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Document 31982L0471

    Direttiva 82/471/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1982, relativa a taluni prodotti impiegati nell'alimentazione degli animali

    GU L 213 del 21.7.1982, p. 8–14 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2010; abrogato da 32009R0767

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1982/471/oj

    31982L0471

    Direttiva 82/471/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1982, relativa a taluni prodotti impiegati nell'alimentazione degli animali

    Gazzetta ufficiale n. L 213 del 21/07/1982 pag. 0008 - 0014
    edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 25 pag. 0311
    edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 25 pag. 0311
    edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 15 pag. 0098
    edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 15 pag. 0098


    ++++

    DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

    del 30 giugno 1982

    relativa a taluni prodotti impiegati nell ' alimentazione degli animali

    ( 82/471/CEE )

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare gli articoli 43 e 100 ,

    vista la proposta della Commissione ( 1 ) ,

    visto il parere del Parlamento europeo ( 2 ) ,

    visto il parere del Comitato economico e sociale ( 3 ) ,

    considerando che la produzione animale riveste una funzione di primaria importanza nell ' agricoltura della Comunità e che risultati soddisfacenti dipendono in larga misura dall ' impiego di alimenti per animali appropriati e di buona qualità ;

    considerando che una regolamentazione in materia di alimenti per animali è un fattore essenziale per incrementare la produttività dell ' agricoltura ;

    considerando che il consumo di proteine foraggere è in costante aumento nella Comunità a causa delle sempre maggiori esigenze dell ' allevamento ;

    considerando che all ' aumento della domanda ha fatto riscontro , negli ultimi anni , una sensibile riduzione dell ' offerta sul mercato mondiale di taluni alimenti proteici ;

    considerando che tale situazione di penuria ha indotto l ' industria dell ' alimentazione animale a ricercare prodotti di sostituzione che garantiscano la sicurezza degli approvvigionamenti ;

    considerando che , se negli Stati membri già esistono disposizioni legislative , regolamentari o amministrative riguardanti tali prodotti , esse divergono sui principi essenziali ; che , di conseguenza , esse incidono direttamente sull ' instaurazione e sul funzionamento del mercato comune e che occorre pertanto procedere alla loro armonizzazione ;

    considerando che i prodotti di sostituzione sono ottenuti secondo tecniche di fabbricazione nuove ; che occorre pertanto disciplinare la commercializzazione nella Comunità come alimenti o componenti degli stessi , prescrivendo per ciascun gruppo i prodotti autorizzati e le relative condizioni d ' impiego ;

    considerando che , prima di iscrivere un nuovo prodotto in uno dei gruppi di cui trattasi , occorre accertare che esso abbia le qualità nutritive volute ; che occorre inoltre verificare che , in caso di impiego corretto , i prodotti non influiscano sfavorevolmente sulla salute umana o animale o sull ' ambiente e non rechino pregiudizio al consumatore alterando le caratteristiche dei prodotti animali ;

    considerando che per garantire il rispetto dei principi fondamentali imposti per l ' autorizzazione conviene che per i prodotti appartenenti a determinati gruppi una pratica sia presentata ufficialmente da uno Stato membro ; che per facilitare l ' esame delle sostanze in questione queste pratiche devono essere redatte in conformità di linee direttrici da stabilire ad opera del Consiglio , al più tardi alla data di applicazione della presente direttiva ;

    considerando che , a titolo provvisorio , è opportuno consentire agli Stati membri di mantenere , fino al momento di una decisione comunitaria in merito , le autorizzazioni nazionali che essi hanno concesso per i prodotti che non figurano attualmente nell ' allegato della presente direttiva o per determinati prodotti che soddisfano in dati casi altre condizioni ; che tuttavia nel caso dei prodotti ottenuti da lieviti del genere « Candida » coltivati su n-alcani dovrebbe esser presa una decisione comunitaria entro un periodo di due anni a decorrere dalla notifica della direttiva ;

    considerando che , a causa del loro contributo diretto o indiretto in proteine , i composti azotati non proteici devono essere disciplinati dalla presente direttiva ; che occorre pertanto modificare in conformità , per quanto riguarda gli allegati , la direttiva 70/524/CEE del Consiglio , del 23 novembre 1970 , relativa agli additivi nell ' alimentazione degli animali ( 4 ) , disciplinante provvisoriamente l ' impiego dei prodotti di tale gruppo ;

    considerando che il valore nutritivo e l ' innocuità dei prodotti in causa dipendono in larga misura dalle caratteristiche di composizione , dalle condizioni d ' impiego o dai procedimenti di fabbricazione dei prodotti stessi ; che , conseguentemente , è indispensabile prevedere in determinati casi l ' obbligo di etichettatura , affinchù l ' utilizzatore sia protetto contro le frodi e impieghi nel modo migliore i prodotti messi a sua disposizione ;

    considerando che non è opportuno applicare le norme comunitarie ai prodotti in causa o agli alimenti per animali che li contengono , destinati all ' esportazione verso i paesi terzi , dato che in questi ultimi vigono generalmente regolamentazioni diverse ;

    considerando che , per garantire l ' osservanza delle disposizioni della presente direttiva , al momento della commercializzazione dei prodotti in causa o degli alimenti per animali che li contengono , gli Stati membri devono prevedere controlli adeguati ;

    considerando che , ove siano conformi alle condizioni prescritte , i prodotti in causa o gli alimenti per animali che li contengono possono essere sottoposti soltanto alle restrizioni in materia di commercializzazione previste dalla presente direttiva ;

    considerando che un ' adeguata procedura comunitaria è indispensabile per adattare le disposizioni dell ' allegato e le linee direttrici fissate per la presentazione delle pratiche relative a dati prodotti e per stabilire all ' occorrenza i criteri di composizione e di purezza e le proprietà fisico-chimiche e biologiche di tali prodotti in funzione dell ' evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche ;

    considerando che per dare tutte le garanzie necessarie la procedura comunitaria adottata deve prevedere in taluni casi di modifica dell ' allegato la consultazione obbligatoria del comitato scientifico dell ' alimentazione animale e del comitato scientifico dell ' alimentazione umana istituiti dalla Commissione ;

    considerando che occorre riservare agli Stati membri la facoltà di sospendere temporaneamente l ' autorizzazione d ' impiego di un prodotto o di modificare le disposizioni eventualmente per esso adottate qualora sia minacciata la salute umana o animale ;

    considerando che , per evitare che uno Stato membro abusi di tale facoltà , occorre decidere le modifiche dell ' allegato secondo una procedura comunitaria d ' urgenza e sulla base di documenti giustificativi ;

    considerando che , per agevolare l ' applicazione della presente direttiva , occorre adottare una procedura che istituisca una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione nell ' ambito del comitato permanente degli alimenti per animali , istituito con la decisione 70/372/CEE ( 5 ) ,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

    Articolo 1

    1 . La presente direttiva riguarda i prodotti ottenuti secondo determinati processi tecnici ai fini del loro apporto diretto o indiretto in proteine , commercializzati nella Comunità come alimenti per animali ovvero incorporati in tali alimenti .

    2 . L ' applicazione della presente direttiva non pregiudica le disposizioni comunitarie in materia di :

    a ) additivi nell ' alimentazione degli animali ;

    b ) fissazione di tenori massimi per le sostanze e per i prodotti indesiderabili negli alimenti per animali ;

    c ) fissazione di tenori massimi per i residui di antiparassitari sopra o nei prodotti destinati all ' alimentazione umana o animale ;

    d ) commercializzazione degli alimenti semplici e composti ;

    e ) microrganismi patogeni negli alimenti per animali .

    Articolo 2

    Le definizioni contemplate dall ' articolo 2 della direttiva 70/524/CEE si appliano alla presente direttiva .

    Articolo 3

    1 . Gli Stati membri prescrivono che gli alimenti per animali appartenenti ad uno dei gruppi di prodotti di cui all ' allegato o contenenti tali prodotti possono essere commercializzati soltanto se :

    a ) il prodotto in questione figura nell ' allegato ;

    b ) sussistono le condizioni eventualmente stabilite nello stesso allegato .

    2 . Per prove pratiche o a fini scientifici , gli Stati membri possono prevedere deroghe al paragrafo 1 , purchù sia effettuato un controllo ufficiale sufficiente .

    Articolo 4

    1 . In deroga dell ' articolo 3 , paragrafo 1 , gli Stati membri , fintantochù una decisione non sia presa conformemente all ' articolo 6 , possono mantenere :

    a ) le autorizzazioni concesse nel proprio territorio prima della data d ' applicazione della presente direttiva per i prodotti che non figurano nei gruppi di prodotti indicati nell ' allegato , fatta eccezione dei prodotti ottenuti da lieviti del genere « Candida » coltivati su n-alcani , e

    b ) le autorizzazioni concesse nel loro territorio prima della data di notifica della presente direttiva per i prodotti ottenuti da lieviti del genere « Candida » coltivati su n-alcani , nonchù per i prodotti elencati nell ' allegato , punto 1.2.1 , rispondenti a requisiti differenti da quelli che vi sono previsti .

    2 . Gli Stati membri comunicano agli altri Stati membri ed alla Commissione l ' elenco dei prodotti ammessi nel loro territorio conformemente al paragrafo 1 .

    Articolo 5

    1 . Fatte salve le disposizioni di etichettatura applicabili agli alimenti semplici e agli alimenti composti , gli Stati membri prescrivono che i prodotti elencati nell ' allegato possono essere commercializzati come alimenti per animali o componenti di tali alimenti soltanto se le indicazioni eventualmente previste nell ' allegato sono apposte sull ' imballaggio o sul recipiente o su un ' etichetta applicata a quest ' ultimo .

    2 . Gli Stati membri prescrivono che , per merci commercializzate alla rinfusa , le indicazioni di cui al paragrafo 1 devono figurare su un documento di accompagnamento .

    Articolo 6

    1 . Le modifiche dell ' allegato rese necessarie dall ' evoluzione delle conoscenze scientifiche o tecniche sono decise secondo la procedura di cui all ' articolo 13 . A tale scopo e per quanto concerne i prodotti di cui all ' allegato , punti 1.1 e 1.2 , la Commissione consulta il comitato scientifico per l ' alimentazione degli animali e il comitato scientifico per l ' alimentazione umana .

    Tuttavia , per quanto riguarda i prodotti ottenuti da lieviti del genere « Candida » coltivati su n-alcani di cui all ' articolo 4 , paragrafo 1 , una decisione sarà adottata secondo la procedura di cui all ' articolo 13 entro un termine di due anni a decorrere dalla notifica della presente direttiva e previa consultazione del comitato scientifico per l ' alimentazione degli animali e del comitato scientifico per l ' alimentazione umana .

    2 . Per la modifica dell ' allegato si applicano i principi seguenti :

    A . Un prodotto è iscritto nell ' allegato soltanto se :

    a ) possiede valore nutritivo per gli animali , a causa dell ' apporto azotato o proteico ;

    b ) in caso di impiego corretto , non influisce sfavorevolmente sulla salute umana o animale o sull ' ambiente e non reca pregiudizio al consumatore alterando le caratteristiche dei prodotti animali ;

    c ) la sua presenza negli alimenti è controllabile .

    B . Un prodotto è cancellato dall ' allegato qualora venga meno una delle condizioni elencate nel punto A .

    3 . I criteri che consentono di caratterizzare i prodotti considerati nella presente direttiva , in particolare i criteri di composizione e di purezza nonchù le proprietà fisico-chimiche e biologiche , possono essere stabiliti , tenuto conto delle conoscenze scientifiche e tecniche , secondo la procedura di cui all ' articolo 13 .

    Articolo 7

    1 . Per assicurarsi che i prodotti di cui ai punti 1.1 e 1.2 dell ' allegato rispondano ai principi definiti nell ' articolo 6 , paragrafo 2 , gli Stati membri provvedono a far trasmettere ufficialmente un fascicolo , conforme alle disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo , agli Stati membri , alla Commissione e , qualora se ne chieda la consultazione , ai membri dei comitati scientifici istituiti dalla Commissione .

    2 . Su proposta della Commissione , il Consiglio stabilisce le linee direttrici per compilare i fascicoli di cui al paragrafo 1 , facendo in modo che esse siano applicabili al più tardi alla data di applicazione della presente direttiva .

    Le successive modifiche delle linee direttrici rese necessarie dall ' evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche sono decise secondo la procedura prevista dall ' articolo 13 .

    3 . Gli Stati membri , la Commissione e gli altri destinatari del fascicolo di cui al paragrafo 1 provvedono , su richiesta motivata del richiedente , a che siano tenute riservate le informazioni la cui diffusione potrebbe ledere i diritti di proprietà industriale o commerciale .

    Non possono rientrare nel segreto industriale o commerciale :

    - denominazione e composizione del prodotto , eventualmente indicazione del substrato e del microrganismo ,

    - proprietà fisico-chimiche e biologiche del prodotto ,

    - interpretazione dei dati farmacologici , tossicologici ed ecotossicologici ,

    - metodi di analisi per il controllo del prodotto negli alimenti .

    Articolo 8

    1 . Qualora uno Stato membro constati , in base a una motivazione circostanziata in ragione di nuovi dati ovvero in base a una nuova valutazione dei dati esistenti , dopo l ' adozione delle disposizioni in questione , che uno dei prodotti elencati nell ' allegato o la sua utilizzazione alle condizioni eventualmente fissate comporta un pericolo per la salute degli uomini o degli animali , pur essendo conforme alle disposizioni della presente direttiva , detto Stato membro può provvisoriamente sospendere o limitare nel suo territorio l ' applicazione delle disposizioni di cui trattasi . Esso ne informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione , precisando i motivi che giustificano la sua decisione .

    2 . La Commissione esamina quanto prima i motivi addotti dallo Stato membro interessato e procede alla consultazione degli Stati membri in seno al comitato permanente degli alimenti per gli animali ; essa emette quindi senza indugio il suo parere e adotta le misure appropriate .

    3 . Qualora la Commissione ritenga necessario apportare delle modifiche alla direttiva per ovviare alle difficoltà di cui al paragrafo 1 e per garantire la protezione della salute degli uomini o degli animali , essa avvia la procedura prevista dall ' articolo 14 al fine di adottare tali modifiche ; in tal caso lo Stato membro che ha adottato misure di salvaguardia può mantenerle fino all ' entrata in vigore delle modifiche di cui trattasi .

    Articolo 9

    Per la commercializzazione tra gli Stati membri le indicazioni di cui all ' articolo 5 devono essere redatte in almeno una della lingue ufficiali del paese destinatario .

    Articolo 10

    Gli Stati membri vigilano affinchù gli alimenti per animali conformi alle disposizioni della presente direttiva siano soggetti , per quanto riguarda la presenza dei prodotti elencati nell ' allegato e l ' etichettatura , soltanto alle restrizioni in materia di commercializzazione previste dalla presente direttiva .

    Articolo 11

    Gli Stati membri vigilano affinchù i prodotti animali non siano soggetti a restrizioni di commercializzazione dovute all ' applicazione della presente direttiva .

    Articolo 12

    Gli Stati membri adottano le opportune disposizioni affinchù durante la commercializzazione gli alimenti per animali vengano sottoposti , almeno per sondaggio , a un controllo ufficiale inteso ad accertare l ' osservanza delle condizioni stabilite dalla presente direttiva .

    Articolo 13

    1 . Nei casi in cui viene fatto riferimento alla procedura definita nel presente articolo , il comitato permanente degli alimenti per animali , in appresso denominato il « comitato » , viene investito della questione dal suo presidente , sia per iniziativa di quest ' ultimo , sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro .

    2 . Il rappresentante della Commissione presenta al comitato un progetto di misure da adottare . Il comitato formula il suo parere in merito a tale progetto nel termine che il presidente può stabilire in relazione all ' urgenza dei problemi in causa . Il comitato si pronuncia a maggioranza di quarantacinque voti ; ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all ' articolo 148 , paragrafo 2 , del trattato . Il presidente non partecipa al voto .

    3 . a ) La Commissione adotta le misure progettate quando esse sono conformi al parere del comitato .

    b ) Quando le misure progettate non sono conformi al parere formulato dal comitato o in mancanza di parere , la Commissione sottopone immediatemente al Consiglio una proposta relativa alle misure da adottare . Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata .

    c ) Se , al termine di un periodo di tre mesi a decorrere dal momento in cui la proposta è pervenuta al Consiglio , quest ' ultimo non ha deliberato , le misure in questione sono adottate dalla Commissione , a meno che il Consiglio non si sia pronunciato a maggioranza semplice contro le medesime .

    Articolo 14

    1 . Nei casi in cui viene fatto riferimento alla procedura definita nel presente articolo , il comitato viene investito della questione dal suo presidente , sia per iniziativa di quest ' ultimo , sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro .

    2 . Il rappresentante della Commissione presenta al comitato un progetto di misure da adottare . Il comitato formula il suo parere in merito a tale progetto nel termine di due giorni . Il comitato si pronuncia a maggioranza di quarantacinque voti ; ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all ' articolo 148 , paragrafo 2 , del trattato . Il presidente non partecipa al voto .

    3 . a ) La Commissione adotta le misure progettate quando esse sono conformi al parere del comitato .

    b ) Quando le misure progettate non sono conformi al parere formulato dal comitato o in mancanza di parere , la Commissione sottopone immediatamente al Consiglio una proposta relativa alle misure da adottare . Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata .

    c ) Se , al termine di un periodo di 15 giorni a decorrere dal momento in cui la proposta è pervenuta al Consiglio , quest ' ultimo non ha deliberato , le misure in questione sono adottate dalla Commissione , a meno che il Consiglio non si sia pronunciato a maggioranza semplice contro le medesime .

    Articolo 15

    Nell ' allegato I , parte K , e nell ' allegato II , parte D ter della direttiva 70/524/CEE , sono soppressi tutti i riferimenti ai composti azotati non proteici .

    Articolo 16

    La presente direttiva non si applica agli alimenti per animali per i quali è dimostrato almeno con un ' indicazione appropriata che sono destinati all ' esportazione verso i paesi terzi .

    Articolo 17

    Gli Stati membri mettono in vigore due anni dopo la notifica della presente direttiva le disposizioni legislative , regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva . Essi ne informano immediatamente la Commissione .

    Articolo 18

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva .

    Fatto a Lussemburgo , addì 30 giugno 1982 .

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    Ph . MAYSTADT

    ( 1 ) GU n . C 197 del 18 . 8 . 1977 , pag . 3 .

    ( 2 ) GU n . C 63 del 13 . 3 . 1978 , pag . 53 .

    ( 3 ) GU n . C 84 dell ' 8 . 4 . 1978 , pag . 4 .

    ( 4 ) GU n . L 270 del 14 . 12 . 1970 , pag . 1 .

    ( 5 ) GU n . L 170 del 3 . 8 . 1970 , pag . 1 .

    ALLEGATO

    1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 *

    Denominazione dei gruppi di prodotti * Denominazione del prodotto * Designazione chimica del prodotto o identità del microrganismo * Substrato di coltivazione ( eventuali specificazioni ) * Caratteristiche di composizione del prodotto * Specie animale * Disposizioni particolari *

    1 . Prodotti proteici ottenuti da microrganismi appartenenti ai sottogruppi seguenti : 1.1 . Batteri * * * * * * *

    1.2 . Lieviti : * Tutti i lieviti * Saccharomyces cerevisiae , Saccharomyces carlsbergiensis * Melasse , vinacce , borlande , cereali e prodotti amilacei , succhi di frutta , sicro di latte , acido lattico , idrolizzati di fibre vegetali * - * Tutte le specie animali * *

    1.2.1 . Lieviti coltivati su substrati di origine animale o vegetale * - ottenuti da microrganismi e da substrati elencati rispettivamente nelle colonne 3 e 4 * Kluyveromyces lactis , Kluyveromyces fragilis * * * * *

    * - le cui cellule sono state uccise * * * * * *

    1.2.2 . Lieviti coltivati su tutti gli altri substrati non menzionati al punto 1.2.1 * * * * * * *

    1.3 . Alghe * - * - * * * * *

    1.4 . Funghi inferiori * * * * * * *

    2 . Composti azotati non proteici e prodotti analoghi dei gruppi seguenti : * * * * * * *

    2.1 . Urea e derivati * 2.1.1 . Urea * CO ( HN2 ) 2 * - * Purezza minima : 98 % * Ruminanti dall ' inizio della ruminazione * Dichiarazione sull ' etichetta o sull ' imballaggio degli alimenti composti : *

    * 2.1.2 . Biureto * C2 H5 O2 N3 * - * * - denominazione del prodotto , eventualmente suo tasso d ' incorporazione nell ' alimento composto nella misura in cui esistono metodi ufficiali di analisi *

    * 2.1.3 . Fosfato di urea * CO ( NH2 ) 2 H3 PO4 * - * * * - quota parte di azoto , espressa in equivalente proteico apportato dal composto o dai composti azotati non proteici *

    * 2.1.4 . Diuredoi-sobutano * ( CH3 ) 2 - CH - CH - ( NHCONH2 ) 2 * - * * * - modalità d ' impiego appropriate , che indichino in particolare gli animali ai quali l ' alimento è destinato , nonchù il tenore massimo in azoto non proteico totale da non superare nella razione giornaliera *

    2.2 . Amminoacidi e prodotti analoghi * 2.2.1 . D , L-metionina * CH3 S ( CH2 ) 2 - CH ( NH2 ) - COOH * - * Purezza minima : 98 % * Tutte le specie animali * - *

    * 2.2.2 . L-lisina * NH2 - ( CH2 ) 4 - CH ( NH2 ) - COOH * - * * * - *

    * 2.2.3 . Cloridrato di L-lisina * NH2 - ( CH2 ) 4 - CH ( NH2 ) - COOH . HCL * - * * * - *

    * 2.2.4 . Analogo ossidrilato della D , L-metionina * ( CH3 - S - ( CH2 ) 2 - CH ( OH ) - COO ) 2 Ca * - * * * -

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