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Document 31988R0328

Regolamento (CEE) n. 328/88 del Consiglio del 2 febbraio 1988 che istituisce un programma comunitario a favore della riconversione di zone siderurgiche (programma Resider)

GU L 33 del 5.2.1988, p. 1–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1992

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1988/328/oj

31988R0328

Regolamento (CEE) n. 328/88 del Consiglio del 2 febbraio 1988 che istituisce un programma comunitario a favore della riconversione di zone siderurgiche (programma Resider)

Gazzetta ufficiale n. L 033 del 05/02/1988 pag. 0001 - 0004


*****

REGOLAMENTO (CEE) N. 328/88 DEL CONSIGLIO

del 2 febbraio 1988

che istituisce un programma comunitario a favore della riconversione di zone siderurgiche (programma Resider)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1787/84 del Consiglio, del 19 giugno 1984, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3641/85 (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione (3),

visto il parere del Parlamento europeo (4),

visto il parere del Comitato economico e sociale (5),

considerando che l'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 1787/84, in appresso denominato « regolamento del Fondo », prevede la partecipazione del Fondo a programmi comunitari intesi a contribuire alla risoluzione dei gravi problemi concernenti la situazione socio-economica di una o più regioni e a garantire una migliore articolazione tra gli obiettivi comunitari di sviluppo strutturale o di riconversione delle regioni e gli obiettivi delle altre politiche comunitarie;

considerando che la Commissione ha definito, nell'ambito dell'articolo 46 del trattato CECA, gli obiettivi generali « acciaio » della Comunità per il 1990; che nonostante l'intenso impegno degli ultimi anni e le forti riduzioni delle capacità di produzione l'industria siderurgica della Comunità è tuttora caratterizzata da problemi di sovraccapacità;

considerando che un certo numero di zone della Comunità, caratterizzate da notevole dipendenza dalla siderurgia e già colpite da una grave crisi occupazionale, conseguente al declino dell'industria siderurgica, possono registrare un aggravarsi degli effetti negativi;

considerando che occorre che la Comunità sostenga lo sforzo che si impone per sostituire i posti di lavoro perduti a causa della ristrutturazione, creando nelle regioni interessate nuove e adeguate fonti di occupazione in altri settori;

considerando che il 7 ottobre 1980 il Consiglio ha adottato il regolamento (CEE) n. 2616/80 (6), modificato dal regolamento (CEE) n. 216/84 (7), che ha istituito un'azione comunitaria specifica di sviluppo regionale intesa ad eliminare gli ostacoli che impediscono lo sviluppo di nuove attività economiche in talune zone colpite dalla ristrutturazione dell'industria siderurgica; che occorre consentire alle zone colpite dalla ristrutturazione siderurgica e situate nei nuovi Stati membri della Comunità di beneficiare, grazie ad un programma comunitario, di misure analoghe a quelle istituite dal suddetto regolamento;

considerando che, essendosi aggravati i problemi dell'industria siderurgica, sarà anche necessario adottare in altre zone della Comunità, sotto forma di un programma comunitario, misure analoghe a quelle già introdotte in alcune zone della Comunità a norma del regolamento (CEE) n. 2616/80, ed eventualmente rafforzare, secondo le medesime modalità gli interventi in atto in queste ultime zone, onde tener conto del grave calo occupazionale verificatosi nel settore siderurgico a decorrere dal 31 dicembre 1985, data di scadenza della decisione n. 2320/81/CECA (8), modificata dalla decisione n. 1018/85/CECA (9);

considerando che gli Stati membri interessati hanno comunicato alla Commissione le informazioni necessarie e che a norma della decisione n. 1566/86/CECA (1) le imprese siderurgiche devono fornire regolarmente alla Commissione dati statistici concernenti il ferro e l'acciaio;

considerando che il programma comunitario contribuisce alla riconversione delle regioni industriali in declino colpite dalla ristrutturazione siderurgica e tende quindi a realizzare sia gli obiettivi di sviluppo regionale sia gli obiettivi comunitari nel settore siderurgico; che, sulla base di queste considerazioni, la partecipazione comunitaria deve situarsi al livello massimo previsto dal regolamento del Fondo e che al tempo stesso il programma è considerato prioritario per quanto concerne la gestione delle risorse del Fondo;

considerando che occorre evitare il cumulo tra gli aiuti concessi nell'ambito delle azioni comunitarie specifiche istituite sulla base del regolamento (CEE) n. 724/75 (2) o del regolamento (CEE) n. 3634/85 (3) e quelli concessi nel quadro del presente programma comunitario;

considerando che l'intervento comunitario va attuato mediante programmi pluriennali che saranno definiti dalle autorità competenti degli Stati membri interessati; che, per garantire una corretta gestione finanziaria del Fondo, gli Stati membri comunicano alla Commissione gli anzidetti programmi di intervento entro un certo termine a decorrere dal momento in cui sono state definite le zone interessate dal programma comunitario; che spetta alla Commissione accertare, quando approva i programmi, che le iniziative previste siano conformi al presente regolamento;

considerando che il presente programma comunitario s'inquadra nella prospettiva della riforma dei Fondi strutturali prevista all'articolo 130 D del trattato e che la scelta delle regioni che propone, così come i criteri su cui è basata tale scelta, dovranno essere coerenti all'impostazione che sarà adottata nel quadro della riforma suddetta,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È istituito, in conformità dell'articolo 7 del regolamento del Fondo, un programma comunitario che contribuisce in modo specifico alla riconversione di alcune regioni industriali in declino della Comunità colpite dalla ristrutturazione dell'industria siderurgica.

Articolo 2

Obiettivo del programma comunitario è di contribuire, nelle zone in questione, ad eliminare gli ostacoli allo sviluppo di nuove attività economiche creatrici d'occupazione. A tal fine esso prevede lo svolgimento di un insieme organico di iniziative pluriennali intese a migliorare l'infrastruttura e l'ambiente fisico e sociale delle zone interessate, nonché a promuovere l'insediamento di nuove attività, lo sviluppo delle piccole e medie imprese e il processo innovativo. Il programma comunitario garantisce una migliore articolazione tra gli obiettivi comunitari di riconversione delle regioni e gli obiettivi perseguiti dalla politica siderurgica della Comunità.

Articolo 3

1. Il programma comunitario riguarda le zone che soddisfano i seguenti criteri:

a) numero minimo di posti nell'industria siderurgica;

b) forte tasso di dipendenza, per quanto concerne l'occupazione industriale, dall'industria siderurgica;

c) rilevanti perdite di posti di lavoro nel settore siderurgico;

d) situazione socio-economica della regione a cui appartiene la zona in oggetto, caratterizzata in particolare da un mercato del lavoro particolarmente problematico.

2. In tutti gli Stati membri il programma comunitario si applica, previa decisione della Commissione, alle zone che soddisfano i criteri di cui al paragrafo 1, qualora la ristrutturazione dell'industria siderurgica effettuata nell'ambito degli obiettivi generali « acciaio » della Comunità comporti un forte calo occupazionale nel settore siderurgico nel periodo dal 1o gennaio 1986 al 31 dicembre 1989.

La Commissione decide entro un termine massimo di tre mesi, a decorrere dalla data di presentazione, da parte dello Stato membro interessato, della domanda relativa alle zone che possono beneficiare del programma comunitario. Le domande devono essere inviate alla Commissione entro il 30 aprile 1990, corredate delle informazioni necessarie, in particolare quelle relative alla perdita di posti di lavoro nel settore siderurgico; le informazioni devono essere coerenti con quelle fornite a norma della decisione n. 1566/66/CECA.

3. Sin dall'entrata in vigore del presente regolamento, il programma comunitario si applica anche alle zone spagnole e portoghesi che rispondevano ai criteri di cui al paragrafo 1, ossia il Principado de Asturias e le zone che fruiscono di un regime nazionale di aiuti a finalità regionale nelle province di Alava e di Vizcaya.

Articolo 4

1. Al momento dell'adozione delle decisioni previste all'articolo 3, paragrafo 2, sono applicati i criteri enunciati dall'articolo 3, paragrafo 1 sulla base delle soglie seguenti:

a) il numero minimo di posti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a) è dell'ordine di 3 500 al 1o gennaio 1986;

b) il tasso di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) è in linea di massima superiore al 10 %;

c) le perdite di posti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c) sono dell'ordine di 1 500 o più a decorrere dal 1o gennaio 1986;

d) la situazione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d) è valutata applicando l'indicatore sintetico con la soglia di 120. Sono altresì applicati gli indicatori rispecchianti una situazione occupazione sfavorevole (in particolare, tasso di disoccupazione elevato).

Il livello geografico di applicazione dei criteri comunitari previsti all'articolo 3 è normalmente il livello amministrativo NUTS 3. Tuttavia, se i problemi siderurgici si collocano in zone o bacini occupazionali che differiscono in tutto o in parte da tale livello amministrativo e se queste zone o bacini soddisfano i criteri dell'articolo 3, il programma comunitario può prendere in considerazione anche tali livelli geografici.

Inoltre, il programma comunitario riguarda essenzialmente zone contemplate in un regime nazionale di aiuto a finalità regionale. Tuttavia, conformemente all'articolo 9, paragrafo 3 del regolamento del Fondo, il programma può, se del caso, riguardare anche zone a favore delle quali le autorità pubbliche degli Stati membri sono disposte ad intervenire per la soluzione dei problemi che formano oggetto dell'azione comunitaria e nella misura in cui detto intervento è compatibile con l'applicazione degli articoli 92, 93 e 94 del trattato.

2. Il programma comunitario può anche riguardare, a titolo eccezionale:

- la zona siderurgica del Granducato del Lussemburgo, nella misura in cui risponda ai criteri e alle soglie che figurano nel paragrafo 1, lettere a) b) e c) del presente articolo;

- le zone siderurgiche della Grecia e dell'Irlanda, nella misura in cui la chiusura totale o parziale delle imprese siderurgiche comporti considerevoli perdite di posti di lavoro.

3. L'utilizzazione di criteri previsti nel presente regolamento non costituisce un precedente per successivi regolamenti.

Articolo 5

Il Fondo può partecipare, nel quadro del programma comunitario, ad operazioni quali quelle definite all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2616/80, fatta eccezione per le operazioni di cui ai punti 2 e 9 dello stesso articolo.

Nell'ambito del presente regolamento il Fondo può anche partecipare al finanziamento delle infrastrutture che contribuiscono alla creazione, allo sviluppo e all'adattamento di attività economiche creatrici di occupazione.

Inoltre, gli aiuti di cui all'articolo 4 punto 8 del regolamento (CEE) n. 2616/80 possono, ai fini del presente regolamento, riguardare anche gli investimenti nelle attività del turismo.

Articolo 6

1. Il programma comunitario è finanziato congiuntamente dallo Stato membro e dalla Comunità. Il contributo del Fondo, il quale non deve oltrepassare il 55 % delle spese pubbliche complessive previste dal programma, è erogato nel contesto degli stanziamenti iscritti a tal fine nel bilancio generale delle Comunità europee. La partecipazione comunitaria per tipo di operazione non può superare i tassi di cui all'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2616/80, ad eccezione delle lettere b) e k).

Per quanto riguarda le infrastrutture di cui all'articolo 5, secondo comma del presente regolamento la partecipazione comunitaria può andare fino al 50 % della spesa pubblica.

2. Quando il programma comunitario riguarda zone portoghesi i tassi di partecipazione del Fondo di cui al paragrafo 1, ad eccezione del suo ultimo comma, sono aumentati, fino al 31 dicembre 1990, di 20 punti, con un massimo del 70 %.

Articolo 7

1. L'aiuto all'investimento può essere erogato, in parte o per intero, sotto forma di sovvenzione di capitale o di abbuono di interessi su prestito.

2. Le categorie di beneficiari del contributo del Fondo possono essere, per le operazioni di cui all'articolo 5: autorità pubbliche, enti locali, società di sviluppo regionale, organismi vari, imprese, cooperative o singole persone che svolgono un'attività produttiva.

3. È esclusso il cumulo tra gli aiuti concessi nell'ambito del presente programma comunitario e gli aiuti erogati per lo stesso progetto nel quadro delle azioni comunitarie specifiche istituite sulla base del regolamento (CEE) n. 724/75 o del regolamento (CEE) n. 3634/85.

Inoltre, gli aiuti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere c) e e) del regolamento n. 2616/80 e gli aiuti di cui al paragrafo 1, lettera g) dello stesso articolo, quando sono corrisposti direttamente alle imprese, non possono avere l'effetto di ridurre la quota delle imprese beneficiarie a meno del 20 % della spesa totale. Articolo 8

1. Il programma di intervento predisposto dalle autorità competenti dello Stato membro interessato è inviato alla Commissione:

a) per le zone di cui all'articolo 3, paragrafo 3, entro un termine di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento;

b) per le zone di cui all'articolo 3, paragrafo 2, a decorrere dalla data di presentazione da parte dello Stato membro della domanda concernente le zone che possono beneficiare del programma comunitario e al più tardi entro un termine di sei mesi a decorrere dalla data dell'apposita decisione che la Commissione deve adottare in conformità del suddetto paragrafo 2.

Qualora la decisione della Commissione riguardi una delle zone di cui all'articolo 3, paragrafo 3, o una zona che abbia formato oggetto di decisione della Commissione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, il programma di intervento in atto è apportunamente modificato.

2. La durata del programma di intervento non può oltrepassare la data del 31 dicembre 1992.

Articolo 9

L'intervento del Fondo non può oltrepassare l'importo stabilito dalla Commissione al momento in cui ha definito il contratto di programma di cui all'articolo 13, paragrafo 1 del regolamento del Fondo.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 2 febbraio 1988.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. BANGEMANN

(1) GU n. L 169 del 28. 6. 1984, pag. 1.

(2) GU n. L 350 del 27. 12. 1985, pag. 40.

(3) GU n. C 9 del 14. 1. 1988, pag. 14.

(4) GU n. C 272 del 10. 12. 1987, pag. 16 e

GU n. C 9 del 14. 1. 1988, pag. 14.

(5) GU n. C 356 del 31. 12. 1987, pag. 56.

(6) GU n. L 271 del 15. 10. 1980, pag. 9.

(7) GU n. L 27 del 31. 1. 1984, pag. 9.

(8) GU n. L 228 del 13. 8. 1981, pag. 14.

(9) GU n. L 110 del 23. 4. 1985, pag. 5.

(1) GU n. L 141 del 28. 5. 1986, pag. 1.

(2) GU n. L 73 del 21. 3. 1975, pag. 1.

(3) GU n. L 350 del 27. 12. 1985, pag. 6.

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