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Document 31988R1592

Regolamento (CEE) n. 1592/88 della Commissione dell' 8 giugno 1988 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle calzature dei codici NC 6404 e 6405 90 10 originari della Tailandia beneficiaria delle preferenze previste dal regolamento (CEE) n. 3635/87 del Consiglio

GU L 142 del 9.6.1988, p. 10–10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1988

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1988/1592/oj

31988R1592

Regolamento (CEE) n. 1592/88 della Commissione dell' 8 giugno 1988 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle calzature dei codici NC 6404 e 6405 90 10 originari della Tailandia beneficiaria delle preferenze previste dal regolamento (CEE) n. 3635/87 del Consiglio

Gazzetta ufficiale n. L 142 del 09/06/1988 pag. 0010 - 0010


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REGOLAMENTO (CEE) N. 1592/88 DELLA COMMISSIONE

dell'8 giugno 1988

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle calzature dei codici NC 6404 e 6405 90 10 originari della Tailandia beneficiaria delle preferenze previste dal regolamento (CEE) n. 3635/87 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3635/87 del Consiglio, del 17 novembre 1987, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1988 a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo (1), in particolare l'articolo 16,

considerando che, ai sensi degli articoli 1 e 14 del regolamento (CEE) n. 3635/87, è concessa la sospensione dei dazi doganali a ciascuno dei paesi e territori che figurano nell'allegato III, diversi da quelli indicati nella colonna 4 dell'allegato I, nel quadro dei massimali tariffari preferenziali fissati nella colonna 9 del suddetto allegato I; che, ai sensi dell'articolo 14 del suddetto regolamento, non appena i massimali individuali in questione sono raggiunti a livello comunitario, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata ad ogni momento all'importazione dei prodotti in questione originari di ciascuno dei paesi e territori considerati;

considerando che, per le calzature dei codici NC 6404 e 6405 90 10, il massimale individuale è fissato a 2 400 000 ECU; che, in data 1o giugno 1988, l'importazione dei suddetti prodotti nella Comunità, originari della Tailandia, hanno raggiunto per imputazione il massimale in questione;

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei confronti della Tailandia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 12 giugno 1988, la riscossione dei dazi doganali, sospesa ai sensi del regolamento (CEE) n. 3635/87, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari della Tailandia:

1.2.3 // // // // Numero d'ordine // Codice NC // Designazione delle merci // // // // 10.0680 // 6404 // Calzature con suole esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di materie tessili // // 6405 90 10 // Altre calzature con suole esterne di cuoio naturale o ricostituito // // //

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 giugno 1988.

Per la Commissione

COCKFIELD

Vicepresidente

(1) GU n. L 350 del 12. 12. 1987, pag. 1.

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