devono essere tenuti presenti i criteri fissati per il riesame 1988-1989 (;):

    - apporto di un notevole contributo all'elaborazione di tecniche più efficaci di prevenzione e di limitazione degli effetti dannosi delle radiazioni, soprattutto in caso di possibili incidenti, tenendo conto dell'esperienza di Chernobyl; in particolare:

    - miglioramento o meno dell'affidabilità dei modelli di trasferimento nell'atmosfera a lunga distanza,

    - ottenimento o meno di dati e modelli migliori sul trasferimento di radionuclidi nella catena alimentare,

    - dimostrazione o meno dell'attuabilità degli studi epidemiologici sugli effetti sulla salute della popolazione,

    - migliore comprensione o meno delle conseguenze radiologiche nelle possibili situazioni di incidente nucleare,

    - elaborazione o meno di basi scientifiche per la definizione dei livelli di emergenza derivati,

    - miglioramento o meno delle contromisure pratiche per quanto concerne l'ambiente agricolo, acquatico e urbano nonché la medicina preventiva,

    - elaborazione o meno di migliori metodi di controllo e di sorveglianza in caso di incidente,

    - perfezionamento o meno delle metodologie di terapia e della diagnostica per le persone esposte.

    (;) GU n. L 16 del 21. 1. 1988, pag. 44.

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