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Document 31984R0857

Regolamento (CEE) n. 857/84 del Consiglio del 31 marzo 1984 che fissa le norme generali per l' applicazione del prelievo di cui all' articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

GU L 90 del 1.4.1984, p. 13–16 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (ES, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/04/1993; abrogato da 31992R3950

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1984/857/oj

31984R0857

Regolamento (CEE) n. 857/84 del Consiglio del 31 marzo 1984 che fissa le norme generali per l' applicazione del prelievo di cui all' articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

Gazzetta ufficiale n. L 090 del 01/04/1984 pag. 0013 - 0016
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 30 pag. 0064
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 30 pag. 0064


++++

REGOLAMENTO ( CEE ) N . 857/84 DEL CONSIGLIO

del 31 marzo 1984

che fissa le norme generali per l ' applicazione del prelievo di cui all ' articolo 5 quater del regolamento ( CEE ) n . 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

visto il regolamento ( CEE ) n . 804/68 del Consiglio , del 27 giugno 1968 , relativo all ' organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 856/84 ( 2 ) , in particolare l ' articolo 5 quater ,

vista la proposta della Commissione

considerando che l 'articolo 5 quater del regolamento ( CEE ) n . 804/68 ha istituito un prelievo che i produttori o gli acquirenti di latte o di altri prodotti lattiero-caseari devono versare per i quantitativi che superano un quantitativ anuo di riferimento ; che in linea di principo , l ' importo di detto prelievo deve coprire i costi di smaltimento del latte che supera il quantitativo di riferimento ; che , tuttavia , quando il prelievo è riscosso a livello dell ' acquirente , la sua applicazione non incide necessariamente du tutti i quantitativi di latte consegnati da ciascun produttore ed eccedenti un quantitativo pari a quello considerato per fissare il quantitativo di riferimento dell ' acquirente ; che per ottenere un ' equivalenza di risultati è opportuno fissare un importo del prelievo più elevato , quando esso è dovuto dall ' acquirente ;

considerando che è opportuno fissare il quantitativo di riferimento prendendo come base il quantitativo corrispondente all ' anno civile 1981 , già considerato per la determinazione del limite di garanzia di cui all ' articolo 5 ter del regolamento ( CEE ) n . 804/68 , aumentata dell ' 1 % ; che è tuttavia opportuno consentire agli Stati membri , per motivi attinenti alle loro condizioni di produzione o di raccolta , di prendere come base il quantitativo corrispondente all ' anno civile 1982 o 1983 , con applicazione di una percentuale che consenta di raggiungere lo stesso risultato ;

considerando che è opportuno consentire agli Stati membri di adattare i quantitativi di riferimento per tener conto della situazione particolare di alcuni produttori e di costituire a tal fine , se del caso , una riserva nell ' ambito del suddetto quantitativo garantito ;

considerando che per facilitare l ' applicazione del prelievo supplementare in Grecia , tenuto conto del fatto che la sua produzione lattiera totale è inferiore all ' 1 % della produzione comunitaria e che il numero totale degli acquirenti vi è molto elevato , conviene considerate l ' insieme degli acquirenti di questo Stato membro come un solo acquirente ;

considerando che , per quanto riguarda le vendite dirette al consumo effettuate dai produttori , si deve tener conto della tendenza al ribasso di tali vendite e prendere come quantitativo di riferimento il quantitativo corrispondente all ' anno civile 1981 , con un aumento dell ' 1 % .

considerando che è assolutamente di pubblico interesse che il regime entri in vigore dal 2 aprile 1984 ; che a tal fine devono essere adottate misure transitorie affinchù il prelievo dovuto dal 2 aprile possa essere riscosso entro un termine ragionevole ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1 . Il prelievo di cui all ' articolo 5 quater del regolamento ( CEE ) n . 804/68 è fissato al :

- 75 % del prezzo indicativo del latte , in caso di applicazione della formula A ,

- 100 % del prezzo indicativo del latte , in caso di applicazione della formula B ,

- 75 % del prezzo indicativo del latte , in caso di vendita diretta al consumo .

2 . Per regione , ai sensi dell ' articolo 5 quater , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 804/68 , s ' intende tutto o parte del territorio di uno Stato membro che presenta un ' unità geografica e le cui condizioni naturali , le strutture di produzione e il rendimento medio delle mandrie sono comparabili .

L ' applicazione in ciascuna regione della formula A o della formula B deve rispondere ad uno o più dei seguenti criteri :

- praticabilità amministrativa ,

- necessità di facilitare l ' evoluzione e gli adattamenti strutturali ,

- esigenze dello sviluppo regionale , soprattutto al fine di evitare la desertificazione di talune zone .

/Gli Stati membri comunicano ogni anno alla Commissione , prima del 1° gennaio e per la prima volta prima del 1° maggio 1984 , l ' elenco delle regioni con l ' indicazione della formula prescelta per ciascuna di esse .

Articolo 2

1 . Il quantitativo di riferimento di cui all ' articolo 5 quater , paragrafo i , del regolamento ( CEE ) n . 804/68 è pari al quantitativo di latte o di equivalente latte consegnato dal produttore nell ' anno civile 1981 ( formula A ) oppure al quantitativo di latte o di equivalente latte acquistato da un acquirente nell ' anno civile 1981 ( formula B ) , aumenti dell ' 1 % .

2 . Tuttavia , gli Stati membri possono prevedere che sul proprio territorio il quantitativo di riferimento di cui al paragrafo 1 è pari al quantitativo di latte o di equivalente latte consegnato o acquistato nell ' anno civile 1982 o 1983 , con applicazione di una percentuale fissata in modo da non superare il quantitativo garantito di cui all ' articolo 5 quater del regolamento ( CEE ) n . 804/68 . Questa percentuale può essere modulata in funzione del livello delle consegne da parte di certe categorie di soggetti passivi del prelievo , dell ' evoluzione delle consegne in talune regioni tra il 1981 e il 1983 o dell ' evoluzione delle consegne di certe categorie di soggetti passivi del prelievo durante lo stesso periodo , alle condizioni da stabilissi secondo la procedura di cui all ' articolo 30 del regolamento ( CEE ) n . 804/68 .

3 . Le percentuali di cui ai paragrafi 1 e 2 possono essere adattate dagli Stati membri per garantire l ' applicazione degli articoli 3 e 4 .

Articolo 3

Ai fini della determinazione dei quantitativi di riferimento di cui all ' articolo 2 e nel quadro dell ' applicazione delle formule A e B , sono prese in considerazione alcune situazioni particolari alle seguenti condizioni :

1 . I produttori che anno sottoscritto un piano di sviluppo della produzione lattiera ai sensi della direttiva 72/159/CEE ( 3 ) , depositato anteriormente al 1° marzo 1984 , possono ottenere , secondo la decisione dello Stato membro ,

- se il piano è in corso di esecuzione , un quantitativo specifico di riferimento che tenga conto dei quantitativi di latte e di prodotti lattiero-caseari previsti dal piano di sviluppo ;

- se il piano è stato eseguito dopo il 1° gennaio 1981 , un quantitativo specifico di riferimento specifico di riferimento che tenga conto dei quantitativi di latte e di prodotti lattiero-caseari consegnati durante l ' anno in cui è stato ultimato il piano .

Qualora lo Stato membro disponga di sufficienti informazioni , possono inoltre essere presi in considerazione gli investimenti effettuati senza piano di sviluppo .

2 . Gli Stati membri possono accordare ai giovani agricoltori insediati dopo il 31 dicembre 1980 un quantitativo di riferimento specifico .

3 . I produttori la cui produzione lattiera ha risentito sensibilmente , durante l ' anno di riferimento considerato in applicazione dell ' articolo 2 , di eventi eccezionali verificatisi prima o durante tale anno , ottengono , su loro richiesta , la presa in considerazione di un altro anno civile di riferimento compreso nel periodo 1981 - 1983 .

L ' applicazione del primo comma pu ò essere giustificata dai seguenti eventi :

- una catastrofe naturale grave che colpisce maniera notevole l ' azienda del produttore ;

- la distruzione fortuita delle risorse foraggere o dei fabbricati destinati all ' allevamento della mandria lattiera ;

- una epizoozia che colpisce tutta o parte della mandria lattiera .

Gli Stati membri informano la Commissione dei casi di applicazione del primo comma . L ' elenco degli eventi di cui al secondo comma può essere completato secondo la procedura di cui all ' articolo 30 del regolamento ( CEE ) n . 804/68 .

Articolo 4

1 . Per realizzare la ristrutturazione della produzione lattiera a livello nazionale , regionale , o delle zone di raccolta , gli Stati membri possono , nel quadro dell ' applicazione delle formule A e B :

a ) concedere ai produttori che s ' impegnano ad abbandonare definitivamente la produzione lattiera , un ' indennità versata in una o più annualità .

b ) concedere un quantitativo di riferimento supplementare ai produttori che realizzano un piano di sviluppo della produzione lattiera approvato dopo l ' entrata in vigore del presente regolamento a titolo della direttiva 72/159/CEE , a condizione che questo piano corrisponda ai criteri di cui all ' articolo 1 , paragrafo 2 , del regolamento ( CEE ) n . 1946/81 ( 4 ) ;

c ) concedere ai produttori che esercitano l ' attività agricola a titolo principale , un quantitativo di riferimento supplementare , sia che la loro mandria lattiera soddisfi sia che non soddisfi le condizioni di cui alla lettera b ) .

2 . I quantitativi di riferimento resi disponibili vengono aggiunti , se necessario , alla riserva di cui all ' articolo 5 .

Articolo 5

Ai fini dell ' applicazione degli articoli 3 e 4 possono essere concessi quantitativi supplementari di riferimento solo nei limiti del quantitativo garantito di cui all ' articolo 5 quater del regolamento ( CEE ) n . 804/68 . Detti quantitativi supplementari sono prelevati su una riserva costituita dallo Stato membro nell ' ambito del suddetto quantitativo garantito .

Articolo 6

1 . A ciascuno produttore di latte e di prodotti lattiero-caseari di cui all ' articolo 5 quater , paragrafo 2 , del regolamento ( CEE ) n . 804/68 è attribuito un quantitativo di riferimento corrispondente alle vendite dirette da lui effettuate durante l ' anno civile 1981 , con un aumento dell ' 1 % .

2 . Le disposizioni degli articoli 3 e 7 si applicano ai produttori di cui al presente articolo .

Articolo 7

1 . In caso di vendita , locazione o trasmissione per via ereditaria di un ' azienda , il corrispondente quantitativo di riferimento è trasferito totalmente o in parte all ' acquirente , al locatario o all ' erede , secondo modalità da stabilire .

2 . Nell ' ambito della formula B , se un acquirente sostituisce , totalmente o in parte , uno o più acquirenti , il suo quantitativo annuo di referimento viene fissato :

- per la parte rimanente del corrente periodo di dodici mesi , prendendo in considerazione totalmente o in parte i quantitativi di riferimento , proporzionalmente al periode restante ,

- per il successivo periodo di dodici mesi , prendendo in considerazione totalmente o in parte i quantitativi di riferimento degli acquirenti che sostituisce .

3 . Gli Stati membri possono disporre che una parte dei quantitativi sia aggiunta alla riserva di cui all ' articolo 5 .

Articolo 8

Fatto salvo l ' articolo 7 , paragrafo i :

1 . allorchù si applica la formula B , gli Stati membri possono adottare i provvedimenti necessari per consentire agli acquirenti di latte e prodotti lattiero-caseari di gestire i quantitativi di riferimento loro accordati , comprese l ' assegnazione e riassegnazione dei quantitativi di cui all ' articolo 10 ;

2 . il sistema può l ' istituzione di organismi interprofessionali per esaminare i casi controversi .

Articolo 9

1 . Per l ' applicazione delle formule A e B prelievo è riscosso :

a ) mediante acconti trimestrali provvisori stabiliti sulla base dei quantitativi di latte o di equivalente latte che , per ciascun debitore del prelievo , superano per il trimestre in causa il quantitativo di riferimento cumulato , calcolato alla fine del corrispondente trimestre dell ' anno civile di riferimento preso in considerazione dallo Stato membro ;

b ) procedendo , per ciascun debitore del prelievo , ad un computo finale dopo il termine del periodo di dodici mesi in causa , sulla base del superamento effettivo , durante lo stesso periodo , del suo quantitativo annuo di riferimento .

2 . In caso di applicazione della formula A il prelievo è riscosso dall ' acquirente presso ciascun produttore .

3 . I produttori di latte e/o di prodotti lattiero-caseari che vendono direttamente al consumatore versano l ' importo del prelievo all ' organismo designato dallo Stato membro , secondo modalità da stabilire .

Articolo 10

In caso di applicazione della formula B :

1 . l ' acquirente debitore del prelievo ripercuote quest ' ultimo sul prezzo pagato ai produttori per trimestre in causa , in funzione del quantitativo di latte o di equivalente latte di cui ciascuno di essi ha superato , nello stesso trimestre , un quantitativo trimestrale corrispondente a quello preso in considerazione ai fini della fissazione del quantitativo di riferimento dell ' acquirente ;

2 . dopo la fine del periodo di 12 mesi in causa , sulla base del computo finale di cui all ' articolo 8 , paragrafo 1 , lettera b ) , l 'acquirente procede , se del caso agli adeguamenti necessari , in funzione del quantitativo di latte o di equivalente latte di cui ciascuno dei produttori ha superato , nello stesso periodo , un quantitativo annuo corrispondente a quello preso in considerazione ai fini della fissazione del quantitativo di riferimento dell ' acquirente .

Per l ' applicazione del presente articolo in Grecia l ' insieme degli acquirenti è considerato come un solo acquirente .

Articolo 11

Ai fini dell ' applicazione degli articoli 9 e 10 la Commissione :

a ) stabilisce l ' importo del prelievo in conformità dell ' articolo 1 ,

b ) stabilisce , secondo la procedura di cui all ' articolo 30 del regolamento ( CEE ) n . 804/68 , le equivalenze da utilizzare ai fini dell ' attuazione del presente regolamento , in particolare per il calcolo del prelievo applicabile ai prodotti lattiero-caseari diversi dal latte ,

c ) stabilisce , secondo la procedura di cui all ' articolo 50 del regolamento ( CEE ) n . 804/68 , le caratteristiche del latte , in particolare il tenore di materia grassa , considerate rappresentative per fissare i quantitativi di latte consegnati o acquistati .

Articolo 12

Ai sensi del presente regolamento , si intende per :

a ) latte : il prodotto proveniente dalla mungitura di una o più vacche ;

b ) altri prodotti lattiero-caseari : la crema di latte , il burro e i formaggi ;

c ) produttore : l ' imprenditore agricolo , persona fiscia o giuridica o associazione di persone fisiche o giuridiche , la cui azienda è situata nel territorio geografico della Comunità ,

- che vende latte o altri prodotti lattiero-caseari direttamente al consumatore

- e / o effettua consegne all ' acquirente ;

d ) azienda : il complesso delle unità di produzione gestite dal produttore e situate nel territorio geografico della Comunità ;

e ) acquirente : un ' impresa o un ' associazione che acquista latte o altri prodotti lattiero-caesari

- per procede al loro trattamento o alla loro trasformazione ,

- per cederli a una o più imprese dedite al trattamento o alla trasformazione del latte o di altri prodotti lattiero-caseari ;

f ) impresa dedita al trattamento o alla trasformazione del latte o di altri prodotti lattiero-caseari : un ' impresa o un ' associazione che limita la sua attività lattiera a operazioni di raccolta , di imballaggio , di magazzinaggio e di raffreddamento o ad una di tali operazioni ;

g ) consegna : ogni consegna di latte o di altri prodotti lattiero-caseari , indipendentemente dal fatto che al trasporto provveda il produttore , l ' acquirente , l ' impresa dedita al trattamento o alla trasformazione di tali prodotti o un terzo ;

h ) latte o equivalente latte venduto direttamente al consumo : il latte o i prodotti lattiero-caseari convertiti in equivalente latte , venduti senza passare attraverso un ' impresa dedita al trattamento o alla trasformazione del latte .

Articolo 13

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .

Tuttavia , per l ' applicazione degli articoli 9 e 10 sono adottate disposizioni transitorie secondo la procedura di cui all ' articolo 30 del regolamento ( CEE ) n . 804/68 .

Fatto a Bruxelles , addì 31 marzo 1984 .

Per il Consiglio

Il Presidente

M . ROCARD

( 1 ) GU n . L 148 del 28 . 6 . 1968 , pag . 13 .

( 2 ) Vedi pagina 10 della presente Gazzetta ufficiale .

( 3 ) GU n . L 96 del 23 . 4 . 1972 , pag . 1 .

( 4 ) GU n . L 197 del 20 . 7 . 1981 , pag . 32 .

Allegato

Quantitativi di cui all ' articolo 6 , paragrafo 2 ( produttori di latte che vendono direttamente al consumatore )

in 1 000 t

Belgio * 505 *

Danimarca * 1 *

Germania * 305 *

Grecia * 116 *

Francia * 1 183 *

Irlanda * 16 *

Italia * 1 591 *

Lussemburgo * 1 *

Paesi Bassi * 145 *

Regno Unito * 187

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