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Document 31987R0374

Regolamento (CEE) n. 374/87 del Consiglio del 5 febbraio 1987 recante riscossione definitiva dei depositi cauzionali per il dazio provvisorio e che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di supporti per cuscinetti a rotolamento originari del Giappone

GU L 35 del 6.2.1987, p. 32–35 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 08/02/1992

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1987/374/oj

31987R0374

Regolamento (CEE) n. 374/87 del Consiglio del 5 febbraio 1987 recante riscossione definitiva dei depositi cauzionali per il dazio provvisorio e che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di supporti per cuscinetti a rotolamento originari del Giappone

Gazzetta ufficiale n. L 035 del 06/02/1987 pag. 0032 - 0035


*****

REGOLAMENTO (CEE) N. 374/87 DEL CONSIGLIO

del 5 febbraio 1987

recante riscossione definitiva dei depositi cauzionali per il dazio provvisorio e che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di supporti per cuscinetti a rotolamento originari del Giappone

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2176/84 del Consiglio, del 23 luglio 1984, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (1), in particolare l'articolo 12,

vista la proposta della Commissione presentata previa consultazione del comitato istituito dal suddetto regolamento,

considerando quanto segue:

A. MISURE PROVVISORIE

(1) Con il regolamento (CEE) n. 2516/86 (2), la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di supporti per cuscinetti a rotolamento originari del Giappone. Il dazio è stato prorogato per un periodo di due mesi con il regolamento (CEE) n. 3662/86 del Consiglio (3).

B. SEGUITO DELLA PROCEDURA

(2) I produttori /esportatori nei confronti dei quali è stato istituito questo dazio provvisorio nonché alcuni produttori riccorenti hanno chiesto e ottenuto un'audizione presso la Commissione. Quest'ultima li ha informati dettagliatamente circa i fatti e le considerazioni su cui essa aveva fondato le sue conclusioni provvisorie e in base ai quali intendeva proporre l'istituzione di un dazio definitvo, oltre alla riscossione degli importi garantiti da un dazio antidumping provvisorio. Tutte le parti hanno avuto la possibilità di rendere noto il loro punto di vista in merito entro un dato termine. Alcune di esse si sono avvalse di questa possibilità e le loro osservazioni sono state prese in considerazione.

(3) Come rilevato al punto C II, per i produttori/esportatori collegati a filiali stabilite nella Comunità la Commissione ha definito il margine definitivo di dumping sulla base di un raffronto tra il valore normale e i prezzi all'esportazione ricostruiti.

A tale scopo, la Commissione ha proceduto a verifiche supplementari presso le società seguenti:

- Deutsche Koyo Waelzlager Verkaufsgesellschaft mbH,

- Nachi Fujikoshi (Europe) GmbH,

- NSK Kugellager GmbH,

- NTN France SA.

(4) I produttori/esportatori per i quali sono stati ricostruiti i prezzi all'esportazione e che hanno presentato una domanda in tal senso, sono stati quindi informati della risultanze e hanno ottenuto la possibilità di esprimere il loro punto di vista in materia entro un termine determintato. La Commissione ha tenuto conto delle loro osservazioni.

C. DUMPING

I. Ditte qui si seguito ritenute produttori/esportatori non collegati a società stabilite nella Comunità: Asahi Seiko Co. Ltd, Nippon Pillow Block Sales Co. Ltd, Showa Pillow Block Mfg Co. Ltd

(5) Nessuno dei produttori/esportatori che non sono connessi a società insediate nella Comunità ha comunicato nuovi elementi o presentato argomenti abbastanza convincenti, se si escludono alcuni elementi di dettaglio, per rimettere in discussione le constatazioni della Commissione in materia di dumping ai sensi del regolamento (CEE) n. 2516/86.

(6) I margini di dumping totali definitivi di questi produttori/esportatori, debitamente rettificati per tener conto degli elementi di dettaglio testé rammentati, sono pertanto pari alle seguenti medie ponderate:

%

- Asahi Seiko Co. Ltd: 4,58

- Nippon Pillow Block Sales Co. Ltd: 3,77

- Showa Pillow Block Mfg Co. Ltd: 3,99

II. Ditte qui si seguito ritenute produttori/esportatori collegati a società stabilite nella Comunità: Koyo Seiko Co. Ltd, Nachi Fujikoschi Corporation, Nippon Seiko KK, NTN Toyo Bearing Ltd

1) Valore normale

(7) Come rilevato nel regolamento (CEE) n. 2516/86, il valore normale dei supporti per cuscinetti a rotolamento inclusi nel campione rappresentativo è stato determinato per i produttori/esportatori collegati a società insediate nella Comunità tenendo conto, ove necessario, dei prezzi di vendita praticati dalle loro filiali nazionali.

(8) La società Nippon Seiko KK (qui di seguito denominata NSK) ha nuovamente contestato il metodo applicato dalla Commissione per definire il valore normale dei suoi supporti per cuscinetti a rotolamento.

(9) Il Consiglio conferma nondimeno la conclusione cui la Commissione è pervenuta e secondo la quale occorre prendere in considerazione anche i prezzi di vendita praticati dalle filiali nazionali di questa società, nella misura in cui la società NSK e le sue filiali di vendita - le quali, come rilevato nel regolamento (CEE) n. 2516/86, dipendono interamente dalla società NSK ed esercitano funzioni correspondenti in gran parte a quelle di una succursale di vendita o di un servizio di vendita - rientrano in un'unica e identica entità economica.

(10) Contrariamente alla tesi sostenuta in particolare dalla società in questione, il Consiglio ritiene, analogamente alla Commissione, che non vi sia motivo di dedurre dai prezzi praticati dalle filiali di vendita un ragionevole margine di profitto, nonché tutte le spese generali di vendita sostenute dalla medesime.

2) Prezzi all'esportazione

(11) Come prospettato nel regolamento (CEE) n. 2516/86, per i produttori/esportatori associati a ditte stabilite nella Comunità, per fissare il margine di dumping definitvo la Commissione ha proceduto alle ricostruzione dei prezzi all'esportazione praticati per il primo acquirente indipendente.

(12) Conformemente all'articolo 2, paragrafo 8, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2176/84, in questi casi sono stati operati adeguamenti per tener conto di tutte le spese sopravvenute tra l'entrata sul territorio comunitario e la rivendita del prodotto, nonché di un margine di profitto del 6 %. Questo margine è stato ritenuto ragionevole alla luce dei profitti realizzati dagli importatori indipendenti di prodotti interessati per i quali la Commissione disponeva di dati sufficienti.

(13) La società Koyo ha contestato la deduzione di un margine del 6 % asserendo che quest'operazione sarebbe tale da impedire alla società suddetta di determinare, nei termini più vantaggiosi per lei, se sia necessario realizzare il proprio margine di profitto sul mercato giapponese oppure sui mercati esteri. Tenuto conto della politica globale della società, a suo avviso solo la deduzione di un margine al 2 % dovrebbe essere considerata ragionevole.

(14) Come la Commissione, il Consiglio ritiene che questo argomento non sia pertinente vista la finalità del meccanismo di ricostruzione dei prezzi all'esportazione di cui all'articolo 2, paragrafo 8, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2176/84. È bene rammentare che questo meccanismo, che si applica soprattutto quando l'esportatore e l'importatore sono collegati, mira a consentire di pervenire a un prezzo alla frontiera comunitaria che non sia influenzato dalla relazione esistente tra il produttore/esportatore e il suo importatore associato. Ciò spiega il fatto che, per determinare il ragionevole margine di profitto, il criterio generalmente applicato sia non già il margine di profitto che una società quala la Koyo ha realizzato o desidera realizzare, bensì quello che importatori indipendenti realizzano in occasione della rivendita nella Comunità dei prodotti in causa.

3) Raffronto

(15) Gli adeguamenti effettuati sul valore normale e sui prezzi all'esportazione per stabilire un valido raffronto tra i prezzi all'esportazione e il valore normale sono quelli citati ai punti 19 e seguenti del regolamento (CEE) n. 2516/86.

(16) La società NSK ha mantenuto le varie richieste di cui ai punti da 23 a 32 di detto regolamento.

(17) Come la Commissione, il Consiglio ritiene che queste richieste vadano respinte per i motivi enunciati dalla Commissione stessa nel regolamento precitato.

4) Margine di dumping

(18) Vista la modifica apportata alla determinazione dei prezzi all'esportazione dei produttori/esportatori collegati, il margine definitivo di dumping, stabilito come indicato ai punti 33 e seguenti del regolamento (CEE) n. 2516/86, raggiunge le seguenti medie ponderate:

%

- Koyo Seiko Co. Ltd: 7,33

- Nachi Fujikoshi Corporation: 2,24

- Nippon Seiko KK: 13,39

- NTN Toyo Bearing Ltd: 11,22

(19) La società Koyo ha contestato il metodo applicato per determinare il margine di dumping, asserendo che quest'ultimo sarebbe dovuto scaturire dal raffronto tra il valore normale e la media ponderata dei prezzi all'esportazione ricostruiti per supporti di cuscinetti a rotolamento compresi nel campione rappresentativo. Secondo la Koyo, il metodo del raffronto transazione per transazione va scartato perché è tale da svantaggiare i produttori/esportatori che vendono i loro prodotti sul territorio comunitario per il tramite di filiali rispetto ai produttori/esportatori che invece ricorrono a importatori indipendenti.

(20) Come essa ha già messo in evidenza in altri regolamenti d'applicazione della normativa antidumping di base, in determinati casi la Commissione applica il metodo del raffronto transazione per transazione perché ritiene che sia l'unico a permettere di eliminare gli effetti compensativi dei prezzi all'esporta zione ricostruiti superiori al valore normale e, pertanto, l'unico che consente di determinare in modo più preciso, rispetto alla nozione medesima di dumping quale deriva dall'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento antidumping di base, l'entità reale delle pratiche di dumping e di evitare il dumping selettivo per determinate destinazioni scelte dall'esportatore.

III. Altri produttori/esportatori

(21) Conformente a quanto aveva fatto per il dazio antidumping provvisorio, la Commissione ha ritenuto che, per i produttori/esportatori diversi da quelli di cui ai punti I e II, sarebbe stato opportuno determinare il dumping sulla base dei fatti noti e che i risultati definitivi dell'indagine avrebbero costituito in proposito la base più opportuna per determinare il margine di dumping.

(22) Il Consiglio condivide questa valutazione e, come indicato dalla Commissione al punto 37 del regolamento (CEE) n. 2516/86, ritiene che il fatto di ammettere che il margine di questi produttori/esportatori possa essere inferiore al margine di dumping più elevato stabilito per gli altri produttori/esportatori (13,39 %) equivalga a ricompensare la non cooperazione oppure a offrire la possibilità di sottrarsi al dazio.

D. PREGIUDIZIO

(23) Nessuno dei produttori/esportatori interessati ha presentato alla Commissione argomenti abbastanza convincenti per rimettere in discussione la conclusione secondo cui i supporti per cuscinetti a rotolamento di origine giapponese causano grave pregiudizio all'industria comunitaria interessata.

(24) La Commissione ha quindi ribadito le ragioni che l'avevano indotta a concludere che esisteva un pregiudizio, quale esposto nei punti 42 e seguenti del regolamento (CEE) n. 2516/86.

(25) Nonostante gli argomenti addotti dalla società NSK, il Consiglio condivide l'analisi della Commissione. Nella fattispecie esso considera che i livelli di sottoquotazione rilevati, il rapporto tra l'aliquota di mercato detenuta dai supporti per cuscinetti a rotolamento di origine giapponese e quella detenuta dai produttori comunitari interessati, nonché l'incidenza che ne consegue per l'industria comunitaria in termini di prezzi di vendita (aumento inferiore a quello dei costi di produzione e all'inflazione), sfruttamento del potenziale (inferiore al 75 %), utili e rendimento degli investimenti dei produttori comunitari nel settore (saldi globalmente negativi, eccetto per la società RHP la cui situazione è particolare), dimostrano con elementi di prova sufficienti l'esistenza a livello dell'industria comunitaria di un grave pregiudizio ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2176/84.

(26) La Società Koyo ha asserito, senza peraltro precisare il proprio punto di vista, che nel regolamento (CEE) n. 2516/86 la Commissione non aveva dimostrato l'esistenza di un rapporto di causa ed effetto tra i supporti per cuscinetti giapponesi oggetto di pratiche di dumping e il pregiudizio subito dall'industria comunitaria interessata.

(27) Il Consiglio conferma i riscontri della Commissione quali enunciati ai punti da 57 a 59 del regolamento (CEE) n. 2516/86. Come la Commissione, esso ritiene sia compito delle società in parola fornire alle istituzioni comunitarie elementi precisi, tali da consentire eventualmente a queste ultime, ove dall'indagine non siano emersi indizi di questo tipo, come appunto nella fattispecie, di approdare alla conclusione che il pregiudizio subito dall'industria comunitaria è imputabile a fattori diversi dall'importazione di supporti per cuscinetti a rotalamento in dumping.

E. INTERESSE DELLA COMUNITÀ

(28) Secondo il Consiglio, le difficoltà contro le quali continua a scontrarsi l'industria comunitaria in seguito alle importazioni in dumping di supporti per cuscinetti a rotolamento originari del Giappone e/o la minaccia di pregiudizio che queste pratiche sleali rappresentano per l'industria interessata giustificano, nell'interesse della Comunità, il ricorso a misure di difesa commerciale.

F. IMPEGNO

(29) Alcuni produttori/esportatori hanno offerto alla Commissione di accettare impegni riguardanti le loro future esportazioni nella Comunità.

(30) La Commissione ha rifiutato questi impegni informando i produttori/esportatori interessati delle relative motivazioni.

G. RISCOSSIONE DEFINITIVA DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER IL DAZIO PROVVISORIO E ISTITUZIONE DI UN DAZIO DEFINITIVIVO (ALIQUOTA E FORMA)

(31) In considerazione di quanto precede, il Consiglio ritiene che la tutela degli interessi comunitari esiga l'istituzione di un dazio antidumping definitivo sull'importazione dei prodotti in questione originari del Giappone, nonché la riscossione dei depositi cauzionali per il dazio antidumping provvisorio istituito dal regolamento (CEE) n. 2516/86. (32) Visti in particolare i margini di sottoquotazione rilevati e i prezzi ritenuti necessari per coprire i prezzi di costo dei produttori comunitari e garantire loro un adeguato margine di profitto, il Consiglio ritiene sia necessario fissare i dazi antidumping a livello dei margini globali di dumping, quali determinati in via definitiva, restando inteso che questi margini sono, senza eccezione, nettamente inferiori ai margini di sottoquotazione riscontrati.

(33) Viste le differenze di prezzo tra i vari supporti per cuscinetti a rotolamento importati, occorre fissare il dazio dantidumping sotto forma di una percentuale ad valorem.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di supporti per cuscinetti a rotolamento della sottovoce ex 84.63 B I della tariffa doganale comune (corrispondente al codice Nimexe ex 84.63-12) originari del Giappone.

2. I supporti per cuscinetti a rotolamento di cui al paragrafo 1 sono gabbie di ghisa o di lamiera di acciaio imbutita con cuscinetti a sfere interne.

3. L'aliquota del dazio antidumping, espressa in percentuale del prezzo netto, franco frontiera comunitaria, non sdoganato, è fissata come indicato qui di seguito:

1.2.3.4 // // // // // Esportatori // Prodotti fabbricati da // Marchi di fabbrica o o di commer- cializzazione // Aliquota % // // // // // 1. Asahi Seiko Co. Ltd // Asahi Seiko Co. Ltd // ASAHI // 4,58 // 2. Koyo Seiko Co. // Nippon Pillow Block Manufacturing Co. // KOYO // 7,33 // 3. Nachi Fujikoshi Corp. // Asahi Seiko Co. Ltd // NACHI // 2,24 // 4. Nippon Pillow Block Sales Co. Ltd // Nippon Pillow Block Manufacturing Co. // FYH // 3,77 // 5. Nippon Seiko KK // Nippon Seiko KK // NSK // 13,39 // 6. NTN Toyo Bearing Ltd // NTN Toyo Bearing Ltd // NTN // 11,22 // 7. Showa Pillow Block MFG, Co. Ltd // Showa Pillow Block Mfg. Co. Ltd // NBR // 3,99 // 8. Altri // - // - // 13,39 // // // //

4. Le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali si applicano a questo dazio.

Articolo 2

I depositi cauzionali per il dazio antidumping provvisorio a norma del regolamento (CEE) n. 2516/86 della Commissione sono riscossi alle aliquote fissate dal regolamento medesimo, salvo per quanto riguarda i prodotti esportati dalla società Nippon Seiko KK, per i quali è applicata l'aliquota fissata all'articolo 1, paragrafo 3.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 5 febbraio 1987.

Per il Consiglio

Il Presidente

L. TINDEMANS

(1) GU n. L 201 del 30. 7. 1984, pag. 1.

(2) GU n. L 221 del 7. 8. 1986, pag. 16.

(3) GU n. L 339 del 2. 12. 1986, pag. 4.

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