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Document 31982L0471
Council Directive 82/471/EEC of 30 June 1982 concerning certain products used in animal nutrition
Direttiva 82/471/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1982, relativa a taluni prodotti impiegati nell'alimentazione degli animali
Direttiva 82/471/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1982, relativa a taluni prodotti impiegati nell'alimentazione degli animali
GU L 213 del 21.7.1982, p. 8–14
(DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
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No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2010; abrogato da 32009R0767
Direttiva 82/471/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1982, relativa a taluni prodotti impiegati nell'alimentazione degli animali
Gazzetta ufficiale n. L 213 del 21/07/1982 pag. 0008 - 0014
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 25 pag. 0311
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 25 pag. 0311
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 15 pag. 0098
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 15 pag. 0098
++++ DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 30 giugno 1982 relativa a taluni prodotti impiegati nell ' alimentazione degli animali ( 82/471/CEE ) IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare gli articoli 43 e 100 , vista la proposta della Commissione ( 1 ) , visto il parere del Parlamento europeo ( 2 ) , visto il parere del Comitato economico e sociale ( 3 ) , considerando che la produzione animale riveste una funzione di primaria importanza nell ' agricoltura della Comunità e che risultati soddisfacenti dipendono in larga misura dall ' impiego di alimenti per animali appropriati e di buona qualità ; considerando che una regolamentazione in materia di alimenti per animali è un fattore essenziale per incrementare la produttività dell ' agricoltura ; considerando che il consumo di proteine foraggere è in costante aumento nella Comunità a causa delle sempre maggiori esigenze dell ' allevamento ; considerando che all ' aumento della domanda ha fatto riscontro , negli ultimi anni , una sensibile riduzione dell ' offerta sul mercato mondiale di taluni alimenti proteici ; considerando che tale situazione di penuria ha indotto l ' industria dell ' alimentazione animale a ricercare prodotti di sostituzione che garantiscano la sicurezza degli approvvigionamenti ; considerando che , se negli Stati membri già esistono disposizioni legislative , regolamentari o amministrative riguardanti tali prodotti , esse divergono sui principi essenziali ; che , di conseguenza , esse incidono direttamente sull ' instaurazione e sul funzionamento del mercato comune e che occorre pertanto procedere alla loro armonizzazione ; considerando che i prodotti di sostituzione sono ottenuti secondo tecniche di fabbricazione nuove ; che occorre pertanto disciplinare la commercializzazione nella Comunità come alimenti o componenti degli stessi , prescrivendo per ciascun gruppo i prodotti autorizzati e le relative condizioni d ' impiego ; considerando che , prima di iscrivere un nuovo prodotto in uno dei gruppi di cui trattasi , occorre accertare che esso abbia le qualità nutritive volute ; che occorre inoltre verificare che , in caso di impiego corretto , i prodotti non influiscano sfavorevolmente sulla salute umana o animale o sull ' ambiente e non rechino pregiudizio al consumatore alterando le caratteristiche dei prodotti animali ; considerando che per garantire il rispetto dei principi fondamentali imposti per l ' autorizzazione conviene che per i prodotti appartenenti a determinati gruppi una pratica sia presentata ufficialmente da uno Stato membro ; che per facilitare l ' esame delle sostanze in questione queste pratiche devono essere redatte in conformità di linee direttrici da stabilire ad opera del Consiglio , al più tardi alla data di applicazione della presente direttiva ; considerando che , a titolo provvisorio , è opportuno consentire agli Stati membri di mantenere , fino al momento di una decisione comunitaria in merito , le autorizzazioni nazionali che essi hanno concesso per i prodotti che non figurano attualmente nell ' allegato della presente direttiva o per determinati prodotti che soddisfano in dati casi altre condizioni ; che tuttavia nel caso dei prodotti ottenuti da lieviti del genere « Candida » coltivati su n-alcani dovrebbe esser presa una decisione comunitaria entro un periodo di due anni a decorrere dalla notifica della direttiva ; considerando che , a causa del loro contributo diretto o indiretto in proteine , i composti azotati non proteici devono essere disciplinati dalla presente direttiva ; che occorre pertanto modificare in conformità , per quanto riguarda gli allegati , la direttiva 70/524/CEE del Consiglio , del 23 novembre 1970 , relativa agli additivi nell ' alimentazione degli animali ( 4 ) , disciplinante provvisoriamente l ' impiego dei prodotti di tale gruppo ; considerando che il valore nutritivo e l ' innocuità dei prodotti in causa dipendono in larga misura dalle caratteristiche di composizione , dalle condizioni d ' impiego o dai procedimenti di fabbricazione dei prodotti stessi ; che , conseguentemente , è indispensabile prevedere in determinati casi l ' obbligo di etichettatura , affinchù l ' utilizzatore sia protetto contro le frodi e impieghi nel modo migliore i prodotti messi a sua disposizione ; considerando che non è opportuno applicare le norme comunitarie ai prodotti in causa o agli alimenti per animali che li contengono , destinati all ' esportazione verso i paesi terzi , dato che in questi ultimi vigono generalmente regolamentazioni diverse ; considerando che , per garantire l ' osservanza delle disposizioni della presente direttiva , al momento della commercializzazione dei prodotti in causa o degli alimenti per animali che li contengono , gli Stati membri devono prevedere controlli adeguati ; considerando che , ove siano conformi alle condizioni prescritte , i prodotti in causa o gli alimenti per animali che li contengono possono essere sottoposti soltanto alle restrizioni in materia di commercializzazione previste dalla presente direttiva ; considerando che un ' adeguata procedura comunitaria è indispensabile per adattare le disposizioni dell ' allegato e le linee direttrici fissate per la presentazione delle pratiche relative a dati prodotti e per stabilire all ' occorrenza i criteri di composizione e di purezza e le proprietà fisico-chimiche e biologiche di tali prodotti in funzione dell ' evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche ; considerando che per dare tutte le garanzie necessarie la procedura comunitaria adottata deve prevedere in taluni casi di modifica dell ' allegato la consultazione obbligatoria del comitato scientifico dell ' alimentazione animale e del comitato scientifico dell ' alimentazione umana istituiti dalla Commissione ; considerando che occorre riservare agli Stati membri la facoltà di sospendere temporaneamente l ' autorizzazione d ' impiego di un prodotto o di modificare le disposizioni eventualmente per esso adottate qualora sia minacciata la salute umana o animale ; considerando che , per evitare che uno Stato membro abusi di tale facoltà , occorre decidere le modifiche dell ' allegato secondo una procedura comunitaria d ' urgenza e sulla base di documenti giustificativi ; considerando che , per agevolare l ' applicazione della presente direttiva , occorre adottare una procedura che istituisca una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione nell ' ambito del comitato permanente degli alimenti per animali , istituito con la decisione 70/372/CEE ( 5 ) , HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA : Articolo 1 1 . La presente direttiva riguarda i prodotti ottenuti secondo determinati processi tecnici ai fini del loro apporto diretto o indiretto in proteine , commercializzati nella Comunità come alimenti per animali ovvero incorporati in tali alimenti . 2 . L ' applicazione della presente direttiva non pregiudica le disposizioni comunitarie in materia di : a ) additivi nell ' alimentazione degli animali ; b ) fissazione di tenori massimi per le sostanze e per i prodotti indesiderabili negli alimenti per animali ; c ) fissazione di tenori massimi per i residui di antiparassitari sopra o nei prodotti destinati all ' alimentazione umana o animale ; d ) commercializzazione degli alimenti semplici e composti ; e ) microrganismi patogeni negli alimenti per animali . Articolo 2 Le definizioni contemplate dall ' articolo 2 della direttiva 70/524/CEE si appliano alla presente direttiva . Articolo 3 1 . Gli Stati membri prescrivono che gli alimenti per animali appartenenti ad uno dei gruppi di prodotti di cui all ' allegato o contenenti tali prodotti possono essere commercializzati soltanto se : a ) il prodotto in questione figura nell ' allegato ; b ) sussistono le condizioni eventualmente stabilite nello stesso allegato . 2 . Per prove pratiche o a fini scientifici , gli Stati membri possono prevedere deroghe al paragrafo 1 , purchù sia effettuato un controllo ufficiale sufficiente . Articolo 4 1 . In deroga dell ' articolo 3 , paragrafo 1 , gli Stati membri , fintantochù una decisione non sia presa conformemente all ' articolo 6 , possono mantenere : a ) le autorizzazioni concesse nel proprio territorio prima della data d ' applicazione della presente direttiva per i prodotti che non figurano nei gruppi di prodotti indicati nell ' allegato , fatta eccezione dei prodotti ottenuti da lieviti del genere « Candida » coltivati su n-alcani , e b ) le autorizzazioni concesse nel loro territorio prima della data di notifica della presente direttiva per i prodotti ottenuti da lieviti del genere « Candida » coltivati su n-alcani , nonchù per i prodotti elencati nell ' allegato , punto 1.2.1 , rispondenti a requisiti differenti da quelli che vi sono previsti . 2 . Gli Stati membri comunicano agli altri Stati membri ed alla Commissione l ' elenco dei prodotti ammessi nel loro territorio conformemente al paragrafo 1 . Articolo 5 1 . Fatte salve le disposizioni di etichettatura applicabili agli alimenti semplici e agli alimenti composti , gli Stati membri prescrivono che i prodotti elencati nell ' allegato possono essere commercializzati come alimenti per animali o componenti di tali alimenti soltanto se le indicazioni eventualmente previste nell ' allegato sono apposte sull ' imballaggio o sul recipiente o su un ' etichetta applicata a quest ' ultimo . 2 . Gli Stati membri prescrivono che , per merci commercializzate alla rinfusa , le indicazioni di cui al paragrafo 1 devono figurare su un documento di accompagnamento . Articolo 6 1 . Le modifiche dell ' allegato rese necessarie dall ' evoluzione delle conoscenze scientifiche o tecniche sono decise secondo la procedura di cui all ' articolo 13 . A tale scopo e per quanto concerne i prodotti di cui all ' allegato , punti 1.1 e 1.2 , la Commissione consulta il comitato scientifico per l ' alimentazione degli animali e il comitato scientifico per l ' alimentazione umana . Tuttavia , per quanto riguarda i prodotti ottenuti da lieviti del genere « Candida » coltivati su n-alcani di cui all ' articolo 4 , paragrafo 1 , una decisione sarà adottata secondo la procedura di cui all ' articolo 13 entro un termine di due anni a decorrere dalla notifica della presente direttiva e previa consultazione del comitato scientifico per l ' alimentazione degli animali e del comitato scientifico per l ' alimentazione umana . 2 . Per la modifica dell ' allegato si applicano i principi seguenti : A . Un prodotto è iscritto nell ' allegato soltanto se : a ) possiede valore nutritivo per gli animali , a causa dell ' apporto azotato o proteico ; b ) in caso di impiego corretto , non influisce sfavorevolmente sulla salute umana o animale o sull ' ambiente e non reca pregiudizio al consumatore alterando le caratteristiche dei prodotti animali ; c ) la sua presenza negli alimenti è controllabile . B . Un prodotto è cancellato dall ' allegato qualora venga meno una delle condizioni elencate nel punto A . 3 . I criteri che consentono di caratterizzare i prodotti considerati nella presente direttiva , in particolare i criteri di composizione e di purezza nonchù le proprietà fisico-chimiche e biologiche , possono essere stabiliti , tenuto conto delle conoscenze scientifiche e tecniche , secondo la procedura di cui all ' articolo 13 . Articolo 7 1 . Per assicurarsi che i prodotti di cui ai punti 1.1 e 1.2 dell ' allegato rispondano ai principi definiti nell ' articolo 6 , paragrafo 2 , gli Stati membri provvedono a far trasmettere ufficialmente un fascicolo , conforme alle disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo , agli Stati membri , alla Commissione e , qualora se ne chieda la consultazione , ai membri dei comitati scientifici istituiti dalla Commissione . 2 . Su proposta della Commissione , il Consiglio stabilisce le linee direttrici per compilare i fascicoli di cui al paragrafo 1 , facendo in modo che esse siano applicabili al più tardi alla data di applicazione della presente direttiva . Le successive modifiche delle linee direttrici rese necessarie dall ' evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche sono decise secondo la procedura prevista dall ' articolo 13 . 3 . Gli Stati membri , la Commissione e gli altri destinatari del fascicolo di cui al paragrafo 1 provvedono , su richiesta motivata del richiedente , a che siano tenute riservate le informazioni la cui diffusione potrebbe ledere i diritti di proprietà industriale o commerciale . Non possono rientrare nel segreto industriale o commerciale : - denominazione e composizione del prodotto , eventualmente indicazione del substrato e del microrganismo , - proprietà fisico-chimiche e biologiche del prodotto , - interpretazione dei dati farmacologici , tossicologici ed ecotossicologici , - metodi di analisi per il controllo del prodotto negli alimenti . Articolo 8 1 . Qualora uno Stato membro constati , in base a una motivazione circostanziata in ragione di nuovi dati ovvero in base a una nuova valutazione dei dati esistenti , dopo l ' adozione delle disposizioni in questione , che uno dei prodotti elencati nell ' allegato o la sua utilizzazione alle condizioni eventualmente fissate comporta un pericolo per la salute degli uomini o degli animali , pur essendo conforme alle disposizioni della presente direttiva , detto Stato membro può provvisoriamente sospendere o limitare nel suo territorio l ' applicazione delle disposizioni di cui trattasi . Esso ne informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione , precisando i motivi che giustificano la sua decisione . 2 . La Commissione esamina quanto prima i motivi addotti dallo Stato membro interessato e procede alla consultazione degli Stati membri in seno al comitato permanente degli alimenti per gli animali ; essa emette quindi senza indugio il suo parere e adotta le misure appropriate . 3 . Qualora la Commissione ritenga necessario apportare delle modifiche alla direttiva per ovviare alle difficoltà di cui al paragrafo 1 e per garantire la protezione della salute degli uomini o degli animali , essa avvia la procedura prevista dall ' articolo 14 al fine di adottare tali modifiche ; in tal caso lo Stato membro che ha adottato misure di salvaguardia può mantenerle fino all ' entrata in vigore delle modifiche di cui trattasi . Articolo 9 Per la commercializzazione tra gli Stati membri le indicazioni di cui all ' articolo 5 devono essere redatte in almeno una della lingue ufficiali del paese destinatario . Articolo 10 Gli Stati membri vigilano affinchù gli alimenti per animali conformi alle disposizioni della presente direttiva siano soggetti , per quanto riguarda la presenza dei prodotti elencati nell ' allegato e l ' etichettatura , soltanto alle restrizioni in materia di commercializzazione previste dalla presente direttiva . Articolo 11 Gli Stati membri vigilano affinchù i prodotti animali non siano soggetti a restrizioni di commercializzazione dovute all ' applicazione della presente direttiva . Articolo 12 Gli Stati membri adottano le opportune disposizioni affinchù durante la commercializzazione gli alimenti per animali vengano sottoposti , almeno per sondaggio , a un controllo ufficiale inteso ad accertare l ' osservanza delle condizioni stabilite dalla presente direttiva . Articolo 13 1 . Nei casi in cui viene fatto riferimento alla procedura definita nel presente articolo , il comitato permanente degli alimenti per animali , in appresso denominato il « comitato » , viene investito della questione dal suo presidente , sia per iniziativa di quest ' ultimo , sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro . 2 . Il rappresentante della Commissione presenta al comitato un progetto di misure da adottare . Il comitato formula il suo parere in merito a tale progetto nel termine che il presidente può stabilire in relazione all ' urgenza dei problemi in causa . Il comitato si pronuncia a maggioranza di quarantacinque voti ; ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all ' articolo 148 , paragrafo 2 , del trattato . Il presidente non partecipa al voto . 3 . a ) La Commissione adotta le misure progettate quando esse sono conformi al parere del comitato . b ) Quando le misure progettate non sono conformi al parere formulato dal comitato o in mancanza di parere , la Commissione sottopone immediatemente al Consiglio una proposta relativa alle misure da adottare . Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata . c ) Se , al termine di un periodo di tre mesi a decorrere dal momento in cui la proposta è pervenuta al Consiglio , quest ' ultimo non ha deliberato , le misure in questione sono adottate dalla Commissione , a meno che il Consiglio non si sia pronunciato a maggioranza semplice contro le medesime . Articolo 14 1 . Nei casi in cui viene fatto riferimento alla procedura definita nel presente articolo , il comitato viene investito della questione dal suo presidente , sia per iniziativa di quest ' ultimo , sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro . 2 . Il rappresentante della Commissione presenta al comitato un progetto di misure da adottare . Il comitato formula il suo parere in merito a tale progetto nel termine di due giorni . Il comitato si pronuncia a maggioranza di quarantacinque voti ; ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all ' articolo 148 , paragrafo 2 , del trattato . Il presidente non partecipa al voto . 3 . a ) La Commissione adotta le misure progettate quando esse sono conformi al parere del comitato . b ) Quando le misure progettate non sono conformi al parere formulato dal comitato o in mancanza di parere , la Commissione sottopone immediatamente al Consiglio una proposta relativa alle misure da adottare . Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata . c ) Se , al termine di un periodo di 15 giorni a decorrere dal momento in cui la proposta è pervenuta al Consiglio , quest ' ultimo non ha deliberato , le misure in questione sono adottate dalla Commissione , a meno che il Consiglio non si sia pronunciato a maggioranza semplice contro le medesime . Articolo 15 Nell ' allegato I , parte K , e nell ' allegato II , parte D ter della direttiva 70/524/CEE , sono soppressi tutti i riferimenti ai composti azotati non proteici . Articolo 16 La presente direttiva non si applica agli alimenti per animali per i quali è dimostrato almeno con un ' indicazione appropriata che sono destinati all ' esportazione verso i paesi terzi . Articolo 17 Gli Stati membri mettono in vigore due anni dopo la notifica della presente direttiva le disposizioni legislative , regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva . Essi ne informano immediatamente la Commissione . Articolo 18 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva . Fatto a Lussemburgo , addì 30 giugno 1982 . Per il Consiglio Il Presidente Ph . MAYSTADT ( 1 ) GU n . C 197 del 18 . 8 . 1977 , pag . 3 . ( 2 ) GU n . C 63 del 13 . 3 . 1978 , pag . 53 . ( 3 ) GU n . C 84 dell ' 8 . 4 . 1978 , pag . 4 . ( 4 ) GU n . L 270 del 14 . 12 . 1970 , pag . 1 . ( 5 ) GU n . L 170 del 3 . 8 . 1970 , pag . 1 . ALLEGATO 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * Denominazione dei gruppi di prodotti * Denominazione del prodotto * Designazione chimica del prodotto o identità del microrganismo * Substrato di coltivazione ( eventuali specificazioni ) * Caratteristiche di composizione del prodotto * Specie animale * Disposizioni particolari * 1 . Prodotti proteici ottenuti da microrganismi appartenenti ai sottogruppi seguenti : 1.1 . Batteri * * * * * * * 1.2 . Lieviti : * Tutti i lieviti * Saccharomyces cerevisiae , Saccharomyces carlsbergiensis * Melasse , vinacce , borlande , cereali e prodotti amilacei , succhi di frutta , sicro di latte , acido lattico , idrolizzati di fibre vegetali * - * Tutte le specie animali * * 1.2.1 . Lieviti coltivati su substrati di origine animale o vegetale * - ottenuti da microrganismi e da substrati elencati rispettivamente nelle colonne 3 e 4 * Kluyveromyces lactis , Kluyveromyces fragilis * * * * * * - le cui cellule sono state uccise * * * * * * 1.2.2 . Lieviti coltivati su tutti gli altri substrati non menzionati al punto 1.2.1 * * * * * * * 1.3 . Alghe * - * - * * * * * 1.4 . Funghi inferiori * * * * * * * 2 . Composti azotati non proteici e prodotti analoghi dei gruppi seguenti : * * * * * * * 2.1 . Urea e derivati * 2.1.1 . Urea * CO ( HN2 ) 2 * - * Purezza minima : 98 % * Ruminanti dall ' inizio della ruminazione * Dichiarazione sull ' etichetta o sull ' imballaggio degli alimenti composti : * * 2.1.2 . Biureto * C2 H5 O2 N3 * - * * - denominazione del prodotto , eventualmente suo tasso d ' incorporazione nell ' alimento composto nella misura in cui esistono metodi ufficiali di analisi * * 2.1.3 . Fosfato di urea * CO ( NH2 ) 2 H3 PO4 * - * * * - quota parte di azoto , espressa in equivalente proteico apportato dal composto o dai composti azotati non proteici * * 2.1.4 . Diuredoi-sobutano * ( CH3 ) 2 - CH - CH - ( NHCONH2 ) 2 * - * * * - modalità d ' impiego appropriate , che indichino in particolare gli animali ai quali l ' alimento è destinato , nonchù il tenore massimo in azoto non proteico totale da non superare nella razione giornaliera * 2.2 . Amminoacidi e prodotti analoghi * 2.2.1 . D , L-metionina * CH3 S ( CH2 ) 2 - CH ( NH2 ) - COOH * - * Purezza minima : 98 % * Tutte le specie animali * - * * 2.2.2 . L-lisina * NH2 - ( CH2 ) 4 - CH ( NH2 ) - COOH * - * * * - * * 2.2.3 . Cloridrato di L-lisina * NH2 - ( CH2 ) 4 - CH ( NH2 ) - COOH . HCL * - * * * - * * 2.2.4 . Analogo ossidrilato della D , L-metionina * ( CH3 - S - ( CH2 ) 2 - CH ( OH ) - COO ) 2 Ca * - * * * -