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Document 31977L0780

Prima direttiva 77/780/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1977, relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'accesso all'attività degli enti creditizi e il suo esercizio

GU L 322 del 17.12.1977, p. 30–37 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL, ES, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 14/06/2000; abrogato da 300L0012

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1977/780/oj

31977L0780

Prima direttiva 77/780/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1977, relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'accesso all'attività degli enti creditizi e il suo esercizio

Gazzetta ufficiale n. L 322 del 17/12/1977 pag. 0030 - 0037
edizione speciale greca: capitolo 06 tomo 2 pag. 0003
edizione speciale spagnola: capitolo 06 tomo 2 pag. 0021
edizione speciale portoghese: capitolo 06 tomo 2 pag. 0021
edizione speciale finlandese: capitolo 6 tomo 1 pag. 0210
edizione speciale svedese/ capitolo 6 tomo 1 pag. 0210


++++

PRIMA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 12 dicembre 1977

Relativa al coordinamento delle disposizioni legislative , regolamento e amministrative riguardanti l ' accesso l ' attività degli enti creditizi e il suo esercizio

( 77/780/CEE )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 57 ,

vista la proposta della Commissione ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ) ,

considerando che , in applicazione del trattato , è vietata dalla fine del periodo transitorio qualsiasi discriminazione in materia di stabilimento e di prestazione di servizi , fondata rispettivamente sulla nazionalità o sul fatto che l ' impresa non è stabilita nello Stato membro in cui la prestazione è seguita ;

considerando che , al fine di facilitare l ' accesso all ' attività degli creditizi ed il suo esercizio , è necessario eliminare le differenze più sensibili tra le legislazioni degli Stati membri per quanto riguarda il regime al quale detti enti sono sottoposti ;

considerando tuttavia che , l ' importanza di tali differenze non è possibile porre in essere con un ' unica direttiva le condizioni regolamentari richieste per un mercato comune degli enti creditizi ; che occorre quindi procedere per tappe successive ; che il risultato finale di tale processo dovrebbe , in particolare , agevolare il controllo generale di un ente creditizio che opera in vari Stati membri da parte delle autorità competenti dello Stato membro nel quale l ' ente creditizio ha la sede sociale , in debita concertazione con le autorità competenti degli altri Stati membri interessati ;

considerando che i lavori di coordinamento in materia di enti creditizi devono applicarsi , sia per proteggere il risparmio che creare le condizioni di aguaglianza nella concorrenza tra tali enti , a tutti questi ultimi ; che , tuttavia , occorre tenere conto , se necessario , delle differenze obiettivo dei loro statuti e dei loro compiti peculiari previsti dalle legislazioni nazionali ;

considerando che è quindi necessario che il campo d ' applicazione dei lavori di coordinamento sia il più ampio possibile e comprenda tutti gli enti la cui attività consista nel raccogliere fondi rimborsabili presso il pubblico sia sotto forma di depositi che sotto altre forme , quali l ' emissione continua di obbligazioni e di altri titoli comparabili , e nel concedere crediti per proprio conto ; che debbono essere previste eccezioni per taluni enti creditizi a cui la presente direttiva non si applica ;

considerando che la presente direttiva non pregiudica l ' applicazione delle legislazioni nazionali nei casi in cui esse prevedono autorizzazioni speciali complementari che consentono agli enti creditizi di esercitare attività specifiche o di effettuare particolari tipi di operazioni ;

considerando che un unico e solo regime di vigilanza non sempre può applicarsi a tutti i tipi di enti creditizi ; che è dunque necessario che l ' applicazione della presente direttiva possa essere differita per taluni gruppi o tipi di enti creditizi per cui l ' applicazione immediata della stessa potrebbe sollevare problemi di carattere tecnico ; che non bisogna escludere la possibilità che siano in futuro necessario disposizioni specifiche per tali enti ; che tuttavia è auspicabile che dette disposizioni specifiche si basino su un certo numero di principi comuni ;

considerando che lo scopo perseguito è quello di introdurre in futuro , in tutta la Comunità condizioni uniformi di autorizzazione per categorie simili di enti creditizi ; che tuttavia , in una prima tappa , occorre limitarsi a stabilire determinate condizioni minime che tutti gli Stati membri dovranno imporre ;

considerando che lo scopo summenzionato potrà essere conseguito soltanto se il margine di apprezzamento discrezionale particolarmente ampio , di cui dispongono alcune autorità di controllo per l ' autorizzazione degli enti creditizi , sarà progressivamente ridotto ; che , in questa prospettiva , l ' esigenze di un programma d ' attività può soltanto essere considerata un elemento che consente alle autorità competenti di decidere sulla base di un ' informazione più accurata , nel quadro di criteri oggettivi ;

considerando che l ' obiettivo finale del coordinamento è di giungere ad un sistema secondo cui gli enti creditizi la cui sede sociale si trova in uno Stato membro , saranno esentati da qualsiasi procedura nazionale di autorizzazione per la creazione di succursali negli altri Stati membri ;

considerando che sin dalla prima tappa è peraltro possibile una certa elasticità per quanto riguarda i requisiti relativi alle forme giuridiche degli enti creditizi e la tutela delle denominazione ;

considerando che , per assicurare identica tutela ai risparmiatori ed eque condizioni concorrenziali tra gli enti creditizi della stessa categoria , si renderanno necessarie delle condizioni finanziarie equivalenti in riferimento a detti enti creditizi ; che , in attesa di un migliore coordinamento , debbono essere messi a punto adeguati rapporti strutturali che consentano , nell ' ambito della cooperazione tra autorità nazionali , di controllare in base a metodi unificati la situazione delle categorie di enti creditizi comparabili ; che questo tipo di procedura potrebbe facilitare il ravvicinamento progressivo dei sistemi di coefficienti definiti e applicati dagli Stati membri ; che è tuttavia necessario operare una distinzione tra i coefficienti intesi ad assicurare la solidità della gestione degli enti creditizi e quelli aventi finalità di politica economica e monetaria ; che ai fini della messa a punto dei rapporti strutturali e della cooperazione più generale tra autorità di controllo è opportuno iniziare , appena possibile il coordinamento degli schemi delle situazione contabili degli enti creditizi ;

considerando che il regime applicato alle succursali degli enti creditizi aventi la loro sede fuori della Comunità dovrebbe essere analogo in tutti gli Stati membri ; che , attualmente , occorre prevedere che questo regime non possa essere più favorevole di quello delle succursali degli enti provenienti da uno Stato membro ; che occorre precisare che la Comunità può concludere accordi con paesi terzi che prevedono l ' applicazione di disposizioni che accordano a tali succursali un trattamento identico nell ' intero territorio tenendo conto del principio della reciprocità ;

considerando che l ' esame dei problemi che si pongono nelle materie trattate dalle direttive del Consiglio relative all ' attività degli enti creditizi , in particolare in vista di un coordinamento più avanzato , esige che le autorità competenti e la Commissione cooperino in seno ad un comitato consultivo ;

considerando che la creazione di un comitato consultivo delle autorità competenti degli Stati membri non pregiudica altre forme di cooperazione tra autorità di controllo nel settore dell ' accesso e della vigilanza degli enti creditizi e in particolare la cooperazione istituita all ' interno del comitato di contatto creato fra le autorità di controllo delle banche ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

TITOLO 1

Definizioni e campo d ' applicazione

Articolo 1

Ai sensi della presente direttiva si intende per :

- ente creditizio : un ' impresa la cui attività consiste nel ricevere depositi o altri fondi rimborsabili dal pubblico e nel concedere crediti per proprio conto ;

- autorizzazione : un atto emanante dalle autorità , sotto qualsiasi forma , dal quale deriva la facoltà di esercitare l ' attività di ente creditizio ;

- succursale : una sede di attività che costituisce parte , sprovvista di personalità giuridica , di un ente creditizio e che effettua direttamente , in tutto o in parte , le operazioni dell ' attività di ente creditizio ; parecchie sedi di attività costituite nello stesso Stato membro da un ente creditizio con sede sociale in un altro Stato membro sono considerate come una succursale unica , fatto salvo l ' articolo 4 , paragrafo 1 ;

- fondi propri : il capitale proprio, dell ' ente creditizio , compresi gli elementi che possono esservi assimilati in base alle regolamentazioni nazionali .

Articolo 2

1 . La presente direttiva riguarda l ' accesso all ' attività degli enti creditizi e il suo esercizio

2 . Ne è esclusa l ' attività

- delle banche centrali degli Stati membri ;

- degli uffici dei conti correnti postali ;

- in Belgio : delle casse di risparmio comunali , dell ' « Institut de rèescompte et de garantie/Herdiscontering en Waaborginstituut » , della « Sociùtù nationale d ' investissement/Nationale investerings-maatschappij » , delle società di sviluppo regionale , della « Sociùtù nationale di logement/Nationale Maatschappij voor de Huisvesting » e sue società riconosciute , della « Sociùtù nationale terrienne/Nationale Landmaastschappij » e sue società riconosciute ;

- in Danimarca : del « Dansk Eksportfinansieringsfond » e del Danmarks Skibskreditfond » ;

- nella Repubblica federale di Germania : della « Kreditanstalt fûr Wiederaufbau » , degli organismi riconosciuti in virtù del « Wohnungsgemeinnûtzigkeitsgesetz » ( legge sull ' utilità pubblica in materia di alloggi ) quali organi della politica nazionale in materia di alloggi e le cu operazioni bancarie non costituiscono l ' attività principale nonchù degli organismi riconosciuti in virtù della legge succitata quali organismi di interesse pubblico in materia di alloggi ;

- in Francia : della « Caisse des dùpôts et consignations » , del « Credit foncier » e del « Credit national » ;

- in Irlanda : delle « credit unions » ;

- in Italia : della « Cassa depositi e prestiti » ;

- nei paesi Bassi : della « N.V . Export-Financieringsmaatschappij » , della « Nederlandse Financieringsmaastschappij voor Ontwikkelingslanden N.V . » , della « nederlandse Investeringsbank voor Ontwikkelingslanden N.V . » , della « Nationale Investeringsbank N.V . » , della « N.V . Bank van Nederlandse Gemeenten » , della « Nederlandse Gemeenten » , della « Nederlandse Waterschapsbank N.V . » , della « Financieringsmaatschappij Industrieel garantiefonds Amsterdam N.V . » , della « Financieringsmaatschappij Industrieel garantiefonds ' s-Gravenhage N.V . » , della « N.V . Noordelijke Ontwikkelings Maatschappij » , della « N.V . Industriebank Limburgs Instituut voor ontwikkeling en financiering » e della « Overijsselse Ontwikkelingsmaatschappij N.V . » ;

- nel Regno Unito : della « National Savings bank » , della « Commonwealth Development Finance Company Ltd » , della « Agricultural Mortgage Corporation Ltd » e della « Scottisch Agricultural Securities Corporation Ltd » , dei « Crown Agents for overseas governments and administrations » , delle « Credit unions » e delle « municipal banks » .

3 . Su proposta della Commissione , che a tal fine consulta il comitato di cui all ' articolo 11 , in seguito denominato « comitato consultivo » , il Consiglio decide ogni eventuale modifica dell ' elenco di cui al precedente paragrafo 2 .

4 . a ) Gli enti creditizi che esistono in uno stesso Stato membro , al momento della notifica della presente direttiva , e che sono collegati permanentemente , in quel momento , ad un organismo centrale che li controlla , stabilito nel medesimo Stato membro , possono essere esonerati dalle condizioni elencate all ' articolo 3 , paragrafo 2 , primo comma primo , secondo e terzo trattino , e secondo comma , e all ' articolo 3 , paragrafo 4 , nonchù dalle prescrizioni di cui all ' articolo 6 , purchù , entro il termine in cui le autorità nazionali adottano disposizioni ai fini della trasposizione della presente direttiva nella legislazione nazionale , la legge soddisfi ai seguenti requisiti :

- che , gli impegni dell ' organismo centrale e degli enti ad esso affiliati costituiscano responsabilità comuni o che gli impegni degli enti affiliati siano pienamente garantiti dall ' organismo centrale ,

- che la solvibilità e la liquidità dell ' organismo centrale e di tutti gli enti ad esso affiliati siano controllati , nel loro insième , sulla base di conti consolidati ,

- che la direzione dell ' organismo centrale abbia il potere di dare istruzioni alla direzione degli enti ad esso affiliati .

b ) Gli enti creditizi a raggio di azione locale affiliati ad un organismo centrale successivamente alla notifica della presente direttiva a norma della lettera a ) possono beneficiare delle condizioni previste nella medesima lettera a ) qualora costituiscano un ' estensione normale della rete dipendente da detto organismo centrale .

c ) Ove si tratti enti creditizi diversi da quelli costituiti in zone recentemente sottratte al mare o risultant dalla fusione di enti esistenti dipendenti dall ' organismo centrale , il Consiglio può , su proposta della Commissione che a tale scopo deve consultare il comitato consultivo , fissare norme supplementari per l ' applicazione della lettera b ) ivi compresa l ' abrogazione degli esoneri previsti alla lettera a ) , quando ritiene che l ' affiliazione di nuovi enti che beneficiano del regime previsto alla lettera b ) possa avere effetti negativi sulla concorrenza il Consiglio decide a maggioranza qualificata .

5 . Gli Stati membri possono differire , in tutto o in parte , l ' applicazione della presente direttiva nei confronti di taluni gruppi o tipi di enti creditizi nel caso che tale applicazione immediata ponga problemi tecnici che non possono essere risolti a breve scadenza . Tali problemi risultare sia in quanto tali enti sono soggetti al controllo di un ' autorità diversa da quella normalmente competente per il controllo bancario , sia in quanto essi sono sottoposti ad un regime particolare . L ' applicazione differita non può comunque essere motivata dallo status di diritto pubblico , dalle modeste dimensioni o dalla limitatezza del raggio d ' azione degli enti creditizi in questione .

L ' applicazione differita riguarda solo gruppi o tipi di enti esistenti al momento della notifica della presente direttiva .

6 . Conformemente al paragrafo 5 , uno Stato membro può decidere di differire l ' applicazione della presente direttiva fino a cinque anni a decorrere dalla sua notifica , e , previa consultazione del comitato consultivo , può prorogare detta decisione una sola volta per un periodo massimo di tre anni .

Lo Stato membro notifica la propria decisione e la relativa motivazione alla Commissione entro un termine di sei mesi a decorrere dalla notifica della presente direttiva . Esso notifica inoltre alla Commissione qualsiasi proroga a abrogazione di detta decisione . Ogni decisione relativa all ' applicazione differita è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee a cura della Commissione .

Entro sette anni a decorrere dalla notifica della presente direttiva , la Commissione presenta al Consiglio , previa consultazione del comitato consultivo , una relazione sulla situazione dell ' applicazione differita . La Commissione sottopone eventualmente al Consiglio , entro sei mesi a decorrere dalla presentazione di tale relazione , proposte intese ad includere i suddetti enti nell ' elenco di cui al paragrafo 2 , oppure ad autorizzare un ' ulteriore proroga dell ' applicazione differita . Il Consiglio delibera su tali proposte entro mesi a decorrere dalla loro presentazione .

TITOLO II

Enti creditizi con sede in uno degli Stati membri e succursali negli altri Stati membri

Articolo 3

I . Gli Stati membri prevedono che gli enti creditizi soggetti alla presente direttiva devono aver ricevuto un ' autorizzazione prima di iniziare l ' attività . Essi ne fissano le condizioni , fatti salvi i paragrafi 2 , 3 e 4 , e le notificano alla Commissione e al Comitato consultivo .

2 . Ferme restando le altre condizioni di applicazione generale fissate dalle regolamentazioni nazionali , le autorità competenti concedono l ' autorizzazione solo quando siano soddisfatte le seguenti condizioni :

- l ' esistenza di fondi propri distinti ;

- l ' esistenza di fondi propri minimi sufficienti ;

- la presenta di almeno due persone che determinino effettivamento dell ' attività dell ' ente creditizio .

Inoltre tali non concedono l ' autorizzazione quando le persone di cui al primo comma , terzo trattino non possiedono l ' onorabilità necessaria o l ' esperienza adeguata per esercitare tali funzioni .

3 . a ) Le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 non possono stabilire che la domanda di autorizzazione venga esaminata in fusione delle esigenze economiche del mercato .

b ) Qualora le disposizioni legislative , regolamentari o amministrative di uno Stato membro prevedano , al momento della notifica della presente direttiva , le esigenze economiche del mercato quale condizione per l ' autorizzazione e qualora le difficoltà tecniche o strutturali del suo sistema bancario non gli consentano di abbandonare tale criterio entro il termine previsto dall ' articolo 14 , paragrafo 1 , tale Stato può tuttavia , per un periodo di sette anni a decorrere dalla notifica , continuare ad applicare tale criterio .

Esso notifica la sua decisione e la motivazione della stessa alla Commissione entro un termine di sei dalla data di notifica .

c ) Entro un termine di sei anni dalla notifica della presente direttiva , la Commissione previa consultazione del Comitato consultivo , sottopone al Consiglio una relazione sull ' applicazione del criterio delle esigenze economiche . Se del caso , la Commissione sottopone al Consiglio proposte intese a porre termine all ' applicazione di detto criterio . Il periodo di cui alla lettera b ) è prorogato per un nuovo periodo di cinque anni , a meno che nel frattempo il Consiglio , deliberando all ' unanimita sulle proposte della Commissione , non adotti una decisione intesa a porre termine all ' applicazione del criterio in questione .

d ) Il criterio delle esigenze economiche può essere applicato soltanto sulla base di criteri generali , stabiliti in precedenza pubblicati , comunicati alla Commissione nonchè al comitato consultivo e aventi lo scopo di promuovere :

- la sicurezza di risparmio ,

- l ' aumento della produttività del sistema bancario ,

- una maggiore omogeneità delle concorrenza tra i vari rami bancari ,

- una più ampia gamma di servizi bancari di servizi bancari in rapporto alla popolazione e all ' attività economica .

La specificazione degli obiettivi di cui sopra dovrà essere realizzata a cura del comitato consultivo che dovrà impegnarsi in tale compito fin dalle sue prime riunioni .

4 . Gli Stati membri prevedono inoltre che la domamda di autorizzazione debba essere corredata di un programma di attività in cui saranno indicati in particolare il tipo delle operazioni previste e la struttura dell ' organizzazione dell' ente .

5 . Il comitato consultivo ha il compito di esaminare il contenuto attribuito dagli Stati membri alle condizioni elencate al paragrafo 2 , le altre condizioni che essi eventualmente applicano e la indicativi che devono figurare nel programma di attività , e formula , se del caso , suggerimenti alla Commissione per un coordinamento più dettagliato .

6 . ogni diniego di autorizzazione è motivato e notificato al richiedente entro sei mesi dal ricevimento della domanda , ovvero , se questa è incompleta , entro sei mesi dalla trasmissione , da parte del richiedente , delle informazioni necessarie alla decisione . In ogni caso la decisione è presa entro dodici mesi dal ricevimento della domanda .

7 . ogni autorizzazione viene notificata alla Commissione . Ogni ente creditizio è iscritto in un elenco , del quale la Commissione cura la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee e gli aggiornamenti .

Articolo 4

1 . Gli Stati membri possono subordinare l ' apertura sul loro territorio di succursali di enti creditizi , soggetti alla presente direttiva e che hanno la sede sociale in un altro Stato membro , ad un ' autorizzazione conforme alla legislazione e alla procedura applicabili agli enti creditizi aventi sede nel loro territorio .

2 . Tuttavia , l ' autorizzazione non può essere negata ad una succursale , di un ente creditizio per il solo motivo che quest ' ultimo è costituito in un altro Stato membro in una forma giuridica non ammessa per gli enti creditizi che svolgono funzioni analoghe nel paese ospitante . La presente disposizione non si applica tuttavia agli enti creditizi che non possiedono fondi propri distinti .

3 . Le autorità competenti notificano alla Commissione le autorizzazioni che accordano alle succursali di cui al paragrafo 1 .

4 . Il presente articolo lascia impregiudicato il regime ch gli Stati membri applicano alle succursali costituite nel loro territorio dagli enti creditizi che vi hanno la sede sociale . Nonostante l ' articolo 1 , terzo trattino seconda parte , la legislazione degli Stati membri che esigono un autorizzazione separata per ogni succursale di un ente creditizio avente la sede sociale nel loro territorio si applica anche succursali degli enti creditizi aventi la sede sociale in un altro Stato membro .

Articolo 5

Gli enti creditizi soggetti alla presente direttiva possono utilizzare , per l ' esercizio delle loro attività sul territorio della Comunità la stessa denominazione utilizzata nello Stato membro in cui hanno la sede sociale , nonostante le disposizioni relative all ' uso dei termini « banca » , « cassa di risparmio » o di altre denominazioni simili che possono esistere nello Stato membro ospitante . Nel caso che vi fosse rischio di confusione , gli Stati membri ospitanti possono esigere , a fini di chiarezeza , l ' aggiunta di un termine esplicativo alla denominazione .

Articolo 6

1 . In attesa di un ulteriore coordinamento , le autorità competenti stabiliscono a titolo a osservazione e , se necessario , complementariamente agli eventuali coefficienti da esse applicati , rapporti tra varie voci dell ' attivo e/o del passivo degli enti creditizi allo scopo di seguire la solvibilità e la liquidità degli enti creditizi e le altre condizioni utili per la protezione del risparmio .

A tal fine , il comitato consultivo determina il contenuto dei varie elementi di cui al primo comma e fissa il metodo da applicare per il loro calcolo .

Se del caso , il comitato consultivo tiene conto delle consultazioni tecniche che hanno luogo tra le autorità di controllo delle categorie di enti interessate .

2 . I rapporti , stabiliti a titolo di osservazione a norma del paragrafo 1 , sono calcolati almeno ogni sei mesi .

3 . Il comitato consultivo esamina i risultati delle analisi effettuate dalle autorità di controllo di cui al paragrafo 1 , terzo comma , in base ai calcoli previsti dal paragrafo 2 .

4 . Il comitato consultivo può presentare alla Commissione qualsiasi suggerimento per il coordinamento dei coefficienti applicabili negli Stati membri .

Articolo 7

1 . Per vigilare sull ' attività degli enti creditizi che operano , segnatamente attraverso succursali , in uno o più Stati membri diversi da quello della loro sede sociale , le autorità competenti degli Stati membri interessati collaborano strettamente . Esse si comunicano tutte le informazioni concernenti le direzione , la gestione e la proprietà di tali enti creditizi che possano facilitarne ed agevolare l ' esame delle condizioni per la relativà autorizzazione , nonchè tutte le informazioni atte a facilitare il controllo della loro liquidità e solvibilità .

2 . Ai fini e ai sensi dell ' articolo 6 , autorità competenti possono anche elaborare dei rapporti applicabili alle succursali previste dal presente articolo , facendo riferimento agli elementi enunciati all ' articolo 6 .

3 . Il comitato consultivo tiene conto degli adeguamenti necessari , in considerazione della situazione propria delle succursali nei confronti delle regolamenti nazionali .

Articolo 8

1 . Le autorità competenti possono revocare l ' autorizzazione ad un ente creditizio soggetto alla presente direttiva o ad una succursale autorizzata in virtù dell ' articolo 4 soltanto quando l ' ente o la succursale :

a ) non si serve dell ' autorizzazione entro dodici mesi , vi rinuncia espressamente o ha cessato di esercitare la sua attività per un periodo superiore a sei mesi , a meno che lo Stato membro interessato non preveda in tali casi che l ' autorizzazione sia scaduta ;

b ) ha ottenuto l ' autorizzazione presentando false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare ;

c ) non soddisfa più le condizioni cui è vincolata l ' autorizzazione , fatta esclusione dei requisiti attinenti si fondi propri ;

d ) non possiede più fondi propri sufficienti o non offre più la garanzia di poter soddisfare agli obblighi nei confronti dei suoi creditori e , in particolare , non garantisce più la sicurezza dei fondi ad esso o ad essa affidati ;

e ) versa negli altri casi in cui la recova è prevista dalla regolamentazione nazionale .

2 . Inoltre , l ' autorizzazione accordata a una succursale in virtù dell ' articolo 4 viene revocata quando l ' autorità competente del paese in cui ha la sede sociale l ' ente creditizio che ha costituito la succursale ha revocato l ' autorizzazione a tale ente .

3 . Gli Stati membri che concedono le autorizzazioni di cui all ' articolo 3 , paragrafo 1 , e all ' articolo 4 , paragrafo 1 , soltanto se esiste una esigenza economica del mercato non possono invocare il venir meno di tale esigenza per revocarle .

4 . Prima di revocare ad una succursale l ' autorizzazione accordata in virtù dell ' articolo 4 , viene consultata l ' autorità competente dello Stato membro in cui si trova la sua sede sociale . La consultazione può essere sostituita da una semplice comunicazione nei casi in cui sia necessario un intervento di estrema urgenza . Identica procedura si applica , per analogia , in caso di revoca dell ' autorizzazione ad un ente creditizio avente succursali in altri Stati membri .

5 . La revoca dell ' autorizzazione deve essere motivata e comunicata agli interessi ; la revoca è notificata alla Commissione .

TITOLO III

Succursali di enti creditizi aventi la loro sede sociale al di fuori della Comunità

Articolo 9

1 . Gli Stati membri non applicano alle succursali di enti creditizi aventi la loro sede sociale fuori della Comunità , per quanto riguarda l ' accesso all ' attività e per il suo esercizio , disposizioni da cui risulti un trattamento più favorevole di quello cui sono sottoposte le succursali di enti creditizi aventi la loro sede sociale nella Comunità .

2 . Le autorità competenti notificato alla Comunità e al comitato consultivo la autorizzazioni per succursali accordate agli enti creditizi aventi la sede sociale fuori della Comunità .

3 . Fatto salvo il paragrafo 1 , la Comunità può , mediante accordi conclusi conformenente al trattato con uno o più paesi terzi , stabilire l ' applicazione di disposizioni che , sulla base del principio di reciprocità , accordano alle succursali di un ente creditizio avente la sua sede sociale fuori della Comunità il medesimo trattamento su tutto il territorio di quest ' ultima .

TITOLO IV

disposizioni transitorie e generali

Articolo 10

1 . Sono considerati autorizzati gli enti creditizi soggetti alla presente direttiva che , in conformità delle disposizioni vigenti nello Stato membro in cui essi hanno la sede sociale , abbiano iniziato la loro attività prima dell ' entrata in vigore delle disposizioni di applicazione della direttiva . Essi sono soggetti alle disposizioni della presente direttiva relative all ' esercizio dell ' attività degli enti creditizi , nonchù alle condizioni di cui all ' articolo 3 , paragrafo 2 , primo comma , primo e terzo trattino , e secondo comma .

Gli Stati membri possono concedere agli enti creditizi , che , al momento della notifica della presente direttiva , non soddisfano alla condizione di cui all ' articolo 3 , paragrafo 2 , primo comma , terzo trattino , un periodo massimo di cinque anni per conformarvisi .

Gli Stati membri possono prevedere il mantenimento in attività delle imprese che non soddisfano alle condizioni di cui all ' articolo 3 , paragrafo 2 , prima comma , primo trattino , esistenti al momento dell ' entrata in vigore delle presente direttiva . Essi possono inoltre dispensare tali dall ' osservanza della condizione di cui all ' articolo 3 , paragrafo 2 , primo comma , terzo trattino .

2 . Tutti gli enti creditizi di cui al paragrafo 1 figurano nell ' elenco di cui all ' articolo 3 , paragrafo 7 .

3 . Se un ente creditizio è considerato autorizzato ai sensi del paragrafo 1 senza che si sia avuta una procedura di autorizzazione , il divieto di proseguire l ' attività sostituisce la revoca dell ' autorizzazione .

Fermo restando il primo comma , si applica per analogia l ' articolo 8 .

4 . In deroga al paragrafo 1 , gli enti creditizi con sede in uno Stato membro senza esservi stati oggetto di una procedura di autorizzazione , precedentemente all ' esercizio della loro attività , possono essere tenuti a chiedere l ' autorizzazione alle competenti autorità dello Stato membro interessato , in conformità delle disposizioni di applicazione della presente direttiva . Può essere loro richiesto di conformarsi alle condizioni di cui all ' articolo 3 , paragrafo 2 , secondo trattino , e alle altre condizioni di applicazione generale fissate dallo Stato membro interessato .

Articolo 11

1 . È istituito presso la Commissione un « comitato consultivo delle autorità competenti degli Stati membri della Comunità economica europea » .

2 . Il comitato consultivo ha il compito di assistere la Commissione nell ' assicurare la corretta applicazione della presente direttiva nonchù , per quanto riguarda gli enti creditizi , quella della direttiva 73/183/CEE del Consiglio , del 28 giugno 1973 , per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi nel campo delle attività non salariate delle banche e di altri finanziari ( 3 ) . Inoltre svolge gli altri compiti previsti dalla presente direttiva e coadiuva la Commissione nell ' elaborazione di nuove proposte da presentare al Consiglio per quanto riguarda l ' ulteriore coordinamento nel settore degli enti creditizi .

3 . Il comitato consultivo non si occupa dello studio dei problemi concreti attinenti a singoli enti creditizi .

4 . Il comitato consultivo è composto di non più di tra rappresentanti per ciascuno Stato membro e per la Commissione . A questi rappresentati possono occasionalmente aggiungersi consiglieri previo consenso del comitato . Il comitato può anche invitare persone qualificate ed esperti a partecipare alle riunioni . Ai compiti di segretariato provvedono i servizi della Commissione .

5 . Il comitato consultivo si riunisce per la prima volta su convocazione della Commissione e sotto la presidenza di uno dei suoi rappresentanti . In tale occasione esso adotta il proprio regolamento interno ed elegge un presidente tra i rappresentanti degli Stati membri . In seguito esso si riunisce ad intervalli regolari e ogniqualvolta la situazione la renda necessario . La Commissione quando reputi che la situazione lo richieda può chiedere al comitato di riunirsi d ' urgenza .

6 . Le deliberazioni del comitato consultivo e i relativi risultati sono riservati , salvo espressa decisione diversa del comitato .

Articolo 12

1 . Gli Stati membri prescrivono per tutte le persone che esercitano o hanno un ' attività presso le autorità competenti l ' obligo del segreto d ' ufficio . In virtù di questo obbligo , nessuna informazione riservata da esse ricevuta in ragione dell ' ufficio può essere divulgata a qualsiasi persona o autorità se non in forza di disposizioni legislative .

2 . Il paragrafo 1 non impedisce tuttavia alle autorità competenti dei vari Stati membri di scambiarsi le informazioni previste dalla presente direttiva . Tali informazioni sono coperte dal segreto cui sono tenute le persone che esercitano o hanno esercitato un ' attività press l ' autorità competente che le riceve .

3 . Salvo i casi di competenza penale , l ' autorità che riceve le informazioni può servirsene soltanto per l ' esame delle condizioni di accesso degli enti creditizi , per facilitare il controllo delle liquidità e della solvibilità di tali enti e delle condizioni di esercizio dell ' attività o in concessione a ricorsi amministrativi contro le decisioni dell ' autorità competente , o nel caso di azioni in sede giurisdizionale ai sensi dell ' articolo 13 .

Articolo 13

Gli Stati membri stabiliscono che , contro le decisioni prese nei riguardi di un ente creditizio in applicazione delle disposizioni legislative , regolamenti ed amministrative adottate conformemente alla presente direttiva , sia possibile presentare ricorso in sede giurisdizionale ;

ciò vale anche nel caso che non si decida , entro sei mesi dalla sua presentazione , su una domande di autorizzazione contenente tutti gli elementi richiesti dalle disposizioni vigenti .

TITOLO V

disposizioni finali

Articolo 14

1 . Gli Stati membri prendono le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro un termine di ventiquattro mesi a decorrere dalla sua notifica e ne informato immediatamente la Commissione .

2 . Sin dalla notifica della direttiva , gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali legislative , regolamentari ed amministrative che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva .

Articolo 15

Gli Stati membri sono destinatari della presente della presente direttiva .

Fatto a Bruxelles , addì 12 dicembre 1977 .

Per il Consiglio

Il Presidente

A . HUMBLET

( 1 ) GU n . C 128 del 9 . 6 . 1975 , pag . 25 .

( 2 ) GU n . C 263 del 17 . 11 . 1975 , pag . 25 .

( 3 ) GU n . L 194 del 16 . 7 . 1973 , pag . 1 .

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