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Document 31981L0851
Council Directive 81/851/EEC of 28 September 1981 on the approximation of the laws of the Member States relating to veterinary medicinal products
Direttiva 81/851/CEE del Consiglio, del 28 settembre 1981, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative ai medicinali veterinari
Direttiva 81/851/CEE del Consiglio, del 28 settembre 1981, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative ai medicinali veterinari
GU L 317 del 6.11.1981, p. 1–15
(DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(ES, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 17/12/2001; abrogato da 32001L0082
Direttiva 81/851/CEE del Consiglio, del 28 settembre 1981, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative ai medicinali veterinari
Gazzetta ufficiale n. L 317 del 06/11/1981 pag. 0001 - 0015
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 11 pag. 0182
edizione speciale spagnola: capitolo 13 tomo 12 pag. 0003
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 11 pag. 0182
edizione speciale portoghese: capitolo 13 tomo 12 pag. 0003
++++ CONSIGLIO DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 28 settembre 1981 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai medicinali veterinari ( 81/851/CEE ) IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 100 , vista la proposta della Commissione ( 1 ) . visto il parere del Parlamento europeo ( 2 ) , visto il parere del Comitato economico e sociale ( 3 ) , considerando che ogni regolamentazione in materia di produzione e di distribuzione dei medicinali veterinari deve essere avere per obiettivo essenziale la tutela della sanità pubblica ; considerando tuttavia che questo obiettivo deve essere conseguito avvalendosi di mezzi che non ostacolino lo sviluppo dell ' industria e gli scambi di medicinali nell ' ambito della Comunità ; considerando che , pur se gli Stati membri hanno già talune disposizioni legislative , regolamentari ed amministrative concernenti i medicinali veterinari , esse divergono su principi fondamentali ; che tali disposizioni hanno l ' effetto di ostacolare gli scambi di medicinali nell ' ambito della Comunità ed hanno quindi un ' incidenza diretta sull ' instaurazione e sul funzionamento del mercato comune ; considerando che occorre quindi eliminare questi ostacoli e che per raggiungere tale obiettivo si rende necessario un ravvicinamento delle suddette disposizioni ; considerando che le disposizioni della presente direttiva riguardanti i medicinali veterinari , anche se adeguate , non sono sufficienti nù per i medicinali veterinari impiegati per instaurare un ' immunità attiva , diagnosticare lo stato di immunità e provocare un ' immunità passiva , nù per i medicinali a base di isotopi radioattivi ; che è pertanto opportuno non imporne attualmente l ' applicazione a detti prodotti ; considerando che gli alimenti medicamentosi non rientrano nel campo d ' applicazione della presente direttiva , ma che è necessario , per motivi di sanità pubblica ed economici , vietare l ' impiego di medicinali non autorizzati per la fabbricazione degli alimenti medicamentosi ; considerando che l ' autorizzazione all ' immissione in commercio viene rifiutata quando l ' effetto terapeutico del medicinale non esiste o è insufficientemente giustificato e che per effetto terapeutico s ' intende l ' effetto promesso dal fabbricante ; considerando che tale autorizzazione è rifiutata anche quando il tempo d ' attesa indicato è insufficiente per eliminare i pericoli rappresentati dai residui per la salute ; considerando che , per realizzare gradualmente la libera circolazione dei medicinali veterinari , è opportuno facilitare il rilascio di autorizzazioni di immissione in commercio in più Stati membri per uno stesso medicinale ; considerando che a tal fine è opportuno istituire un comitato per i medicinali veterinari , composto di rappresentanti degli Stati membri e della Commissione ed incaricato di dare pareri sulla conformità di un medicinale veterinario alle condizioni di cui alla presente direttiva ; considerando che la presente direttiva costituisce soltanto una tappa nella realizzazione dell ' obiettivo della libera circolazione dei medicinali veterinari ; che a questo scopo saranno necessarie nuove misure che tengano conto dell ' esperienza acquisita , soprattutto in sede di detto comitato , per eliminare gli ostacoli che ancora si frappongono alla libera circolazione ; considerando che , allo scopo di facilitare la circolazione dei medicinali veterinari e di evitare che i controlli effettuati in uno Stato membro siano ripetuti in un altro Stato membro , è necessario subordinare i medicinali veterinari alle condizioni minime di fabbricazione e di importazione da paesi terzi e alla concessione della relativa autorizzazione previste nella direttiva 75/319/CEE del Consiglio , del 20 maggio 1975 , concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative , regolamentari ed amministrative relative alle specialità medicinali ( 4 ) . HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA : CAPITOLO 1 Definizioni e campo d ' applicazione Articolo 1 1 . Alla presente direttiva si applicano le definizioni di cui all ' articolo 1 della direttiva 65/65/CEE del Consiglio , del 26 gennaio 1965 , per il ravvicinamento delle disposizioni legislative , regolamentari ed amministrative relative alle specialità medicinali ( 5 ) . 2 . Ai sensi della presente direttiva , si deve intendere per : - medicinale veterinario , qualsiasi medicinale destinato agli animali ; - medicinale veterinario prefabbricato , qualsiasi medicinale veterinario preparato in anticipo e che non corrisponde alla definizione delle specialità medicinali , immesso in commercio in una forma farmaceutica che può essere usata senza trasformazione ; - premiscela per alimenti medicamentosi , qualsiasi medicinale veterinario preparato in anticipo per la successiva fabbricazione di alimenti medicamentosi ; - alimenti medicamentosi , qualsiasi miscela di medicinale ( medicinali ) veterinario ( veterinari ) e alimento ( alimenti ) preparata prima della sua immissione in commercio e destinata ad essere somministrata agli animali senza trasformazione , a motivo delle sue proprietà curative o preventive o delle altre proprietà del medicinale di cui all ' articolo 1 , punto 2 , della direttiva 65/65/CEE . 3 . Fino all ' adozione di un regolamentazione comunitaria per gli alimenti medicamentosi , gli Stati membri possono prescrivere che siano considerati alimenti medicamentosi anche i semiprodotti che sono fabbricati con premiscele per alimenti medicamentosi per le quali sia stata rilasciata una autorizzazione ai sensi dell ' articolo 4 e con alimenti , e che sono destinati ad essere trasformati , mediante un ' ulteriore miscelatura con alimenti , in alimenti medicamentosi pronti per l ' uso . Gli Stati membri s ' assicurano che tali semiprodotti siano sottoposti al controllo delle competenti autorità e che siano usati esclusivamente per la fabbricazione di alimenti medicamentosi , in conformità delle condizioni alle quali è stata rilasciata l ' autorizzazione all ' immissione in commercio della premiscela per alimenti medicamentosi . 4 . Gli additivi previsti dalla direttiva 70/524/CEE del Consiglio , del 23 novembre 1970 , relativa agli additivi nell ' alimentazione degli animali ( 6 ) , e dai suoi successivi emendamenti , incorporati negli alimenti per gli animali e negli alimenti complementari per gli animali alle condizioni previste dalla suddetta direttiva , non sono considerati medicinali veterinari ai sensi della presente direttiva . 5 . Gli Stati membri adottano ogni disposizione opportuna affinchù gli antibiotici e le sostanze ormonali utilizzabili per la preparazione dei medicinali veterinari siano consegnati soltanto a persone fisiche o giuridiche regolarmente autorizzate alla detenzione di tali prodotti in virtù della legislazione nazionale . Articolo 2 1 . Le disposizioni della presente direttiva si applicano ai medicinali veterinari , siano essi presentati segnatamente sotto forma di specialità medicinali , di medicinali veterinari prefabbricati o di premiscele per alimenti medicamentosi . 2 . Le disposizioni della presente direttiva non si applicano : - agli alimenti medicamentosi , - ai medicinali veterinari impiegati per instaurare un ' immunità attiva , diagnosticare lo stato di immunità e provocare un ' immunità passiva , - ai medicinali veterinari a base di isotopi radioattivi , - ai medicinali veterinari non preparati in anticipo e destinati a un animale o ad un piccolo numero di animali , - ai medicinali omeopatici . 3 . Tuttavia gli alimenti medicamentosi possono essere preparati solo utilizzando premiscele per alimenti medicamentosi autorizzate conformemente alla presente direttiva . Entro due anni dalla notifica della presente direttiva , il Consiglio , in base ad una relazione della Commissione eventualmente corredata di opportune proposte , delibera su un elenco di molecole farmacologiche che possono venire utilizzate per la preparazione delle premiscele nonchù sulla procedura per la predisposizione dell ' elenco stesso . Articolo 3 Per i medicinali veterinari destinati esclusivamente ad essere utilizzati per i pesci di acquario , gli uccelli domestici , i piccioni viaggiatori , gli animali da terrario ed i piccoli roditori , gli Stati membri possono ammettere nei rispettivi territori talune deroghe all ' articolo 4 , paragrafo 1 , qualora detti medicinali non contengano sostanze la cui utilizzazione necessiti di un controllo veterinario e vengano presi tutti i provvedimenti opportuni per evitare un ' utilizzazione abusiva di tali medicinali per altri animali . CAPITOLO II Domanda di autorizzazione all ' immissione in commercio dei medicinali veterinari Articolo 4 1 . Nessun medicinale veterinario può essere immesso in commercio in uno Stato membro senza preventiva autorizzazione rilasciata dall ' autorità competente dello Stato membro di cui trattasi . 2 . Nessun medicinale veterinario può essere somministrato agli animali senza la preventiva autorizzazione di cui al paragrafo precedente , salvo che si tratti delle prove di medicinali veterinari di cui all ' articolo 5 , punto 10 . Articolo 5 Ai fini della concessione dell ' autorizzazione all ' immissione in commercio di cui all ' articolo 4 , il responsabile dell ' immissione in commercio presenta una domanda all ' autorità competente dello Stato membro . La domanda deve essere corredata delle informazioni e dei documenti seguenti : 1 . nome o ragione sociale e domicilio o sede sociale del responsabile dell ' immissione in commercio e , se del caso , del fabbricante ; 2 . denominazione del medicinale veterinario ( nome di fantasia , denominazione comune , accompagnata o non da un marchio o dal nome del fabbricante ; denominazione scientifica o formula , accompagnate o non da un marchio o dal nome del fabbricante ) ; 3 . composizione qualitativa e quantitativa di tutti i componenti del medicinale veterinario in termini usuali , escluse le formule chimiche grezze , unitamente alle denominazione comune internazionale raccomandata dall ' Organizzazione mondiale della sanità , nel caso in cui tale denominazione esista ; 4 . descrizione sommaria del modo di preparazione ; 5 . indicazioni terapeutiche , controindicazioni ed effetti secondari ; 6 . posologia per le diverse specie animali cui il medicinale veterinario è destinato , forma farmaceutica , modo e via di somministrazione , durata proposta di stabilità , ove essa sia inferiore a tre anni ; 7 . motivi che giustificano le misure di precauzione e di sicurezza da prendere al momento dell ' uso del medicinale veterinario , se del caso ; 8 . indicazione del tempo di attesa che deve intercorrere tra l ' ultima somministrazione del medicinale veterinario all ' animale nelle normali condizioni di impiego e l ' ottenimento dei prodotti alimentari provenienti dallo stesso animale , per garantire che tali prodotti alimentari non contengano residui che possano presentare pericoli per la salute del consumatore ; 9 . descrizione dei metodi di controllo usati dal fabbricante ( analisi qualitativa e quantitativa dei componenti e del prodotto finito ; prove particolari , ad esempio prove di sterilità , ricerca delle sostanze pirogene , ricerca dei metalli pesanti , prove di stabilità , prove biologiche e di tossicità , controlli dei prodotti intermedi della fabbricazione ) ; 10 . risultati delle prove : - fisico-chimiche , biologiche o microbiologiche , - tossicologiche e farmacologiche , - cliniche . Il risultato delle prove tossicologiche e farmacologiche deve vertere , in particolare , sul metabolismo dei principi attivi nell ' animale e , nella misura del possibile , sul modo e sulla durata della loro eliminazione , se questi dati sono importanti per la verifica del tempo di attesa indicato . Tuttavia , a ) una documentazione bibliografica riguardante le prove tossicologiche , farmacologiche e cliniche , nonchù le indicazioni sul tempo di attesa , può sostituire la presentazione dei relativi risultati , quando si tratti : i ) di un medicinale veterinario già impiegato o già sperimentato sufficientemente sull ' animale , cosicchù i suoi effetti , comprese quelli secondari , siano già conosciuti e figurino nella documentazione bibliografica ; ii ) di un medicinale veterinario nuovo la cui composizione in principi attivi sia identica a quella di un medicinale già noto e impiegato ; iii ) di un medicinale veterinario nuovo che contenga unicamente componenti noti , già associati in proporzioni comparabili nei medicinali , sufficientemente sperimentati e già impiegati ; b ) per quanto riguarda un medicinale veterinario nuovo che contenga componenti noti , ma non ancora associati a scopo terapeutico , le prove relative a tali componenti possono essere sostituite dalla presentazione di una documentazione bibliografica ; 11 . uno o più campioni o riproduzioni del modello per la vendita del medicinale veterinario e il foglietto illustrativo , ove quest ' ultimo sia prescritto ; 12 . un documento dal quale risulti che il fabbricante è autorizzato a produrre medicinali veterinari nel proprio paese ; 13 . l ' autorizzazione all ' immissione in commercio di detto medicinale veterinario in un altro Stato membro o in un paese terzo , semprechù tale autorizzazione esista . Articolo 6 Gli Stati membri adottano tutte le opportune disposizioni affinchù i documenti e le informazioni di cui all ' articolo 5 , secondo comma , punti 8 , 9 e 10 , siano elaborati da esperti in possesso delle necessarie qualifiche tecniche o professionali prima di essere presentati alle autorità competenti . Tali documenti e informazioni sono firmati dagli esperti suddetti . Articolo 7 Secondo la qualifica , la funzione degli esperti consiste nel : 1 . procedere ai lavori inerenti alla loro specializzazione ( analisi , farmacologia e scienze sperimentali analoghe , clinica ) e descrivere obiettivamente i risultati ottenuti ( qualitativi e quantitativi ) ; 2 . descrivere gli accertamenti a essi fatti conformemente alla direttiva 81/852/CEE del Consiglio , del 28 settembre 1981 , per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle norme e ai protocolli analitici , tossicofarmacologici e clinici in materia di prove effettuate su medicinali veterinari ( 7 ) , e dire : a ) per l ' analista , se il prodotto è conforme alla composizione dichiarata , fornendo tutte le giustificazioni sui metodi di controllo che saranno impiegati dal fabbricante ; b ) per il farmacologo nonchù per lo specialista avente le competenze adeguate : - quale è la tossicità del prodotto e quali sono le proprietà farmacologiche constatate . - se , previa somministrazione del medicinale veterinario alle normali condizioni di impiego e osservanza del tempo di attesa indicato , i prodotti alimentari provenienti dagli animali trattati non contengono residui che possono essere pericolosi per la salute del consumatore ; c ) per il clinico , se ha potuto riscontrare sugli animali trattati con il prodotto gli effetti corrispondenti alle informazioni fornite dal fabbricante in applicazione dell ' articolo 5 , se il prodotto è ben tollerato , quale posologia egli consiglia e quali sono le eventuali controindicazioni e gli effetti secondari ; 3 . giustificare l ' eventuale ricorso alla documentazione bibliografica di cui all ' articolo 5 , secondo comma , punto 10 , lettere a ) e b ) , alle condizioni di cui alla direttiva 81/852/CEE . Le relazioni particolareggiate degli esperti fanno parte della documentazione che il richiedente presenta dalle autorità competenti . CAPITOLO III Istruzione della domanda di autorizzazione Autorizzazione - Rinnovo dell ' autorizzazione Articolo 8 Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni opportune affinchù la durata della procedura per il rilascio dell ' autorizzazione all ' immissione in commercio non ecced il termine di 120 giorni a decorrere dalla presentazione della domanda . In casi eccezionali detto termine potrà essere prorogato di 90 giorni . In questo caso ne sarà data notifica al richiedente prima della scadenza del termine . Articolo 9 Per istruire la domanda presentata a norma dell ' articolo 5 , le autorità competenti degli Stati membri : 1 . devono verificare la conformità della documentazione presentata con il citato articolo 5 e controllare , in base alle relazioni elaborate dagli esperti conformemente all ' articolo 7 , se siano soddisfatte le condizioni per il rilascio dell ' autorizzazione all ' immissione in commercio ; 2 . possono sottoporre il medicinale al controllo di un laboratorio di Stato o di un laboratorio all ' uopo designato , per accertarsi che i metodi di controllo impiegati dal fabbricante e descritti nella documentazione , conformemente all ' articolo 5 , secondo comma , punto 9 , siano soddisfacenti ; 3 . possono eventualmente esigere che il richiedente completi la documentazione per quanto riguarda gli elementi di cui all ' articolo 5 . Quando le autorità competenti si avvalgono di questa facoltà , i termini di cui all ' articolo 8 sono sospesi finchù non siano stati forniti i dati complementari richiesti . Parimenti , detti termini sono sospesi per il tempo eventualmente concesso al richiedente per spiegarsi oralmente o per iscritto . Articolo 10 Gli Stati membri adottano tutte le opportune disposizioni affinchù : 1 . le autorità competenti si accertino che i fabbricanti e gli importatori di medicinali veterinari provenienti da paesi terzi sono in grado di realizzare la fabbricazione nell ' osservanza delle indicazioni fornite ai sensi dell ' articolo 5 , secondo comma , punto 4 , e/o di effettuare i controlli secondo i metodi descritti nella documentazione , conformemente all ' articolo 5 , secondo comma , punto 9 ; 2 . le autorità competenti possano autorizzare i fabbricant e gli importatori di medicinali veterinari provenienti da paesi terzi , in casi comprovati , a far eseguire da terzi talune fasi della fabbricazione e/o alcuni dei controlli di cui al punto 1 ; in tal caso le verifiche delle autorità competenti si effettuano anche in tali stabilimenti . Articolo 11 L ' autorizzazione di cui all ' articolo 4 è rifiutata quando , previa verifica dei documenti e delle informazioni elencati all ' articolo 5 , risulti che : 1 . il medicinale veterinario è nocivo alle condizioni di impiego indicate nella domanda di autorizzazione , o l ' effetto terapeutico del medicinale veterinario sulla specie animale che deve formare oggetto del trattamento manca o è insufficientemente documentato dal richiedente , ovvero il medicinale veterinario non corrisponde alla composizione qualitativa e quantitativa dichiarata ; 2 . il tempo di attesa indicato dal richiedente affinchù i prodotti alimentari provenienti dall ' animale trattato non contengano residui che possono essere pericolosi per la salute del consumatore è insufficiente o è insufficientemente documentato ; 3 . il medicinale veterinario è presentato per un impiego vietato da altre disposizioni comunitarie . Tuttavia , in attesa delle regolamentazioni comunitarie , le autorità competenti possono rifiutare l ' autorizzazione di un medicinale veterinario se tale misura è necessaria per assicurare la tutela della sanità pubblica , dei consumatori o della salute degli animali . L ' autorizzazione è altresì rifiutata se la documentazione presentata alle autorità competenti non è conforme alle disposizioni degli articolo 5 , 6 e 7 . Articolo 12 L ' autorizzazione di cui all ' articolo 4 può essere accompagnata dall ' obbligo , per il responsabile dell ' immissione in commercio , di riportare sul recipiente e/o sulla confezione esterna e sul foglietto illustrativo , ove quest ' ultimo sia prescritto , altre informazioni fondamentali per garantire la sicurezza e la protezione della salute , comprese le precauzioni particolari di impiego ed altre avvertenze risultanti dalle prove cliniche e farmacologiche di cui all ' articolo 5 , punto 10 , o che , dopo l ' immissione in commercio , risultino dall ' esperienza fatta durante l 'impiego del medicinale veterinario . L ' autorizzazione può essere anche accompagnata dall ' obbligo di introdurre nel medicinale veterinario una sostanza di marcatura . Articolo 13 L ' autorizzazione non pregiudica la responsabilità di diritto comune del fabbricante e , se del caso , del responsabile dell ' immissione in commercio . Articolo 14 Il responsabile dell ' immissione in commercio deve modificare il metodo di controllo di cui all ' articolo 5 , punto 9 , in funzione dell ' evoluzione della tecnica e del progresso della scienza , qualora una siffatta modifica sia necessaria per permettere un controllo più sicuro del medicinale veterinario . Il responsabile dell ' immissione in commercio deve immediatamente portare a conoscenza delle autorità competenti qualsiasi elemento nuovo che possa comportare una modifica delle informazioni e dei documenti di cui all ' articolo 5 o un complemento d ' istruzione e , in particolare , qualsiasi divieto o restrizione imposti dalle autorità competenti degli Stati in cui il medicinale veterinario è in commercio . Il responsabile dell ' immissione in commercio deve immediatamente portare a conoscenza delle autorità competenti , ai fini di un ' eventuale autorizzazione , ogni modifica che egli intenda apportare alle informazioni e ai documenti di cui all 'articolo 5 . Articolo 15 L ' autorizzazione è valida per un periodo di 5 anni rinnovabile di quinquennio in quinquennio su domanda del titolare presentata almeno tre mesi prima della scadenza . CAPITOLO IV Comitato per i medicinali veterinari Articolo 16 1 . Per facilitare l ' adozione di un atteggiamento comune da parte degli Stati membri in materia di autorizzazioni all ' immissione in commercio , è istituito un comitato per i medicinali veterinari , in appresso denominato « comitato » , composto di rappresentanti degli Stati membri e della Commissione . 2 . Il comitato , su richiesta di uno Stato membro , ha l ' incarico di esaminare , in conformità degli articoli da 17 a 22 , le questioni relative all ' applicazione degli articoli 11 , 36 e 49 . 3 . Il comitato stabilisce il proprio regolamento interno . Articolo 17 1 . Qualora uno Stato membro abbia concesso un ' autorizzazione all ' immissione in commercio di un medicinale veterinario , esso trasmette al comitato e alle autorità competenti degli altri Stati membri designati un fascicolo contenente copia della richiesta e copia dell ' autorizzazione , nonchù le informazioni e i documenti menzionati all ' articolo 5 , nel caso in cui il responsabile dell ' immissione in commercio ne abbia richiesto la trasmissione ad almeno cinque degli altri Stati membri . 2 . Tale trasmissione equivale alla presentazione , ai sensi dell ' articolo 5 , di una domanda di autorizzazione all ' immissione in commercio alle autorità suddette . 3 . Il comitato informa immediatamente gli Stati membri interessati che il caso è stato sottoposto al comitato . Articolo 18 1 . Se , trascorsi 120 giorni dalla data di trasmissione dell ' informazione di cui all ' articolo 17 , paragrafo 2 , non è stata presentata al comitato alcuna opposizione da parte delle autorità competenti degli Stati membri designati , il comitato ne prende atto e ne informa immediatamente gli Stati membri interessati . 2 . Qualora uno Stato membro ritenga di non poter concedere l ' autorizzazione all ' immissione in commercio , esso comunica entro 120 giorni la sua opposizione motivata in base all ' articolo 11 . Articolo 19 1 . Nei casi previsti all ' articolo 18 , paragrafo 2 , il comitato delibera e rende un parere motivato entro 60 giorni dalla scadenza del termine previsto all ' articolo 18 . 2 . Il parere del comitato verte sulla conformità del medicinale veterinario alle condizioni previste all ' articolo 11 . Il comitato informa immediatamente gli Stati membri interessati del suo parere o , in caso di opinioni divergenti , del parere dei suoi membri . 3 . Gli Stati membri interessati si pronunciano sulla domanda di autorizzazione all ' immissione in commercio entro un termine non superiore a 30 giorni dalla comunicazione di cui all ' articolo 18 , paragrafo 1 , o al paragrafo 2 del presente articolo . Essi informano immediatamente il comitato della loro decisione . Articolo 20 1 . Qualora uno stesso medicinale veterinario abbia formato oggetto di varie domande di autorizzazione all ' immissione in commercio , presentate conformemente al disposto dell ' articolo 5 e uno o più Stati membri abbiano concesso l ' autorizzazione , mentre uno o più altri Stati membri l ' hanno rifiutata , uno degli Stati membri interessati può adire il comitato . Lo stesso vale nel caso in cui uno o più Stati membri abbiano sospeso o revocato l ' autorizzazione all ' immissione in commercio , mentre uno o più altri Stati membri non hanno proceduto a tale sospensione o revoca . 2 . Il comitato delibera e rende un parere motivato entro un termine massimo di 120 giorni . 3 . Il parere del comitato verte esclusivamente sui motivi per i quali l ' autorizzazione è stata rifiutata , sospesa o revocata . Il comitato informa immediatamente gli Stati membri interessati del suo parere o , in caso di divergenza di opinioni , del parere dei suoi membri . 4 . Entro un termine di 30 giorni gli Stati membri interessati comunicano il seguito che intendono dare al parere del comitato . Articolo 21 Il comitato può fissare un termine per un nuovo esame sulla scorta dei dati relativi alle condizioni di cui agli articoli 11 , 27 o 41 nel frattempo raccolti dagli Stati membri , in particolare da quelli che autorizzano il medicinale . Articolo 22 In casi particolari che presentano un interesse comunitario , le autorità competenti degli Stati membri possono adire il comitato prima di decidere in merito ad una domanda , sospensione o revoca di autorizzazione all ' immissione in commercio . Il comitato può essere adito da uno Stato membro anche quando esistono fondati motivi per ritenere che un medicinale non debba essere autorizzato in medicina veterinaria a motivo dell ' importanza che esso riveste nel campo della terapia umana . Articolo 23 1 . Ogni anno , e per la prima volta due anni dopo l ' entrata in vigore della presente direttiva , la Commissione riferisce al Consiglio sul finanziamento della procedura di cui al presente capitolo e sui suoi effetti sull ' evoluzione degli scambi intracomunitari . 2 . In base all ' esperienza acquisita e al più tardi 4 anni dopo l ' entrata in vigore della presente direttiva , la Commissione presenta al Consiglio una proposta contenente tutte le misure appropriate per eliminare gli ostacoli che ancora si oppongono alla libera circolazione dei medicinali veterinari . Il Consiglio si pronuncia sulla proposta della Commissione entro e non oltre un anno dalla presentazione della medesima . CAPITOLO V Fabbricazione dei medicinali veterinari - Importazioni da paesi terzi Articolo 24 1 . Gli Stati membri adottano tutte le opportune disposizioni affinchù la fabbicazione dei medicinali veterinari sia subordinata al possesso di una autorizzazione . 2 . L ' autorizzazione di cui al paragrafo 1 è richiesta sia per la fabbricazione totale o parziale sia per le operazioni di divisione di confezionamento o di presentazione . Tuttavia , tale autorizzazione non è richiesta per le preparazioni , le divisioni , i cambiamenti di confezione o di presentazione , quando tali operazioni vengono effettuate , soltanto per la distribuzione al minuto , da farmacisti in farmacia , o da altre persone legalmente autorizzate negli Stati membri ad effettuare dette operazioni . 3 . L ' autorizzazione di cui al paragrafo 1 è richiesta anche per le importazioni da paesi terzi in uno Stato membro ; pertanto questo capitolo e l ' articolo 36 si applicano a tali importazioni nella stessa misura in cui esse si applicano alla fabbricazione . Articolo 25 Per ottenere l ' autorizzazione di cui all ' articolo 24 , il richiedente deve soddisfare almeno alle seguenti condizioni : a ) specificare i medicinali veterinari e le forme farmaceutiche che intende fabbricare o importare , nonchù il luogo della fabbricazione e/o dei controlli ; b ) disporre , per la fabbricazione o l ' importazione delle stesse , di locali , attrezzatura tecnica e possibilità di controllo adeguati e sufficienti , che rispondano alle esigenze legali previste dallo Stato membro interessato , sia per la fabbricazione e il controllo , sia per la conservazione dei prodotti e ciò nell ' osservanza delle disposizioni dell ' articolo 10 , paragrafo 1 ; c ) disporre di almeno una persona qualificata ai sensi dell ' articolo 29 . Il richiedente è tenuto a fornire , nella sua domanda , le informazioni comprovanti l ' osservanza delle condizioni suddette . Articolo 26 1 . L ' autorità competente dello Stato membro concede l ' autorizzazione di cui all ' articolo 24 , soltanto dopo essersi accertata , mediante un ' indagine condotta dai suoi agenti , che le informazioni fornite a norma dell ' articolo 25 sono esatte . 2 . Per garantire l ' osservanza delle condizioni di cui all ' articolo 25 , l ' autorizzazione può essere accompagnat da taluni obblighi imposti all ' atto della sua concessione o successivamente a quest ' ultima . 3 . L ' autorizzazione si applica soltanto ai locali , ai medicinali veterinari e alle forme farmaceutiche indicati nella domanda . Articolo 27 Il titolare di una autorizzazione di cui all ' articolo 24 è tenuto almeno : a ) a disporre del personale in possesso dei requisiti legali dello Stato membro interessato , sia dal punto di vista della fabbricazione sia da quello dei controlli ; b ) a vendere i medicinali veterinari autorizzati soltanto in conformità della legislazione degli Stati membri interessati ; c ) a comunicare preventivamente alle autorità competenti qualsiasi modifica che egli desideri apportare ad una delle condizioni previste all ' articolo 25 ; tuttavia , le autorit competenti sono informate senza indugio in caso di improvvisa sostituzione della persona qualificata di cui all ' articolo 29 ; d ) a consentire in qualsiasi momento l ' accesso ai suoi locali agli agenti designati dalle autorità competenti dello Stato membro interessato ; e ) a mettere a disposizione della persona qualificata di cui all ' articolo 29 , tutti i mezzi necessari per permetterle di espletare le sue funzioni . Articolo 28 1 . Gli Stati membri adottano tutte le opportune disposizioni affinchù la durata della procedura per il rilascio dell ' autorizzazione di cui all ' articolo 24 non ecceda il termine di 90 giorni a decorrere dalla data del ricevimento della domanda da parte della autorità competenti . 2 . Qualora il titolare dell ' autorizzazione chieda di modificare una delle condizioni di cui all ' articolo 25 , lettere a ) e b ) , la durata della procedura concernente tale domanda non dovrà eccedere i 30 giorni . In casi eccezionali , tale termine può essere prorogato fino a 90 giorni . 3 . Gli Stati membri possono esigere dal richiedente ulteriori dettagli riguardo alle informazioni fornite in applicazione dell ' articolo 25 e in merito alla persona qualificata di cui all ' articolo 29 ; allorchù le autorità competenti si avvalgono di tale facoltà , i termini previsti ai paragrafi 1 e 2 sono sospesi finchù non siano stati forniti i dati complementari richiesti . Articolo 29 1 . Gli Stati membri adottano tutte le opportune disposizioni affinchù il titolare dell ' autorizzazione di cui all ' articolo 24 disponga in maniera permanente e continua di almeno una persona qualificata che soddisfi alle condizioni di cui all ' articolo 31 , responsabile in particolare dell ' esecuzione degli obblighi specificati nell ' articolo 30 . 2 . Se soddisfa personalmente alle condizioni previste dall ' articolo 31 , il titolare dell ' autorizzazione può assumersi la responsabilità di cui al paragrafo 1 . Articolo 30 1 . Gli Stati membri adottano tutte le opportune disposizioni affinchù la persona qualificata di cui all ' articolo 29 , salvi restando i suoi rapporti con il titolare dell ' autorizzazione di cui all ' articolo 24 , abbia , nell ' ambito delle procedure previste all ' articolo 33 , la responsabilità di vigilare affinchù : a ) nel caso di medicinali veterinari fabbricati nello Stato membro interessato , ogni lotto di medicinali veterinari sia stato prodotto e controllato conformemente alle legislazioni vigenti in tale Stato membro e nell ' osservanza delle condizioni previste per l ' autorizzazione all ' immissione in commercio ; b ) nel caso di medicinali veterinari in provenienza da paesi terzi , ogni lotto di fabbricazione importato sia stato oggetto , nel paese importatore , di un ' analisi quantitativ completa , di un ' analisi quantitativa di almeno tutti i principi attivi e di qualsiasi altra prova o verifica necessaria per garantire la qualità dei medicinali veterinari nell 'osservanza delle condizioni previste per l ' autorizzazione all ' immissione in commercio . I lotti di medicinali veterinari , così controllati in uno Stato membro , sono dispensati dai summenzionati controlli quando sono importati in un altro Stato membro accompagnati dai resoconti di controllo , firmati dalla persona qualificata . Uno Stato membro può esentare la persona qualificata dalla responsabilità dei controlli previsti alla lettera b ) per i medicinali veterinari importati e destinati a restare in tale Stato membro quando siano stati conclusi con il paese esportatore accordi adeguati in base ai quali si garantisce che esso ha effettuato tali controlli . Se tali medicinali veterinari vengono importati confezionati per la vendita al minuto , gli Stati membri possono prevedere eccezioni ai requisiti di cui all ' articolo 25 . 2 . In tutti i casi , e in particolare quando i medicinali veterinari sono destinati alla vendita , la persona qualificata deve attestare che ogni lotto di fabbricazione è conforme alle disposizioni del presente articolo in un registro o documento equivalente , previsto a tal fine ; il registro o documento equivalente deve essere aggiornato via che le operazioni sono effettuate e restare a disposizione degli agenti designati dalle autorità competenti per un periodo conforme alle disposizioni dello Stato membro interessato e almeno per un periodo di 5 anni . Articolo 31 Gli Stati membri garantiscono che la persona qualificata di cui all ' articolo 29 soddisfa ai seguenti requisiti minimi di qualificazione : a ) essere in possesso di un diploma , certificato o altro titolo che attesti un ciclo di formazione universitaria - o un ciclo di formazione riconosciuto equivalente dallo Stato membro interessato - per un periodo minimo di 4 anni di insegnamento teorico e pratico in una delle seguenti discipline scientifiche : farmacia , medicina , medicina veterinaria , chimica , chimica e tecnologia farmaceutica , biologia . Tuttavia : - la durata minima del ciclo di formazione universitaria può essere ridotta a 3 anni e mezzo qualora il ciclo di formazione sia seguito da un periodo di formazione teorica e pratica della durata minima di un anno , che comprenda un tirocinio di almeno sei mesi in un laboratorio aperto al pubblico e sia comprovato da un esame a livello universitario ; - allorchù in uno Stato membro esistono due cicli di formazione universitaria o riconosciuti equivalenti dal suddetto Stato , uno dei quali della durata di 4 anni e l ' altro di 3 , si considera che il diploma , certificato o altro titolo che attesta il ciclo di tre anni di formazione universitaria - o riconosciuta equivalente - risponde alla condizione di durata di cui alla lettera a ) , purchù i diplomi , certificati o altri titoli che comprovano i due cicli di formazione siano riconosciuti equivalenti da questo Stato . Il ciclo di formazione prevede l ' insegnamento teorico e pratico di almeno le seguenti materie di base : - fisica sperimentale - chimica generale ed inorganica - chimica organica - chimica analitica - chimica farmaceutica , compresa l ' analisi dei medicinali - biochimica generale ed applicata ( medica ) - fisiologia - microbiologia - farmacologia - tecnologia farmaceutica - tossicologia - farmacognosia ( studio della composizione e degli effetti dei principi attivi di sostanze naturali di origine vegetale o animale ) . L ' insegnamento in queste discipline deve essere impartito in modo equilibrato onde consentire all ' interessato di esercitare le funzioni di cui all ' articolo 30 . Qualora taluni diplomi , certificati o altri titoli scientifici indicati alla lettera a ) non rispettino i criteri sopra indicati , le autorità competenti dello Stato membro controllano che l ' interessato abbia , nelle varie materie , cognizioni atte alla fabbricazione ed al controllo dei medicinali veterinari ; b ) avere una pratica di almeno due anni nelle attività di analisi qualitativa dei medicinali , di analisi quantitativa dei principi attivi , di prove e verifiche necessarie per garantire la qualità dei medicinali in una o più aziende che abbiano ottenuto l ' autorizzazione di fabbricazione . La durata dell ' esperienza pratica può essere ridotta di un anno quando il ciclo di formazione universitaria dura almeno 5 anni e di un anno e mezzo quando tale ciclo di formazione dura almeno 6 anni . Articolo 32 1 . Una persona che , al momento dell ' applicazione della presente direttiva in uno Stato membro , eserciti nel medesimo le attività della persona di cui all ' articolo 29 , senza rispondere al disposto dell ' articolo 31 , è qualificata per continuare ad esercitare tali attività in detto Stato . 2 . Il titolare d ' un diploma , certificato o altro titolo , rilasciato al termine d ' un ciclo di formazione universitaria - o di un ciclo di formazione riconosciuta equivalente dallo Stato membro interessato - in una disciplina scientifica che lo abiliti ad esercitare le attività della persona di cui all ' articolo 29 , in conformità della legislazione di detto Stato , potrà , qualora abbia cominciato la formazione prima della notifica della presente direttiva , essere ritenuto abile a svolgere in tale Stato i compiti della persona di cui all ' articolo 29 purchù in precedenza , prima della fine del decimo anno successivo alla notifica della presente direttiva , abbia esercitato per almeno due anni , sotto la diretta autorità della persona di cui all ' articolo 29 , attività di controllo della produzione e/o attività di analisi qualitativa , di analisi quantitativa dei principi attivi , di prove e verifiche necessarie per garantire la qualità dei medicinali veterinari , in una o più aziende che abbiano ottenuto l ' autorizzazione di cui all ' articolo 24 . Nel caso in cui l ' interessato abbia acquisito l ' esperienza pratica di cui al primo comma oltre 10 anni prima della notifica della presente direttiva , si richiederà un anno supplementare di pratica rispondente ai criteri di cu al primo comma ed effettuata immediatamente prima dell ' esercizio della attività sopraindicate . 3 . Una persona che , al momento dell ' applicazione della presente direttiva , eserciti , in collaborazione diretta con la persona di cui all ' articolo 29 , attività di controllo della produzione e/o attività d ' analisi qualitativa , d ' analisi quantitativa dei principi attivi , di prove e verifiche necessarie per garantire la qualità dei medicinali , potrà , durante un periodo di 5 anni dopo l ' applicazione della presente direttiva , essere ritenuta abile a svolgere in detto Stato i compiti della persona di cui all ' articolo 29 a condizione che lo Stato membro si accerti che essa possieda soddisfacenti conoscenze teoriche e pratiche e abbia esercitato tali attività per almeno 5 anni . Articolo 33 Gli Stati membri garantiscono l ' osservanza degli obblighi della persona qualificata di cui all ' articolo 29 mediante misure amministrative appropriate oppure assoggettando tale persona ad una disciplina professionale . Gli Stati membri possono prevedere la sospensione temporanea di tale persona qualificata sin dall ' inizio di un procedimento amministrativo o disciplinare nei suoi confronti , per aver mancato ai suoi obblighi . CAPITOLO VI Vigilanza e sanzioni Articolo 34 Le autorità competenti dello Stato membro interessato si accertano , mediante ispezioni , dell ' osservanza delle disposizioni di legge concernenti i medicinali veterinari . Queste ispezioni vengono effettuate da agenti dipendenti dalle competenti autorità , che devono essere autorizzati a : 1 . procedere ad ispezioni degli stabilimenti di produzione e di commercio nonchù dei laboratori incaricati dal titolare dell ' autorizzazione di cui all ' articolo 24 , paragrafo 1 , dell ' effettuazione di controlli , in conformità dell ' articolo 10 , punto 2 ; 2 . prelevare campioni ; 3 . prendere visione di tutti i documenti relativi all ' oggetto delle ispezioni , salve le disposizioni in vigore negli Stati membri al momento della notifica della presente direttiva , che limitano tale facoltà per quanto riguarda la descrizione del modo di preparazione . Articolo 35 Gli Stati membri adottano le opportune disposizioni affinchù il responsabile dell ' immissione in commercio e , se del caso , il titolare dell ' autorizzazione di cui all ' articolo 24 , paragrafo 1 , forniscano la prova dell ' avvenuta esecuzione dei controlli effettuati sul prodotto finito e/o sui componenti e prodotti intermedi della fabbricazione , in base ai metodi adottati per l ' autorizzazione di immissione in commercio . Articolo 36 Le autorità competenti degli Stati membri sospendono o revocano l ' autorizzazione all ' immissione in commercio se : 1 . il medicinale veterinario è nocivo alle condizioni d ' impiego indicate all ' atto della domanda di autorizzazione o successivamente , o non ha alcun effetto terapeutico , o non ha la composizione qualitativa e quantitativa dichiarata ; 2 . il tempo d ' attesa indicato affinchù i prodotti alimentari provenienti dall ' animale trattato non contengano residui che possono essere pericolosi per la salute del consumatore è insufficiente ; 3 . il medicinale veterinario è presentato per un uso vietato ai sensi di altre disposizioni comunitarie . Tuttavia , in attesa delle regolamentazioni comunitarie , le autorità competenti possono rifiutare l ' autorizzazione di u medicinale veterinario se tale misura ù necessaria per assicurare la tutela della sanità pubblica , dei consumatori o della salute degli animali ; 4 . le informazioni che figurano nel fascicolo , a norma de disposto degli articoli 5 e 14 , sono erronee ; 5 . i controlli di cui all ' articolo 35 non sono stati effettuati ; 6 . l ' obbligo di cui all ' articolo 12 , seconda comma , non è stato rispettato . L ' effetto terapeutico manca quando risulta che il medicinale veterinario non permette di ottenere risultati terapeutici sulla specie animale oggetto del trattamento . L ' autorizzazione può anche essere sospesa o revocata qualora sia accertato : - che le informazioni figuranti nella documentazione a norma dell ' articolo 5 non sono state modificate in conformità dell ' articolo 14 , primo e terzo comma ; - che gli elementi nuovi di cui all ' articolo 14 , secondo comma , non sono stati portati a conoscenza della autorità competenti . Articolo 37 1 . Fatto salvo il disposto dell ' articolo 36 , gli Stati membri adottano le opportune disposizioni affinchù la distribuzione del medicinale veterinario sia vietata e il medicinale veterinario sia ritirato dal mercato quando : a ) tale medicinale è nocivo alle condizioni di impiego indicate all ' atto della domanda di autorizzazione o successivamente , a norma dell ' articolo 14 , terzo comma ; b ) tale medicinale non ha alcun affetto terapeutico sulla specie animale oggetto del trattamento ; c ) tale medicinale non ha la composizione qualitativa e quantitativa dichiarata ; d ) il tempo d ' attesa indicato affinchù i prodotti alimentari provenienti dall ' animale trattato non contengano residui che possono essere pericolosi per la salute del consumatore è insufficiente ; e ) non sono stati effettuati i controlli di cui all ' articolo 35 o non è stata rispettata un ' altra esigenza o obbligo relativo alla concessione dell ' autorizzazione di cui all ' articolo 24 , paragrafo 1 . 2 . Le autorità competenti possono limitare il divieto di distribuzione e il ritiro dal mercato ai soli lotti di fabbricazione che sono oggetto di contestazione . Articolo 38 1 . Le autorità competenti di uno Stato membro sospendono o revocano l ' autorizzazione di cui all ' articolo 24 per una categoria di preparazioni o per l ' insieme di queste , quando una delle condizioni previste per la concessione di detta autorizzazione non è più soddisfatta . 2 . Le autorità competenti di uno Stato membro , oltre alle misure previste all ' articolo 37 , possono sia sospendere la fabbricazione o l ' importazione di medicinali veterinari da paesi terzi , sia sospendere o revocare l ' autorizzazione di cui all ' articolo 24 , per una categoria di preparazioni o per l ' insieme di queste , in caso di inosservanza delle disposizioni relative alla fabbricazione o all ' importazione da paesi terzi . Articolo 39 Gli Stati membri prendono tutte le opportune disposizioni affinchù le autorità competenti interessate si comunichino reciprocamente le informazioni atte a garantire il rispetto delle condizioni previste per l ' autorizzazione di cui all ' articolo 24 , paragrafo 1 , o per l ' autorizzazione all ' immissione in commercio . Articolo 40 Le decisioni prese a norma degli articoli 11 , 36 , 37 , e 38 , le decisioni negative prese a norma dell ' articolo 10 , punto 2 , e dell ' articolo 19 , paragrafo 3 , nonchù le decisioni di rifiuto dell ' autorizzazione alla fabbricazione o all ' importazione da paesi terzi , di sospensione o di revoca dell ' autorizzazione alla fabbricazione , devono contenere la specificazione dei motivi . Esse sono notificate agli interessati con l ' indicazione dei mezzi di ricorso contemplati dalla legislazione in vigore e del termine entro il quale il ricorso può essere presentato . Ogni Stato membro pubblica nella propria gazzetta ufficiale le autorizzazioni all ' immissione in commercio e le decisioni di revoca . Articolo 41 Le decisioni : - di rifiuto , di revoca o di sospensione di un ' autorizzazione all ' immissione in commercio , - di divieto di distribuzione o di ritiro dal mercato di un medicinale veterinario , - di rifiuto , di revoca o di sospensione di un ' autorizzazione alla fabbricazione o all ' importazione di medicinali veterinari provenienti da paesi terzi , - di sospensione della fabbricazione o dell ' importazione di medicinali veterinari provenienti da paesi terzi possono essere prese soltanto per i motivi indicati nella presente direttiva . Articolo 42 Ogni Stato membro adotta tutte le opportune disposizioni affinchù le decisioni di autorizzazione all ' immissione in commercio , di rifiuto o di revoca dell ' autorizzazione all ' immissione in commercio , di annullamento di una decisione di rifiuto o di revoca dell ' autorizzazione all ' immissione in commercio , di divieto di distribuzione , di ritiro dal mercato e le loro motivazioni siano portate sen indugio a conoscenza del comitato . CAPITOLO VII Etichettatura e foglietto illustrativo allegato alla confezione dei medicinali veterinari Articolo 43 I recipienti e le confezioni esterne dei medicinali veterinari devono recare , in caratteri leggibili , le seguenti indicazioni conformi alle informazioni e ai documenti forniti a norma dell ' articolo 5 e approvate dalle autorità competenti : 1 . la denominazione del medicinale veterinario , che può essere un nome di fantasia o una denominazione comune , accompagnata o non da un marchio o dal nome del fabbricante , ovvero una denominazione scientifica o una formula , accompagnata o non da un marchio o dal nome del fabbricante ; 2 . immediatamente vicino alla denominazione del medicinale veterinario , la composizione qualitativa e quantitativa in principi attivi espressa in unità di dose o in percentuale , a seconda della forma farmaceutica , nonchù le sostanze di marcatura nei casi di cui all ' articolo 12 , secondo comma . Ogni qualvolta esistano , devono essere usate le denominazioni comuni internazionali raccomandate dall ' Organizzazione mondiale della sanità ; 3 . il numero di riferimento per l ' identificazione alla produzione ( numero del lotto di fabbricazione ) ; 4 . il numero dell ' autorizzazione all ' immissione in commercio ; 5 . il nome o la ragione sociale e il domicilio o la sede del responsabile dell ' immissione in commercio ed eventualmente del fabbricante ; 6 . le specie animali cui il medicinale è destinato , il modo e la via di somministrazione ; 7 . il tempo d ' attesa , anche se è pari a zero per i medicinali veterinari da somministrare agli animali destinati al consumo umano ; 8 . la data di scadenza , se la durata di stabilità è inferiore a 3 anni ; 9 . le precauzioni particolari di conservazione , se necessario ; 10 . le indicazioni di cui all ' articolo 12 , primo comma , se necessario ; 11 . la dicitura « per uso veterinario » . La forma farmaceutica e il contenuto in peso , volume o dose singola , possono essere indicati soltanto sulle confezioni esterne . In quanto si riferiscano alla composizione qualitativa e quantitativa in principi attivi dei medicinali veterinari , devono essere applicate alle indicazioni del punto 2 le disposizioni dell ' allegato , parte prima , punto A , della direttiva 81/852/CEE . Articolo 44 Quando si tratta di fiale , le indicazioni di cui all ' articolo 43 , primo comma , devono figurare sulle confezioni esterne . Sui recipienti sono invece necessarie soltanto le seguenti indicazioni : - denominazione del medicinale veterinario , - quantità dei principi attivi , - via di somministrazione , - numero di riferimento per l ' identificazione alla produzione ( numero del lotto di fabbricazione ) , - data di scadenza , - dicitura « per uso veterinario » . Articolo 45 Per quanto riguarda i piccoli recipienti , diversi dalle fiale , che contengono una sola dose di impiego e sui quali è impossibile far figurare le indicazioni di cui all ' articolo 44 , le disposizioni dell ' articolo 43 si applicano limitatamente alla confezione esterna . Articolo 46 In mancanza di confezione esterna , tutte le indicazioni che , a norma dei precedenti articoli , dovrebbero figurare su detta confezione , devono figurare sul recipiente . Articolo 47 Le indicazioni di cui all ' articolo 43 , primo comma , punti 6 , 7 , 8 , 9 , 10 e 11 , e all ' articolo 44 , terzo e sesto trattino , devono essere redatte tanto sulle confezioni esterne , quanto sul recipiente dei medicinali nella lingua o nelle lingue del paese in cui la specialità è immessa in commercio . Articolo 48 Gli Stati membri adottano tutte le opportune disposizioni affinchù il foglietto illustrativo , quando è incluso nella confezione di un medicinale veterinario , riguardi soltanto detto medicinale . Nel foglietto illustrativo devono figurare almeno le seguenti indicazioni conformi alle informazioni e ai documenti forniti ai sensi dell ' articolo 5 e approvate dalle autorità competenti : a ) nome o ragione sociale e domicilio o sede sociale del responsabile dell ' immissione in commercio e , se del caso , del fabbricante ; b ) denominazione del medicinale veterinario e composizione qualitativa e quantitativa in principi attivi . Le denominazioni comuni internazionali raccomandate dall ' Organizzazione mondiale della sanità devono essere usate ogniqualvolta esistano ; c ) indicazioni terapeutiche principali , controindicazioni ed effetti secondari , se queste indicazioni sono necessarie per l ' impiego del medicinale veterinario ; d ) specie animali cui il medicinale veterinario è destinato , posologia in funzione di dette specie , modo e via di somministrazione , indicazioni per una somministrazione corretta , se del caso ; e ) il tempo di attesa , anche se è pari a zero , per i medicinali veterinari da somministrare agli animali destinati al consumo umano ; f ) precauzioni particolari per la conservazione , se del caso ; g ) indicazioni imposte a norma dell ' articolo 12 , primo comma , se del caso . Dette indicazioni devono essere redatte nella o nelle lingue del paese di immissione in commercio . Le altre indicazioni debbono essere nettamente separate da quelle soprammenzionate . Gli Stati membri possono esigere l ' inclusione di un foglietto illustrativo nella confezione di un medicinale veterinario . Articolo 49 In caso di inosservanza delle disposizioni del presente capitolo , le autorità competenti degli Stati membri , previa intimazione all ' interessato rimasta senza effetto , possono procedere alla sospensione o alla revoca dell ' autorizzazion all ' immissione in commercio . Ogni decisione presa a norma del primo comma deve avere una precisa motivazione . La decisione è notificata all ' interessato con l ' indicazione dei mezzi di ricorso contemplati dalla legislazione in vigore e del termine entro il quale il ricorso può essere presentato . Articolo 50 Le disposizioni del presente capitolo non pregiudicano le disposizioni degli Stati membri concernenti le condizioni di distribuzione al pubblico , l ' indicazione del prezzo dei medicinali veterinari e la proprietà industriale . CAPITOLO VIII Disposizioni di applicazione e misure transitorie Articolo 51 Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative , regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva nel termine di 24 mesi dalla sua notifica e ne informano immediatamente la Commissione . Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva . Articolo 52 1 . Per quanto riguarda le autorizzazioni di cui all ' articolo 24 rilasciate prima della scadenza del termine fissato all ' articolo 51 , gli Stati membri possono accordar alle imprese interessate un termine supplementare di un anno per conformarsi alle disposizioni del capitolo V . 2 . Le altre disposizioni della presente direttiva saranno gradualmente applicate ai medicinali veterinari immessi in commercio in virtù delle disposizioni anteriori , entro 10 anni dalla notifica di cui all ' articolo 51 . 3 . Entro 3 anni dalla notifica della presente direttiva gli Stati membri comunicano alla Commissione il numero dei medicinali veterinari cui si applica il paragrafo 2 e , ogni anno successivo , il numero dei medicinali per i quali non sia stata ancora rilasciata l ' autorizzazione all ' immissione in commercio di cui all ' articolo 4 . Articolo 53 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva . Fatto a Bruxelles , addì 28 settembre 1981 . Per il Consiglio Il Presidente P . WALKER ( 1 ) GU n . C 152 del 5 . 7 . 1976 , pag . 1 . ( 2 ) GU n . C 293 del 13 . 12 . 1976 , pag . 64 . ( 3 ) GU n . C 299 del 18 . 12 . 1976 , pag . 12 . ( 4 ) GU n . L 147 del 9 . 6 . 1975 , pag . 13 . ( 5 ) GU n . 22 del 9 . 12 . 1965 , pag . 369/65 . ( 6 ) GU n . L 270 del 14 . 12 . 1970 , pag . 1 . ( 7 ) Vedi pagina 16 della presente Gazzetta ufficiale .