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Document 31986L0297

Direttiva 86/297/CEE del Consiglio del 26 maggio 1986 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative alle prese di forza dei trattori agricoli e forestali a ruote ed alla relativa protezione

GU L 186 del 8.7.1986, p. 19–25 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2015; abrogato da 32013R0167

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1986/297/oj

31986L0297

Direttiva 86/297/CEE del Consiglio del 26 maggio 1986 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative alle prese di forza dei trattori agricoli e forestali a ruote ed alla relativa protezione

Gazzetta ufficiale n. L 186 del 08/07/1986 pag. 0019 - 0025
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 15 pag. 0180
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 15 pag. 0180


DIRETTIVA DEL CONSIGLIOdel 26 maggio 1986per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle prese di forza dei trattori agricoli e forestali a ruote ed alla relativa protezione(86/297/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,vista la proposta della Commissione (1),visto il parere del Parlamento europeo (2),visto il parere del Comitato economico e sociale (3),considerando che le prescrizioni tecniche alle quali devono soddisfare i trattori agricoli o forestali a ruote ai sensi delle legislazioni nazionali riguardano, tra l'altro, la presa di forza e la relativa protezione;considerando che queste prescrizioni differiscono da uno Stato membro all'altro; che ne risulta la necessità che le stesse prescrizioni siano adottate da tutti gli Stati membri, a titolo complementare ovvero in sostituzione delle loro attuali regolamentazioni, segnatamente al fine di consentire, per ogni tipo di trattore, l'applicazione della procedura

di omologazione CEE, che forma oggetto della direttiva

74/150/CEE del Consiglio, del 4 marzo 1974, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei trattori agricoli o forestali a ruote (4), modificata da ultimo dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo;considerando che la risoluzione del Consiglio del 29 giugno 1978, relativa ad un programma d'azione delle Comunità europee in materia di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro (5), prevede l'applicazione dei principi della prevenzione degli infortuni nella concezione e nella realizzazione dei mezzi di lavoro, ivi compresi quelli del settore agricolo; che le prescrizioni relative alle prese di forza e alle loro protezioni costituiscono un fattore di sicurezza;considerando che il ravvicinamento delle legislazioni nazionali relative ai trattori agricoli o forestali a ruote comporta il reciproco riconoscimento dei controlli eseguiti da ciascuno Stato membro sulla base di prescrizioni comuni,HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. Per trattore agricolo o forestale s'intende qualsiasi veicolo a motore, a ruote o a cingoli, munito di almeno due

assi, la cui funzione risiede essenzialmente nella potenza di trazione e che è specialmente concepito per tirare, spingere, portare o azionare determinati strumenti, macchine o rimorchi destinati ad essere impiegati nell'attività agricola o forestale. Può essere equipaggiato per il trasporto di un carico o di accompagnatori.2. La presente direttiva si applica unicamente ai trattori definiti al paragrafo 1, montati su pneumatici e aventi almeno due assi e una velocità massima per costruzione compresa tra 6 e 30 km/ora.

Articolo 2

Gli Stati membri non possono rifiutare l'omologazione CEE né l'omologazione di portata nazionale di un trattore, né rifiutare o vietare la vendita, l'immatricolazione, l'immissione in circolazione o l'uso di un trattore per motivi concernenti la presa di forza e la relativa protezione se queste rispondono alle prescrizioni di cui all'allegato I.

Articolo 3

La presente direttiva non pregiudica la facoltà degli Stati membri di prescrivere, nel rispetto del trattato, quanto ritengono necessario per garantire la protezione dei lavoratori che utilizzano i trattori in questione, purché ciò non implichi modifiche della presa di forza e della relativa protezione rispetto a quanto prescritto dalla presente direttiva.

Articolo 4

Le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico le prescrizioni dell'allegato I ed il modello di allegato della scheda di omologazione CEE, che figura nell'allegato II, sono adottate conformemente alla procedura di cui all'articolo 13 della direttiva 74/150/CEE.

Articolo 5

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro diciotto mesi dalla sua notifica e ne informano immediatamente la Commissione. Tuttavia, le disposizioni di cui al punto 5.2 dell'allegato I si applicano soltanto a decorrere dal 1* ottobre 1995.

2. Gli Stati membri provvedono a comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

xxxPer il Consiglio

Il Presidente

G. BRAKS

(1) GU n. C 164 del 23. 6. 1983, pag. 5.

(2) GU n. C 307 del 14. 11. 1983, pag. 104.

(3) GU n. C 341 del 19. 12. 1983, pag. 2.

(4) GU n. L 84 del 28. 3. 1984, pag. 10.

(5) GU n. C 165 dell' 11. 7. 1978, pag. 3.

ALLEGATO I

DEFINIZIONE E SETTORE DI APPLICAZIONE, DOMANDA DI OMOLOGAZIONE CEE, OMOLO- GAZIONE CEE, TIPI DI PRESE DI FORZA E PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA COSTRUZIONE E ALL'UBICAZIONE DI QUESTE ULTIME E DEI LORO SCUDI PROTETTIVI

1.DEFINIZIONE E SETTORE DI APPLICAZIONE1.1.Per «presa di forza» (pdf) si intende il terminale scanalato dell'albero del trattore destinato a trasmettere il movimento ad una macchina.1.2.La presente direttiva si applica unicamente alle prese di forza montate sulla parte posteriore del trattore. Tuttavia il successivo punto 5.2 si applica soltanto ai trattori con carreggiata minima, fissa o regolabile, di uno degli assi motore pari ad almeno 1 150 mm.2.DOMANDA DI OMOLOGAZIONE CEE2.1.La domanda di omologazione CEE di un tipo di trattore per quanto riguarda la presa di forza e la relativa protezione deve essere presentata dal costruttore del trattore o dal suo mandatario.2.2.Essa è corredata di disegni, in tre esemplari, in scala appropriata e sufficientemente particolareggiata, delle parti del trattore oggetto della presente direttiva.2.3.Al servizio tecnico incaricato dell'omologazione va presentato un trattore rappresentativo del tipo da omologare o le parti del trattore considerate essenziali per eseguire i controlli prescritti dalla presente direttiva.3.OMOLOGAZIONE CEE3.1.Per ciascuna omologazione concessa o rifiutata, una scheda conforme al modello indicato all'allegato II viene allegata alla scheda di omologazione CEE.4.TIPI DI PRESE DI FORZA4.1.Le prese di forza devono avere caratteristiche conformi ad uno dei tipi descritti nella seguente tabella 1:>SPAZIO PER TABELLA>

4.2.La velocità di rotazione della presa di forza deve poter essere mantenuta costante con mezzi adeguati.4.3.Qualora sia previsto più di un rapporto tra il regime del motore e la velocità di rotazione della presa di forza, ogni cambiamento di rapporto deve essere apprezzabile. Inoltre, occorre disporre misure concrete in sede di costruzione atte ad evitare qualsiasi modifica involontaria del rapporto, specialmente il passaggio ad una velocità di rotazione superiore. Questo dispositivo di sicurezza deve agire ad ogni inserimento.4.4.In ogni istante deve essere chiaramente indicata quale sia la velocità nominale di rotazione preselezionata della presa di forza.

5.PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA COSTRUZIONE E ALL'UBICAZIONE5.1.Senso di rotazione della pdf posterioreLa rotazione deve essere in senso orario guardando nella direzione di avanzamento del trattore.5.2.Zona libera attorno alla presa di forzaLa zona libera attorno alla presa di forza deve essere conforme agli schemi della figura 1 e alle dimensioni oggetto della tabella 2.

>INIZIO DI UN GRAFICO>

Sezione A A

<?aeIC><?aeIL19,4><?aeFN2,2>a<?aeFA3,6>b

<?aeFN34,8>Vista dall'alto

<?aeIC><?aeFN5,6><?aeBT><?aeTX3Y0><?aa8N><?aeUV15><?aeBB9><?aeIL3,>Figura 1<?aa6A><?aeIL3,>Zona libera attorno alla pdf>FINE DI UN GRAFICO>

>SPAZIO PER TABELLA>

5.3.Protezione della presa di forza5.3.1.Protezione5.3.1.1.La presa di forza deve essere protetta mediante uno scudo, fissato sul trattore, che ne ricopra perlomeno la parte superiore e i due lati, come indicato nella seguente figura 2, oppure mediante un altro sistema che offra una protezione analoga, ad esempio qualora la presa di forza sia alloggiata in una cavità nel corpo del trattore o realizzata mediante un elemento aggiunto (supporto di ganci, coperchio degli organi di aggancio, ecc.).5.3.1.2.La tabella 3 definisce le dimensioni dello scudo protettivo per i vari tipi di presa di forza.5.3.1.3.Insieme con il trattore, deve inoltre essere fornito un dispositivo supplementare non rotativo che copra interamente la presa di forza, per proteggerla quando quest'ultima non viene utilizzata.5.3.2.Caratteristiche degli scudi protettivi5.3.2.1.Lo scudo protettivo deve essere concepito in modo da non intralciare o rendere disagevoli l'uso e la manutenzione del trattore.La manutenzione si deve poter effettuare senza togliere il dispositivo di protezione.

5.3.2.2.I materiali impiegati devono poter resistere alle intemperie, conservare le loro qualità meccaniche a basse temperature ed essere sufficientemente solidi.5.3.2.3.Lo scudo protettivo non deve presentare punte o spigoli taglienti, né alcun orifizio con diametro o lato superiore ad 8 mm oltre a quello necessario per fissare la catenella del dispositivo di protezione del giunto cardanico e deve essere in grado di sopportare un peso di 120 daN, salvo qualora sia stato progettato per non fungere da predellino.>INIZIO DI UN GRAFICO>

Forme facoltative

75 mm min

Foro <?Ì>oe 16 mm

Angolo facoltativo

16,5 mm

<?aeFN26,><?aeIL3,>Figura 2<?aa6A><?aeIL3,>Scudo di protezione di pdf dei tipi 1, 2 e 3>FINE DI UN GRAFICO>

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO II

MODELLO

Indicazione dell'amministrazione

ALLEGATO DELLA SCHEDA DI OMOLOGAZIONE CEE DI UN TIPO DI TRATTORE PER QUANTO RIGUARDA LA PRESA DI FORZA E LA RELATIVA PROTEZIONE(Articolo 4, paragrafo 2, e articolo 10 della direttiva 74/150/CEE del Consiglio, del 4 marzo 1974, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei trattori agricoli o forestali a ruote)Numero di omologazione CEE: 1Marchio di fabbrica o commerciale del trattore: 2Tipo di trattore: 3Nome e indirizzo del costruttore: 4Nome e indirizzo dell'eventuale mandatario del costruttore: 5Descrizione sommaria del tipo di presa di forza e della sua protezione 6Trattore presentato all'omologazione in data: 7Servizio tecnico incaricato delle prove di omologazione: 8Data del verbale rilasciato da questo servizio: 9Numero del verbale rilasciato da questo servizio: 10L'omologazione per quanto riguarda la presa di forza e la relativa protezione è concessa/rifiutata (;)11Si allegano i seguenti documenti recanti il numero di omologazione sopra indicato:Una serie di disegni delle parti del trattore che si ritiene presentino un interesse ai fini della direttiva 86/297/CEE del Consiglio, del 26 maggio 1986, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle prese di forza dei trattori agricoli e forestali a ruote ed alla relativa protezione.Se espressamente richiesti, questi disegni sono forniti alle competenti autorità degli altri Stati membri.12Eventuali osservazioni: 13Luogo: 14Data: 15Firma: (;) Depennare la dicitura inutile.

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