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Document 31986R1762

Regolamento (CEE) n. 1762/86 della Commissione del 5 giugno 1986 che stabilisce le modalità d' applicazione del regolamento (CEE) n. 1707/86 del Consiglio relativo alle condizioni d' importazione di prodotti agricoli originari dei paesi terzi a seguito dell' incidente verificatosi nella centrale nucleare di Cernobil

GU L 152 del 6.6.1986, p. 41–44 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/09/1986

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1986/1762/oj

31986R1762

Regolamento (CEE) n. 1762/86 della Commissione del 5 giugno 1986 che stabilisce le modalità d' applicazione del regolamento (CEE) n. 1707/86 del Consiglio relativo alle condizioni d' importazione di prodotti agricoli originari dei paesi terzi a seguito dell' incidente verificatosi nella centrale nucleare di Cernobil

Gazzetta ufficiale n. L 152 del 06/06/1986 pag. 0041


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REGOLAMENTO (CEE) N. 1762/86 DELLA COMMISSIONE

del 5 giugno 1986

che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1707/86 del Consiglio relativo alle condizioni d'importazione di prodotti agricoli originari dei paesi terzi a seguito dell'incidente verificatosi nella centrale nucleare di Cernobil

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1707/86 del Consiglio, del 30 maggio 1986, relativo alle condizioni di importazione di prodotti agricoli originari dei paesi terzi a seguito dell'incidente verificatosi nella centrale nucleare di Cernobil (1), in particolare l'articolo 6,

considerando che, in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1707/86, gli Stati membri devono procedere a controlli dei prodotti originari dei paesi terzi considerati dal suddetto regolamento; che occorre prevedere che tali controlli si effettuano mediante sondaggio e sotto la responsabilità degli Stati membri in cui i prodotti in questione sono oggetto di una dichiarazione di immissione in libera pratica;

considerando che, affinché i controlli siano il più possibile efficaci ed abbiano un'applicazione uniforme, è necessario prevedere, in funzione di criteri obiettivi, il grado di intensità di questi controlli; che può esser necessario riesaminare l'ampiezza dei controlli, tenuto conto dell'evoluzione dei dati presi inizialmente in considerazione ai fini della determinazione della loro ampiezza; che occorre altresì prevedere la possibilità di esonerare dai controlli prodotti ottenuti o raccolti anteriormente al 26 aprile 1986, data dell'incidente nucleare di Cernobil;

considerando che i risultati dei controlli effettuati dagli Stati membri devono essere comunicati regolarmente alla Commissione; che tali comunicazioni devono comprendere indicazioni precise, segnatamente sul paese d'origine, il prodotto in questione e il suo grado di contaminazione; che spetta alla Commissione informare gli altri Stati membri in merito a tali comunicazioni;

considerando che, in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1707/86, i controlli possono comportare anche la presentazione di certificati di esportazione; che, i certificati di esportazione hanno lo scopo di attestare, secondo un modello uniforme, che i prodotti da essi accompagnati non superano le tolleranze massime del regolamento (CEE) n. 1707/86;

considerando che le misure previste al presente regolamento sono conformi al parere del comitato ad hoc,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il controllo dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1707/86, per verificare se le tolleranze massime fissate dal suddetto regolamento sono rispettate, viene effettuato dallo Stato membro in cui ha luogo l'immissione in libera pratica dei prodotti.

Il controllo viene effettuato prima o dopo l'accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica ma comunque prima della revoca del divieto di immissione delle merci.

2. Per quanto concerne i prodotti originari dei paesi terzi d'Europa, il controllo viene effettuato mediante sondaggio in maniera frequente.

Il controllo viene effettuato mediante sondaggio secondo le seguenti norme di minima:

La scelta, da parte dello Stato membro, dell'intensità del controllo viene determinata, alla luce degli orientamenti decisi dalla Commissione, tenendo conto in particolare del grado di contaminazione del paese di origine, delle caratteristiche dei prodotti in questione e dei risultati dei controlli e dell'eventuale presentazione di un titolo di esportazione.

Per quanto concerne i prodotti originari degli altri paesi terzi, il controllo viene effettuato alle condizioni abituali.

Gli Stati membri possono non sottoporre al controllo i prodotti per i quali sia fornita la prova, giudicata soddisfacente dalle autorità competenti, che non esiste più il rischio di contaminazione, essendo stati ottenuti o raccolti prima del 26 aprile 1986.

3. Per gli animali da macelleria il controllo viene effettuato al momento della macellazione. La via libera per l'immissione in libera pratica è subordinata alla presentazione di un certificato rilasciato dai servizi veterinari responsabili del controllo del macello, da cui risulti che le carni rispettano le tolleranze massime.

A tale scopo, gli animali da macelleria vengono portati direttamente al macello, in cui devono essere macellati, in conformità delle esigenze di polizia sanitaria, entro 3 giorni lavorativi dalla loro entrata nel macello.

4. In caso di constatazione della mancata osservanza delle tolleranze massime per un prodotto determinato, le autorità competenti dello Stato membro possono decidere di rifiutare o distruggere il prodotto in questione.

Articolo 2

Fatte salve le misure complementari previste dall'articolo 4 e 5 del regolamento (CEE) n. 1707/86, quando viene constatato un superamento delle tolleranze massime per un prodotto originario di un paese terzo, tutti gli stessi prodotti originari del paese terzo in questione sono sottoposti ad un controllo intensificato.

Articolo 3

1. Ogni Stato membro comunica senza indugio alla Commissione i casi di mancata osservanza delle disposizioni relative alle tolleranze massime che sono stati constatati, precisando il paese d'origine, la designazione della merce, nonché il grado di contaminazione, l'indicazione del mezzo di trasporto, l'esportatore e la natura della decisione presa per le partite in questione.

Per ogni mese, ciascuno Stato membro comunica, al più tardi il 15 del mese successivo, una tabella riassuntiva in cui figurano il numero dei casi di mancata osservanza constatati e il numero dei risultati dei controlli effettuati sui prodotti sensibili, nonché una relazione generale sui controlli effettuati sugli altri prodotti.

La prima comunicazione deve avere luogo il 16 giugno 1986.

Le comunicazioni devono contenere almeno le informazioni che figurano nell'allegato I.

2. Ogni Stato membro comunica alla Commissione gli organismi incaricati della trasmissione dei dati e dell'attuazione dei controlli.

3. La Commissione informa senza indugio gli Stati membri dei casi di mancata osservanza di tolleranze massime constatati.

Articolo 4

1. La dichiarazione di immissione in libera pratica dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1707/86 può essere accompagnata da un titolo di esportazione rilasciato dalle autorità competenti dei paesi terzi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, primo comma.

2. Il titolo di esportazione attesta che il prodotto da esso accompagnato rispetta le tolleranze massime fissate dall'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1707/86. Esso viene redatto su un formulario stampato su carta bianca e conforme al modello che figura nell'allegato II.

3. La Commissione comunica agli Stati membri i dati relativi alle autorità abilitate a rilasciare, nei paesi terzi in causa, il titolo di esportazione.

Articolo 5

L'allegato del regolamento (CEE) n. 1707/86 è completato con l'aggiunta dei seguenti prodotti:

1.2 // « ex 01.06 C: // cani, gatti, animali da serraglio e da giardino zoologico, nonché gli animali d'appartamento. // ex 03.01 A IV: // Pesci d'acquario vivi. // Capitolo 6: // Piante vive e prodotti della floricoltura. »

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 giugno 1986.

Per la Commissione

COCKFIELD

Vicepresidente

(1) GU n. L 146 del 31. 5. 1986, pag. 88.

ALLEGATO I

1. Comunicazioni degli Stati membri concernenti i casi di mancata osservanza delle tolleranze massime:

- Voce tariffaria e designazione delle merci quando la voce tariffaria non è sufficiente

- Quantitativi

- Tasso di contaminazione constatato

- Paese d'origine

- Mezzi di trasporto

- Esportatore

- Numero e data del titolo di esportazione, quando è presentato

- Natura della decisione presa (rifiuto o distruzione del prodotto)

2. Tabella riassuntiva settimanale:

PAESE D'ORIGINE

1.2.3.4.5,7 // // // // // // Designazione tariffaria dei prodotti // Quantitativi importati // Numero di controlli effettuati // Numero di casi di mancata osservanza delle tolleranze massime // Tasso di contaminazione constatato // // 1.2.3.4.5.6.7 // // // // // minimo // massimo // medio // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // //

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