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Document 31983L0276

Direttiva 83/276/CEE del Consiglio del 26 maggio 1983 che modifica la direttiva 76/756/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative all'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

GU L 151 del 9.6.1983, p. 47–48 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (ES, PT, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/10/2014; abrog. impl. da 32009R0661

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1983/276/oj

31983L0276

Direttiva 83/276/CEE del Consiglio del 26 maggio 1983 che modifica la direttiva 76/756/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative all'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

Gazzetta ufficiale n. L 151 del 09/06/1983 pag. 0047 - 0048
edizione speciale spagnola: capitolo 13 tomo 14 pag. 0072
edizione speciale portoghese: capitolo 13 tomo 14 pag. 0072


*****

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 26 maggio 1983

che modifica la direttiva 76/756/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

(83/276/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che la direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (4), modificata da ultimo dalla direttiva 80/1267/CEE (5) e dall'atto di adesione del 1979, stabilisce che le disposizioni necessarie per attuare la procedura di omologazione CEE saranno approvate per ciascuno degli elementi o delle caratteristiche del veicolo mediante direttive particolari; che le disposizioni relative all'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa sono state adottate con la direttiva 76/756/CEE (6), modificata dalle direttive 80/233/CEE (7) e 82/244/CEE della Commissione (8);

considerando che, essendo il metodo di armonizzazione delle legislazioni contemplato nella direttiva 70/156/CEE facoltativo, i costruttori non hanno optato a favore delle prescrizioni comunitarie adottate con la direttiva 76/756/CEE poiché queste ultime prevedono la regolazione del fascio anabbagliante (punto 4.2.6 dell'allegato I, modificato dalla direttiva 82/244/CEE) ed hanno preferito ricorrere alle disposizioni nazionali in materia che non contemplano, sinora, tale regolazione; che, per giustificare tale scelta, i costruttori invocano le difficoltà tecniche ed i costi di esecuzione (soprattutto per le automobili di piccole dimensioni) della prescrizione comunitaria in questione;

considerando che, successivamente all'entrata in vigore delle prescrizioni relative alla regolazione del fascio anabbagliante, si sono manifestati sviluppi tecnici e necessità che influiscono, insieme alla regolazione del fascio anabbagliante, sul problema dell'abbagliamento; che tale problema è in particolare connesso con gli sforzi intesi a migliorare l'aerodinamica degli autoveicoli, la quale influisce sull'altezza di montaggio degli anabbaglianti, nonché con le misure relative alla regolazione dell'intensità luminosa; che, per non ipotecare inutilmente tali relazioni, è opportuno limitare, per il momento, in modo idoneo, l'applicazione delle prescrizioni che si riferiscono ad un solo elemento dell'insieme;

considerando che, per facilitare l'applicazione delle norme comunitarie in materia di dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa, è opportuno rinviare al 1o ottobre 1984 la data di messa in applicazione delle prescrizioni relative all'installazione sui nuovi autoveicoli dei dispositivi di regolazione del

fascio anabbagliante; che occorre anche prevedere che le limitazioni per quanto concerne la prima messa in circolazione degli autoveicoli conformi al tipo omologato prima del 1o ottobre 1984 entrino in vigore solo tre anni dopo tale data, al fine di concedere ai costruttori un periodo di adeguamento dei modelli;

considerando che, in questa occasione, è opportuno per maggior chiarezza riunire in un unico testo il dispositivo globale della direttiva 76/756/CEE e delle modifiche ad essa apportate successivamente, ivi comprese quelle contenute nella presente direttiva,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Gli articoli da 1 a 5 della direttiva 76/756/CEE sono sostituiti dagli articoli seguenti:

« Articolo 1

Ai sensi della presente direttiva si intende per veicolo ogni veicolo a motore destinato a circolare su strada, con o senza carrozzeria, che abbia almeno quattro ruote e una velocità massima per costruzione superiore a 25 km/h, nonché i suoi rimorchi, ad eccezione dei veicoli che si spostano su rotaie, dei trattori e delle macchine agricole o forestali, e delle macchine operatrici.

Articolo 2

1. Gli Stati membri non possono

- rifiutare per un tipo di veicolo l'omologazione CEE o l'omologazione di portata nazionale,

- rifiutare o vietare la vendita, l'immatricolazione, la messa in circolazione o l'utilizzazione dei veicoli,

adducendo come motivo l'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa, obbligatori o facoltativi, elencati dal punto 1.5.7 al punto 1.5.20 dell'allegato I, se questi dispositivi sono installati in conformità delle prescrizioni di cui all'allegato I.

2. In deroga al paragrafo 1, l'osservanza delle disposizioni di cui al punto 4.2.6 dell'allegato I è richiesta soltanto a decorrere dal 1o ottobre 1984. Tuttavia se un dispositivo di cui al punto 4.2.6.2 è installato anteriormente a questa data, esso deve essere conforme alle prescrizioni del punto 4.2.6. Se l'omologazione CEE (od il rilascio del documento di cui all'articolo 10, paragrafo 1, ultimo trattino, della direttiva 70/156/CEE), o l'omologazione di portata nazionale, è stata concessa anteriormente a questa data per un tipo di veicolo non conforme alle suddette prescrizioni, gli Stati membri possono vietare la prima messa in circolazione dei veicoli di questo tipo a decorrere dal 1o ottobre 1987.

Articolo 3

Lo Stato membro che ha proceduto all'omologazione CEE adotta le misure necessarie per essere informato circa qualsiasi modifica di uno degli elementi o di una delle caratteristiche di cui all'allegato I, punto 1.1. Le autorità competenti di questo Stato giudicano se sul tipo modificato debbano essere condotte nuove prove accompagnate da un nuovo verbale. Se dalle prove risulta che le prescrizioni della presente direttiva non sono osservate, la modifica non è autorizzata.

Articolo 4

Le modifiche che sono necessarie per adeguare al progresso tecnico il contenuto degli allegati sono adottate a norma della procedura prevista all'articolo 13 della direttiva 70/156/CEE.

Articolo 5

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1o ottobre 1983. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Dalla notifica della presente direttiva (1) gli Stati membri provvedono inoltre a comunicare alla Commissione, in tempo utile affinché possa presentare le sue osservazioni, qualsiasi progetto di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che intendano adottare nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

(1) La presente direttiva è stata notificata agli Stati membri il 1o giugno 1983 ».

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 26 maggio 1983.

Per il Consiglio

Il Presidente

Otto Graf LAMBSDORFF

(1) GU n. C 279 del 22. 10. 1982, pag. 5.

(2) GU n. C 68 del 14. 3. 1983, pag. 87.

(3) GU n. C 77 del 21. 3. 1983, pag. 1.

(4) GU n. L 42 del 23. 2. 1970, pag. 1.

(5) GU n. L 375 del 31. 12. 1980, pag. 34.

(6) GU n. L 262 del 27. 9. 1976, pag. 1.

(7) GU n. L 51 del 22. 5. 1980, pag. 8.

(8) GU n. L 109 del 22. 4. 1982, pag. 31.

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