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Document 31986L0651

    Direttiva 86/651/CEE del Consiglio del 18 dicembre 1986 che modifica, a seguito dell'adesione della Spagna e del Portogallo, la direttiva 77/93/CEE concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati Membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali

    GU L 382 del 31.12.1986, p. 13–15 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 29/07/2000

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1986/651/oj

    31986L0651

    Direttiva 86/651/CEE del Consiglio del 18 dicembre 1986 che modifica, a seguito dell'adesione della Spagna e del Portogallo, la direttiva 77/93/CEE concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati Membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali

    Gazzetta ufficiale n. L 382 del 31/12/1986 pag. 0013 - 0015
    edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 22 pag. 0115
    edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 22 pag. 0115


    DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

    del 18 dicembre 1986

    che modifica, a seguito dell'adesione della Spagna e del Portogallo, la direttiva 77/93/CEE concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali

    (86/651/CEE)

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 396,

    vista la proposta della Commissione,

    visto il parere del Parlamento europeo (1),

    considerando che con la direttiva 77/93/CEE (2), modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85 (3), il Consiglio ha stabilito un regime di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;

    considerando che conformemente agli orientamenti delle conferenze relative all'adesione della Spagna e del Portogallo alle Comunità europee è necessario tener conto delle condizioni ambientali e della situazione fitosanitaria che caratterizzano i territori di tali Stati e quelli degli altri Stati membri;

    considerando che occorre pertanto estendere alla Spagna e al Portogallo o a determinate regioni di questi Stati la prote-(1) GU n. C 68 del 24. 3. 1986, pag. 166.

    (2) GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 20.

    (3) GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8.

    zione contro taluni organismi nocivi di interesse per tutta la Comunità o per talune parti di questa;

    considerando che la protezione contro alcuni altri organismi nocivi che interessano la Spagna e il Portogallo o determinate regioni di detti Stati oppure altri Stati membri o loro regioni in cui vigono condizioni ambientali analoghe deve essere estesa agli Stati membri o alle regioni interessati;

    considerando che occorre estendere la protezione contro taluni vegetali che comportano notoriamente rischi particolari di veicolare organismi nocivi, autorizzando il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese a vietare o limitare l'importazione di tali vegetali;

    considerando che è opportuno prevedere un periodo transitorio per permettere ai due Stati in questione di adottare le misure necessarie per conformarsi alla direttiva 77/93/CEE,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

    Articolo 1

    La direttiva 77/93/CEE è modificata come segue:

    1) il testo dell'articolo 1, paragrafo 2, è sostituito dal testo seguente:

    «2. La presente direttiva non si applica ai dipartimenti francesi d'oltemare, alle isole Canarie, a Ceuta e a Melilla.»;

    2) all'articolo 20 è aggiunto il paragrafo seguente:

    «5. Il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1o marzo 1987.

    Gli altri Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente direttiva nei confronti della Spagna e del Portogallo entro la stessa data.»;

    3) l'allegato I è modificato come segue:

    a) nella parte A, lettera a), sono eliminati dall'elenco gli organismi seguenti:

    9. Rhagoletis cingulata (Loew)

    10. Rhagoletis fausta (Osten Sacken)

    11. Rhagoletis pomonella )Walsh);

    b) nella parte A, lettera a), è aggiunto:

    «17. Trypetidae (non europee):

    a) Rhagoletis cingulata (Loew)

    b) Rhagoletis completa Cress

    c) Rhagoletis fausta (Osten Sacken)

    d) Rhagoletis pomonella (Walsh)

    e) Anastrepha fraterculus (Wied.)

    f) Anastrepha ludens (Loew)

    g) Anastrepha mombinpraeoptans

    h) Ceratitis rosa Karsch

    i) Dacus cucurbitae Coq

    j) Dacus dorsalis Hendel

    k) Altre Trypetidae nocive non presenti in Europa»;

    c) nella parte B, lettera a), sono eliminati dall'elenco i seguenti organismi:

    2. Anastrepha fraterculus (Wied.)

    3. Anastrepha ludens (Loew)

    5. Dacus dorsalis Hendel;

    d) nella parte B, lettera a), la menzione «Spagna, Portogallo» è aggiunta nella colonna di destra in corrispondenza dei numeri 1, 6, 7, 8, 11, 12, 14 e 15;

    e) nella parte B, lettera a), la menzione «Spagna (Minorca e Ibiza) e Portogallo (Azzorre e Madera)» è aggiunta nella colonna di destra in corrispondenza del numero 10;

    f) nella parte B, lettera a), la menzione «Portogallo», è aggiunta nella colonna di destra in corrispondenza del numero 10 bis;

    g) nella parte B, lettera b), la menzione «Spagna, Portogallo», è aggiunta nella colonna di destra;

    h) nella parte B, lettera c), la menzione «Spagna, Portogallo» è aggiunta nella colonna di destra in corrispondenza dei numeri da 1 a 5 bis;

    i) nella parte B, lettera d), la menzione «Spagna, Portogallo», è aggiunta nella colonna di destra;

    4) l'allegato II è modificato come segue:

    a) nella parte A, lettera a), numero 10, la voce «Viteus vitifolii (Fitch.)» è sostituita con la voce «Dactulosphaira vitifoliae (Fitch.)»;

    b) nella parte B, lettera a), è aggiunta la voce seguente:

    «11. bis. Thaumetopoea pityocampa Schiff.Piante di Pinus L., ad eccezione dei frutti e delle sementiSpagna (Ibiza)»;

    c) nella parte B, lettera a), la menzione «Spagna» è aggiunta nella colonna di destra in corrispondenza dei numeri 2, 10 bis e 12;

    d) nella parte B, lettera a), la menzione «Portogallo» è aggiunta nella colonna di destra in corrispondenza dei numeri 1, 6, 7, 8, 10, 10 bis e 12;

    e) nella parte B, lettera b), la menzione «Spagna, Portogallo» è aggiunta nella colonna di destra in corrispondenza del numero 1;

    f) nella parte B, lettera b), la menzione «Spagna, Francia, Italia, Portogallo» è aggiunta nella colonna di destra in corrispondenza del numero 2;

    g) nella parte B, lettera c) la menzione «Spagna» è aggiunta nella colonna di destra in corrispondenza dei numeri 1, 2, 4, 4 bis, 5 e 6;

    h) nella parte B, lettera c), la menzione «Portogallo» è aggiunta nella colonna di destra in corrispondenza dei numeri 1, 2, 4, 5 e 6;

    i) nella parte B, lettera c), è aggiunta la voce seguente:

    «6 bis. Phytophthora cinnamomi RandsAvocado (Persea Mill.), ad eccezione dei fruttiGrecia (Creta), Spagna, Italia (Sicilia e Calabria), Portogallo (Algarve)»;

    5) l'allegato III è modificato come segue:

    a) nella parte B la menzione «Spagna, Portogallo» è aggiunta nella colonna di destra in corrispondenza dei numeri 1, 2, 9 e 10;

    b) nella parte B è aggiunta la seguente voce:

    «6 bis.Corteccia isolata di EucalyptusGrecia, Spagna, Francia, Italia, Portogallo»;

    6) l'allegato IV è modificato come segue:

    a) nella parte B, numero 7 bis:

    - la menzione «Spagna» è aggiunta nella seconda colonna, punto A 1, e nella terza colonna dopo la menzione «Grecia»;

    - la menzione «Portogallo» è aggiunta nella seconda colonna, punto A 1, dopo la menzione «Italia» e nella terza colonna dopo la menzione «Lussemburgo»;

    b) nella parte B, numero 8, la menzione «Fortunella e Poncirus», è inserita nella colonna di sinistra dopo la menzione «Citrus», e la menzione «Spagna, Portogallo» nella colonna di destra;

    c) nella parte B, numeri 9 e 14, la menzione «Spagna (Minorca e Ibiza), Portogallo (Azzorre e Madera)» è aggiunta nella terza colonna;

    d) nella parte B, numero 17, la menzione «Spagna, Francia, Italia, Portogallo» è aggiunta nella colonna di destra;

    e) nella parte B, numero 18, la menzione «Spagna» è aggiunta nella terza colonna;

    f) nella parte B sono aggiunte le voci seguenti:

    «3 bis. Legname di EucalyptusIl legname è stato sottoposto a trattamento appropriato, prima della spedizione, ovvero è scortecciato ed è originario di una regione non contaminata da Phoracantha spp.Spagna, Grecia, Francia, Italia, Portogallo

    5 bis. Vegetali di Pinus, ad eccezione dei frutti e delle sementiConstatazione ufficiale che i vegetali sono originari di regioni non contaminate da Thaumetopoea pityocampaSpagna (Ibiza)»

    Articolo 2

    Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi il 1o marzo 1987.

    Articolo 3

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

    Fatto a Bruxelles, addì 18 dicembre 1986.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    M. JOPLING

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