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Document 31984L0156

Direttiva 84/156/CEE del Consiglio dell'8 marzo 1984 concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di mercurio provenienti da settori diversi da quello dell'elettrolisi dei cloruri alcalini

GU L 74 del 17.3.1984, p. 49–54 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 22/12/2012; abrogato da 32008L0105

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1984/156/oj

31984L0156

Direttiva 84/156/CEE del Consiglio dell'8 marzo 1984 concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di mercurio provenienti da settori diversi da quello dell'elettrolisi dei cloruri alcalini

Gazzetta ufficiale n. L 074 del 17/03/1984 pag. 0049 - 0054
edizione speciale finlandese: capitolo 15 tomo 4 pag. 0183
edizione speciale spagnola: capitolo 15 tomo 5 pag. 0020
edizione speciale svedese/ capitolo 15 tomo 4 pag. 0183
edizione speciale portoghese: capitolo 15 tomo 5 pag. 0020


ALLEGATO IV

1 . Le informazioni da trasmettere alla Commissione e lo scadenzario per la loro trasmissione sono i seguenti :

1.1 . Ad ogni entrata della nave :

1.1.1 . nelle zone di pesca di 200 miglia nautiche dalle coste degli Stati membri della Comunità , sottoposte alla giurisdizione di tali Stati membri in materia di pesca ;

1.1.2 . nella parte delle sottozone 0 e 1 definite dalla convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell ' Atlantico nord-occidentale sottoposta alla giurisdizione della Danimarca o del Canada :

a ) gli elementi indicati al punto 1.5 ,

b ) i quantitativi catturati che si trovano nelle stive , espressi in chilogrammi e ripartiti per specie ,

c ) la data e la sottozona NAFO o divisione CIEM all ' interno della quale il comandante prevede di iniziare la pesca .

Quando le operazioni di pesca rendono necessario che la nave entri più di una volta nelle zone di cui ai punti 1.1.1 e 1.1.2 in un dato giorno , basta una sola comunicazione della prima entrata .

1.2 . Ad ogni uscita della nave :

1.2.1 . dalla zona di cui al punto 1.1.1 :

a ) gli elementi indicati al punto 1.4 ,

b ) i quantitativi catturati che si trovano nelle stive , espressi in chilogrammi e ripartiti per specie ,

c ) i quantitativi catturati a decorrere dalla comunicazione precedente , espressi in chilogrammi e ripartiti per specie ,

d ) la divisione CIEM o la sottozona NAFO in cui sono state effettuate le catture ,

e ) i quantitativi di ciascuna specie espressi in chilogrammi , trasbordati su altre navi da quando la nave è entrata nella zona , e l ' identificazione della nave sulla quale il trasbordo ha avuto luogo ,

f ) i quantitativi , espresse in chilogrammi , di ogni specie sbarcati in un porto della Comunità da quando la nave è entrata nella zona ;

1.2.2 . dalla zona di cui al punto 1.1.2 :

le informazioni di cui alle lettere a ) , b ) , d ) , e ) e f ) ,

g ) i quantitativi , espressi in chilogrammi e ripartiti per specie , rigettati in mare dopo la comunicazione precedente .

1.3 . Un preavviso di partenza al minimo 48 ore prima dell ' uscita prevista della nave dalla zona di cui al punto 1.1.2 e dalla divisione CIEM XIV .

1.4 . Ogni tre giorni con inizio il terzo giorno successivo al primo ingresso della nave nelle zone di cui all punto 1.1.1 per la pesca dell ' aringa ed ogni settimana a decorrere dal settimo giorno successivo al primo ingresso della nave nelle zone di cui ai punti 1.1.1 e 1.1.2 per la pesca di tutte le specie diverse dall ' aringa :

a ) gli elementi indicati al punto 1.4 ,

b ) i quantitativi catturati di ciascuna specie espressi in chilogrammi successivamente alla comunicazione precedente ,

c ) la divisione CIEM o la sottozona NAFO in cui sono state effettuate le catture .

1.5 . a ) Il nome , il segnale di chiamata le cifre e le lettere di identificazione della nave ed il nome del comandante ,

b ) il numero della licenza , se la nave pesca sotto licenza ,

c ) il numero di serie della trasmissione ,

d ) gli estremi per l ' identificazione del tipo di messagio ,

e ) la data , l ' ora e la posizione geografica della nave .

2.1 . Le informazioni indicate al punto 1 debbono essere trasmesse alla Commissione delle Comunità europee a Bruxelles ( indirizzo telex : 24189 FISEU-B ) , tramite una delle stazioni radio elencate al punto 3 e nella forma indicata al punto 4 .

2.2 . Se per motivi di forza maggiore le informazioni in oggetto non possono essere trasmesse dalla nave , il messaggio può essere comunicato da un ' altra nave per conto della prima .

3 . Nome della stazione radio * Segnale di chiamata *

Skagen * OXP *

Blávand * OXB *

Roenne * OYE *

Norddeich * DAF DAK *

* DAH DAL *

* DAI DAM *

* DAJ DAN *

Schevningen * PCH *

Oostende * OST *

North Foreland * GNF *

Humber * GKZ *

Cullercoats * GCC *

Wick * GKR *

Oban * GNE *

Portpatrick * GPK *

Anglesey * GLV *

Ilfracombe * GIL *

Niton * GNI *

Stonehaven * GND *

Portshead * GKA *

* GKB *

* GKC *

Land ' s End * GLD *

Valentia * EJK *

Malin Head * EJM *

Boulogne * FFB *

Brest * FFU *

Saint-Nazaire * FFO *

Bordeaux-Arcachon * FFC *

Prins Christians Sund * OZN * *

Julianhâb * OXF * *

Godthâb * OXI * *

Holsteinsborg * OYS * *

Godhavn * OZM * *

* * Central Godthâb *

Thorshavn * OXJ *

Velferdsstasjon Faeringerhamm * 22239 *

Bergen * LGN *

Farsund * LGZ *

Floroe * LGL *

Rogaland * LGQ *

Tjoeme * LGT *

Alesund * LGA *

4 . Forma delle comunicazioni

Le informazioni indicate al punto 1 relative alle operazioni di pesca effettuate nelle zone di cui ai punti 1.1.1 e 1.1.2 devono comprendere i seguenti elementi e devono essere fornite nel seguente ordine :

- il nome della nave ,

- l ' indicativo radio ,

- le lettere e cifre di identificazione esterna ,

- il numero di serie di trasmissione per il viaggio di cui trattasi ,

- gli estremi per l ' indicazione del tipo del messagio conformemente al seguente codice :

- messagio all ' entrata in una zona di cui ai punti 1.1.1 e 1.1.2 : IN ,

- messagio all '( uscita da una zona di cui ai punti 1.1.1 e 1.1.2 : OUT ,

- messagio settimanale : WKL ,

- messagio di preavviso di partenza dalla zona di cui al punto 1.1.2 : NL ,

- la posizione geografica ,

- la divisione CIEM o la sottozona NAFO in cui si prevede di cominciare la pesca ,

- la data in cui si prevede di cominciare la pesca ,

- i quantitativi di pesce che si trovano nella stiva , espressi in chilogrammi e ripartiti per specie , usando il codice di cui al punto 5 ,

- la divisione CIEM o la sottozona NAFO in cui sono state effettuate le catture ,

- i quantitativi trasbordati su altre navi dopo la comunicazione precedente , espressi in chilogrammi e ripartiti per specie ,

- il nome e il segnale di chiamata della nave su cui è stato effettuato il trasbordo ,

- i quantitativi sbarcati in un porto della Comunità dopo la comunicazione precedente , espressi in chilogrammi e ripartiti per specie ,

- il norme del comandante ,

- i quantitativi , espressi in chilogrammi e ripartiti per specie , rigettati in mare dopo la comunicazione precedente , valendosi del codice di cui al punto 5 solo nel caso di operazioni di pesca effettuate nella zona di cui al punto 1.1.2 .

5 . Codice per la comunicazione dei quantitativi di pesce che si trovano a bordo , di cui al punto 4 :

A : gambero boreale ( Pandalus borealis )

B : nasello ( Merluccius merluccius )

C : ippoglosso nero ( Reinhardtius hippoglossoides )

D : merluzzo ( Gadus morhua )

E : eglefino ( Melanogrammus aeglefinus )

F : ippoglosso ( Hippoglossus hippoglossus )

G : sgombro ( Scomber scombrus )

H : suro ( Trachurus trachurus )

I : pesce sorcio ( Coryphaenoides rupestris )

J : merluzzo carbonaro ( Pollachius virens )

K : merlano ( Merlangus merlangus )

L : aringa ( Clupea harengus )

M : cicerello ( Ammodytes sp . )

N : spratto ( Clupea sprattus )

O : passera ( Pleuronectes platessa )

P : merluzzo norvegese ( Trisopterus esmarkii )

Q : molva ( Molva molva )

R : altri

S : gamberetti ( Pandalidae )

T : acciughe ( Engraulis encrassicholus )

U : sebaste ( Sebastes sp . )

V : passera americana ( Hypoglossoides platessoides )

W : calamaro ( Illex )

X : limanda ( Limanda ferruginea )

Y : melù ( Gadus poutassou )

Z : tonno ( Thunnidae )

AA : molva azzurra ( Molva dypterygia )

BB : brosmio ( Brosme brosme ) I..~383R3506

REGOLAMENTO ( CEE ) N . 3506/83 DEL CONSIGLIO

del 12 dicembre 1983

che modifica il regolamento ( CEE ) n . 950/68 relativo alla tariffa doganale comune

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 113 ,

vista la proposta della Commissione ,

considerando che , nel corso dei nuovi negoziati tariffari del 1973 a seguito dell ' adesione della Danimarca , dell ' Irlanda e del Regno Unito , la Comunità ha consolidato nuovamente il dazio doganale sugli apparecchi di riproduzione del suono della sottovoce 92.11 A II della tariffa doganale comune all ' aliquota del 9,5 % ; che questo consolidamento è ripreso nell ' elenco LXXII-CEE della Comunità economica europea , allegato all ' accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio ( GATT ) ;

considerando che è parso opportuno modificare questa concessione per disciplinare le correnti di scambio degli apparecchi di riproduzione del suono e garantire in maniera ordinata lo sviluppo armonioso del mercato ;

considerando che a tal fine la Commissione aveva notificato al GATT l ' intenzione della Comunità di rinegoziare la concessione sugli apparecchi di riproduzione del suono ;

considerando che non è stato possibile pervenire ad un accordo con il principale fornitore ;

considerando che , a norma dell ' articolo XXVIII , paragrafo 3 , lettera a ) , del GATT , in mancanza di accordo con le parti maggiormente interessate la Comunità ha la facoltà di modificare la concessione in questione ;

considerando che il Consiglio si è dichiarato d ' accordo sulla raccomandazione della Commissione volta a portare temporaneamente al 19 % la concessione tariffaria per taluni apparecchi di riproduzione del suono della sottovoce 92.11 A II , con decorrenza 1° gennaio 1984 , e a ridurre temporaneamente , a titolo di compensazione , la concessione tariffaria per taluni apparecchi misti della sottovoce 92.11 A III all ' aliquota 0 , con decorrenza dal 1° gennaio 1984 ;

considerando che è dunque opportuno apportare queste modifiche all ' allegato « Tariffa doganale comune » del regolamento ( CEE ) n . 950/68 ( 1 ) ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L ' allegato « Tariffa doganale comune » del regolamento ( CEE ) n . 950/68 è così modificato :

Numero della tariffa doganale comune * Designazione delle merci * Aliquota dei dazi * autonomi % * convenzionali %

92.11 * Fonografi , apparecchi per dettare ed altri apparecchi di registrazione e di riproduzione del suono , compresi i giradischi , girafilm e girafili , con o senza lettore di suono ; apparecchi di registrazione e di riproduzione delle immagini e del suono in televisione : * * *

* A . Apparecchi di registrazione o di riproduzione del suono : * * *

* I . ( invariato ) * ( invariato ) * ( invariato ) *

* II . Apparecchi di riproduzione : * * *

* a ) Sistema di lettura ottica mediante fasci laser * 19 * 19 *

* b ) altri * 19 * 9,5 *

* III . Apparecchi misti : * * *

* a ) che utilizzano nastri magnetici su bobine , escluse le cassette , e che consentono la registrazione o la riproduzione del suono sia ad una sola velocità di 19 cm/s , sia a più velocità , di cui quella di 19 cm/s è associata esclusivamente alle velocità inferiori * 16 * esenzione *

* b ) altri * 16 * 7,6 *

* B . ( invariato ) * ( invariato ) * ( invariato ) *

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1984 .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Bruxelles , addì 12 dicembre 1983 .

Per il Consiglio

Il Presidente

C . SIMITIS

( 1 ) GU n . L 172 del 22 . 7 . 1968 , pag . 1 .*****

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

dell'8 marzo 1984

concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di mercurio provenienti da settori diversi quello dell'elettrolisi dei cloruri alcalini

(84/156/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 100 e 235,

vista la direttiva 76/464/CEE del Consiglio, del 4 maggio 1976, concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della Comunità (1) in particolare gli articoli 6 e 12,

vista la proposta della Commissione (2),

visto il parere del Parlamento europeo (3),

visto il parere del Comitato economico e sociale (4),

considerando che, per proteggere l'ambiente idrico della Comunità dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose, l'articolo 3 della direttiva 76/464/CEE stabilisce un regime di autorizzazioni preventive che fissa norme di emissione per gli scarichi delle sostanze dell'elenco I del suo allegato e che l'articolo 6 di detta direttiva prevede la fissazione di valori limite delle norme di emissione, ma anche la fissazione di obiettivi di qualità per l'ambiente idrico interessato dagli scarichi di queste sostanze;

considerando che il mercurio e i suoi composti sono inclusi nell'elenco I;

considerando che gli Stati membri sono tenuti ad applicare i valori limite, salvo i casi in cui possono far ricorso agli obiettivi di qualità;

considerando che l'inquinamento delle acque ad opera degli scarichi di mercurio è provocato da un gran numero di industrie e che è quindi necessario fissare valori limite specifici in funzione del tipo di industria e obiettivi di qualità per l'ambiente idrico in cui vengono immessi gli scarichi di mercurio di tali industrie;

considerando che scopo degli obiettivi di qualità deve essere l'eliminazione dell'inquinamento da mercurio delle varie parti dell'ambiente idrico che possono essere influenzate dagli scarichi di mercurio;

considerando che questi obiettivi di qualità devono essere stabiliti espressamente per tale scopo e non nell'intento di fissare norme riguardanti la tutela dei consumatori o la commercializzazione di prodotti provenienti dall'ambiente idrico;

considerando che è opportuno prevedere una specifica procedura di controllo per consentire agli Stati membri di dimostrare che gli obiettivi di qualità sono rispettati;

considerando che occorre prevedere la sorveglianza, da parte degli Stati membri, dell'ambiente idrico interessato dagli scarichi di mercurio di cui sopra, per un'efficace applicazione della presente direttiva; che i poteri per l'instaurazione di tale sorveglianza non sono

previsti all'articolo 6 della direttiva 76/464/CEE; che, dato che i poteri d'azione specifici per questo fine non sono contemplati dal trattato, è opportuno far ricorso all'articolo 235 del medesimo;

considerando che per gli scarichi di determinate categorie di stabilimenti non è possibile, a causa della dispersione delle fonti, né fissare, né controllare regolarmente le norme di emissione; che è quindi necessario stabilire programmi specifici per la prevenzione o l'eliminazione dell'inquinamento da mercurio dovuto a tali stabilimenti; che i poteri d'azione all'uopo necessari non sono previsti né dall'articolo 6 della direttiva 76/464/CEE né dalle disposizioni specifiche del trattamento e che è dunque opportuno far ricorso all'articolo 235 del medesimo;

considerando che la direttiva 82/176/CEE (1) fissa i valori limite per gli scarichi di mercurio nell'ambiente idrico da parte degli stabilimenti di elettrolisi dei cloruri alcalini, nonché gli obiettivi di qualità per l'ambiente idrico in cui vengono immessi detti scarichi;

considerando che è necessario che la Commissione presenti una relazione ogni quattro anni, in merito all'applicazione della presente direttiva da parte degli Stati membri;

considerando che le acque sotterranee sono escluse dal campo di applicazione della presente direttiva in quanto formano oggetto della direttiva 80/68/CEE (2);

considerando che il livello di industrializzazione è estremamente basso nella Groenlandia a causa della situazione generale e soprattutto della scarsa popolazione, nonché della notevole estensione e della particolare posizione geografica dell'isola; che pertanto non occorre applicare la presente direttiva alla Groenlandia,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. La presente direttiva

- fissa, conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 76/464/CEE, i valori limite per le norme di emissione del mercurio per gli scarichi provenienti da stabilimenti industriali, ai sensi dell'articolo 2, lettera e), della presente direttiva;

- fissa, conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 76/464/CEE, gli obiettivi di qualità per quanto concerne il mercurio per l'ambiente idrico;

- fissa, conformemente all'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 76/464/CEE, i termini entro i quali devono essere rispettate le condizioni dell'autorizzazione accordata dalle competenti autorità degli Stati membri per gli scarichi esistenti;

- fissa, conformemente all'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 76/464/CEE, i metodi di misura di riferimento applicabili per determinare il tenore di mercurio negli scarichi e nell'ambiente idrico;

- stabilisce, conformemente all'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 76/464/CEE, una procedura di controllo;

- prescrive agli Stati membri di collaborare in caso di scarichi aventi conseguenze sulle acque di più Stati membri;

- prescrive agli Stati membri di stabilire programmi per evitare o eliminare l'inquinamento provocato dagli scarichi di cui all'articolo 4.

2. La presente direttiva si applica alle acque di cui all'articolo 1 della direttiva 76/464/CEE, ad eccezione delle acque sotterranee.

Articolo 2

Ai fini della presente direttiva, si intende per:

a) « mercurio »;

- il mercurio allo stato elementare,

- il mercurio in un composto;

b) « valori limite »:

i valori indicati nell'allegato I;

c) « obiettivi di qualità »:

le esigenze indicate nell'allegato II;

d) « trattamento del mercurio »;

il processo industriale che comporta la produzione o l'utilizzazione del mercurio, oppure ogni altro processo industriale in cui il mercurio sia presente;

e) « stabilimento industriale »:

ogni stabilimento in cui è effettuato il trattamento del mercurio o di qualsiasi altra sostanza contenente mercurio, tranne lo stabilimento industriale di cui all'articolo 2, lettera d), della direttiva 82/176/CEE;

f) « stabilimento esistente »:

ogni stabilimento industriale che sia in funzione alla data di notifica della presente direttiva;

g) « nuovo stabilimento »:

- ogni stabilimento industriale che entri in funzione dopo la data di notifica della presente direttiva,

- ogni stabilimento industriale esistente la cui capacità di trattamento del mercurio sia significativamente aumentata dopo la data di notifica della presente direttiva.

Articolo 3

1. I valori limite, i termini fissati per l'osservanza dei valori limite e la procedura di sorveglianza e di controllo da applicare agli scarichi figurano nell'allegato I.

2. I valori limite si applicano normalmente al punto in cui le acque di scarico contenenti mercurio escono dallo stabilimento industriale.

Se le acque di scarico contenenti mercurio sono trattate fuori dallo stabilimento industriale in un impianto di trattamento destinato a eliminare il mercurio, lo Stato membro può consentire che i valori limite siano applicati al punto in cui le acque di scarico escono dall'impianto di trattamento.

3. Le autorizzazioni di cui all'articolo 3 della direttiva 76/464/CEE debbono contenere prescrizioni almeno tanto rigorose quanto quelle contenute nell'allegato I della presente direttiva, tranne nei casi in cui uno Stato membro ottemperi all'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 76/464/CEE, in base all'allegato II della presente direttiva e all'allegato IV della direttiva 82/176/CEE.

Le autorizzazioni sono riesaminate almeno ogni quattro anni.

4. Fermi restando gli obblighi che loro derivano dai paragrafi 1, 2 e 3 nonché dalle disposizioni della direttiva 76/464/CEE, gli Stati membri possono concedere autorizzazioni per gli stabilimenti nuovi solo qualora questi ultimi applichino le norme corrispondenti ai migliori mezzi tecnici disponibili ove ciò sia necessario per eliminare l'inquinamento conformemente all'articolo 2 di detta direttiva o per prevenire le distorsioni di concorrenza.

Nei casi in cui per motivi tecnici le norme previste non corrispondono ai migliori mezzi tecnici disponibili, lo Stato membro, indipendentemente dal metodo che esso adotta, fornisce alla Commissione, prima di qualsiasi autorizzazione, le giustificazioni di tali motivi.

La Commissione trasmette immediatamente tali giustificazioni agli altri Stati membri e invia quanto prima a tutti gli Stati membri una relazione contenente il suo parere sulla deroga di cui al secondo comma. Se necessario, presenta contemporaneamente adeguate proposte al Consiglio.

5. Il metodo di analisi di riferimento da utilizzare per determinare la presenza del mercurio figura nell'allegato III, punto 1, della direttiva 82/176/CEE. Possono essere usati altri metodi purché i limiti di rilevamento, la precisione e l'esattezza di tali metodi siano almeno tanto validi quanto quelli definiti nell'allegato III, punto 1, della direttiva 82/176/CEE. L'esattezza richiesta per misurare il flusso degli effluenti è precisata nell'allegato III, punto 2, della direttiva 82/176/CEE.

Articolo 4

1. GLi Stati membri stabiliscono programmi specifici per gli scarichi di mercurio effettuati da fonti multiple che non sono stabilimenti industriali e per le quali le norme di emissione di cui all'articolo 3 non possono in pratica essere applicate.

2. L'obiettivo di tali programmi è di prevenire o eliminare l'inquinamento. Essi comportano in particolare le misure e le tecniche più adeguate per assicurare la sostituzione, la ritenzione e il riciclo del mercurio. L'eliminazione dei rifiuti contenenti mercurio è effettuata conformemente alla direttiva 78/319/CEE del Consiglio, del 20 marzo 1978, relativa ai rifiuti tossici e nocivi (1), modificata dall'atto di adesione del 1979.

3. I programmi specifici sono applicabili a decorrere dal 1o luglio 1989 e sono comunicati alla Commissione.

Articolo 5

Gli Stati membri interessati garantiscono la sorveglianza dell'ambiente idrico interessato dagli scarichi degli stabilimenti industriali.

Nel caso di scarichi che interessano le acque di più Stati membri, gli Stati membri interessati collaborano per armonizzare i metodi di sorveglianza.

Articolo 6

1. Sulla base delle informazioni che le saranno fornite a sua richiesta, caso per caso, dagli Stati membri, in applicazione dell'articolo 13 della direttiva 76/464/CEE, in particolare per quanto riguarda:

- i dettagli concernenti le autorizzazioni che fissano le norme di emissione per gli scarichi di mercurio,

- i risultati dell'inventario degli scarichi di mercurio effettuati nelle acque di cui all'articolo 1, para grafo 2, paragrafo 2,

- i risultati dei controlli effettuati dalla rete nazionale istituita per la determinazione delle concentrazioni di mercurio,

la Commissione presenta una relazione ogni quattro anni in merito all'applicazione della presente direttiva da parte degli Stati membri.

2. In caso di modifica delle conoscenze scientifiche relative, principalmente, alla tossicità, alla persistenza ed all'accumulazione del mercurio negli organismi viventi e nei sedimenti o in caso di miglioramento dei migliori mezzi tecnici disponibili, la Commissione presenta al Consiglio proposte adeguate per rafforzare, se necessario, i valori limite e gli obiettivi di qualità o per fissare valori limite complementari o obiettivi di qualità complementari.

Articolo 7

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro due anni dalla notifica della direttiva stessa. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 8

La presente direttiva non si applica alla Groenlandia.

Articolo 9

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 8 marzo 1984.

Per il Consiglio

Il Presidente

C. LALUMIÈRE

(1) GU n. L 129 del 18. 5. 1976, pag. 23.

(2) GU n. C 20 del 25. 1. 1983, pag. 5.

(3) GU n. C 10 del 16. 1. 1984, pag. 300.

(4) GU n. C 286 del 24. 10. 1983, pag. 1.

(1) GU n. L 81 del 27. 3. 1982, pag. 29.

(2) GU n. L 20 del 26. 1. 1980, pag. 43.

(1) GU n. L 84 del 31. 3. 1978, pag. 43.

ALLEGATO I

Valori limite, termini per la loro osservanza e procedura di sorveglianza e controllo da applicare agli scarichi

1. I valori limite per i settori industriali in questione e i relativi termini d'applicazione sono indicati nella seguente tabella:

1.2,3.4 // // // // // Valori limite da osservare a decorrere dal // // 1.2.3.4 // Settore industriale (1) // 1o luglio 1986 // 1o luglio 1989 // Unità di misura // // // // // 1. Industrie chimiche che impiegano catalizzatori al mercurio // // // // a) per la produzione di cloruro di vinile // 0,1 // 0,05 // mg/l di acqua scaricata // // 0,2 // 0,1 // g/t capacità di produzione di cloruro di vinile // b) per altre produzioni // 0,1 // 0,05 // mg/l di acqua scaricata // // 10 // 5 // g/kg di mercurio trattato // // // // // 2. Fabbricazione dei catalizzatori contenenti mercurio utilizzati per la produzione di cloruro di vinile // 0,1 1,4 // 0,05 0,7 // mg/l di acqua scaricata g/kg di mercurio trattato // // // // // 3. Fabbricazione dei composti organici e inorganici del mercurio (esclusi i prodotti di cui al punto 2) // 0,1 0,1 // 0,05 0,05 // mg/l di acqua scaricata g/kg di mercurio trattato // // // // // 4. Fabbricazione di batterie primarie contenenti mercurio // 0,1 0,05 // 0,05 0,03 // mg/l di acqua scaricata g/kg di mercurio trattato // // // // // 5. Industrie dei metalli non ferrosi (2) // // // // 5.1. Stabilimenti di ricupero del mercurio // 0,1 // 0,05 // mg/l di acqua scaricata // 5.2. Estrazione e raffinazione di metalli non ferrosi // 0,1 // 0,05 // mg/l di acqua scaricata // // // // // 6. Stabilimenti di trattamento dei rifiuti tossici contenenti mercurio // 0,1 // 0,05 // mg/l di acqua scaricata // // // //

(1) Per i settori industriali diversi da quello dell'elettrolisi dei cloruri alcalini, che non figurano nella presente tabella, quali le industrie della carta e dell'acciaio o le centrali termiche a carbone, i valori limite sono fissati, in caso di necessità, dal Consiglio in una fase successiva. Nel frattempo gli Stati membri fissano in modo autonomo, conformemente alla direttiva 76/464/CEE, le norme di emissione per gli scarichi di mercurio. Le norme di emissione devono tener conto dei mezzi tecnici più perfezionati disponibili e non devono essere meno rigorose del valore limite stabilito nel presente allegato ad esse meglio corrispondente.

(2) Sulla base dell'esperienza acquisita nell'applicazione della presente direttiva, la Commissione presenta al Consiglio, in applicazione dell'articolo 6, paragrafo 3, proposte volte a fissare valori limite più restrittivi in vista della loro entrata in vigore dieci anni dopo la notifica della presente direttiva.

I valori limite indicati nella tabella corrispondono a una concentrazione media mensile massima o a un carico mensile massimo.

Le quantità di mercurio scaricato sono espresse in funzione della quantità di mercurio trattato dallo stabilimento industriale nello stesso periodo o in funzione della effettiva capacità di produzione di cloruro di vinile. 2. I valori limite espressi in termini di concentrazione, che in linea di massima non devono essere superati, sono riportati nella precedente tabella per i settori industriali da 1 a 4. I valori limite espressi in concentrazione massima non devono in ogni caso essere superiori a quelli espressi in quantità massima divisa per il fabbisogno d'acqua per chilogrammo di mercurio trattato o per tonnellata di capacità effettiva di produzione di cloruro di vinile.

Tuttavia, poiché la concentrazione di mercurio negli effluenti dipende dal volume di acqua necessario, che varia secondo i procedimenti e gli stabilimenti, si devono rispettare in ogni caso i valori limite indicati nella precedente tabella, espressi in quantità di mercurio scaricato rispetto alla quantità di mercurio trattato o alla capacità effettiva di produzione di cloruro di vinile.

3. I valori limite delle medie giornaliere sono pari al doppio dei corrispondenti valori limite delle medie mensili di cui alla precedente tabella.

4. Per verificare se gli scarichi soddisfano alle norme di emissione fissate conformemente ai valori limite definiti nel presente allegato, deve essere istituita una procedura di controllo.

Tale procedura di controllo deve prevedere il prelevamento e l'analisi di campioni, la misurazione del flusso degli scarichi e se necessario della quantità di mercurio trattato.

Qualora sia impossibile determinare la quantità di mercurio trattato, la procedura di controllo può basarsi sulla quantità di mercurio che può essere impiegato in funzione della capacità di produzione su cui l'autorizzazione è fondata.

5. È prelevato un campione rappresentativo dello scarico per un periodo di 24 ore. Il quantitativo di mercurio scaricato nel corso di un mese è calcolato in base ai quantitativi di mercurio scaricati giornalmente.

Per gli stabilimenti industriali che non scaricano più di 7,5 kg di mercurio all'anno può tuttavia essere istituita una procedura di controllo semplificata.

ALLEGATO II

Obiettivi di qualità

Per gli Stati membri che applicano l'eccezione di cui all'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 76/464/CEE, le norme di emissione che essi devono stabilire e far applicare in conformità dell'articolo 5 della predetta direttiva sono fissate in modo che, nella zona interessata dagli scarichi di mercurio, sia (siano) rispettato(i) lo (gli) obiettivo(i) di qualità appropriato(i) tra quelli elencati ai punti 1, 2 e 3 dell'allegato II della direttiva 82/176/CEE.

L'autorità competente designa la zona interessata in ciascun caso e sceglie tra gli obiettivi di qualità elencati al punto 1 dell'allegato II della direttiva 82/176/CEE quello (quelli) da essa ritenuto(i) adeguato(i) in considerazione dello scopo cui è destinata la zona interessata, tenendo conto del fatto che l'obiettivo della presente direttiva consiste nel prevenire o eliminare qualsiasi inquinamento.

Eccezionalmente, qualora si riveli necessario per ragioni tecniche, previa notifica alla Commissione, i valori numerici degli obiettivi di qualità indicati ai punti 1.2, 1.3 e 1.4 dell'allegato II della direttiva 82/176/CEE possono essere moltiplicati per 1,5 fino al 1o luglio 1989.

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