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Document 31981L0177

Direttiva 81/177/CEE del Consiglio, del 24 febbraio 1981, relativa all'armonizzazione delle procedure di esportazione delle merci comunitarie

GU L 83 del 30.3.1981, p. 40–47 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (ES, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/01/1994; abrogato da 31992R2913

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1981/177/oj

31981L0177

Direttiva 81/177/CEE del Consiglio, del 24 febbraio 1981, relativa all'armonizzazione delle procedure di esportazione delle merci comunitarie

Gazzetta ufficiale n. L 083 del 30/03/1981 pag. 0040 - 0047
edizione speciale spagnola: capitolo 02 tomo 7 pag. 0253
edizione speciale portoghese: capitolo 02 tomo 7 pag. 0253


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CONSIGLIO

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 24 febbraio 1981

relativa all ' armonizzazione delle procedure di esportazione delle merci comunitarie

( 81/177/CEE )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 100 ,

vista la proposta della Commissione ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ) ,

considerando che la Comunità e fondata su un ' unione doganale ;

considerando che , fatte salve le misure transitorie previste nel titolo I , capo 1 , della parte quarta dell ' atto di adesione del 1972 , l ' instaurazione dell ' unione doganale è disciplinata per l ' essenziale dal titolo I , capo 1 , parte seconda , del trattato ; che quest ' ultimo capo contiene un insieme di prescrizioni precise , per quanto attiene in particolare all ' abolizione dei dazi doganali tra gli Stati membri , alla fissazione ed alla instaurazione progressiva della tariffa doganale comune , nonchù alle modifiche o alle sospensioni autonome dei relativi dazi :

considerando che , sebbene l ' articolo 27 del trattato preveda che gli Stati membri procedano , entro la fine della prima tappa e nella misura necessaria , al ravvicinamento delle loro disposizioni legislative , regolamentari ed amministrative in materia doganale , l ' articolo stesso non conferisce tuttavia alle istituzioni della Comunità il potere di adottare disposizioni obbligatorie in materia ; che un esame approfondito , cui si è proceduto congiuntamente con gli Stati membri , ha però posto in luce la necessità di determinare in talune materie , con atti comunitari obbligatori , le misure indispensabili all ' instrazione di una regolamentazione doganale che garantisca un ' applicazione uniforme delle diverse disposizioni comunitarie rese necessarie dagli scambi di merci tra la Comunità ed i paesi terzi ;

considerando che le disposizioni legislative , regolamentari ed amministrative degli Stati membri fissano norme di procedura per l ' esportazione delle merci essenzialmente concepite a fini nazionali ; che esse non tengono sempre sufficiamente conto delle esigenze dell ' unione doganale su cui è fondata la Comunità ;

considerando che tali disposizioni presentano inoltre in taluni casi alcune disparità importanti che hanno per effetto l ' applicazione in condizioni diverse sia dei dazi all ' esportazione che delle altre disposizioni comunitarie ai quali può eventualmente dar luogo l ' esportazione di merci comunitarie fuori del territorio doganale della Comunità ; che le distorsioni di trattamento che ne derivano per gli esportati della Comunità , a seconda dello Stato membro in cui si espletano le formalità doganali di esportazione , possono condurre a deviazioni di traffico e a trasferimenti artificiali di attività ;

considerando che tali disposizioni hanno un ' incidenza diretta sulla instaurazione e sul funzionamento del mercato comune :

considerando che , tenuto conto del grado di realizzazione dell ' unione doganale , è opportuno fissare norme comuni di procedura per l ' esportazione di merci comunitarie fuori del territorio doganale della Comunità , almeno sotto forma di direttiva ;

considerando che tali norme comuni devono permettere di garantire una corretta applicazione sia dei dazi all ' esportazione che delle altre disposizioni comunitarie che possono essere richieste dall ' esportazione fuori del territorio doganale della Comunità di merci comunitarie ; che esse devono tuttavia escludere ogni formalità superflua ; che esse devono inoltre essere sufficiamente elastiche per potersi adattare alle diverse circostanze e tener conto dell ' evoluzione della tecnica amministrativa , in particolare sul piano dell ' informatica ;

considerando che occorre garantire l ' applicazione uniforme di tali norme comuni e prevedere , a tal fine , una procedura comunitaria che permetta di adottarne le modalità di applicazione entro un termine adeguato ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

1 . Fatte salve le disposizioni particolari che sono state o che saranno adottate nel quadro di specifiche regolamentazioni doganali o in quello della politica agricola comune , la presente direttiva fissa le norme che devono essere previste dalle disposizioni legislative , regolamentari o amministrative degli Stati membri relative all ' esportazione fuori del territorio doganale della Comunità di merci che soddisfanno alle condizioni di cui all ' articolo 9 , paragrafo 2 , del trattato .

Non sono considerate come esportate fuori del territorio doganale della Comunità le merci spedite a destinazione dell ' isola di Hegoland .

2 . Ai sensi della presente direttiva , si intende per :

a ) dazi all ' esportazione : i prelievi agricoli e altre imposizioni all ' esportazione previste nel quadro della politica agricola comune o in quello dei regimi specifici applicabili , in virtù dell ' articolo 235 del trattato , a certe merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli ;

b ) ufficio doganale : ogni ufficio competente ad accettare la dichiarazione d ' esportazione di cui all ' articolo 2 .

3 . Sono considerati come costituenti una sola merce gli elementi costitutivi di complessi industriali che formano oggetto di un ' unica rubrica nella nomenclatura delle merci per le statistiche del commercio estero della Comunità ( Nimexe ) conformemente alle decisioni adottate in materia in applicazione del regolamento ( CEE ) n . 1736/75 del Consiglio , del 24 giugno 1975 , relativo alle statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra gli Stati membri della stessa ( 3 ) .

TITOLO I

PROCEDURA GENERALE

Articolo 2

L ' esportazione fuori del territorio doganale della Comunità delle merci di cui all ' articolo 1 , paragrafo 1 , è subordinata al deposito in un ufficio doganale , alle condizioni definite dalla presente direttiva , di una dichiarazione di esportazione , in appresso denominata « dichiarazione » .

La persona fisica o giuridica che compila la dichiarazione è in appresso denominata « dichiarante » .

Articolo 3

1 . La dichiarazione deve essere fatta per iscritto su un formulario conforme al modello ufficiale appropriato , determinato dalle autorità competenti in osservanza delle disposizioni comunitarie in vigore . Essa deve essere firmata e contenere le indicazioni necessarie per l ' identificazione delle merci e , eventualmente , per l ' applicazione dei dazi all ' esportazione e delle altre disposizioni che disciplinano l ' esportazione delle merci considerate .

2 . Devono essere allegati alla dichiarazione tutti i documenti la cui presentazione è necessaria per consentire la corretta applicazione dei dazi all ' esportazione e delle altre disposizioni che disciplinano l ' esportazione delle merci considerate .

Articolo 4

Ai fini della compilazione della dichiarazione e purchù le merci da esportare siano soggette ad un regime doganale , il servizio doganale autorizza , alle condizioni da esso fissate , la visita preliminare di tali merci e il prelievo di campioni .

Articolo 5

1 . Le merci da esportare devono essere presentate in un ufficio doganale della Comunità , competente , in conformità delle disposizioni vigenti nello Stato membro da cui dipende detto ufficio , per l ' espletamento delle relative formalità di esportazione .

Qualora delle merci siano destinate fin dalla spedizione , da uno Stato membro ad un determinato paese terzo , le autorità competenti di tale Stato membro possono esigere che le merci in questione siano presentate in uno dei propri uffici doganali competenti .

2 . La dichiarazione deve essere depositata nell ' ufficio doganale in cui le merci siano state presentate . Essa può essere depositata non appena detta presentazione abbia avuto luogo .

Tuttavia , il servizio doganale può consentire il deposito della dichiarazione prima che il dichiarante sia in grado di presentare le merci . In tal caso , il servizio doganale può fissare un termine per la presentazione , stabilito in base alle circostanze . Trascorso tale termine , la dichiarazione si considera non depositata .

3 . Per l ' applicazione dei paragrafi 1 e 2 , si considerano presentate ad un ufficio doganale le merci il cui arrivo presso tale ufficio o in altra sede designata dalle autorità competenti sia stato comunicato a queste ultime nella forma richiesta per consentire loro di curarne la sorveglianza o il controllo .

4 . Il deposito della dichiarazione all ' ufficio doganale competente deve essere effettuato nei giorni e nelle ore di apertura di tale ufficio .

Tuttavia il servizio doganale può autorizzare , su richiesta e a spese del dichiarante , il deposito della dichiarazione in giorni ed ore diversi da quelli di apertura .

5 . È assimilata al deposito della dichiarazione ed un ufficio doganale la presentazione di tale dichiarazione ai funzionari di detto ufficio in un altro luogo all ' uopo designato nel quadro di accordi conclusi tra le autorità competenti e l ' interessato ;

6 . Il presente articolo non osta all ' applicazione delle disposizioni nazionali che gli Stati membri possono adottare in base all ' articolo 36 del trattato qualora le merci dichiarate in uno Stato membro per l ' esportazione fuori dal territorio doganale della Comunità debbano attraversare il territorio di un altro Stato membro .

Articolo 6

1 . Il servizio doganale può accettare soltanto le dichiarazioni che rispondono alle condizioni stabilite all ' articolo 3 . Le dichiarazioni che rispondono a tali condizioni sono immediatamente accettate dal servizio doganale , secondo le forme previste in ciascuno Stato membro .

Tuttavia , qualora in applicazione dell ' articolo 5 , paragrafo 2 , secondo comma , sia stata depositata una dichiarazione prima dell ' arrivo delle merci , cui essa si riferisce , all ' ufficio doganale o in altro luogo designato dal servizio doganale , essa può essere accettata soltanto dopo la presentazione delle merci alle autorità competenti , ai sensi dell ' articolo 5 , paragrafo 3 .

2 . Gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie affinchù la data di accettazione di ogni dichiarazione possa essere stabilita in modo certo , per costituire la data per l ' eventuale applicazione dell ' articolo 11 .

Articolo 7

1 . Il dichiarante è autorizzato , a sua richiesta e con le riserve sotto indicate , a modificare , per quanto concerne una o più indicazioni di cui all ' articolo 3 , paragrafo 1 , le dichiarazioni accettate dal servizio doganale alle condizioni previste all ' articolo 6 :

a ) la modifica deve essere chiesta prima che le merci siano uscite dall ' ufficio doganale o dal luogo a tal fine designato , a meno che tale richiesta non riguardi elementi la cui esattezza può essere verificata dal servizio doganale anche in assenza delle merci ;

b ) la modifica non può più essere accordata se è chiesta dopo che il servizio doganale ha informato il dichiarante della propria intenzione di procedere a una visita delle merci o dopo che sia stata effettuata la costatazione dell ' inesattezza delle indicazioni in questione ;

c ) la modifica non deve avere l ' effetto che la dichiarazione riguardi merci diverse da quelle che ne hanno formato inizialmente l ' oggetto .

2 . Il servizio doganale può ammettere o esigere che le modifiche di cui al paragrafo 1 siano effettuate mediante deposito di un ' altra dichiarazione , sostitutiva della dichiarazione primitiva . In tal caso , la data da prendere in considerazione per la determinazione dei dazi all ' esportazione interenti alle merci considerate e per l ' applicazione delle altre disposizioni che disciplinano l ' esportazione è la data di accettazione della dichiarazione originaria .

Articolo 8

1 . Fintantochù le merci non sono uscite dal territorio doganale della Comunità il dichiarante può chiedere l ' annullamento della dichiarazione ad esse relativa o , in particolare , qualora la legislazione dello Stato membro interessato non consenta tale annullamento , l ' invalidazione di detta dichiarazione .

tuttavia , qualora il servizio doganale abbia informato il dichiarante dell ' intenzione dio procedere ad una visita delle merci oggetto della dichiarazione , la domanda di annullamento o di invalidazione può essere fatta solo dopo che tale visita abbia avuto luogo .

2 . Il servizio doganale autorizza l ' annullamento o l ' invalidazione della dichiarazione solo se il dichiarante :

a ) fornisce alle autorità competenti la prova che le merci non sono uscite dal territorio doganale della Comunità ;

b ) presentata di nuovo alle suddette autorità competenti tutte le copie della dichiarazione di esportazione , nonchù tutti gli altri documenti che gli sono stati rilasciati in seguito all ' accettazione della dichiarazione ;

c ) fornisce , eventualmente , alle autorità competenti la prova che le restituzioni e altri importi concessi in virtù della dichiarazione di esportazione delle merci di cui trattasi sono stati rimborsati o che i servizi interessati hanno preso le misure necessarie perchù non siano pagati ;

d ) soddisfa , eventualmente in conformità delle disposizioni vigenti , gli altri obblighi che possono essere imposti dalle autorità competenti per regolarizzare la situazione di dette merci ;

3 . L ' annullamento o l ' invalidazione della dichiarazione comporta eventualmente l ' annullamento delle imputazioni apportare sul o sui certificati di esportazione o di prefissazione presentati a corredo della dichiarazione .

4 . L ' annullamento o l ' invalidazione della dichiarazione non osta in alcun modo all ' applicazione delle disposizioni repressive in vigore in caso di infrazioni commesse dal dichiarante .

5 . Qualora le merci dichiarate per l ' esportazione debbano uscire dal territorio doganale della Comunità entro un termine prestabilito , l ' inosservanza di tale termine comporta l ' annullamento o l ' invalidazione della relativa dichiarazione , salvo proroga di detto termine da parte delle autorità competenti .

Nella situazione descritta al primo comma si applicano il paragrafo 2 , lettere b ) , c ) e d ) ed i paragrafi 3 e 4 .

Articolo 9

1 . Fatti salvi gli altri mezzi di controllo a sua disposizione , il servizio doganale può procedere alla visita della totalità o di parte delle merci dichiarate .

2 . La visita delle merci si compie nei luoghi a tale scopo destinati e durante le ore all ' uopo previste .

Tuttavia , su richiesta del dichiarante , il servizio doganale può autorizzare la visita delle merci in luoghi o durante ore diversi da quelli suindicati . Le eventuali spese sono a carico del dichiarante ;

3 . Il trasporto delle merci nei luoghi di visita , il disimballaggio , il reimballagio ed ogni altra manipolazione necessaria per la visita sono effettuati dal dichiarante o sotto la sua responsabilità . In ogni caso le eventuali spese sono a carico del dichiarante .

4 . Il dichiarante ha il diritto di assistere alla visita delle merci o di farvisi rappresentare . Qualora lo ritenga utile , il servizio doganale può esigere che il dichiarante assista alla visita delle merci o vi si faccia rappresentare per fornigli l ' assistenza necessaria per facilitare detta visita .

5 . In occassione della visita delle merci , il servizio doganale può prelevare campioni per la loro analisi o per un controllo approfondito . Le spese di analisi o di controllo sono a carico dell ' amministrazione .

6 . Il paragrafo 5 non osta all ' applicazione dell ' articolo 8 , paragrafo 2 , del regolamento ( CEE ) n . 3035/80 del Consiglio , dell ' 11 novembre 1980 , che stabilisce , per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell ' allegato II del trattato , le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all ' esportazione e i criteri per stabilire il loro importo ( 4 ) .

Articolo 10

1 . I risultati della verifica della dichiarazione e dei documenti ad essa allegati , seguita o meno da una visita delle merci , servono di base per il calcolo dei dazi all ' esportazione o delle restituzioni e di altri importi all ' esportazione , nonchù per l ' applicazione di tutte le altre disposizioni comunitarie che disciplinano l ' esportazione delle merci . Qualora non si proceda nù alla verifica della dichiarazione e dei documenti allegati nù alla visita delle merci , tale calcolo e tale applicazione si effettuano in base alle indicazioni della dichiarazione .

2 . Il paragrafo 1 non ossa all ' eventuale esercizio di controlli successivi da parte delle autorità competenti degli Stati membri nù pregiudica le conseguenze che possono risultarne in applicazione delle disposizioni vigenti , in particolare per quanto concerne la modifica dell ' importo dei dazi all ' esportazione applicati alle merci di cui trattasi o delle restituzioni o altri importi all ' esportazione concessi .

Articolo 11

La data di accettazione della dichiarazione è quella da prendere in considerazione

a ) per la determinazione delle aliquote o degli importi dei dazi all ' esportazione eventualmente gravanti sulle merci , nonchù degli altri elementi necessari per il calcolo di tali dazi ;

b ) per l ' applicazione delle altre disposizioni comunitarie che disciplano l ' esportazione delle merci ;

Articolo 12

Salvo eventuali modifiche in applicazione dell ' articolo 10 , paragrafo 2 , l ' importo dei dazi all ' esportazione determinato dalle autorità competenti è contabilizzato da queste nelle forme amministrative all ' uopo previste e comunicato , a scelta di tali autorità , al dichiarante o alla persona che rappresenta .

Articolo 13

Fatta salva l ' applicazione delle eventuali misure di divieto o di restrizione previste nei confronti delle merci dichiarate per l ' esportazione , il servizio doganale accorda l ' autorizzazione ad esportare le merci soltanto dopo aver accertato , se del caso , che i dazi presi in considerazione conformemente all ' articolo 12 sono stati pagati o garantiti ovvero sono stati oggetto di una dilazione di pagamento alle condizioni previste dalla direttiva 78/453/CEE del Consiglio , del 22 maggio 1978 , relativa all ' armonizzazione delle disposizioni legislative , regolamentari ed amministrative riguardanti la dilazione del pagamento dei dazi all ' importazione o dei dazi all ' esportazione ( 5 ) .

Articolo 14

1 . La procedura secondo cui il servizio doganale rilascia l ' autorizzazione ad esportare le merci è determinata dal servizio stesso , tenendo conto del luogo in cui queste ultime si trovanno e delle modalità particolari secondo le quali esso esercita il proprio controllo su di esse .

2 . Le merci oggetto dell ' autorizzazione d ' esportazione restano sotto controllo doganale fino al momento in cui escono dal territorio doganale della Comunità ;

TITOLO II

PROCEDURA SEMPLIFICATE

Articolo 15

1 . A decorrere dal 1° gennaio 1984 al più tardi gli Stati membri non applicano più procedure semplificate diverse da quelle previste agli articoli da 16 a 20 .

Essi mettono in applicazione , a decorrere da questa data , l ' insieme di queste procedure semplificate in tutta la misura consentita dalla loro organizzazione amministrativa .

2 . La possibilità di ricorso ad una procedura semplificata di cui agli articoli da 16 a 20 è subordinata ad un ' autorizzazione rilasciata dalle autorità competenti dello Stato membro in cui esse devono essere utilizzate . Le stesse autorità stabiliscono le condizioni da soddisfare per ottenere tale autorizzazione , nonchù le modalità pratiche di funzionamento di tali procedure .

L ' autorizzazione precitata può essere limitata a determinate merci . Può essere rilasciata a titolo occasionale o a titolo permanente . Essa è revocabile .

3 . Il ricorso alla procedure definite negli articoli da 16 a 20 non osta all ' esercizio da parte del servizio doganale di tutti i controlli che esso ritenga necessari per garantire la regolarità delle operazioni .

4 . Per quanto riguarda le procedure semplificate di cui agli articoli da 17 a 20 e fatto salvo l ' articolo 13 , gli Stati membri possono prevedere che le loro autorità doganali , se lo reputano necessario , subordinino l ' autorizzazione di avvalersi di tali procedure semplificate al deposito di una garanzia tale da assicurare l ' esecuzione da parte del beneficiario degli obblighi risultanti dall ' applicazione del paragrafo 2 , primo comma , cui è tenuto .

5 . Salvo disposizioni contrarie degli articoli da 16 a 20 , il titolo I si applica alle procedure semplificate previste da questi articoli .

A . Dispensa dalla dichiarazione scritta

'rticolo 16

1 . Fatte salve le disposizioni particolari previste nei riguardi delle spedizioni per posta e dei pacchi postali , gli Stati membri possono stabilire che le merci esportate a fini non commerciali e le merci di esiguo valore , in particolare quelle contenute nei bagali personali dei viaggiatori , non siano oggetto di una dichiarazione scritta ;

2 . Il paragrafo 1 non si applica alle merci per le quali è richiesto un certificato di esportazione o per le quali è chiesta la concessione di restituzioni o altri importi all ' esportazione .

B . Dichiarazioni globali periodiche o riepilogative

Articolo 17

1 . Fatto salvo l ' articolo 20 , le autorità competenti possono autorizzare il dichiarante a fornire o a ripetere ulteriormente alcune indicazioni della dichiarazione sotto forma di dichiarazioni complementari , a carattere globale , periodico o riepilogativo .

2 . Si reputa che le indicazioni delle dichiarazioni complementari costituiranno , con le menzioni delle dichiarazioni cui esse si riferiscono , un atto unico ed indivisibile che è efficace alla data di accettazione della dichiarazione iniziale corrispondente .

3 . Allorchù si applica la procedura di cui al presente articolo , le dichiarazioni iniziali relative a ciascuna partita di merci devono in tutti i casi contenere le indicazioni necessarie alla identificazione delle merci in questione .

C . Concessione dell ' autorizzazione ad esportare prima della presentazione della dichiarazione scritta

Articolo 18

1 . quando le circostanze lo giustificano , le autorità competenti possono concedere l ' autorizzazione ad esportare le merci non appena esse siano state presentate , ai sensi dell ' articolo 5 , paragrafo 3 , all ' ufficio doganale competente , senza che vi sia stata depositata la dichiarazione prevista all ' articolo 3 .

2 . L ' autorizzazione ad esportare le merci è subordinata al deposito , presso l ' ufficio doganale competente , di un documento commerciale o amministrativo , a scelta delle autorità competenti , che contenga le indicazioni necessarie all ' identificazione delle merci e che deve essere accompagnato da una richiesta di esportazione firmata dall ' interessato .

Al detto documento commerciale o amministrativo deve essere allegato ogni altro documento alla cui presentazione è eventualmente subordinata l ' applicazione delle misure comunitarie che l ' esportazione delle merci considerate comporta ;

L ' accettazione da parte dell ' ufficio doganale del documento commerciale o amministrativo ha lo stesso valore girudico dell ' accettazione della dichiarazione di cui all ' articolo 3 .

3 . Quando le circonstanze lo permettono , le autorità competenti possono accettare la sostituzione della richiesta di cui al paragrafo 2 con una richiesta globale per tutte le esportazioni da effettuare in un determinato periodo . Il riferimento all ' autorizzazione concessa in seguito a tale richiesta globale deve figurare sul documento commerciale o amministrativo da presentare per ogni esportazione in conformità al paragrafo 2 , primo comma .

4 . L ' amministrazione doganale può subordinare l ' autorizzazione ad esportare le merci alla loro visita sulla base delle indicazioni che figurano nel documento commerciale o amministrativo di cui al paragrafo 2 .

5 . La dichiarazione relativa alle merci oggetto dell ' autorizzazione di cui al paragrafo 1 deve essere presentata all ' ufficio doganale competente nel termine fissato dalle autorità competenti .

Ai fini dell ' applicazione dell ' articolo 11 , tale dichiarazione prende effetto alla data d ' accettazione , da parte dell ' amministrazione doganale , del documento commerciale o amministrativo di cui al paragrafo 2 .

6 . Fatto salvo l ' articolo 20 , il servizio doganale può accettare che le merci formino oggetto di dichiarazioni globali , periodiche o riepilogative . Tali dichiarazioni sono efficaci alla data in cui il detto servizio ha accettato il documento commerciale o amministrativo di cui al paragrafo 2 .

Articolo 19

1 . Le autorità competenti possono autorizzare le persone fisiche o giuridiche , che procedono frequentemente all ' esportazione di merci , a spedire le merci stesse direttamente dai loro locali fuori del territorio della Comunità , senza deposito preventivo nell ' ufficio doganale competente della dichiarazione prevista all ' articolo 3 .

2 . Prima della partenza delle merci dai propri locali , il titolare dell ' autorizzazione di cui al paragrafo 1 deve :

a ) informare di tale partenza le autorità competenti , nella forma e secondo le modalità determinate da queste ultime , al fine di ottenere l ' autorizzazione ad esportare le merci in questione ;

b ) iscrivere le merci nelle proprie scritture . Tale iscrizione si effettuata nella forma e secondo le modalità determinate dalle autorità competenti . Essa deve comportare l ' indicazione della data alla quale essa ha luogo nonchù le indicazioni necessarie all ' identificazione delle merci ;

c ) tenere a disposizione delle autorità competenti ogni documento , in particolare i certificati di esportazione o di fissazione anticipa , alla cui presentazione è eventualmente subordinata l ' applicazione delle disposizioni comunitarie che disciplinano l ' esportazione delle merci .

Il compimento delle formalità previste alle lettere a ) e b ) ha lo stesso valore giuridico dell ' accettazione della dichiarazione di cui all ' articolo 3 .

3 . A condizione che il controllo della regolarità delle operazioni non risulti inficiato , le autorità competenti possono , in talune circostanze particolari giustificate dalla natura delle merci in causa e dal ritmo accelerato delle operazioni di esportazione , dispensare il titolare dell ' autorizzazione dall ' obbligo di comunicare all ' ufficio doganale competente ogni partenza di merci , a condizione che egli fornisca a tale ufficio ogni informazione che quest ' ultimo reputi necessaria per poter esercitare , all ' occorenza , il suo diritto di visitare le merci . In tal caso , l ' iscrizione delle merci nelle scritture dell ' interessato produce gli effetti dell ' autorizzazione ad esportare le merci stesse .

4 . Quando l ' ufficio doganale decide di procedere alla visita delle merci , tale visita si effettuata sulla basse degli elementi che figuranno nelle scritture dell ' interessato .

5 . La dichiarazione relativa alle merci che sono oggetto dell ' autorizzazione di cui al paragrafo 1 deve essere presentata all ' ufficio doganale competente nei termini fissati dalle autorità competenti .

Per l ' applicazione dell ' articolo 11 , questa dichiarazione è efficace alla data in cui le merci sono iscritte nelle scritture dell ' interessato ;

6 . L ' articolo 18 , paragrafo 6 , si applica egualmente nel caso di ricorso alle disposizioni del presente articolo .

7 . L ' iscrizione delle merci nelle scritture contabili dell ' interessato , prevista al paragrafo 2 , lettera b ) , può essere sostituita da qualsiasi altra formalità , definita dalle autorità competenti , la quale presenti garanzie analoghe .

D . Sostituzione totale o parziale delle indicazioni della dichiarazione con dati codificati

Articolo 20

1 . Le autorità competenti possono autorizzare il dichiarante a sostituire totalmente o parzialmente le indicazioni della dichiarazione scritta di cui all ' articolo 3 con l ' invio all ' ufficio doganale a tal fine designato , per il trattamento con calcolatore , di tali codificati o stabiliti in qualsiasi altra forma determinata da dette autorità e corrispondenti alle indicazioni richieste per le dichiarazioni scritte .

2 . Le autorità competenti stabiliscono le condizioni alle quali è effettuato l ' invio dei dati di cui al paragrafo 1 .

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 21

1 . Il comitato per la regolamentazione doganale generale , istituito all ' articolo 24 della direttiva 79/695/CEE del Consiglio , del 24 luglio 1979 , relativa all ' armonizzazione delle procedure di immissione in libera pratica delle merci ( 6 ) , può esaminare , relativamente all ' applicazione della presente direttiva , qualsiasi problema sollevato dal suo presidente , su iniziativa di questo o su richiesta del rappresentante di uno Stato membro .

2 . Le disposizioni necessarie per l ' applicazione degli articoli da 3 a 9 , dell 'articolo 10 , paragrafo 1 , dell ' articolo 13 , dell ' articolo 14 , paragrafo 2 , e degli articoli da 17 a 20 della presente direttiva sono adottate secondo la procedura definita all ' articolo 26 , paragrafi 2 e 3 , della direttiva 79/695/CEE .

Articolo 22

1 . Gli Stati membri mettono in vigore le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi il 1° gennaio 1983 .

2 . Ogni stato membro informa la Commissione delle disposizioni che esso adotta per l ' applicazione della presente direttiva . La Commissione comunica tali informazioni agli altri Stati membri .

Articolo 23

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva .

Fatto a Bruxelles , addì 24 febbraio 1981 .

Per il Consiglio

Il Presidente

G . BRAKS

( 1 ) GU n . C 34 dell ' 11 . 2 . 1980 , pag . 116 .

( 2 ) GU n . C 83 del 2 . 4 . 1980 , pag . 10 .

( 3 ) GU n . L 183 del 14 . 7 . 1975 , pag . 3 .

( 4 ) GU n . L 323 del 29 . 11 . 1980 , pag . 27 .

( 5 ) GU n . L 146 del 2 . 6 . 1978 , pag . 19 .

( 6 ) GU n . L 205 del 13 . 8 . 1979 , pag . 19 .

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