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Document 31978L0143

    Direttiva 78/143/CEE del Consiglio, del 30 gennaio 1978, recante seconda modifica della direttiva 70/357/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri concernenti le sostanze che hanno effetti antiossidanti che possono essere impiegate nei prodotti destinati all'alimentazione umana

    GU L 44 del 15.2.1978, p. 18–19 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL, ES, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 25/03/1995

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1978/143/oj

    31978L0143

    Direttiva 78/143/CEE del Consiglio, del 30 gennaio 1978, recante seconda modifica della direttiva 70/357/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri concernenti le sostanze che hanno effetti antiossidanti che possono essere impiegate nei prodotti destinati all'alimentazione umana

    Gazzetta ufficiale n. L 044 del 15/02/1978 pag. 0018 - 0019
    edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 8 pag. 0047
    edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 20 pag. 0090
    edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 8 pag. 0047
    edizione speciale spagnola: capitolo 13 tomo 8 pag. 0094
    edizione speciale portoghese: capitolo 13 tomo 8 pag. 0094


    ++++

    DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

    del 30 gennaio 1978

    recante seconda modifica della direttiva 70/357/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti le sostanze che hanno effetti antiossidanti che possono essere impiegate nei prodotti destinati all ' alimentazione umana

    ( 78/143/CEE )

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE ,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 100 ,

    vista la proposta della Commissione ,

    visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,

    visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ) ,

    considerando che l ' articolo 2 della direttiva 70/357/CEE del Consiglio del 13 luglio 1970 , relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti le sostanze che hanno effetti antiossidanti che possono essere impiegate nei prodotti destinati all ' alimentazione umana ( 3 ) , modificata da ultimo dalla direttiva 74/412/CEE ( 4 ) , autorizza gli Stati membri , successivamente alla notifica della suddetta direttiva , a mantenere in vigore fino al 31 dicembre 1977 le rispettive legislazioni nazionali in virtù delle quali è ammesso l ' impiego nei prodotti alimentari dell ' etilendiamminotetraacetato calcico-disodico , del gallato di propile e degli esteri dell ' acido L-ascorbico degli acidi grassi non ramificati C 14 e C 18 ;

    considerando che l ' allegato VII , capitolo IX , punto 3 , dell ' atto di adesione , autorizza la Danimarca , l ' Irland e il Regno Unito a mantenere fino al 31 dicembre 1977 le rispettive legislazioni nazionali relative all ' impiego del gallato di propile e dell ' etossichina nei prodotti alimentari ;

    considerando che l ' utilità tecnologica dell ' etossichina per il trattamento delle mele e delle pere , dell ' etilendiamminotetraacetato calcico-disodico per la sua capacità di rafforzare l ' effetto antiossidante di altre sostanze e del gallato di propile quale antiossidante negli alimenti è stata dimostrata a livello comunitario ;

    considerando tuttavia che non è ancora possibile prendere una decisione finale circa l ' opportunità di autorizzare o meno l ' impiego dell ' etossichina e l ' etilendiamminotetraacetato calcico-disodico a livello comunitario e che la situazione deve pertanto essere riveduta alla luce di ulteriori dati scientifici e tossicologici ;

    considerando che sulla base delle più recenti informazioni scientifiche e tossicologiche è attualmente possibile prendere una decisione finale per autorizzare l ' impiego del gallato di propile all ' interno della Comunità ,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

    Articolo 1

    Il testo dell ' articolo 2 della direttiva 70/357/CEE è sostituito dal seguente :

    " Articolo 2

    1 . In deroga all ' articolo 1 , gli Stati membri possono mantenere in vigore fino al 31 dicembre 1980 le rispettive legislazioni nazionali che autorizzano :

    _ l ' impiego dell ' etossichina per il trattamento antiriscaldo delle mele e delle pere , purché i residui di etossichina non eccedano i 3 mg / kg di frutti interi ;

    _ l ' impiego nei prodotti alimentari dell ' etilendiamminotetraacetato calcico-disodico .

    2 . Prima della scadenza del periodo di cui al paragrafo 1 il Consiglio , conformemente alla procedura menzionata all ' articolo 100 del trattato , puo includere l ' etossichina e l ' etilendiamminotetraacetato calcico-disodico nell ' allegato " .

    Articolo 2

    La parte I dell ' allegato della direttiva 70/357/CEE dev ' essere integrata come segue :

    Classificazione CEE * Denominazione

    E 310 * Gallato di propile

    Articolo 3

    Gli articoli 1 e 2 prendono effetto il 1 * gennaio 1978 .

    Articolo 4

    Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative , regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi dodici mesi dopo la sua notifica . Essi ne informano immediatamente la Commissione .

    Articolo 5

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva .

    Fatto a Bruxelles , addi 30 gennaio 1978 .

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    P . DALSAGER

    ( 1 ) GU n . C 6 del 9 . 1 . 1978 , pag . 117 .

    ( 2 ) Parere il 14/15 dicembre 1977 ( non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale ) .

    ( 3 ) GU n . L 157 del 18 . 7 . 1970 , pag . 31 .

    ( 4 ) GU n . L 221 del 12 . 8 . 1974 , pag . 18 .

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