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Document 31979L0117

Direttiva 79/117/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1978, relativa al divieto di immettere in commercio e impiegare prodotti fitosanitari contenenti determinate sostanze attive

GU L 33 del 8.2.1979, p. 36–40 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL, ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 13/06/2011; abrogato da 32009R1107

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1979/117/oj

31979L0117

Direttiva 79/117/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1978, relativa al divieto di immettere in commercio e impiegare prodotti fitosanitari contenenti determinate sostanze attive

Gazzetta ufficiale n. L 033 del 08/02/1979 pag. 0036 - 0040
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 10 pag. 0168
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 24 pag. 0046
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 10 pag. 0168
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 15 pag. 0126
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 15 pag. 0126


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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 21 dicembre 1978

relativa al divieto di immettere in commercio e impiegare prodotti fitosanitari contenenti determinate sostanze attive

( 79/117/CEE )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 100 ,

vista la proposta della Commissione ( 1 ) ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 2 ) ,

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 3 ) ,

considerando che la produzione vegetale ha una funzione di grande importanza nella Comunità economica europea ;

considerando che tale produzione è costantemente minacciata da organismi nocivi e da malerbe e che è pertanto indispensabile proteggerla contro tali rischi onde evitare una diminuzione delle rese e contribuire nel contempo alla sicurezza degli approvvigionamenti ;

considerando che uno dei principali mezzi per proteggere le piante e i prodotti vegetali e per incrementare la produttività dell ' agricoltura è l ' impiego di prodotti fitosanitari ;

considerando che tali prodotti fitosanitari non hanno soltanto effetti favorevoli sulla produzione vegetale ; che essi comportano anche rischi per l ' uomo e per l ' ambiente , trattandosi in genere di sostanze tossiche o di prodotti pericolosi ;

considerando che l ' impiego totale o parziale di taluni prodotti fitosanitari comporta rischi particolarmente seri , tanto da non poter essere più a lungo tollerato ;

considerando che gli Stati membri hanno non solo disciplinato l ' immissione in commercio dei prodotti fitosanitari , ma altresì previsto , per taluni di essi , restrizioni o divieti d ' impiego applicabili anche alla loro commercializzazione ;

considerando che esistono differenze tra le disposizioni in materia dei vari Stati membri e che tali differenze rappresentano un ostacolo agli scambi che incide direttamente sull ' instaurazione e sul funzionamento del mercato comune ;

considerando che è quindi opportuno eliminare tali ostacoli armonizzando le disposizioni legislative , regolamentari e amministrative esistenti negli Stati membri ;

considerando che appare giustificato ammettere come principio fondamentale il divieto di tutti i prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive che , anche se correttamente usate per lo scopo voluto , presentano o rischiano di presentare effetti nocivi per la salute dell ' uomo o degli animali , o effetti sfavorevoli non accettabili per l ' ambiente ;

considerando che , per numerosi prodotti di questo genere , possono essere tuttavia consentite talune deroghe a livello nazionale , limitatamente a particolari impieghi giustificati da motivi di carattere ecologico e tali da comportare un rischio minore rispetto agli altri impieghi precedentemente consentiti ;

considerando che tali deroghe dovrebbero essere gradualmente abolite via via che divengono disponibili trattamenti meno pericolosi ; che , per talune di esse , è prevista quindi a tal fine una data limite ;

considerando che è d ' altra parte necessario riconoscere agli Stati membri , subordinatamente a determinate condizioni , il diritto di sospendere temporaneamente e sotto la loro responsabilità certi divieti d ' impiego qualora la produzione vegetale sia minacciata da un pericolo imprevedibile , contro il quale non esistono altri mezzi di difesa ;

considerando che la direttiva non si applica ai prodotti fitosanitari destinati a scopi di ricerca o di analisi ;

considerando che è inoltre opportuno escludere dal campo di applicazione delle disposizioni comunitarie i prodotti fitosanitari destinati all ' esportazione verso i paesi terzi , in quanto detti paesi dispongono in genere di una normativa differente in materia ;

considerando che l ' applicazione della presente direttiva e l ' adattamento dell ' allegato all ' evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche richiedono una stretta cooperazione tra la Commissione e gli Stati membri ; che la procedura del comitato permanente fitosanitario , anche se provvisoriamente limitata nel tempo , e l ' intervento del comitato scientifico per gli antiparassitari costituiscono una base adeguata per tale cooperazione ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

La presente direttiva riguarda il divieto di immettere in commercio e di impiegare prodotti fitosanitari contenenti determinate sostanze attive .

Articolo 2

Ai sensi della presente direttiva si intendono per :

1 . Prodotti fitosanitari

Le sostanze attive e le preparazioni contenenti una o più sostanze attive destinate a :

1.1 . combattere organismi nocivi alle piante o ai prodotti vegetali o prevenirne l ' azione , ove tali sostanze o preparazioni non siano definite nelle disposizioni seguenti ,

1.2 . influire sui processi vitali delle piante senza peraltro agire da fertilizzanti ,

1.3 . conservare i prodotti vegetali , semprechù non esistano disposizioni speciali del Consiglio o della Commissione in materia di conservativi ,

1.4 . distruggere le malerbe , o

1.5 . distruggere talune parti di piante o impedire uno sviluppo indesiderato delle piante .

2 . Sostanze

Gli elementi chimici e loro composti quali si presentano allo stato naturale o quali vengono fabbricati .

3 . Preparazioni

Le miscele o soluzioni composte da due o più sostanze o da microrganismi o virus usate come prodotti fitosanitari .

4 . Sostanze attive

Le sostanze , microrganismi e virus dotati di effetti generici o specifici

4.1 . nei confronti di organismi nocivi , o

4.2 . su piante , parti di piante o prodotti vegetali .

5 . Vegetali

Le piante vive e le parti vive di piante , compresi i frutti freschi e le sementi .

6 . Prodotti vegetali

I prodotti di origine vegetale non trasformati ovvero sottoposti soltanto a trattamenti semplici quali la macinazione , l ' essiccazione o la compressione , esclusi i vegetali ai sensi del punto 5 .

7 . Organismi nocivi

I nemici dei vegetali o dei prodotti vegetali , che appartengono al regno animale o vegetale o si presentano sotto forma di virus , di micoplasmi o di altri agenti patogeni .

8 . Animali

Gli animali appartenenti a specie normalmente alimentate e allevate o consumate dall ' uomo .

9 . Immissione in commercio

Qualsiasi consegna a terzi , sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito .

10 . Ambiente

Il rapporto tra acqua , aria , terra , nonchù tutte le forme biologiche e gli esseri umani .

Articolo 3

Gli Stati membri provvedono affinchù i prodotti fitosanitari contenenti una o più delle sostanze attive elencate nell ' allegato non vengano immessi in commercio nù impiegati .

Il primo comma non si applica alle impurità di trascurabile importanza dovute al procedimento di fabbricazione purchù siano esclusi effetti negativi per gli uomini , gli animali e l ' ambiente .

Articolo 4

1 . In deroga al disposto dell ' articolo 3 , gli Stati membri sono autorizzati temporaneamente a consentire l ' immissione in commercio o l ' impiego nel loro territorio nazionale di prodotti fitosanitari contenenti alcune delle sostanze attive elencate nell ' allegato , colonna 1 , nei casi specificati nella colonna 2 .

2 . In caso di applicazione del paragrafo 1 , lo Stato membro interessato ne informa gli altri Stati membri e la Commissione e , su richiesta della Commissione , comunica a quest ' ultima indicazioni sull ' entità dell ' uso di ciascuna delle sostanze attive in questione .

Articolo 5

La presente direttiva non si applica ai prodotti fitosanitari destinati

a ) a scopi di ricerca o di analisi , o

b ) all ' esportazione verso i paesi terzi .

Articolo 6

1 . Previa consultazione , da parte della Commissione , del comitato scientifico per gli antiparassitari , istituito con decisione 78/436/CEE ( 4 ) , sono adottate secondo la procedura di cui all ' articolo 8 :

a ) tutte le modifiche da apportare all ' interno dei gruppi di sostanze A ( composti del mercurio ) e B ( composti organici clorurati persistenti ) della colonna 1 dell ' allegato ;

b ) tutte le modifiche da apportare alla colonna 2 dell ' allegato . Qualora una deroga debba essere annullata , non è necessaria una consultazione preliminare del comitato scientifico se tutti gli Stati membri hanno comunicato alla Commissione di non avere o di non avere più l ' intenzione di ricorrere a tale deroga . Tale comunicazione può essere fornita al comitato permanente fitosanitario , istituito con decisione 76/894/CEE ( 5 ) .

2 . Il paragrafo 1 è applicabile per un periodo di cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 1981 .

Il Consiglio , che delibera all ' unanimità su proposta della Commissione , può decidere di prorogare la durata di applicazione del paragrafo 1 o di sopprimere qualsiasi limitazione di applicazione .

3 . Su proposta della Commissione , il Consiglio adotta tutte le modifiche da apportare all ' allegato non previste dal paragrafo 1 .

4 . La Commissione esamina almeno ogni due anni se la colonna 2 dell ' allegato debba essere modificata , e in quale misura .

5 . Tutte le modifiche da apportare all ' allegato si basano sull ' evoluzione delle cognizioni scientifiche e tecniche .

6 . Una sostanza attiva è iscritta nell ' allegato se la sua applicazione - anche in caso di uso adeguato al fine perseguito - presenta o rischia di presentare

a ) effetti nocivi per la salute dell ' uomo o degli animali , ovvero

b ) effetti sfavorevoli non accettabili per l ' ambiente .

Articolo 7

1 . Qualora , a causa di un pericolo imprevedibile che minaccia la produzione vegetale e non può essere combattuto con altri mezzi , in uno Stato membro appaia necessario impiegare un prodotto fitosanitario contenente una o più delle sostanze attive elencate nell ' allegato , lo Stato membro interessato può consentire la commercializzazione e l ' impiego di tale prodotto per un periodo massimo di 120 giorni , informandone immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione .

2 . L ' eventuale continuazione o ripetizione delle misure prese dagli Stati membri in applicazione del paragrafo precedente , e le relative modalità sono stabilite senza indugio secondo la procedura di cui all ' articolo 8 .

Articolo 8

1 . Nel casi in cui è fatto riferimento alla procedura di cui al presente articolo , il comitato permanente fitosanitario , in appresso denominato « il comitato » , è chiamato a pronunciarsi senza indugio dal suo presidente , sia su iniziativa di quest ' ultimo , sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro .

2 . In seno al comitato è attribuita ai voti degli Stati membri la ponderazione di cui all ' articolo 148 , paragrafo 2 , del trattato . Il presidente non partecipa alla votazione .

3 . Il rappresentante della Commissione presenta un progetto delle misure da adottare . Il comitato formula il suo parere in merito a tali misure nel termine che il presidente può stabilire in relazione all ' urgenza dei problemi in esame . Esso si pronuncia a maggioranza di quarantuno voti .

4 . La Commissione adotta misure che sono di immediata applicazione se sono conformi al parere del comitato . Tuttavia , qualora non siano conformi al parere del comitato o in mancanza di un parere , la Commissione presenta immediatamente al Consiglio una proposta sulle misure da adottare . Il Consiglio adotta le misure a maggioranza qualificata .

Se il Consiglio non ha deliberato entro tre mesi dalla presentazione delle proposte , la Commissione adotta le misure da essa decise , che sono di immediata applicazione .

Articolo 9

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative , regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° gennaio 1981 . Essi ne informano immediatamente la Commissione .

Articolo 10

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva .

Fatto a Bruxelles , addì 21 dicembre 1978 .

Per il Consiglio

Il Presidente

Otto Graf LAMBSDORFF

( 1 ) GU n . C 200 del 26 . 8 . 1976 , pag . 10 .

( 2 ) GU n . C 30 del 7 . 2 . 1977 , pag . 38 .

( 3 ) GU n . C 114 dell ' 11 . 5 . 1977 , pag . 16 .

( 4 ) GU n . L 124 del 12 . 5 . 1978 , pag . 16 .

( 5 ) GU n . L 340 del 9 . 12 . 1976 , pag . 25 .

ALLEGATO

Denominazione delle sostanze attive o dei gruppi di sostanze attive di cui all ' articolo 3 * Casi di immissione in commercio o di impiego autorizzati in conformità dell ' articolo 4 *

A . Composti del mercurio * *

1 . Ossido di mercurito * Pittura di protezione contro il Nectria galligena ( cancro ) degli alberi da frutta con seme dopo il raccolto e fino alla fioritura *

2 . Cloruro mercuroso ( Calomelano ) * a ) contro la Plasmodiophora su Brassicae *

* b ) trattamento delle sementi e dei tuberi seme di cipolle contro lo Sclerotium cepivorum *

* c ) trattamento del tappeto erboso ornamentale e del tappeto erboso per campi sportivi contro la Sclerotinia ed il Fusarium *

3 . Altri composti inorganici del mercurio * *

4 . Alchil derivati del mercurio * a ) immersione di bulbi di fiori e tuberi seme di patata *

* b ) trattamento delle sementi di cereali di base e prebase , escluso il granturco e le sementi di barbabietole da zucchero *

5 . Alcoxialchil e aril derivati del mercurio * a ) pittura di protezione contro il Nectria galligena ( cancro ) degli alberi da frutta con seme dopo il raccolto e fino alla fioritura *

* b ) trattamento autunnale contro il Nectria galligena ( cancro ) dei meli « Bramley » se necessario nell ' Irlanda del Nord dopo un ' estate eccezionalmente umida *

* c ) immersione dei bulbi di fiori e dei tuberi seme di patata *

* d ) trattamento delle sementi di cereali , barbabietole , lino e ravizzone *

B . Composti organici clorurati persistenti * *

1 . Aldrin * a ) trattamento del suolo contro l ' Otiorrhynchus nei vivai , nelle fragolaie prima della piantagione , nelle colture di piante ornamentali e nei vigneti *

* b ) trattamento delle patate coltivate su terreni già adibiti a pascolo contro Agriotes in Irlanda e nel Regno Unito *

* c ) trattamento dei narcisi che devono rimanere 2 o 3 anni della terra contro Merodon equestris , Eumerus strigatus e Eumerus tuberculatus

2 . Chlordan * *

3 . Dieldrin * *

4 . DDT * a ) immersione delle plantule di conifere contro l ' Hylobius *

* b ) trattamento di alberi singoli contro Scolytidae per la lotta contro il Ceratocystis ulmi *

* c ) trattamento delle barbabietole da zucchero , delle patate e del tappeto erboso ornamentale o per campi sportivi contro Melolontha , Amphimallon , Phyllopertha , Cetonia e Serica *

* d ) trattamento delle barbabietole da zucchero , delle patate , delle fragole , delle carote e delle piante ornamentali contro Agrotis e Euxoa *

* e ) trattamento dei cereali contro la Tipula *

5 . Endrin * a ) insetticida dei ciclamini e dei materiali di riproduzione delle fragole contro gli acari *

* b ) trattamento contro Arvicola terrestris L . nei frutteti senza sottocoltura *

6 . HCH contenente meno del 99,0 % dell ' isomero gamma * *

7 . Eptacloro * trattamento , nella fase della preparazione , delle sementi delle barbabietole contro Atomaria linearis , Agriotes spec . , Myriapoda e Collembola *

8 . Esaclorobenzene *

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