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Document 31988R1094

Regolamento (CEE) n. 1094/88 del Consiglio del 25 aprile 1988 che modifica i regolamenti (CEE) n. 797/85 e (CEE) n. 1760/87 per quanto riguarda il ritiro dei seminativi dalla produzione nonché l' estensivizzazione e la riconversione della produzione

GU L 106 del 27.4.1988, p. 28–32 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 09/08/1991

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1988/1094/oj

31988R1094

Regolamento (CEE) n. 1094/88 del Consiglio del 25 aprile 1988 che modifica i regolamenti (CEE) n. 797/85 e (CEE) n. 1760/87 per quanto riguarda il ritiro dei seminativi dalla produzione nonché l' estensivizzazione e la riconversione della produzione

Gazzetta ufficiale n. L 106 del 27/04/1988 pag. 0028 - 0032


*****

REGOLAMENTO (CEE) N. 1094/88 DEL CONSIGLIO

del 25 aprile 1988

che modifica i regolamenti (CEE) n. 797/85 e (CEE) n. 1760/87 per quanto riguarda il ritiro dei seminativi dalla produzione nonché l'estensivizzazione e la riconversione della produzione

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che le realtà dei mercati agricoli sono mutate e muteranno ancora a seguito del nuovo orientamento della politica agricola comune, imposto dalla necessità di ridurre gradualmente la produzione nei settori eccedentari;

considerando che in tale contesto la politica delle strutture deve contribuire ad aiutare gli agricoltori ad adattarsi alle nuove realtà e ad attenuare gli effetti che il nuovo orientamento della politica dei mercati e dei prezzi può causare, soprattutto per quanto riguarda i redditi agricoli;

considerando che, per consentire alla politica delle strutture di raggiungere tali obiettivi, occorre adeguare e completare l'azione comune istituita dal regolamento (CEE) n. 797/85 del Consiglio, del 12 marzo 1985, concernente il miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1760/87 (5);

considerando che un regime di ritiro dei seminativi dalla produzione può favorire l'adeguamento dei diversi settori produttivi al fabbisogno dei mercati, in particolare di quelli eccedentari;

considerando che è opportuno estendere a tutti i seminativi il regime di ritiro dalla produzione, poiché tali terre sono destinate di anno in anno alle diverse colture comprese nella rotazione; che è tuttavia opportuno escludere dal regime le terre finora coltivate a prodotti non soggetti ad un'organizzazione comune dei mercati; che per ottenere risultati concreti di stabilizzazione dell'offerta, conviene prescrivere che venga ritirato dalla produzione almeno il 20 % dei seminativi per un periodo minimo di cinque anni, lasciando al beneficiario la facoltà di rescindere il proprio impegno dopo tre anni;

considerando che, tenuto conto delle maggiori esigenze nel campo della protezione dell'ambiente e del mantenimento dello spazio naturale, gli Stati membri dovrebbero adottare le misure necessarie, eventualmente a carico del beneficiario, per conservare in buone condizioni agronomiche le terre ritirate dalla produzione;

considerando che, ai fini di uno sfruttamento razionale delle risorse agricole comunitarie, è opportuno consentire agli Stati membri, a titolo sperimentale e per un periodo di tre anni, di autorizzare la creazione di pascoli, ai fini di un allevamento estensivo, o la produzione di lenticchie, ceci e vecce sui terreni ritirati dalla produzione; che, in entrambi i casi, l'aiuto deve essere adeguato all'entità ridotta della perdita di reddito;

considerando che è opportuno lasciare agli Stati membri il compito di stabilire l'importo dell'aiuto per ettaro di terra ritirata dalla produzione in base alle perdite di reddito effettivamente subite, secondo criteri da determinare nel quadro delle modalità d'applicazione del presente regime; che gli aiuti devono essere fissati in modo che il loro livello risulti sufficientemente elevato da costituire per i prodotti un valido incentivo a ritirare una parte delle loro terre dalla produzione; che, dall'altro canto, occorre evitare che l'aiuto superi il livello necessario a compensare la perdita di reddito risultante dal ritiro delle terre dalla produzione; che può essere utile a tale scopo stabilire dei limiti fissando un importo minimo ed un importo massimo;

considerando che per fornire un incentivo supplementare ai produttori che ritirano dalla produzione una parte importante delle terre, ossia almeno il 30 % dei loro seminativi, occorre esonerarli per un quantitativo di 20 tonnellate dal prelievo di corresponsabilità di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3989/87 (7), nonché dal prelievo di corresponsabilità supplementare di cui all'articolo 4 ter, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2727/75;

considerando che, per tener conto delle diverse situazioni delle regioni della Comunità, è opportuno prevedere una differenziazione per quote del tasso di rimborso del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia;

considerando che l'istituzione del regime di ritiro di terre dalla produzione implica alcuni adattamenti del regime di aiuti alla riconversione e all'estensivizzazione istituito dal regolamento (CEE) n. 1760/87; che, per maggiore chiarezza, è opportuno riordinare le disposizioni vigenti in materia, senza tuttavia modificare sostanzialmente l'attuale regime di aiuti alla riconversione e all'estensivizzazione;

considerando che il regime di ritiro delle terre dalla produzione, pur inserendosi nell'azione comune intesa a migliorare l'efficienza delle strutture agrarie prevista dal regolamento (CEE) n. 797/85, si prefigge come obiettivo anche quello di contribuire a ripristinare l'equilibrio tra la produzione e la capacità del mercato; che è pertanto destinato a completare le misure adottate dal Consiglio nel quadro delle varie organizzazioni dei mercati per stabilizzarle; che per tali motivi è opportuno disporre che il regime di ritiro delle terre dalla produzione sia considerato al tempo stesso come azione comune ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3183/87 (2), e come intervento ai sensi dell'articolo 3 del regolamento suddetto e, pertanto, sia finanziato in parti uguali dalla sezione « garanzia » e dalla sezione « orientamento » del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia; che tuttavia, per facilitare la gestione amministrativa e finanziaria del regime, conviene applicare in via eccezionale per le spese finanziate dalla sezione « orientamento » le modalità d'applicazione finanziarie applicabili alla sezione « garanzia »,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 797/85 è modificato come segue:

1) all'articolo 1:

a) al paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente:

« L'azione comune comprende misure considerate al tempo stesso come interventi ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 729/70 »;

b) al paragrafo 2 è aggiunto il comma seguente:

« Conformemente al titolo VIII, la partecipazione, in parti uguali, della sezione "garanzia" e della sezione "orientamento" del Fondo all'azione comune prevista al paragrafo 1 riguarda le misure attinenti al regime inteso a incoraggiare il ritiro delle terre dalla produzione; in via eccezionale, alla parte delle spese finanziate dal Fondo, sezione "orientamento", si applicano le modalità d'applicazione finanziarie dell'azione comune relative alla sezione ''garanzia" »;

2) il titolo OI « Riconversione ed estensivizzazione della produzione » è sostituito dai seguenti titoli:

« TITOLO 01

Ritiro dei seminativi dalla produzione

Articolo 1 bis

1. Gli Stati membri istituiscono un regime di aiuti inteso ad incoraggiare il ritiro dei seminativi dalla produzione.

2. Possono beneficiare dell'aiuto al ritiro dalla produzione tutti i seminativi, senza distinzione di coltura, purché siano stati effettivamente coltivati durante un periodo di riferimento da determinarsi. Sono escluse dal regime le terre investite a colture non coperte da un'organizzazione comune di mercato.

3. I seminativi ritirati dalla produzione devono rappresentare almeno il 20 % dei seminativi, di cui al paragrafo 2, dell'azienda in questione. Esse devono restare incolte per almeno un quinquennio, con possibilità di rescissione dell'impegno dopo un triennio, devono cioè essere:

- lasciate a riposo, con possibilità di rotazione,

- rimboscate o

- utilizzate a scopi non agricoli.

Gli Stati membri adottano le misure opportune per il mantenimento delle terre in buone condizioni agronomiche. Tali misure possono comportare l'obbligo per il conduttore di aver cura dei terreni sottratti alla produzione in modo da proteggere l'ambiente e le risorse naturali.

Gli Stati membri possono autorizzare, per la totalità o per una parte del loro territorio, il reimpiego dei seminativi ritirati dalla produzione per i seguenti scopi:

a) creazione di pascoli destinati all'allevamento estensivo,

b) produzione di lenticchie, ceci e vecce.

L'autorizzazione di cui al terzo comma è limitata a tre anni a decorrere dal 30 aprile 1988. Prima della scadenza di questo termine, la Commissione presenta al Consiglio una relazione sull'applicazione di tale autorizzazione.

4. Gli Stati membri determinano:

a) l'importo dell'aiuto da versare per ettaro di terra ritirata dalla produzione in base alle perdite di reddito derivanti da tale ritiro, garantendo tuttavia che l'importo dell'aiuto sia tale da risultare sufficiente per essere efficace e da evitare una compensazione eccessiva. Essi determinano anche la forma di pagamento. L'importo massimo dell'aiuto è fissato a 600 ECU annui per ettaro; l'importo minimo è fissato a 100 ECU annui per ettaro. In casi eccezionali la Commissione può, secondo la procedura prevista all'articolo 25, fissare l'importo massimo a 700 ECU annui per ettaro.

Ove venga concessa l'autorizzazione di cui al paragrafo 3, terzo comma, l'importo dell'aiuto viene adeguato per tener conto dell'entità ridotta della perdita di reddito;

b) il periodo di riferimento di cui al paragrafo 2;

c) l'impegno che il beneficiario deve sottoscrivere in previsione soprattutto di un controllo volto ad accertare che sulla totalità dell'azienda la superficie coltivata è effettivamente diminuita.

5. I produttori che ricevono, per le terre ritirate dalla produzione, un aiuto ai sensi del presente titolo non possono beneficiare per le stesse terre di un aiuto ai sensi dei titoli 02 e 03.

6. I produttori che ritirano dalla produzione almeno il 30 % dei loro seminativi sono esonerati, per un quantitativo di 20 tonnellate, dal prelievo di corresponsabilità di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2727/75 nonché dal prelievo di corresponsabilità supplementare di cui all'articolo 4 ter, paragrafo 2 dello stesso regolamento.

Le modalità di applicazione di tale esenzione sono adottate secondo la procedura prevista agli articoli 4 e 4 ter del regolamento (CEE) n. 2727/75.

7. La Commissione adotta prima del 30 aprile 1988, secondo la procedura prevista all'articolo 25, le modalità d'applicazione del presente titolo, in particolare:

- la superficie minima da ritirare dalla produzione;

- ove venga concessa l'autorizzazione di cui al paragrafo 3, terzo comma, il limite di densità del bestiame per ettaro di pascolo ed il tasso di riduzione dell'aiuto a norma del paragrafo 4, lettera a), secondo comma;

- i criteri che gli Stati membri devono rispettare per la fissazione dell'aiuto;

- i criteri per la definizione del beneficiario nonché per la fissazione del periodo di riferimento di cui al paragrafo 2.

TITOLO 02

Estensivizzazione della produzione

Articolo 1 ter

1. Gli Stati membri istituiscono un regime di aiuti destinato all'estensivizzazione per i prodotti eccedentari. Sono considerati eccedentari i prodotti per i quali non vi sono, in modo sistematico a livello comunitario, sbocchi normali non sovvenzionati.

Fino al 31 dicembre 1989, gli Stati membri possono limitare il regime ai settori delle carni bovine e del vino.

2. Per estensivizzazione si intende la riduzione pari almeno al 20 %, per un periodo minimo di cinque anni, della produzione del prodotto considerato, senza che aumentino le capacità di altre produzioni eccedentarie. Tuttavia, tale aumento è ammesso proporzionalmente ad un eventuale aumento della superficie agricola utile dell'azienda.

3. Gli Stati membri determinano

a) le condizioni della concessione dell'aiuto, in particolare le modalità di riduzione della produzione per i vari prodotti. Al fine di realizzare la riduzione della produzione di cui al paragrafo 2, per le carni bovine tali modalità possono prevedere che il numero dei capi di bestiame sia ridotto almeno del 20 %. Per quanto riguarda il vino, esse possono prevedere che il rendimento per ettaro sia ridotto almeno del 20 %;

b) l'importo dell'aiuto in funzione dell'impegno sottoscritto dal beneficiario e delle perdite di reddito nonché la forma di pagamento;

c) il periodo di riferimento, secondo la produzione interessata, per il calcolo della riduzione;

d) l'impegno che il beneficiario deve sottoscrivere soprattutto in previsione di un controllo volto ad accertare che la produzione è effettivamente diminuita.

4. Qualora il regime venga applicato nel settore lattiero-caseario, la riduzione della produzione viene calcolata in base al quantitativo di riferimento assegnato a norma del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 773/87 (2). I quantitativi di riferimento sospesi a norma del presente paragrafo non possono essere oggetto di una nuova destinazione o assegnazione per la durata della loro sospensione. L'importo imputabile dell'indennità corrisposta ai sensi del regolamento (CEE) n. 775/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo alla sospensione temporanea di una parte dei quantitativi di riferimento previsti dall'articolo 5 quater, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (3), è detratto dall'importo imputabile dell'aiuto.

5. I produttori che ricevono un aiuto ai sensi del presente titolo non possono beneficiare, per le terre sottoposte ad estensivizzazione, di un aiuto ai sensi dei titoli 01 e 03.

6. La Commissione stabilisce, secondo la procedura prevista all'articolo 25, le modalità d'applicazione del presente titolo e in particolare gli importi dell'aiuto annuale massimo imputabile al Fondo.

TITOLO 03

Riconversione della produzione

Articolo 1 quater

1. Gli Stati membri istituiscono un regime di aiuti inteso ad incoraggiare la riconversione della produzione verso prodotti non eccedentari.

2. Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2 del trattato, stabilisce l'elenco dei prodotti verso i quali può essere ammessa la riconversione, nonché le condizioni e le modalità di concessione dell'aiuto.

3. I produttori che ricevono un aiuto ai sensi del presente titolo non possono beneficiare per le terre in questione di un aiuto ai sensi dei titoli 01 e 02.

4. La Commissione stabilisce, secondo la procedura prevista all'articolo 25, le modalità d'applicazione del presente titolo.

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

(2) GU n. L 78 del 20. 3. 1987, pag. 1.

(3) GU n. L 78 del 20. 3. 1987, pag. 5 »;

3) all'articolo 20, paragrafo 1, secondo comma, i termini « dell'aiuto all'estensivizzazione previsto all'articolo 1 bis » sono sostituiti dai termini « degli aiuti al ritiro dei seminativi e all'estensivizzazione della produzione previsti agli articoli 1 bis e 1 ter »;

4) all'articolo 26:

a) il testo del paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

« 1. Sono imputabili al Fondo, sezione "orientamento", le spese effettuate dagli Stati membri nel quadro delle azioni previste agli articoli 1 ter, 1 quater, da 3 a 7, da 9 a 17 e da 19 a 21. Sono imputabili al Fondo, sezione "garanzia" e sezione "orientamento", le spese effettuate dagli Stati membri nel quadro delle azioni previste all'articolo 1 bis »;

b) il testo del paragrafo 2, prima frase è sostituito dal testo seguente:

« Il Fondo rimborsa agli Stati membri il 25 % delle spese imputabili nel quadro delle azioni previste agli articoli 1 ter, 1 quater, da 3 a 7, da 13 a 17, 19 e 20. »;

c) al paragrafo 2 è aggiunto il comma seguente:

« Il Fondo rimborsa agli Stati membri le spese imputabili nel quadro delle azioni previste all'articolo 1 bis secondo le aliquote seguenti:

- 50 % per la parte dell'aiuto che non supera 200 ECU/ha per anno;

- 25 % per la parte dell'aiuto che supera 200 ECU fino a 400 ECU/ha per anno;

- 15 % per la parte dell'aiuto che supera 400 ECU fino a 600 ECU/ha per anno;

e ove venga concessa l'autorizzazione di cui all'articolo 1 bis, paragrafo 3, terzo comma, secondo le aliquote seguenti:

- 50 % per la parte dell'aiuto che non supera 100 ECU/ha per anno;

- 25 % per la parte dell'aiuto che supera 100 ECU fino a 200 ECU/ha per anno;

- 15 % per la parte dell'aiuto che supera 200 ECU fino a 300 ECU/ha per anno. »;

5) all'articolo 31, paragrafi 1 e 2, i termini « dagli articoli da 3 a 6 » sono sostituiti dai termini « dell'articolo 1 bis e degli articoli da 3 a 6, »;

6) all'articolo 32, paragrafo 1, dopo il primo comma sono aggiunti i commi seguenti:

« Per quanto riguarda il titolo 01, gli Stati membri mettono in vigore le misure necessarie per conformarsi al presente regolamento entro un termine di due mesi a decorrere dall'entrata in vigore delle modalità d'applicazione di questo regime, previste all'articolo 1 bis, paragrafo 7.

Per quanto riguarda i titoli 02 e 03, gli Stati membri mettono in vigore le misure necessarie per conformarsi al presente regolamento al più tardi il 1o gennaio 1989. »;

7) è inserito l'articolo seguente:

« Articolo 32 bis

1. Su richiesta motivata, la Commissione può autorizzare uno Stato membro, secondo la procedura prevista all'articolo 25, a non applicare i regimi contemplati nei titoli 01, 02 e 03 nelle regioni o zone in cui le condizioni naturali o il rischio di spopolamento sconsigliano una riduzione della produzione. Inoltre, per la Spagna, la Commissione può tener conto delle particolarità socio-economiche di determinate regioni o zone. La Commissione adotta, secondo la procedura prevista all'articolo 25, i criteri per la delimitazione delle regioni o zone di cui al primo comma.

2. La Repubblica portoghese è autorizzata a non applicare i regimi di cui al paragrafo 1 sino al 31 dicembre 1994. »

Articolo 2

L'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1760/87 è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 25 aprile 1988.

Per il Consiglio

Il Presidente

H.-D. GENSCHER

(1) GU n. C 51 del 23. 2. 1988, pag. 6.

(2) GU n. C 94 dell'11. 4. 1988.

(3) GU n. C 95 dell'11. 4. 1988, pag. 7.

(4) GU n. L 93 del 30. 3. 1985, pag. 1.

(5) GU n. L 167 del 26. 6. 1987, pag. 1.

(6) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

(7) GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 1.

(1) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 1.

(2) GU n. L 304 del 27. 10. 1987, pag. 1.

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