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Document 31983R1984

    Regolamento (CEE) n. 1984/83 della Commissione del 22 giugno 1983 relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato CEE a categorie di accordi di acquisto esclusivo

    GU L 173 del 30.6.1983, p. 5–11 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (ES, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1999

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1983/1984/oj

    31983R1984

    Regolamento (CEE) n. 1984/83 della Commissione del 22 giugno 1983 relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato CEE a categorie di accordi di acquisto esclusivo

    Gazzetta ufficiale n. L 173 del 30/06/1983 pag. 0005 - 0011
    edizione speciale finlandese: capitolo 17 tomo 1 pag. 0052
    edizione speciale spagnola: capitolo 08 tomo 2 pag. 0114
    edizione speciale svedese/ capitolo 17 tomo 1 pag. 0052
    edizione speciale portoghese: capitolo 08 tomo 2 pag. 0114


    ++++

    REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1984/83 DELLA COMMISSIONE

    del 22 giugno 1983

    relativo all ' applicazione dell ' articolo 85 , paragrafo 3 , del trattato CEE a categorie di accordi di acquisto esclusivo

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

    visto il regolamento n . 19/65/CEE del Consiglio , del 2 marzo 1965 , relativo all ' applicazione dell ' articolo 85 , paragrafo 3 , del trattato a categorie di accordi e di pratiche concordate ( 1 ) , modificato da ultimo dall ' atto di adesione della Grecia , in particolare l ' articolo 1 ,

    dopo aver pubblicato il progetto di regolamento ( 1 ) ,

    dopo aver consultato il comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti ,

    ( 1 ) considerando che , ai sensi del regolamento n . 19/65/CEE , la Commissione è abilitata ad applicare , mediante regolamento , l ' articolo 85 , paragrafo 3 , del trattato a determinate categorie di accordi d ' acquisto esclusivo stipulati fra due imprese ai fini della rivendita di prodotti , e di pratiche concordate analoghe che rientrano nella previsione dell ' articolo 85 , paragrafo 1 ;

    ( 2 ) considerando che , in base all ' esperienza finora acquisita , si possono definire tre categorie di accordi e di pratiche concordate per le quali le condizioni dell ' articolo 85 , paragrafo 3 , possono considerarsi soddisfatte ; che la prima categoria riguarda gli accordi di acquisto esclusivo , di breve o media durata ; che vengono stipulati in tutti i settori economici ; che le altre due categorie comprendono gli accordi d ' acquisto esclusivo di lunga durata conclusi ai fini della rivendita di birra nei pubblici esercizi ( contratti di fornitura di birra ) e di prodotti petroliferi nei distributori di benzina ( contratti dei distributori di benzina ) ;

    ( 3 ) considerando che gli accordi d ' acquisto esclusivo definiti nel presente regolamento possono incorrere nel divieto dell ' articolo 85 , paragrafo 1 , del trattato ; che ciò avviene di norma nel caso degli accordi stipulati fra imprese di Stati membri differenti ; che gli accordi d ' acquisto esclusivo , stipulati unicamente fra imprese di uno stesso Stato membro ai fini della rivendita di prodotti all ' interno di tale Stato membro possono del pari ricadere sotto tale divieto ; che ciò avviene in particolare quando fanno parte di un complesso di accordi analoghi che sono atti congiuntamente a pregiudicare il commercio fra Stati membri ;

    ( 4 ) considerando che non è necessario escludere espressamente dalle categorie considerate gli accordi che non configurano la fattispecie dell ' articolo 85 , paragrafo 1 ;

    ( 5 ) considerando che gli accordi d ' acquisto esclusivo definiti nel presente regolamento permettono in genere un miglioramento della distribuzione , in quanto il fornitore può programmare la vendita dei suoi prodotti con maggiore precisione e con maggiore anticipo , ed assicurano al rivenditore l ' approvvigionamento regolare del suo fabbisogno durante il periodo di validità dell ' accordo ; che in questo modo le imprese partecipanti possono limitare i rischi di fluttuazioni di mercato e ridurre i propri costi distributivi ;

    ( 6 ) considerando che tali accordi facilitano la promozione della vendita di un prodotto e consentono un ' azione più incisiva sul mercato , in quanto , in generale , il fornitore si impegna , in cambio dell ' esclusiva di acquisto sottoscritta dal rivenditore , a dare il proprio contributo al miglioramento delle strutture della rete distributiva , alla qualità del servizio delle vendite o al loro successo ; che la destinazione di più rivenditori , vincolati all ' obbligo di rifornirsi esclusivamente presso il fornitore , che si accollano i costi della promozione delle vendite , del servizio assistenza e dell ' immagazzinamento , può spesso rappresentare per il fabbricante il mezzo più efficace , se non l ' unico , per penetrare in un mercato ed affrontarvi la concorrenza di altri fabbricanti ; che ciò vale in particolare per le piccole e medie imprese ; che le parti devono essere lasciate libere di decidere se ed in quale misura intendano assumersi , negli accordi , obblighi in ordine alla promozione delle vendite ;

    ( 7 ) considerando che normalmente gli accordi d ' acquisto esclusivo fra fornitore e rivenditori contribuiscono anche a riservare ai consumatori una congrua parte dell ' utile che ne deriva , poichù questi ultimi beneficiano di un approvvigionamento regolare e possono procurarsi più rapidamente e con maggiore facilità i prodotti oggetto del contratto ;

    ( 8 ) considerando che il presente regolamento deve determinare le restrizioni della concorrenza che possono figurare in un accordo esclusivo di acquisto ; che le restrizioni di concorrenza che oltre all ' impegno di acquisto esclusivo vengono in tal modo ammesse determinato una migliore ripartizione dei compiti fra le parti e obbligano il rivenditore a concentrare gli sforzi di vendita sui prodotti oggetto del contratto ; che nella misura in cui sono stipulate unicamente per la durata dell ' accordo , queste restrizioni sono in generale necessarie per ottenere i miglioramenti della distribuzione ricercati tramite l ' esclusiva d ' acquisto ; che altre disposizioni restrittive della concorrenza , ed in particolare quelle che limitino la libertà del rivenditore di stabilire i propri prezzi o altre condizioni di rivendita o di scegliere i propri clienti , non possono essere esentate ai sensi del presente regolamento ;

    ( 9 ) considerando che l ' esenzione per categoria deve essere limitata agli accordi di acquisto esclusivo per i quali è indubbio che soddisfano alle condizioni previste dall ' articolo 85 , paragrafo 3 ;

    ( 10 ) considerando che , senza un esame caso per caso , è impossibile affermare che la distribuzione delle merci risulta sensibilmente migliorata quando un fabbricante obbliga un altro fabbricante suo concorrente ad acquistare esclusivamente i suoi prodotti ; che è pertanto opportuno escludere tali accordi dall ' esenzione per categoria ; che possono essere tuttavia ammesse deroghe a questo principio a favore delle piccole e medie imprese ;

    ( 11 ) considerando che l ' esenzione per categoria deve essere subordinata a determinate condizioni per garantire l ' accesso di imprese terze ai vari stadi di distribuzione ; che a tale scopo è necessario limitare l ' oggetto e la durata dell ' obbligo d ' acquisto esclusivo ; che di norma , appare opportuno accordare il beneficio dell ' esenzione generale dal divieto delle intese solo agli accordi di acquisto esclusivo stipulati per un solo prodotto o assortimento di prodotti e che sono conclusi per una durata di cinque anni al massimo ;

    ( 12 ) considerando che per i contratti di fornitura di birra e di approvvigionamento dei distributori di benzina devono essere previste disposizioni diverse che tengano conto della struttura particolare di questi mercati ; ( 13 ) considerando che questi accordi si contraddistinguono generalmente per il fatto che , da un lato , il fornitore concede al rivenditore cospicui vantaggi economici o finanziari in quanto gli versa contributi a fondo perduto , gli concede o gli la ottenere prestiti a condizioni più favorevoli di quelle del mercato , gli cede in affitto un ' area o i locali per il pubblico esercizio o per le pompe di benzina , mette a sua disposizione impianti tecnici o altre attrezzature o effettua altri investimenti a favore del rivenditore , e , dall ' altro , il rivenditore si vincola nei riguardi del fornitore con un impegno d ' acquisto esclusivo a lungo termine abbinato generalmente ad un divieto di concorrenza ;

    ( 14 ) considerando che di norma i contratti di fornitura di birra e di approvvigionamento dei distributori di benzina permettono , analogamente agli altri accordi d ' acquisto esclusivo disciplinati dal presente regolamento , un miglioramento sensibile della distribuzione dei prodotti , pur riservando agli utilizzatori una congrua parte dell ' utile che ne deriva ;

    ( 15 ) considerando che i vantaggi economici e finanziari che il fornitore concede al rivenditore facilitano notevolmente la creazione o l ' ammodernamento di pubblici esercizi e distributori di benzina , nonchù la loro manutenzione e gestione in condizioni ottimali ; che l ' obbligo di acquisto esclusivo ed il divieto di concorrenza inducono il rivenditore a concentrare la sua attività di promozione e di vendita sui prodotti oggetto dell ' accordo con tutti i mezzi di cui dispone ; che tali accordi determinano fra le parti contraenti una cooperazione stretta e di lunga durata che consente loro di migliorare la qualità dei prodotti e del servizio assistenza forniti dal rivenditore ; che essi consentono la programmazione a lunga scadenza delle vendite e pertanto un ' organizzazione meno costosa della produzione e della distribuzione ; che , sotto la pressione della concorrenza fra prodotti di marchi differenti , gli interessati sono costretti ad adeguare in permanenza il numero e le caratteristiche dei pubblici esercizi e delle stazioni di servizio ai desideri della clientela ;

    ( 16 ) considerando che i consumatori beneficiano di questi miglioramenti in quanto sono sicuri di poter acquistare prodotti di qualità soddisfacente e di poter scegliere fra fabbricanti differenti ;

    ( 17 ) considerando che i vantaggi offerti dagli accordi di fornitura di birra e di approvvigionamento dei distributori di benzina non si possono ottenere nella stessa misura e con la stessa certezza in altri modi ; che l ' obbligo di acquisto esclusivo ed il divieto di concorrenza imposti al rivenditore costituiscono elementi essenziali di questi accordi e sono pertanto in generale necessari per il conseguimento dei citati vantaggi ; che ciò vale tuttavia solo nella misura in cui l ' obbligo di acquisto esclusivo del rivenditore sia limitato rispettivamente , nel caso dei contratti di fornitura di birra , ai tipi di birra e di altre bevande offerti dal fornitore e , nel caso dei contratti di approvvigionamento delle stazioni di servizio , ai carburanti per autoveicoli ed ai combustibili ; che un obbligo di acquisto esclusivo per combustibili e prodotti petroliferi connessi può essere ammesso soltanto a condizione che il fornitore abbia messo a disposizione del rivenditore attrezzature tecniche particolari per la lubrificazione o le abbia finanziate ; che esso deve essere limitato ai prodotti destinati ad essere utilizzati all ' interno della stazione di servizio ;

    ( 18 ) considerando che per salvaguardare la libertà economica del rivenditore , e nel contempo l ' accesso di altri fornitori allo stadio del commercio al dettaglio , è necessario limitare non solo l ' oggetto ma anche la durata dell ' impegno di acquisto esclusivo ; che appare opportuno offrire al fornitore di bevande la scelta fra un contratto di acquisto esclusivo di media durata vertente su un assortimento completo ed un contratto di acquisto esclusivo di lunga durata riguardante unicamente le birra ; che , per quanto riguarda i pubblici esercizi che le fornitore cede in affitto al rivenditore , occorre prevedere una regolamentazione particolare ; che in questo caso , e alle condizioni previste nel presente regolamento , il rivenditore deve avere il diritto di acquistare presso imprese terze le bevande , diverse dalla birra , previste dal contratto , ovvero bevande della stesso tipo ma di marca diversa ; che per quanto riguarda i contratti per le stazioni di servizio , fatti salvi i contratti di affitto stipulati tra il fornitore ed il rivenditore , occorre prevedere una durata massima uniforme che tenga conto della lunghezza dei rapporti contrattuali fra i contraenti ;

    ( 19 ) considerando che , quando gli Stati membri prescrivono , mediante disposizioni di legge o misure amministrative , una durata massima dell ' obbligo di acquisto esclusivo del rivenditore che coincide con quella stabilita nel presente regolamento , prevendono peraltro uno scaglionamento nel tempo in funzione dell ' importanza delle prestazioni del fornitore , o quando prescrivono in generale una durata più corta di quella autorizzata dal presente regolamento , tali disposizioni o misure non sono in contraddizione con gli obiettivi del presente regolamento , che si limita a stabilire la durata massima degli accordi di approvvigionamento delle stazioni di servizio ; che l ' applicazione e l ' esecuzione delle disposizioni e delle misure nazionali devono pertanto essere ritenute compatibili con le disposizioni del presente regolamento ;

    ( 20 ) considerando che le restrizioni e le condizioni previste nel presente regolamento sono atte a garantire un ' efficace concorrenza sui mercati di cui trattasi ; che pertanto gli accordi ai quali si applica l ' esenzione per categoria non daranno di norma alle imprese partecipanti la possibilità di escludere la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti in questione ;

    ( 21 ) considerando che , qualora in singoli casi gli accordi o le pratiche concordate contemplati dal presente regolamento producano comunque effetti incompatibili con le disposizioni dell ' articolo 85 , paragrafo 3 , del trattato , la Commissione può revocare il beneficio dell ' esenzione per categoria nei riguardi delle imprese partecipanti ;

    ( 22 ) considerando che gli accordi e le pratiche concordate che soddisfano alle condizioni del presente regolamento non sono soggetti a notifica ; che le imprese interessate possono tuttavia , in caso di dubbio giustificato , chiedere alla Commissione a titolo individuale il rilascio di una dichiarazione di compatibilità dei loro accordi con il presente regolamento ;

    ( 23 ) considerando che il presente regolamento lascia impregiudicata l ' applicabilità del regolamento ( CEE ) n . 3604/82 della Commissione , del 23 dicembre 1982 , relativo all ' applicazione dell ' articolo 85 , paragrafo 3 , del trattato a categorie di accordi di specializzazione ( 3 ) ; che esso non esclude l ' applicazione dell ' articolo 86 del trattato ,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

    TITOLO I

    Disposizioni generali

    Articolo 1

    L ' articolo 85 , paragrafo 1 , del trattato è dichiarato inapplicabile , ai sensi dell ' articolo 85 , paragrafo 3 , e conformemente alle condizioni previste negli articoli da 2 a 5 del presente regolamento , agli accordi ai quali partecipano soltanto due imprese e nei quali l ' una , il rivenditore , si impegna nei confronti dell ' altra , il fornitore , ad acquistare , ai fini della rivendita determinati prodotti specificati nell ' accordo , soltanto da lui , da un ' impresa ad esso collegata , o da un ' impresa terza , incaricata della distribuzione dei suoi prodotti .

    Articolo 2

    1 . Al fornitore non possono essere imposte altre restrizioni di concorrenza oltre all ' obbligo di non vendere nella zona principale di vendita e nello stadio distributivo del rivenditore prodotti oggetto del contratto o prodotti concorrenti .

    2 . Oltre all ' obbligo di cui all ' articolo 1 , al rivenditore non possono essere imposte altre restrizioni di concorrenza se non l ' obbligo di non fabbricare o vendere prodotti concorrenti con i prodotti oggetto del contratto .

    3 . I seguenti obblighi del rivenditore non ostano all ' applicabilità dell ' articolo 1 :

    a ) acquistare assortimenti completi ;

    b ) acquistare quantità minime dei prodotti oggetto dell ' obbligo d ' acquisto esclusivo ;

    c ) vendere i prodotti oggetto del contratto con i marchi o nella presentazione prescritti dal fornitore ;

    d ) adottare misure di promozione delle vendite , in particolare :

    - fare pubblicità

    - mantenere una rete di vendita o un deposito di scorte ,

    - svolgere un servizio di assistenza alla clientela e di garanzia ,

    - fornire servizi di personale specializzato o tecnicamente qualificato .

    Articolo 3

    L ' articolo 1 non si applica qualora :

    a ) i fabbricanti di prodotti identici , o considerati analoghi dall ' utilizzatore in ragione delle loro caratteristiche , del loro prezzo e della loro utilizzazione , stipulino fra di loro accordi reciproci di acquisto esclusivo riguardanti questi prodotti ;

    b ) i fabbricanti di prodotti identici , o considerati analoghi dall ' utilizzatore in ragione delle loro caratteristiche , del loro prezzo e della loro utilizzazione , stipulino fra di loro accordi non reciproci di acquisto esclusivo riguardante questi prodotti , salvo se almeno uno di essi realizza un fatturato annuale che non supera i 100 milioni di ECU ;

    c ) l ' impegno di acquisto esclusivo verta su più prodotti che per la loro natura o secondo gli usi commerciali non hanno alcun nesso fra di loro ;

    d ) l ' accordo sia concluso per una durata indeterminata o per una durata superiore a cinque anni .

    Articolo 4

    1 . L ' articolo 3 , lettere a ) e b ) , è applicabile anche quando i prodotti oggetto di queste disposizioni sono fabbricati da un ' impresa collegata ad un ' impresa parte all ' accordo .

    2 . Sono considerate come imprese collegate

    a ) le imprese in cui un contraente dispone direttamente o indirettamente :

    - di oltre la metà del capitale o del capitale di esercizio , o

    - di oltre la metà dei diritti di voto , o

    - del potere di designare oltre la metà dei membri del consiglio di vigilanza o di amministrazione o degli organi che rappresentano legalmente l ' impresa o

    - del diritto di gestire gli affari dell ' impresa ;

    b ) le imprese che dispongono in un ' impresa partecipante all ' accordo direttamente o indirettamente dei diritti o poteri menzionati alla lettera a ) ;

    c ) le imprese nelle quali un ' impresa di cui alla lettera b ) dispone direttamente o indirettamente dei diritti o poteri menzionati alla lettera a ) .

    3 . Le imprese , i cui contraenti dispongono insieme dei diritti o poteri menzionati al paragrafo 2 , lettera a ) , sono considerate come collegate a ciascuno dei contraenti .

    Articolo 5

    1 . Ai fini dell ' applicazione dell ' articolo 3 , lettera b ) l ' ECU è l ' unità di conto adottata per la formazione del bilancio delle Comunità a norma degli articoli 207 e 209 del trattato .

    2 . L ' articolo 1 resta applicabile anche se le quote di mercato o il fatturato menzionato all ' articolo 3 , lettera b ) , vengono superati , nel corso di due esercizi consecutivi , di non più del 10 % .

    3 . Il fatturato annuo complessivo ai sensi dell ' articolo 3 , lettera b ) , risulta dai fatturati , al netto di tasse ed imposte , realizzati dall ' impresa contraente e dalle imprese ad essa collegate nell ' ultimo esercizio un tutti i prodotti e servizi . Esso non tiene conto delle transazioni intervenute fra l ' impresa contraente e le imprese collegate , nù di quelle intervenute fra queste ultime .

    TITOLO II

    Disposizioni particolari per gli accordi di acquisto esclusivo di birra

    Articolo 6

    1 . L ' articolo 85 , paragrafo 1 , del trattato è dichiarato inapplicabile , ai sensi dell ' articolo 85 , paragrafo 3 , del trattato e conformemente alle condizioni previste dagli articoli da 7 a 9 del presente regolamento , agli accordi ai quali partecipano soltanto due imprese e nei quali l ' una , il rivenditore , si impresa nei riguardi dell ' altra , il fornitore , in scambio della concessione di vantaggi economici e finanziari , ad acquistare determinate birre o determinate birre e bevande specificate nell ' accordo , destinate alla rivendita in un esercizio pubblico specificato nell ' accordo , soltanto da lui , o da una impresa ad esso collegata o da un ' impresa terza incaricata della distribuzione dei suoi prodotti .

    2 . La dichiarazione di inapplicabilità di cui paragrafo 1 vale anche per gli accordi in cui un terzo , che non è fornitore , impone al rivenditore obblighi di acquisto esclusivo del tipo menzionato nel paragrafo 1 a favore del fornitore .

    Articolo 7

    1 . Al rivenditore possono essere imposti , oltre all ' obbligo di cui all ' articolo 6 , soltanto i seguenti obblighi restrittivi della concorrenza :

    a ) l ' obbligo di non distribuire nel pubblico esercizio specificato nell ' accordo birre e altre bevande offerte da imprese terze , che siano dello stesso tipo di quelle fornite in base all ' accordo ;

    b ) l ' obbligo di vendere soltanto in bottiglie , lattine o in piccole confezioni , nel pubblico esercizio specificato nel contratto , le birre fornite da imprese terze che siano di tipo diverso da quelle fornite in base all ' accordo , salvo se la vendita di queste birre alla spina risponda a consuetudine o sia giustificata da una sufficiente domanda dei consumatori ;

    c ) l ' obbligo di limitare la pubblicità dei prodotti forniti da imprese terze , all ' interno o all ' esterno del pubblico esercizio specificato nel contratto , in proporzione alla quota parte di questi prodotti nel fatturato complessivo del pubblici esercizio .

    2 . Devono considerarsi come birre o bevande di tipo differente quelle che si distinguono nettamente quanto a composizione , aspetto o gusto .

    Articolo 8 1 . L ' articolo 6 non si applica qualora :

    a ) il fornitore o un ' impresa ad esso collegata impongano al rivenditore obblighi di acquisto esclusivo per prodotti diversi dalle bevande o aventi per oggetto prestazioni di servizi ;

    b ) il fornitore limiti la libertà del rivenditore di acquistare da un ' impresa di sua scelta sia dei prodotti che , in forza delle disposizioni del presente titolo , non possono formare oggetto di un obbligo di acquisto esclusivo nù di un divieto di concorrenza , sia dei servizi ;

    c ) l ' accordo sia stipulato per una durata indeterminata , o per una durata superiore a cinque anni quando l ' obbligo di acquisto esclusivo riguarda determinate birre e altre bevande ;

    d ) l ' accordo sia stipulato per una durata indeterminata , o per una durata superiore a dieci anni quando l ' obbligo di acquisto esclusivo riguarda determinate birre ;

    e ) il fornitore obblighi il rivenditore a imporre al suo successore di assumere l ' impegno di acquisto esclusivo per una durata superiore a quella alla quale il rivenditore è ancora tenuto .

    2 . Se l ' accordo riguarda un pubblico esercizio che il fornitore ha concesso in affitto o in libera disponibilità di diritto o di fatto al rivenditore si applicano anche se seguenti disposizioni :

    a ) in deroga al paragrafo 1 , lettera c ) e d ) obblighi di acquisto esclusivo e di concorrenza pervisti dal presente titolo possono essere imposti al rivenditore per tutto il periodo durante il quale esso gestisce effettivamente il pubblico esercizio ;

    b ) l ' accordo deve precedere il diritto del rivenditore di acquistare presso imprese terze ,

    - le bevande , tranne la birra , previste dall ' accordo , quando le imprese terze le offrono a condizioni più vantaggiose non praticate dal fornitore ,

    - le bevande , tranne la birra , che sono dello stesso tipo , ma di marca diversa da quelle previste dall ' accordo , quando il fornitore non le fornisca .

    Articolo 9

    L ' articolo 2 , paragrafi 1 e 3 , l ' articolo 3 , lettere a ) e b ) , l ' articolo 4 e l ' articolo 5 si applicano in quanto compatibili .

    TITOLO III

    Disposizioni particolari applicabili agli accordi dei distributori di benzina

    Articolo 10

    L ' articolo 85 , paragrafo 1 , del trattato è dichiarato inapplicabile , ai sensi dell ' articolo 85 , paragrafo 3 , del trattato e conformemente alle disposizioni di cui agli articoli da 11 a 13 del presente regolamento , agli accordi ai quali pertecipano soltanto due imprese e nei quali l ' una , il rivenditore , si l ' impegna nei riguardi dell ' altra , il fornitore , in cambio della concessione di vantaggi economici o finanziari , ad acquistare determinati carburanti per autoveicoli a base di prodotti petroliferi o determinati combustibili a base di prodotti petroliferi specificati nell ' accordo , destinati alla rivendita in una stazione di servizio specificata nell ' accordo , soltanto da lui , o da un ' impresa ad esso collegata , o da un ' impresa terza incaricata della distribuzione dei suoi prodotti .

    Articolo 11

    Al rivenditore possono essere imposti , oltre all ' obbligo di cui all ' articolo 10 , soltanto i seguenti obblighi restrittivi della concorrenza :

    a ) l ' obbligo di non rivendere nella stazione di servizio specificata nell ' accordo carburanti per autoveicoli o combustibili forniti da imprese terze ;

    b ) l ' obbligo di non utilizzare nella stazione di servizio precisato nell ' accordo lubrificanti o prodotti petroliferi connessi offerti da imprese terze quando il fornitore o un ' impresa ad esso collegata ha messo a disposizione del rivenditore o finanziato , un impianto per il cambio dell ' olio a materiale per la lubrificazione degli autoveicoli ;

    c ) l ' obbligo di limitare la pubblicità dei prodotti forniti da imprese terze , all ' interno e all ' esterno della stazione di servizio , in proporzione alla quota parte di detti prodotti nel fatturato globale della stazione di servizio .

    d ) l ' obbligo di affidare esclusivamente al fornitore , o ad un ' impresa ad esso designata , la manutenzione degli impianti di deposito o di distribuzione di prodotti petroliferi , di proprietà del fornitore o di un ' impresa ad esso collegata o da questi finanziati .

    Articolo 12

    1 . L ' articolo 10 non si applica qualora :

    a ) il fornitore o un ' impresa ad esso collegata impogano al rivenditore obblighi di acquisto esclusivo per prodotti diversi dai carburanti per autoveicoli o dai combustibili o aventi per oggetto prestazioni di servizi , salvo quando trattasi di obblighi imposti dall ' articolo 11 , lettere b ) e d ) ;

    b ) il fornitore limiti la libertà del revenditore di acquistare da un ' impresa di sua scelta beni o servizi che , secondo le disposizioni del presente titolo , non possono formare oggetto nù di obbligo di acquisto esclusivo nù un divieto di concorrenza ;

    c ) l ' accordo sia concluso per una durata indeterminata o superiore a dieci anni ;

    d ) il fornitore obblighi il rivenditore a imporre al suo successore un obbligo di acquisto esclusivo per una durata superiore a quella alla quale il rivenditore è ancora tenuto .

    2 . In deroga al paragrafo 1 , lettera c ) , se l ' accordo riguarda una stazione di servizio che il fornitore ha concesso in affitto o in libera disponibilità di diritto o di fatto al rivenditore , gli obblighi di acquisto esclusivo e i divieti di concorrenza previsti dal presente titolo essere imposti al rivenditore per tutto il periodo durante il quale esso gestisce effettivamente la stazione di servizio .

    Articolo 13

    L ' articolo 2 , paragrafi 1 e 3 , l ' articolo 3 , lettere a ) e b ) , e l ' articolo 5 si applicano in quanto compatibili .

    TITOLO IV

    Disposizioni varie

    Articolo 14

    Conformemente all ' articolo 7 del regolamento n . 19/65/CEE , la Commissione può ritirare il beneficio dell ' applicazione del presente regolamento se essa constata che in un caso determinato un accordo esentato in virtù del presente regolamento ha comunque effetti che sono incompatibili con le condizioni previste dall ' articolo 85 , paragrafo 3 , del trattato , ed in particolare quando :

    a ) i prodotti oggetto del contratto non si trovino in concorrenza effettiva in una parte sostanziale del mercato comune con prodotti identici o considerati analoghi dal consumatore in base alle caratteristiche , all ' uso ed al prezzo ;

    b ) l ' accesso di altri fornitori ai vari stadi della distribuzione in una parte sostanziale del mercato comune venga sensibilmente ostacolato ;

    c ) il fornitore senza una ragione obiettivamente giustificata ;

    1 . escluda dalle forniture categorie di rivenditori che non possono acquistare presso altri fornitori a condizioni eque i prodotti oggetto del contratto o applichi nei loro confronti prezzi o condizioni di vendita differenti ;

    2 . applichi nei confronti di un rivenditore , vincolato dall ' obbligo esclusivo di acquisto , prezzi o condizioni differenti rispetto a quelli praticati ad altri rivenditori dello stesso stadio distributivo .

    Articolo 15

    1 . Il divieto dell ' articolo 85 , paragrafo 1 , del trattato non si applica , nel periodo dal 1° luglio 1983 al 31 dicembre 1986 , gli accordi della categoria di cui all ' articolo 1 del presente regolamento , già in vigore al 1° luglio 1983 o che entrano in vigore fra il 1° luglio 1983 ed il 31 dicembre 1983 e che soddisfano alle condizioni per l ' esenzione , stabilite dal regolamento n . 67/67/CEE ( 4 ) .

    2 . Il divieto dell ' articolo 85 , paragrafo 1 , del trattato non si applica nel periodo dal 1° luglio 1983 al 31 dicembre 1988 , agli accordi delle categorie di cui agli articoli 6 e 10 del presente regolamento , già in vigore al 1° luglio 1983 o che entrano in vigore fra il 1° luglio 1983 ed il 31 dicembre 1983 , e che soddisfano alle condizioni per l ' esenzione , stabilite dal regolamento n . 67/67/CEE .

    3 . Per quanto riguarda gli accordi delle categorie di cui agli articoli 6 e 10 già in vigore al 1° luglio 1983 e che cessano di aver vigore dopo il 31 dicembre 1988 , il divieto di cui all ' articolo 85 , paragrafo 1 , del trattato non si applica durante il periodo compreso fra il 1° gennaio 1989 e la scadenza dell ' accordo o la scadenza del presente regolamento al più tardi , a condizione che prima del 1° gennaio 1989 il fornitore esoneri il rivenditore da tutti gli obblighi che , secondo le disposizioni dei titoli II e III , ostano ad un ' esenzione .

    Articolo 16

    Il presente regolamento non è applicabile agli accordi nei quali il fornitore si impegna nei riguardi del rivenditore a fornire solo a lui determinati prodotti ai fini della rivendita nell ' insieme o in una parte definita del mercato comune , e il rivenditore s ' impegna nei riguardi del fornitore ad acquistare detti prodotti soltanto da lui .

    Articolo 17

    Il presente regolamento non è applicabile quando , ai fini della rivendita di prodotti nello stesso esercizio pubblico o nella stessa stazione di servizio , le parti o le imprese ad esse collegate concludono fra di loro sia gli accordi di cui al titolo I che gli accordi di cui ai titolo II o III .

    Articolo 18

    Le disposizioni del presente regolamento si applicano , in quanto compatibili , alle pratiche concordate definite agli articoli 1 , 6 e 10 .

    Articolo 19

    Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1983 .

    Esso scade il 31 dicembre 1997 .

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

    Fatto a Bruxelles , il 22 giugno 1983 .

    Per la Commissione

    Franz ANDRIESSEN

    Membro della Commissione

    ( 1 ) GU n . 36 del 6 . 3 . 1965 , pag . 533/65 .

    ( 2 ) GU n . C 172 del 10 . 7 . 1982 , pag . 7 .

    ( 3 ) GU n . L 376 del 31 . 12 . 1982 , pag . 33 .

    ( 4 ) GU n . 57 del 25 . 3 . 1967 , pag . 849/67 .

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