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Document 31978L0143
Council Directive 78/143/EEC of 30 January 1978 amending for the second time Directive 70/357/EEC on the approximation of the laws of the Member States concerning the antioxidants authorized for use in foodstuffs intended for human consumption
Direttiva 78/143/CEE del Consiglio, del 30 gennaio 1978, recante seconda modifica della direttiva 70/357/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri concernenti le sostanze che hanno effetti antiossidanti che possono essere impiegate nei prodotti destinati all'alimentazione umana
Direttiva 78/143/CEE del Consiglio, del 30 gennaio 1978, recante seconda modifica della direttiva 70/357/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri concernenti le sostanze che hanno effetti antiossidanti che possono essere impiegate nei prodotti destinati all'alimentazione umana
GU L 44 del 15.2.1978, p. 18–19
(DA, DE, EN, FR, IT, NL) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(EL, ES, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 25/03/1995
Direttiva 78/143/CEE del Consiglio, del 30 gennaio 1978, recante seconda modifica della direttiva 70/357/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri concernenti le sostanze che hanno effetti antiossidanti che possono essere impiegate nei prodotti destinati all'alimentazione umana
Gazzetta ufficiale n. L 044 del 15/02/1978 pag. 0018 - 0019
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 8 pag. 0047
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 20 pag. 0090
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 8 pag. 0047
edizione speciale spagnola: capitolo 13 tomo 8 pag. 0094
edizione speciale portoghese: capitolo 13 tomo 8 pag. 0094
++++ DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 30 gennaio 1978 recante seconda modifica della direttiva 70/357/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti le sostanze che hanno effetti antiossidanti che possono essere impiegate nei prodotti destinati all ' alimentazione umana ( 78/143/CEE ) IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 100 , vista la proposta della Commissione , visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) , visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ) , considerando che l ' articolo 2 della direttiva 70/357/CEE del Consiglio del 13 luglio 1970 , relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti le sostanze che hanno effetti antiossidanti che possono essere impiegate nei prodotti destinati all ' alimentazione umana ( 3 ) , modificata da ultimo dalla direttiva 74/412/CEE ( 4 ) , autorizza gli Stati membri , successivamente alla notifica della suddetta direttiva , a mantenere in vigore fino al 31 dicembre 1977 le rispettive legislazioni nazionali in virtù delle quali è ammesso l ' impiego nei prodotti alimentari dell ' etilendiamminotetraacetato calcico-disodico , del gallato di propile e degli esteri dell ' acido L-ascorbico degli acidi grassi non ramificati C 14 e C 18 ; considerando che l ' allegato VII , capitolo IX , punto 3 , dell ' atto di adesione , autorizza la Danimarca , l ' Irland e il Regno Unito a mantenere fino al 31 dicembre 1977 le rispettive legislazioni nazionali relative all ' impiego del gallato di propile e dell ' etossichina nei prodotti alimentari ; considerando che l ' utilità tecnologica dell ' etossichina per il trattamento delle mele e delle pere , dell ' etilendiamminotetraacetato calcico-disodico per la sua capacità di rafforzare l ' effetto antiossidante di altre sostanze e del gallato di propile quale antiossidante negli alimenti è stata dimostrata a livello comunitario ; considerando tuttavia che non è ancora possibile prendere una decisione finale circa l ' opportunità di autorizzare o meno l ' impiego dell ' etossichina e l ' etilendiamminotetraacetato calcico-disodico a livello comunitario e che la situazione deve pertanto essere riveduta alla luce di ulteriori dati scientifici e tossicologici ; considerando che sulla base delle più recenti informazioni scientifiche e tossicologiche è attualmente possibile prendere una decisione finale per autorizzare l ' impiego del gallato di propile all ' interno della Comunità , HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA : Articolo 1 Il testo dell ' articolo 2 della direttiva 70/357/CEE è sostituito dal seguente : " Articolo 2 1 . In deroga all ' articolo 1 , gli Stati membri possono mantenere in vigore fino al 31 dicembre 1980 le rispettive legislazioni nazionali che autorizzano : _ l ' impiego dell ' etossichina per il trattamento antiriscaldo delle mele e delle pere , purché i residui di etossichina non eccedano i 3 mg / kg di frutti interi ; _ l ' impiego nei prodotti alimentari dell ' etilendiamminotetraacetato calcico-disodico . 2 . Prima della scadenza del periodo di cui al paragrafo 1 il Consiglio , conformemente alla procedura menzionata all ' articolo 100 del trattato , puo includere l ' etossichina e l ' etilendiamminotetraacetato calcico-disodico nell ' allegato " . Articolo 2 La parte I dell ' allegato della direttiva 70/357/CEE dev ' essere integrata come segue : Classificazione CEE * Denominazione E 310 * Gallato di propile Articolo 3 Gli articoli 1 e 2 prendono effetto il 1 * gennaio 1978 . Articolo 4 Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative , regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi dodici mesi dopo la sua notifica . Essi ne informano immediatamente la Commissione . Articolo 5 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva . Fatto a Bruxelles , addi 30 gennaio 1978 . Per il Consiglio Il Presidente P . DALSAGER ( 1 ) GU n . C 6 del 9 . 1 . 1978 , pag . 117 . ( 2 ) Parere il 14/15 dicembre 1977 ( non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale ) . ( 3 ) GU n . L 157 del 18 . 7 . 1970 , pag . 31 . ( 4 ) GU n . L 221 del 12 . 8 . 1974 , pag . 18 .