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Document 31985L0348

Direttiva 85/348/CEE del Consiglio dell'8 luglio 1985 che modifica la direttiva 69/169/CEE relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti la franchigia dalle imposte sulla cifra d'affari e dalle altre imposizioni indirette interne riscosse all'importazione nel traffico internazionale di viaggiatori

GU L 183 del 16.7.1985, p. 24–26 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/11/2008; abrog. impl. da 32007L0074

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1985/348/oj

31985L0348

Direttiva 85/348/CEE del Consiglio dell'8 luglio 1985 che modifica la direttiva 69/169/CEE relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti la franchigia dalle imposte sulla cifra d'affari e dalle altre imposizioni indirette interne riscosse all'importazione nel traffico internazionale di viaggiatori

Gazzetta ufficiale n. L 183 del 16/07/1985 pag. 0024 - 0026
edizione speciale finlandese: capitolo 9 tomo 1 pag. 0126
edizione speciale spagnola: capitolo 09 tomo 2 pag. 0004
edizione speciale svedese/ capitolo 9 tomo 1 pag. 0126
edizione speciale portoghese: capitolo 09 tomo 2 pag. 0004


*****

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

dell'8 luglio 1985

che modifica la direttiva 69/169/CEE relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti la franchigia dalle imposte sulla cifra d'affari e dalle altre imposizioni indirette interne riscosse all'importazione nel traffico internazionale di viaggiatori

(85/348/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 99 e 100,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che è opportuno facilitare il traffico dei viaggiatori e il turismo all'interno della Comunità e, a tale scopo, alleggerire i controlli sulle persone alle frontiere in modo che i cittadini avvertano concretamente gli effetti positivi dell'esistenza della Comunità;

considerando che, in tale prospettiva, occorre aumentare la franchigia dalle imposte sulla cifra d'affari e dalle altre imposizioni indirette interne il cui importo, fissato dalla direttiva 69/169/CEE (4) è stato, da ultimo, modificato dalla direttiva 84/231/CEE (5); che occorre anche aumentare la franchigia applicabile alle persone di età inferiore a quindici anni;

considerando che i limiti quantitativi stabiliti per il caffè ed il tè all'articolo 4, paragrafo 1, lettere d) ed e), della direttiva 69/169/CEE sono tali da provocare ulteriori formalità alle frontiere; che dalle imposizioni fiscali eventualmente effettuate possono risultare solo introiti fiscali di scarsa rilevanza; che è quindi opportuno prevedere un aumento di tali limiti quantitativi nel traffico tra Stati membri;

considerando che è opportuno favorire lo smercio dei vini prodotti nella Comunità; che l'aumento delle quantità di vino ammesse in franchigia può contribuire al conseguimento di questo obiettivo;

considerando che il tafia, il saké ed altre simili bevande possono essere equiparate alle bevande di gradazione alcolica pari o inferiore a 22 % vol che attualmente sono ammesse in franchigia solo in quantità limitata, e che è pertanto necessario completare la lista delle bevande soggette a tale limitazione;

considerando che, poiché la quantità delle bevande alcoliche ammesse in franchigia è limitata, la quantità di alcole puro lo è a maggior ragione, e che sembra utile farne espressa menzione;

considerando che occorre procedere ogni due anni all'adattamento degli importi delle franchigie e delle deroghe autorizzate, in modo da mantenerne il valore reale;

considerando che nel caso in cui l'adattamento della franchigia comunitaria comporti una diminuzione della franchigia in moneta nazionale in uno stato membro, occorre permettere a quest'ultimo di conservare l'importo, in moneta nazionale, anteriore all'adattamento;

considerando che il sistema di imposizione attualmente in vigore in Danimarca, Grecia ed Irlanda non autorizza ancora la piena applicazione della franchigia fiscale accordata ai viaggiatori provenienti dagli altri stati membri, in considerazione delle conseguenze economiche che potrebbero derivare da detta applicazione;

considerando dunque che questi stati devono essere autorizzati a derogare alla direttiva 69/169/CEE per quanto riguarda il valore unitario dei beni importati in franchigia da imposizioni; che conviene inoltre autorizzare il Regno di Danimarca ad applicare un limite quantitativo ridotto per i vini tranquilli;

considerando che la direttiva 84/231/CEE ha autorizzato il Regno di Danimarca a derogare alla direttiva 69/169/CEE per quanto riguarda l'importazione di taluni prodotti da parte di viaggiatori residenti in Danimarca, i quali abbiano soggiornato in un altro paese meno di 48 ore;

considerando che il sistema di imposizioni attualmente applicato in Danimarca non permette di limitare l'applicazione di questa regola al 31 dicembre 1985, senza rischio di conseguenze economiche; che occorre dunque prorogarne l'applicazione fino al 31 dicembre 1987,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 69/169/CEE è modificata nel modo seguente:

1) all'articolo 2:

a) al paragrafo 1, l'espressione « a decorrere dal 1o luglio 1984, duecentottanta ECU » è sostituita da « trecentocinquanta ECU »;

b) al paragrafo 2, l'espressione « fino a sessanta ECU » è sostituita da « fino a novanta ECU »;

c) è aggiunto il paragrafo seguente:

« 6. Ogni due anni e la prima volta entro il 31 ottobre 1987, il Consiglio, deliberando secondo le procedure previste in materia dal trattato, procede all'adattamento degli importi delle franchigie di cui ai paragrafi 1 e 2, in modo da mantenerne il valore reale. »;

2) all'articolo 4, paragrafo 1, la tabella è sostituita dalla tabella seguente:

1.2.3 // // // // // I // II // // Traffico tra paesi terzi e Comunità // Traffico tra stati membri // // // // a) Prodotti di tabacco: // // // - sigarette // 200 pezzi // 300 pezzi // o // // // - sigaretti (sigari di peso massimo di 3 grammi al pezzo) // 100 pezzi // 150 pezzi // o // // // - sigari // 50 pezzi // 75 pezzi // o // // // - tabacco da fumare // 250 grammi // 400 grammi // b) Alcol e bevande alcoliche: // // // - bevande distillate e bevande alcoliche di un grado alcolico superiore a 22 % vol; alcol etilico non denaturato di 80 % vol e più // in totale 1 litro // in totale 1,5 litri // oppure // // // bevande distillate e bevande alcoliche, aperitivi a base di vino o di alcole, tafia, saké o bevande simili di un grado alcolico pari o inferiore a 22 % vol; vini spumanti, vini liquorosi // in totale 2 litri // in totale 3 litri // e // // // - vini tranquilli // in totale 2 litri // in totale 5 litri // c) Profumi // 50 grammi // 75 grammi // e // // // acque di toeletta // 1 / 4 litro // 3 / 8 litro // d) Caffè // 500 grammi // 1 000 grammi // o // // // estratti ed essenze di caffè // 200 grammi // 400 grammi // e) Tè // 100 grammi // 200 grammi // o // // // estratti ed essenze di tè // 40 grammi // 80 grammi // // //

3) all'articolo 6, il paragrafo 4, lettera b), e completato da:

« è comprovante che l'imposta sulla cifra d'affari è stata o sarà applicata »;

4) alla fine dell'articolo 7, paragrafo 4, è aggiunto il testo seguente:

« o a una riduzione di questa franchigia »;

5) all'articolo 7 bis è aggiunto il comma seguente:

« Gli stati membri possono non riscuotere le imposte sulla cifra d'affari e le altre imposizioni indirette interne all'importazione di beni, da parte di viaggiatori, se l'importo dell'imposizione che dovrebbe essere riscossa è pari o inferiore a 5 ECU. »;

6) sono aggiunti gli articoli seguenti:

« Articolo 7 ter

1. Su deroga all'articolo 2, paragrafo 1:

a) il Regno di Danimarca e la Repubblica ellenica sono autorizzati ad escludere dalla franchigia alcune merci il cui valore unitario sia superiore a 280 ECU;

b) l'Irlanda è autorizzata ad escludere dalla franchigia alcune merci il cui valore unitario sia superiore a 77 ECU. 2. In deroga all'articolo 2, paragrafo 2, l'Irlanda è autorizzata ad escludere dalla franchigia talune merci il cui valore unitario sia superiore a 77 ECU.

3. Durante il periodo di applicazione delle deroghe di cui al paragrafo 1, gli altri stati membri prendono le misure necessarie per permettere lo sgravio di imposta, secondo la procedura di cui all'articolo 6, delle merci importate in Danimarca, in Grecia e in Irlanda, escluse dalla franchigia in detti stati membri.

4. Ogni due anni e per la prima volta entro il 31 ottobre 1987, il Consiglio, deliberando secondo la procedura prevista in materia dal trattato, procede all'adattamento degli importi della franchigia di cui ai paragrafi 1 e 2, in modo da mantenerne il valore reale.

Articolo 7 quater

1. In deroga all'articolo 4, paragrafo 1, il Regno di Danimarca è autorizzato:

a) ad applicare ai vini tranquilli, nel traffico tra stati membri, un limite di 4 litri;

b) per quanto riguarda l'importazione in franchigia dei prodotti in seguito enumerati, ad applicare i limiti quantitativi indicati, qualora questi prodotti siano importati da viaggiatori residenti in Danimarca, i quali abbiano soggiornato in un altro paese:

- fino al 31 dicembre 1987, se il soggiorno è inferiore a 48 ore,

- dal 1o gennaio 1988 al 31 dicembre 1989, se il soggiorno è inferiore a 24 ore.

1.2.3.4.5 // // // // // // // Dal 1o gennaio 1985 al 31 dicembre 1986 // Dal 1o gennaio 1987 al 31 dicembre 1987 // Dal 1o gennaio 1988 al 31 dicembre 1988 // Dal 1o gennaio 1989 al 31 dicembre 1989 // // // // // // Sigarette // 60 // 140 // 200 // 240 // o // // // // // tabacco da fumo le cui particelle abbiano una larghezza inferiore a 1,5 mm (taglio fino) // 100 g // 200 g // 250 g // 300 g // Bevande distillate e bevande alcoliche con gradazione alcolica superiore a 22 % vol // Nulla // 0,35 // 0,35 // 0,7 // // // // //

2. La direttiva 84/231/CEE è abrogata il 30 settembre 1985 ».

Articolo 2

1. Gli stati membri mettono in vigore le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva al 1o ottobre 1985.

2. Gli stati membri informano la Commissione delle disposizioni da essi adottate per l'applicazione della presente direttiva.

Articolo 3

Gli stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 8 luglio 1985.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. SANTER

(1) GU n. C 114 del 28. 4. 1983, pag. 4, e GU n. C 81 del 22. 3. 1984, pag. 6.

(2) GU n. C 10 del 16. 1. 1984, pag. 44.

(3) GU n. C 57 del 29. 2. 1984, pag. 12.

(4) GU n. L 133 del 4. 6. 1969, pag. 6.

(5) GU n. L 117 del 3. 5. 1984, pag. 42.

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