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Document 31985L0325
Council Directive 85/325/EEC of 12 June 1985 amending Directive 64/433/EEC on health problems affecting intra- Community trade in fresh meat
Direttiva 85/325/CEE del Consiglio del 12 giugno 1985 che modifica la direttiva 64/433/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche
Direttiva 85/325/CEE del Consiglio del 12 giugno 1985 che modifica la direttiva 64/433/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche
GU L 168 del 28.6.1985, p. 47–47
(DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(ES, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 13/09/1991; abrog. impl. da 31991L0497
Direttiva 85/325/CEE del Consiglio del 12 giugno 1985 che modifica la direttiva 64/433/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche
Gazzetta ufficiale n. L 168 del 28/06/1985 pag. 0047 - 0047
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 18 pag. 0208
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 35 pag. 0180
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 18 pag. 0208
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 35 pag. 0180
***** DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 12 giugno 1985 che modifica la direttiva 64/433/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche (85/325/CEE) IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 100, vista la proposta della Commissione (1), visto il parere del Parlamento europeo (2), visto il parere del Comitato economico e sociale (3), considerando che il punto 24 del capitolo IV dell'allegato I della direttiva 64/433/CEE (4), modificata da ultimo dalla direttiva 85/323/CEE (5), prevede in particolare che un certificato medico debba essere richiesto a qualsiasi persona addetta alla lavorazione delle carni fresche e debba essere rinnovato ogni anno; considerando che appare necessario, alla luce dell'esperienza acquisita, adattare detta disposizione, HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 La direttiva 64/433/CEE è modificata nel modo seguente: - all'articolo 13 leggi « punto 41 C dell'allegato I »; - all'allegato I, capitolo IV, il testo del punto 24 è sostituito dal testo seguente: « 24. Ogni persona addetta alla lavorazione e alla manipolazione delle carni fresche deve provare, mediante un certificato medico, che nulla osta alla sua attività. Il certificato medico deve essere rinnovato ogni anno, a meno che, secondo la procedura prevista all'articolo 16, sia riconosciuto un altro regime di controllo medico del personale, il quale offra garanzie equivalenti. ». Articolo 2 Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1o gennaio 1986. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Articolo 3 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Lussemburgo, addì 12 giugno 1985. Per il Consiglio Il Presidente C. DEGAN (1) GU n. C 179 del 7. 7. 1984, pag. 6. (2) GU n. C 46 del 18. 2. 1985, pag. 94. (3) GU n. C 44 del 15. 2. 1985, pag. 7. (4) GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 2012/64. (5) Vedi pagina 43 della presente Gazzetta ufficiale.