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Document 31979L0695

Direttiva 79/695/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1979, relativa all'armonizzazione delle procedure d'immissione in libera pratica delle merci

GU L 205 del 13.8.1979, p. 19–26 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL, ES, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/01/1994; abrogato da 31992R2913

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1979/695/oj

31979L0695

Direttiva 79/695/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1979, relativa all'armonizzazione delle procedure d'immissione in libera pratica delle merci

Gazzetta ufficiale n. L 205 del 13/08/1979 pag. 0019 - 0026
edizione speciale greca: capitolo 02 tomo 7 pag. 0262
edizione speciale spagnola: capitolo 02 tomo 6 pag. 0057
edizione speciale portoghese: capitolo 02 tomo 6 pag. 0057


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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 24 luglio 1979

relativa all ' armonizzazione delle procedure d ' immissione in libera pratica delle merci

( 79/695/CEE )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 100 ,

vista la proposta della Commissione ( 1 ) ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 2 ) ,

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 3 ) ,

considerando che la Comunità è fondata su un ' unione doganale ;

considerando che , fatte salve le misure transitorie previste nel titolo I , capo 1 , della parte quarta dell ' atto di adesione , l ' instaurazione dell ' unione doganale è disciplinata , per l ' essenziale , dal titolo I , capo 1 , parte seconda , del trattato ; che quest ' ultimo capo contiene un insieme di prescrizioni precise , per quanto attiene in particolare all ' abolizione dei dazi doganali tra gli Stati membri , alla fissazione ed alla instaurazione progressiva della tariffa doganale comune , nonchù alle modifiche o alle sospensioni autonome dei relativi dazi ;

considerando che , se l ' articolo 27 del trattato prevede che gli stati membri procedano , entro la fine della prima tappa e nella misura necessaria , al ravvicinamento delle loro disposizioni legislative , regolamentari ed amministrative in materia doganale , l ' articolo stesso non conferisce tuttavia alle istituzioni della Comunità il potere di adottare disposizioni obbligatorie in materia ; che un esame appronfondito , cui si è proceduto congiuntamente con gli Stati membri , ha però posto in luce la necessità di determinare in talune materie , con atti comunitari obbligatori , le misure indispensabili all ' instaurazione di una regolamentazione doganale che garantisca un ' applicazione uniforme della tariffa doganale comune e delle diverse imposizioni previste nel quadro della politica agricola comune ;

considerando che a tale fine il Consiglio ha già adottato , tra l ' altro , la direttiva 68/132/CEE , del 30 luglio 1968 , relativa all ' armonizzazione delle disposizioni legislative , regolamentari e amministrative riguardanti la presentazione in dogana delle merci che arrivano nel territorio doganale della Comunità e la custodia temporanea di tali merci ( 4 ) , nonchù la direttiva 78/453/CEE , del 22 maggio 1978 , relativa all ' armonizzazione delle disposizioni legislative , regolamentari e amministrative riguardanti la dilazione del pagamento dei dazi all ' importazione o dei dazi all ' esportazione ( 5 ) ;

considerando che , ai sensi dell ' articolo 10 , paragrafo 1 , del trattato , l ' immissione in libera pratica di una merce importata da un paese terzo in uno Stato membro produce i suoi effetti in tutta la Comunità ; che tale operazione riveste conseguentemente un carattere specificatamente comunitario e si differenzia , in ciò , dalla immissione in consumo della stessa merce , la quale esige inoltre l ' applicazione di diverse disposizioni nazionali , in particolare di ordine fiscale , e non può dunque intervenire che nello Stato membro in cui tale merce è effettivamente consumata ;

considerando che le disposizioni legislative , regolamentari o amministrative degli Stati membri fissano norme di procedura che , nella più parte dei casi , sono concepite esclusivamente per l ' immissione in consumo delle merci ; che ne consegue che l ' immissione in libera pratica delle merci non può il più sovente intervenire isolatamente , in particolare per l ' ulteriore immissione in consumo in un altro Stato membro ;

considerando che tali disposizioni presentano inoltre alcune disparità importanti che hanno per effetto l ' applicazione in condizioni diverse sia dei dazi della tariffa doganale comune , delle tasse di effetto equivalente , dei prelievi agricoli o delle altre imposizioni previste nel quadro della politica agricola comune , sia delle altre eventuali disposizioni comunitarie che disciplinano l ' immissione in libera pratica delle merci ; che le distorsioni di trattamento che ne risultano per gli importatori della Comunità , secondo lo Stato membro in cui si effettuano le formalità di sdoganamento , possono condurre a sviamenti di traffico ed a trasferimenti artificiali di attività ;

considerando che le suddette disposizioni degli Stati membri hanno una incidenza diretta sull ' instaurazione e sul funzionamento del mercato comune ;

considerando che , tenuto conto del grado di realizzazione dell ' unione doganale , occorre stabilire norme comuni di procedura per l ' immissione in libera pratica delle merci , almeno sotto forma di direttiva ; che tali norme possono parimenti servire per l ' immissione in consumo delle merci nello Stato membro importatore ;

considerando che tali norme comuni devono permettere di assicurare una corretta applicazione sia dei dazi doganali , delle tasse di effetto equivalente , dei prelievi agricoli o delle altre imposizioni previste nel quadro della politica agricola comune , che delle altre eventuali disposizioni comunitarie che disciplinano l ' immissione in libera pratica delle merci ; che tali norme devono tuttavia escludere ogni formalità superflua ; che devono , d ' altra parte , essere sufficientemente flessibili per poter essere adattate a diverse circostanze e tenere conto dell ' evoluzione della tecnica amministrativa , in particolare sul piano dell ' informatica ;

considerando che occorre garantire l ' applicazione uniforme di tali norme comuni e , a tal fine , prevedere una procedura comunitaria che permetta di adottare le modalità di applicazione di tali norme entro un termine adeguato ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

1 . Fatte salve le disposizioni particolari che sono state o che saranno adottate nel quadro di specifiche regolamentazioni doganali , la presente direttiva fissa le norme che devono essere previste dalle disposizioni legislative , regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative all ' immissione in libera pratica ai sensi dell ' articolo 10 , paragrafo 1 , del trattato delle merci che :

- sono state presentate in dogana e sono eventualmente messe in custodia temporanea alle condizioni previste dalla direttiva 68/312/CEE oppure

- si trovano vincolate ad un altro regime doganale .

2 . Ai sensi della presente direttiva , si considerano « dazi all ' importazione » sia i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente sia i prelievi agricoli ed altre imposizioni all ' importazione previste nel quadro della politica agricola comune o dei regimi specifici applicabili , ai sensi dell ' articolo 235 del trattato , a certe merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli .

TITOLO I

REGIME GENERALE

Articolo 2

L ' immissione in libera pratica delle merci di cui all ' articolo 1 è subordinata alla presentazione in dogana , alle condizioni definite nella presente direttiva , di una dichiarazione d ' immissione in libera pratica , in appresso denominata « dichiarazione » .

La persona fisica o giuridica che compila la dichiarazione è in appresso denominata « dichiarante » .

Articolo 3

1 . La dichiarazione deve essere fatta per iscritto su un formulario conforme al modello ufficiale appropriato , determinato dalle autorità competenti . Essa deve essere firmata e contenere le indicazioni necessarie all ' identificazione delle merci e all ' applicazione dei dazi all ' importazione e delle altre disposizioni che disciplinano l ' immissione in libera pratica delle merci .

2 . Devono essere allegati alla dichiarazione tutti i documenti la cui presentazione è necessaria per consentire la corretta applicazione dei dazi all ' importazione e delle altre disposizioni che disciplinano l ' immissione in libera pratica delle merci .

Articolo 4

Ai fini della compilazione della dichiarazione il servizio doganale autorizza , alle condizioni da esso stabilite , l ' esame preliminare delle merci ed il prelievo di campioni .

Articolo 5

1 . La dichiarazione può essere presentata ad un qualsiasi ufficio doganale delle Comunità il quale sia competente , conformemente alle disposizioni nazionali , per l ' immissione in libera pratica delle merci alle quali essa si riferisce , non appena le merci sono state presentate a tale ufficio .

Tuttavia , il servizio doganale può consentire la presentazione della dichiarazione prima che il dichiarante sia in grado di presentare le merci . In tal caso , il servizio doganale può fissare un termine per la presentazione , stabilito in base alle circostanze . Trascorso tale termine , la dichiarazione si considera non presentata .

2 . Per l ' applicazione del paragrafo 1 , si considerano presentate ad un ufficio doganale le merci il cui arrivo presso tale ufficio o in altra sede designata dalle autorità competenti sia stato comunicato a queste ultime nella forma richiesta per consentire loro di curarne la sorveglianza o il controllo .

3 . La presentazione della dichiarazione all ' ufficio doganale competente deve essere effettuata nei giorni e nelle ore di apertura di tale ufficio .

Tuttavia di servizio doganale può autorizzare , su richiesta e a spese del dichiarante , la presentazione della dichiarazione in giorni ed ore diversi da quelli di apertura .

4 . È assimilata alla presentazione della dichiarazione ad un ufficio doganale la presentazione di tale dichiarazione ai funzionari di detto ufficio in un altro luogo all ' uopo designato nel quadro di accordi conclusi tra le autorità competenti e l ' interessato .

Articolo 6

1 . Il servizio doganale può accettare soltanto le dichiarazioni che rispondono alle condizioni stabilite all ' articolo 3 .

2 . Tuttavia , su richiesta del dichiarante e per motivi ritenuti validi dal servizio doganale quest ' ultimo può accettare una dichiarazione nella quale manchino talune delle indicazioni di cui all ' articolo 3 , paragrafo 1 o alla quale non siano stati allegati taluni dei documenti previsti all ' articolo 3 , paragrafo 2 ; esso fissa allora un termine per la comunicazione di dette indicazioni o la presentazione dei documenti in questione . In tal caso , lo svincolo delle merci per la libera pratica previsto all ' articolo 13 può essere subordinato alla costituzione di una garanzia .

Le indicazioni necessarie alla identificazione delle merci a cui si riferisce devono , in ogni caso , figurare nella dichiarazione .

3 . La dichiarazione incompleta accettata alle condizioni definite nel paragrafo 2 può o essere completata dal dichiarante o sostituita , con l ' accordo del servizio doganale , da un ' altra dichiarazione che soddisfi le condizioni fissate all ' articolo 3 . In quest ' ultimo caso , la data da prendere in considerazione per la determinazione dei dazi all ' importazione e per l ' applicazione delle altre disposizioni che disciplinano la libera pratica delle merci è la data di accettazione della dichiarazione incompleta .

Articolo 7

1 . Le dichiarazioni che rispondono alle condizioni stabilite nell ' articolo 3 , nonchù quelle ammesse alle facilitazioni di cui all ' articolo 6 , paragrafo 2 sono immediatamente accettate dal servizio doganale , secondo le forme previste in ciascuno Stato membro .

Tuttavia , qualora in applicazione dell ' articolo 5 , paragrafo 1 , secondo comma , sia stata presentata una dichiarazione prima dell ' arrivo delle merci cui si riferisce all ' ufficio doganale o in un altro luogo designato dal servizio doganale , essa può essere accettata soltanto dopo la presentazione delle merci alle autorità competenti ai sensi dell ' articolo 5 , paragrafo 2 .

2 . La data di accettazione della dichiarazione deve essere apposta sulla dichiarazione stessa , in modo da costituire la data per l ' applicazione dell ' articolo 11 , paragrafo 1 .

Articolo 8

1 . Il dichiarante è autorizzato , a sua richiesta e con le riserve sotto indicate , a modificate , per quanto concerne una o più indicazioni di cui all ' articolo 3 , paragrafo 1 , le dichiarazioni accettate dal servizio doganale alle condizioni previste all ' articolo 7 :

a ) la modifica deve essere chiesta prima dello svincolo delle merci per la libera pratica ;

b ) la modifica non può più essere accordata qualora la domanda sia formulata dopo che il servizio doganale ha informato il dichiarante della propria intenzione di procedere a una visita delle merci o della constatazione che ha effettuato in merito all ' inesattezza delle indicazioni in questione ;

c ) la modifica non deve avere l ' effetto che la dichiarazione riguardi merci diverse da quelle che ne hanno formato inizialmente l ' oggetto .

Il servizio doganale può ammettere o esigere che le modifiche di cui al comma precedente siano effettuate mediante presentazione di un ' altra dichiarazione , sostitutiva della dichiarazione primitiva . In tal caso la data da prendere in considerazione per la determinazione dei dazi all ' importazione e per l ' applicazione delle altre disposizioni che disciplinano la libera pratica delle merci è la data di accettazione della dichiarazione primitiva .

2 . Qualora il dichiarante apporti , con soddisfazione delle autorità competenti , la prova che una merce è stata dichiarata per errore per la libera pratica o che , in seguito a circostanze particolari , l ' immissione in libera pratica di tale merce non è più giustificata , il servizio doganale autorizza l ' annullamento o la invalidazione della dichiarazione che si riferisce ad essa . Tale svincolo può essere dato sintantochù detto servizio non abbia autorizzato lo svincolo della merce .

Articolo 9

1 . Fatti salvi gli altri mezzi di controllo a loro disposizione , il servizio doganale può procedere alla visita della totalità o di parte delle merci dichiarante .

2 . La visita delle merci si compie nei luoghi a tale scopo destinati e durante le ore all ' uopo previste .

Tuttavia , su domanda del dichiarante , il servizio doganale può permettere che la visita si esegua fuori dai luoghi oppure oltre l ' orario summenzionato . Le eventuali spese sono a carico del dichiarante .

3 . Il trasporto delle merci luoghi di visita , il disimballaggio , i reimballaggio ed ogni altra manipolazione necessaria per la visita sono effettuati dal dichiarante o sotto la sua responsabilità . In ogni caso le eventuali spese sono a carico del dichiarante .

4 . Il dichiarante ha diritto di assistere alla visita delle merci o di farvisi rappresentare . Quando lo ritiene utile , il servizio doganale può esigere che il dichiarante assista alla visita delle merci o vi si faccia rappresentare per fornirgli l ' assistenza necessaria per facilitare detta visita .

5 . In occasione della visita delle merci , il servizio doganale può prelevare campioni per la loro analisi o per un controllo approfondito . Le spese di analisi o di controllo sono a carico dell ' amministrazione .

Articolo 10

1 . I risultati della verifica della dichiarazione e dei documenti ad esso allegati , accompagnata o meno da una visita delle merci , servono come base di calcolo dei dazi all ' importazione e all ' applicazione delle altre disposizioni che disciplinano l ' immissione in libera pratica delle merci . Quando non si procede alla verifica delle dichiarazioni e dei documenti ad essa allegati , nù alla visita delle merci , detto calcolo o detta applicazione si effettuano in base alle indicazioni della dichiarazione .

2 . Il paragrafo 1 non osta all ' eventuale esercizio di controlli successivi da parte delle autorità competenti dello Stato membro in cui ha avuto luogo l ' immissione in libera pratica delle merci , nù pregiudica le conseguenze che possono risultarne in applicazione delle disposizioni vigenti , in particolare per quanto concerne la modifica dell ' importo dei dazi all ' importazione applicati a dette merci .

Articolo 11

1 . Fatte salve le norme particolari applicabili nel quadro di regolamentazioni comunitarie generali o specifiche , nonchù il paragrafo 2 , i dazi all ' importazione sono riscossi secondo le aliquote e gli importi in vigore alla data di accettazione della dichiarazione . Fatte salve le norme particolari precitate , questa medesima data deve essere presa in considerazione per la determinazione degli altri elementi di tassazione delle merci e per l ' applicazione delle altre disposizioni che disciplinano l ' immissione in libera pratica delle merci .

2 . Quando i dazi all ' importazione cui può essere soggetta una merce consistono in un dazio doganale , il dichiarante può chiedere l ' applicazione dell ' aliquota più favorevole qualora intervenga una riduzione di quest ' ultima dopo la data di accettazione della dichiarazione ma prima che il servizio doganale svincoli la merce .

Il comma precedente non si applica alle merci che i servizi doganali non abbiano potuto svincolare per ragioni imputabili unicamente al dichiarante .

Articolo 12

Salvo eventuali modifiche in applicazione dell ' articolo 10 , paragrafo 2 , l ' importo dei dazi all ' importazione determinato dalle autorità competenti è registrato da queste nelle forme amministrative all ' uopo previste e comunicato al dichiarante .

Articolo 13

1 . Fatte salve le eventuali misure di divieto o di restrizione previste nei confronti delle merci , il servizio doganale può svincolare per la libera pratica soltanto se i dazi all ' importazione sono stati pagati o garantiti ovvero differiti secondo le condizioni previste nella direttiva 78/453/CEE .

2 . La procedura secondo cui il servizio doganale svincola le merci viene stabilita dalla stesso , tenuto conto del luogo in cui si trovano dette merci e delle particolari modalità secondo cui esso esercita il proprio controllo su di esse .

3 . Fintantochù non sia dato lo svincolo , le merci non possono essere spostate dal luogo in cui si trovano nù essere manipolate in qualsiasi modo senza l ' autorizzazione del servizio doganale .

Articolo 14

1 . Il dichiarante può essere autorizzato dal servizio doganale , prima che sia dato lo svincolo :

- ad abbandonare le merci , libere da ogni onere , al tesoro pubblico , se questa possibilità è prevista dalla regolamentazione nazionale ;

- ovvero a far procedere alla loro distruzione sotto il controllo del servizio doganale , le eventuali spese sono a carico del dichiarante .

2 . L ' abbandono delle merci a beneficio del tesoro pubblico o la loro distruzione sotto il controllo del servizio doganale dispensa il dichiarante da pagamento dei dazi all ' importazione .

3 . L ' immissione in libera pratica delle scorie e dei detriti risultanti eventualmente dalla distruzione delle merci si effettua in base agli elementi di tassazione che sono loro propri , quali sono riconosciuti o ammessi dal servizio doganale alla data della distruzione .

Articolo 15

1 . Il servizio doganale prende le misure necessarie , compresa la vendita delle merci , per risolvere la situazione delle merci che non hanno potuto essere svincolate :

a ) in quanto la loro visita non ha potuto essere intrapresa o proseguita entro i termini richiesti per motivi imputabili al dichiarante ;

b ) oppure in quanto i documenti alla cui presentazione è subordinata la loro immissione in libera pratica non sono stati esibiti ;

c ) o in quanto i dazi all ' importazione non sono stati pagati o garantiti entro i termini richiesti .

2 . In caso di necessità il servizio doganale può far distruggere le merci che si trovano nelle condizioni di cui al paragrafo 1 .

L ' immissione in libera pratica delle scorie e dei detriti risultanti eventualmente da questa distruzione si effettua in base agli elementi di tassazione che sono loro propri , quali sono riconosciuti o ammessi dal servizio doganale alla data della distruzione .

3 . Quando il servizio doganale procede alla vendita delle merci , detta vendita si effettua secondo le procedure in vigore negli Stati membri . Le condizioni di immissione in libera pratica delle merci vendute sono definite secondo la procedura di cui all ' articolo 26 , paragrafi 2 e 3 .

TITOLO II

REGIMI PARTICOLARI

Articolo 16

1 . A decorrere dal 1° gennaio 1984 al più tardi gli Stati membri non applicano più procedure particolari diverse da quelle previste agli articoli da 17 a 22 .

Essi mettono in applicazione a decorrere da questa data l ' insieme di queste procedure particolari in tutta la misura consentita dalla loro organizzazione amministrativa .

2 . Le condizioni che l ' interessato deve soddisfare per ottenere l ' autorizzazione di far ricorso ad una delle procedure particolari definite agli articoli da 17 a 22 , nonchù le modalità pratiche di funzionamento di tali procedure , sono stabilite dalle autorità competenti .

L ' autorizzazione precitata può essere limitata a determinate merci . Può essere rilasciata a titolo occasionale o a titolo permanente . È revocabile .

3 . Salvo disposizioni contrarie degli articoli da 17 a 22 , il titolo I si applica alle procedure particolari previste da questi articoli .

A . Dispensa dalla dichiarazione scritta

Articolo 17

Fatta salva l ' applicazione delle disposizioni particolari previste nei riguardi delle spedizioni per posta e dei pacchi postali , le autorità competenti possono stabilire che :

a ) non sia richiesta la presentazione della dichiarazione di cui all ' articolo 2 per l ' immissione in libera pratica di merci in precedenza vincolate al regime di perfezionamento attivo ;

b ) non formino oggetto di una dichiarazione scritta le merci importate a scopi non commerciali nonchù le merci di esiguo valore , in particolare quelle contenute nei bagagli personali dei viaggiatori .

B . Dichiarazioni globali , periodiche o riepilogative

Articolo 18

1 . Fatto salvo l ' articolo 21 , le autorità competenti possono autorizzare il dichiarante a fornire o a ripetere ulteriormente alcune indicazioni della dichiarazione sotto forma di dichiarazioni complementari a carattere globale , periodico o riepilogativo .

2 . Se reputa che le indicazioni delle dichiarazioni complementari costituiscono , con le menzioni delle dichiarazioni cui esse si riferiscono , un atto unico ed indivisibile che è efficace alla data di accettazione della dichiarazione iniziale corrispondente .

3 . Le autorità competenti possono subordinare la concessione delle agevolazioni di cui al presente articolo alla costituzione di una garanzia di cui determinano la forma e l ' importo .

4 . Le dichiarazioni iniziali relative a ciascuna partita di merci devono in tutti i casi contenere le indicazioni necessarie all ' identificazione delle merci in questione .

C . Svincolo delle merci prima delle presentazione della dichiarazione ad esse relativa

Articolo 19

1 . Quando le circostanze lo giustificano , le autorità competenti possono svincolare le merci non appena esse siano state presentate , ai sensi dell ' articolo 5 , paragrafo 2 , all ' ufficio doganale a tal fine designato , senza che vi sia stata presentata la dichiarazione prevista all ' articolo 3 .

2 . Lo svincolo delle merci è subordinato alla presentazione presso l ' ufficio doganale competente di un documento commerciale o amministrativo , a scelta di tale ufficio , che contenga le indicazioni necessarie all ' identificazione delle merci e che deve essere accompagnato da una domanda , firmata dall ' interessato , di immissione in libera pratica .

a detto documento commerciale o amministrativo deve essere allegato ogni altro documento alla cui presentazione è eventualmente subordinata l ' immissione in libera pratica di una merce determinata .

L ' accettazione da parte dell ' ufficio doganale del documento commerciale o amministrativo ha lo stesso valore giuridico dell ' accettazione della dichiarazione di cui all ' articolo 3 .

3 . Il servizio doganale può , se lo giudica utile , subordinare lo svincolo delle merci alla loro visita sulla base delle indicazioni che figurano nel documento commerciale o amministrativo di cui al paragrafo 2 .

4 . La dichiarazione relativa alle merci oggetto dell ' autorizzazione di cui al paragrafo 1 deve essere presentata all ' ufficio doganale competente nei termini fissati dalle autorità competenti .

Ai fini dell ' applicazione dell ' articolo 11 , paragrafo 1 , tale dichiarazione prende effetto alla data d ' accettazione , da parte dell ' ufficio doganale , del documento commerciale o amministrativo di cui al paragrafo 2 .

5 . Senza pregiudizio dell ' articolo 21 il servizio doganale può accettare che le merci formino oggetto di dichiarazioni globali , periodiche o riepilogative . Tali dichiarazioni sono efficaci alla data in cui detto servizio ha accettato il documento commerciale o amministrativo di cui al paragrafo 2 .

6 . Il presente articolo non osta all ' esercizio da parte del servizio doganale di tutti i controlli che esso stima necessari per assicurare la regolarità delle operazioni .

7 . Le autorità competenti possono subordinare la concessione delle agevolazioni previste nel presente articolo alla costituzione di una garanzia di cui determinano la forma e l ' importo .

Articolo 20

1 . L ' autorità competenti possono autorizzare le persone fisiche o giuridiche , che procedono frequentemente all ' immissione in libera pratica di merci , a riceverle direttamente dopo la loro presentazione in dogana ai sensi dell ' articolo 2 della direttiva 68/132/CEE nei luoghi a tali fine designati per lo svincolo , e senza essere preventivamente oggetto , nell ' ufficio doganale competente , della dichiarazione di cui all ' articolo 3 .

2 . Immediatamente dopo l ' arrivo delle merci nei luoghi a tal fine designati , il titolare dell ' autorizzazione di cui al paragrafo 1 è tenuto :

a ) a comunicare tale arrivo alle autorità competenti , nella forma e secondo le modalità determinate da queste ultime , al fine di ottenere lo svincolo delle merci ;

b ) ad iscrivere le merci nelle proprie scritture . Tale iscrizione si effettua nella forma e secondo le modalità determinate dalle autorità competenti . Essa deve comportare l ' indicazione della data alla quale essa ha luogo nonchù le indicazioni necessarie all ' identificazione delle merci ;

c ) a tenere a disposizioni delle autorità competenti ogni documento , alla cui presentazione è eventualmente subordinata l ' applicazione delle disposizioni comunitarie che disciplinano l ' immissione in libera pratica delle merci .

Il compimento delle formalità previste alle lettere a ) e b ) ha lo stesso valore giuridico dell ' accettazione della dichiarazione di cui all ' articolo 3 .

3 . A condizione che il controllo della regolarità delle operazioni non risulti inficiato , le autorità competenti possono :

a ) invece di esigere , dal titolare dell ' autorizzazione , di attendere l ' arrivo effettivo delle merci prima di darne comunicazione all ' ufficio doganale competente , autorizzarlo a informarne detto ufficio non appena tale arrivo sia imminente ;

b ) in talune circostanze particolari giustificate dalla natura delle merci in causa e dal ritmo accelerato delle operazioni di importazione , dispensare il titolare dell ' autorizzazione dall ' obbligo di comunicare all ' ufficio doganale competente ogni arrivo di merci , a condizione che egli fornisca a tale ufficio ogni informazione che quest ' ultimo reputi necessaria per poter esercitare , all ' occorrenza , il suo diritto di visitare le merci . In tal caso , l ' iscrizione delle merci nelle scritture dell ' interessato produce gli effetti dello svincolo .

4 . Quando l ' ufficio doganale competente decide di procede alla visita delle merci , tale visita si effettua sulla base degli elementi che figurano nelle scritture dell ' interessato .

5 . La dichiarazione relativa alle merci che sono oggetto dell ' autorizzazione di cui al paragrafo I deve essere presentata all ' ufficio doganale competente nei termini fissati dalle autorità competenti .

Per l ' applicazione dell ' articolo 11 , paragrafo 1 , questa dichiarazione è efficace alla data in cui le merci sono iscritte nelle scritture dell ' interessato .

6 . L ' articolo 19 , paragrafi 5 , 6 e 7 si applica egualmente nel caso di ricorso alle disposizioni del presente articolo .

7 . L ' iscrizione delle merci nelle scritture dell ' interessato prevista al paragrafo 2 , lettera b ) può essere sostituita da un ' altra formalità definita dalle autorità competenti , la quale presenti garanzie analoghe .

D . Sostituzione totale o parziale delle indicazioni della dichiarazione con dati codificati

Articolo 21

1 . Le autorità competenti possono autorizzare il dichiarante a sostituire totalmente o parzialmente le indicazioni della dichiarazione scritta di cui all ' articolo 3 con l ' invio , all ' ufficio doganale a tal fine designato , ai fini del loro trattamento con calcolatore , di dati codificati o stabiliti in una qualsiasi altra forma determinata da dette autorità e corrispondenti alle indicazioni richieste per le dichiarazioni scritte .

2 . Le autorità competenti stabiliscono le condizioni alle quali è effettuato l ' invio dei dati di cui al paragrafo 1 .

3 . Il presente articolo non osta l ' esercizio da parte del servizio doganale di tutti i controlli che esso stima necessari per assicurare la regolarità delle operazioni .

E . Tassazione delle spedizioni composite

Articolo 22

1 . Quando una stessa spedizione è composta di merci indicate in diverse voci doganali e il trattamento di ciascuna merce a seconda della sua specie comporta un lavoro e delle spese sproporzionate rispetto all ' importo dei dazi all ' importazione ad esse applicabili , le autorità competenti possono accettare , su richiesta del dichiarante , che la totalità della spedizione sia tassata con riferimento alla specie di merce soggetta al dazio all ' importazione più elevato .

2 . La concessione dell ' agevolazione di cui al paragrafo 1 non compromette minimamente gli obblighi del dichiarante per quanto riguarda l ' elaborazione delle statistiche , alle condizioni previste nel regolamento ( CEE ) n . 1736/75 del Consiglio , del 24 giugno 1975 , relativo alle statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra gli Stati membri della stessa ( 6 ) , nonchù l ' applicazione delle altre disposizioni che disciplinano l ' immissione in libera pratica delle merci .

3 . L ' agevolazione di cui al paragrafo 1 può essere accordata a titolo generale ad un dichiarante per le spedizioni composte degli stessi tipi di merci che egli dichiara in modo continuo per la libera pratica .

4 . Le indicazioni che la dichiarazione relativa alle merci per cui si ricorre al presente articolo deve contenere , sono definite secondo la procedura di cui all ' articolo 26 , paragrafi 2 e 3 .

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 23

Quando in uno Stato membro le merci dichiarate per la libera pratica non sono contemporaneamente dichiarate per l ' immissione al consumo , le competenti autorità di tale Stato prendono tutte le misure necessarie per garantirne la libera circolazione all ' interno della Comunità .

Le merci in libera pratica possono essere a tale scopo vincolate ad un regime doganale che garantisca il rispetto delle misure nazionali che disciplinano l ' immissione in consumo delle merci . Quando le merci sono destinate ad essere trasportate immediatamente in un altro Stato membro , esse sono vincolate ad un regime doganale che ne garantisce la libera circolazione nella Comunità .

Articolo 24

1 . È istituito un comitato per la regolamentazione doganale generale , in appresso denominato « comitato » , composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione .

2 . Il comitato stabilisce il proprio regolamento interno .

Articolo 25

Il comitato può esaminare ogni questione relativa all ' applicazione della presente direttiva , che sia sollevata dal presidente a sua iniziativa oppure su richiesta del rappresentante di uno Stato membro .

Articolo 26

1 . Le disposizioni necessarie per l ' applicazione degli articoli 3 , 4 , 6 e 8 , dell ' articolo 9 , paragrafi 1 , 4 e 5 , dell ' articolo 10 , paragrafo 1 , dell ' articolo 11 , paragrafo 2 , degli articoli 13 e 14 , dell ' articolo 15 , paragrafo 1 e degli articoli da 18 a 22 sono adottate secondo la procedura definita ai paragrafi 2 e 3 .

2 . Il rappresentante della Commissione presenta al comitato un progetto delle misure da adottare . Il comitato formula il suo parere in merito a tale progetto nel termine che il presidente può stabilire in relazione all ' urgenza dei problemi . Il comitato si pronuncia a maggioranza di 41 voti ; ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all ' articolo 148 , paragrafo 2 , del trattato . Il presidente non partecipa alla votazione .

La Commissione adotta le misure progettate quando esse sono conformi al parere del comitato .

Quando le misure progettate non sono conformi al parere del comitato o in mancanza di parere di questo , la Commissione sottopone immediatamente al Consiglio una proposta relativa alle misure da adottare . Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata .

Se , al termine di un periodo di tre mesi dal momento in cui il Consiglio è adito , quest ' ultimo non ha deliberato , le misure sono adottate dalla Commissione .

Articolo 27

1 . Gli Stati membri prendono le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro sei mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del regolamento che definisce le condizioni secondo cui una persona è ammessa a compilare una dichiarazione in dogana .

Tuttavia se la data di pubblicazione precitata è anteriore al 1° gennaio 1981 , gli Stati membri possono rinviare fino al 1° luglio 1981 la messa in vigore di dette misure .

Gli Stati membri possono differire fino al 1° gennaio 1984 l ' applicazione effettiva degli articoli da 17 a 22 .

2 . Ogni Stato membro informa la Commissione delle misure che esso prende ai fini dell ' applicazione della presente direttiva . La Commissione comunica tali informazioni agli altri Stati membri .

Articolo 28

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva .

Fatto a Bruxelles , addì 24 luglio 1979 .

Per il Consiglio

Il Presidente

M . O ' KENNEDY

( 1 ) GU n . C 14 del 15 . 2 . 1974 , pag . 45 .

( 2 ) GU n . C 85 del 18 . 7 . 1974 , pag . 24 .

( 3 ) GU n . C 125 del 16 . 10 . 1974 , pag . 10 .

( 4 ) GU n . L 194 del 6 . 8 . 1968 , pag . 13 .

( 5 ) GU n . L 146 del 2 . 6 . 1978 , pag . 19 .

( 6 ) GU n . L 183 del 14 . 7 . 1975 , pag . 3 .

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