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Documento 31987L0416

Direttiva 87/416/CEE del Consiglio del 21 luglio 1987 che modifica la direttiva 85/210/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative al tenore di piombo nella benzina

GU L 225 del 13.8.1987, p. 33/34 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

Estatuto jurídico del documento Ya no está vigente, Fecha de fin de validez: 31/12/1999

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1987/416/oj

31987L0416

Direttiva 87/416/CEE del Consiglio del 21 luglio 1987 che modifica la direttiva 85/210/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative al tenore di piombo nella benzina

Gazzetta ufficiale n. L 225 del 13/08/1987 pag. 0033 - 0034
edizione speciale finlandese: capitolo 15 tomo 8 pag. 0008
edizione speciale svedese/ capitolo 15 tomo 8 pag. 0008


*****

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 21 luglio 1987

che modifica la direttiva 85/210/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al tenore di piombo nella benzina

(87/416/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 130 S,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che la direttiva 85/210/CEE (4), modificata dalla direttiva 85/581/CEE (5), impone agli Stati membri di adottare le misure necessarie per garantire la disponibilità e l'equilibrata distribuzione sul loro territorio della benzina senza piombo a decorrere dal 1o ottobre 1989;

considerando che gravi danni subiti dalla sanità pubblica e dall'ambiente sono imputati al piombo; che, dato che la benzina contenente piombo rappresenta una delle principali fonti di inquinamento, gli Stati membri devono essere autorizzati a vietare la commercializzazione della benzina normale contenente piombo sul loro mercato;

considerando che la Comunità si adopera per ridurre l'impiego della benzina con piombo e che questo obiettivo rappresenta un elemento dell'azione volta a limitare sempre più l'esposizione della popolazione al piombo nell'ambiente;

considerando che la commercializzazione sul mercato di tipi troppo svariati di benzina frena la diffusione della benzina senza piombo e nuoce ad un rafforzamento della protezione dell'ambiente;

considerando che il ritiro dal mercato della benzina normale con piombo comporta l'uso di prodotti che la sostituiscano;

considerando che i veicoli che funzionano attualmente con benzina normale con piombo possono funzionare, dal punto di vista tecnico, con benzina super con piombo o con benzina senza piombo;

considerando che si può prevedere che i consumatori passeranno all'uso di benzina senza piombo, qualora ciò non comporti per loro costi eccessivi;

considerando che l'eliminazione della benzina normale con piombo dal mercato di uno Stato membro dovrebbe pertanto portare ad un miglioramento del livello di protezione della salute pubblica e dell'ambiente;

considerando che l'eliminazione della benzina normale con piombo dai mercati nazionali dovrebbe essere annunciata al pubblico con almeno sei mesi di anticipo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 2 della direttiva 85/210/CEE è sostituito dal testo seguente:

« Articolo 2

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente direttiva e fatti salvi i paragrafi 2 e 4, gli Stati membri continuano ad assicurare la disponibilità e la ripartizione equilibrata nel proprio territorio della benzina contenente piombo.

2. Qualora, a causa di un mutamento improvviso dell'approvvigionamento di petrolio o di prodotti petroliferi, sopravvengano difficoltà in uno Stato membro nell'applicazione dei limiti del tenore massimo di piombo nella benzina contenente piombo, tale Stato membro può, dopo averne informato la Commissione, autorizzare nel proprio territorio un limite superiore per un periodo di quattro mesei. Tale periodo può essere prorogato dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

3. Non appena lo ritengano opportuno, gli Stati membri riducono a 0,15 g Pb/l il tenore consentito di composti di piombo, calcolato in piombo, della benzina contenente piombo immessa sul loro mercato.

4. Gli Stati membri possono vietare la commercializzazione sul proprio territorio di benzina contenente piombo che abbia un numero di ottano motore (MON) inferiore a 85,0 e un numero di ottano ricerca (RON) inferiore a 95,0 alla pompa, qualora tale misura sia giustificata da ragioni attinenti alla protezione della salute umana e dell'ambiente e promuova la disponibilità e la distribuzione equilibrata della benzina senza piombo sul loro territorio, conformemente all'articolo 3, paragrafo 1.

5. Se uno Stato membro introduce nella sua normativa il divieto di cui al paragrafo 4 esso ne informa preventivamente la Commissione e la popolazione, con almeno sei mesi di anticipo. La Commissione informa immediatamente gli altri Stati membri. La Commissione esamina le misure prospettate entro tre mesi dal ricevimento della notifica da parte dello Stato membro interessato, per accertarsi che siano conformi alle disposizioni della presente direttiva e ad altre disposizioni del diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 2

Gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva ha efficacia il giorno successivo alla notifica.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 21 luglio 1987.

Per il Consiglio

Il Presidente

Ch. CHRISTENSEN

(1) GU n. C 90 del 4. 4. 1987, pag. 3.

(2) GU n. C 190 del 20. 7. 1987, pag. 180.

(3) GU n. C 180 dell'8. 7. 1987, pag. 16.

(4) GU n. L 96 del 3. 4. 1985, pag. 25.

(5) GU n. L 372 del 31. 12. 1985, pag. 37.

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