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Document 31984L0535

Direttiva 84/535/CEE del Consiglio del 17 settembre 1984 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative al livello di potenza acustica ammesso dei gruppi elettrogeni di saldatura

GU L 300 del 19.11.1984, p. 142–148 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (ES, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 03/01/2002; abrogato da 300L0014

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1984/535/oj

31984L0535

Direttiva 84/535/CEE del Consiglio del 17 settembre 1984 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative al livello di potenza acustica ammesso dei gruppi elettrogeni di saldatura

Gazzetta ufficiale n. L 300 del 19/11/1984 pag. 0142 - 0148
edizione speciale spagnola: capitolo 15 tomo 5 pag. 0085
edizione speciale portoghese: capitolo 15 tomo 5 pag. 0085
edizione speciale finlandese: capitolo 15 tomo 6 pag. 0185
edizione speciale svedese/ capitolo 15 tomo 6 pag. 0185


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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 17 settembre 1984 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello di potenza acustica ammesso dei gruppi elettrogeni di saldatura

( 84/535/CEE )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 100 ,

vista la proposta della Commissione ( 1 ) ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 2 ) ,

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 3 ) ,

considerando che i programmi d ' azione delle Comunità europee in materia ambientale del 1973 e del 1977 ( 4 ) sottolineano l ' importanza del problema dell ' inquinamento acustico e in particolare la necessità di agire sulle sorgenti più rumorose ;

considerando che une disparità tra le disposizioni già applicabili o in corso di preparazione negli Stati membri in materia di limitazione delle emissioni sonore dei gruppi elettrogeni di saldatura altera le condizioni di concorrenza e ha pertanto un ' incidenza diretta sul funzionamento del mercato comune ; che è dunque opportuno procedere in questo settore al ravvicinamento delle legislazioni previsto dall ' articolo 100 del trattato ;

considerando che la direttiva 84/832/CEE del Consiglio , del 17 settembre 1984 , per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle disposizioni comuni in materia di attrezzature e macchine per cantieri edili ( 5 ) , ha definito , in particolare , la procedura di certificazione CEE ; che conformemente a tale direttiva , è opportuno fissare le prescrizioni armonizzate applicabili alle varie categorie di attrezzature ;

considerando che la direttiva 79/113/CEE del Consiglio , del 19 dicembre 1978 , per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla determinazione delle emissioni sonore delle attrezzature e macchine per cantieri ( 6 ) , modificata dalla direttiva 81/1051/CEE ( 7 ) , ha definito in particolare il metodo da applicare per fissare i criteri acustici relativi ai gruppi elettrogeni di saldatura ;

considerando inoltre che , a causa dell ' incidenza del rumore prodotto dai gruppi elettrogeni di saldatura sull ' ambiente , e , in particolare , sul benessere e sulla salute degli individui , è necessaria una progressiva e sensibile riduzione del livello di potenza acustica dei gruppi elettrogeni di saldatura ;

considerando che , allo scopo di limitare il disturbo causato dal rumore propagato nell ' aria dai gruppi elettrogeni di saldatura , è opportuno poter disciplinare il loro impiego in certe zone considerate particolarmente sensibili ;

considerando che le prescrizioni tecniche devono essere adeguate rapidamente al progresso della tecnica ; che a tal fine è opportuno prevedere l ' applicazione della procedura contemplata dall ' articolo 5 della direttiva 79/113/CEE ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

1 . La presente direttiva si applica al livello di potenza acustica ammesso dei gruppi elettrogeni di saldatura utilizzati per compiere lavori nei cantieri edili e di ingegneria civile .

2 . Si tratta di una direttiva particolare ai sensi dell ' articolo 3 , paragrafo 2 , della direttiva 84/532/CEE in appresso denominata « direttiva quadro » .

Articolo 2

Ai sensi della presente direttiva si intende per gruppo elettrogeno di saldatura ogni apparecchio rotativo che eroghi una corrente di saldatura .

Articolo 3

1 . Gli organismi autorizzati rilasciano l ' attestato di certificazione CEE ad ogni tipo di gruppo elettrogeno di saldatura il cui livello di potenza acustica del rumore prodotto all ' aperto , misurato nelle condizioni di cui all ' allegato I della direttiva 79/113/CEE , modificato dall ' allegato I della presente direttiva , non supera i livelli di potenza acustica ammessi indicati nella seguente tabella :

Corrente nominale massima di saldatura * Livello di potenza acustica ammesso in dB ( A ) / I pW a decorrere * da 18 mesi dopo la notifica della direttiva * da 5 anni dopo la notifica della direttiva *

Inferiore o pari a 200 A * 104 * 101 *

Superiore a 200 A * 101 * 100 *

2 . Ogni domanda di attestato di certificazione CEE di un tipo di gruppo elettrogeno di saldatura , per quanto concerne il livello di potenza acustica ammesso , deve essere corredata di una scheda informativa conforme al modello di cui all ' allegato II .

3 . Per ogni tipo di gruppo elettrogeno di saldatura che certifica , l ' organismo autorizzato compila tutte le rubriche dell ' attestato di certificazione CEE il cui modello figura nell ' allegato III della direttiva quadro .

4 . La durata di validità degli attestati di certificazione CEE è limitata a cinque anni . Essa può essere prorogata di altri cinque anni se ne è fatta richiesta entro dodici mesi prima della scadenza dei primi cinque anni .

Tuttavia , dopo cinque anni dalla notifica della direttiva , gli attestati di certificazione CEE perdono la loro validità , a meno che non siano stati rilasciati per gruppi elettrogeni di saldatura rispondenti al livello limite che entrerà in vigore a tale data .

5 . In deroga all ' articolo 19 , paragrafo 1 , della direttiva quadro , un gruppo elettrogeno di saldatura munito di certificato di conformità stabilito in base ad un attestat di certificazione CEE relativo ai valori del primo periodo non può più beneficiare dei vantaggi previsti dall ' articolo in questione dopo cinque anni e mezzo dalla notifica della direttiva ; il periodo di validità deve essere indicato sui certificati di conformità in questione .

6 . Per ogni gruppo elettrogeno di saldatura costruito conformemente al tipo provvisto di attestato di certificato di conformità , il cui modello figura nell ' allegato IV della direttiva quadro , nelle colonne corrispondenti alla certificazione CEE .

7 . Su ogni gruppo elettrogeno di saldatura costruito conformemente al tipo provvisto di certificazione CEE deve essere indicato , in modo visibile , ben leggibile e indelebile , il livello di potenza acustica , espresso in dB ( A ) / 1 pW , garantito dal fabbricante e determinato alle condizioni di cui all ' allegato I della direttiva 79/113/CEE , modificato dall ' allegato I della presente direttiva , nonchù il simbolo * ( epsilon ) . Il modello di questa indicazione figura nell ' allegato III della presente direttiva .

Articolo 4

Gli Stati membri possono adottare provvedimenti per disciplinare l ' impiego dei gruppi elettrogeni di saldatura nelle zone che essi considerano come sensibili .

Articolo 5

Il controllo di conformità delle fabbricazioni al tipo certificato , di cui all ' articolo 12 della direttiva quadro , è effettuato secondo le modalità tecniche fissate nell ' allegato IV .

Articolo 6

Il Consiglio , entro diciotto mesi , delibera all ' unanimità sulla riduzione dei livelli di emissione sonora che la Commissione presenterà quanto prima e comunque entro e non oltre cinque anni dall ' adozione della presente direttiva .

Articolo 7

Conformemente alla procedura di cui all ' articolo 5 della direttiva 79/113/CEE , sono adottate :

- le modalità tecniche dell ' allegato IV per il controllo della conformità delle fabbricazioni al tipo certificato ;

- le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico le disposizioni degli allegati .

Articolo 8

Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinchù i gruppi elettrogeni di saldatura definiti all ' articolo 2 possano essere immessi sul mercato solo se sono conformi alle disposizioni previste dalla presente direttiva e dalla direttiva quadro .

Articolo 9

1 . Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative , regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva alla scadenza di un termine di diciotto mesi a decorrere dalla sua notifica ( 8 ) e ne informano immediatamente la Commissione .

2 . Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva .

Articolo 10

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva .

Fatto a Bruxelles , addì 17 settembre 1984

Per il Consiglio

Il Presidente

P . BARRY

( 1 ) GU n . C 54 dell ' 8 . 3 . 1976 , pag . 63 .

( 2 ) GU n . C 125 dell ' 8 . 6 . 1976 , pag . 43 .

( 3 ) GU n . C 197 del 23 . 8 . 1976 , pag . 11 .

( 4 ) GU n . C 112 del 20 . 12 . 1973 , pag . 1 , e GU n . C 139 del 13 . 6 . 1977 , pag . 1 .

( 5 ) Vedi pagina 111 della presente Gazzetta ufficiale .

( 6 ) GU n . L 33 dell ' 8 . 2 . 1979 , pag . 15 .

( 7 ) GU n . L 376 del 30 . 12 . 1981 , pag . 49 .

( 8 ) La presente direttiva è stata notificata agli Stati membri il 26 settembre 1984 .

ALLEGATO I

METODO DI MISURAZIONE DEL RUMORE PRODOTTI ALL ' APERTO DAI GRUPPI ELETTROGENI DI SALDATURA

SETTORE DI APPLICAZIONE

Il presente metodo di misurazione si applica ai gruppi elettrogeni di saldatura . Esso stabilisce i procedimenti di prova per la determinazione del livello della potenza acustica di tali attrezzature ai fini della certificazione CEE e del controllo di conformità .

Questi procedimenti tecnici sono conformi alle prescrizioni contenute nell ' allegato I della direttiva 79/113/CEE .

Tutti i punti dell ' allegato I della direttiva 79/113/CEE valgono per i gruppi elettrogeni di saldatura , con le seguenti modifiche :

4 . CRITERI DA TENER PRESENTI PER L ' ESPRESSIONE DEI RISULTATI

4.1 . Il criterio acustico ambientale per i gruppi elettrogeni di saldatura è espresso dal livello di potenza acustica di questi ultimi .

6 . CONDIZIONI DI MISURA

6.2 . Funzionamento della sorgente sonora durante le misurazioni

6.2.1 . Non va preso in considerazione .

6.2.2 . Regime convenzionale di saldatura

Il gruppo elettrogeno di saldatura deve essere utilizzato nelle condizioni indicate dal fabbricante . Esso deve funzionare , come definito dalla raccomandazione ISO/R700 - 1968 , prima edizione 1968 , a regime nominale erogando ad una resistenza la corrente nominale di saldatura .

6.3 . Luogo delle misurazioni

Il gruppo elettrogeno di saldatura verrà collocato su un piano riflettente di cemento o di asfalto non poroso . I gruppi elettrogeni di saldatura senza ruote , montati su un telaio supporto ( skid ) , andranno collocati su cavalletti di 0,40 m di altezza , salvo disposizioni contrarie date dal fabbricante per motivi inerenti alle condizioni di installazione .

6.4.1 . Superficie di misura

La superficie di misura per l ' esecuzione della prova deve essere un emisfero . Il centro dell ' emisfero è la proiezione verticale sul piano riflettente del centro geometrico del gruppo elettrogeno di saldatura . Il raggio deve essere di :

- 4 m , quando la dimensione maggiore del gruppo elettrogeno di saldatura da provare è inferiore o uguale a 1,5 m ;

- 10 m , quando la dimensione maggiore del gruppo elettrogeno di saldatura da provare è superiore a 1,5 m , ma inferiore o uguale a 4 m ;

- 16 m , quando la dimensione maggiore del gruppo elettrogeno di saldatura da provare è superiore a 4 m .

Le coordinate dei punti di misura sono precisate nella tabella I dell ' allegato I della direttiva 79/113/CEE .

6.4.2.1 . L ' asse delle x del sistema di coordinate , rispetto al quale sono fissate le posizioni dei punti di misura , è parallelo all ' asse principale del gruppo elettrogeno di saldatura .

7 . ESECUZIONE DELLE MISURE

7.1.1 . Soltanto il rumore di fondo è preso in considerazione per le correzioni .

7.1.5 . Presenza di ostacoli

Per accertarsi che vengono rispettate le disposizioni del punto 6.3 , terzo comma , dell ' allegato I della direttiva 79/113/CEE , è sufficiente un controllo visivo in una zona circolare di raggio pari a 3 volte quello dell ' emisfero di misura il cui centro coincida con quello dell ' emisfero .

7.2 . Misure del livello di pressione acustica LpA

Se i livelli di pressione acustica nei punti di misura sono determinati basandosi sui valori indicati da un fonometro . Tali valori devono essere almeno cinque e rilevati a intervalli regolari .

8 . UTILIZZAZIONE DEI RISULTATI

8.2 . Non va preso in considerazione .

8.6.2 Tenuto conto del punto 6.3 , il punto 8.6.2 non va preso in considerazione e C = O .

ALLEGATO II

MODELLO DI SCHEDA INFORMATIVA , RIGUARDANTE UN TIPO DI GRUPPI ELETTROGENO DI SALDATURA , DA FORNIRE PER LA CERTIFICAZIONE CEE

1 . Dati generali

1.1 . Nome e indirizzo del costruttore :

1.2 . Nome e indirizzo dell ' eventuale mandatario del costruttore :

1.3 . Marchi ( ragione sociale ) :

1.4 . Denominazione commerciale :

1.5 . Tipo :

2 . Dimensioni del gruppo elettrogeno di saldatura

2.1 . Lunghezza : ... m

Larghezza : ... m

Altezza : ... m

Massa : ... kg

2.2 . Presentazione del gruppo : supporto - rimorchio - tro ( 1 )

3 . Funzionamento

3.1 . Funzionamento del motore

3.1.1 . Marca e tipo :

3.1.2 . Energia utilizzata : benzina , gasolio , elettricità gas ( 1 )

3.1.3 . Velocità di rotazione :

3.2 . Funzionamento del generatore

3.2.1 . Marca e tipo :

3.2.2 . Velocità di rotazione : ... giri/min

3.2.3 . Corrente nominale di saldatura : ... A

3.2.4 . Corrente nominale massima : ... A

4 . Allegare la nota descrittiva commerciale , se esiste .

( 1 ) Cancellare la menzione inutile .

ALLEGATO III

MODELLO DI INDICAZIONE DEL LIVELLO DI POTENZA ACUSTICA

vedi G.U .

ALLEGATO IV

MODALITÀ TECNICHE PER IL CONTROLLO DELLA CONFORMITÀ DELLA FABBRICAZIONE AL TIPO CERTIFICATO

Il controllo della conformità della fabbricazione al tipo certificato è eseguito , se possibile , per sondaggio .

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