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Document 31983L0350
Council Directive 83/350/EEC of 13 June 1983 on the supervision of credit institutions on a consolidated basis
Direttiva 83/350/CEE del Consiglio del 13 giugno 1983 relativa alla vigilanza su base consolidata degli enti creditizi
Direttiva 83/350/CEE del Consiglio del 13 giugno 1983 relativa alla vigilanza su base consolidata degli enti creditizi
GU L 193 del 18.7.1983, pp. 18–20
(DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(ES, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 01/01/1993; abrogato da 31992L0030
Direttiva 83/350/CEE del Consiglio del 13 giugno 1983 relativa alla vigilanza su base consolidata degli enti creditizi
Gazzetta ufficiale n. L 193 del 18/07/1983 pag. 0018 - 0020
edizione speciale spagnola: capitolo 06 tomo 2 pag. 0147
edizione speciale portoghese: capitolo 06 tomo 2 pag. 0147
++++ DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 13 giugno 1983 relativa alla vigilanza su bas consolidata degli enti creditizi ( 83/350/CEE ) IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 57 , paragrafo 2 , vista la proposta della Commissione ( 1 ) , visto il parere del Parlamento europeo ( 2 ) , visto il parere del Comitato economico e sociale ( 3 ) , considerando che la prima direttiva 77/780/CEE del Consiglio , del 12 dicembre 1977 , relativa al coordinamento delle disposizioni legislative , regolamentari e amministrative riguardanti l ' accesso all ' attività degli enti creditizi e il suo esercizio ( 4 ) , dispone che al fine di facilitare l ' accesso all ' attività degli enti creditizi ed il suo esercizio , è necessario eliminare le differenze più sensibili tra le legislazioni degli Stati membri per quanto riguarda il regime al quale detti enti sono sottoposti ; considerando che l ' obiettivo finale è che la vigilanza globale su un ente creditizio operante in vari Stati membri venga esercitata dalle autorità competenti dello Stato membro in cui tale ente ha la propria sede sociale , previa concertazione ove opportuno con le autorità competenti degli altri Stati membri interessati , in modo da evitare distorsioni della concorrenza tra detti enti creditizi e gli enti creditizi nazionali del paese ospite ; che a tal fine i controlli e le modalità della vigilanza esercitata sugli enti creditizi che operano nella Comunità devono essere sostanzialmente simili negli Stati membri ; considerando che al fine di conseguire l ' obiettivo in questione occorre procedere per tappe successive e che l ' istituzione del principio della vigilanza su base consolidata costituisce una di tali tappe ; considerando tuttavia che la presente direttiva non pregiudica la vigilanza di singoli enti creditizi ad opera delle competenti autorità dello Stato membro ospite ; considerando che la vigilanza su base consolidata dovrebbe permettere all ' autorità di un ente creditizio-madre di valutare con maggiore ponderatezza la situazione finanziaria dell ' ente creditizio in questione ; considerando che la presente direttiva riguarda unicamente i casi in cui il capitale di un ente creditizio o finanziario è detenuto in tutto o in parte da un altro ente creditizio ; considerando che il principio della vigilanza su base consolidata è generalmente accettato ; che gli Stati membri , pertanto , si adopereranno per concludere accordi bilaterali con paesi terzi intesi ad assicurare che gli enti creditizi d tali paesi con partecipazioni all ' interno della Comunità siano sottoposti ad una vigilanza equivalente e che gli enti creditizi della Comunità con partecipazioni all ' interno di paesi terzi siano in grado di applicare i principi stabiliti dalla presente direttiva ; considerando che , in attesa del coordinamento dei conti consolidati e delle informazioni periodiche relative alla vigilanza , non è possibile attuare una vigilanza consolidata coerente in tutti gli Stati membri ; che la presente direttiva rappresenta una prima tappa intesa ad introdurre il principio della vigilanza su base consolidata e ad eliminare gli ostacoli che hanno finora impedito agli Stati membri di attuare detto principio su base unilaterale per quanto riguarda operazioni nell ' insieme della Comunità ; considerando che , in attesa di ulteriore coordinamento , il processo di consolidamento sarà realizzato dagli Stati membri secondo la procedura nazionale ; considerando che la presente direttiva non pregiudica la possibilità di uno Stato membro du attuare un sistema più vincolante di vigilanza degli enti creditizi , in particolare prevedendo altri casi di consolidamento obbligatorio ; considerando che pur se gli enti finanziari , come di seguito definiti , non sono contemplati nù nella direttiva 77/780/CEE nù nella presente direttiva , il loro inserimento nella procedura di consolidamento è necessario al fine di garantire il consolidamento è necessario al fine di garantire il consolidamento globale di tutte le attività creditizie all ' interno di un gruppo , HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA : Articolo 1 Definizioni Ai sensi della presente direttiva si intende per : - « ente creditizio » , conformemente all ' articolo 1 , primo trattino , della direttiva 77/780/CEE , un ' impresa la cui attività consiste nel ricevere dal pubblico depositi o altri fondi rimborsabili e nel concedere crediti per proprio conto ; - « ente finanziario » , un ' impresa diversa da un entre creditizio , la cui attività principale consiste nel fornire facilitazioni creditizie ( comprese garanzie à , prendere partecipazioni o effettuare investimenti ; - « partecipazione » , la detenzione diretta o indiretta da parte di un ente creditizio di almeno 25 % del capitale di un altro ente creditizio o finanziario ; - « vigilanza » , in attesa di ulteriore coordinamento , i metodi - qualunque ne sia la forma ed il modo di attuazione - cui le autorità competenti di ciascuno Stato membro ricorrono allo scopo di controllare , sotto il profilo della sicurezza , la situazione di un ente creditizio ; - « autorità competenti » , le autorità nazionali abilitate , in virtù di leggi o regolamentazioni , a controllare gli enti creditizi . Articolo 2 Campo d ' applicazione 1 . Fatto salvo l ' articolo 3 , paragrafo 2 , la presente direttiva si applica a tutti gli enti creditizi . 2 . La presente direttiva non si applica agli enti esonerat dall ' applicazione della direttiva 77/780/CEE ed elencati nell ' articolo 2 di detta direttiva . 3 . Gli Stati membri possono differire l ' applicazione della presente direttiva nei confronti di taluni enti creditizi per un periodo massimo di cinque anni a decorrere dalla sua notifica . Tale applicazione differita è disciplinata dall ' articolo 2 , paragrafo 5 e paragrafo 6 , secondo comma , della direttiva 77/780/CEE . Articolo 3 Principi generali 1 . L ' ente creditizio che detiene una partecipazione in un altro ente creditizio o finanziario è sottoposto , nei limiti e nei modi previsti all ' articolo 4 , ad una vigilanz sulla base del consolidamento della sua situazione finanziaria con quelle degli enti nei quali esso detiene tale partecipazione . 2 . Tuttavia gli Stati membri o le autorità competenti possono rinunciare alla vigilanza su base consolidata : - se almeno 75 % della attività dell ' ente creditizio che detiene la partecipazione sono già consolidate con quelle di un altro ente creditizio soggetto esso stesso a vigilanza su base consolidata da parte delle autorità competenti di uno degli Stati membri e se l ' ente creditizio in cui la partecipazione è detenuta è incluso nella vigilanza su base consolidata ; oppure - se l ' ente creditizio o finanziario nel quale è detenuta la partecipazione è situato in un paese terzo ove esistano ostacoli di natura giuridica al trasferimento delle informazioni necessarie ; oppure - se il totale del bilancio dell ' ente creditizio o finanziario in cui è detenuta la partecipazione rappresenta meno del più è detenuta la partecipazione rappresenta meno de più basso dei due importi seguento : 2 % del totale del bilancio dell ' ente creditizio che detiene la partecipazione oppure 10 milioni di ECU ; oppure - se la natura dell ' attività dell ' ente creditizio o finanziario nel quale è detenuta la partecipazione è tale che , secondo il parere dello Stato membro interessato o delle autorità competenti per l ' ente creditizio che detiene la partecipazione , il consolidamento della sua situazione finanziaria sarebbe inadeguato o fuorviante . 3 . La vigilanza su base consolidata viene esercitata dalle autorità competenti del paese nel quale ha sede l ' ente creditizio che detiene la partecipazione . In attesa di ulteriore coordinamento , e salvo disposizioni contrarie della presente direttiva , tale vigilanza è effettuata secondo la procedure nazionali applicabili in detto paese . 4 . La vigilanza in questione è esercitata almeno una volta all ' anno e non pregiudica la vigilanza su base non consolidata e la vigilanza svolta dalle autorità competenti degli altri Stati membri . Articolo 4 Forma ed estensione del consolidamento 1 . Se un ente creditizio detiene una partecipazione in un altro ente creditizio o finanziario superiore a 50 % , gli Stati membri o le autorità competenti per il primo ente creditizio devono esigere , ai fini della vigilanza , il consolidamento integrale o proporzionale della situazione finanziaria degli enti in questione . 2 . Se un ente creditizio detiene una partecipazione pari o inferiore a 50 % in un altro ente creditizio o finanziario ed esiste , secondo il parere delle competenti autorità per il primo ente creditizio , una situazione di controllo effettivo , spetta allo Stato membro o alle autorità competenti interessati determinare la modalità del consolidamento . Tuttavia , in attesa di ulteriore coordinamento , le autorità competenti dello Stato membro in cui l ' ente creditizio ha la propria sede sociale e le autorità competenti per l ' ente creditizio o finanziari in cui è detenuta la partecipazione possono decidere di comune accordo di non esigere in determinati casi il consolidamento di tale partecipazione . 3 . Se un ente creditizio detiene una partecipazione pari o inferiore a 50 % in un altro ente creditizio o finanziario e non esiste una situazione di controllo effettivo , spetta allo Stato membro o alle autorità competenti interessati di stabilire se si debba procedere ad un consolidamento e di fissare le relative modalità . Prima di procedere a siffatto consolidamento dette autorità devono informare le autorità competenti per l ' ente creditizio o finanziario nel quale è detenuta la partecipazione . Articolo 5 Misure destinate ad agevolare l ' applicazione della vigilanza su base consolidata 1 . Gli Stati membri assicurano che nessun ostacolo di natura giuridica impedisca ad un ente creditizio o finanziario di fornite ad un ente creditizio che vi abbia una partecipazione le informazioni necessarie onde rendere possibile l ' esercizio della vigilanza su base consolidata in conformità della presente direttiva . 2 . Gli Stati membri autorizzano lo scambio tra le loro autorità competenti delle informazioni necessarie all ' esercizio della vigilanza su base consolidata in conformità della presente direttiva , restando inteso che , nel caso di enti finanziari , la raccolta o il possesso di informazioni non implica in alcun modo che le autorità competenti esercitino una funzione di vigilanza su tali enti finanziari . 3 . Qualsiasi scambio di informazioni tra autorità competenti previsto dalla presente direttiva è sottoposto al rispetto delle norme sul segreto d ' ufficio di cui all ' articolo 12 della direttiva 77/780/CEE ; tali informazioni sono utilizzate esclusivamente ai fini della vigilanza su base consolidata prevista dalla presente direttiva . 4 . Se le autorità competenti di uno Stato membro desiderano , in determinati casi , nell ' applicazione della presente direttiva a un ente creditizio , verificare informazioni riguardanti un ente creditizio o finanziario situato in un altro Stato membro esse devono chiedere alle autorità competenti dell ' altro Stato membro che si proceda a tale verifica . Le autorità che hanno ricevuto la richiesta di verifica devono darvi seguito , nell ' ambito della loro competenza , procedendo esse stesse a tale verifica o permettendo alle autorità che hanno presentato la richiesta di procedervi ovvero permettendo ad un revisore o esperto di procedervi . Articolo 6 Paesi terzi 1 . L ' applicazione del principio della vigilanza su base consolidata agli enti creditizi la cui società madre ha sede in un paese terzo , nonchù agli enti creditizi situati in un paese terzo e l cui ente creditizio madre ha sede nella Comunità dovrebbe formare oggetto di accordi bilaterali , basati sulla reciprocità , tra le autorità competenti degli Stati membri ed il paese terzo interessato . Gli accordi in questione sono intesi a garantire che le autorità competenti degli Stati membri possano , da un lato , ottenere le informazioni indispensabili per l ' esercizio della vigilanza su base consolidata di un ente creditizio della Comunità che detenga partecipazioni in un ente finanziario o creditizio situato al di fuori della Comunità e , dall ' altro , ottenere le informazioni necessarie per l ' esercizio della vigilanza degli enti creditizi madre la cui sede sociale si trova sul loro territorio e che detengono partecipazioni in enti creditizi situati in uno o più Stati membri . 2 . La Commissione ed il comitato consultivo istituito a norma dell ' articolo 11 della direttiva 77/780/CEE sono informati delle iniziative intraprese a tal fine e la Commissione assicura il coordinamento degli accordi in materia . Disposizioni finali Articolo 7 1 . Gli Stati membri prendono le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° luglio 1985 . Essi ne informano immediatamente la Commissione . 2 . Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di natura legislativa , regolamentare o amministrativa da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva . Articolo 8 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva . Fatto a Lussemburgo , addì 13 giugno 1983 . Per il Consiglio Il Presidente H . TIETMEYER ( 1 ) GU n . C 40 dell ' 11 . 2 . 1983 , pag . 6 . ( 2 ) GU n . C 13 del 17 . 1 . 1983 , pag . 237 . ( 3 ) GU n . C 178 del 15 . 7 . 1982 , pag . 15 . ( 4 ) GU n . L 322 del 17 . 12 . 1977 , pag . 30 .