EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31981L0602

Direttiva 81/602/CEE del Consiglio, del 31 luglio 1981, concernente il divieto di talune sostanze ad azione ormonica e delle sostanze ad azione tireostatica

GU L 222 del 7.8.1981, p. 32–33 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (ES, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/07/1997; abrogato e sostituito da 31996L0022

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1981/602/oj

31981L0602

Direttiva 81/602/CEE del Consiglio, del 31 luglio 1981, concernente il divieto di talune sostanze ad azione ormonica e delle sostanze ad azione tireostatica

Gazzetta ufficiale n. L 222 del 07/08/1981 pag. 0032 - 0033
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 13 pag. 0214
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 23 pag. 0038
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 13 pag. 0214
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 23 pag. 0038


++++

CONSIGLIO

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 31 luglio 1981

concernente il divieto di talune sostanze ad azione ormonica e delle sostanze ad azione tireostatica

( 81/602/CEE )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare gli articoli 43 e 100 ,

vista la proposta della Commissione ( 1 ) ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 2 ) ,

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 3 ) ,

considerando che , a causa dei residui da esse lasciati nelle carni , talune sostanze ad azione tireostatica e ad azione estrogena , androgena e gestagena possono costituire un pericolo per il consumatore e che possono inoltre influire negativamente sulla qualità delle carni ;

considerando che , nell ' interesse del consumatore si deve , da un lato , vietare la somministrazione a tutti gli animali e , a tal fine , l ' immissione sul mercato delle sostanze stilbeniche e tireostatiche nonchù , dall ' altro , disciplinare l ' impiego delle altre sostanze ;

considerando in particolare che l ' impiego di talune sostanze può essere autorizzato a fini terapeutici , ma che in tal caso esso deve essere controllato ;

considerando , d ' altra parte , che l ' impiego di estradiolo 17/ss , progesterone , testosterone , trembolone e zeranolo deve essere ancora oggetto di studi approfonditi per determinarne il carattere innocuo o nocivo ; che , in attesa di una decisione a questo riguardo , occorre mantenere a titolo conservativo le misure concernenti tali sostanze nel rispetto delle disposizioni generali del trattato ;

considerando che è necessario assicurare il controllo efficace dell ' applicazione delle disposizioni derivanti dalla presente direttiva ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

1 . Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni di carni e prodotti a base di carni delle direttive 64/433/CEE ( 4 ) , 71/118/CEE ( 5 ) e 77/99/CEE ( 6 ) .

2 . Inoltre , s ' intende per :

- animali da azienda : gli animali domestici delle specie bovina , suina , ovina e caprina , nonchù i solipedi e volatili da cortile domestici , come pure gli animali selvatici delle specie di cui sopra e i ruminanti selvatici , qualora siano stati allevati in un ' azienda ;

- trattamento terapeutico : la somministrazione ad un animale da azienda di una delle sostanze menzionate all ' articolo 4 , paragrafo 1 , al fine di eliminare uno stato patologico accertato con un esame effettuato da un veterinario .

Articolo 2

Gli Stati membri provvedono a che sia vietato , fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 :

a ) somministrare agli animali da azienda , con qualsiasi mezzo , sostanze ad azione tireostatica e sostanze ad azione estrogena , androgena e gestagena ;

b ) immettere sul mercato o macellare animali da azienda ai quali siano state somministrate dette sostanze ;

c ) immettere sul mercato le carni degli animali da azienda di cui alla lettera b ) ;

d ) lavorare le carni di cui alla lettera c ) e immettere sul mercato prodotti a base di carne elaborati a partire da carni di questo tipo ovvero con le medesime .

Articolo 3

A decorrere dalla data prevista nell ' articolo 9 , lettera a ) , gli Stati membri vietano l ' immissione sul mercato delle sostanze tireostatiche , ai fini della somministrazione agli animali di qualsiasi specie .

Articolo 4

1 . In deroga all ' articolo 2 , gli Stati membri possono autorizzare che agli animali da azienda siano somministrate sostanze ad azione estrogena , androgena e gestagena riconoscuite in conformità delle direttive concernenti i medicinali veterinari diverse dalle sostanze di cui all ' articolo 3 per il trattamento terapeutico , la sincronizzazione del ciclo estrale , l ' interruzione d ' una gestazione indesiderata , il miglioramento della fertilità e al preparazione dei donatori e delle ricettrici per l ' impianto di embrioni .

2 . La somministrazione di cui al paragrafo 1 deve essere effettuata da un veterinario . Tuttavia , gli Stati membri possono autorizzare che la sincronizzazione del ciclo estrale nonchù la preparazione dei donatori e delle ricettrici per l ' impianto di embrioni non sia effettuata dal veterinario ma sotto la sua diretta responsabilità .

Articolo 5

Il Consiglio , che delibera all ' unanimità su proposta della Commissione , prende al più presto una decisione sulla somministrazione agli animali da azienda , a scopo d ' ingrasso , di estradiolo 17/ss , progesterone , testosterone , trembolone e zeranolo .

Fino all ' adozione di tale decisione , restano applicabili le vigenti normative nazionali e le convenzioni concluse tra Stati membri relativamente a tali sostanze , nell ' osservanza delle disposizioni generali del trattato e lasciando impregiudicate le iniziative prese secondo una procedura comunitaria al fine di ravvicinarle .

Durante il suddetto periodo transitorio , gli Stati membri non possono autorizzare l ' impiego di nuove sostanze .

Articolo 6

Gli Stati membri provvedono a che , nell ' attesa d ' una normativa comunitaria , le loro disposizioni nazionali per i prodotti importati da paesi terzi non siano più favorevoli di quelle applicate agli scambi intracomunitari in virtù della presente direttiva .

Articolo 7

Gli Stati membri provvedono a che gli animali da azienda , le loro carni e i prodotti a base di carne da esse ottenuti siano sottoposti a controllo .

Le modalità e il finanziamento di tale controllo sono decisi dal Consiglio che delibera all ' unanimità su proposta della Commissione .

Articolo 8

Entro e non oltre il 1° luglio 1984 la Commissione presenterà al Consiglio una relazione sull ' esperienza acquisita e sull ' evoluzione scientifica , corredandola eventualmente di proposte che tengano conto di tale evoluzione .

Articolo 9

Gli Stati membri mettono in vigore le misure necessarie per conformarsi

a ) all ' articolo 3 , entro e non oltre 2 mesi dalla notifica della presente direttiva ;

b ) agli altri articoli della presente direttiva entro e non oltre 12 mesi dalla notifica della presente direttiva .

Essi ne informano immediatamente la Commissione .

Articolo 10

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva .

Fatto a Bruxelles , addì 31 luglio 1981 .

Per il Consiglio

Il Presidente

P . WALKER

( 1 ) GU n . C 305 del 22 . 11 . 1980 , pag . 2 .

( 2 ) GU n . C 50 del 9 . 3 . 1981 , pag . 87 .

( 3 ) GU n . C 138 del 9 . 6 . 1981 , pag . 29 .

( 4 ) GU n . 121 del 29 . 7 . 1964 , pag . 2012/64 .

( 5 ) GU n . L 55 dell ' 8 . 3 . 1971 , pag . 23 .

( 6 ) GU n . L 26 del 31 . 1 . 1977 , pag . 85 .

Top