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Document 31984R1371

Regolamento (CEE) n. 1371/84 della Commissione del 16 maggio 1984 che fissa le modalità di applicazione del prelievo supplementare di cui all' articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68

GU L 132 del 18.5.1984, p. 11–16 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (ES, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 04/06/1988; abrogato da 31988R1546

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1984/1371/oj

31984R1371

Regolamento (CEE) n. 1371/84 della Commissione del 16 maggio 1984 che fissa le modalità di applicazione del prelievo supplementare di cui all' articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68

Gazzetta ufficiale n. L 132 del 18/05/1984 pag. 0011 - 0016
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 30 pag. 0208
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 30 pag. 0208


*****

REGOLAMENTO (CEE) N. 1371/84 DELLA COMMISSIONE

del 16 maggio 1984

che fissa le modalità di applicazione del prelievo supplementare di cui all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 856/84 (2), in particolare l'articolo 5 quater, paragrafo 7,

visto il regolamento (CEE) n. 857/84 del Consiglio, del 31 marzo 1984, che fissa le norme generali per l'applicazione del prelievo di cui all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (3), in particolare l'articolo 2, paragrafo 2, l'articolo 3, punto 3, ultimo comma, l'articolo 6, paragrafo 3, l'articolo 7, paragrafo 1, l'articolo 9, paragrafo 3, l'articolo 11, lettere b) e c), e l'articolo 13, secondo comma,

visto il regolamento (CEE) n. 1223/83 del Consiglio, del 20 maggio 1983, relativo ai tassi di cambio da applicare nel settore agricolo (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 855/84 (5), in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

considerando che, con l'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68, è stato istituito un prelievo supplementare a carico dei produttori o degli acquirenti di latte di vacca allo scopo di frenare l'incremento della produzione lattiera; che occorre adottare le relative modalità d'applicazione, conformemente al regolamento (CEE) n. 857/84;

considerando che è d'uopo provvedere alla ripartizione della riserva comunitaria di cui all'articolo 5 quater, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 804/68, fissata a 335 000 t per il periodo dal 2 aprile 1984 al 31 marzo 1985; che, tenuto conto degli scopi per i quali è stata costituita tale riserva, è opportuno completare i quantitativi garantiti dei paesi in cui l'attuazione del regime di prelievo supplementare crea particolari difficoltà, tali da incidere negativamente sulle loro strutture di approvvigionamento o di produzione; che nella Repubblica d'Irlanda e nell'Irlanda del Nord l'industria lattiero-casearia contribuisce, direttamente o indirettamente, al prodotto nazionale lordo in misura notevolmente superiore alla media registrata nelle altre regioni della Comunità; che la possibilità di sviluppare, nelle due parti dell'Irlanda, attività alternative alla produzione lattiero-casearia si rivela assai limitata; che anche nel Lussemburgo l'attuazione del nuovo regime può essere facilitata con la concessione di un quantitativo supplementare per il periodo in causa;

considerando che, per consentire agli Stati membri di avvalersi - a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 857/84 - della facoltà di adeguare i quantitativi di riferimento assegnati ai produttori e agli acquirenti onde tener conto di situazioni specifiche, occorre stabilire le condizioni d'applicazione di tale disposizione; che, a tal fine, è opportuno disporre che ogni Stato membro possa adeguare i quantitativi di riferimento, determinando le categorie di soggetti passivi del prelievo secondo la quantità da essi consegnata annualmente, raffrontata alla media delle consegne annue rilevata, per singola azienda, nello Stato membro in questione; che le categorie di soggetti passivi possono essere determinate anche in funzione dell'andamento delle consegne rispetto all'andamento medio delle consegne nello Stato membro; che sembra pertanto opportuno che gli Stati membri possano adeguare i quantitativi di riferimento per regione in quanto l'andamento delle consegne di tali regioni diverge in modo rilevante dall'andamento medio registrato nello Stato membro;

considerando che, ai fini dell'applicazione dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 857/84, riguardante la determinazione dei quantitativi di riferimento assegnati ai produttori sulla base delle loro vendite destinate direttamente al consumo, e più particolarmente al fine di conciliare le esigenze di cui ai paragrafi 1 e 2 di detto articolo, è opportuno accordare agli Stati membri la facoltà di correggere, applicando una percentuale uniforme, i quantitativi di riferimento ottenuti a norma del paragrafo 1 dello stesso articolo, in modo da rispettare il disposto del paragrafo 2;

considerando che, ai fini della determinazione dei quantitativi di riferimento dei produttori che detengono un numero estremamente limitato di vacche lattiere e che vendono la loro produzione direttamente per il consumo, è opportuno, per motivi d'ordine amministrativo e nell'interesse stesso dei produttori, autorizzare gli Stati membri a determinare un quantitativo di riferimento su base forfettaria;

considerando che è d'uopo favorire per quanto possibile l'evoluzione delle strutture del settore lattiero-caseario, facilitando ai soggetti passivi del prelievo il passaggio dall'una all'altra delle categorie definite all'articolo 5 quater, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 804/68, ferma restando l'osservanza delle norme di questo regolamento;

considerando che occorre stabilire, a norma dell'articolo 11, lettera c), del regolamento (CEE) n. 857/84, le caratteristiche del latte, e in particolare il tenore di materia grassa, considerate rappresentative per fissare i quantitativi di latte consegnati o acquistati; che, in sede di applicazione della formula B, è opportuno, per ottenere una certa equivalenza dei risultati, stabilire caratteristiche differenziate per i quantitativi di latte consegnati a un acquirente;

considerando che, per quanto riguarda, le modalità relative alle dichiarazioni di consegna o di vendita, nonché le modalità di versamento del prelievo supplementare, è pienamente giustificato prevedere disposizioni particolari per talune regioni della Comunità, tenendo conto delle loro strutture specifiche di produzione e dei loro problemi di gestione amministrativa;

considerando che il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha espresso alcun parere entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per il periodo compreso tra il 2 aprile 1984 e il 31 marzo 1985, la riserva comunitaria di cui all'articolo 5 quater, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 804/68 è suddivisa come segue:

- Irlanda: 245 000 t

- Lussemburgo: 25 000 t

- Regno Unito (per la regione

dell'Irlanda del Nord): 65 000 t

Articolo 2

1. Gli Stati membri che ricorrono alla facoltà, di cui all'articolo 2, paragrafo 2, seconda frase, del regolamento (CEE) n. 857/84, di modulare la percentuale che incide sulla determinazione dei quantitativi di riferimento dei produttori e/o degli acquirenti, per l'applicazione delle formule A e/o B, prendono in considerazione uno dei fattori seguenti:

a) il livello delle consegne di alcune categorie di soggetti passivi, definendo tali categorie sulla base delle consegne annuali ed in rapporto alla media delle consegne per azienda nello Stato membro in causa;

b) l'andamento delle consegne in alcune regioni tra il 1981 e il 1983, ove la differenza tra l'andamento delle consegne di dette regioni e l'andamento medio delle consegne dello Stato membro in causa risulti superiore al 2 %;

c) l'andamento tra il 1981 e il 1983 delle consegne di alcune categorie di soggetti passivi, definite in funzione di tale andamento e se del caso in conformità della lettera a), rispetto all'andamento medio delle consegne nello Stato membro in causa;

2. Gli Stati membri che ricorrono alla facoltà di cui al paragrafo 1 comunicano alla Commissione le disposizioni adottate.

Articolo 3

L'elenco delle situazioni che possono giustificare la presa in considerazione di un altro anno civile di riferimento, in conformità dell'articolo 3, punto 3, del regolamento (CEE) n. 857/84, è completato come segue:

- l'esproprio di una parte considerevole della superficie agricola della azienda gestita dal produttore, che abbia comportato una riduzione temporanea della superficie aziendale destinata alla coltivazione dei foraggi,

- la prolungata incapacità professionale del produttore che gestiva personalmente l'azienda,

- il furto o la perdita accidentale di tutto o parte del patrimonio bovino da latte, che abbia inciso in misura notevole sulla produzione lattiera dell'azienda.

Articolo 4

1. Ogni produttore di latte e di prodotti lattiero-caseari di cui all'articolo 5 quater, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 804/68 presenta entro una data fissata dallo Stato membro all'organismo competente designato da quest'ultimo una domanda di registrazione, accompagnata da una dichiarazione da cui risulti il tipo e la quantità delle vendite dirette effettuate nell'anno civile 1981.

Tuttavia, la data di cui sopra non può essere successiva al 1o settembre 1984.

2. I produttori che abbiano iniziato la vendita diretta di latte e di prodotti lattiero-caseari dal 1o gennaio 1981, ma anteriormente al 1o aprile 1984, o che abbiano profondamente modificato la loro attività dal 1o gennaio 1981, indicano nella dichiarazione allegata alla domanda di registrazione il tipo e la quantità delle vendite dirette effettuate nel corso dei primi dodici mesi di attività.

Se svolgono la loro attività da meno di dodici mesi, indicano il tipo e la quantità delle vendite effettuate nel periodo di vendita effettivo. 3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, gli Stati membri possono disporre che i produttori che detengono meno di quattro vacche da latte abbiano la facoltà di indicare soltanto il numero di queste ultime; gli Stati membri possono inoltre rendere obbligatoria l'indicazione della natura dei prodotti commercializzati.

4. Entro il limite dei quantitativi di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 857/84, fissati nell'allegato del regolamento stesso, gli Stati membri assegnano:

a) ai produttori di cui al paragrafo 1, un quantitativo di riferimento corrispondente alle vendite dirette da essi effettuate nell'anno civile 1981 maggiorate dell'1 %, se del caso corrette di una percentuale uniforme per tener conto del citato articolo 6, paragrafo 2;

b) ai produttori di cui al paragrafo 2, un quantitativo di riferimento corrispondente alle vendite da essi effettuate negli ultimi dodici mesi di attività precedenti il 1o aprile 1984, applicandovi, se del caso, una percentuale; per i produttori che non raggiungono i dodici mesi di attività, gli Stati membri determinano un quantitativo annuo di vendite sulla base delle vendite effettive di tali produttori, assegnando loro un quantitativo di riferimento conformemente alle disposizioni di cui sopra.

Tuttavia, se si tratta di produttori che si avvalgono della deroga di cui al paragrafo 3, gli Stati membri assegnano loro un quantitativo di riferimento fissato forfettariamente tenendo conto del numero di vacche lattifere detenuto dal produttore, della resa media per vacca della regione, nonché, se del caso, della percentuale media di latte commercializzata e delle eventuali consegne ad un acquirente.

5. I produttori che abbiano ottenuto un quantitativo di riferimento in applicazione del paragrafo 4 e che cessino totalmente o parzialmente le vendite dirette possono consegnare il proprio latte e i prodotti lattiero-caseari ad un acquirente, nell'ambito delle formule A e B, a condizione che lo Stato membro sia in grado di concedere loro un quantitativo di riferimento entro il limite del quantitativo garantito di cui all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68;

6. I produttori che dispongono di un quantitativo di riferimento nell'ambito della formula A o della formula E, e che cessano le proprie consegne agli acquirenti, possono ottenere un quantitativo di riferimento nell'ambito dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 857/84, se lo Stato membro è in grado di concederlo loro entro il limite dei quantitativi di cui all'articolo 6, paragrafo 2, fissati nell'allegato del regolamento stesso.

7. Entro il limite dei quantitativi resisi disponibili in applicazione del paragrafo 5 e a seguito di cessazioni di attività, gli Stati membri possono concedere ai produttori che vendono direttamente al consumo un quantitativo di riferimento supplementare o un quantitativo specifico, purché siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 3 e all'articolo 4, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CEE) n. 857/84.

Articolo 5

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 854/84, e fatto salvo il disposto dell'articolo 7, paragrafo 3, delle stesso regolamento, i quantitativi di riferimento dei produttori e degli acquirenti, nell'ambito delle formule A e B, e dei produttori che vondono direttamente al consumo sono trasferiti alle condizioni seguenti:

1. in caso di vendita, locazione o trasmissione per via ereditaria della totalità di un'azienda, il quantitativo di riferimento corrispondente viene trasferito al produttore che rileva l'azienda;

2. in caso di vendita, locazione o trasmissione per via ereditaria di una o più parti di un'azienda, il quantitativo di riferimento corrispondente viene ripartito tra i produttori che rilevano l'azienda in funzione delle superfici utilizzate per la produzione lattiera o di altri criteri obiettivi stabiliti dagli Stati membri. Gli Stati membri possono non prendere in considerazione le parti trasferiti la cui superficie utilizzata per la produzione lattiera è inferiore ad una superficie minima da essi determinata;

3. le disposizioni dei punti 1 e 2 si applicano anche agli altri casi di trasferimento che producano effetti giuridici comparabili per i produttori, secondo le varie normative nazionali. Gli Stati membri possono applicare le disposizioni dei punti 1 e 2 a casi di trasferimento effettuato durante e dopo il periodo di riferimento.

Articolo 6

1. Nell'ambito della formula B, il quantitativo di riferimento dell'acquirente viene modificato, in particolare per tener conto:

a) dei quantitativi supplementari assegnati ai produttori in applicazione degli articoli 3 e 4 del regolamento (CEE) n. 857/84;

b) dei quantitativi concessi in conformità dell'articolo 4, paragrafo 5, del presente regolamento;

c) dei trasferimenti di cui all'articolo 5 del presente regolamento;

d) dei casi di sostituzione di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 857/84, compreso il passaggio di produttori da un acquirente ad un altro.

2. Ai fini dell'applicazione delle formule A e B, se dei soggetti passivi hanno iniziato la loro attività dopo l'inizio del periodo di riferimento, gli Stati membri possono assegnare loro un quantitativo di riferimento secondo modalità analoghe a quelle di cui all'articolo 4, paragrafo 4, lettera b). Articolo 7

Gli Stati membri che ricorrano alla facoltà prevista all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 857/84 comunicano preventivamente alla Commissione i loro progetti di misure. Alla fine di ciascun periodo di dodici mesi, essi comunicano inoltre alla Commissione una destinta dei quantitativi riassegnati in applicazione di tali misure.

Articolo 8

Per il calcolo del prelievo applicabile alle consegne di crema e di burro, si utilizzano le seguenti equivalenze:

a) 1 kg di crema =

1.2 // = // 26,3 kg di latte × % di materia grassa della crema 100

b) 1 kg di burro = 22,5 kg di latte.

Per i formaggi, gli Stati membri possono stabilire le equivalenze tenendo conto del tenore di estratto secco e di materia grassa dei tipi di formaggio in causa, oppure di fissare forfettariamente i quantitativi di equivalente latte prendendo in considerazione il numero di vacche da latte detenuto dal produttore e la resa media per vacca della regione.

Articolo 9

1. Le caratteristiche del latte considerate rappresentative ai sensi dell'articolo 11, lettera c), del regolamento (CEE) n. 857/84 sono quelle constatate nel latte consegnato o acquistato durante i dodici mesi precedenti.

2. Qualora si constati, nel computo finale effettuato per ciascun soggetto passivo del prelievo conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 857/84, che il tenore di materia grassa del latte consegnato o acquistato durante il periodo di dodici mesi in causa presenta in media un divario positivo superiore ad un grammo per chilogrammo di latte rispetto al tenore medio constatato nel precedente periodo di dodici mesi, il quantitativo di latte che serve come base di calcolo del prelievo è maggiorato del 2,6 % per grammo di materia grassa supplementare per chilogrammo di latte.

In caso di applicazione della formula B, la maggiorazione di cui sopra viene effettuata per ogni divario positivo superiore a 0,6 grammi.

Tali disposizioni non si applicano se il soggetto passivo è in grado di dimostrare in modo soddisfacente all'organismo competente dello Stato membro che tale divario è la normale conseguenza delle condizioni di produzione.

Articolo 10

Ai fini dell'applicazione degli articolo 9 e 10 del regolamento (CEE) n. 857/84, gli Stati membri possono sostituire il trimestre con periodi di quattro settimane e il periodo di dodici mesi con un periodo di cinquantadue settimane. In tal caso, il primo periodo di cinquantadue settimane inizia la domenica o il lunedì della settimana successiva al 2 aprile 1984.

Articolo 11

1. Ai fini dell'applicazione delle formule A e B, gli acquirenti tengono a disposizione dell'organismo competente dello Stato membro, per almeno tre anni, una contabilità di magazzino dalla quale risulti per ciascun produttore e per trimestre:

a) il nome e l'indirizzo;

b) i quantitativi di latte acquistati durante il trimestre in causa e durante il corrispondente trimestre dell'anno civile di riferimento preso in considerazione dallo Stato membro;

c) i quantitativi di riferimento corrispondenti, tenuto conto dei quantitativi concessi in applicazione degli articoli 3, 4 e 7 del regolamento (CEE) n. 857/84;

d) i quantitativi di latte o di equivalente latte acquistati durante il trimestre in causa che superano il quantitativo di riferimento accumulato, calcolato al termine del corrispondente trimestre dell'anno civile di riferimento preso in considerazione dallo Stato membro.

Per i primi due periodi di dodici mesi,

- in Grecia: per la totalità del territorio,

- in Italia: per le regioni di montagna delimitate in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 75/268/CEE del Consiglio (1) e per le regioni di cui all'allegato della decisione 77/711/CEE della Commissione (2),

la contabilità di magazzino di cui al primo comma viene tenuta per ciascuno dei due periodi in casua.

2. Per gli scambi intracomunitari di prodotti lattiero-caseari delle sottovoci 04.01 A II e 04.01 B, gli Stati membri prendono le misure necessarie e predispongono adeguati controlli per garantirne la realtà e l'esattezza della contabilizzazione e norma del regolamento (CEE) n. 857/84.

In occasione dell'espletamento delle formalità doganali, l'esportatore appone nella dichiarazione di esportazione la dicitura seguente: « Contabilizzato dal sig. . . . a norma del regolamento (CEE) n. 857/84 ».

Articolo 12

1. Trenta giorni dopo la fine di ciascun trimestre, gli acquirenti trasmettono all'organismo competente una dichiarazione dalla quale risulti:

- in caso di applicazione della formula A, per ciascun produttore interessato, il quantitativo di latte o di equivalente latte che supera il quantitativo di riferimento nonché i corrispondenti importi del prelievo;

- in caso di applicazione della formula B, per l'insieme dei produttori, il quantitativo di latte o di equivalente latte che supera il quantitativo di riferimento dell'acquirente, nonché i corrispondenti importi del prelievo.

Tuttavia, la prima dichiarazione relativa ai primi due trimestri di applicazione viene effettuata anteriormente al 1o novembre 1984.

2. Quarantacinque giorni dopo la fine di ciascun trimestre, gli acquirenti di cui al paragrafo 1 versano all'organismo competente l'importo del prelievo eventualmente dovuto.

Ove risulti che il prelievo versato per il trimestre o i trimestri precedenti ecceda l'importo effettivamente dovuto dall'inizio del periodo di dodici mesi in causa, gli Stati membri possono disporre, alla fine di ciascun trimestre, che al soggetto passivo venga rimborsata la somma pagata in eccessao.

3. Gli Stati membri possono prevedere che la dichiarazione di cui al paragrafo 1 e il versamento di cui al paragrafo 2 siano effettuati alla stessa data, purché non sia superato il termine di quarantacinque giorni di cui al paragrafo 2.

4. Se dal computo finale di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 857/84 risulta una differenza fra la somma dei prelievi trimestrali provvisori e l'importo del prelievo effettivamente dovuto, l'organismo competente restituisce o, eventualmente, il debitore versa a quest'ultimo l'importo della differenza entro il 1o luglio successivo alla fine del periodo di dodici mesi in causa.

Articolo 13

1. Ciascun produttore di latte e di prodotti lattiero-caseari di cui all'articolo 5 quater, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 804/68 comunica all'organismo competente designato dallo Stato membro, due mesi dopo la fine del periodo di dodici mesi in causa, una dichiarazione dalla quale risultino i quantitativi di latte e di prodotti lattiero-caseari venduti nel periodo in causa e durante l'anno civile di riferimento.

2. Tre mesi dopo la fine del periodo di dodici mesi in causa, ciascun produttore di cui al paragrafo 1 versa all'organismo competente l'importo del prelievo eventualmente dovuto.

3. In deroga al paragrafo 2, gli Stati membri possono prevedere che l'organismo competente comunichi all'interessato l'importo del prelievo eventualmente dovuto e provveda alla sua riscossione entro un termine di quattro mesi dalla scadenza del trimestre in causa.

Articolo 14

Il tasso di conversione da applicare:

- per il calcolo dei prelievi trimestrali provvisori di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 857/84, è il tasso rappresentativo valido il primo giorno del trimestre in causa;

- per il saldo che risulta dal computo finale di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del suddetto regolamento, è il tasso rappresentativo valido l'ultimo giorno del periodo di dodici mesi in causa;

- per il calcolo del prelievo di cui all'articolo 9, paragrafo 3, del suddetto regolamento, è il tasso rappresentativo valido l'ultimo giorno del periodo di dodici mesi in causa.

Articolo 15

1. In deroga all'articolo 12:

a) gli Stati membri per le regioni di montagna delimitate in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 75/268/CEE, la Grecia per l'insieme del suo territorio e l'Italia per le regioni elencate nell'allegato della decisione 77/711/CEE sono autorizzati per i primi due periodi di dodici mesi a riscuotere il prelievo entro i quarantacinque giorni successivi alla fine di ciascun periodo di dodici mesi in causa;

b) l'Italia, per le regioni diverse da quelle di cui al primo paragrafo, è autorizzata a riscuotere il prelievo per il primo periodo di dodici mesi al più tardi entro i 45 giorni successivi alla fine di detto periodo;

c) gli Stati membri, ad eccezione della Grecia e dell'Italia, sono autorizzati a riscuotere il prelievo per i primi due trimestri di applicazione al più tardi entro i 45 giorni successivi al 30 settembre 1984.

2. Il tasso di conversione da utilizzare:

- per l'applicazione del paragrafo 1, lettere a) e b), è il tasso rappresentativo valido l'ultimo giorno del periodo di dodici mesi in causa;

- per l'applicazione del paragrafo 1, lettera c), è il tasso rappresentativo valido il 2 aprile 1984. Articolo 16

1. Gli Stati membri adottano le misure complementari necessarie:

a) per garantire la riscossione del prelievo, in particolare le misure di controllo e quelle che assicurano l'informazione degli interessati per quanto riguarda i provvedimenti penali o amministrativi cui si espongono in caso di mancato rispetto delle disposizioni del presente regolamento;

b) per disciplinare i casi di abbandono definitivo della produzione lattiera, conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 857/84, in caso di applicazione di tale disposizione.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione entro il 1o ottobre 1984 le misure di cui al paragrafo 1.

Articolo 17

Il presente regolamento entra in vigore il girono della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Tuttavia, l'articolo 11, paragrafo 2, è applicabile a decorrere dal quattordicesimo giorno successivo alla pubblicazione.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 1984.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

(2) GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 10.

(3) GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 13.

(4) GU n. L 132 del 21. 5. 1983, pag. 33.

(5) GU n. L 50 dell'1. 4. 1984, pag. 1.

(1) GU n. L 128 del 19. 5. 1975, pag. 22.

(2) GU n. L 292 del 16. 11. 1977, pag. 15.

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