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Document 31980D1334

    80/1334/CEE: Decisione della Commissione, del 17 dicembre 1980, relativa ad una procedura d'applicazione dell'articolo 85 del trattato CEE (IV/29.869 - Vetro greggio in Italia) (Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

    GU L 383 del 31.12.1980, p. 19–26 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1980/1334/oj

    31980D1334

    80/1334/CEE: Decisione della Commissione, del 17 dicembre 1980, relativa ad una procedura d'applicazione dell'articolo 85 del trattato CEE (IV/29.869 - Vetro greggio in Italia) (Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

    Gazzetta ufficiale n. L 383 del 31/12/1980 pag. 0019 - 0026


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 17 dicembre 1989 relativa ad una procedura d'applicazione dell'articolo 85 del trattato CEE (IV/29.869 - Vetro greggio in Italia) (Il testo in lingua italiana è il solo facente fede) (80/1334/CEE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 85,

    visto il regolamento n. 17 del Consiglio, del 6 febbraio 1962 (1), in particolare gli articoli 1 e 3,

    vista la procedura avviata d'ufficio dalla Commissione l'11 dicembre 1979 nei confronti delle società Fabbrica Pisana SpA di Pisa, Società italiana vetro SpA di San Salvo (Chieti), Fabbrica lastre di vetro Sciarra SpA di Roma, nonché della Fides Unione Fiduciaria SpA di Milano, per gli accordi dalle stesse conclusi e relativi al mercato del vetro greggio in Italia,

    sentite le imprese interessate conformemente all'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento n. 17 ed alle disposizioni del regolamento n. 99/63/CEE della Commissione del 25 luglio 1963 (1),

    visto il parere del comitato consultivo in materia d'intese e posizioni dominanti emesso, conformemente all'articolo 10 del regolamento n. 17, il 17 ottobre 1980, I. I FATTI

    Considerando che i fatti possono essere riassunti come segue:

    A. Le società

    1. La Società Fabbrica Pisana SpA (in seguito denominata «Fabbrica Pisana»), con sede a Pisa e con capitale sociale di 11 934 500 000 Lit, è una filiale al 100 % di Saint-Gobain Industries, società del Gruppo Saint-Gobain/Pont-à-Mousson. Questo gruppo, che figura fra i più importanti gruppi industriali del mondo, comprende 134 società in 17 paesi diversi. È strutturato in sei dipartimenti industriali e commerciali ed ogni dipartimento dipende da una società finanziaria, controllata al 100 % da Saint-Gobain/Pont-à-Mousson. Il gruppo possiede in Italia, oltre a Fabbrica Pisana, le società seguenti, operanti sul mercato del vetro : Vetreria Milanese Lucchini-Perego, Vetreria Italiana Balzaretti-Modigliani, Vetreria Luigi Fontana, Vetrerie Riunite Bordoni-Miva.

    Il gruppo Saint-Gobain/Pont-à-Mousson impiega circa 110 000 persone, di cui 69 000 sono occupate nel dipartimento detto «delle costruzioni», che include le fabbriche che producono il vetro.

    La società Saint-Gobain Industries, che è a capo del detto dipartimento «delle costruzioni», controlla 25 filiali, tra le quali Fabbrica Pisana in Italia. Alcune di queste filiali, come quest'ultima, producono vetro greggio.

    Fabbrica Pisana dispone d'impianti a Caserta, Pisa, Savigliano e Torino che producono le seguenti categorie di vetro: - vetro flottato chiaro e colorato (blu, ambra, bronzo, verde, grigio);

    - vetro greggio, chiaro e colorato, compreso il vetro profilato a «U»;

    - prodotti trasformati per la costruzione (Biver).

    Dal 1975 Fabbrica Pisana ha concentrato i suoi investimenti essenzialmente nel settore del vetro flottato e, per quanto concerne il vetro greggio, dal 1976 non ha più prodotto vetro «giardiniero», che ne rappresenta una varietà. La società occupa circa 3 000 persone.

    2. La Società italiana vetro SpA (in seguito denominata «SIV»), con sede a Roma e capitale sociale di 28 000 000 000 di Lit, è una società controllata dallo Stato. Essa è stata creata nel maggio 1962 dall'Ente finanziamento industria meccanica (EFIM), di Roma, e dalla Società finanziamenti idrocarburi SpA (SOFID), di Milano. Attualmente la SOFID e la Società mineraria carbonifera sarda (MCS), filiale del gruppo EFIM, detengono la totalità del capitale di SIV, in ragione del 50 % ciascuna.

    Fino al maggio 1974, SIV disponeva esclusivamente d'impianti per la produzione del vetro per finestre (vestro stirato). La produzione è stata progressivamente ridotta a 38 000 t/anno, per cessare definitivamene nel settembre 1975. A partire dal maggio 1974, (1)GU n. 13 del 21.2.1962, pag. 204. (2)GU n. 127 del 20.8.1963, pag. 2268/63. è stato dato il via ad una linea di produzione del vetro flottato, con una capacità di 120 000 t/anno, e ad una linea di produzione di vetro greggio.

    SIV, le cui installazioni sono ubicate a San Salvo presso Vasto (Chieti) e che occupa 3 500 persone, produce ora vetro flottato, vetro greggio e vetro trasformato (sicurezza ed isolamento).

    Per quanto concerne in particolare il vetro greggio, la produzione non ha mai raggiunto il suo livello ottimale, e nel periodo 1976/1977 la fabbrica ha funzionato al 50 % delle sue capacità. Recentemente, si sono registrati incrementi nella produzione a seguito dell'integrazione della produzione di vetro greggio con le attività di produzione delle linee di flottaggio della SIV e della Società «Flovetro» (1).

    Sul piano commerciale, SIV è una società largamente esportatrice : nel 1976, la parte della sua produzione venduta sul mercato italiano non rappresentava che il 56 % del totale. La rete di vendita di SIV in Europa comporta una filiale per la zona est (SIV-Deutschland di Francoforte) e una filiale per la zona ovest (SIV-France di Parigi).

    3. La Fabbrica lastre di vetro Sciarra SpA (in seguito denominata «Fabbrica Sciarra»), il cui capitale è di 350 000 000 di Lit e la cui sede è a Roma, è un'impresa a carattere familiare, che nel 1959 è divenuta una SpA. Le azioni sono rimaste di proprietà degli eredi del fondatore dell'impresa, che sono al tempo stesso proprietari della «Specchi cristalli vetro Pietro Sciarra SpA» con sede a Roma, società di trasformazione del vetro.

    Fabbrica Sciarra, che normalmente occupa meno di 100 persone, produce soltanto vetro greggio, soprattutto del tipo «stampato», con spessore di 4 mm, e del tipo «retinato», con spessore di 6 mm. La produzione di Fabbrica Sciarra è destinata principalmente alla costruzione ; dal 1976 non fabbrica più vetro giardiniero, che era una specialità del vetro greggio «stampato» chiaro, prodotto dalla società.

    4. La Fides-Unione Fiduciaria di Milano (in seguito denominata Fides) è una società di gestione amministrativa e contabile, specializzata anche in attività di controllo e di ricerche statistiche, che è stata incaricata da Fabbrica Pisana, SIV e Fabbrica Sciarra di controllare la regolare esecuzione dell'accordo di cui si tratta nella presente procedura.

    B. Il prodotto e la situazione del mercato

    1. Il vetro greggio, che rappresenta una della tre categorie di vetro piano, le due altre essendo costituite dal vetro stirato e dal vetro flottato, è utilizzato nei settori seguenti: - edilizia (porte, tramezzi, coperture, rivestimenti di piastrelle);

    - agricoltura (serre);

    - industria (materiale di supporto per gli elettrodomestici);

    - arredamento (tavoli, sedie, lampadari).

    Si può distinguere fra le seguenti varietà di vetro greggio: a) il vetro «stampato», che comporta impressioni di disegni in superficie;

    b) il vetro «retinato», rinforzato con fili di metallo;

    c) il vetro «profilato ad U»;

    d) il vetro «giardiniero», cioè il vetro utilizzato nelle serre, che è un sottoprodotto del vetro «stampato» o del vetro «profilato»;

    e) il «cullet», o frammenti di vetro greggio di qualsiasi qualità, recuperati ed utilizzati come materia prima per alimentare la linea di «flottaggio».

    Tutte le varietà del vetro greggio sono prodotte in vari spessori e possono essere chiare o colorate. Dal punto di vista della loro utilizzazione, una reciproca sostituzione è possibile in larga misura.

    2. Nella seguente tabella figurano i dati statistici relativi al mercato italiano del vetro greggio nel 1974-1978 (anno di scadenza degli accordi presi in considerazione in questa procedura): >PIC FILE= "T0013321"> (1)Filiale comune al 50 % di SIV e Fabbrica Pisana.

    3. È dato rilevare dalla statistica di cui sopra che i 4/5 delle importazioni di vetro greggio in Italia provenivano dagli altri paesi della CEE (nel 1976 e 1977, tuttavia, solo i 2/3 circa) ; inoltre durante i due anni d'applicazione dell'accordo di cui trattasi il loro ammontare totale non è aumentato, mentre le importazioni in provenienza dai paesi terzi sono più che raddoppiate.

    Quanto alle esportazioni, che sono nettamente inferiori alle importazioni (non rappresentando che il 20-25 % di queste), se, durante gli anni di applicazione dell'accordo, quelle destinate agli altri paesi della CEE sono rimaste più o meno stabili, quelle a destinazione dei paesi terzi sono, al contrario, nettamente aumentate (quelle del 1977/1978 sono state circa il doppio di quelle del 1976, che erano già superiori di circa un terzo a quelle del 1975).

    4. Le quote di mercato delle imprese interessate, nel 1978, erano approssimativamente le seguenti : Fabbrica Pisana = 28 %, SIV = 13 %, Fabbrica Sciarra = 11 %, mentre il resto era fornito da un altro produttore italiano (Vernante-Pennitalia = 11 %) e proveniva da importazioni.

    5. Le esportazioni di vetro greggio rappresentano una parte importante della produzione delle società interessate ; così, durante gli ultimi anni, Fabbrica Sciarra ha esportato, in media, il 18 % circa della sua produzione, e SIV, tra 1/3 e 1/4, di cui più della metà verso i paesi della CEE. Fabbrica Pisana ha esportato anch'essa notevoli quantità di vetro greggio verso gli Stati membri della CEE.

    6. La clientela dei produttori di vetro greggio comprende essenzialmente trasformatori e grossisti. Fra i grossisti alcuni, relativamente poco numerosi, si limitano a rivendere il vetro tal quale l'hanno acquistato ; altri invece dispongono anche di impianti per il taglio ed altre operazioni.

    C. Gli accordi

    1. Gli accordi che formano oggetto della presente pratica non sono stati notificati alla Commissione dalle società interessate ed i servizi della Commissione hanno avuto difficoltà a venirne a conoscenza. Ancora in data 8 giugno 1978 i responsabili della società Fides, incaricata di controllare l'applicazione dell'accordo, hanno rifiutato di sottomettersi agli accertamenti richiesti dalla Commissione e solo in seguito alla decisione della Commissione del 31 gennaio 1979 (1) li hanno accettati, ma non prima di aver chiesto ed ottenuto l'autorizzazione dei tre produttori.

    L'accordo di cui trattasi presenta tre aspetti concernenti: - la fissazione di quote per le diverse varietà di vetro greggio,

    - la comunicazione di tutti i dati concernenti la produzione e la commercializzazione dei prodotti di cui trattasi,

    - il controllo in ordine all'applicazione regolare delle disposizioni dell'accordo da parte dei produttori predetti.

    2. Il protocollo di verifica delle quantità prodotte e vendute di vetro greggio «stampato» e «retinato» concretizza l'aspetto formale dell'accordo concluso il 30 marzo 1976 tra le tre società Fabbrica Pisana, SIV e Fabbrica Sciarra.

    Detto protocollo fissa le quote di vendita sul mercato italiano per ciascuna delle tre società interessate, ed altresì le qualità di vetro greggio che vi possono essere vendute da ciascuna impresa nei limiti della sua quota. Le quantità e qualità seguenti sono state fissate per il 1976, ma non hanno, in seguito, subito modifiche: >PIC FILE= "T0013322">

    Il protocollo prevede, inoltre, che le spedizioni mensili di una società eccedenti la media mensile siano perequate trimestralmente da maggiori spedizioni delle altre società, in proporzione alle ritardate spedizioni rispetto alla loro suddetta media mensile.

    Le parti interessate hanno voluto concepire il protocollo di cui trattasi come un accordo di specializzazione, poiché SIV e Fabbrica Sciarra rinunciano a fabbricare i vetri profilati e i retinati colorati a favore di Fabbrica Pisana ; Fabbrica Sciarra rinuncia alla produzione dei vetri stampati sulle due facce (cc), di larghezza 150 cm ; Fabbrica Pisana rinuncia alla produzione dei vetri profilati di spessore da 8 a 10 mm; (1)GU n. L 57 dell'8.3.1979, pag. 33. tutte e tre le imprese rinunciano, infine, alla fabbricazione del vetro giardiniero.

    3. Al testo del protocollo suddetto sono annessi tre documenti: - una dichiarazione di SIV, con la quale detta società afferma che la crisi congiunturale che ha interessato il mercato italiano nel 1975 giustifica la conclusione dell'accordo, e annuncia di voler connettere la propria adesione al persistere delle condizioni eccezionali che l'hanno provocata;

    - la tabella dei prodotti e coefficienti di trasformazione;

    - la descrizione delle modalità di controllo dell'applicazione del protocollo.

    4. Per quanto concerne più specificamente quest'ultimo documento, esso impegna le società interessate ad elaborare e trasmettere alla società Fides le informazioni convenute, alle date stabilite, e precisamente: a) il 20 aprile 1976, - un prospetto riassuntivo delle rimanenze di magazzino al 31 marzo 1976, di tutti i prodotti di cui al punto 4 del protocollo;

    - la struttura tecnica del listino-prezzi al 2 aprile 1976, suddiviso per categorie di prodotti;

    b) entro il 10 di ogni mese, a partire dal 10 maggio 1976, - un elaborato dettagliato per ogni singolo prodotto delle spedizioni, avvenute nel mese precedente (incluse le spedizioni all'estero e le cessioni tra produttori), corredato con gli estremi delle spedizioni e della fatturazione, distinguendo le spedizioni in Italia da quelle all'estero e dalle cessioni fra produttori (prospetto 1);

    - un elaborato dettagliato per ogni singolo prodotto delle spedizioni avvenute nel mese precedente, in conto deposito clienti o terzi, corredato degli estremi delle spedizioni e della registrazione sul libro merci in conto deposito (prospetto 2);

    - un elaborato riassuntivo delle suddette spedizioni, mensile e cumulativo, in quantità e valore (prospetto 3);

    - un elaborato di quadratura del movimento riassuntivo di magazzino, verificatosi nel mese precedente, per ogni singolo prodotto e riepilogativo dei prodotti stessi (prospetto 4).

    5. Lo stesso documento prevede pure l'esecuzione degli obblighi seguenti, da parte di Fides: a) l'elaborazione di un riassunto mensile e cumulativo delle spedizioni avvenute per le varie categorie di prodotti (denominato prospetto RS). Questo riassunto, che comprende anche delle indicazioni circa i prezzi medi, per prodotto e per impresa, deve essere trasmesso dalla Fides a tutte le società interessate, entro e non oltre 5 giorni lavorativi successivi al ricevimento delle informazioni descritte più sopra.

    Nessun altro dato deve essere trasmesso dalla Fides senza specifica autorizzazione sottoscritta da tutte le società interessate;

    b) l'esecuzione, presso le singole società, di una verifica dei dati forniti: - controllo dei dati delle quantità spedite con documenti di spedizione e di fatturazione, e verifica della relativa concordanza con la contabilità di magazzino e la contabilità generale;

    - controllo dei dati delle quantità spedite in conto deposito presso clienti o terzi con documenti di spedizione, contabilità di magazzino e libro-merci in conto deposito.

    La misura dei controlli dovrà coprire mediamente almeno il 10 % delle quantità spedite, oggetto della convenzione.

    La Fides può richiedere, se lo ritiene opportuno, ulteriori informazioni; - controllo di quadratura del movimento di magazzino con le risultanze della contabilità industriale;

    - controllo a campione della contabilità di magazzino con documentazione di carico e scarico e raffronto con gli eventuali dati integrati nella contabilità generale;

    - controllo a campione delle quantità fisiche, in raffronto con le quantità contabili denunciate e/o emergenti dalla contabilità magazzino.

    I risultati di questi primi controlli devono, in seguito, fare oggetto di riunioni da tenersi alla presenza di tutte le parti interessate.

    6. Il protocollo del 30 marzo 1976 ed i documenti allegati risultano integrati dai contratti conclusi dai produttori con la Società Fiduciaria Fides di Milano, quali risultano, da una parte, dalle lettere d'incarico scritte dai produttori (il 31 marzo 1976 da SIV e l'8 aprile 1976 da Fabbrica Pisana e da Fabbrica Sciarra), e, dall'altra, dalle lettere di risposta di Fides ai produttori (in data 20 aprile 1976).

    Le tre prime lettere, redatte in termini rigorosamente identici, hanno lo scopo di confermare il mandato dato a Fides, a far data dal 1º aprile e per tutta la durata dell'accordo del 30 marzo 1976, di raccogliere ogni informazione ed ogni documento, e di prendere copia di documenti, allo scopo di eseguire i controlli che le sono stati affidati in forza del protocollo.

    Queste lettere consentono del pari l'accesso a tutti gli uffici, stabilimenti e magazzini di deposito delle imprese e confermano il loro accordo per la comunicazione alle controparti delle informazioni raccolte da Fides presso ciascuna di loro.

    Le stesse precisano, infine, in che modo debbano essere ripartiti i costi afferenti agli onorari di Fides, e cioè 50 % a carico di Fabbrica Pisana, 25 % da SIV e 25 % da Fabbrica Sciarra.

    Le tre lettere del 21 giugno 1976, indirizzate da Fides alle imprese interessate, precisano i nomi delle persone incaricate d'effettuare i controlli.

    7. Le verifiche effettuate presso Fides hanno permesso di rilevare che i diversi elementi dell'accordo hanno avuto un'effettiva applicazione: a) in particolare, numerosi documenti in possesso della Commissione mostrano che Fides ha assolto regolarmente gli impegni assunti, in particolare: - le note di trasmissione dei dati raccolti da Fides presso le imprese ed indirizzate alle stesse, tra il marzo 1976 e il novembre 1977;

    - le note di trasmissione delle fatture indirizzate da Fides ai produttori a seguito delle prestazioni professionali effettuate in base agli accordi di cui trattasi, nelle quali si parla anche della ripartizione dei costi tra le società;

    b) per quanto concerne i controlli eseguiti da Fides, numerosi sono i documenti che dimostrano l'applicazione rigorosa degli accordi e dei controlli previsti nel protocollo: - il fascicolo delle note di verifica di Fides dell'aprile-maggio 1976, che comporta in particolare: - il rendiconto generale di controllo di Fides,

    - le vendite ai clienti,

    - i depositi,

    - i prezzi e le condizioni di vendita,

    - i dati sulla produzione;

    - il fascicolo delle note di verifica di Fides dal novembre 1976 al luglio 1977, contenente in particolare le comunicazioni di Fabbrica Pisana e di Fabbrica Sciarra concernenti: - il dettaglio delle consegne ai clienti,

    - il dettaglio delle forniture in conto deposito,

    - il riassunto delle forniture mensili e complessive,

    - lo stato dei documenti di magazzino;

    - il fascicolo delle note di verifica di Fides per il 1978, che comporta in particolare: - il controllo dei prezzi da parte di Fides dal 29 maggio al 2 giugno 1978 presso SIV e Fabbrica Pisana,

    - i listini-prezzo del vetro greggio,

    - le rilevazioni (Fabbrica Pisana, SIV e Fabbrica Sciarra) delle vendite per cliente per il mese di aprile 1978,

    - i documenti «Prospetto 4», concernenti gli stati di conformità di magazzino,

    - le rilevazioni delle quantità vendute in Italia ed all'esportazione nel febbraio e marzo 1978, mensili e cumulative, ed il dettaglio di queste forniture;

    - le elaborazioni periodiche di Fides «Prospetto RS» dal 1º aprile 1976 al 30 settembre 1977;

    - i listini-prezzi di Fabbrica Pisana e l'elenco dei clienti trasformatori-installatori, con l'indicazione degli sconti individuali da 0 a 10 %.

    II. VALUTAZIONE

    A. Applicabilità dell'articolo 85, paragrafo 1

    Considerando che, conformemente all'articolo 85, paragrafo 1, del trattato che istituisce la Comunità economica europea, sono incompatibili con il mercato comune e vietati tutti gli accordi fra imprese, tutte le decisioni di associazioni d'imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio fra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto d'impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune;

    1. Considerando che il protocollo del 30 marzo 1976, ivi compresi gli allegati, concluso dai produttori di vetro Fabbrica Pisana, SIV e Fabbrica Sciarra allo scopo di regolare la produzione e la vendita del vetro greggio, costituiscono accordi fra imprese ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 1 ; che anche gli impegni contratti a mezzo scambio di lettere, perfezionate il 20 aprile 1976, fra tali produttori e Fides, per quanto riguarda il controllo dell'applicazione regolare degli obblighi assunti dai produttori stessi, costituiscono accordi ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 1 ; che in effetti, anche se conclusi separatamente, non sono indipendenti l'uno dall'altro in quanto perseguono lo stesso obiettivo, impegnano le stesse società e prevedono gli stessi mezzi d'esecuzione, e costituiscono quindi un unico accordo;

    2. Considerando che le società che hanno concluso l'accordo, cioè Fabbrica Pisana, SIV e Fabbrica Sciarra, sono imprese ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 1, di cui sopra ; che, ai sensi di tale articolo, anche Fides è un'impresa, trattandosi di società che esercita un'attività a carattere economico, integrativa di quella delle società firmatarie del protocollo del 30 marzo 1976, allo scopo di perseguire degli obiettivi inerenti al settore della produzione e della vendita del vetro greggio e che ha, a tale titolo, effettivamente partecipato ad un'intesa restrittiva di concorrenza, ai sensi del detto articolo 85, paragrafo 1;

    3. Considerando che gli accordi in parola possono incidere sugli scambi fra gli Stati membri ; che, in effetti, ciascuno dei produttori in questione non limita la sua attività al solo mercato italiano, ma opera altresì sul mercato degli altri paesi membri della CEE ; che, in particolare, Fabbrica Pisana e SIV sono delle imprese molto attive sui mercati d'esportazione ; che, durante gli anni d'applicazione degli accordi, i limiti quantitativi e qualitativi imposti alle loro vendite sul mercato italiano hanno necessariamente influito sulle loro capacità d'esportazione sugli altri mercati, in particolare su quelli della CEE ; che, di conseguenza, le correnti delle esportazioni sono risultate modificate, in maniera sensibile, poiché ogni impresa non è più stata in misura di fissare in maniera autonoma la propria politica di produzione e di vendita, tanto sul mercato italiano che all'esportazione;

    considerando che, per quanto concerne le importazioni di vetro greggio sul mercato italiano durante il periodo di validità degli accordi, è stato possibile constatare che esse sono aumentate in misura considerevole ; che, tuttavia, tali aumenti hanno riguardato quasi esclusivamente le importazioni in provenienza dai paesi terzi, mentre quelle in provenienza dai paesi della CEE sono rimaste pressoché stabili ; che, in considerazione del fatto che, in precedenza, le importazioni di vetro greggio in Italia provenivano solo per poco più del 20 % dall'esterno della Comunità, questo aumento improvviso delle importazioni dai paesi terzi al momento della conclusione dell'accordo, insieme con la stabilità delle importazioni provenienti dagli altri paesi CEE, è dovuto in buona parte all'appartenenza di Fabbrica Pisana al gruppo Saint-Gobain/Pont-à-Mousson ; che, in effetti, dato che un'ingente parte della produzione di vetro greggio nei paesi della CEE proviene da fabbriche appartenenti a questo gruppo, che è d'altronde legato, attraverso accordi tecnologici, ad altri grandi produttori europei di vetro, e che gli accordi conclusi tra questa impresa, SIV e Fabbrica Sciarra miravano a preservare a ciascuna di loro la parte di mercato già acquisita, la tendenza a sviluppare le importazioni in provenienza dai paesi ella CEE, dove Fabbrica Pisana - nella sua qualità di appartenente al gruppo Saint-Gobain/Pont-à-Mousson - si trova assieme a delle altre consociate, ne è risultata fortemente ridotta, perché essa avrebbe potuto compromettere gli scopi che, non solo Fabbrica Pisana, ma anche SIV e Fabbrica Sciarra intendevano conseguire con i loro accordi;

    considerando che, di conseguenza, gli accordi in oggetto hanno indotto gli utilizzatori a cercare fuori della CEE altre possibilità di rifornimento ; che, in ogni caso, anche se le importazioni e le esportazioni sono aumentate, tale circostanza non basta ad escludere che gli accordi pregiudichino il commercio fra Stati membri ai sensi dell'articolo 85 del trattato CEE, come chiaramente indicato nella sentenza della Corte di giustizia nell'affare Consten/Grundig (1);

    considerando che, in conclusione, gli scambi di vetro greggio tra l'Italia e gli altri Stati membri della CEE sono stati influenzati in maniera sensibile da questi accordi;

    4. Considerando che gli accordi in oggetto hanno per oggetto e per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza fra le imprese interessate sul mercato del vetro greggio in Italia ; che, fissando in partenza una parte della produzione delle imprese in questione (quella destinata al mercato italiano), il che rappresenta una restrizione della concorrenza prevista esplicitamente dall'articolo 85, paragrafo 1, lettera b), tali accordi risultano concepiti allo scopo di stabilizzare la produzione di tali imprese e di permettere loro di sottrarre i prezzi dei loro prodotti, almeno in parte, al gioco della domanda dei consumatori ; che in effetti, con il sistema di quote prestabilite sulla base delle parti di mercato ormai acquisite, ogni produttore non ha più interesse a diminuire i propri prezzi per conquistare una sempre più grande parte del mercato, perché, al contrario, se lo facesse, perderebbe l'opportunità di trarre dalla propria quota di produzione il massimo beneficio possibile ; che, in effetti, durante il periodo di validità degli accordi, la Commissione non ha potuto constatare alcuna diminuzione o stabilizzazione dei prezzi per le diverse varietà di vetro greggio;

    considerando che, cercando d'instaurare fra le imprese partecipanti all'accordo una cosiddetta specializzazione nella produzione delle diverse varietà di vetro greggio, gli accordi di cui trattasi provocano una restrizione della concorrenza nella misura in cui la posizione sul mercato di un'impresa è rafforzata artificialmente dalla scomparsa di altri concorrenti ; che, tuttavia, la ripartizione di produzione e vendita, che le imprese hanno instaurato tra di loro in base al protocollo, si applica unicamente a taluni tipi di vetro greggio, per cui essa risulta troppo parziale e basata su criteri d'opportunità commerciale piuttosto che su criteri obiettivi, che tengano conto dei mezzi di produzione necessari e delle proprietà intrinseche dei prodotti ; che, inoltre, gli accordi si estendono a tutto il territorio italiano e non concernono che le vendite di vetro greggio effettuate su tale territorio ; che, di conseguenza, da una parte, la quantità di prodotti sottratta al gioco della concorrenza è molto importante, perché essa comprende tutte le vendite di vetro greggio realizzate dai partecipanti all'accordo in Italia e, d'altra parte, non essendo i prodotti destinati (1)Cause riunite n. 56 e 58/64 del 13.7.1966, Racc. 1966, pag. 495. all'esportazione toccati da tale ripartizione, questa non può essere considerata come una specializzazione vera e propria;

    considerando che, per quanto riguarda più particolarmente gli impegni contratti fra Fides, Fabbrica Pisana, SIV e Fabbrica Sciarra, essi costituiscono un complemento al protocollo del 30 marzo 1976, poiché rendono possibile l'applicazione regolare degli obblighi assunti dai produttori ; che, in effetti, i produttori in questione hanno deciso di non trasmettersi direttamente gli elaborati statistici e le altre informazioni relative alle loro politiche di produzione e di commercializzazione, ma che tale scambio è stato organizzato per il tramite di un terzo, ossia la Fides, capace di garantire un carattere di obiettività alle informazioni fornite dai partecipanti sulla base del protocollo del 30 marzo 1976 ; che, al fine di valutare se gli accordi conclusi fra Fabbrica Pisana, SIV e Fabbrica Sciarra da un lato e Fides dall'altro siano suscettibili di restringere il gioco della concorrenza sul mercato del vetro greggio, malgrado il fatto che le prime tre società siano imprese di produzione e Fides un'impresa di servizi, occorre considerare che quest'ultima ha permesso e collaborato scientemente a mettere in atto delle restrizioni della concorrenza, che costituivano la finalità precipua degli accordi, ed è pertanto corresponsabile degli effetti restrittivi che ne derivano;

    considerando che l'accordo basato sui detti impegni comporta restrizioni di concorrenza suscettibili d'influire sulla politica commerciale di ciascuna di loro, rispetto alle altre, nella misura in cui obbliga le imprese interessate a scambiare, per il tramite di Fides, delle informazioni commerciali sulle quantità vendute e sui prezzi praticati per tipo di prodotto, informazioni che di norma non vengono messe in comune fra imprese concorrenti ; che il controllo dell'osservanza delle quote di vetro greggio venduto sul mercato italiano contribuisce altresì alla realizzazione pratica di una restrizione di concorrenza ; che, in conclusione, l'accordo stipulato da Fides con Fabbrica Pisana, SIV e Fabbrica Sciarra ha anch'esso per oggetto e per effetto d'impedire, falsare e restringere il gioco della concorenza sul mercato del vetro greggio in Italia;

    B. Non applicabilità dell'articolo 85, paragrafo 3

    Considerando che, conformemente all'articolo 85, paragrafo 3, le disposizioni del paragrafo 1 dello stesso articolo possono essere dichiarate inapplicabili a qualsiasi accordo, decisione e pratica concordata che contribuiscano a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico, pur riservando agli utilizzatori una congrua parte dell'utile che ne deriva ed evitando d'imporre alle imprese interessate restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere tali obiettivi, o di dare a tali imprese la possibilità d'eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti in causa;

    1. Considerando che, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 17, gli accordi per i quali gli interessati desiderino avvalersi delle disposizioni dell'articolo 85, paragrafo 3, devono essere notificati alla Commissione ; che, fintantoché non esiste notifica, non si può adottare una decisione d'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 ; che, nel caso di specie, gli accordi non sono stati notificati ; che non è pertanto possibile esaminare se gli accordi in causa possiedono i requisiti per beneficiare delle disposizioni dell'articolo 85, paragrafo 3;

    considerando, in ogni caso, che almeno uno dei requisiti previsti dal citato articolo 85, paragrafo 3, fa difetto, poiché tramite tali accordi più della metà della produzione italiana di vetro greggio era sottratta alla concorrenza, che risulta quindi eliminata per una parte sostanziale dei prodotti in questione;

    2. Considerando che occore anche esaminare se le imprese interessate potevano ritenere, per la natura stessa degli accordi, di essere dispensate dalla notifica per il fatto che tali accordi sarebbero coperti dall'esenzione per categoria, di cui al regolamento (CEE) n. 2779/72 ; che, in effetti, ai sensi dell'articolo 1 di tale regolamento [in seguito modificato dal regolamento (CEE) n. 2903/77], l'articolo 85, paragrafo 1, del trattato CEE è stato dichiarato inapplicabile agli accordi in base ai quali le imprese si assumono, per fini di specializzazione, l'impegno reciproco di rinunciare per la durata dell'accordo a fabbricare esse stesse od a far fabbricare da altre imprese taluni prodotti e di lasciare ai loro contraenti il compito di fabbricare tali prodotti o d'affidarne la fabbricazione ad altre imprese;

    considerando tuttavia, come è stato dimostrato più sopra (vedi II.A.4), che gli accordi in questione non realizzano una vera e propria specializzazione di produzione fra le imprese interessate ; che essi prevedono per di più una ripartizione quantitativa dei prodotti fabbricati e venduti e lo scambio d'informazioni commerciali sulle quantità vendute e sui prezzi praticati ; che tali clausole non rientrano fra quelle previste da detto regolamento ; che, inoltre, l'esenzione per categoria relativa agli accordi di specializzazione non può essere invocata nel caso presente perché la soglia del 10 % del fatturato totale realizzato in un paese membro con i prodotti oggetto degli accordi - soglia necessaria ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), dello stesso regolamento - risulta largamente superata;

    considerando pertanto che il regolamento (CEE) n. 2779/72 non si applica nel caso di specie;

    3. Considerando, ancora, che il riferimento alla situazione di crisi del settore, proposto dalle parti firmatarie del protocollo del 30 marzo 1976 per giustificare la conclusione dei loro accordi, non può essere preso in considerazione in quanto tale sulla base dell'articolo 85, paragrafo 3 ; che, in effetti, da una parte, questa norma non contiene alcun riferimento a simili situazioni e, d'altra parte, non è stata prevista nessuna decisione di riduzione effettiva della capacità di produzione delle imprese partecipanti all'intesa di cui trattasi (così da rispondere alla situazione strutturale di crisi) ma che, al contrario, è stata semplicemente stabilita un'arbitraria ripartizione quantitativa delle vendite sul mercato italiano del vetro greggio, a profitto esclusivamente dei produttori e senza alcun beneficio per gli utilizzatori ; che non è dunque possibile accettare, sotto la denominazione di cartello di crisi, delle restrizioni di concorrenza non indispensabili;

    4. Considerando, infine, che la Commissione ha potuto constatare che gli accordi in causa hanno cessato di essere applicati, al più tardi, alla data di scadenza prevista, cioè il 30 marzo 1978 ; che anche per il periodo di validità hanno ricevuto un'applicazione limitata e parziale ; che è d'uopo tener conto di tali circostanze ai fini dell'esame del presente caso;

    considerando che, per quanto concerne più particolarmente la società Fides, questa, pur non essendo direttamente interessata alla produzione od alla commercializzazione dei prodotti di cui trattasi, è stata tuttavia corresponsabile dell'applicazione degli accordi restrittivi della concorrenza ; che, di conseguenza, se si rendesse necessario infliggere delle ammende alle imprese che hanno concluso gli accordi di cui trattasi, anche Fides sarebbe presa in considerazione nei limiti della sua corresponsabilità ; che, in questo caso, bisognerebbe tener conto, per la valutazione della gravità dell'infrazione commessa, anche del fatto che non si era ancora verificato che un'impresa sia stata resa destinataria di una decisione della Commissione, in applicazione dell'articolo 85, paragrafo 1, per essersi trovata in tale situazione di corresponsabilità;

    considerando che, in ragione di tali elementi di fatto, non è necessario imporre delle ammende;

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Gli accordi conclusi da Fabbrica Pisana SpA, Società italiana vetro SpA (SIV), Fabbrica lastre di vetro Sciarra SpA il 30 marzo 1976, ed applicati fino al 30 marzo 1978, nonché gli accordi stipulati dalle stesse società con la Fides-Unione Fiduciaria SpA tramite scambio di lettere del 20 aprile 1976, costituiscono infrazione all'articolo 95, paragrafo 1, del trattato che istituisce la Comunità economica europea nelle loro clausole che riguardano: a) per quanto concerne il protocollo del 30 marzo 1976: - la ripartizione quantitativa delle diverse varietà di vetro greggio;

    - lo scambio d'informazioni commerciali sulle quantità vendute e sui prezzi praticati per tipo di prodotto;

    b) per quanto riguarda gli accordi con la società Fides: - le misure d'applicazione degli obblighi concernenti la trasmissione delle informazioni summenzionate ed il controllo circa il rispetto della ripartizione quantitativa per impresa.

    Articolo 2

    Le seguenti imprese: 1. Fabbrica Pisana SpA, Pisa,

    2. Società italiana vetro (SIV) SpA, San Salvo (Chieti),

    3. Fabbrica lastre di vetro Sciarra SpA, Roma,

    4. Fides-Unione Fiduciaria SpA, Milano,

    sono destinatarie della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 1980.

    Per la Commissione

    Raymond VOUEL

    Membro della Commissione

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