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Document 31983L0029

    Direttiva 83/29/CEE del Consiglio del 24 gennaio 1983 che modifica la direttiva 78/176/CEE relativa ai rifiuti provenienti dall'industria del biossido di titanio

    GU L 32 del 3.2.1983, p. 28–28 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 06/01/2014; abrog. impl. da 32010L0075

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1983/29/oj

    31983L0029

    Direttiva 83/29/CEE del Consiglio del 24 gennaio 1983 che modifica la direttiva 78/176/CEE relativa ai rifiuti provenienti dall'industria del biossido di titanio

    Gazzetta ufficiale n. L 032 del 03/02/1983 pag. 0028 - 0028
    edizione speciale finlandese: capitolo 15 tomo 4 pag. 0120
    edizione speciale spagnola: capitolo 15 tomo 4 pag. 0083
    edizione speciale svedese/ capitolo 15 tomo 4 pag. 0120
    edizione speciale portoghese: capitolo 15 tomo 4 pag. 0083


    *****

    DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

    del 24 gennaio 1983

    che modifica la direttiva 78/176/CEE relativa ai rifiuti provenienti dall'industria del biossido di titanio

    (83/29/CEE)

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 100 e 235,

    vista la proposta della Commissione,

    visto il parere del Parlamento europeo (1),

    visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

    considerando che sono sorte difficoltà per quanto riguarda il termine previsto dall'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 78/176/CEE (3) per la presentazione, da parte della Commissione, di proposte adeguate volte ad armonizzare i programmi di riduzione progessiva dell'inquinamento; che occorre quindi prorogare tale termine,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

    Articolo 1

    All'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 78/176/CEE l'espressione « per permetterle di presentare al Consiglio, entro sei mesi dalla ricezione di tutti i programmi nazionali », è sostituita dall'espressione seguente: « la quale presenterà al Consiglio, anteriormente al 15 marzo 1983 ».

    Articolo 2

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

    Fatto a Bruxelles, addì 24 gennaio 1983.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    H. W. LAUTENSCHLAGER

    (1) GU n. C 292 dell'8. 11. 1982, pag. 101.

    (2) GU n. C 326 del 13. 12. 1982, pag. 1.

    (3) GU n. L 54 del 25. 2. 1978, pag. 19.

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