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Document 31988R2243

REGOLAMENTO (CEE) N. 2243/88 DEL CONSIGLIO del 19 luglio 1988 recante misure temporanee relative all' aiuto alla produzione per i prodotti trasformati a base di pomodori

GU L 198 del 26.7.1988, p. 14–16 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1990

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1988/2243/oj

31988R2243

REGOLAMENTO (CEE) N. 2243/88 DEL CONSIGLIO del 19 luglio 1988 recante misure temporanee relative all' aiuto alla produzione per i prodotti trasformati a base di pomodori -

Gazzetta ufficiale n. L 198 del 26/07/1988 pag. 0014 - 0016


REGOLAMENTO (CEE) N. 2243/88 DEL CONSIGLIO del 19 luglio 1988 recante misure temporanee relative all'aiuto alla produzione per i prodotti trasformati a base di pomodori

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 89, paragrafo 2 e l'articolo 234, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli(1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2242/88(2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione(3),

visto il parere del Parlamento europeo(4),

visto il parere del Comitato economico e sociale(5),

considerando che il regolamento (CEE) n. 989/84 del Consiglio, del 31 marzo 1984, che istituisce un sistema di limiti di garanzia per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli(6), modificato dal regolamento (CEE) n. 1354/86(7), dispone all'articolo 2, paragrafo 1 che l'aiuto alla produzione è ridotto in caso di superamento del limite di garanzia per i prodotti trasformati a base di pomodori ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1320/85 del Consiglio, del 23 maggio 1985, recante misure temporanee relative all'aiuto alla produzione concesso per i prodotti trasformati a base di pomodori(8), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1929/87(9), ha limitato la concessione dell'aiuto, relativamente alle campagne 1985/1986, 1986/1987 e 1987/1988, negli Stati membri produttori, a determinati quantitativi di pomodori freschi destinati alla trasformazione ;

considerando che occorre mantenere per altre due campagne il vigente regime di restrizione della concessione dell'aiuto, con alcuni adattamenti dettati dall'esperienza acquisita ; che è in particolare opportuno ripartire le quote di produzione tra le imprese di trasformazione in base ai quantitativi complessivi da esse trasformati nel corso delle ultime tre campagne ;

considerando che le imprese che hanno iniziato la loro attività dopo l'inizio della campagna 1986/1987 non hanno beneficiato del regime di aiuto alla produzione ; che nell'ambito del nuovo regime è opportuno assegnare loro una quota basata su un periodo di riferimento adeguato ;

considerando che l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo ha stabilito i quantitativi di prodotti trasformati a base di pomodori che possono beneficiare dell'aiuto comunitario nel corso delle prime quattro campagne successive all'adesione della Spagna e nel corso delle prime cinque campagne successive all'adesione del Portogallo ; che occorre tener conto di questi quantitativi complessivi nell'ambito del presente regolamento, procedendo ad un adeguamento della loro ripartizione in funzione dell'andamento dei mercati ;

considerando che per consentire un certo margine di sviluppo delle strutture di produzione del settore, è opportuno riservare una percentuale marginale dei quantitativi globali attribuiti in ogni Stato membro alle imprese che inizieranno a produrre nel corso delle campagne 1988/1989 e 1989/1990 ; che, dati i quantitativi limitati disponibili, conviene attribuirli soltanto ad imprese che offrano garanzie di efficienza e di stabilità ;

considerando che, fintantoché si applicheranno le misure che limitano la concessione dell'aiuto alla produzione, è giustificato prevedere che il calcolo del superamento del limite di garanzia si basi esclusivamente sui quantitativi che hanno effettivamente beneficiato dell'aiuto alla produzione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Per le campagne di commercializzazione 1988/1989 e 1989/1990, la concessione dell'aiuto alla produzione si limita, per tutte le imprese di trasformazione di ciascuno Stato membro, ai quantitativi di prodotti trasformati a base di pomodori ottenuti dai seguenti quantitativi, espressi in tonnellate di pomodori freschi :

Tutte le imprese situate in Concentrati di pomodoro Pomodori pelati interi in conserva Altri prodotti a base di pomodori Spagna Francia Grecia Italia Portogallo 370 000 283 691 967 003 1 655 000 682 945 209 000 58 628 25 000 1 185 000 9 600 88 000 50 087 21 593 453 998 2 192 2. Fatti salvi i paragrafi 3, 4 e 5, gli Stati membri ripartiscono equamente i quantitativi di cui al paragrafo 1 tra le imprese di trasformazione proporzionalmente alla media dei quantitativi realmente prodotti da ciascuna di esse nel corso delle campagne di commercializzazione 1985/1986, 1986/1987 e 1987/1988.

A richiesta dell'impresa interessata, le autorità competenti dello Stato membro autorizzano non più di una delle tre possibilità di trasferimento che seguono :

-un trasferimento, entro il limite del 20 %, dei quantitativi di pomodori pelati, espressi in quantitativi di pomodori freschi, versó i quantitativi assegnati per i concentrati di pomodoro e gli altri prodotti a base di pomodori ;

-un trasferimento, entro il limite del 5 %, dei quantitativi di concentrati di pomodoro, espressi in quantitativi di pomodori freschi, verso i quantitativi assegnati per gli altri prodotti ;

-un trasferimento, entro il limite del 5 %, dei quantitativi previsti per gli altri prodotti a base di pomodori, espressi in quantitativi di pomodori freschi, verso i quantitativi assegnati per i concentrati di pomodoro.

3. Ai fini della concessione dell'aiuto, le imprese di trasformazione che hanno iniziato la loro attività nel corso della campagna 1986/1987 beneficiano di una quota calcolata in base alla media dei quantitativi prodotti nel corso delle campagne 1986/1987 e 1987/1988, ridotti del 10 %.

4. Le imprese di trasformazione che hanno iniziato la loro attività nel corso della campagna 1987/1988 beneficiano di una quota corrispondente ai quantitativi trasformati nel corso di questa campagna ridotti del 20 %.

5. Le imprese di trasformazione che iniziano la produ- zione di uno dei prodotti finiti a base di pomodoro di cui al paragrafo 1 nel corso delle campagne di commercializzazione 1988/1989 o 1989/1990 beneficiano dell'aiuto alla produzione alle condizioni che seguono, a condizione che esse offrano garanzie, giudicate sufficienti dalle competenti autorità, di efficienza e di stabilità delle loro attività.

Gli Stati membri produttori riservano il 2 % dei quantitativi complessivi stabiliti per ogni gruppo di prodotti finiti all'assegnazione di una quota a favore delle imprese di cui al primo comma. La quota assegnata ad ogni impresa non può superare la sua capacità di trasformazione ridotta del 30 %.

6. Se non tutti i quantitativi di cui al paragrafo 1 sono stati assegnati, la rimanenza viene equamente ripartita tra le imprese di trasformazione di cui al paragrafo 2, tenendo conto in particolare delle imprese che utilizzano nuove tecnologie di produzione.

Articolo 2

Per la Comunità dei dieci e in deroga all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 989/84, la produzione da prendere in considerazione per le campagne 1988/1989 e 1989/1990 ai fini del calcolo del superamento del limite di garanzia è quella che ha beneficiato dell'aiuto alla produzione.

Articolo 3

Le modalità di applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 22 del regolamento (CEE) n. 426/86. Esse comprendono, in particolare, le norme applicabili in caso di fusione o di alienazione di imprese.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Per il ConsiglioIl PresidenteY. POTTAKIS (1)GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.

(2)Vedi pagina 12 della presente Gazzetta ufficiale.

(3)GU n. C 139 del 30. 5. 1988, pag. 61.

(4)GU n. C 167 del 27. 6. 1988.

(5)GU n. C 175 del 4. 7. 1988, pag. 33.

(6)GU n. L 103 del 16. 4. 1984, pag. 19.

(7)GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 54.

(8)GU n. L 137 del 27. 5. 1985, pag. 41.

(9)GU n. L 183 del 3. 7. 1987, pag. 33.

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