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Document 31982L0057

Direttiva 82/57/CEE della Commissione, del 17 dicembre 1981, che fissa talune disposizioni di applicazione della direttiva 79/695/CEE del Consiglio, relativa all'armonizzazione delle procedure di immissione in libera pratica delle merci

GU L 28 del 5.2.1982, p. 38–46 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (ES, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/01/1994; abrogato da 31993R2454

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1982/57/oj

31982L0057

Direttiva 82/57/CEE della Commissione, del 17 dicembre 1981, che fissa talune disposizioni di applicazione della direttiva 79/695/CEE del Consiglio, relativa all'armonizzazione delle procedure di immissione in libera pratica delle merci

Gazzetta ufficiale n. L 028 del 05/02/1982 pag. 0038 - 0046
edizione speciale spagnola: capitolo 02 tomo 9 pag. 0052
edizione speciale portoghese: capitolo 02 tomo 9 pag. 0052


*****

DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 1981

che fissa talune disposizioni di applicazione della direttiva 79/695/CEE del Consiglio, relativa all'armonizzazione delle procedure di immissione in libera pratica delle merci

(82/57/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 79/695/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1979, relativa all'armonizzazione delle procedure di immissione in libera pratica delle merci (1), in particolare l'articolo 26, paragrafo 1,

considerando che, al fine di definire con esattezza gli obblighi cui è soggetta la persona che compila la dichiarazione di immissione in libera pratica in applicazione dell'articolo 3 della direttiva 79/695/CEE, occorre precisare le indicazioni che la dichiarazione medesima deve contenere, nonché i documenti che devono essere ad essa allegati;

considerando che la precisazione delle suddette indicazioni e la produzione dei suddetti documenti costituiscono, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, della predetta direttiva, le condizioni per l'accettazione della dichiarazione; che il paragrafo 2 di tale articolo prevede tuttavia la possibilità, per il servizio doganale, su richiesta del dichiarante e per motivi ritenuti validi dal servizio medesimo, di derogare a tale disposizione e di accettare, a determinate condizioni, una dichiarazione incompleta; che occorre quindi precisare le indicazioni e i documenti comunque indispensabili ai fini dell'accettazione della dichiarazione e fissare i termini entro i quali la dichiarazione stessa deve essere completata;

considerando che la non presentazione ulteriore di una indicazione o di un documento mancante al momento dell'accettazione della dichiarazione può avere conseguenze sull'importo dei dazi all'importazione applicabili alle merci cui si riferisce la dichiarazione medesima; che occorre pertanto fissare norme precise che garantiscano la corretta applicazione della normativa comunitaria, nonché, eventualmente, il pagamento dei dazi applicabili alle merci in questione;

considerando che, al fine di garantire in modo ottimale l'applicazione corretta dei dazi all'importazione, è necessario fissare modalità pratiche e uniformi per quanto concerne le operazioni relative all'esame preliminare delle merci e al prelievo di campioni da parte dell'interessato; che lo stesso dicasi per quanto concerne l'esame delle merci ed il prelievo di campioni effettuato da parte delle autorità competenti dopo l'accettazione della dichiarazione; che, in quest'ultimo caso, occorre, in particolare, prevedere misure atte a ovviare all'eventuale rifiuto del dichiarante di assistere al suddetto esame e al suddetto prelievo, qualora richiesto dal servizio doganale, in modo da regolarizzare l'operazione in sospeso;

considerando che occorre stabilire le misure che devono essere prese delle autorità competenti al fine di regolarizzare le situazione delle merci nel caso in cui queste ultime non abbiano potuto essere svincolate per uno dei motivi di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera b) o c), della direttiva 79/695/CEE.

considerando che le disposizioni della presente direttiva si applicano senza pregiudizio del regolamento (CEE) n. 1736/75 del Consiglio, del 24 giugno 1975, relativo alle statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra gli Stati membri (1).

considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato della regolamentazione doganale generale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Le presente direttiva determina talune disposizioni di applicazione degli articoli 3 e 4, dell'articolo 6, dell'articolo 9, paragrafi 1, 4 e 5, dell'articolo 10, paragrafo 1, degli articoli 13 e 14 e dell'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 79/695/CEE, in appresso denominata « direttiva di base ».

TITOLO I

CONTENUTO DELLA DICHIARAZIONE DI IMMISSIONE IN LIBERA PRATICA

A. Indicazione della dichiarazione

Articolo 2

1. Le indicazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva di base che devono figurare nella dichiarazione sono le seguenti:

a) il nome e l'indirizzo del dichiarante e, qualora questi agisca per conto terzi, le condizioni giuridiche del suo intervento se questa indicazione è necessaria per la determinazione della persona tenuta all'adempimento dell'eventuale obbligazione doganale;

b) il nome e l'indirizzo del destinatario delle merci nel caso in cui si tratti di persona distinta dal dichiarante;

c) per le merci dichiarate per l'immissione in libera pratica in un ufficio doganale dopo aver formato oggetto della dichiarazione sommaria di cui all'articolo 3 della direttiva 68/312/CEE del Consiglio, del 30 luglio 1968, relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti la presentazione in dogana delle merci che arrivano sul territorio doganale della Comunità e la custodia temporanea di tali merci (2), il riferimento a detta dichiarazione sommaria, a meno che il servizio doganale non apponga lui stesso tale indicazione;

d) per le merci che non siano state oggetto della dichiarazione sommaria di cui alla lettera c) e che sono dichiarate per l'immissione in libera pratica;

- senza essere state precedentemente poste sotto un altro regime doganale, le informazioni necessarie all'identificazione del mezzo di trasporto a bordo del quale sono pervenute all'ufficio doganale;

- dopo essere state poste sotto un altro regime doganale, il riferimento a tale regime;

e) il numero, la specie, le marche e le cifre numeriche dei colli contenenti le merci dichiarate o, qualora si tratti di merci alla rinfusa, il numero degli articoli oggetto della dichiarazione o, a seconda dei casi, la menzione « alla rinfusa », nonché tutte le indicazioni necessarie all'identificazione delle merci non imballate;

f) il luogo in cui si trovano le merci dichiarate, sempre che il servizio doganale lo ritenga necessario;

g) la voce o la sottovoce della nomenclatura della tariffa doganale comune in cui sono classificate le merci, nonché la designazione delle merci medesime secondo le specificazioni di tale nomenclatura o in termini abbastanza precisi in modo da consentire al servizio doganale di determinare immediatamente e senza ambiguità che esse corrispondono effettivamente alla voce o alla sottovoce tariffaria dichiarata;

h) se si tratta di merci suggette a dazi ad valorem, il loro valore in dogana determinato conformemente alle disposizioni comunitarie in vigore, nonché, stante il caso, i dati quantitativi necessari per la determinazione di tale valore;

i) se si tratta di merci soggette a dazi specifici, i dati quantitativi e le specificazioni complementari eventualmente necessarie per l'applicazione di tali dazi;

j) se si tratta di merci soggette a dazi ad valorem con riscossione minima basata su dati specifici, la totalità delle indicazioni di cui alle lettere h) e i);

k) il paese di provenienza delle merci, ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1736/75, e il loro paese di origine ai sensi del regolamento (CEE) n. 802/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo alla definizione comune della nozione d'origine delle merci (3), oppure, nel caso di merci per le quali è richiesto il beneficio di un trattamento preferenziale in virtù della loro origine, ai sensi delle disposizioni comunitarie e convenzionali che prevedono detto trattamento preferenziale;

l) il numero preceduto dalla lettera o dalle lettere indicanti il paese di rilascio e la data di rilascio del certificato d'importazione o di fissazione anticipata presentato conformemente alle disposizioni applicabili in materia di politica agricola comune;

m) ogni altro dato necessario per l'applicazione delle disposizioni che disciplinano l'immissione in libera pratica delle merci oggetto della dichiarazione.

2. Oltre alle indicazioni di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono esigere che nella dichiarazione siano anche precisati:

a) il nome e l'indirizzo dello speditore delle merci;

b) l'aliquota dei dazi all'importazione relativi alla merce dichiarata;

c) a titolo indicativo, l'importo dei dazi all'importazione, quale è stato calcolato dal dichiarante.

3. Nel caso in cui uno Stato membro non applichi le disposizioni dell'articolo 17, lettera b), della direttiva di base e le merci interessate possano essere ammesse a fruire della tassazione forfettaria oppure di una franchigia dai dazi all'importazione, le indicazioni di cui al paragrafo 1, lettera g), possono figurare in forma semplificata.

Inoltre, quando si tratta di merci che possono essere ammesse a fruire della franchigia dai dazi all'importazione, non sono richieste le indicazioni di cui alle lettere h), i), j) e k) del paragrafo 1, salvo che il servizio doganale non le ritenga necessarie ai fini dell'applicazione delle disposizioni che disciplinano l'immissione in libera pratica delle merci in questione.

B. Documenti da allegare alla dichiarazione

Articolo 3

1. I documenti di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva di base, che devono essere presentati a sostegno della dichiarazione sono i seguenti:

a) la fattura sulla base della quale è dichiarato il valore in dogana delle merci, quale deve essere presentata in applicazione del regolamento (CEE) n. 1496/80 della Commissione, dell'11 giugno 1980, relativo alla dichiarazione degli elementi per la determinazione del valore in dogana e alla presentazione dei documenti ad esso relativi (1);

b) qualora sia esigibile in virtù del regolamento (CEE) n. 1496/80, la dichiarazione degli elementi per la determinazione del valore in dogana delle merci dichiarate, redatta conformemente a quanto stabilito da detto regolamento;

c) i documenti necessari per l'applicazione di un regime tariffario preferenziale o di qualsiasi altra misura di deroga al regime di diritto comune applicabile alle merci dichiarate;

d) ogni altro documento necessario per l'applicazione delle disposizioni che disciplinano l'immissione in libera pratica delle merci dichiarate.

2. Qualora lo ritenga necessario, il servizio doganale può esigere, al momento del deposito della dichiarazione, la presentazione dei documenti di trasporto o, secondo i casi, dei documenti inerenti al precedente regime doganale.

Il servizio doganale può anche esigere, qualora la medesima merce sia presentata in più colli, la presentazione della distinta dei colli o di un documento equivalente che indichi il contenuto di ogni singolo collo.

3. Qualora uno Stato membro non applichi le disposizioni di cui all'articolo 17, lettera b), della direttiva di base e qualora le merci interessate possono essere ammesse a fruire della tassazione forfettaria oppure di una franchigia dai dazi all'importazione, può non essere richiesta la presentazione dei documenti di cui alle lettere b) e c) del paragrafo 1.

Inoltre, qualora si tratti di merce che può essere ammessa a fruire di una franchigia dai dazi all'importazione, anche i documenti di cui alla lettera a) del paragrafo 1 possono non essere richiesti, salvo che il servizio doganale non reputi necessario richiederli ai fini dell'applicazione delle disposizioni che disciplinano l'immissione in libera pratica delle suddette merci.

4. I documenti presentati a sostegno della dichiarazione devono essere conservati dal servizio doganale, salvo disposizioni contrarie e fatta eccezione per i casi in cui essi possono essere utilizzati dal dichiarante per altre operazioni. In quest'ultimo caso, il servizio doganale prenderà le disposizioni necessarie affinché i documenti in questione possano essere utilizzati ulteriormente solo per il quantitativo o il valore per il quale restano validi.

C. Esame delle merci e prelievi di campioni effettuati preliminarmente al deposito della dichiarazione

Articolo 4

1. L'esame delle merci e il prelievo di campioni di cui all'articolo 4 della direttiva di base possono essere effettuati solo con l'autorizzazione del servizio doganale. Tale autorizzazione è concessa su richiesta dell'interessato.

2. L'esame delle merci è autorizzato su richiesta verbale dell'interessato, a meno che il servizio doganale, tenuto conto delle circostanze, ritenga necessaria le presentazione di una domanda scritta.

Il prelievo di campioni può essere autorizzato solo su domanda scritta dell'interessato.

3. Le domande scritte di cui al paragrafo 2, firmate dall'interessato, devono essere depositate presso l'ufficio doganale competente. Esse devono comportare le seguenti indicazioni:

- nome e indirizzo del richiedente,

- luogo in cui si trovano le merci,

- numero della dichiarazione sommaria, a meno che il servizio doganale si assuma l'incarico di apporre tale indicazione, oppure il riferimento al regime doganale precedente, oppure le informazioni necessarie all'identificazione del mezzo di trasporto a bordo del quale si trovano le merci,

- ogni altra informazione necessaria all'identificazione delle merci.

Il servizio doganale dà la propria autorizzazione sulla domanda presentata dall'interessato e, qualora tale domanda si riferisca ad un prelievo di campioni, indica le quantità di merci da prelevare.

4. L'esame preliminare delle merci ed il prelievo di campioni sono effettuati sotto la sorveglianza del servizio doganale che ne fissa le modalità tenuto conto dei singoli casi.

Il disimballaggio, la pesatura, il reimballaggio ed ogni altra manipolazione delle merci sono effettuati a rischio ed a spese dell'interessato. Sono a carico di quest'ultimo anche le eventuali spese di analisi.

5. Qualora i campioni prelevati non siano successivamente coperti da una dichiarazione per l'immissione in libera pratica delle merci alle quali si riferiscono, i dazi all'importazione cui sono eventualmente soggetti sono liquidati in base agli elementi figuranti nella domanda scritta prevista al paragrafo 2 e in base alle aliquote in vigore alla data di accettazione della domanda medesima.

D. Dichiarazioni incomplete

Articolo 5

Le dichiarazioni che il servizio doganale può, in applicazione dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva di base, accettare senza che vi figurino talune delle indicazioni enumerate all'articolo 2 devono contenere almeno le indicazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere a), c) ed e) nonché:

- la designazione delle merci in termini sufficientemente precisi per permettere al servizio doganale di determinare immediatamente e senza ambiguità la voce o la sottovoce tariffaria cui esse si riferiscono;

- trattandosi di merci soggette a dazi ad valorem, il valore in dogana oppure, quando il dichiarante non è in grado di dichiarare tale valore, una indicazione provvisoria del valore ritenuto come accettabile dal servizio doganale tenuto conto in particolare degli elementi in possesso del dichiarante;

- ogni altro elemento ritenuto necessario dal servizio doganale per l'identificazione delle merci e per l'applicazione delle disposizioni che regolano la loro immissione in libera pratica, nonché per la determinazione della garanzia alla cui costituzione può essere subordinato lo svincolo delle merci.

Articolo 6

1. Le dichiarazioni che, in virtù dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva di base, il servizio doganale può accettare pur non essendovi allegati alcuni dei documenti di cui all'articolo 3, devono essere accompagnate almeno dai documenti richiesti per l'immissione in libera pratica delle merci cui dette dichiarazioni si riferiscono.

2. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, può essere accettata una dichiarazione priva dell'uno o dell'atro documento necessario per l'immissione in libera pratica delle merci qualora sia accertato, con soddisfazione dell'ufficio doganale:

a) che il documento in questione esiste ed è valido;

b) che detto documento non ha potuto essere accluso alla dichiarazione a causa di circostanze indipendenti dalla volontà del dichiarante;

c) che un eventuale ritardo nell'accettazione della dichiarazione impedirebbe l'immissione in libera pratica delle merci o sottoporrebbe queste ultime ad un'aliquota di dazi all'importazione più elevata.

I dati relativi ai documenti mancanti devono comunque essere indicati nella dichiarazione. Articolo 7

1. Fatte salve le disposizioni comunitarie in materia di valore in dogana, il termine accordato dal servizio doganale al dichiarante per la comunicazione delle indicazioni o per la presentazione dei documenti mancanti al momento dell'accettazione della dichiarazione non può superare un mese a decorrere dalla data di accettazione della dichiarazione medesima.

Tuttavia, ove si tratti della presentazione di un documento necessario per l'applicazione di un dazio all'importazione ridotto o nullo e sempre che il servizio doganale abbia validi motivi per ritenere che alle merci cui si riferisce la dichiarazione incompleta possa essere effettivamente applicato tale dazio ridotto o nullo, può essere accordato, su richiesta del dichiarante, un termine supplementare per la presentazione del documento medesimo. Il termine supplementare non può superare i tre mesi.

2. Qualora un dazio all'importazione ridotto o nullo sia applicabile esclusivamente alle merci immesse in libera pratica entro determinati contingenti e massimali tariffari, l'imputazione da effettuare nei limiti autorizzati deve intervenire al momento della presentazione effettiva del documento a cui è subordinata la concessione del dazio ridotto o nullo. Ad ogni caso tale presentazione deve aver luogo:

- prima della data di adozione della misura comunitaria che ristabilisce i dazi normali all'importazione, se si tratta di un plafond tariffario;

- prima della scadenza dei limiti previsti, se si tratta di un contingente tariffario.

3. Tatte salve le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, il documento, alla cui presentazione è subordinata l'applicazione di un dazio all'importazione ridotto o nullo, può essere prodotto dopo la data di scadenza del periodo per il quale è stata prevista la fissazione di un dazio di importazione ad una aliquota nulla o ridotta, se la dichiarazione relativa alle merci in causa è stata accettata prima di detta data.

Articolo 8

1. Ove nulla osti, l'accettazione da parte del servizio doganale di una dichiarazione incompleta non può avere per effetto di impedire o di ritardare il rilascio delle merci che si riferiscono a tale dichiarazione. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 20, lo svincolo delle merci interviene alle condizioni definite ai paragrafi da 2 a 5.

2. Qualora la produzione ulteriore di un'indicazione della dichiarazione o di un documento mancante al momento dell'accettazione della medesima non abbia alcuna influenza sull'importo dei dazi all'importazione applicabili alle merci cui si riferisce la dichiarazione, il servizio doganale procede immediatamente a contabilizzare l'importo di tali dazi, determinato secondo le condizioni abituali.

3. Quando, in applicazione delle disposizioni dell'articolo 5, la dichiarazione contiene un'indicazione provvisoria del valore, il servizio doganale:

- procede alla contabilizzazione immediata dell'importo dei dazi all'importazione calcolati sulla base di tale indicazione;

- esige, se del caso, la costituzione di una garanzia sufficiente per coprire la differenza tra tale importo e quello cui in definitiva possono essere soggette le merci.

4. Qualora in casi diversi da quelli di cui al paragrafo 3, la produzione ulteriore di un'indicazione della dichiarazione o di un documento mancante al momento dell'accettazione della medesima possa incidere sull'importo dei dazi all'importazione applicabili alle merci cui si riferisce la dichiarazione medesima:

a) se la produzione ulteriore dell'indicazione o del documento mancante può comportare l'applicazione di un dazio all'importazione ad aliquota ridotta, il servizio doganale:

- procede alla contabilizzazione immediata dell'importo dei dazi all'importazione calcolati sulla base di tale aliquota ridotta;

- esige la costituzione di una garanzia che copra la differenza tra tale importo e quello che risulterebbe dall'applicazione alle suddette merci dei dazi all'importazione calcolati sulla base dell'aliquota normale;

b) se la produzione ulteriore dell'indicazione o del documento mancante può comportare l'esenzione totale dai dazi all'importazione per le merci in questione, il servizio doganale esige la costituzione di una garanzia che copra l'eventuale riscossione dell'importo dei dazi all'importazione calcolato sulla base dell'aliquota normale.

5. Senza pregiudizio delle modifiche suscettibili d'intervenire ulteriormente, in particolare a seguito della determinazione definitiva del valore in dogana, gli Stati membri possono prevedere che il dichiarante, invece di costituire la garanzia di cui al paragrafo 3, secondo trattino, e al paragrafo 4, lettera a), secondo trattino, e lettera b), possa chiedere la contabilizzazione immediata dell'importo dei dazi cui possono in definitiva essere soggette le merci. Articolo 9

Se, alla scadenza del termine di cui all'articolo 7, il dichiarante non ha apportato gli elementi necessari per la determinazione definitiva del valore delle merci oppure non ha fornito l'indicazione o il documento mancante, il servizio doganale contabilizza immediatamente, a titolo dei dazi all'importazione applicabili alle merci considerate, l'importo della garanzia costituita conformemente alle disposizioni dell'articolo 8 paragrafo 3, secondo trattino, o paragrafo 4, lettera a), secondo trattino, e lettera b).

TITOLO II

VERIFICA DELLA DICHIARAZIONE DI

IMMISSIONE IN LIBERA PRATICA

A. Verifica dei documenti

Articolo 10

Fatto salvo l'esame preliminare effettuato al fine di determinare se nulla si oppone all'accettazione della dichiarazione, il servizio doganale procede, sempre che lo ritenga necessario, alla verifica della dichiarazione e dei documenti ad essa allegati onde accertasi in particolare che le indicazioni in essi contenute corrispondano alle indicazioni della dichiarazione.

B. Visita delle merci

Articolo 11

Qualora decida di procedere alla visita di una parte soltanto delle merci dichiarate, il servizio doganale indica al dichiarante o al suo rappresentante quale merci vuole esaminare, senza che questi possa opporsi a tale scelta.

I risultati della visita parziale sono estesi all'insieme delle merci che formano oggetto della dichiarazione. Tuttavia, il dichiarante può chiedere che venga effettuata una visita supplementare qualora ritenga che i risultati della visita parziale non siano validi per il resto delle merci dichiarate.

Articolo 12

1. Qualora decida di procedere alla visita delle merci, il servizio doganale ne informa il dichiarante o il suo rappresentante.

2. Il dichiarante o la persona da esso designata ad assistere alla visita fornisce al servizio doganale l'assistenza necessaria per facilitarne i compiti. Se il servizio doganale non ritiene soddisfacente l'assistenza fornitagli può chiedere al dichiarante di designare un'altra persona in grado di fornire l'assistenza necessaria.

3. Qualora il dichiarante rifiuti di assistere alla visita delle merci o di designare una persona in grado di fornire l'assistenza ritenuta necessaria dal servizio doganale, quest'ultimo, a meno che non ritenga di potere rinunciare a detta visita, gli impone un termine entro il quale assolvere tale obbligo.

Se, alla scandenza di detto termine, il dichiarante non ha ottemperato alle ingiunzioni del servizio doganale, quest'ultimo, ai fini dell'applicazione dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), della direttiva di base, procede d'ufficio alla visita delle merci a rischio e a spese del dichiarante ricorrendo, qualora lo ritenga necessario, all'assistenza di un esperto o di qualsiasi altra persona designata secondo le disposizioni in vigore.

Gli accertamenti effettuati dal servizio doganale in occasione della visita praticata alle condizioni di cui al precedente capoverso fanno fede come se la visita fosse avvenuta in presenza del dichiarante.

4. Gli Stati membri possono prevedere che, invece delle misure di cui al paragrafo 3, il servizio doganale possa reputare senza effetto la dichiarazione quando non vi sia alcun dubbio che il rifiuto del dichiarante di assistere alla visita delle merci o di designare una persona atta a fornire l'assistenza necessaria non abbia per oggetto o effetto di impedirgli di constatare un'infrazione alle disposizioni che regolano l'immissione in libera pratica delle merci considerate o di sottrarsi all'applicazione delle disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 2, o dell'articolo 11, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva di base.

C. Prelievo di campioni

Articolo 13

1. Il servizio doganale, qualora decida di effettuare un prelievo di campioni, ne informa il dichiarante o il suo rappresentante.

Il servizio doganale può esigere, qualora lo ritenga utile, che il dichiarante assista a tale prelievo o vi si faccia rappresentare in modo da poter fornire al servizio stesso l'assistenza necessaria.

2. Il prelievi sono effettuati dal servizio doganale stesso. Tuttavia, quest'ultimo può chiedere che siano effettuati, sotto il suo controllo, dal dichiarante o da una persona designata da quest'ultimo.

I prelievi sono effettuati secondo i metodi a tal fine previsti dalla regolamentazione in vigore.

3. Le quantità da prelevare non devono superare quelle necessarie per permettere l'analisi o il controllo approfondito, compresa una eventuale contranalisi. Articolo 14

1. Il dichiarante o la persona da questi designata ad assistere al prelievo di campioni è tenuto a fornire tutta l'assistenza necessaria al servizio doganale per facilitare l'operazione.

2. Qualora il dichiarante si astenga dall'assistere al prelievo di campioni o dal farvisi rappresentare, oppure qualora non fornisca tutta l'assistenza necessaria al servizio doganale per facilitare l'operazione, si applicano le disposizioni dell'articolo 12, paragrafi 3 e 4.

Articolo 15

Ove nulla osti, quando il servizio doganale ha prelevato campioni al fine di una analisi o di un controllo approfondito, esso concede lo svincolo delle merci di cui si tratta senza attendere i risultati di tale analisi o di tale controllo.

In questo caso, si applicano le disposizioni dell'articolo 20.

Articolo 16

Ai fini della determinazione dell'importo dei dazi all'importazione applicabili alle merci dichiarate, le quantità prelevate a titolo di campione dai servizi doganali non sono deducibili dalle quantità dichiarate.

Articolo 17

I campioni prelevati, qualora non siano stati distrutti nel corso del controllo approfondito o di analisi, sono restituiti al dichiarante, a sua richiesta e a sue spese, allorché il servizio doganale non abbia più alcuna ragione per conservarli, in particolare allorché sia venuta meno ogni possibilità di ricorso da parte del dichiarante contro la decisione presa dal servizio doganale sulla base dei risultati di tale analisi o di tale controllo approfondito.

I campioni di cui il dichiarante non abbia chiesto la restituzione possono essere distrutti oppure conservati dal servizio doganale come esemplari per facilitare la verifica di operazioni ulteriori. Tuttavia, in taluni casi particolari, il servizio doganale può esigere che l'interessato ritiri i campioni giacenti.

D. Attestazione del servizio doganale

Articolo 18

1. Il servizio doganale, qualora proceda alla verifica della dichiarazione e dei documenti ad essa allegati o alla visita delle merci, indica almeno sull'esemplare della dichiarazione destinata al servizio doganale, o su un documento ad esso allegato, le indicazioni che sono state verificate e esaminate, nonché i risultati a cui è pervenuta tale verifica o controllo. In caso di un'esame parziale delle merci, devono parimenti essere indicate le referenze alla parte esaminata.

Se del caso, il servizio doganale menziona nella dichiarazione se il dichiarante o il suo rapresentante non hanno partecipato alle operazioni.

2. Qualora il risultato della verifica della dichiarazione e dei documenti ad essa allegati o della visita delle merci non sia conforme alla dichiarazione, il servizio doganale precisa almeno sull'esemplare della dichiarazione destinato all'ufficio doganale, o sul documento ad essa allegato, di cui al paragrafo 1, gli elementi da prendere in considerazione ai fini della tassazione delle merci in questione e dell'applicazione delle altre disposizioni che regolano la loro immissione in libera pratica.

3. L'attestazione del servizio doganale deve essere datata e deve contenere le informazioni necessarie all'identificazione del funzionario che l'ha redatta.

4. Quando il servizio doganale non procede né alla verifica della dichiarazione né alla visita delle merci, gli Stati membri possono prevedere che tale servizio non apponga alcuna indicazione sulla dichiarazione o sul documento di cui al paragrafo 1 ad essa allegato.

TITOLO III

SORTE DELLE MERCI DICHIARATE PER

L'IMMISSIONE IN LIBERA PRATICA

A. Svincolo delle merci per l'immissione in libera pratica

Articolo 19

Lo svincolo delle merci per la libera pratica è concesso globalmente per tutte le merci oggetto della dichiarazione.

La data alla quale è concesso lo svincolo è indicata sulla dichiarazione.

Articolo 20

1. Qualora, nell'attesa del risultato della verifica della dichiarazione o dei documenti ad essa allegati o della visita delle merci, il servizio doganale non sia in misura di determinare l'importo dei dazi all'importazione applicabili alle merci cui si riferisce la dichiarazione, il servizio stesso può consentire al dichiarante lo svincolo per le merci anzidette purché il dichiarante ne faccia domanda. La concessione di questo svincolo dà luogo alla contabilizzazione immediata dell'importo dei dazi all'importazione determinata secondo gli elementi della dichiarazione. Quando il servizio doganale ritiene che il controllo intrapreso possa condurre alla determinazione di un importo di dazi superiore a quello risultante dagli elementi della dichiarazione, esso esige la costituzione di una garanzia sufficiente per coprire la differenza tra il suddetto importo e quello di cui le merci possono in definitiva essere passibili. Tuttavia, gli Stati membri possono prevedere che il dichiarante abbia la facoltà, invece di costituire una garanzia, di richiedere la contabilizzazione immediata dell'importo dei dazi cui possono in definitiva essere soggette le merci.

2. Quando, in base ai controlli effettuati, il servizio doganale determina un dazio all'importazione differente da quello risultante dagli elementi della dichiarazione, lo svincolo delle merci dà luogo alla contabilizzazione immediata dell'importo così determinato.

Articolo 21

1. Quando lo svincolo non può essere concesso per uno dei motivi di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera b) o lettera c), della direttiva di base, il servizio doganale fissa al dichiarante un termine per regolarizzare la situazione delle merci.

2. Qualora, nel caso di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera b), della direttiva di base, alla scadenza del termine di cui al paragrafo 1 il dichiarante non abbia prodotto i documenti richiesti, la dichiarazione è considerata priva di effetti.

3. Nei casi di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera c), della direttiva di base e fatta salva l'eventuale applicazione dell'articolo 8, paragrafo 2, oppure dell'articolo 14 di tale direttiva, quando il dichiarante non ha né pagato né garantito l'importo dei dazi dovuti prima della scadenza del termine di cui al paragrafo 1, il servizio doganale può iniziare le formalità preventive alla vendita delle merci. In tal caso si procederà a tale atto se la situazione non sia stata nel frattempo regolarizzata, eventualmente per via di ingiunzione quando la legislazione dello Stato membro da cui dipende il servizo doganale la preveda. Il servizio doganale ne informa il dichiarante.

Il servizio doganale può, a rischio e spese del dichiarante, trasferire le merci in causa in un luogo speciale sotto sua sorveglianza.

B. Abbandono delle merci

Articolo 22

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 14, paragrafo 1, primo trattino, della direttiva di base, la richiesta di abbandono delle merci al pubblico erario deve essere fatta per iscritto e firmata dal dichiarante. La richiesta può essere formulata sulla dichiarazione stessa.

Qualora le autorità competenti autorizzino il dichiarante ad abbandonare le merci al pubblico erario, la relativa autorizzazione deve figurare sulla dichiarazione.

L'autorizzazione accordata dalle autorità competenti rende la dichiarazione priva di effetti.

C. Distruzione delle merci

Articolo 23

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 14, paragrafo 1, secondo trattino, della direttiva di base, la richiesta di distruzione delle merci deve essere fatta per iscritto e firmata dal dichiarante. La richiesta può essere formulata sulla dichiarazione stessa.

Qualora le autorità competenti accettino che si proceda alla distruzione delle merci, deve essere fatta menzione dell'accettazione sulla dichiarazione o su altro documento allegato.

Le autorità doganali che assistono alla distruzione delle merci ne fanno menzione sulla dichiarazione o su altro documento allegato. Esse possono eventualmente indicare sulla dichiarazione o sul documento la specie e le quantità dei residui e dei rottami risultanti dalla distruzione per permettere la loro immissione in libera pratica sulla base degli elementi di tassazione che sono loro propri.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 24

Fatte salve le disposizioni dei titoli precedenti, il disposto della presente direttiva non osta all'utilizzazione di formulari di dichiarazione comprendenti più

In tal caso, le indicazioni relative a ciascun articolo sono considerate come costituenti una dichiarazione separata.

Articolo 25

Quando, conformemente alle disposizioni degli articoli 8, 15 e 20, occorre procedere alla contabilizzazione immediata dei dazi all'importazione, questa si effettua fatte salve le misure adottate in applicazione della direttiva 78/453/CEE del Consiglio, del 22 maggio 1978, relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti la dilazione del pagamento dei diritti all'importazione e dei diritti all'esportazione (1).

Articolo 26

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 1o luglio 1982. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

La Commissione comunica tali informazioni agli altri Stati membri.

Articolo 27

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 1981.

Per la Commissione

Karl-Heinz NARJES

Membro della Commissione

(1) GU n. L 205 del 13. 8. 1979, pag. 19.

(1) GU n. L 183 del 14. 7. 1975, pag. 3.

(2) GU n. L 194 del 6. 8. 1968, pag. 13.

(3) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 1.

(1) GU n. L 154 del 21. 6. 1980, pag. 16.

(1) GU n. L 146 del 2. 6. 1978, pag. 19.

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