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Document 31979L0109

Direttiva 79/109/CEE del Consiglio, del 24 gennaio 1979, che modifica la direttiva 64/432/CEE per quanto concerne la brucellosi

GU L 29 del 3.2.1979, p. 20–23 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL, ES, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/07/1998; abrog. impl. da 31997L0012

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1979/109/oj

31979L0109

Direttiva 79/109/CEE del Consiglio, del 24 gennaio 1979, che modifica la direttiva 64/432/CEE per quanto concerne la brucellosi

Gazzetta ufficiale n. L 029 del 03/02/1979 pag. 0020 - 0023
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 24 pag. 0014
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 15 pag. 0118
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 15 pag. 0118


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CONSIGLIO

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 24 gennaio 1979

che modifica la direttiva 64/432/CEE per quanto concerne la brucellosi

( 79/109/CEE )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare gli articoli 43 e 100 ,

vista la proposta della Commissione ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ) ,

considerando che la direttiva 64/432/CEE del Consiglio , del 26 giugno 1964 , relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina ( 3 ) , modificata da ultimo dalla direttiva 77/98/CEE ( 4 ) , stabilisce norme comuni in ordine alle misure contro la brucellosi , applicabili agli animali destinati al commercio intracomunitario ;

considerando che misure equivalenti per la diagnosi e il controllo della brucellosi bovina sono tuttora applicabili , a titolo derogatorio , nei nuovi Stati membri ; che , per salvaguardare il libero commercio dei bovini e dei suini all ' interno della Comunità , è necessario un adattamento delle disposizioni tecniche contenute nella direttiva 64/432/CEE , relative alla brucellosi , in base alla situazione esistente ;

considerando che , tenuto conto delle nuove acquisizioni scientifiche e degli sviluppi delle tecniche di diagnosi e di controllo della brucellosi bovina , è emersa la necessità di un aggiornamento delle misure comunitarie esistenti in materia ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

All ' articolo 2 della direttiva 64/432/CEE , viene aggiunto il seguente punto :

« o ) Regione : Parte del territorio di uno Stato membro , la cui superficie è di almeno 2 000 km2 , sottoposta ad un controllo da parte delle autorità competenti e comprendente almeno una delle seguenti circoscrizioni amministrative :

vedi G.U .

- per l ' Italia : Provincia » .

vedi G.U . » .

Articolo 2

All ' articolo 3 della direttiva 64/432/CEE , viene aggiunto il seguente paragrafo :

« 13 . In deroga all ' allegato A , capitolo II A 1 c ) , comma ii ) , può essere deciso , secondo la procedura di cui all ' articolo 12 , che in uno Stato membro o in una parte di uno Stato membro composta da più regioni contigue in cui il 99,8 % degli allevamenti bovini è stato dichiarato ufficialmente indenne da brucellosi , ai sensi dell ' articolo 2 , lettera e ) , per almeno 10 anni e in cui non si è constatato alcun caso di aborto dovuto ad infezione da Brucella da almeno 3 anni , le prove di controllo per il mantenimento di tale status possano essere effettuate secondo condizioni ed in regioni da precisare secondo la stessa procedura .

In caso di inadempienza ad una delle condizioni previste al primo comma , la Commissione , dopo aver valutato le condizioni di ricomparsa della brucellosi , presenta al comitato veterinario permanente una proposta di decisione intesa ad annullare la decisione di deroga adottata nei confronti dello Stato membro in questione o della parte di tale Stato membro composta da più regioni contigue .

Può essere altresì deciso , secondo la procedura di cui all ' articolo 12 , che il regime previsto nell ' allegato A , capitolo II A 1 c ) , comma iii ) , si applichi ad una parte di uno Stato membro composta da più regioni contigue » .

Articolo 3

Nell ' allegato A , capitolo II A 1 c ) della direttiva 64/432/CEE , il testo del comma i ) è sostituito dal seguente :

« i ) hanno presentato , in occasione di due sieroagglutinazioni praticate ufficialmente ad intervalli di tre mesi almeno e di dodici mesi al massimo e secondo le disposizioni dell ' allegato C , un tasso brucellare inferiore a 30 u.i . agglutinanti per millilitro , rimanendo inteso che :

- la prima sieroagglutinazione può essere sostituita da tre prove dell ' anello ( ring test ) effettuate ad intervalli di tre mesi purchù tuttavia la seconda sieroagglutinazione sia effettuata almeno sei settimane dopo la terza prova dell ' anello ;

- la prima sieroagglutinazione di cui al primo trattino può essere sotituita da una prova all ' antigene di Brucella tamponato effettuata conformemente alle disposizioni dell ' allegato C , punto D ; » .

Articolo 4

Nella fase introduttiva dell ' allegato A , capitolo II A 1 d ) , comma i ) , della direttiva 64/4362/CEE , dopo le parole « nello Stato membro » , sono inserite le parole « o in una parte di uno Stato membro composta da più regioni contigue » .

Articolo 5

Nell ' allegato A , capitolo II A 1 c ) della direttiva 64/432/CEE , il testo del comma ii ) è sostituito dai seguenti punti :

« ii ) vengono controllati annualmente per stabilire l ' assenza di brucellosi mediante tre prove dell ' anello effettuate ad intervalli di almeno tre mesi o due prove dell ' anello effettuate a intervalli di almeno tre mesi ed una prova sierologica ( prova di sieroagglutinazione o prova all ' antigene di Brucella tamponato o prova di plasmoagglutinazione o prova dell ' anello di latte su plasma sanguigno ) effettuata non meno di sei settimane dopo la seconda prova dell ' anello . Se le prove dell ' anello non vengono effettuate , due prove sierologiche ( prova di sieroagglutinazione o prova all ' antigene di Brucella tamponato o prova di plasmoagglutinazione o prova dell ' anello di latte su plasma sanguigno ) devono essere effettuate ogni anno ad un intervallo non inferiore a tre mesi e non superiore a sei mesi .

Se , in uno Stato membro o in una regione di uno Stato membro in cui tutti gli allevamenti bovini sono sottoposti a operazioni ufficiali di lotta contro la brucellosi , la percentuale degli allevamenti bovini infetti non supera l ' 1 % , è sufficiente effettuare ogni anno due prove dell ' anello ad intervalli di almeno tre mesi , oppure una prova sierologica ( prova di sieroagglutinazione o prova all ' antigene di Brucella tamponato o prova di plasmoagglutinazione o prova dell ' anello di latte su plasma sanguigno ) ;

iii ) si può rinunciare alle prescrizioni relative al controllo annuale dell ' assenza di brucellosi previsto nel comma ii ) in ogni Stato membro in cui il 99,8 % almeno del patrimonio bovino è riconosciuto ufficialmente indenne da brucellosi da almeno quattro anni ; in tal caso l ' intervallo tra i controlli può essere portato a due anni e i controlli devono essere effettuati mediante una delle prove sierologiche menzionate nel comma ii ) ; » .

Articolo 6

Nell ' allegato A , capitolo II A 2 della direttiva 64/432/CEE , il testo della lettera b ) è sostituito dal seguente :

« b ) tutte le femmine della specie bovina , o una parte di esse , sono state vaccinate :

- entro i primi 6 mesi di età , con vaccino vivo Buck 19 o con altri vaccini autorizzati secondo la procedura dell ' articolo 12 ,

- entro i primi 15 mesi di età , con vaccino ucciso con adiuvante 45/20 , controllato e riconosciuto ufficialmente ; » .

Articolo 7

Nell ' allegato A , capitolo II A 2 della direttiva 64/432/CEE , il testo della lettera c ) è sostituito dal seguente :

« c ) tutti i bovini soddisfano le condizioni indicate nel punto 1 , lettera b ) e c ) , rimanendo inteso che i bovini di età inferiore a 30 mesi , vaccinati con vaccino vivo Buck 19 , possono presentare un tasso brucellare pari o superiore a 30 unità internazionali agglutinanti per millilitro , ma inferiore a 80 unità internazionali agglutinanti per millilitro , semprechù presentino , alla reazione di fissazione del complemento :

- un tasso inferiore a 30 unità CEE , se si tratta di femmine vaccinate da meno di dodici mesi ,

- un tasso inferiore a 20 unità CEE in tutti gli altri casi .

Le sieroagglutinazioni di cui al punto 1 , lettera c ) i ) , primo trattino , possono essere sostituite da prove all ' antigene di Brucella tamponato , effettuate conformemente alle disposizioni dell ' allegato C , punto D ; » .

Articolo 8

Nell ' allegato A , capitolo II A 2 d ) , prima riga del secondo comma della direttiva 64/432/CEE , è inserita l ' espressione « con vaccino vivo 19 e » fra le parole « vaccinato » e « di » .

Articolo 9

Nell ' allegato C della direttiva 64/432/CEE sono aggiunti i seguenti punti :

« D . Prova all ' antigene di Brucella tamponato

La prova all ' antigene di Brucella tamponato può essere effettuata secondo uno dei seguenti metodi :

A . Metodo manuale

1 . Come siero standard è impiegato il secondo siero internazionale standard anti-Brucella abortus , fornito dal Central Veterinary Laboratory , Weybridge , Surrey , Inghilterra .

2 . L ' antigene è preparato senza riferimento alla concentrazione delle cellule , ma la sua sensibilità deve essere standardizzata rispetto al secondo siero internazionale standard anti-Brucella abortus , in modo tale che l ' antigene dia reazione positiva con un siero diluito 1 : 47,5 e reazione negativa con un siero diluito 1 : 55 .

3 . L ' antigene deve essere sospeso in diluente per l ' antigene di Brucella tamponato a pH 3,65 ± 0,5 , i può essere stato colorato mediante rosa Bengala .

4 . Per la preparazione dell ' antigene devono essere utilizzati il ceppo Weybridge n . 99 oppure l ' USDA 1119 o qualunque altro ceppo di sensibilità equivalente .

5 . I terreni di coltura impiegati per la conservazione del ceppo in laboratorio e per la produzione dell ' antigene devono essere tali da non provocare la dissociazione batterica ( S - R ) ; sono raccomandabili il terreno agarpatata oppure i metodi di coltura continua .

6 . L ' antigene deve essere controllato nei confronti di 8 sieri liofilizzati riconosciuti rispettivamente positivi e negativi .

7 . La sorveglianza e il controllo ufficiale dei sieri e degli antigeni standard sono effettuati dagli organismi ufficiali elencati nell ' allegato C , punto A 9 .

8 . L ' antigene deve essere fornito pronto per l ' uso .

9 . La prova all ' antigene di Brucella tamponato deve essere effettuata nel modo seguente :

a ) porre una goccia ( 0,03 ml ) di antigene a fianco di una goccia ( 0,03 ml ) del siero su una piastra bianca ;

b ) mescolare con un agitatore , prima in linea retta , poi tracciando dei cerchi del diametro di 10-12 mm circa ;

c ) agitare la piastra alternativamente per 4 minuti ( circa 30 movimenti al minuto ) ;

d ) effettuare la lettura della prova in buone condizioni d ' illuminazione ; in mancanza di agglutinazione la prova sarà considerata negativa ; qualsiasi grado di agglutinazione va considerato positivo , salvo quando appare chiara un ' eccessiva essiccazione intorno ai margini .

B . Metodo automatizzato

Il metodo automatizzato deve essere sensibile ed esatto almeno quanto il metodo manuale .

E . Prova dell ' anello di latte , effettuata su plasma sanguigno

A . Prelievo del plasma sanguigno

Le provette con il sangue reso non coagulabile mediante aggiunta di EDTA sono centrifugate per 3 minuti a 3 000 giri al minuto e poi conservate per 12-24 ore a 37° C .

B . Impostazione diagnostica

Si versano 0,2 ml di plasma stabilizzato in una provetta contenente 1 ml di latte crudo . Dopo aver agitato , si aggiunge una goccia ( 0,05 ml ) di antigene ABR e si agita nuovamente . L ' antigene è standardizzato rispetto ad un antigene standard messo a disposizione dall ' istituto menzionato al punto A 9 a ) .

Dopo aver lasciato riposare per 45 minuti ad una temperatura di 37° C , si esamina il risultato entro 15 minuti . La prova è considerata positiva se l ' anello di latte ha la stessa colorazione o una colorazione più pronunciata di quella della colonna di latte .

F . Agglutinazione del plasma sanguigno

Il plasma sanguigno ottenuto conformemente al metodo di cui alla sezione E , punto A , può essere utilizzato immediatamente dopo centrifugazione senza che sia necessario procedere alla stabilizzazione termica .

Si mescolano 0,05 ml di plasma con 1 ml di antigene per la sieroagglutinazione al 50 % , il che corrisponde ad un titolo di diluizione 1 : 20 nel caso della sieroagglutinazione . Si esamina il risultato dopo aver lasciato riposare per 18-24 ore alla temperatura di 37° C . La prova è considerata positiva se l ' agglutinazione è uguale o superiore al 50 % » .

Articolo 10

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative , regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente direttiva entro il 1 ° aprile 1979 e ne informano immediatamente la Commissione .

Articolo 11

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva .

Fatto a Bruxelles , addì 24 gennaio 1979 .

Per il Consiglio

Il Presidente

J . FRANÇOIS-PONCET

( 1 ) GU n . C 266 del 7 . 11 . 1977 , pag . 45 .

( 2 ) GU n . C 18 del 23 . 1 . 1978 , pag . 35 .

( 3 ) GU n . 121 del 29 . 7 . 1964 , pag . 1977/64 .

( 4 ) GU n . L 26 del 31 . 1 . 1977 , pag . 81 .

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