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Document 31984R2261

    Regolamento (CEE) n. 2261/84 del Consiglio del 17 luglio 1984 che stabilisce le norme generali relative all'aiuto alla produzione e alle organizzazioni di produttori di olio d'oliva

    GU L 208 del 3.8.1984, p. 3–10 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/10/2005; abrogato da 32004R0865

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1984/2261/oj

    31984R2261

    Regolamento (CEE) n. 2261/84 del Consiglio del 17 luglio 1984 che stabilisce le norme generali relative all'aiuto alla produzione e alle organizzazioni di produttori di olio d'oliva

    Gazzetta ufficiale n. L 208 del 03/08/1984 pag. 0003 - 0010
    edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 31 pag. 0232
    edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 31 pag. 0232
    edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 17 pag. 0252
    edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 17 pag. 0252


    *****

    REGOLAMENTO (CEE) N. 2261/84 DEL CONSIGLIO

    del 17 luglio 1984

    che stabilisce le norme generali relative all'aiuto alla produzione e alle organizzazioni di produttori di olio d'oliva

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2260/84 (2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 4,

    vista la proposta della Commissione,

    considerando che l'articolo 5 del regolamento n. 136/66/CEE ha istituito un regime di aiuto alla produzione di olio d'oliva; che tale aiuto, di cui possono beneficiare le superfici esistenti ad una data determinata, è concesso, in funzione del quantitativo di olio effettivamente prodotto, agli olivicoltori membri delle organizzazioni di produttori di cui all'articolo 20 quater, paragrafo 1, del regolamento n. 136/66/CEE la cui produzione media è pari ad almeno 100 kg d'olio per campagna, mentre agli altri olivicoltori l'aiuto è concesso in funzione del numero e del potenziale produttivo degli olivi e delle loro rese, fissate forfettariamente, e a condizione che le olive prodotte siano state effettivamente raccolte;

    considerando che, in attesa della costituzione dello schedario oleicolo occorre calcolare l'aiuto per gli olivicoltori interessati in funzione delle rese medie degli olivi;

    considerando che, per garantire il corretto funzionamento del regime d'aiuto, occorre determinare i tipi di olio d'oliva per i quali l'aiuto è concesso;

    considerando che, per garantire il corretto funzionamento del regime di aiuto, è opportuno precisare i diritti e gli obblighi di tutte le persone cui detto regime si applica, ossia degli olivicoltori, delle organizzazioni di produttori e delle unioni di organizzazioni, nonché degli Stati membri interessati;

    considerando che è opportuno basarsi anzitutto su un sistema di dichiarazioni di coltura presentate dagli olivicoltori;

    considerando che le organizzazioni di produttori di olio d'oliva di cui all'articolo 20 quater, paragrafo 1, del regolamento n. 136/66/CEE devono essere composte di un numero minimo di membri o rappresentare una percentuale minima di olivicoltori o della produzione di olio; che tali limiti devono essere fissati a livelli compatibili sia con l'efficacia dell'azione delle organizzazioni, sia con le possibilità di controllo negli Stati membri produttori; che, per garantire la gestione efficace delle organizzazioni, è opportuno stabilire talune condizioni supplementari cui devono conformarsi gli olivicoltori;

    considerando che le unioni di organizzazioni di produttori di olio d'oliva di cui all'articolo 20 quater, paragrafo 2, del predetto regolamento, devono essere composte di un numero minimo di organizzazioni o rappresentare una percentuale minima della produzione nazionale; che detti limiti devono essere fissati a livelli tali che i particolari compiti di coordinamento e di controllo cui le unioni sono tenute possano essere svolti efficacemente;

    considerando che l'articolo 20 quater del suddetto regolamento ha assegnato alle organizzazioni di produttori e alle loro unioni determinati compiti di verifica e di coordinamento; che è pertanto opportuno definire le operazioni da effettuare ai fini dell'espletamento di detti compiti;

    considerando che, ai fini di una corretta gestione amministrativa, le organizzazioni di produttori e le loro unioni introducono una richiesta di riconoscimento alle competenti autorità nazionali in tempo utile prima dell'inizio della campagna; che lo Stato membro delibera entro un termine ragionevole;

    considerando che, in conformità dell'articolo 20 quinquies, paragrafo 1, del regolamento n. 136/66/CEE, una percentuale dell'aiuto può essere trattenuta per coprire le spese inerenti alle operazioni di controllo effettuate dalle organizzazioni di produttori e dalle loro unioni; che è opportuno garantire che le somme trattenute siano utilizzate soltanto per il finanziamento dei compiti di cui all'articolo 20 quater, paragrafi 1 e 2, del suddetto regolamento;

    considerando che l'articolo 20 quinquies, paragrafo 2, del predetto regolamento, ha riservato alle unioni il beneficio dell'anticipo sull'importo dell'aiuto; che, per motivi di corretta gestione amministrativa, è opportuno disporre che questo anticipo non superi una certa percentuale dell'importo dell'aiuto;

    considerando che, ai fini del corretto funzionamento del regime di aiuto alla produzione da concedere agli olivicoltori membri di un'organizzazione di produttori, è opportuno disporre che tale aiuto sia versato soltanto per i quantitativi di olio ottenuti in frantoi riconosciuti; che, ai fini del riconoscimento, è opportuno che i frantoi interessati rispondano a determinati requisiti;

    considerando che l'aiuto riveste notevole interesse per i produttori di olio e costituisce un onere finanziario per la Comunità; che, onde garantire che l'aiuto venga concesso soltanto per l'olio che può beneficiarne, si rende necessario un regime di controllo amministrativo adeguato;

    considerando che, ai fini di una corretta gestione del regime di aiuto, è opportuno prevedere che, qualora sussistano dubbi in merito alla produzione effettiva di un olivicoltore, lo Stato membro interessato determini il quantitativo di olio d'oliva che può beneficiare dell'aiuto;

    considerando che, in base all'esperienza acquisita, tenuto conto del numero di oleicoltori da controllare e nonostante i numerosi controlli sul piano normativo, esistono problemi circa l'esecuzione puntuale ed efficace dei controlli e delle verifiche; che, per ovviare a tali problemi, occorre costituire, in ciascuno Stato membro produttore, uno schedario computerizzato contenente tutti gli elementi atti a facilitare le operazioni di controllo e la ricerca rapida delle irregolarità,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    CAPITOLO 1

    Disposizioni generali

    Articolo 1

    A decorrere dalla campagna di commercializzazione 1984/1985, per la concessione dell'aiuto alla produzione di olio d'oliva di cui all'articolo 5 del regolamento n. 136/66/CEE si applicano le norme generali definite nel presente regolamento.

    Articolo 2

    1. L'aiuto alla produzione è concesso per l'olio d'oliva che sia conforme alle definizioni figuranti ai punti 1 e 4 dell'allegato del regolamento n. 136/66/CEE e a condizione che le superfici abbiano formato oggetto della dichiarazione di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1590/83 (1) o siano conformi alle condizioni previste dall'articolo 1, paragrafo 2, di detto regolamento.

    2. L'aiuto è concesso agli olivicoltori stabiliti negli Stati membri. Ai sensi del presente regolamento, sono considerati oleicoltori i produttori di olive utilizzate per la produzione di olio.

    3. L'aiuto è concesso su domanda presentata dagli interessati nello Stato membro nel quale l'olio è stato prodotto.

    4. Nel caso di olivicoltori che siano membri di un'organizzazione di produttori di cui all'articolo 20 quater, paragrafo 1, del regolamento n. 136/66/CEE e la cui produzione media sia di almeno 100 kg d'olio d'oliva per campagna, l'aiuto è concesso in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2, primo trattino, di detto regolamento per il quantitativo di olio effettivamente prodotto in un frantoio riconosciuto, fatto salvo l'articolo 7.

    Nel caso degli altri oleicoltori, l'aiuto è concesso in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2, secondo trattino, del regolamento n. 136/66/CEE ed è pari a quello che si ottiene applicando le rese di olive e di olio, fissate forfettariamente in conformità dell'articolo 18, al numero di olivi in produzione.

    5. Per la campagna di commercializzazione 1984/1985 e 1985/1986, gli Stati membri produttori stabiliscono quali sono gli oleicoltori, la cui produzione media è di almeno 100 kg d'olio per campagna, che hanno diritto all'aiuto concesso in funzione del quantitativo di olio effettivamente prodotto, applicando al numero di olivi in produzione, per ciascuna campagna, le rese di olive e di olio fissate conformemente all'articolo 18.

    6. Entro il 31 marzo 1986 il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, stabilisce i criteri da applicare per determinare, a decorrere dalla campagna 1986/1987, gli olivicoltori la cui produzione media sia di almeno 100 kg di olio per campagna.

    CAPITOLO 2

    Obblighi degli olivicoltori

    Articolo 3

    1. Ogni olivicoltore presenta alle autorità competenti dello Stato membro interessato, all'inizio della campagna e entro una data da determinare, una dichiarazione di coltura contenente, alla sua prima presentazione:

    - le informazioni relative agli olivi coltivati e alla loro localizzazione,

    - copia della dichiarazione presentata ai fini dell'elaborazione dello schedario oleicolo. Per quanto concerne la Grecia, fintantoché non vi sarà elaborato lo schedario oleicolo, questa dichiarazione può essere sostituita da quella contemplata dall'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1590/83.

    2. Per la campagne successive e entro una data da determinare, ogni olivicoltore presenta una dichiarazione supplementare indicante le modifiche eventualmente intervenute o attestante che non vi sono state modifiche rispetto alla precedente dichiarazione di coltura.

    3. Gli olivicoltri membri di una organizzazione di produttori presentano a questa organizzazione, entro una data da determinare, una domanda di aiuto individuale, contenente la prova dell'avvenuta triturazione delle olive o la fattura di vendita delle olive o entrambi questi elementi.

    4. Gli olivicoltori di cui al paragrafo 3 devono presentare la dichiarazione di coltura e la domanda di aiuto tramite l'organizzazione cui essi appartengono.

    5. Un olivicoltore può essere membro di una sola organizzazione di produttori per le superfici situate in una medesima zona amministrativa e può presentare una sola dichiarazione di coltura e una sola domanda di aiuto per queste superfici.

    Un olivicoltore membro di un'organizzazione di produttori che lasci la sua organizzazione prima della scadenza del periodo di cui all'articolo 20 quater, paragrafo 1, lettera g), primo trattino, del regolamento n. 136/66/CEE non può aderire ad un'altra organizzazione, prevista dal presente regolamento, prima della scadenza di detto periodo.

    L'organizzazione di produttori interessata comunica allo Stato membro i nomi degli oleicoltori di cui al secondo comma.

    6. Nel caso di olivicoltori che non siano membri di un'organizzazione di produttori, la dichiarazione di coltura presentata da ciascuno di essi equivale ad una domanda di aiuto se, anteriormente ad una data da determinare, è corredata di:

    - una dichiarazione attestante che, per la campagna in corso, le olive sono state raccolte,

    - l'indicazione della destinazione delle olive.

    7. L'inosservanza da parte degli oleicoltori degli obblighi contemplati dal presente articolo comporta il rifiuto dell'aiuto.

    CAPITOLO 3

    Organizzazioni di produttori

    Articolo 4

    1. Fatte salve le altre condizioni di cui all'articolo 20 quater, paragrafo 1, del regolamento n. 136/66/CEE, un'organizzazione di produttori può essere riconosciuta in virtù di detto regolamento soltanto se:

    a) è composta di almeno 700 olivicoltori ove si tratti di un'organizzazione di produzione e di valorizzazione di olive e di olio d'oliva,

    o

    b) è composta, negli altri casi, di almeno 1 200 oleicoltori; qualora una o più organizzazioni di produzione o di valorizzazione di olive e di olio d'oliva siano membri dell'organizzazione in causa, gli olivicoltori così associati sono considerati singolarmente ai fini del calcolo del numero minimo di cui sopra,

    o

    c) rappresenta almeno il 25 % degli olivicoltori o della produzione di olio d'oliva della regione economica nella quale è costituita.

    2. Possono essere membri di un'organizzazione di produttori solo gli olivicoltori che sono proprietari di un oliveto da essi condotto o gli olivicoltori che conducono un oliveto per un periodo di almeno tre anni.

    A tal fine, gli olivicoltori forniscono all'organizzazione di produttori della quale sono membri le informazioni necessarie a stabilirne la condizione di conduttore, nonché le informazioni relative a qualsiasi cambiamento sopraggiunto dopo la domanda di adesione.

    3. Ai sensi del presente regolamento, per regione economica s'intende una regione che, secondo criteri che dovranno essere stabiliti dallo Stato membro interessato e tenuto conto della situazione dell'oleicoltura, presenta analoghe condizioni di produzione.

    4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per promuovere la creazione di associazioni di produttori ai sensi del regolamento (CEE) n. 1360/78 (1) o di altre organizzazioni per la produzione e la valorizzazione delle olive e dell'olio di oliva, che possono essere riconosciute come organizzazioni di produttori ai sensi del presente regolamento.

    Articolo 5

    1. Per ottenere il riconoscimento a decorrere dall'inizio di una campagna, l'organizzazione di produttori presenta entro il 30 giugno della campagna precedente una domanda all'autorità competente dello Stato membro interessato.

    2. Entro e non oltre il 15 ottobre dalla ricezione della domanda, l'autorità competente, verificata l'osservanza delle condizioni previste dall'articolo 20 quater, paragrafo 1, del regolamento n. 136/66/CEE, nonché dall'articolo 4, delibera in merito alla domanda e comunica senza indugio la propria decisione alla organizzazione interessata e alla Commissione.

    Il riconoscimento ha effetto a decorrere dall'inizio della campagna successiva a quella durante la quale la domanda è stata presentata.

    3. Le organizzazioni di produttori riconosciute dichiarano all'autorità competente, entro il 30 giugno di ogni anno, le eventuali modifiche di struttura verificatesi dopo il loro riconoscimento o dopo la loro ultima dichiarazione annuale, nonché le eventuali domande di ritiro o di adesione ricevute.

    In base a tale dichiarazione e ai risultati degli eventuali controlli, l'autorità competente si assicura che le condizioni richieste per il riconoscimento continuino ad essere adempiute.

    Se tali condizioni non sono più adempite o la struttura di una organizzazione non consente di verificare la produzione dei suoi membri, l'autorità competente procede senza indugio e comunque prima dell'inizio della campagna successiva alla revoca del riconoscimento e comunica tale decisione alla Commissione.

    Articolo 6

    1. Le organizzazioni di produttori riconosciute:

    - presentano alle autorità competenti, in conformità dell'articolo 3, paragrafo 1, le dichiarazioni di coltura di tutti i loro membri,

    - procedono ad un controllo in loco dei dati di una percentuale da determinare di tali dichiarazioni,

    - presentano mensilmente le domande di aiuto dei membri, sotto forma standardizzata e adatta al trattamento computerizzato di cui all'articolo 16. L'aiuto è concesso per i quantitativi prodotti dai membri che hanno terminato la produzione di olio, a condizione che i controlli di cui all'articolo 8 siano stati effettuati e siano stati rispettati gli obblighi che ne derivano.

    Sotto pena di esclusione, le domande relative alla produzione di una determinata campagna devono essere presentate prima di una data da stabilire.

    2. Se un'organizzazione di produttori aderisce ad una unione, le dichiarazioni di coltura e le domande di aiuto degli oleicoltori membri devono essere presentate dall'unione.

    Articolo 7

    Se un olivicoltore membro di una organizzazione di produttori:

    - ha ugualmente preso in affitto oliveti per un periodo inferiore a 3 anni,

    - ha venduto parzialmente o totalmente la propria produzione di olive,

    - ha aderito ad una organizzazione di produttori nel corso della campagna,

    la quantità ammessa al beneficio dell'aiuto deve riferirsi ad un quantitativo di olio non superiore a quello determinato forfettariamente, applicando al numero degli ulivi in produzione le rese di olive e di olio fissate in conformità dell'articolo 18.

    Articolo 8

    1. Prima di presentare la domanda di aiuto, ogni organizzazione di produttori verifica il quantitativo di olio d'oliva per il quale ciascun membro chiede l'aiuto. Ai fini della verifica, le organizzazioni di produttori controllano in particolare:

    - sulla base di criteri da determinare, la compatibilità della produzione di olive che ogni olivicoltore ha dichiarato come triturata presso un frantoio riconosciuto con i dati risultati dalla sua dichiarazione di coltura,

    - la corrispondenza tra le indicazioni fornite da ogni oleicoltore sulle quantità di olive triturate e sulle quantità di olio trattenute e le quantità di olive e di olio indicate nella contabilità di magazzino dei frantoi riconosciuti.

    2. L'organizzazione di produttori trasmette alle autorità competenti dello Stato membro i documenti relativi ai propri membri nei casi seguenti:

    - qualora la compatibilità di cui al paragrafo 1, primo trattino, non sia accertata, dopo che l'organizzazione in causa ha raccolto tutti i documenti giustificativi e tutti gli elementi utili per determinare il quantitativo di olio effettivamente prodotto,

    - qualora la corrispondenza di cui al paragrafo 1, secondo trattino, non sia accertata,

    - qualora i dati che figurano nella dichiarazione di coltura non corrispondano alla situazione costatata in occasione dei controlli.

    CAPITOLO 4

    Unioni di organizzazioni di produttori

    Articolo 9

    1. Fatte salve le condizioni di cui all'articolo 20 quater, paragrafo 2, del regolamento n. 136/66/CEE, un'unione può essere riconosciuta soltanto se è composta di almeno dieci organizzazioni di produttori riconosciute in conformità dell'articolo 5 o comprende un numero di organizzazioni rappresentanti almeno il 5 % della produzione di olio d'oliva dello Stato membro interessato.

    Le organizzazioni di produttori componenti un'unione devono tuttavia provenire da varie regioni economiche.

    2. Per quanto riguarda il riconoscimento e la sua revoca, l'articolo 5 si applica anche alle unioni. Articolo 10

    Le unioni di cui all'articolo 20 quater, paragrafo 2, del regolamento n. 136/66/CEE:

    - coordinano le attività delle organizzazioni che le compongono e vigilano a che tali attività siano conformi alle disposizioni del presente regolamento e in particolare procedono direttamente, secondo una percentuale da determinare, alla verifica del modo in cui sono effettuati i controlli di cui agli articoli 6 e 8;

    - presentano alle autorità competenti le dichiarazioni di coltura e le domande di aiuto loro trasmesse dalle organizzazioni che le compongono;

    - ricevono dallo Stato membro interessato gli anticipi sull'aiuto alla produzione di cui all'articolo 12, nonché il saldo degli aiuti e procedono senza indugio alla loro ripartizione ai produttori membri delle organizzazioni che le compongono.

    CAPITOLO 5

    Norme comuni alle organizzazioni di produttori di olio di oliva e alle loro unioni

    Articolo 11

    1. L'importo della trattenuta di cui all'articolo 20 quinquies, paragrafo 1, del regolamento n. 136/66/CEE è utilizzato nel modo seguente:

    a) una somma - da determinare - è versata a ciascuna unione in funzione del numero dei membri delle organizzazioni di produttori di cui essa è composta;

    b) il saldo è versato a tutte le organizzazioni di produttori in funzione

    - del numero delle singole domande d'aiuto presentate ad ogni organizzazione dai suoi membri,

    - dei controlli effettuati in applicazione del regime d'aiuto.

    2. Gli Stati membri produttori si accertano che le somme destinate alle unioni e alle organizzazioni di produttori in applicazione del paragrafo 1 siano utilizzate da queste ultime soltanto per il finanziamento delle attività che ad esse competono in virtù del presente regolamento.

    3. Se le somme non sono utilizzate, totalmente o in parte, in conformità del paragrafo 2, esse devono essere rimborsate allo Stato membro e sono dedotte dalle spese finanziate dal FEAOG.

    4. Per facilitare il funzionamento delle unioni e delle organizzazioni di produttori, gli Stati membri sono autorizzati a versare loro, all'inizio di ogni campagna, un anticipo forfettario da determinare in funzione del numero degli aderenti.

    5. Gli Stati membri produttori stabiliscono le modalità per l'assegnazione dell'aiuto e i termini per il pagamento agli olivicoltori.

    Articolo 12

    1. Ciascuno Stato membro produttore è autorizzato a versare alle unioni di organizzazioni di produttori un anticipo sull'importo degli aiuti chiesti.

    2. Durante le campagne 1984/1985, 1985/1986 e 1986/1987, l'anticipo di cui al paragrafo 1 non può superare, per ciascun olivicoltore:

    - la somma che si ottiene applicando le rese di olive e di olio, fissate in conformità dell'articolo 18, al numero di olivi in produzione quale risulta dalle dichiarazioni di coltura o la somma risultante dal quantitativo indicato nella domanda, se tale quantitativo è inferiore a quello di cui al primo trattino

    o

    - 50 % della somma che risulta dalla media degli aiuti effettivamente pagati nel corso delle due campagne precedenti.

    Articolo 13

    1. Sono riconosciuti dagli Stati membri soltanto i frantoi i cui titolari:

    a) hanno trasmesso al loro Stato membro, secondo criteri da stabilire, tutte le informazioni relative alla loro attrezzatura tecnica e alla loro capacità effettiva di triturazione, nonché qualsiasi cambiamento che li concerna;

    b) hanno assunto l'impegno di sottoporsi a tutti i controlli previsti nell'ambito dell'applicazione del regime di aiuto, di accettare nel loro stabilimento qualsiasi mezzo di controllo ritenuto necessario e di permettere l'eventuale controllo della contabilità finanziaria;

    c) non sono stati perseguiti, nel corso della campagna precedente, per irregolarità costatate in occasione dei controlli effettuati in applicazione dell'articolo 14 e del presente articolo; per quanto riguarda il riconoscimento per la campagna 1984/1985:

    - non siano stati perseguiti per irregolarità constatate in occasione dei controlli effettuati per la campagna 1983/1984 e in applicazione degli articoli 7 e 9 del regolamento (CEE) n. 2959/82 (1), e

    - non abbiano formato oggetto di revoca del riconoscimento per un periodo che vada oltre il 31 ottobre 1984 in virtù del regolamento di cui sopra;

    d) s'impegnano a tenere una contabilità di magazzino standardizzata conforme ai criteri da stabilire.

    2. Prima di concedere un riconoscimento, lo Stato membro interessato verifica la sussistenza delle condizioni per il riconoscimento e, più particolarmente, mediante un controllo sul posto, l'attrezzatura tecnica e la capacità effettiva di triturazione dei frantoi.

    3. Durante le campagne 1984/1985 e 1985/1986 lo Stato membro interessato può concedere al frantoio di cui trattasi un riconoscimento provvisorio, dal momento in cui tale frantoio presenta la domanda di riconoscimento contenente gli elementi di cui al paragrafo 1.

    Questo riconoscimento provvisorio diviene definitivo allorché lo Stato membro interessato abbia constatato che le condizioni per il riconoscimento previste dal paragrafo 1 sono soddisfatte.

    Qualora si costati che una delle condizioni di cui al paragrafo 1 non è soddisfatta, il riconoscimento provvisorio viene revocato.

    4. Il riconoscimento è revocato per un periodo proporzionale alla gravità dell'infrazione, se una delle condizioni di cui al paragrafo 1 non è più soddisfatta.

    5. In caso di revoca del riconoscimento, conformemente ai paragrafi 3 e 4, nessun nuovo riconoscimento può essere concesso durante il periodo di revoca

    - alla stessa persona fisica o giuridica che conduce il frantoio in questione o

    - a qualsiasi persona fisica o giuridica che voglia condurre il frantoio in questione, a meno che essa non dimostri, in maniera soddisfacente per lo Stato membro interessato, che la domanda di un nuovo riconoscimento non è destinata ad eludere la sanzione prevista.

    6. Qualora la revoca del riconoscimento avesse conseguenze gravi sulla capacità di triturazione in una zona di produzione determinata, si può decidere di riconoscere il frantoio sotto un regime di controllo speciale.

    CAPITOLO 6

    Regime dei controlli

    Articolo 14

    1. Ciascuno Stato membro produttore applica un regime di controlli per garantire che il prodotto per il quale è concesso l'aiuto possa beneficiarne.

    2. Gli Stati membri produttori verificano l'attività di ciascuna organizzazione di produttori e di ciascuna unione, in particolare le operazioni di controllo effettuate da tali organismi.

    3. Nel corso di ciascuna campagna, in particolare durante il periodo di triturazione, gli Stati membri produttori controllano sul posto l'attività e la contabilità di magazzino di una percentuale da stabilire dei frantoi riconosciuti.

    I frantoi scelti devono essere rappresentativi delle capacità di triturazione di una zona di produzione.

    4. Per quanto riguarda l'olio d'oliva di cui al punto 1 dell'allegato del regolamento n. 136/66/CEE, prodotto dagli oleicoltori che non sono membri di un'organizzazione di produttori, il controllo è effettuato mediante sondaggio sul posto e deve consentire di verificare:

    - l'esattezza delle dichiarazioni di coltura,

    - la destinazione delle olive raccolte ai fini della produzione di olio e, se possibile, l'effettiva trasformazione delle medesime in olio.

    I controlli riguardano una percentuale di olivicoltori da determinare tenendo conto in particolare della dimensione delle aziende.

    5. Ai fini dei controlli e delle verifiche di cui sopra, lo Stato membro utilizza tra l'altro gli schedari computerizzati di cui all'articolo 16.

    Gli schedari sono utilizzati per orientare i controlli da effettuare a norma dei paragrafi da 1 a 4.

    Articolo 15

    1. Lo Stato membro determina il quantitativo di olio d'oliva che può beneficiare dell'aiuto sulla base delle domande presentate in conformità degli articoli 3 e 6 e tenendo conto di tutti gli elementi utili, in particolare dei controlli e delle verifiche di cui al presente regolamento.

    Per l'olio d'oliva di cui al punto 4 dell'allegato del regolamento n. 136/66/CEE, il quantitativo che può beneficiare dell'aiuto è determinato in base alla produzione dell'olio di cui al punto 1 del suddetto allegato.

    2. Lo Stato membro determina il quantitativo di olio d'oliva che può beneficiare dell'aiuto per i produttori associati i cui fascicoli gli siano stati trasmessi dalle organizzazioni di produttoi, conformemente all'articolo 8, paragrafo 2. 3. Se i controlli di cui agli articoli 13 e 14 non consentono di confermare i dati figuranti nella contabilità di magazzino di un frantoio riconosciuto, lo Stato membro interessato determina il quantitativo di olio che può beneficiare dell'aiuto per ciascun produttore, membro di un'organizzazione, che abbia fatto triturare la propria produzione di olive in detto frantoio.

    4. Per la determinazione del quantitativo che può beneficiare dell'aiuto, segnatamente nei casi di cui ai paragrafi 2 e 3, lo Stato membro tiene conto in particolare delle rese di olive e di olio fissate forfettariamente in conformità dell'articolo 18.

    Articolo 16

    1. Ciascuno Stato membro produttore costituisce e tiene aggiornati schedari permanenti computerizzati dei dati oleicoli.

    2. Tali schedari devono contenere almeno:

    a) per ciascun olivicoltore e per ciascuna campagna per la quale questi ha presentato una domanda di aiuto:

    - i dati contenuti nella dichiarazione di coltura di cui all'articolo 3,

    - i quantitativi di olio prodotti, che hanno formato oggetto di una domanda di aiuto alla produzione, nonché i quantitativi per il quale l'aiuto è stato concesso,

    - i dati risultanti dai controlli sul posto;

    b) per le organizzazioni di produttori e le loro unioni, tutti gli elementi che consentono di verificare le loro attività nell'ambito del presente regime, nonché i risultati dei controlli effettuati dagli Stati membri;

    c) per i frantoi e per ciascuna campagna, i dati figuranti nella contabilità di magazzino, gli elementi relativi all'attrezzatura tecnica e alla capacità di triturazione, nonché i risultati dei controlli effettuati in virtù del presente regolamento;

    d) le rese indicative annue di ciascuna zona omogenea di produzione.

    Articolo 17

    1. Gli schedari di cui all'articolo 16 sono riservati.

    Hanno accesso agli schedari:

    - le autorità nazionali abilitate dallo Stato membro,

    - gli agenti della Commissione in collaborazione con i funzionari competenti degli Stati membri e conformente al regolamento (CEE) n. 729/70 (1), modificato, da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3509/80 (2), soprattutto per quanto riguarda le procedure previste,

    - le organizzazioni di produttori e le loro unioni, per quanto riguarda gli elementi che gli Stati membri ritengono necessari ai fini di un efficace controllo dei loro attuali membri.

    2. Gli schedari ed i loro sistemi di trattamento devono essere compatibili con il sistema informatico utilizzato da ciascuno Stato membro produttore per lo schedario oleicolo.

    CAPITOLO 7

    Disposizioni finali

    Articolo 18

    Le rese di olive e di olio di cui all'aticolo 5, paragrafo 2, primo comma, secondo trattino, del regolamento n. 136/66/CEE sono fissate al più tardi il 31 maggio di ogni anno, per zone omogenee di produzione, sulla base dei dati forniti dagli Stati membri produttori non oltre il 30 aprile di ogni anno.

    Articolo 19

    Le modalità di applicazione del presente regolamento sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE.

    Secondo la stessa procedura sono fissate:

    - le rese di cui all'articolo 18;

    - la somma di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a).

    Articolo 20

    Per garantire un passaggio armonioso fra il regime attualmente in vigore e quello instaurato dal presente regolamento, per la campagna 1984/1985 la Commissione può decidere, secondo la procedura di cui all'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE, tutte le misure necessarie.

    Al fine di assicurare il rispetto degli obiettivi previsti dal presente regolamento e tenuto conto dei problemi specifici che possono sorgere in taluni Stati membri nell'applicazione di queste disposizioni, gli Stati membri interessati, prendendo in considerazione

    criteri supplementari, possono concedere, previa consultazione della Commissione, per un periodo transitorio di tre campagne a decorrere dalla campagna 1984/1985, un riconoscimento provvisorio alle organizzazioni di produttori e loro unioni che lo richiedono.

    Articolo 21

    Entro la fine del terzo anno di applicazione del presente regolamento, la Commissione presenterà al Consiglio una relazione sul funzionamento del regime previsto dal presente regolamento, corredata da proposte che consentano al Consiglio di rivedere detto regime.

    Articolo 22

    Gli Stati membri comunicano alla Commissione le misure adottate nel quadro del presente regolamento.

    Articolo 23

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 17 luglio 1984.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    A. DEASY

    (1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

    (2) Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

    (1) GU n. L 163 del 22. 6. 1983, pag. 39.

    (1) GU n. L 166 del 23. 6. 1978, pag. 1.

    (1) GU n. L 309 del 5. 11. 1982, pag. 30.

    (1) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 2.

    (2) GU n. L 367 del 31. 12. 1980, pag. 87.

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