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Document 31984R2641

Regolamento (CEE) n. 2641/84 del Consiglio del 17 settembre 1984 relativo al rafforzamento della politica commerciale comune, particolarmente in materia di difesa contro le pratiche commerciali illecite

GU L 252 del 20.9.1984, p. 1–6 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (ES, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1995; abrogato e sostituito da 31994R3286

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1984/2641/oj

31984R2641

Regolamento (CEE) n. 2641/84 del Consiglio del 17 settembre 1984 relativo al rafforzamento della politica commerciale comune, particolarmente in materia di difesa contro le pratiche commerciali illecite

Gazzetta ufficiale n. L 252 del 20/09/1984 pag. 0001 - 0006
edizione speciale finlandese: capitolo 11 tomo 11 pag. 0151
edizione speciale spagnola: capitolo 11 tomo 21 pag. 0078
edizione speciale svedese/ capitolo 11 tomo 11 pag. 0151
edizione speciale portoghese: capitolo 11 tomo 21 pag. 0078


*****

REGOLAMENTO (CEE) N. 2641/84 DEL CONSIGLIO

del 17 settembre 1984

relativo al rafforzamento della politica commerciale comune, particolarmente in materia di difesa contro le pratiche commerciali illecite

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

viste le regolamentazioni relative all'organizzazione comune dei mercati agricoli, nonché le regolamentazioni adottate ai sensi dell'articolo 235 del trattato e applicabili alle merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, in particolare le loro disposizioni che permettono di derogare al principio generale della sostituzione di qualsiasi restrizione quantitativa o misura di effetto equivalente con le sole misure istituite da dette normative,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

considerando che la politica commerciale comune deve essere fondata su principi uniformi, soprattutto per quanto riguarda la difesa commerciale; che il regolamento (CEE) n. 2176/84 del Consiglio, del 23 luglio 1984, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (3), nonché i regimi applicabili alle importazioni istituiti dal regolamento (CEE) n. 288/82 (4), modificato dal regolamento (CEE) n. 899/83 (5), dal regolamento (CEE) n. 1765/82 (6) e dal regolamento (CEE) n. 1766/82 (7), modificato dai regolamenti (CEE) n. 35/83 (8) e (CEE) n. 101/84 (9), costituiscono elementi importanti di siffatta politica;

considerando che, alla luce dell'esperienza acquisita e viste le conclusioni tratte dal Consiglio europeo nel giugno 1982, secondo il quale è essenziale difendere vigorosamente gli interessi legittimi della Comunità nelle sedi appropriate, segnatamente nel GATT, e fare quanto necessario affinché la Comunità, nella gestione della politica commerciale, agisca con la stessa rapidità ed efficacia dei suoi partner commerciali, è parso necessario rafforzare la politica commerciale comune, soprattutto nei settori non contemplati dalla normativa già adottata;

considerando che a tal fine è opportuno dotare la Comunità di procedure che le consentano:

- di reagire a qualsiasi pratica commerciale illecita al fine di eliminare il conseguente pregiudizio;

- di garantire il pieno esercizio dei diritti della Comunità, tenuto conto delle pratiche commerciali dei paesi terzi;

considerando che è soprattutto importante permettere alla Comunità di eliminare il pregiudizio risultante da pratiche di paesi terzi il cui carattere illecito sia evidenziato dalla loro incompatibilità, in materia di commercio internazionale, con il diritto internazionale oppure con le norme generalmente ammesse;

considerando che le misure adottate nell'ambito di tali procedure non dovrebbero comunque pregiudicare altri provvedimenti per casi non contemplati dal presente regolamento che possono eventualmente essere adottati direttamente secondo l'articolo 113 del trattato;

considerando che la Comunità è tenuta ad agire nell'osservanza dei suoi obblighi internazionali e, quando detti obblighi derivano da accordi, a mantenere l'equilibrio dei diritti e degli obblighi che essi istituiscono e a tener conto della loro interpretazione da parte dei principali partner della Comunità;

considerando che è opportuno confermare, istituendo una procedura formale di denuncia, il diritto dell'industria comunitaria di adire la Commissione con qualsiasi denuncia riguardante pratiche commerciali illecite da parte di paesi terzi;

considerando che, ai fini dell'applicazione del presente regolamento, è opportuno instaurare una cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione e, a tal fine, organizzare consultazioni in seno ad un comitato consultivo;

considerando che è opportuno definire chiaramente le norme procedurali di esame, in particolare i diritti e gli obblighi delle autorità comunitarie e delle parti interessate, nonché le condizioni alle quali queste ultime possono accedere alle informazioni e chiedere di essere tenute al corrente circa i principali fatti e le considerazioni risultanti dalla procedura d'esame;

considerando che, ai fini della propria difesa commerciale, la Comunità deve dotarsi di un processo decisionale che le consenta un'azione rapida ed efficace,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Obiettivi

Il presente regolamento istituisce le procedure in materia di politica commerciale intese, nell'osservanza degli obblighi e delle procedure internazionali, a

a) reagire a qualsiasi pratica commerciale illecita al fine di eliminare il conseguente pregiudizio,

b) garantire il pieno esercizio dei diritti della Comunità, tenuto conto delle pratiche commerciali dei paesi terzi.

Articolo 2

Definizioni

1. Sono considerate illecite ai sensi del presente regolamento tutte le pratiche imputabili ad un paese terzo che siano incompatibili, in materia di commercio internazionale, con il diritto internazionale oppure con le norme generalmente ammesse.

2. Sono considerati diritti della Comunità ai sensi del presente regolamento i diritti di cui essa si può avvalere, in materia di commercio internazionale, in virtù del diritto internazionale o delle norme generalmente ammesse.

3. È considerato pregiudizio ai sensi del presente regolamento, qualsiasi pregiudizio rilevante che è stato o potrebbe essere arrecato a una produzione della Comunità.

4. Per « industria comunitaria » si intende l'insieme dei produttori comunitari

- di prodotti identici o simili al prodotto che forma oggetto di pratiche illecite o di prodotti che entrano direttamente in concorrenza con esso, o

- che sono consumatori o trasformatori del prodotto oggetto delle pratiche illecite

o l'insieme di produttori le cui produzioni sommate costituiscono una proporzione notevole della produzione comunitaria totale dei prodotti corrispondenti; tuttavia,

a) quando i produttori sono legati agli esportatori o agli importatori o sono essi stessi importatori del prodotto che si presume essere oggetto di pratiche illecite, l'espressione « industria comunitaria » può essere interpretata come riferita al resto dei produttori;

b) in circostanze particolari, i produttori di una regione della Comunità possono essere considerati come rappresentanti l'industria comunitaria se le loro produzioni sommate costituiscono la quota principale della produzione del prodotto in questione nello Stato membro o negli Stati membri in cui è situata questa regione, sempreché,

i) qualora la pratica illecita riguardi le importazioni della Comunità, il loro effetto sia concentrato in questo Stato membro o in questi Stati membri;

ii) qualora la pratica illecita riguardi le esportazioni della Comunità verso un paese terzo, una quota rilevante della produzione di questi produttori sia esportata verso il paese terzo in questione.

Articolo 3

Denuncia a nome di produttori comunitari

1. Ogni persona fisica o giuridica nonché ogni associazione non avente personalità giuridica che agisce a nome di una produzione della Comunità che si ritiene vittima di un pregiudizio dovuto a pratiche commerciali illecite può introdurre una denuncia per iscritto.

2. La denuncia deve contenere sufficienti elementi di prova relativi all'esistenza di pratiche commerciali illecite nonché al conseguente pregiudizio. Quest'ultimo deve essere dimostrato sulla base dei fattori indicati all'articolo 8. 3. La denuncia è introdotta presso la Commissione, che ne invia una copia agli Stati membri.

4. La denuncia può essere ritirata, nel qual caso la procedura può essere considerata chiusa, a meno che ciò sia contrario all'interesse della Comunità.

5. Quando si constata, dopo consultazione, che la denuncia non fornisce elementi di prova sufficienti per giustificare l'avvio di una inchiesta, il ricorrente ne viene informato.

Articolo 4

Facoltà di denuncia di uno Stato membro

1. Gli Stati membri possono chiedere alla Commissione l'avvio delle procedure di cui all'articolo 1.

2. Gli Stati membri forniscono alla Commissione gli elementi di prova necessari a sostegno delle loro richieste. Qualora denuncino pratiche commerciali illecite, essi devono dimostrare l'esistenza di dette pratiche e del conseguente pregiudizio sulla base dei fattori indicati all'articolo 8.

3. La Commissione informa tempestivamente gli altri Stati membri di dette denunce.

4. Quando si constata, dopo consultazione, che la denuncia non fornisce elementi di prova sufficienti per giustificare l'avvio di un'inchiesta, lo Stato membro ne viene informato.

Articolo 5

Procedura di consultazione

1. Ai fini delle consultazioni nell'ambito del presente regolamento, è istituito un comitato consultivo, in appresso denominato « comitato », composto di rappresentanti di ciascuno Stato membro e presieduto da un rappresentante della Commissione.

2. Sono avviate consultazioni a richiesta di uno Stato membro o su iniziativa della Commissione. Il presidente del comitato comunica tempestivamente agli Stati membri tutti gli elementi utili d'informazione di cui dispone.

3. Il comitato si riunisce su convocazione del suo presidente.

4. Se necessario, le consultazioni possono aver luogo per iscritto. In questo caso la Commissione informa per iscritto gli Stati membri i quali, entro un termine di otto giorni lavorativi a decorrere da detta informazione, possono esprimere il loro parere per iscritto o chiedere una consultazione orale.

Articolo 6

Procedura comunitaria d'esame

1. Se, al termine delle consultazioni, la Commissione ritiene che esistano elementi di prova sufficienti a giustificare l'apertura di una procedura d'esame e che ciò sia necessario nell'interesse della Comunità, la Commissione procede come segue:

a) annuncia l'apertura di una procedura d'esame nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee; questo annuncio indica il prodotto e i paesi interessati, fornisce un riassunto delle informazioni ricevute e precisa che ogni informazione utile deve essere comunicata alla Commissione; esso fissa il termine entro il quale le parti interessate possono comunicare per iscritto la loro opinione e chiedere di essere sentite oralmente dalla Commissione, conformemente al paragrafo 5;

b) informa ufficialmente i rappresentanti del paese o dei paesi sottoposti alla procedura con i quali , se necessario, può tenere consultazioni;

c) effettua l'esame a livello comunitario, in collaborazione con gli Stati membri.

2. a) Se necessario, particolarmente in caso di allegazione di pratiche commerciali illecite, la Commissione cerca ogni informazione che stima necessaria e procede alla verifica di queste informazioni presso importatori, commercianti, agenti, produttori, associazioni e organizzazioni commerciali, previo accordo delle imprese o organizzazioni interessate.

b) Se necessario, la Commissione svolge inchieste sul territorio dei paesi terzi, subordinandole all'asenza di opposizione da parte del governo del paese in questione, il quale sarà stato ufficialmente informato.

c) Nella sua inchiesta la Commissione è assistita da agenti dello Stato membro sul cui territorio si effettuano tali verifiche, nella misura in cui detto Stato ne abbia espresso il desiderio.

3. Gli stati membri forniscono alla Commissione, su richiesta della stessa e secondo le modalità da essa stabilite, qualsiasi informazione necessaria per l'esame.

4. a) La Commissione offre ai ricorrenti, agli esportatori e agli importatori interessati nonché ai rappresentanti del principale o dei principali paesi esportatori o importatori interessati la possibilità di prendere conoscenza di tutte le informazioni ad essa fornite, tranne dei documenti ad uso interno della Commissione o delle amministrazioni, purché tali informazioni siano pertinenti per la tutela dei loro interessi, non siano riservate ai sensi dell'articolo 7 e siano utilizzate dalla Commissione nella sua procedura d'esame. Gli interessati presentano a tal fine una domanda scritta motivata alla Commissione, indicando le informazioni desiderate. b) I ricorrenti, gli esportatori e gli importatori interessati nonché i rappresentanti del principale o dei principali paesi esportatori o importatori interessati, possono chiedere di essere informati dei principali fatti e considerazioni risultanti dalla procedura d'esame.

5. La Commissione può sentire le parti interessate. Queste ultime debbono essere sentite, quando lo richiedano per iscritto entro il termine fissato dall'avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee e quando dimostrino di essere parti direttamente interessate all'esito della pocedura.

6. Inoltre, per permettere il raffronto delle tesi opposte e degli eventuali argomenti di confutazione, la Commissione dà alle parti direttamente interessate che lo richiedono l'occasione di incontrarsi. In tal modo, essa tiene conto dei desiderata delle parti nonché della necessità di salvaguardare il carattere riservato delle informazioni. Nessuna delle parti è tenuta ad assistere ad un incontro e la sua assenza non è pregiudizievole alla sua causa.

7. Quando le informazioni richieste dalla Commissione non sono fornite entro un termine ragionevole o quando l'inchiesta viene considerevolmente ostacolata, si possono trarre conclusioni sulla base dei dati disponibili.

8. La Commissione decide non appena possibile l'apertura di una procedura comunitaria di esame a seguito di qualsiasi denuncia o richiesta presentata conformemente agli articoli 3 e 4, entro quarantacinque giorni dopo essere stata adita; in circostanze particolari questo termine può essere portato a sessanta giorni.

9. Al termine dell'esame la Commissione sottopone una relazione al comitato. La relazione deve essere presentata di norma entro i cinque mesi successivi all'avviso di apertura, salvo quando la complessità dell'esame induca la Commissione a portare tale termine a sette mesi.

Articolo 7

Trattamento riservato

1. Le informazioni ricevute in applicazione del presente regolamento possono essere utilizzate solo per il fine per il quale sono state richieste.

2. a) Il Consiglio, la Commissione e gli Stati membri nonché i loro agenti sono tenuti a non divulgare, salvo autorizzazione espressa di chi le ha fornite, le informazioni di carattere riservato ricevute in applicazione del presente regolamento o quelle fornite in via riservata da una parte nel corso di una procedura d'esame.

b) Ciascuna richiesta di trattamento riservato deve indicare le ragioni per cui l'informazione è riservata ed essere accompagnata da un riassunto di carattere non riservato oppure dall'indicazione dei motivi per i quali non è possibile riassumere l'informazione in questione.

3. L'informazione verrà di norma considerata riservata se la sua eventuale pubblicazione rischia di avere conseguenze negative rilevanti per chi ha fornito l'informazione o ne costituisce la fonte.

4. Tuttavia, quando si ritiene che una domanda intesa ad ottenere un trattamento riservato non sia giustificata e quando colui che ha fornito le informazioni non vuole né pubblicarle, né autorizzarne la pubblicazione in termini generici o sotto forma di riassunto, può non essere tenuto conto di tali informazioni.

5. Il presente articolo non osta alla pubblicazione di informazioni generali da parte delle autorità della Comunità ed in particolare dei motivi che hanno giustificato le decisioni prese in forza del presente regolamento. Tale pubblicazione deve tener conto del legittimo interesse delle parti in causa a non vedere divulgati i loro segreti d'affari.

Articolo 8

Esame del pregiudizio

1. L'esame del pregiudizio deve basarsi in particolare sui fattori seguenti:

a) il volume delle importazioni o delle esportazioni comunitarie interessate, soprattutto quando sono aumentate o diminuite in modo notevole, in termini assoluti, oppure rispetto alla produzione o al consumo nel mercato in questione;

b) i prezzi dei concorrenti dei produttori comunitari, soprattutto per determinare se, nella Comunità o sui mercati terzi, si è verificata una notevole sottoquotazione rispetto ai prezzi praticati dai produttori comunitari;

c) l'impatto che ne risulta per la produzione della Comunità definita all'articolo 2, paragrafo 4, come risulta dalle tendenze di taluni fattori economici quali:

- produzione,

- sfruttamento del potenziale,

- riserve, - vendite,

- quota di mercato,

- prezzi (ossia il calo dei prezzi o la prevenzione dei rialzi di prezzo che si sarebbero altrimenti verificati),

- margini di profitto,

- redditività dei capitali,

- investimenti,

- occupazione.

2. Quando è allegata una minaccia di pregiudizio, la Commissione esamina altresì se è chiararamente prevedibile che una situazione particolare possa trasformarsi in reale pregiudizio. A questo proposito, si può tenere anche conto dei seguenti fattori:

a) il tasso d'incremento delle esportazioni verso il mercato sul quale avviene la concorrenza con i prodotti comunitari;

b) la capacità di esportazione del paese d'origine o di esportazione, quale esiste o esisterà in un avvenire prevedibile e la probabilità che le esportazioni determinate da tale capacità siano destinate al mercato di cui alla lettera a).

3. I prediudizi causati da altri fattori che, singolarmente o combinati, esercitano parimenti un'influenza sfavorevole su una produzione della Comunità non debbono essere attribuiti alle pratiche in questione.

Articolo 9

Chiusura della procedura

1. Qualora dalla procedura d'esame risulti che non è necessario intraprendere un'azione nell'interesse della Comunità, la chiusura della procedura è decisa secondo le disposizioni dell'articolo 12.

2. a) La chiusura della procedura può essere inoltre decisa secondo le disposizioni dell'articolo 11 qualora, al termine di una pocedura d'esame, il paese terzo o i paesi terzi interessati adottino misure ritenute soddisfacenti.

b) La Commissione controlla l'applicazione di dette misure, se del caso basandosi su informazioni periodiche che essa può richiedere ai paesi terzi interessati e verificare per quanto necessario.

c) Quando le misure del paese terzo o dei paesi terzi siano state annullate o sospese o non siano state correttamente applicate, oppure la Commissione nutra motivi per crederlo o quando infine non sia stata soddisfatta una richiesta di informazioni formulata dalla Commissione in virtù della lettera b), la Commissione ne informa gli Stati membri e, ove risulti necessario e giustificato in base all'esito dell'inchiesta e agli elementi nuovi disponibili, saranno adottate misure conformemente all'articolo 11.

Articolo 10

Adozione di misure di politica commerciale

1. Se dalla procedura d'esame risulta che un'azione è necessaria nell'interesse della Comunità al fine di:

a) reagire a qualsiasi pratica commerciale illecita allo scopo di eliminare il pregiudizio che ne risulta, oppure

b) assicurare il pieno esercizio dei diritti della Comunità tenuto conto delle pratiche commerciali dei paesi terzi,

le misure del caso sono disposte secondo la procedura di cui all'articolo 11.

2. Quando gli obblighi internazionali della Comunità le prescrivono di porre in atto preliminarmente una procedura internazionale di consultazione o di composizione delle controversie, le misure di cui al paragrafo 3 sono decise solo al termine di tale procedura e tenendo conto dei suoi risultati.

3. Possono essere adottate tutte le misure di politica commerciale compatibili con gli obblighi e con le procedure internazionali esistenti, in particolare:

a) la sospensione o la revoca di qualsiasi concessione scaturita da negoziati di politica commerciale,

b) l'aumento dei dazi doganali esistenti o l'istituzione di qualsiasi altra imposizione all'importazione,

c) l'instaurazione di restrizioni quantitative o di qualsiasi altra misura che modifichi le condizioni di importazione o di esportazione o incida in altro modo sugli scambi con il paese terzo interessato.

4. Le corrispondenti decisioni sono motivate e pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. La pubblicazione funge parimenti da informazione dei paesi e delle parti direttamente interessati.

Articolo 11

Meccanismo decisionale

1. La decisioni di cui agli articoli 9 e 10 sono adottate a norma delle seguenti disposizioni:

2. Se si tratta di opporsi ad una pratica commerciale illecita ai sensi dell'articolo 1, lettera a):

a) quando la Comunità segue procedure internazionali formali di consultazione o di composizione delle controversie, le decisioni di ricorso a queste procedure e quelle relative al loro espletamento sono adottate in base al disposto dell'articolo 12; b) qualora, al termine di una siffatta procedura internazionale, la Comunità debba decidere in merito a misure di politica commerciale da prendere, il Consiglio delibera su proposta della Commissione, a norma dell'articolo 113 del trattato, a maggioranza qualificata, entro e non oltre il trentesimo giorno dopo ricezione della proposta.

3. Se si tratta di assicurare il pieno esercizio dei diritti della Comunità ai sensi dell'articolo 1, lettera b), il Consiglio delibera, su proposta della Commissione, a norma dell'articolo 113 del trattato, a maggioranza qualificata, entro e non oltre il trentesimo giorno dopo ricezione della proposta.

Articolo 12

Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura di cui al presente articolo, il comitato viene adito dal suo presidente.

Il rappresentante della Commissione presenta al comitato un progetto di decisione da prendere. Il comitato delibera entro un termine che il presidente può fissare secondo l'urgenza.

La Commissione adotta una decisione che comunica agli Stati membri e che è applicabile allo scadere di un termine di dieci giorni qualora nessuno Stato membro abbia adito il Consiglio entro tale termine.

A richiesta di uno Stato membro il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, può riformare la decisione della Commissione.

La decisione della Commissione è applicabile allo scadere di un termine di trenta giorni a decorrere dal giorno in cui al Consiglio è adito, qualora questo non abbia deliberato entro tale termine.

Articolo 13

Il presente regolamento non si applica nei casi contemplati dalle normative esistenti nel settore della politica commerciale comune. Esso si applica in via complementare alle:

- normative recanti organizzazione comune dei mercati agricoli e alle relative disposizioni di applicazione;

- normative specifiche adottate a norma dell'articolo 235 del trattato, applicabili alle merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli.

Esso lascia impregiudicate altre misure che possono essere adottate in virtù dell'articolo 113 del trattato.

Articolo 14

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 17 settembre 1984.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. BARRY

(1) GU n. C 205 dell'1. 8. 1983, pag. 2.

(2) GU n. C 211 dell'8. 8. 1983, pag. 24.

(3) GU n. L 201 del 30. 7. 1984, pag. 1.

(4) GU n. L 35 del 9. 2. 1982, pag. 1.

(5) GU n. L 103 del 21. 4. 1983, pag. 1.

(6) GU n. L 195 del 5. 7. 1982, pag. 1.

(7) GU n. L 195 del 5. 7. 1982, pag. 21.

(8) GU n. L 5 del 7. 1. 1983, pag. 12.

(9) GU n. L 14 del 17. 1. 1984, pag. 7.

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