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Document 31977L0391

Direttiva 77/391/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, che instaura un'azione della Comunità per l'eradicazione della brucellosi, della tubercolosi e della leucosi dei bovini

GU L 145 del 13.6.1977, pp. 44–47 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL, ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; abrogato e sostituito da 32016R0429

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1977/391/oj

31977L0391

Direttiva 77/391/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, che instaura un'azione della Comunità per l'eradicazione della brucellosi, della tubercolosi e della leucosi dei bovini

Gazzetta ufficiale n. L 145 del 13/06/1977 pag. 0044 - 0047
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 8 pag. 0244
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 18 pag. 0144
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 8 pag. 0244
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 12 pag. 0195
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 12 pag. 0195


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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 17 maggio 1977

che instaura un ' azione della Comunità per l ' eradicazione della brucellosi , della tubercolosi e della leucosi dei bovini

( 77/391/CEE )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare gli articoli 43 e 100 ,

vista la proposta della Commissione ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ) ,

considerando che in campo veterinario uno dei compiti della Comunità è quello di migliore lo stato sanitario del bestiame onde garantire una migliore redditività dell ' allevamento e proteggere l ' uomo da alcune malattie trasmissibili del bestiame ;

considerando altresi che , per quanto riguarda gli scambi , un ' azione di questo tipo deve contribuire ad eliminare gli ostacoli che ancora sussistono nel commercio tra gli Stati membri di carni fresche o di animali vivi a causa delle diverse situazioni sanitarie ;

considerando che in una prima fase le iniziative intraprese a tal fine dalla Comunità devono concentrarsi su determinate malattie dei bovini per le quali è possibile un ' azione immediata ; che tale è precisamente il caso per la brucellosi , la tubercolosi e la leucosi ;

considerando che le misure previste in quanto abbiano per scopo la realizzazione degli obiettivi definiti dall ' articolo 39 , paragrafo 1 , lettera a ) , del trattato , costituiscono un ' azione comune ai sensi dell ' articolo 6 , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 729/70 del Consiglio , del 21 aprile 1970 , relativo al finanziamento della politica agricola comune ( 3 ) ;

considerando che la Comunità contribuisce al finanziamento di quest ' azione comune ; che essa deve pertanto essere in grado di sincerarsi che le relative disposizioni di attuazione adottate dagli Stati membri concorrano a realizzare gli obiettivi dell ' azione comune ; che a tal fine è opportuno prevedere una procedura che istituisca una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione nell ' ambito del comitato veterinario permanente istituito con decisione 68/361/CEE ( 4 ) ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

La presente direttiva ha lo scopo di migliorare lo stato sanitario del bestiame bovino della Comunità mediante un ' azione comunitaria di accelerazione o di intensificazione del processo di eradicazione della brucellosi e della tubercolosi e di eradicazione della leucosi .

CAPITOLO 1

Disposizioni tecniche particolari applicabili alla brucellosi , alla tubercolosi ed alla leucosi

Articolo 2

1 . Ai fini della presente direttiva , gli Stati membri il cui bestiame bovino ù affetto da brucellosi bovina approntano un piano inteso ad accelerare l ' eradicazione della malattia dal territorio nazionale conformemente alle condizioni stabilite ai paragrafi 2 e 3 .

2 . a ) Il piano inteso ad accelerare l ' eradicazione dell brucellosi bovina deve essere concepito in modo che , dopo la sua esecuzione , gli allevamenti siano considerati « ufficialmente indenni da brucellosi » ai sensi delle disposizioni comunitarie applicabili in materia e segnatament ai sensi della direttiva 64/432/CEE del Consiglio , del 26 giugno 1964 , relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina ( 5 ) , modificata da ultimo dalla direttiva 75/379/CEE ( 6 ) .

b ) Nel piano devono essere specificate le misure da adottare per accelerare e intensificare l ' eradicazione della brucellosi bovina e devono essere precisate le misure di lotta e di prevenzione contro tale malattia .

3 . Gli Stati membri comunicano alla Commissione :

a ) La percentuale e il numero totale degli allevamenti sottoposti a misure di controllo e degli allevamenti riconosciuti affetti da brucellosi bovina ;

b ) il numero totale di capi

- sottoposti a misure di controllo ;

- sospettati infetti o considerati infetti ;

- infetti ;

- abbattuti ;

c ) La durata prevista del programma iniziale di eradicazione e quella del piano accelerato :

d ) il metodo applicato per controllare l ' effettivo svolgimento del piano accelerato ;

e ) lo stanziamento previsto nel bilancio nazionale per l ' eradicazione delle brucellosi bovina e la relativa ripartizione .

Le indicazioni di cui alle lettere a ) , b ) ed e ) devono essere comunicare , la prima volta , per i tre anni precedenti l ' applicazione delle misure di accelerazione ed annualmente in seguito .

4 . Gli Stati membri il cui bestiame bovino è indenne da brucellosi bovina comunicano alla Commissione tutte le misure adottate per prevenire una riapparizione della malattia .

Articolo 3

1 . Ai fini della presente direttiva , gli Stati membri il cui bestiame bovino è affetto da tubercolosi bovina approntano un piano inteso ad accelerare l ' eradicazione del malattia dal territorio nazionale conformemente alle condizioni stabilite ai paragrafi 2 e 3 .

2 . a ) il piano inteso ad accelerare l ' eradicazione della tubercolosi bovina deve essere concepito in modo che , dopo la sua esecuzione , gli allevamenti siano considerati « ufficialmente indenni da tubercolosi » ai sensi delle disposizioni comunitarie applicabili in materia e segnatament ai sensi della direttiva 64/432/CEE .

b ) Nel piano devono essere specificate le misure da adottare per accelerare , intensificare o portare a termine l ' eradicazione della tubercolosi bovina e devono essere precisate le misure di lotta e di prevenzione contro tale malattia .

3 . Gli Stati membri comunicano alla Commissione :

a ) la percentuale e il numero totale degli allevamenti sottoposti a misure di controllo e degli allevamenti riconosciuti affetti da tubercolosi bovina ;

b ) il numero totale di capi

- sottoposti a misure di controllo ;

- sospettati infetti o considerati infetti ;

- infetti ;

- abbattuti ;

c ) la durata prevista del programma iniziale di eradicazione e quella del piano accelerato ;

d ) il metodo applicato per controllare l ' effettivo svolgimento del piano accelerato ;

e ) lo stanziamento previsto nel bilancio nazionale per l ' eradicazione della tubercolosi bovina e la relativa ripartizione .

Le indicazioni di cui alle lettere a ) , b ) ed e ) devono essere comunicate , le prima volta , per i tre anni precedenti l ' applicazione delle misure di accelerazione ed annualmente in seguito .

4 . Gli Stati membri il cui bestiame bovino è indenne da tubercolosi bovina comunicano alla Commissione tutte le misure adottate per prevenire una riapparizione della malattia .

Articolo 4

Ai fini della presente direttiva gli Stati membri che abbiano accertato la presenza di leucosi enzootica nel proprio territorio approntano un piano di eradicazione della malattia .

Nel piano devono essere precisate le misure di lotta contro tale malattia .

Per accertare se un alievamento è indenne da indenne da leucosi si fa ricorso alla prova al metodo definito nella decisione 73/30/CEE della Commissione , del 23 gennaio 1973 , che autorizza la Repubblica federale di Germania ad applicare speciali garanzie sanitarie all ' introduzione di bovini da allevamento e da produzione nel proprio territorio con riferimento alla lotta contro la leucosi ( 7 ) , modifica da ultimo dalla decisione 75/64/CEE ( 8 ) , o ad altra prova ad altro metodo riconosciuto in base alla procedura di cui all ' articolo 11 .

Su richiesta della Commissione , gli Stati membri comunicano alla stessa tutte le informazioni relative all ' esecuzione del piano .

CAPITOLO 2

Disposizioni comuni e finanziarie

Articolo 5

L ' azione prevista al capitolo 1 , nella misura in cui intende perseguire gli obiettivi di cui all ' articolo 39 , paragrafo 1 , lettera a ) , del trattato , costituisce un ' azione comune ai sensi dell ' articolo 6 , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 729/70 .

Articolo 6

1 . Per l ' esecuzione dell ' azione comune è previsto un periodo di tre anni .

2 . Il costo previsionale a carico del Fondo europeo agricolo sezione orientamento e garanzia , di seguito denominato « Fondo » , è valutato a 130 milioni di conto per il triennio considerato .

Articolo 7

1 . Le spese degli Stato membri per le misure applicato ai sensi degli articoli 2 , 3 e 4 , beneficiano di un aiuto del Fondo , sezione orientamento , nei limiti precisati all ' articolo 6 .

2 . La sezione orientamento del Fondo versa agli Stati membri 60 unità di conto per vacca e 30 unità di conto per ogni altro bovino macellato nell ' ambito delle azioni di cui al capitolo 1 .

3 . Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all ' articolo 13 del regolamento CEE n . 729/70 .

4 . Le misure adottate dagli Stato membri possono beneficiare della partecipazione finanziaria della Comunità soltanto se le relative disposizioni sono state oggetto di una decisione favorevole in conformità dell ' articolo 9 .

Articolo 8

1 . Le domande di pagamento riferite alle macellazioni effettuate dagli Stati membri durante l ' anno civile devono essere presentate alla Commissione anteriormente al 1° luglio dell ' anno succesivo .

2 . La concessione dell aiuto del Fondo viene decida in conformità dell ' articolo 7 , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 729/70 .

3 . Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all ' articolo 13 del regolamento ( CEE ) n . 729/70 .

Articolo 9

1 . I piani previsti dagli articoli 2 e 3 , nonchù le indicazioni di cui all ' articolo 2 , paragrafo 3 , lettere c ) e d ) , e all ' articolo 3 , paragrafo 3 , lettere c ) e d , vengono comunicati dagli Stati membri alla Commissione , prima dell ' attuazione di detti piani , entro tre mesi al massimo dalla data di entrata in vigore della presente direttiva e annualmente in seguito I piani di cui all ' articolo 4 , vengono comunicati dagli Stati membri alla Commissione annualmente , nonchè prima della loro entrata in vigore dagli Stati membri che non abbiano ancora fissato un piano .

2 . La Commissione esamina i piani comunicati ai sensi del paragrafo 1 per accertare se , in base alla loro conformità con la presente direttiva e tenuto conto degli obiettivi della medesima , sussistano i presupposti per la partecipazione finanziaria della Comunità . Entro due mesi dalla ricezione dei piani , la Commissione presenta un progetto di decisione al comitato veterinario permanente . Il comitato emette il suo parere , nel termine stabilito dal presidente , secondo la procedura di cui all ' articolo 11 . Il comitato del Fondo viene consultato sugli aspetti finanziari .

Articolo 10

La Commissione procede a regolari controlli sul posto per verificare dal punto di vista veterinario l ' applicazione dei piani .

Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per agevolare detti controlli e per garantire in particolare che gli esperti ricevano , a loro richiesta , tutte le informazione e i documento necessari per valutare l ' esecuzione dei piani .

Le disposizioni generali di applicazione del presente articolo , in particolare per quanto riguarda la frequenza e le modalità di esecuzione dei controlli di cui al primo comma , le disposizioni d ' applicazione per quanto riguarda la designazione degli esperti veterinari , nonchù la procedura che questi ultimi devono osservare nel redigere la loro relazione , sono fissate secondo la procedura prevista all ' articolo 11 .

Articolo 11

1 . Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura definita nel presente articolo , il comitato veterinario permanente , in appresso denominato « comitato » , è chiamato a pronunciarsi dal suo presidente sia su iniziativa di quest ' ultimo , sia a richiesta di uno Stato membro .

2 . In senso al comitato è attribuita ai voti degli stati membri le ponderazione di cui all ' articolo 148 , paragrafo 2 , del trattato . Il presidente non partecipa al voto .

3 . Il rappresentante della Commissione presenta un progetto delle misure da adottare . Il comitato formula il suo parere in merito a tali misure nel termine che il presidente può stabilire in relazione all ' urgenza dei problemi in esame . Il comitato si pronuncia a maggioranza di quarantuno voti .

4 . La Commissione adotta misure che sono di immediata applicazione se conformi al parere del comitato . Tuttavia , qualora esse non siano conformi al parere espresso dal comitato o in mancanza di un parere , la Commissione presente senza indugio al Consiglio una proposta relativa alle misure da adottare . Il Consiglio adotta le misure a maggioranza qualificata .

Se il Consiglio non ha deliberato in merito entro un termine di tre mesi dalla data della comunicazione , la Commissione adotta le misure proposte e le rende immediatamente applicabili , tranne nel caso in cui il Consiglio si sia pronunciato , a maggioranza semplice , contro dette misure .

Articolo 12

L ' articolo 11 si applica fino al 21 giugno 1981 .

Articolo 13

Il Consiglio , che delibera su proposta della Commissione , adotta prima del 1° agosto 1977 le disposizioni relative ai criteri cui devono soddisfare i piani nazionali di eradicazione , di cui agli articoli 2 , 3 e 4 per beneficiare di un contributo finanziario della Comunità .

Articolo 14

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative , regolamentari o amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva alla data prevista per l ' attuazione delle disposizioni di cui all ' articolo 13 .

Articolo 15

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva . $$Fatto a Bruxelles , addì 17 maggio 1977 .

Per il Consiglio

Il Presidente

J . SILKIN

( 1 ) GU n . C 6 del 10 . 1 . 1977 , pag . 13 .

( 2 ) GU n . C 56 del 7 . 3 . 1977 , pag . 28 .

( 3 ) GU n . L 94 del 28 . 4 . 1970 , pag . 13 .

( 4 ) GU n . L 255 del 28 . 10 . 1968 , pag . 23 .

( 5 ) GU n . 121 del 29 . 7 . 1964 , pag . 1977/64 .

( 6 ) GU n . L 172 del 3 . 7 . 1975 , pag . 17 .

( 7 ) GU n . L 77 del 26 . 3 . 1973 , pag . 40 .

( 8 ) GU n . L 21 del 28 . 1 . 1975 , pag . 20 .

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