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Document 31982L0176
Council Directive 82/176/EEC of 22 March 1982 on limit values and quality objectives for mercury discharges by the chlor-alkali electrolysis industry
Direttiva 82/176/CEE del Consiglio, del 22 marzo 1982, concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di mercurio del settore dell'elettrolisi dei cloruri alcalini
Direttiva 82/176/CEE del Consiglio, del 22 marzo 1982, concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di mercurio del settore dell'elettrolisi dei cloruri alcalini
GU L 81 del 27.3.1982, p. 29–34
(DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
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No longer in force, Date of end of validity: 22/12/2012; abrogato da 32008L0105
Direttiva 82/176/CEE del Consiglio, del 22 marzo 1982, concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di mercurio del settore dell'elettrolisi dei cloruri alcalini
Gazzetta ufficiale n. L 081 del 27/03/1982 pag. 0029 - 0034
edizione speciale spagnola: capitolo 15 tomo 3 pag. 0142
edizione speciale portoghese: capitolo 15 tomo 3 pag. 0142
edizione speciale finlandese: capitolo 15 tomo 3 pag. 0211
edizione speciale svedese/ capitolo 15 tomo 3 pag. 0211
***** DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 22 marzo 1982 concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di mercurio del settore dell'elettrolisi dei cloruri alcalini (82/176/CEE) IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 100 e 235, vista la direttiva 76/464/CEE del Consiglio, del 4 maggio 1976, concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della Comunità (1), in particolare l'articolo 6, vista la proposta della Commissione (2), visto il parere del Parlamento europeo (3), visto il parere del Comitato economico e sociale (4), considerando che, per proteggere l'ambiente idrico della Comunità dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose, l'articolo 3 della direttiva 76/464/CEE stabilisce un regime di autorizzazioni preventive che fissa norme di emissione per gli scarichi delle sostanze dell'elenco I del suo allegato e che l'articolo 6 di detta direttiva prevede la fissazione di valori limite delle norme di emissione, ma anche la fissazione di obiettivi di qualità per l'ambiente idrico ricettore; considerando che il mercurio e i suoi composti sono inclusi nell'elenco I; considerando che gli Stati membri sono tenuti ad applicare i valori limite, salvo i casi in cui possono far ricorso agli obiettivi di qualità; considerando che l'inquinamento delle acque ad opera degli scarichi di mercurio è da attribuirsi, per una parte sostanziale, all'elettrolisi dei cloruri alcalini e che è quindi opportuno fissare in un primo tempo i valori limite per questo settore e fissare gli obiettivi di qualità per l'ambiente idrico in cui vengono immessi gli scarichi di mercurio di questo settore; che occorre quindi sottoporre tali scarichi ad autorizzazione preventiva; considerando che scopo di tali obiettivi di qualità deve essere l'eliminazione dell'inquinamento da mercurio delle varie parti dell'ambiente idrico che possono essere influenzate dagli scarichi di mercurio provenienti dal settore dell'elettrolisi dei cloruri alcalini; considerando che questi obiettivi di qualità devono essere stabiliti espressamente per tale scopo e non nell'intento di fissare norme riguardanti la tutela dei consumatori o la commercializzazione di prodotti provenienti dall'ambiente idrico; considerando che è opportuno prevedere una specifica procedura di controllo per consentire agli Stati membri di dimostrare che gli obiettivi di qualità sono rispettati; considerando che occorre prevedere la sorveglianza, da parte degli Stati membri, dell'ambiente idrico interessato dagli scarichi di mercurio di cui sopra, per un'efficace applicazione della presente direttiva; che i poteri per l'instaurazione di tale sorveglianza non sono previsti all'articolo 6 della direttiva 76/464/CEE; che, dato che i poteri d'azione all'uopo necessari non sono contemplati dal trattato, è opportuno far ricorso al suo articolo 235; considerando che è necessario che la Commissione trasmetta al Consiglio, ogni cinque anni, una valutazione comparativa dell'applicazione della presente direttiva da parte degli Stati membri; considerando che le acque sotterranee sono escluse dal campo di applicazione della presente direttiva in quanto formano oggetto di una direttiva specifica, HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 1. La presente direttiva - fissa, conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 76/464/CEE, i valori limite per le norme di emissione del mercurio per gli scarichi provenienti da stabilimenti industriali, ai sensi dell'articolo 2, lettera d), della presente direttiva; - fissa, conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 76/464/CEE, gli obiettivi di qualità per quanto concerne il mercurio per l'ambiente idrico; - fissa, conformemente all'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 76/464/CEE, i termini entro i quali devono essere rispettate le condizioni dell'autorizzazione accordata dalle competenti autorità degli Stati membri per gli scarichi esistenti; - fissa, conformemente all'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 76/464/CEE, i metodi di misura di riferimento applicabili per determinare il mercurio negli scarichi e nell'ambiente idrico; - stabilisce, conformemente all'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 76/464/CEE, una procedura di controllo; - prescrive agli Stati membri di collaborare in caso di scarichi aventi conseguenze sulle acque di più Stati membri. 2. La presente direttiva si applica alle acque di cui all'articolo 1 della direttiva 76/464/CEE, ad eccezione delle acque sotterranee. Articolo 2 Ai fini della presente direttiva, si intende per a) « mercurio »: - il mercurio allo stato elementare, - il mercurio in un composto; b) « valori limite »: i valori indicati nell'allegato I della presente direttiva; c) « obiettivi di qualità »: le esigenze indicate nell'allegato II della presente direttiva; d) « stabilimento industriale »: uno stabilimento di elettrolisi dei cloruri alcalini che utilizza le celle a catodo di mercurio; e) « stabilimento esistente »: uno stabilimento industriale che sia in funzione alla data della notifica della presente direttiva; f) « stabilimento nuovo »: - uno stabilimento industriale che entra in funzione dopo la data di notifica della presente direttiva; - uno stabilimento esistente la cui capacità di elettrolisi dei cloruri alcalini in celle a catodo di mercurio sia aumentata notevolmente dopo la data di notifica della presente direttiva. Articolo 3 1. I valori limite, i termini fissati per l'osservanza dei valori limite e la procedura di sorveglianza e di controllo da applicare agli scarichi figurano nell'allegato I. 2. Le autorizzazioni di cui all'articolo 3 della direttiva 76/464/CEE debbono contenere prescrizioni almeno altrettanto rigorose di quelle contenute nell'allegato I della presente direttiva, tranne nei casi in cui uno Stato membro ottemperi all'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 76/464/CEE, in base agli allegati II e IV della presente direttiva. Le autorizzazioni sono riesaminate almeno ogni quattro anni. 3. Fermi restando gli obblighi che loro derivano dai paragrafi 1 e 2 nonché dalle disposizioni della direttiva 76/464/CEE, gli Stati membri possono concedere autorizzazioni per gli stabilimenti nuovi solo se tali autorizzazioni contengono dei riferimenti alle norme corrispondenti ai migliori mezzi tecnici disponibili per prevenire gli scarichi di mercurio. Nei casi in cui per motivi tecnici le norme previste non corrispondono ai migliori mezzi tecnici disponibili, lo Stato membro, indipendentemente dal metodo che esso adotta, fornisce alla Commissione, prima di qualsiasi autorizzazione, le giustificazioni di tali motivi. La Commissione invia entro tre mesi agli Stati membri una relazione contenente il suo parere sulla deroga di cui al secondo comma. 4. Il metodo di analisi di riferimento da utilizzare per determinare la presenza del mercurio figurano nell'allegato III, punto 1. Possono essere usati altri metodi purché i limiti di rilevamento, la precisione e l'esattezza di tali metodi siano almeno altrettanto validi di quelli definiti nell'allegato III, punto 1. L'esattezza richiesta per misurare il flusso degli effluenti è precisata nell'allegato III, punto 2. Articolo 4 Gli Stati membri interessati garantiscono la sorveglianza dell'ambiente idrico interessato dagli scarichi degli stabilimenti industriali. Nel caso di scarichi che interessano le acque di più Stati membri, gli Stati membri interessati collaborano per armonizzare i metodi di sorveglianza. Articolo 5 1. Sulla base delle informazioni che le saranno fornite a sua richiesta, caso per caso, dagli Stati membri, in applicazione dell'articolo 13 della direttiva 76/464/CEE, in particolare per quanto riguarda - i dettagli concernenti le autorizzazioni che fissano le norme di emissione per gli scarichi di mercurio, - i risultati dei controlli effettuati dalla rete nazionale istituita per la determinazione delle concentrazioni di mercurio, la Commissione procede ad una valutazione comparativa dell'applicazione della presente direttiva da parte degli Stati membri. 2. Ogni cinque anni la Commissione trasmette al Consiglio la valutazione comparativa di cui al paragrafo 1. In caso di modifica delle conoscenze scientifiche relative, principalmente, alla tossicità, alla persistenza ed all'accumulazione del mercurio negli organismi viventi e nei sedimenti o in caso di miglioramento dei migliori mezzi tecnici disponibili, la Commissione presenta al Consiglio proposte adeguate per rafforzare, se necessario, i valori limite e gli obiettivi di qualità. Articolo 6 1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva prima del 1o luglio 1983. Essi ne informano immediatamente la Commissione. 2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. Articolo 7 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, addì 22 marzo 1982. Per il Consiglio Il Presidente L. TINDEMANS (1) GU n. L 129 del 18. 5. 1976, pag. 23. (2) GU n. C 169 del 6. 7. 1979, pag. 2. (3) GU n. C 341 del 31. 12. 1980, pag. 24. (4) GU n. C 83 del 2. 4. 1980, pag. 16. ALLEGATO I Valori limite, termini fissati per l'osservanza dei valori limite e procedura di sorveglianza e di controllo da applicare agli scarichi 1. Nella seguente tabella sono indicati i valori limite espressi in termini di concentrazione che, di massima, non devono essere superati. 1.2,3.4 // // // // Unità di misura // Valori limite medi mensili da non superare dal 1o luglio // Osservazioni // 1.2.3.4 // // 1983 // 1986 // // // // // // Salamoia riciclata e salamoia a perdere Microgrammi di mercurio per litro // 75 // 50 // Applicabile al totale del mercurio presente in tutte le acque di scarico contenenti mercurio provenienti dall'area dello stabilimento industriale // // // // I valori limite espressi in concentrazione massima non possono in ogni caso essere superiori a quelli espressi in quantità massima divisa per il fabbisogno d'acqua per tonnellata di capacità, di produzione di cloro, installata. 2. Tuttavia, poiché la concentrazione di mercurio negli effluenti dipende dal volume di acqua interessato, che varia secondo i procedimenti e gli stabilimenti, si devono rispettare in ogni caso i valori limite indicati nella seguente tabella, espressi in quantità di mercurio scaricato per capacità, di produzione di cloro, installata. 1.2,3.4 // // // // Unità di misura // Valori limite medi mensili da non superare dal 1o luglio // Osservazioni // 1.2.3.4 // // 1983 // 1986 // // // // // // Salamoia riciclata Grammi di mercurio per tonnellata di capacità, di produzione di cloro, installata // 0,5 // 0,5 // Applicabile al mercurio presente negli effluenti provenienti dall'unità di produzione del cloro // // 1,5 // 1,0 // Applicabile al totale del mercurio presente in tutte le acque di scarico contenenti mercurio provenienti dall'area dello stabilimento industriale // // // // // Salamoia a perdere Grammi di mercurio per tonnellata di capacità, di produzione di cloro, installata // 8,0 // 5,0 // Applicabile al totale del mercurio presente in tutte le acque di scarico contenenti mercurio provenienti dall'area dello stabilimento industriale // // // // 3. I valori limite delle medie giornaliere sono pari a quattro volte i corrispondenti valori limite delle medie mensili di cui ai punti 1 e 2. 4. Per verificare se gli scarichi soddisfano alle norme di emissione fissate conformemente ai valori limite definiti nel presente allegato, deve essere istituita una procedura di controllo. Tale procedura prevede: - il prelevamento quotidiano di un campione rappresentativo degli scarichi effettuati nel giro di 24 ore e la misurazione della sua concentrazione di mercurio; - la misurazione del flusso totale degli scarichi nello stesso lasso di tempo. La quantità del mercurio scaricato nel giro di un mese deve essere calcolato sommando le quantità del mercurio scaricato ogni giorno durante tale mese. Questa somma deve poi essere divisa per capacità, di produzione di cloro, installata. ALLEGATO II Obiettivi di qualità Per gli Stati membri che applicano l'eccezione di cui all'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 76/464/CEE, le norme di emissione che gli Stati membri devono stabilire e fare applicare conformemente all'articolo 5 della predetta direttiva sono fissate in modo che sia(no) rispettato(i) lo (o gli) obiettivo(i) di qualità appropriato(i) seguente(i) nella zona interessata dagli scarichi di mercurio effettuati dagli stabilimenti di elettrolisi dei cloruri alcalini. L'autorità competente designa la zona interessata in ciascun caso e sceglie tra gli obiettivi di qualità elencati al punto 1 quello o quelli da essa ritenuto(i) adeguato(i) in considerazione dello scopo cui è destinata la zona interessata, tenendo conto che l'obiettivo della presente direttiva consiste nell'eliminare qualsiasi inquinamento. 1. Al fine di eliminare l'inquinamento quale definito nella direttiva 76/464/CEE, in ottemperanza all'articolo 2 di detta direttiva, sono fissati i seguenti obiettivi di qualità: 1.1. La concentrazione di mercurio in un campione rappresentativo delle carni di pesci scelte come indicatore di riferimento non deve superare 0,3 mg/kg di carne umida. 1.2. La concentrazione totale di mercurio nelle acque interne superficiali interessate dagli scarichi non deve superare 1 g/l quale media aritmetica dei risultati ottenuti in un anno. 1.3. La concentrazione di mercurio in soluzione nelle acque d'estuario interessate dagli scarichi non deve superare 0,5 g/l quale media aritmetica dei risultati ottenuti in un anno. 1.4. La concentrazione di mercurio in soluzione nelle acque marine territoriali e nelle acque interne del litorale, diverse dalle acque d'estuario, interessate dagli scarichi non deve superare 0,3 g/l quale media aritmetica dei risultati ottenuti in un anno. 1.5. La qualità delle acque deve essere sufficiente a soddisfare, per quanto concerne la presenza di mercurio, i requisiti di qualsiasi altra direttiva del Consiglio ad esse applicabili. 2. La concentrazione di mercurio nei sedimenti o nei molluschi e crostacei non deve aumentare in modo significativo nel tempo. 3. Qualora alle acque di una zona ai applicano più obiettivi di qualità, la qualità delle acque deve essere sufficiente a soddisfare ciascuno di essi. 4. Eccezionalmente, qualora si riveli necessario per ragioni tecniche, previa notifica alla Commissione, i valori numerici degli obiettivi di qualità indicati ai punti 1.2, 1.3 e 1.4 possono essere moltiplicati per 1,5 fino al 30 giugno 1986. ALLEGATO III Metodi di misure di riferimento 1. Il metodo di analisi di riferimento per il rilevamento del tenore di mercurio delle acque, della carne di pesce, dei sedimenti e dei molluschi e crostacei, è la spettrofotometria ad assorbimento atomico senza fiamma, previo adeguato trattamento preliminare del campione, tenendo conto in particolare della preossidazione del mercurio e della successiva riduzione degli ioni mercurici Hg (II). I limiti di rilevamento (1) devono essere tali che la concentrazione di mercurio possa essere misurata con un'esattezza (1) del ± 30 % ed una precisione (1) del ± 30 % per le seguenti concentrazioni: - in caso di scarichi, un decimo della concentrazione massima autorizzata di mercurio, specificata nell'autorizzazione; - in caso di acque superficiali, un decimo della concentrazione di mercurio specificata nell'obiettivo di qualità; - nel caso della carne di pesce e nel caso dei molluschi e crostacei, un decimo della concentrazione di mercurio specificata nell'obiettivo di qualità; - in caso di sedimenti, un decimo della concentrazione di mercurio nel campione ovvero 0,05 mg/kg peso secco; si applica la cifra più elevata. 2. La misurazione del flusso deve essere effettuata con una esattezza del ± 20 %. ALLEGATO IV Procedura di controllo per gli obiettivi di qualità 1. Per ogni autorizzazione concessa in applicazione della presente direttiva, l'autorità competente precisa le restrizioni, le modalità di vigilanza ed i termini per assicurare che sia (siano) rispettato(i) lo (gli) obiettivo(i) di qualità in questione. 2. Conformemente all'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 76/464/CEE, lo Stato membro informa la Commissione, per ciascun obiettivo di qualità scelto e applicato, in merito: - ai punti di scarico e ai dispositivi di dispersione; - alla zona cui si applica l'obiettivo di qualità; - alla localizzazione dei punti di prelievo; - alla frequenza del campionamento; - ai metodi di campionamento e di misura; - ai risultanti ottenuti. 3. I campioni devono essere sufficientemente rappresentativi della qualità dell'ambiente idrico dell'area interessata dagli scarichi e la frequenza del campionamento deve bastare per rilevare eventuali modificazioni dell'ambiente idrico, tenendo segnatamente conto delle variazioni naturali del regime idrologico. L'analisi dei pesci di mare deve vertere su un numero sufficientemente rappresentativo di campioni e di specie. 4. Per quanto concerne gli obiettivi di qualità indicati al punto 1.1 dell'allegato II, l'autorità competente sceglie le specie di pesci da assumere come indicatore di riferimento per l'analisi. Per l'acqua marina le specie, catturate in loco, scelte tra quelle che popolano le acque costiere, possono includere il merluzzo bianco, il merlano, la passera di mare, lo sgombro, l'eglefino e la passera pianuzza. Dichiarazione, relativa all'articolo 3, paragrafo 3 Il Consiglio e la Commissione dichiarano che l'utilizzazione dei migliori mezzi tecnici disponibili permette di limitare gli scarichi di mercurio provenienti dall'area d'uno stabilimento industriale nuovo a salamoia riciclata a meno di 0,5 g/t di capacità, di produzione di cloro, installata. (1) Le definizioni di questi termini sono quelle contenute nella direttiva 79/869/CEE del Consiglio, del 9 ottobre 1979, relativa ai metodi di misura, alla frequenza dei campionamenti e delle analisi delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile negli Stati membri (GU n. L 271 del 29. 10. 1979, pag. 44).