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Document 31985L0339

    Direttiva 85/339/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985 concernente gli imballaggi per liquidi alimentari

    GU L 176 del 6.7.1985, p. 18–21 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (ES, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 29/06/1996; abrogato da 31994L0062

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1985/339/oj

    31985L0339

    Direttiva 85/339/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985 concernente gli imballaggi per liquidi alimentari

    Gazzetta ufficiale n. L 176 del 06/07/1985 pag. 0018 - 0021
    edizione speciale finlandese: capitolo 15 tomo 6 pag. 0235
    edizione speciale spagnola: capitolo 15 tomo 6 pag. 0022
    edizione speciale svedese/ capitolo 15 tomo 6 pag. 0235
    edizione speciale portoghese: capitolo 15 tomo 6 pag. 0022


    *****

    DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

    del 27 giugno 1985

    concernente gli imballaggi per liquidi alimentari

    (85/339/CEE)

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

    vista la proposta della Commissione (1),

    visto il parere del Parlamento europeo (2),

    visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

    considerando che i programmi d'azione delle Comunità europee in materia ambientale del 1973 (4), 1977 (5) e 1983 (6) sottolineano tra l'altro l'interesse del riciclaggio e della riutilizzazione dei vari materiali contenuti nei rifiuti;

    considerando che l'articolo 3 della direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti (7), prevede l'adozione di misure atte a promuovere la prevenzione, il riciclaggio e la trasformazione dei rifiuti;

    considerando che gli imballaggi per liquidi alimentari costituiscono una fonte di rifiuti;

    considerando che è necessario ridurre l'impatto sull'ambiente dei rifiuti costituiti da detti imballaggi e promuovere la riduzione del consumo di energia e di materie prime;

    considerando che per raggiungere questi obiettivi gli Stati membri devono elaborare programmi per ridurre il peso e/o il volume degli imballaggi per liquidi alimentari contenuti nei rifiuti domestici da eliminare definitivamente;

    considerando che nell'ambito dei suddetti programmi gli Stati membri, a livello legislativo o amministrativo, oppure mediante accordi volontari, devono tra l'altro adottare misure per l'educazione dei consumatori, la nuova riempitura e il riciclaggio degli imballaggi e l'innovazione tecnologica;

    considerando che le misure adottate dagli Stati membri devono, se del caso, tener conto delle condizioni economiche e industriali, nonché delle condizioni del mercato;

    considerando che le misure adottate dagli Stati membri devono anche tener conto delle esigenze di pubblica sanità; che, a tal fine, in attesa di disposizioni comunitarie, gli Stati membri possono adottare o mantenere in vigore disposizioni in materia di produzione di nuovi imballaggi;

    considerando che le misure adottate dagli Stati membri in applicazione della presente direttiva devono essere conformi alle disposizioni del trattato, in particolare a quelle riguardanti la libera circolazione delle merci;

    considerando che è opportuno che i progetti relativi a tali misure siano notificati alla Commissione, per permetterle di esaminarli in base agli accordi esistenti e di chiedere eventualmente agli Stati membri di posporre l'introduzione di tali misure;

    considerando che, non essendo previsti dal trattato i poteri d'azione all'uopo richiesti, occorre far ricorso all'articolo 235 del trattato,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

    Articolo 1

    La presente direttiva ha lo scopo di definire una serie di azioni relative alla produzione, alla commercializzazione, all'uso, al riciclaggio e alla nuova riempitura degli imballaggi per liquidi alimentari, nonché all'eliminazione degli imballaggi usati e atte ad attenuare le conseguenze negative di questi ultimi sull'ambiente e a promuovere la riduzione del consumo di energia e di materie prime in questo settore.

    Articolo 2

    Ai sensi della presente direttiva:

    a) per liquidi alimentari si intendono i liquidi alimentari elencati nell'allegato I;

    b) per imballaggio si intende la bottiglia, il barattolo, il vaso, la scatola di cartone e qualsiasi altro tipo di imballaggio sigillato (eccettuati i fusti e i barili) di vetro, metallo, plastica, carta e altro materiale, che contiene un liquido alimentare;

    c) per imballaggi nuovamente riempibili si intendono gli imballaggi destinati ad essere resi dopo l'uso e nuovamente riempiti;

    d) per sistema del deposito per il vuoto si intende il sistema secondo il quale l'acquirente paga al venditore un importo, che gli viene rimborsato alla restituzione dell'imballaggio;

    e) per riciclaggio degli imballaggi si intende la fabbricazione di nuovi imballaggi o di altri prodotti mediante imballaggi usati, nonché l'utilizzazione di questi ultimi come combustibile.

    Articolo 3

    1. Per conseguire le finalità di cui all'articolo 1, gli Stati membri elaborano programmi per ridurre il peso e/o il volume degli imballaggi per liquidi alimentari, contenuti nei rifiuti domestici da eliminare definitivamente.

    2. I programmi sono stabiliti per la prima volta per il periodo decorrente dal 1o gennaio 1987 e sono comunicati alla Commissione prima di tale data.

    3. I programmi sono riveduti e aggiornati regolarmente, almeno ogni quattro anni, tenendo conto in particolare del progresso tecnico e dell'evoluzione della situazione economica.

    4. I programmi tengono inoltre conto delle ripercussioni delle azioni previste sul consumo di energia, per conseguire, se possibile, una riduzione del consumo globale di energia.

    Articolo 4

    1. Nell'ambito dei programmi di cui all'articolo 3 e nel rispetto delle disposizioni del trattato relative alla libera circolazione delle merci, gli Stati membri adottano, mediante provvedimenti legislativi o amministrativi oppure accordi volontari, misure dirette in particolare:

    a) a promuovere l'informazione dei consumatori sui vantaggi dell'utilizzazione degli imballaggi nuovamente riempibili, del riciclaggio degli imballaggi e dell'eliminazione dei residui di imballaggi contenuti nei rifiuti domestici;

    b) ad agevolare la nuova riempitura e/o il riciclaggio degli imballaggi per liquidi alimentari;

    c) per quanto concerne gli imballaggi non nuovamente riempibili e nella misura in cui ciò sia economicamente valido, a:

    - promuoverne la raccolta selettiva;

    - mettere a punto efficaci procedimenti per il prelievo degli imballaggi dai rifiuti domestici;

    - estendere gli sbocchi per i materiali ricavati dagli imballaggi;

    d) a promuovere la messa a punto sul piano tecnico e l'immissione sul mercato di nuovi tipi di imballaggio, segnatamente per ridurre il consumo di materie prime, per agevolare il riciclaggio e l'eliminazione definitiva dei residui di imballaggi e per realizzare risparmi globali di energia;

    e) a conservare e, per quanto possibile, aumentare la quantità di imballaggi nuovamente riempiti e/o riciclati, e/o a ridurre la quantità di imballaggi non riciclati o non riempibili nuovamente, laddove le condizioni dell'attività industriale e del mercato lo permettano.

    2. Nell'ambito delle misure di cui al paragrafo 1 e nell'osservanza delle disposizioni del trattato e di altre disposizioni comunitarie in materia, occorre tener conto in particolare delle esigenze sanitarie, comprese le considerazioni relative alle caratteristiche tecniche del materiale impiegato, delle necessarie esigenze di sicurezza e della tutela della proprietà industriale e commerciale.

    A questo titolo e in attesa di una regolamentazione comunitaria in materia, gli Stati membri possono, per ragioni sanitarie, adottare misure o mantenere le misure vigenti intese ad escludere dalla produzione di nuovi imballaggi alcuni materiali e sostanze provenienti da imballaggi usati.

    Articolo 5

    1. Gli Stati membri provvedono affinché sui nuovi imballaggi nuovamente riempibili messi in vendita sia indicato chiaramente, sull'imballaggio stesso o sulla sua etichetta, che si tratta di un imballaggio nuovamente riempibile. Il contrassegno deve essere apposto in modo da essere chiaramente visibile, facilmente leggibile e di lunga durata e rimanere intatto all'atto dell'apertura dell'imballaggio.

    Per i sistemi esistenti che usano bottiglie di vetro nuovamente riempibili sulle quali siano apposte diciture in modo indelebile l'obbligo anzidetto non vige per il periodo di dieci anni successivo alla notifica della presente direttiva.

    Se in determinate regioni la vendita di liquidi alimentari, per esempio latte o crema di latte, si effettua da lungo tempo secondo sistemi ben stabiliti di ritiro delle bottiglie di vetro, non è necessario apporre un contrassegno indicante che si tratta di un imballaggio nuovamente riempibile.

    2. Qualora venga applicato il sistema di deposito per il vuoto, gli Stati membri provvedono in modo appropriato affinché il consumatore sia chiaramente informato sull'ammontare del deposito. Articolo 6

    Ogni quattro anni gli Stati membri inviano alla Commissione relazioni sulle misure prese nell'ambito dei programmi di cui all'articolo 3 e sui risultati raggiunti, conformemente alle linee direttrici di cui all'allegato II.

    Articolo 7

    1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative da essi emanate, nonché tutti gli accordi volontari di portata nazionale o settoriale di cui all'articolo 4, paragrafo 1, stipulati per l'attuazione della presente direttiva.

    2. Fatte salve le disposizioni della direttiva 83/189/CEE, del 28 marzo 1983, che prevede una procedura di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (1), gli Stati membri notificano alla Commissione i progetti di dette misure, prima della loro adozione, per consentirle di esaminarle in base agli accordi esistenti e di chiedere, se del caso, che si soprassieda alla loro introduzione.

    Articolo 8

    Gli Stati membri prendono le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro ventiquattro mesi dalla sua notifica (2).

    Articolo 9

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

    Fatto a Lussemburgo, addì 27 giugno 1985.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    A. BIONDI

    (1) GU n. C 204 del 13. 8. 1981, pag. 6.

    (2) GU n. C 242 del 12. 9. 1983, pag. 92.

    (3) GU n. C 343 del 31. 12. 1981, pag. 23.

    (4) GU n. C 112 del 20. 12. 1973, pag. 1.

    (5) GU n. C 139 del 13. 6. 1977, pag. 33.

    (6) GU n. C 46 del 17. 2. 1983, pag. 1.

    (7) GU n. L 194 del 25. 7. 1975, pag. 39.

    (1) GU n. L 109 del 26. 4. 1983, pag. 8.

    (2) La presente direttiva è stata notificata agli Stati membri il 3 luglio 1985.

    ALLEGATO I

    LIQUIDI ALIMENTARI DI CUI ALL'ARTICOLO 2

    1. Latte e liquidi derivati dal latte, anche aromatizzati, ad esclusione dello jogurt e del kephir

    2. Oli commestibili (1)

    3. Succhi di frutta e di ortaggi nonché nettari di frutta

    4. Acque minerali naturali, di fonte, gassate e acque da tavola

    5. Bevande rinfrescanti senza alcole

    6. Birra, comprese le birre senza alcole

    7. Vini di uve fresche; mosti di uve fresche mutizzati con alcole

    8. Vermut ed altri vini di uve fresche aromatizzati con parti di piante o con sostanze aromatiche

    9. Sidro, sidro di pere, idromele ed altre bevande fermentate

    10. Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico di meno di 80 % vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione; preparazioni alcoliche composte per la fabbricazione delle bevande

    11. Aceti fermentati e acidi acetici sintetici diluiti (1)

    ALLEGATO II

    LINEE DIRETTRICI PER LE RELAZIONI CHE DEVONO ESSERE INDIRIZZATE ALLA COMMISSIONE A NORMA DELL'ARTICOLO 6

    L'informazione della Commissione prevista dall'articolo 6 comprende tra l'altro, per quanto possibile:

    - le quantità di liquidi alimentari imbottigliati, suddivise per tipo di liquido e di imballaggio utilizzato;

    - le quantità di imballaggi riutilizzati e riciclati, suddivise per materiale d'imballaggio;

    - le quantità di imballaggi non riutilizzati né riciclati, suddivise per materiale d'imballaggio;

    - i dati sul consumo di energia nelle fasi di produzione e di utilizzazione degli imballaggi;

    - la descrizione dei metodi impiegati per raccogliere e elaborare queste informazioni.

    (1) La maggior parte degli imballaggi per olio e aceto non si presta ad essere nuovamente riempita, ma può essere eventualmente riciclata.

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