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Document 31988L0182

    Direttiva 88/182/CEE del Consiglio del 22 marzo 1988 che modifica la direttiva 83/189/CEE che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche

    GU L 81 del 26.3.1988, p. 75–76 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 09/08/1998

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1988/182/oj

    31988L0182

    Direttiva 88/182/CEE del Consiglio del 22 marzo 1988 che modifica la direttiva 83/189/CEE che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche

    Gazzetta ufficiale n. L 081 del 26/03/1988 pag. 0075 - 0076
    edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 17 pag. 0036
    edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 17 pag. 0036


    *****

    DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

    del 22 marzo 1988

    che modifica la direttiva 83/189/CEE che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche

    (88/182/CEE)

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 100 A, 213 e 43,

    vista la proposta della Commissione (1),

    in cooperazione con il Parlamento europeo (2),

    visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

    considerando che occorre adottare, nel corso di un periodo che termina il 31 dicembre 1992, le misure volte ad instaurare gradualmente il mercato interno; che detto mercato interno comporta una spazio senza frontiere interne entro cui sia garantita la libera circolazione dei beni, delle persone, dei servizi e dei capitali;

    considerando che l'attuazione della direttiva 83/189/CEE (4) ha fatto emergere l'opportunità di apportare talune modifiche alla direttiva stessa per accrescerne l'efficacia, in quanto strumento destinato ad agevolare la libera circolazione delle merci all'interno della Comunità impedendo l'insorgere di nuovi ostacoli;

    considerando che conviene consultare il comitato permanente istituito con l'articolo 5 della direttiva 83/189/CEE in merito ai progetti di invito all'elaborazione di una norma, di cui all'articolo 6, paragrafo 3 della direttiva suddetta;

    considerando che occorre evitare che l'adozione di misure nazionali pregiudichi l'adozione, da parte del Consiglio, delle proposte di direttiva presentate dalla Commissione nella stessa materia; che a tal fine è necessario instaurare un regime di « statu quo » temporaneo per un periodo di dodici mesi a decorrere dalla presentazione delle proposte, periodo durante al quale gli Stati membri si astengono dall'adottare norme tecniche nello stesso campo,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

    Articolo 1

    La direttiva 83/189/CEE è modificata come segue:

    1) dopo il quinto considerando è inserito il considerando seguente:

    « considerando che lo Stato membro interessato deve tener conto di queste proposte di modifica nella stesura del testo definitivo della misura progettata »;

    2) all'articolo 1, punto 1 è aggiunto il testo seguente:

    « . . . nonché i metodi e procedimenti di produzione per i prodotti agricoli ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 1 del trattato, per i prodotti destinati all'alimentazione umana ed animale nonché per i medicinali quali definiti all'articolo 1 della direttiva 65/65/CEE (1), modificata da ultimo dalla direttiva 87/21/CEE (2);

    (1) GU n. 22 del 9. 2. 1965, pag. 369/65.

    (2) GU n. L 15 del 15. 1. 1987, pag. 36 ».

    3) il testo dell'articolo 1, punto 7 è sostituito dal testo seguente:

    « 7. »prodotto": i prodotti di fabbricazione industriale e i prodotti agricoli »;

    4) all'articolo 6, paragrafo 3, è aggiunto il trattino seguente:

    « - ad individuare i settori per i quali risulta necessaria un'armonizzazione e ad avviare, eventualmente, gli opportuni lavori di armonizzazione in un settore determinato »;

    5) all'articolo 6, paragrafo 4, è aggiunta la lettera seguente:

    « e) in merito alle domanda trasmesse agli organismi di normalizzazione di cui al paragrafo 3, primo trattino »;

    6) all'articolo 8, paragrafo 1, primo comma, in fine è aggiunto il testo seguente:

    « Se del caso, gli Stati membri comunicano simultaneamente il testo delle disposizioni legislative e regolamentari di base principalmente e direttamente interessati, se la conoscenza di questi testi è necessaria per valutare la portata del progetto di norma tecnica »;

    7) il testo dell'articolo 8, paragrafo 1, seconda comma è sostituito dal testo seguente:

    « La Commissione informa senza indugio gli altri Stati membri del progetto; essa può anche sottoporlo al parere del comitato di cui all'articolo 5 e, se del caso, al comitato competente nel settore in questione »;

    8) l'articolo 9 è così modificato;

    a) al paragrafo 1, i termini « Fatto salvo il paragrafo 2 » sono sostituiti dai termini: « Fatti salvi i paragrafi 2 e 2 bis »;

    b) al paragrafo 1, in fine è aggiunto il testo seguente:

    « Lo Stato membro interessato riferisce alla Commissione sul seguito che essa intende dare a tale parere circostanziato. La Commissione commenta tale reazione »;

    c) è inserito il paragrafo seguente:

    « 2 bis Qualora la Commissione constati che una comunicazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1 riguarda una materia contemplata da una proposta di direttiva e di regolamento presentata al Consiglio, essa notifica quanto constatato allo Stato membro interessato, entro i tre mese successivi a tale comunicazione.

    Gli Stati membri si astengono dall'adottare norme tecniche riguardanti una materia oggetto di una proposta di direttiva o di regolamento presentata dalla Commissione al Consiglio anteriormente alla comunicazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1, per un periodo di dodici mesi a decorrere dalla data di presentazione della suddetta proposta.

    Il ricorso ai paragrafi 1, 2 e 2 bis del presente articolo non può essere cumulativo »;

    d) il testo del paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

    « 3. I paragrafi 1, 2, e 2 bis non sono applicabili se uno Stato membro, per urgenti motivi attinenti alla tutela della salute delle persone e degli animali, alla preservazione dei vegetali o alla sicurezza, deve elaborare in brevissimo tempo norme tecniche per adottarle e applicarle tempestivamente, senza che sia possibile procedere ad una consultazione. Lo Stato membro indica nella comunicazione di cui all'articolo 8 i motivi che giustificano l'urgenza delle misure. In caso di ricorso abusivo a queste procedure, la Commissione prende le misure approriate »;

    9) il testo dell'articolo 10 è sostituito dal testo seguente:

    « Articolo 10

    Gli articolo 8 e 9 non sono applicabili quando gli Stati membri adempiono gli obblighi derivanti da direttive e regolamenti comunitari; ciò è valido altresì per gli impegni risultanti da un accordo internazionale aventi per effetto l'adozione di prescrizioni tecniche uniformi nella Comunità »;

    10) all'articolo 11 è aggiunto il comma seguente:

    « La Commissione riferisce ogni anno al Parlamento europeo sui risultati dell'applicazione della presente direttiva ».

    Articolo 2

    1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie per conformarsi alla presenta direttiva entro il 1o gennaio 1989. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

    2. Gli Stati membri provvedono a comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

    Articolo 3

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

    Fatto a Bruxelles, addì 22 marzo 1988.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    M. BANGEMANN

    (1) GU n. C 71 del 19. 3. 1987, pag. 12 e GU n. C 3 del 7. 1. 1988, pag. 6.

    (2) GU n. C 345 del 21. 12. 1987 e decisione del 10 febbraio 1988 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

    (3) GU n. C 319 del 30. 11. 1987, pag. 20.

    (4) GU n. L 109 del 26. 4. 1983, pag. 8.

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