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Document 31978L0686

    Direttiva 78/686/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di dentista e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi

    GU L 233 del 24.8.1978, p. 1–9 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL, ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 19/10/2007; abrogato da 32005L0036

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1978/686/oj

    31978L0686

    Direttiva 78/686/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di dentista e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi

    Gazzetta ufficiale n. L 233 del 24/08/1978 pag. 0001 - 0009
    edizione speciale finlandese: capitolo 16 tomo 1 pag. 0033
    edizione speciale greca: capitolo 05 tomo 3 pag. 0012
    edizione speciale svedese/ capitolo 16 tomo 1 pag. 0033
    edizione speciale spagnola: capitolo 06 tomo 2 pag. 0032
    edizione speciale portoghese: capitolo 06 tomo 2 pag. 0032


    DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 25 luglio 1978 concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di dentista e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi (78/686/CEE)

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 49, 57, 66 e 235,

    vista la proposta della Commissione,

    visto il parere del Parlamento europeo (1),

    visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

    considerando che, in applicazione del trattato, qualsiasi trattamento discriminatorio basato sulla nazionalità, in materia di stabilimento e di prestazione di servizi, è vietato dopo la fine del periodo transitorio ; che il principio del trattamento nazionale così realizzato riguarda in particolare il rilascio di un'autorizzazione eventualmente richiesta per accedere alle attività di dentista, nonché l'iscrizione o l'appartenenza ad associazioni o ad organismi professionli;

    considerando che appare quindi opportuno prevedere disposizioni intese ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi di dentista;

    considerando che, in applicazione del trattato, gli Stati membri sono tenuti a non concedere alcun aiuto tale da falsare le condizioni di stabilimento;

    considerando che l'articolo 57, paragrafo 1, del trattato, prevede che vengano adottate direttive concernenti il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli ; che la presente direttiva è intesa al riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di dentista che danno accesso all'esercizio della odontoiatria nonché dei diplomi, certificati ed altri titoli di dentista specialista;

    considerando che, per quanto riguarda la formazione del dentista specialista, è opportuno procedere a tale reciproco riconoscimento dei titoli di formazione quando questi ultimi, pur senza essere una condizione di accesso all'attività di dentista specialista, costituiscono una condizione per l'uso di un titolo di specializzazione;

    considerando che, in ragione delle divergenze esistenti attualmente negli Stati membri fra il numero delle specializzazioni di odontoiatria, i modi o la durata della formazione ai fini del loro conseguimento, è necessario prevedere talune disposizioni di coordinamento tali da consentire agli Stati membri di procedere al reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati o altri titoli ; che tale coordinamento viene realizzato con la direttiva 78/687/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attività di dentista (3); (1)GU n. C 101 del 4.8.1970, pag. 19. (2)GU n. C 36 del 28.3.1970, pag. 17. (3)Vedi pag. 10 della presente Gazzetta ufficiale.

    considerando che, poiché il coordinamento di cui trattasi non ha il risultato di armonizzare tutte le disposizioni degli Stati membri concernenti la formazione dei dentisti specialisti, è tuttavia opportuno procedere al reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di dentista specialista, non comuni a tutti gli Stati membri, senza che sia esclusa la possibilità di un'ulteriore armonizzazione in questo settore ; che si è stati al riguardo del parere di limitare il riconoscimento di questi diplomi, certificati ed altri titoli di dentista specialista soltanto agli Stati membri che hanno le specializzazioni in questione;

    considerando che, poiché per quanto concerne l'uso del titolo di formazione, una direttiva concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi non comporta necessariamente una equivalenza materiale delle formazioni cui si riferiscono tali diplomi, è opportuno autorizzarne l'uso soltanto nella lingua dello Stato membro di origine o di provenienza;

    considerando che, per agevolare l'applicazione della presente direttiva da parte delle amministrazioni nazionali, gli Stati membri possono esigere che i beneficiari che soddisfano le condizioni di formazione da essa previste presentino, unitamente al loro titolo di formazione, un certificato rilasciato dalle competenti autorità dello Stato membro d'origine o di provenienza, che attesti che i titoli corrispondono a quelli previsti dalla presente direttiva;

    considerando che, in caso di prestazione di servizi, l'esigenza dell'iscrizione o dell'appartenenza ad associazioni o ad organismi professionali, connessa al carattere stabile e permanente dell'attività esercitata nello Stato membro ospitante, costituirebbe incontestabilmente una remora per il prestatore, dato il carattere temporaneo della sua attività ; che, quindi, è opportuno non richiedere tale iscrizione o appartenenza ; che, in tal caso, è tuttavia necessario assicurare il controllo della disciplina professionale di competenza delle suddette associazioni o organismi professionali ; che a tal uopo, con riserva dell'applicazione dell'articolo 62 del trattato, è necessario prevedere la possibilità di imporre al beneficiario l'obbligo di notificare la prestazione di servizi all'autorità competente dello Stato membro ospitante;

    considerando che, in materia di moralità e di onorabilità, è necessario distinguere le condizioni che possono essere richieste per un primo accesso alla professione da quelle per il suo esercizio;

    considerando che, per quanto riguarda le attività salariate di dentista, il regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità (1), non contiene disposizioni specifiche per le professioni regolamentate in materia di moralità e di onorabilità, di disciplina professionale e di possesso di un titolo ; che secondo gli Stati membri le regolamentazioni in questione sono o possono essere applicabili tanto ai salariati quanto ai non salariati ; che in tutti gli Stati membri le attività di dentista sono o saranno subordinate al possesso di un diploma, certificato o altro titolo di dentista ; che queste attività sono esercitate sia da indipendenti che da salariati o, alternativamente, da una medesima persona nel corso della sua carriera professionale in qualità di salariato e di non salariato e considerando che per favorire pienamente la libera circolazione dei professionisti nella Comunità è necessario estendere al dentista salariato l'applicazione della presente direttiva;

    considerando che la professione di dentista non è ancora organizzata in Italia ; che è quindi necessario concedere all'Italia un termine supplementare per riconoscere i diplomi di dentista rilasciati dagli altri Stati membri;

    considerando inoltre che da queste circostanze risulta che i titolari di una laurea in medicina rilasciata in Italia non possono disporre di un attestato rispondente ai requisiti dell'articolo 19 della presente direttiva;

    considerando che, dato quanto precede, è necessario differire sia l'obbligo per l'Italia di riconoscere i diplomi rilasciati dagli altri Stati membri che l'obbligo per gli Stati membri di riconoscere i diplomi di cui all'articolo 19 rilasciati in Italia,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

    CAPITOLO I CAMPO DI APPLICAZIONE

    Articolo 1

    La presente direttiva si applica alle attività di dentista quali sono definite all'articolo 5 della direttiva 78/687/CEE esercitate con i seguenti titoli: - nella Repubblica federale di Germania:

    Zahnarzt; (1)GU n. L 257 del 19.10.1968, pag. 2.

    - in Belgio:

    licencié en science dentaire / licentiaat in de tandheelkunde;

    - in Danimarca:

    Tandlæge;

    - in Francia:

    chirurgien-dentiste;

    - in Irlanda:

    dentist, dental practitioner o dental surgeon;

    - in Italia:

    il titolo la cui denominazione sarà notificata dall'Italia agli Stati membri e alla Commissione entro il termine previsto all'articolo 24, paragrafo 1;

    - nel Lussemburgo:

    médecin-dentiste;

    - nei Paesi Bassi:

    tandarts;

    - nel Regno Unito:

    dentist, dental practitioner o dental surgeon.

    CAPITOLO II DIPLOMI, CERTIFICATI ED ALTRI TITOLI DI DENTISTA

    Articolo 2

    Ogni Stato membro riconosce i diplomi, certificati ed altri titoli di dentista rilasciati ai cittadini degli Stati membri dagli altri Stati membri conformemente all'articolo 1 della direttiva 78/687/CEE ed enunciati all'articolo 3 della presente direttiva, attribuendo loro, nel proprio territorio, lo stesso effetto dei diplomi, certificati ed altri titoli da esso rilasciati per quanto concerne l'accesso alle attività di dentista ed al loro esercizio.

    Articolo 3

    I diplomi, certificati ed altri titoli di cui all'articolo 2 sono: a) nella Repubblica di Germania: 1. «Zeugnis über die zahnärztliche Staatsprüfung» (certificato dell'esame di Stato in odontoiatria), rilasciato dalle autorità competenti;

    2. gli attestati delle autorità competenti della Repubblica federale di Germania che certificano l'equipollenza dei diplomi rilasciati dopo 1'8 maggio 1945 dalle autorità competenti della Repubblica democratica tedesca con quelli enumerati sub 1;

    b) in Belgio:

    diplôme légal de licencié en science dentaire / wettelijk diploma van licentiaat in de tandheelkunde (diploma legale di «licencié en science dentaire» / «licenciaat in de tandheelkunde») rilasciato dalle facoltà di medicina delle università o dalla commissione centrale o dalle commissioni di Stato per l'insegnamento universitario;

    c) in Danimarca:

    «bevis for tandlægeeksamen (kandidateksamen)» (diploma di dentista) rilasciato dalle scuole odontoiatriche, accompagnato dal documento attestante che l'interessato ha esercitato le funzioni di assistente per la durata richiesta, rilasciata dalle «sundhedsstyrelsen» (Istituto nazionale della Sanità);

    d) in Francia: 1. «diplôme d'État de chirurgien-dentiste» (diploma di Stato di «chirurgien-dentiste») rilasciato fino al 1973 dalle facoltà di medicina o dalle facoltà miste di medicina e farmacia delle università;

    2. «diplôme d'État de docteur en chirurgie dentaire» (diploma di Stato di dottore in chirurgia dentistica), rilasciato dalle università;

    e) in Irlanda:

    diploma di: - «Bachelor in Dental Science (B.Dent.Sc.)»,

    - «Bachelor of Dental Surgery (BDS)»

    o

    - Licentiate in Dental Surgery (LDS)»

    rilasciato dalle università o dal «Royal College of Surgeons in Ireland»;

    f) in Italia:

    diploma la cui denominazione sarà notificata dall'Italia agli Stati membri e alla Commissione entro il termine previsto all'articolo 24, paragrafo 1;

    g) nel Lussemburgo:

    «diplôme d'État de docteur en médecine dentaire délivré par le jury d'examen d'État» (diploma di Stato di dottore in odontoiatria rilasciato dalla commissione d'esame di Stato);

    h) nei Paesi Bassi:

    «universitair getuigschrift van een met goed gevolg afgelegd tandartsexamen» (il certificato universitario che attesta il superamento dell'esame di dentista);

    i) nel Regno Unito:

    diploma di - «Bachelor of Dental Surgery (BDS o B.Ch.D.)»

    o

    - «Licentiate in Dental Surgery (LDS)»

    rilasciato dalle università o dai «Royal Colleges».

    CAPITOLO III DIPLOMI, CERTIFICATI ED ALTRI TITOLI DI DENTISTA SPECIALISTA PROPRI A DUE O PIÙ STATI MEMBRI

    Articolo 4

    Ogni Stato membro in cui vigono disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia, riconosce i diplomi, certificati ed altri titoli di dentista specialista in ortodonzia e chirurgia odontostomatologica rilasciati ai cittadini degli Stati membri dagli altri Stati membri conformemente agli articoli 2 e 3 della direttiva 78/687/CEE ed elencati all'articolo 5 della presente direttiva, attribuendo loro sul proprio territorio lo stesso effetto dei diplomi, certificati e altri titoli da esso rilasciati.

    Articolo 5

    I diplomi, certificati ed altri titoli di cui all'articolo 4 sono: 1. Ortodonzia - nella Repubblica federale di Germania:

    «fachzahnärztliche Anerkennung für Kieferorthopädie» (certificato di ortodonzia) rilasciato dalle «Landeszahnärztekammern» (Camere dei dentisti dei «Länder»);

    - in Danimarca:

    «bevis for tilladelse til at betegne sig som specialtandlæge i ortodonti» (certificato che conferisce il titolo di dentista specialista in ortodonzia) rilasciato dal «sundhedsstyrelsen» (Istituto nazionale della Sanità);

    - in Francia:

    titolo di specialista in ortodonzia rilasciato dall'autorità competente a tal fine riconosciuta; - in Irlanda: «certificate of specialist dentist in orthodontics» (diploma di dentista specialista in ortodonzia), rilasciato dall'autorità competente a tal fine riconosciuta dal ministro competente;

    - nei Paesi Bassi:

    «getuigschrift van erkenning en inschrijving als orthodontist in het Specialistenregister» (certificato attestante che l'interessato è riconosciuto e iscritto come specialista in ortodonzia nel registro degli specialisti), rilasciato dalla «Specialisten-Registratiecommissie (R.R.C.)» (Commissione di registrazione degli specialisti);

    - nel Regno Unito:

    «certificate of completion of specialist training in orthodontics» (certificato attestante la formazione di specialista in ortodonzia) rilasciato dall'autorità competente a tal fine riconosciuta.

    2. Chirugia odontostomatologica - nella Repubblica federale di Germania:

    «fachzahnäzrtliche Anerkennung für Oralchirurgie/Mundchirurgie» (l'attestazione di dentista specializzato in chirurgia odontostomatologica) rilasciata dalle «Landeszahnärztekammern» (Camere dei dentisti dei «Länder»);

    - in Danimarca:

    «bevis for tilladelse til at betegne sig som specialtandlæge i hospitalsodontologi» (certificato che conferisce il titolo di dentista specialista in odontologia ospedaliera) rilasciato dal «sundhedsstyrelsen» (Istituto nazionale della Sanità);

    - in Irlanda:

    «certificate of specialist dentist in oral surgery» (diploma di dentista specialista in chirurgia odontostomatologica), rilasciato dall'autorità competente a tal fine riconosciuta dal ministro competente;

    - nei Paesi Bassi:

    «getuigschrift van erkenning en inschrijving als kaakchirurg in het Specialistenregister» (certificato attestante che l'interessato è riconosciuto e iscritto come specialista in odontostomatologia nel registro degli specialisti), rilasciato dalla «Specialisten-Registratiecommissie (S.R.C.)» (Commissione di registrazione degli specialisti);

    - nel Regno Unito:

    «certificate of completion of specialist training in oral surgery» (certificato attestante la formazione di specialista in chirurgia odontostomatologica) rilasciato dall'autorità competente a tal fine riconosciuta.

    Articolo 6

    1. Lo Stato membro ospitante può esigere dai cittadini degli Stati membri che desiderino ottenere uno dei diplomi, certificati o altri titoli di formazione di dentista specialista che non sono rilasciati nello Stato membro di origine o di provenienza, che soddisfino le condizioni di formazione da esso a tal fine prescritte nelle proprie disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative.

    2. Tuttavia, lo Stato membro ospitante tiene conto, in tutto o in parte, dei periodi di formazione compiuti dai cittadini di cui al paragrafo 1 e sanzionati da un diploma, certificato o altro titolo di studio rilasciato dalle autorità competenti dello Stato membro di origine o di provenienza quando tali periodi corrispondono a quelli richiesti nello Stato membro ospitante per la specializzazione in questione.

    3. Le autorità o gli enti competenti dello Stato membro ospitante, dopo aver accertato il contenuto e la durata della formazione specializzata dell'interessato in base ai diplomi, certificati ed altri titoli presentati, lo informano della durata della formazione complementare e dei settori su cui questa verte.

    CAPITOLO IV DIRITTI ACQUISITI

    Articolo 7

    1. Ogni Stato membro riconosce come prova sufficiente per i cittadini degli Stati membri, i cui diplomi, certificati ed altri titoli non rispondono all'insieme delle esigenze minime di formazione previste all'articolo 1 della direttiva 78/687/CEE, i diplomi, i certificati e gli altri titoli di dentista rilasciati da tali Stati membri prima dell'applicazione della direttiva 78/687/CEE insieme ad un attestato che certifichi che questi cittadini si sono effettivamente e lecitamente dedicati alle attività in causa per un periodo di almeno tre anni consecutivi nel corso dei cinque anni che precedono il rilascio dell'attestato.

    2. Ogni Stato membro riconosce come prova sufficiente per i cittadini degli Stati membri i cui diplomi, certificati e altri titoli di dentista specialista non rispondano alle esigenze minime di formazione previste dagli articoli 2 e 3 della direttiva 78/687/CEE, i diplomi, i certificati e gli altri titoli di dentista specialista rilasciati da tali Stati membri prima dell'applicazione della direttiva 78/687/CEE. Lo Stato membro in questione può tuttavia esigere che detti diplomi, certificati ed altri titoli siano accompagnati da un certificato rilasciato dalle autorità o dagli organismi competenti dello Stato membro di origine o di provenienza attestante l'esercizio, a titolo di dentista specialista, dell'attività di cui trattasi per un periodo equivalente al doppio della differenza tra la durata di formazione specializzata richiesta nello Stato membro di origine o di provenienza e la durata minima di formazione prevista nella direttiva 78/687/CEE, qualora essi non soddisfino la durata minima di formazione di cui all'articolo 2 della direttiva 78/687/CEE.

    Tuttavia, se nello Stato membro ospitante è richiesta, prima dell'applicazione della presente direttiva, una durata minima di formazione inferiore a quella prevista all'articolo 2 della direttiva 78/687/CEE, la differenza di cui al primo comma può essere determinata soltanto in base alla durata minima di formazione richiesta nello Stato ospitante.

    CAPITOLO V USO DEL TITOLO DI FORMAZIONE

    Articolo 8

    1. Fatto salvo l'articolo 17, gli Stati membri ospitanti fanno si che ai cittadini degli Stati membri che soddisfino le condizioni di cui agli articoli 2, 4, 7 e 19 sia riconosciuto il diritto di far uso del loro titolo di formazione legittimo, qualora non sia identico al titolo professionale - ed eventualmente della relativa abbreviazione - dello Stato membro di origine o di provenienza, nella lingua di tale Stato. Gli Stati membri ospitanti possono prescrivere che esso sia seguito dal nome e luogo dell'istituto o della commissione che ha rilasciato tale titolo.

    2. Quando il titolo di formazione dello Stato membro di origine o di provenienza può essere confuso nello Stato membro ospitante con un titolo che richieda in detto Stato una formazione complementare che il beneficiario non ha compiuto, lo Stato membro ospitante può prescrivere che il beneficiario usi il titolo di formazione dello Stato membro d'origine o di provenienza in una formula adeguata indicata dallo Stato ospitante.

    CAPITOLO VI DISPOSIZIONI DESTINATE AD AGEVOLARE L'ESERCIZIO EFFETTIVO DEL DIRITTO DI STABILIMENTO E DI LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI DENTISTA

    A. Disposizioni particolari relative al diritto di stabilimento

    Articolo 9

    1. Lo Stato membro ospitante che, per il primo accesso alle attività di cui all'articolo 1, richieda ai propri cittadini un attestato di moralità o di onorabilità, accetta, come prova sufficiente nei riguardi dei cittadini degli altri Stati membri, un certificato rilasciato da un'autorità competente dello Stato membro d'origine o di provenienza che dichiari soddisfatte le condizioni di moralità o di onorabilità in esso richieste per l'accesso all'attività di cui trattasi.

    2. Quando lo Stato membro d'origine o di provenienza non richiede un attestato di moralità o di onorabilità per il primo accesso alle attività di cui trattasi, lo Stato membro ospitante può esigere dai cittadini dello Stato membro d'origine o di provenienza un estratto del casellario giudiziario o, in mancanza di esso, un documento equipollente rilasciato da un'autorità competente dello Stato membro d'origine o di provenienza.

    3. Qualora lo Stato membro ospitante sia a conoscenza di fatti gravi e specifici avvenuti fuori dal suo territorio precedentemente allo stabilimento dell'interessato in detto Stato e che potrebbero avere conseguenze sull'accesso all'attività di cui trattasi nel suo territorio, può informarne lo Stato membro d'origine o di provenienza.

    Lo Stato membro di origine o di provenienza esamina la veridicità dei fatti in quanto possano avere in tale Stato membro conseguenze sull'accesso all'attività in questione. Le autorità di questo Stato decidono esse stesse la natura e l'ampiezza delle investigazioni da effettuarsi e comunicano allo Stato membro ospitante quali conseguenze esse ne traggono per quanto riguarda i certificati o i documenti che esse hanno rilasciato.

    4. Gli Stati membri garantiscono la segretezza delle informazioni tramesse.

    Articolo 10

    1. Quando in uno Stato membro ospitante vigono disposizioni legislative, regolamentari e amministrative sull'osservanza della moralità e dell'onorabilità, inclusi i provvedimenti disciplinari per grave mancanza professionale o condanna per delitti penali, e relative all'esercizio di una delle attività di cui all'articolo 1, lo Stato membro d'origine o di provenienza trasmette allo Stato membro ospitante le informazioni necessarie relative alle misure o sanzioni di carattere professionale o amministrativo prese a carico dell'interessato, nonché alle sanzioni penali riguardanti l'esercizio della professione nello Stato membro d'origine o di provenienza.

    2. Qualora lo Stato membro ospitante sia a conoscenza di fatti gravi e specifici avvenuti fuori dal suo territorio precedentemente allo stabilimento dell'interessato in detto Stato e che potrebbero avere conseguenze sull'esercizio dell'attività di cui trattasi nel suo territorio, può informarne lo Stato membro d'origine o di provenienza.

    Lo Stato membro di origine o di provenienza esamina la veridicità dei fatti in quanto possano avere in tale Stato membro conseguenze sull'esercizio dell'attività in questione. Le autorità di questo Stato decidono esse stesse la natura e l'ampiezza delle investigazioni da effettuarsi e comunicano allo Stato membro ospitante quali consequenze esse ne traggono per quanto riguarda le informazioni da esse trasmesse ai sensi del paragrafo 1.

    3. Gli Stati membri garantiscono la segretezza delle informazioni trasmesse.

    Articolo 11

    Quando, per l'accesso a una delle attività di cui all'articolo 1 o per il suo esercizio, lo Stato membro ospitante richiede ai propri cittadini un documento relativo alle condizioni di salute fisica o psichica, detto Stato riconosce sufficiente al riguardo la presentazione del documento prescritto nello Stato membro d'origine o di provenienza.

    Quando lo Stato membro d'origine o di provenienza non prescrive documenti del genere per l'accesso all'attività di cui trattasi o per il suo esercizio, lo Stato membro ospitante accetta dai cittadini di tale Stato membro d'origine o di provenienza un attestato rilasciato da un'autorità competente di detto Stato, corrispondente agli attestati dello Stato membro ospitante.

    Articolo 12

    All'atto della presentazione, i documenti di cui agli articoli 9, 10 e 11 non devono essere di data anteriore a tre mesi.

    Articolo 13

    1. La procedura d'ammissione del beneficiario all'accesso ad una delle attività contemplate all'articolo 1, conformemente agli articoli 9, 10 e 11, deve essere conclusa al più presto e comunque entro tre mesi dalla presentazione del fascicolo completo dell'interessato, fatte salve le dilazioni che potrebbero risultare necessarie in seguito ad eventuale ricorso introdotto alla fine della procedura stessa.

    2. Nei casi contemplati all'articolo 9, paragrafo 3, e all'articolo 10, paragrafo 2, la domanda di riesame sospende il termine di cui al paragrafo 1.

    Lo Stato membro consultato deve far pervenire la propria risposta entro un termine di tre mesi.

    Al momento in cui riceve la risposta o alla scadenza di detto termine, lo Stato membro ospitante prosegue la procedura di cui al paragrafo 1.

    Articolo 14

    Quando uno Stato membro ospitante esige dai propri cittadini la prestazione di un giuramento o una dichiarazione solenne per l'accesso ad una delle attività di cui all'articolo 1, o per il suo esercizio, e qualora la formula di detto giuramento o di detta dichiarazione non possa essere utilizzata dai cittadini degli altri Stati membri, lo Stato membro ospitante vigila affinché possa essere presentata agli interessati una formula idonea ed equivalente.

    B. Disposizioni particolari relative alla prestazione di servizi

    Articolo 15

    1. Quando, per l'accesso ad una delle attività di cui all'articolo 1 o per il suo esercizio, uno Stato membro esige dai propri cittadini un'autorizzazione o l'iscrizione ed appartenenza ad un'associazione o ad un organismo professionale, detto Stato membro esonerà da tale obbligo i cittadini degli altri Stati membri, in caso di prestazione di servizi.

    Il beneficiario esercita la prestazione di servizi con gli stessi diritti ed obblighi dei cittadini dello Stato membro ospitante ; in particolare egli è soggetto alle disposizioni disciplinari di carattere professionale o amministrativo applicabili in detto Stato membro.

    A tal fine e come complemento della dichiarazione relativa alla prestazione di servizi contemplata al paragrafo 2, gli Stati membri, per consentire l'applicazione delle disposizioni disciplinari vigenti nel loro territorio, possono prevedere un'iscrizione temporanea automatica o un'adesione pro forma ad un'associazione o ad un organismo professionale o su un registro, a condizione che tale iscrizione non ritardi né complichi in nessun modo la prestazione di servizi e non comporti spese supplementari per il prestatore di servizi.

    Qualora lo Stato membro ospitante prenda un provvedimento in applicazione del secondo comma o sia a conoscenza di fatti contrari a tali norme, ne informa immediatamente lo Stato membro in cui il beneficiario è stabilito.

    2. Lo Stato membro ospitante può prescrivere che il beneficiario faccia alle autorità competenti una dichiarazione preliminare relativa alla propria prestazione di servizi, qualora l'esecuzione di tale prestazione determini un soggiorno temporaneo nel suo territorio.

    In caso d'urgenza, detta dichiarazione può essere fatta al più presto possibile dopo la prestazione di servizi.

    3. In applicazione dei paragrafi 1 e 2, lo Stato membro ospitante può esigere dal beneficiario uno o più documenti contenenti le seguenti indicazioni: - la dichiarazione di cui al paragrafo 2,

    - un attestato che certifichi che il beneficiario esercita legalmente le attività in questione nello Stato membro in cui egli è stabilito,

    - un attestato comprovante che il beneficiario è in possesso del o dei diplomi, certificati od altri titoli richiesti per la prestazione di servizi di cui trattasi e menzionati nella presente direttiva.

    4. Il documento o i documenti previsti al paragrafo 3 non possono recare una data anteriore a dodici mesi all'atto della loro presentazione.

    5. Quando uno Stato membro priva in tutto o in parte, temporaneamente o definitivamente, uno dei suoi cittadini o un cittadino di un altro Stato membro stabilito nel suo territorio della facoltà di esercitare una delle attività di cui all'articolo 1, detto Stato membro provvede, a seconda dei casi, al ritiro temporaneo o definitivo dell'attestato di cui al paragrafo 3, secondo trattino.

    Articolo 16

    Quando in uno Stato membro ospitante, per regolare con un ente assicuratore i conti inerenti alle attività esercitate a favore di assicurati sociali, occorre essere iscritti ad un organismo di sicurezza sociale di diritto pubblico, tale Stato membro, in caso di prestazioni di servizi che comportino lo spostamento del beneficiario, dispensa da tale obbligo i cittadini degli Stati membri stabiliti in un altro Stato membro.

    In tutti i casi di prestazioni di servizi che comportano lo spostamento del beneficiario, lo Stato membro ospitante può esigere che il beneficiario informi in precedenza o, in caso di urgenza, quanto prima, detto ente della sua prestazione di servizi.

    C. Disposizioni comuni relativi al diritto di stabilimento e alla libera prestazione di servizi

    Articolo 17

    1. Quando in uno Stato membro ospitante l'uso del titolo professionale concernente una delle attività di cui all'articolo 1 è disciplinato, i cittadini degli altri Stati membri che soddisfano le condizioni previste dall'articolo 2, dall'articolo 7, paragrafo 1, e dall'articolo 19 usano il titolo professionale corrispondente nello Stato membro ospitante, alle predette condizioni di formazione, e fanno uso della sua abbreviazione.

    2. Il paragrafo 1 è applicabile anche per l'uso del titolo di dentista specialista da parte di coloro che soddisfano le condizioni di cui rispettivamente all'articolo 4 e all'articolo 7, paragrafo 2.

    Articolo 18

    1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per permettere ai beneficiari di essere informati sulle legislazioni sanitaria e sociale ed, eventualmente, sulla deontologia dello Stato membro ospitante.

    A tal fine, essi possono creare servizi d'informazione presso i quali i beneficiari possono ottenere le informazioni necessarie. In caso di stabilimento gli Stati membri ospitanti possono obbligare i beneficiari a prender contatto con tali servizi.

    2. Gli Stati membri possono creare i servizi di cui al paragrafo 1 presso le autorità o gli organismi competenti che essi designano entro il termine previsto all'articolo 24, paragrafo 1.

    3. Gli Stati membri provvedono a che, eventualmente, i beneficiari acquisiscano, nel loro interesse ed in quello dei loro pazienti, le conoscenze linguistiche necessarie all'esercizio della professione nello Stato membro ospitante.

    CAPITOLO VII DISPOSIZIONI TRANSITORIE RELATIVE ALLA SITUAZIONE PARTICOLARE DELL'ITALIA

    Articolo 19

    Dal momento in cui l'Italia prenderà le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva, gli Stati membri riconosceranno, ai fini dell'esercizio delle attività di cui all'articolo 1 della presente direttiva, i diplomi, certificati e altri titoli di medico rilasciati in Italia a persone che hanno iniziato la loro formazione universitaria di medico al più tardi dopo diciotto mesi dalla notifica della presente direttiva, insieme ad un attestato, rilasciato dalle competenti autorità italiane, che certifichi che queste persone si sono effettivamente e lecitamente dedicate in Italia a titolo principale alle attività di cui all'articolo 5 della direttiva 78/687/CEE per un periodo di almeno tre anni consecutivi nel corso dei cinque anni che precedono il rilascio dell'attestato e che tali persone sono autorizzate ad esercitare dette attività alle medesime condizioni dei titolari del diploma, certificato o altro titolo di cui all'articolo 3, lettera f), della presente direttiva.

    Sono dispensate dalla pratica triennale di cui al primo comma le persone che hanno compiuto con successo studi di almeno tre anni la cui equivalenza alla formazione di cui all'articolo 1 della direttiva 78/687/CEE sia attestata dalle autorità competenti.

    CAPITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI

    Articolo 20

    Gli Stati membri che esigono dai loro cittadini il compimento di un periodo di tirocinio per poter essere convenzionati in qualità di dentisti di una cassa di assicurazione-malattia possono imporre gli stessi obblighi ai cittadini degli altri Stati membri per un periodo di otto anni a decorrere dalla notifica della presente direttiva. Tuttavia, la durata del tirocinio non può superare i sei mesi.

    Articolo 21

    In caso di dubbio fondato, lo Stato membro ospitante può esigere, dalle autorità competenti di un altro Stato membro, conferma dell'autenticità dei diplomi, certificati o altri titoli rilasciati in detto Stato membro e menzionati ai capitoli II, III e IV, nonché conferma dell'osservanza, da parte del beneficiario, di tutti i requisiti di formazione previsti dalla direttiva 78/687/CEE.

    Articolo 22

    Gli Stati membri designano, nel termine previsto all'articolo 24, paragrafo 1, le autorità e gli enti competenti a rilasciare o a ricevere i diplomi, certificati e altri titoli nonché i documenti e le informazioni previsti dalla presente direttiva e ne informano immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione.

    Articolo 23

    La presente direttiva si applica anche ai cittadini degli Stati membri che, a norma del regolamento (CEE) n. 1612/68, esercitano o eserciteranno in qualità di salariati una delle attività di cui all'articolo 1.

    Articolo 24

    1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il termine di diciotto mesi a decorrere dalla sua notifica e ne informano immediatamente la Commissione. Tuttavia l'Italia prende tali misure entro un termine massimo di sei anni, e in ogni caso al momento in cui essa adotta quelle necessarie per conformarsi alla direttiva 78/687/CEE.

    2. Gli Stati membri provvedono a comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

    Articolo 25

    Qualora nell'applicazione della presente direttiva uno Stato membro incontrasse notevoli difficoltà in determinati settori, la Commissione esamina tali difficoltà in collaborazione con detto Stato e richiede il parere del comitato di alti funzionari della sanità pubblica, istituito con la decisione 75/365/CEE (1), modificata da ultimo dalla decisione 78/689/CEE (2).

    Se del caso, la Commissione presenta al Consiglio proposte adeguate.

    Articolo 26

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

    Fatto a Bruxelles, addì 25 luglio 1978.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    K. von DOHNANYI (1)GU n. L 167 del 30.6.1975, pag. 19. (2)Vedi pag. 17 della presente Gazzetta ufficiale.

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