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Document 31988R1592
Commission Regulation (EEC) No 1592/88 of 8 June 1988 re-establishing the levying of customs duties on footwear falling within CN codes 6404 and 6405 90 10 originating in Thailand to which the preferential tariff arrangements set out in Council Regulation (EEC) No 3635/87 apply
Regolamento (CEE) n. 1592/88 della Commissione dell' 8 giugno 1988 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle calzature dei codici NC 6404 e 6405 90 10 originari della Tailandia beneficiaria delle preferenze previste dal regolamento (CEE) n. 3635/87 del Consiglio
Regolamento (CEE) n. 1592/88 della Commissione dell' 8 giugno 1988 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle calzature dei codici NC 6404 e 6405 90 10 originari della Tailandia beneficiaria delle preferenze previste dal regolamento (CEE) n. 3635/87 del Consiglio
GU L 142 del 9.6.1988, p. 10–10
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1988
Regolamento (CEE) n. 1592/88 della Commissione dell' 8 giugno 1988 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle calzature dei codici NC 6404 e 6405 90 10 originari della Tailandia beneficiaria delle preferenze previste dal regolamento (CEE) n. 3635/87 del Consiglio
Gazzetta ufficiale n. L 142 del 09/06/1988 pag. 0010 - 0010
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 1592/88 DELLA COMMISSIONE dell'8 giugno 1988 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle calzature dei codici NC 6404 e 6405 90 10 originari della Tailandia beneficiaria delle preferenze previste dal regolamento (CEE) n. 3635/87 del Consiglio LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 3635/87 del Consiglio, del 17 novembre 1987, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1988 a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo (1), in particolare l'articolo 16, considerando che, ai sensi degli articoli 1 e 14 del regolamento (CEE) n. 3635/87, è concessa la sospensione dei dazi doganali a ciascuno dei paesi e territori che figurano nell'allegato III, diversi da quelli indicati nella colonna 4 dell'allegato I, nel quadro dei massimali tariffari preferenziali fissati nella colonna 9 del suddetto allegato I; che, ai sensi dell'articolo 14 del suddetto regolamento, non appena i massimali individuali in questione sono raggiunti a livello comunitario, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata ad ogni momento all'importazione dei prodotti in questione originari di ciascuno dei paesi e territori considerati; considerando che, per le calzature dei codici NC 6404 e 6405 90 10, il massimale individuale è fissato a 2 400 000 ECU; che, in data 1o giugno 1988, l'importazione dei suddetti prodotti nella Comunità, originari della Tailandia, hanno raggiunto per imputazione il massimale in questione; considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei confronti della Tailandia, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 A decorrere dal 12 giugno 1988, la riscossione dei dazi doganali, sospesa ai sensi del regolamento (CEE) n. 3635/87, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari della Tailandia: 1.2.3 // // // // Numero d'ordine // Codice NC // Designazione delle merci // // // // 10.0680 // 6404 // Calzature con suole esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di materie tessili // // 6405 90 10 // Altre calzature con suole esterne di cuoio naturale o ricostituito // // // Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l'8 giugno 1988. Per la Commissione COCKFIELD Vicepresidente (1) GU n. L 350 del 12. 12. 1987, pag. 1.