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Document 31982L0244

Direttiva 82/244/CEE della Commissione, del 17 marzo 1982, che adegua al progresso tecnico la direttiva 76/756/CEE del Consiglio, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative all'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

GU L 109 del 22.4.1982, p. 31–42 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/10/2014; abrog. impl. da 32009R0661

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1982/244/oj

31982L0244

Direttiva 82/244/CEE della Commissione, del 17 marzo 1982, che adegua al progresso tecnico la direttiva 76/756/CEE del Consiglio, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative all'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

Gazzetta ufficiale n. L 109 del 22/04/1982 pag. 0031 - 0042
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 12 pag. 0005
edizione speciale spagnola: capitolo 13 tomo 12 pag. 0148
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 12 pag. 0005
edizione speciale portoghese: capitolo 13 tomo 12 pag. 0148


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DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE

del 17 marzo 1982

che adegua al progresso tecnico la direttiva 76/756/CEE del Consiglio , per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all ' installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

( 82/244/CEE )

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

vista la direttiva 70/156/CEE del Consiglio , del 6 febbraio 1970 , per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all ' omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ( 1 ) , modificata da ultimo dalla direttiva 80/1267/CEE ( 2 ) , e dall ' atto di adesione della Grecia , in particolare l ' articolo 11 ,

vista la direttiva 76/756/CEE del Consiglio , del 27 luglio 1976 , per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relativa all ' installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ( 3 ) , modificata dalla direttiva 80/233/CEE della Commissione ( 4 ) , in particolare l ' articolo 4 ,

considerando che l ' esperienza acquisita e lo stato attuale della tecnica consentono di rendere talune prescrizioni non soltanto più complete e meglio adeguate alle reali condizioni di prova , ma anche più rigorose , in modo da aumentare la sicurrezza degli occupanti dei veicoli e degli altri utenti della strada ;

considerando che le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l ' adeguamento al progresso tecnico delle direttive per l ' eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi nel settore dei veicoli a motore ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

Gli allegati I e II della direttiva 76/756/CEE sono modificati conformemente all ' allegato della presente direttiva .

Articolo 2

1 . Con decorrenza dal 1° ottobre 1982 gli Stati membri non possono :

- rifiutare per un tipo di veicolo l ' omologazione CEE o il rilascio del documento prevista dall ' articolo 10 , paragrafo 1 , ultimo trattino , della direttiva 70/156/CEE , o l ' omologazione di portata nazionale ,

- vietare la prima messa in circolazione dei veicoli ,

adducendo come motivo l ' installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa , obbligatori o facoltativi , elencati ai punti da 1.5.7 a 1.5.20 dell ' allegato I della direttiva 76/756/CEE , se l ' installazione dei suddetti dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa su detto tipo di veicolo o su detti veicoli è conforme alle prescrizioni della presente direttiva .

2 . Con decorrenza dal 1° gennaio 1983 gli Stati membri :

- non possono più rilasciare il documento di cui all ' articolo 10 , paragrafo 1 , ultimo trattino , della direttiva 70/156/CEE , per un tipo di veicolo sul quale l ' installazione dei suddetti dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa non è conforme alle prescrizioni della presente direttiva ;

- possono rifiutare l ' omologazione di portata nazionale di un tipo di veicolo sul quale l ' installazione dei suddetti dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa non è conforme alle prescrizioni della presente direttiva .

3 . Con decorrenza dal 1° ottobre 1984 gli Stati membri possono vietare la prima messa in circolazione dei veicoli per i quali è stato rilasciato dopo il 1° ottobre 1979 un attestato in applicazione dell ' articolo 10 della direttiva 70/156/CEE relativo all ' installazione dei suddetti dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa e nei quali l ' installazione dei suddetti dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa non è conforme alle prescrizioni della presente direttiva .

Articolo 3

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi il 1° ottobre 1982 . Essi ne informano immediatamente la Commissione .

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva .

Fatto a Bruxelles , il 17 marzo 1982 .

Per la Commissione

Karl-Heinz NARJES

Membro della Commissione

( 1 ) GU n . L 42 del 23 . 2 . 1970 , pag . 1 .

( 2 ) GU n . L 375 del 31 . 12 . 1980 , pag . 34 .

( 3 ) GU n . L 262 del 27 . 9 . 1976 , pag . 1 .

( 4 ) GU n . L 51 del 25 . 2 . 1980 , pag . 8 .

ALLEGATO

Modifiche agli allegati della direttiva 76/756/CEE

ALLEGATO I - INSTALLAZIONE DEI DISPOSITIVI DI ILLUMINAZIONE E DI SEGNALAZIONE LUMINOSA

Il punto 1.1 viene modificato come segue :

« 1.1 . Tipo di veicolo concerne l ' installazione dei dispositivi d ' illuminazione e di segnalazione luminosa

Per " tipo di veicolo per quanto concerne l ' installazione dei dispositivi d ' illuminazione e di segnalazione luminosa " si intendono i veicoli che non presentano tra di loro differenze sostanziali in ordine alle caratteristiche di cui ai punti da 1.1.1 a 1.1.4 .

Non sono considerati veicoli di tipo diversi i veicoli che presentano differenze ai sensi dei punti da 1.1.1 a 1.1.4 , se dette differenze non comportano modifiche del genere del fascio anabbagliante prescritti per il tipo di veicoli in questione , nonchù i veicoli sui quali sono montate o assenti luci facoltative » .

Dopo il punto 1.1.2 aggiungere i nuovi punti 1.1.3 e 1.1.4 seguenti :

« 1.1.3 . il sistema per regolare l ' inclinazione del fascio anabbagliante ( dei proiettori ) ,

1.1.4 . il sistema della sospensione » .

Il punto 1.10.4 viene modificato come segue :

« 1.10.4 . degli indicatori di direzione laterali , delle luci d ' ingombro , delle luci di posizione , delle luci di stazionamento e dei catadiottri » .

Il punto 2.2.4 viene modificato come segue :

« 2.2.4 . schema o schemi che indicano per ciascuna luce le superfici illuminanti definite al punto 1.6 , l ' asse di riferimento di cui al punto 1.7 ed il centro di riferimento definito al punto 1.8 .

Questi dati non sono necessari per il dispositivo d ' illuminazione della targa d ' immatricolazione posteriore ( 1.5.14 ) » .

Il punto 4.2.6.1 viene modificato come segue :

« 4.2.6.1 . Dopo aver regolato l ' inclinazione iniziale tra - 1 e - 1,5 % con il veicolo " a vuoto " e con una persona al posto di guida , l ' inclinazione del fascio anabbagliante è misurata in condizione statica in tutti gli stati di carico definiti nell ' appendice 1 . Tale inclinazione deve rimanere compresa tra - 0,5 e - 2,5 % senza intervento manuale . La regolazione iniziale dev ' essere espressamente precisata dal costruttore per ciascun tipo di veicolo e deve figurare in modo chiaramente leggibile ed indelebile su ciascun veicolo , accanto al proiettore oppure alla targhetta del costruttore , usando il simbolo illustrato nell ' appendice 6 » .

Il punto 4.2.6.2.2 viene modificato come segue :

« 4.2.6.2.2 . I dispositivi di regolazione manuale , di tipo continuo , o non continuo oppure a scatti , sono ammessi , purchù la loro posizione di stasi consenta di regolare i proiettori con l ' indicazione iniziale indicata al punto 4.2.6.1 , per mezzo di viti di regolazione tradizionali . Questi dispositivi di regolazione manuale devono poter essere azionati dal posto di guida . I regolatori di tipo continuo devono avere punti di riferimento ad indicare gli stati di carico che rendono necessaria una regolazione del fascio anabbagliante .

Il numero degli scatti dei regolatori di tipo non continuo dev ' essere tale da garantire , partendo da un ' inclinazione iniziale compresa fra - 1 e - 1,5 % , il rispetto della forcella di valori compresi fra - 0,5 e - 2,5 % per gli stati di carico definiti nell ' appendice 1 . Per questi dispositivi gli stati di carico che rendono necessaria una regolazione del fascio anabbagliante devono essere chiaramente indicati vicino al comando del dispositivo ( vedi appendice 7 ) » .

Dopo il punto 4.2.6.2.2 aggiungere il nuovo punto 4.2.6.2.3 seguente :

« 4.2.6.2.3 . La variazione dell ' inclinazione del fascio anabbagliante in funzione del carico va misurata col procedimento illustrato nell ' appendice 5 » .

Il punto 4.4.1 viene modificato come segue :

« 4.4.1 . Presenza

Obbligatoria sui veicoli a motore .

Facoltativa sui rimorchi » .

Il punto 4.5.4.1 viene modificato come segue :

« 4.5.4.1 . In larghezza

Il bordo della superficie illuminante più lontano dal piano longitudinale di simmetria del veicolo non deve trovarsi a più di 400 mm dall ' estremità della larghezza fuori tutto del veicolo .

La distanza minima tra i bordi interni delle due superfici illuminanti dev ' essere di 600 mm . Quando la distanza verticale fra l ' indicatore di direzione posteriore e la luce di posizione posteriore corrispondente è inferiore o uguale a 300 mm , la distanza fra l ' estremità della larghezza fuori tutto del veicolo e il bordo esterno della superficie illuminante dell ' indicatore di direzione posteriore non deve superare di oltre 50 mm la distanza fra l ' estremità della larghezza fuori tutto del veicolo ed il bordo esterno della superficie illuminante della luce di posizione posteriore corrispondente » .

Il punto 4.5.5 viene modificato come segue :

« 4.5.5 . Visibilità geometrica

Angoli orizzontali : vedi appendice 4 .

Angoli verticali : 15° sopra e sotto l ' orizzontale . L ' angolo verticale al di sotto dell ' orizzontale può essere ridotto fino a 5° se l ' altezza degli indicatori laterali dal suolo è inferiore a 750 mm » .

Il punto 4.5.12 viene modificato come segue :

« 4.5.12 . Altre prescrizioni

La luce emessa deve essere lampeggiante alla frequenza di 90 ± 30 periodi al minuto .

L ' indicatore di direzione deve emettere luce entro al massimo un secondo e spegnersi per la prima volta entro un secondo e mezzo dall ' azionamento del comando del segnale luminoso .

Quando un veicolo a motore è equipaggiato per trainare un rimorchio , il comando degli indicatori di direzione del veicolo trattore deve poter far funzionare anche gli indicatori di direzione del rimorchio .

In caso di funzionamento difettoso di un indicatore di direzione , non causato da un cortocircuito , gli altri indicatori devono continuare a lampeggiare , ma in tal caso la frequenza può differire da quella prescritta . Per gli indicatori di direzione anteriori , la superficie illuminante deve distare almeno 40 mm dalla superficie illuminante dei proiettore anabbaglianti o degli eventuali proiettori fendinebbia anteriori . Una distanza inferiore è ammessa se l ' intensità luminosa nell ' asse di riferimento dell ' indicatore di direzione è pari ad almeno 400 cd » .

Il punto 4.7.8 viene modificato come segue :

« 4.7.8 . Non deve essere combinata con altre luci , a meno che la luce di posizione posteriore sia incorporata mutuamente con la luce di arresto e combinata con il dispositivo d ' illuminazione della targa d ' immatricolazione posteriore » .

Il punto 4.7.10 viene modificato come segue :

« 4.7.10 . Collegamento elettrico funzionale

Deve permettere l ' accensione quando viene azionato il freno di servizio . Non è prescritto che le luci di arresto funzionino quando il dispositivo che aziona e/o spegne il motore si trova in una posizione che rende impossibile il funzionamento del motore stesso » .

Sopprimere il punto 4.7.12 .

Dopo il punto 4.8.8 aggiungere il nuove punto 4.8.8.1 seguente :

« 4.8.8.1 . Quando il luci di arresto sono mutuamente incorporate con le luci di posizione , sono tollerate le eventuali modifiche nelle caratteristiche fotometriche dell ' illuminazione della targe di immatricolazione posteriore provocate dall ' illuminazione delle luce d ' arresto » .

Il punto 4.8.10 viene modificato come segue :

« 4.8.10 . Collegamento elettrico funzionale

Nessuna specificazione particolare » .

Il punto 4.8.11 viene modificato come segue :

« 4.8.11 . Spia

Spia facoltativa . Se esiste , la sua funzione dev ' essere svolta dalla spia prescritta per le luci di posizione anteriori e posteriori » .

Il punto 4.9.11 viene modificato come segue :

« 4.9.11 . Spia

Spia d ' innesto obbligatoria . Non deve essere intermittente . Essa non è richiesta se il dispositivo d ' illuminazione del cruscotto può essere acceso soltanto contemporaneamente alle luci di posizione anteriori » .

Il punto 4.10.11 viene modificato come segue :

« 4.10.11 . Spia

Spia d ' innesto obbligatoria . Deve essere combinata con quella delle luci di posizione anteriori » .

Il punto 4.11.4.1 viene modificato come segue :

« In larghezza

Quando è unico , il proiettore fendinebbia posteriore deve essere situato sul lato del piano longitudinale di simmetria del veicolo opposto al senso di circolazione prescritto nel paese di immatricolazione ; il centro di riferimento può essere situato anche sul piano longitudinale di simmetria del veicolo » .

Il punto 4.11.10 viene modificato come segue :

« 4.11.10 Collegamento elettrico funzionale

Deve permettere l ' accensione soltanto quando sono in funzione i proiettori fendinebbia anteriori , oppure in caso di funzionamento combinato : il proiettore fendinebbia posteriore , inoltre , deve potersi accendere contemporaneamente ai proiettori abbaglianti e anabbaglianti , nonchù ai proiettori fendinebbia anteriori .

Quando il proiettore fendinebbia posteriore è acceso , un ' azione sul comando dei proiettori abbaglianti o anabbaglianti non deve provocarne lo spegnimento . Se esistono proiettori fendinebbia anteriori , lo spegnimento del proiettore fendinebbia posteriore deve essere possibile indipendentemente da quello dei proiettori fendinebbia anteriori » .

Il punto 4.11.11 viene modificato come segue :

« 4.11.11 Spia

Spia di innesto obbligatoria . Spia luminosa indipendente non lampeggiante » .

Dopo il punto 4.11.11 aggiungere il nuovo 4.11.12 seguente :

« 4.11.12 . Altre prescrizioni

In ogni caso la distanza tra il proiettore fendinebbia posteriore e le luci di arresto deve essere superiore a 100 mm » .

Il punto 4.12.10 viene modificato come segue :

« 4.12.10 . Collegamento elettrico funzionale

Il collegamento deve permettere l ' accensione della luce o delle luci di stazionamento disposte sullo stesso lato del veicolo senza determinare l ' accensione di altre luci .

La luce o le luci di stazionamento devono essere in grado di funzionare anche se il dispositivo che comanda l ' accensione e/o l ' arresto del motore si trova in una posizione che rende impossibile il funzionamento del motore stesso » .

Il punto 4.12.11 viene modificato come segue :

« 4.12.11 . Spia

Spia d ' innesto facoltativa . Se esiste , non deve poter essere confusa con la spia delle luci di posizione » .

Il punto 4.13.7 viene modificato come segue :

« 4.13.7 . Può essere raggruppata con altre luci » .

Il punto 4.13.11 viene modificato come segue :

« 4.13.11 . Spia

Spia facoltativa . Se esiste , la sua funzione deve essere svolta dalla spia prescritta per le luci di posizione » .

Il punto 4.14.4.3 viene modificato come segue :

« 4.14.4.3 . In lunghezza

Nella parte posteriore del veicolo » .

Il punto 4.15.4.3 viene modificato come segue :

« 4.15.4.3 . In lunghezza

Nella parte posteriore del veicolo » .

Il punto 4.16.4.3 viene modificato come segue :

« 4.16.4.3 . In lunghezza

Nella parte anteriore del veicolo » .

Il punto 4.16.5 viene modificato come segue :

« 4.16.5 . Visibilità geometrica

Angolo orizzontale : 30° verso l ' interno e verso l ' esterno .

Qualora , a causa di timoni regolabili , non fosse possibile rispettare il valore di 30° , l 'angolo verso l ' interno può essere ridotto a 10° .

Angolo verticale : 15° sopra e sotto l ' orizzontale .

L ' angolo verticale al di sotto dell ' orizzontale può essere ridotto a 5° se l ' altezza della luce dal suolo è inferiore a 750 mm » .

Il punto 4.17.4.3 viene modificato come segue :

« 4.17.4.3 . In lunghezza

Almeno un catadiottro deve trovarsi nel terzo medio del veicolo ; il catadiottro situato più avanti non deve trovarsi a più di 3 m dalla parte anteriore ; per i rimorchi si tiene conto anche della lunghezza del timone .

La distanza fra due catadiottri successivi non deve superare 3 m .

La distanza fra il catadiottro più arretrato ed il retro del veicolo non deve superare 1 m . Per i veicoli della categoria M1 , però , è sufficiente un catadiottro che si trovi nell ' ultimo terzo della lunghezza del veicolo » .

Dopo l ' appendice 4 inserire le seguenti nuove appendici 5 , 6 , 7 .

Appendice 5

Misura della variazioni dell ' inclinazione del fascio anabbagliante in funzione del carico

1 . CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente appendice specifica un metodo per misurare le variazioni di inclinazione del fascio anabbagliante di un veicolo a motore rispetto alla sua inclinazione iniziale , provocate da modifiche di assetto del veicolo dovute al carico .

2 . DEFINIZIONI

2.1 . Inclinazione iniziale

2.1.1 . Inclinazione iniziale indicata

Il valore dell ' inclinazione iniziale del fascio anabbagliante specificato dal costruttore del veicolo a motore , che serve quale valore di riferimento per calcolare la variazioni ammessa .

2.1.2 . Inclinazione iniziale misurata

Il valore medio dell ' inclinazione del fascio anabbagliante o dell ' inclinazione del veicolo misurata quando il veicolo si trova nella condizione n . 1 definita nell ' appendice 1 per la categoria di veicolo in prova .

Essa serve quale valore di riferimento per stabilire la variazione di inclinazione del fascio di luce in funzione delle variazioni del carico .

2.2 . L ' inclinazione del fascio anabbagliante

Può essere definita come segue :

- l ' angolo , espresso in milliradianti , tra la direzione del fascio di luce verso un punto caratteristico sulla parte orizzontale della sezione della distribuzione luminosa del proiettore ed il piano orizzontale ;

- oppure la tangente di detto angolo , espressa in percentuale , giacchù si tratta di piccoli angoli ( per questi piccoli angoli , 1 % è uguale a 10 mrad ) .

Se l ' inclinazione è espressa in percentuale , essa si può calcolare con la formula seguente :

h1 - h2 / l × 100

dove :

h1 è l' altezza da terra , espressa in mm , del punto caratteristico suddetto , misurata su uno schermo verticale perpendicolare al piano longitudinale di simmetria del veicolo , situato ad una distanza orizzontale « l » ;

h2 è l ' altezza , espressa in mm , del centro di riferimento da terra ( considerato come origine nominale del punto caratteristico scelto in h1 ) ;

l è la distanza , espressa in mm , tra lo schermo e il centro di riferimento .

I valori negativi indicano un ' inclinazione del fascio verso il basso ( vedi figura 1 ) .

I valori positivi indicano un ' inclinazione verso l ' alto .

Designo : vedi G.U .

Note

1 . Il disegno illustra un veicolo della categoria M1 , ma il principio illustrato si applica anche ai veicoli di altra categoria .

2 . Se il veicolo non è provvisto di un sistema per regolare l ' inclinazione del fascio anabbagliante , la variazione di quest ' ultima è identica alla variazione d ' inclinazione dei veicolo stesso .

3 . CONDIZIONI DI MISURAZIONE

3.1 . Se si procede a un controllo visivo della forma prodotta dal fascio anabbagliante sullo schermo o se si una un metodo fotometrico , le misurazioni vanno eseguite al buio ( ad esempio : in un vanno oscuro ) , con una superficie sufficiente per consentire la disposizione del veicolo e dello schermo come illustrato nella figura 1 . Per i centri di riferimento dei proiettore la distanza l dallo schermo deve essere almeno 10 m .

3.2 . Il suolo sul quale vengono effettuate le misurazioni deve essere per quanto possibile piano ed orrizontale , ai fini della riproducibilità delle misurazioni dell ' inclinazione del fascio anabbagliante con un ' approssimazione di ± 0,5 mrad ( ± 0,05 % d ' inclinazione ) .

3.3 . Se si usa uno schermo , la sua marcatura , la sua posizione e il suo orientamento rispetto al suolo e al piano longitudinale di simmetria del veicolo devono consentire la riproducibilità della misurazione dell ' inclinazione del fascio anabbagliante con un ' approssimazione di ± 0,5 mrad ( ± 0,05 % d ' inclinazione ) .

3.4 . Durante le misurazioni , la temperatura ambiente dev ' essere compresa tra 10 e 30° C .

4 . PREPARAZIONE DEL VEICOLO

4.1 . Le misurazioni vanno eseguite su un veicolo che abbia percorso una distanza tra i 1 000 e i 10 000 km , preferibilmente circa 5 000 .

4.2 . I pneumatici devono essere gonfiati alla pressione di pieno carico specificata dal costruttore del veicolo . Il veicolo deve essere completamente rifornito ( carburante , acqua , olio ) ed equipaggiato di tutti gli accessori e attrezzi specificati dal costruttore .

Il serbatoio del carburante si considera completamente rifornito quando è riempito almeno al 90 % della capienza indicata nella scheda informativa il cui modello figura nell ' allegato I della direttive 70/156/CEE .

4.3 . Il veicolo deve avere il freno di stazionamento allentato e il cambio in folle .

4.4 . Il veicolo deve essere lasciato per almeno otto ore alla temperatura precisata al punto 3.4 .

4.5 . Se si ricorre a un metodo fotometrico o visivo , le misurazioni saranno agevolate se verranno installati sul veicolo in prova proiettori il cui fascio anabbagliante produca una linea di demarcazione ben netta .

Sono consentiti altri accorgimenti per giungere ad una lettura più precisa ( si può , ad esempio , rimuovere il vetr del proiettore ) .

5 . PROCEDIMENTO DI PROVA

5.1 . Osservazioni generali

Le variazioni d ' inclinazione del fascio anabbagliante o del veicolo , a secondo del metodo scelto , vanno misurate separatamente per ciascun lato del veicolo . I risultati ottenuti su entrambi i proiettori , destro e sinistro , in tutte le condizioni di carico specificate all ' appendice 1 , devono essere compresi entro i limiti fissati al punto 5.5 . Il carico va applicato gradualmente , senza sottoporre il veicolo a scossoni eccessivi .

5.2 . Determinazione dell ' inclinazione iniziale

Il veicolo deve trovarsi nelle condizioni di cui al punto 4 ed essere caricato come specificato nell ' appendice 1 prima condizione di carico per la categoria del veicolo ) .

Prima di ciascuna misurazione , il veicolo viene fatto oscillare , come specificato al punto 5.4 .

Le misurazioni vanno effettuate in tre fasi .

5.2.1 . Se nessuno dei risultati delle misurazioni differisce di oltre 2 mrad ( 0,2 % d ' inclinazione ) dalla media aritmetica dei risultati , la media costituirà il risultato definitivo .

5.2.2 . Se , per una qualsiasi misurazione , la differenza rispetto alla media aritmetica è superiore a 2 mrad ( 0,2 % d ' inclinazione ) , si esegue un ' ulteriore serie di 10 misurazioni . La media aritmetica di queste 10 nuove misurazioni costituirà il risultato definitivo .

5.3 . Metodi di misurazione

Per misurare la variazione dell ' inclinazione si possono applicare vari metodi , purchù le letture offrano un ' approssimazione di ± 0,2 mrad ( ± 0,02 % d ' inclinazione ) .

5.4 . Trattamento del veicolo in ciascuna condizione di carico

La sospensione del veicolo e qualsiasi altra parte che possa influire sull ' inclinazione del fascio anabbagliante devono venire sollecitare secondo i metodi qui di seguito descritti . I servizi tecnici e i costruttori possono concordare altri metodi ( su base sperimentale o di calcolo ) , in particolare quando la prova presenta speciali difficoltà o quando calcoli del genere sono manifestamente validi .

5.4.1 . Veicoli della categoria M1 con sospensione tradizionale

Con il veicolo sul posto di misurazione e , se necessario , con le ruote su piattaforme oscillanti ( che si devono usare soltanto se la loro assenza rischia di limitare il movimento di sospensione , influenzando quindi i risultati delle misurazioni ) , la carozzeria viene fatta oscillare come segue : far oscillare il veicolo in modo continuo per almeno tre cicli completi ; ciascun ciclo consiste nel premere dapprima sull ' estremità posteriore , quindi su quella anteriore del veicolo .

La sequenza di oscillamento termina quando viene ultimato un ciclo . Prima di prendere le misure , aspettare che il veicolo giunga spontaneamente in posizione di stasi . Invece di usare piattaforme oscillanti , si può ottenere lo stesso effetto muovendo il veicolo avanti e indietro , facendo compiere alle ruote almeno un intero giro .

5.4.2 . Veicoli delle categorie M2 , M3 ed N con sospension tradizionale

5.4.2.1 . Se non si può applicare il procedimento prescritto per i veicoli della categoria M1 di cui al punto 5.4.1 , si può seguire il procedimento descritto ai punti 5.4.2.2 oppure 5.4.2.3 .

5.4.2.2 . Con il veicolo sul posto di misurazione e le ruote a terra , far oscillare la carrozzeria variando a tratti il carico .

5.4.2.3 . Con il veicolo sul posto di misurazione e le ruote a terra sollecitare , servendosi di un vibratore , la sospensione del veicolo e tutte le altre parti che possono influire sull ' inclinazione del fascio anabbagliante . Il vibratore può essere una piattaforma vibrante sulla quale poggiano le ruote .

5.4.3 . Veicoli con sospensione non tradizionale , che richiede il funzionamento del motore

Prima di prendere qualsiasi misura aspettare che l ' assetto del veicolo si sia stabilizzato con il motore in funzione .

5.5 . Misurazioni

La variazione dell ' inclinazione del fascio anabbagliante si determina per ciascuna delle varie condizioni di carico rispetto all ' inclinazione iniziale determinata in conformità del punto 5.2 . Se il veicolo è dotato di un dispositivo manuale per la regolazione dei proiettori , detto dispositivo viene registrato nelle posizioni di carico ( in conformità dell ' appendice 1 ) .

5.5.1 . In un primo tempo , viene effettuata una singola misurazione per ciascuna condizione di carico . Se , per tutte le condizioni di carico , la variazione dell ' inclinazione resta entro i limiti calcolati ( ad esempio : entro la differenza tra l ' inclinazione iniziale indicata e i limiti inferiore e superiore specificati per l ' omologazione ) con una tolleranza di 4 mrad ( 0,4 % di inclinazione ) , si ha conformità .

5.5.2 . Se il o i risultati di ciascuna misurazione non rispettano la tolleranza indicata al punto 5.5.1 o superano i valori limite , si eseguono altre tre misurazioni in condizioni di carico corrispondenti al o ai risultati in questione , come specificato al punto 5.5.3 .

5.5.3 . Per ciascuna delle condizioni di carico di cui sopra vale quanto segue .

5.5.3.1 . Se nessuno dei tre risultati della misurazione si discosta di oltre 2 mrad ( 0,2 % di inclinazione ) dalla media aritmetica dei risultati , questa media costituirà il risultato definitivo .

5.5.3.2 . Se il risultato di una qualsiasi misurazione si discosta di oltre 2 mrad ( 0,2 % di inclinazione ) dalla media aritmetica dei risultati , si esegue un ' ulteriore serie di 10 misurazioni , la cui media aritmetica costituirà il risultato definitivo .

5.5.3.3 . Nel caso di veicolo dotato di un sistema automatico per regolare l ' inclinazione del fascio anabbagliante con un proprio ciclo di isteresi , si assumeranno come valori significativi le medie dei risultati ottenuti sulle partie alta e bassa del ciclo di isteresi .

Tutte queste misurazioni vengono effettuate in conformità dei precedenti paragrafi 5.5.3.1 e 5.5.3.2 .

5.5.4 . Se , in tutte le condizioni di carico , la variazione così ottenuto tra l ' inclinazione iniziale determinata in conformità del punto 5.2 e l ' inclinazione misurata in ciascuna condizione di carico è inferiore ai valori calcolati di cui al punto 5.5.1 ( senza margine di sicurezza ) , si ha conformità .

5.5.5 . Se viene superato soltanto un limite calcolato , superiore o inferiore , della variazione , il costruttore potrà scegliere , entro i limiti specificati per l ' omologazione , un valore differente per l ' inclinazione iniziale indicata .

Appendice 6

Designo : vedi G.U .

Appendice 7

Comandi di regolazione dei proiettori di cui al punto 4.2.6.2.2 dell ' allegato I

1 . PRESCRIZIONI

1.1 . L ' inclinazione verso il basso del fascio anabbagliante deve essere ottenuta , in ogni caso , con uno dei sistemi seguenti :

a ) spostamento del comando verso il basso o verso sinistra ,

b ) rotazione del comando in senso antiorario ,

c ) pressione del comando ( sistema a trazione e pressione ) .

Qualora il sistema di regolazione sia costituito da più pulsanti , quello che aziona l ' inclinazione massima verso il basso deve trovarsi a sinistra o sotto il pulsante o i pulsanti corrispondenti alle altre posizioni di inclinazione del fascio anabbagliante .

Un comando a rotazione che si veda di spigolo o di cui sia visibile soltanto il bordo , dovrebbe funzionare come un comando del tipo a ) oppure c ) .

1.1.1 . Questo comando deve essere provvisto di simboli che indichino chiaramente i movimenti corrispondenti all ' inclinazione del fascio anabbagliante verso il basso e verso l ' alto .

1.2 . La posizione « 0 » corrisponde alla regolazione iniziale in conformità del punto 4.2.6.1 dell ' allegato I .

1.3 . La posizione « 0 » che , in conformità del punto 4.2.6.2.2 dell ' allegato I , deve essere una « posizione di stasi » , non deve necessariamente trovarsi al termine della scala .

1.4 . I contrassegni usati sul comando devono essere illustrati nelle istruzioni di uso e manutenzione .

1.5 . Soltanto i simboli seguenti sono ammessi per l ' identificazione dei comandi :

Designo : vedi G.U .

2 . ESEMPI

Designo : vedi G.U .

ALLEGATO II

Dopo il punto 5.2 aggiungere il nuovo punto 5.2.1 seguente :

« 5.2.1 . Dispositivo per regolare l ' inclinazione del fascio anabbagliante : sì/no ( * ) » .

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