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Document 31976L0914

Direttiva 76/914/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1976, sul livello minimo di formazione di alcuni conducenti di veicoli adibiti al trasporto su strada

GU L 357 del 29.12.1976, p. 36–39 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL, ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 09/09/2009; abrogato da 32003L0059

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1976/914/oj

31976L0914

Direttiva 76/914/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1976, sul livello minimo di formazione di alcuni conducenti di veicoli adibiti al trasporto su strada

Gazzetta ufficiale n. L 357 del 29/12/1976 pag. 0036 - 0039
edizione speciale finlandese: capitolo 16 tomo 1 pag. 0027
edizione speciale greca: capitolo 05 tomo 2 pag. 0167
edizione speciale svedese/ capitolo 16 tomo 1 pag. 0027
edizione speciale spagnola: capitolo 07 tomo 2 pag. 0052
edizione speciale portoghese: capitolo 07 tomo 2 pag. 0052


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CONSIGLIO

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 16 dicembre 1976

sul livello minimo di formazione di alcuni conducenti di veicoli adibiti al trasporto su strada

( 76/914/CEE )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 75 ,

visto il regolamento ( CEE ) n . 543/69 del Consiglio , del 25 marzo 1969 , relativo all ' armonizzazione di talune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 515/72 ( 2 ) , in particolare l ' articolo 5 , paragrafo 1 , lettera b ) , secondo trattino , e paragrafo 2 , lettera c ) ,

vista la proposta della Commissione ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 3 ) ,

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 4 ) ,

considerando che , in base all ' articolo 5 , paragrafo 1 , lettera b ) , secondo trattino , del regolamento ( CEE ) n . 543/69 , il conducente di un veicolo adibito ai trasporti di merci il cui peso massimo autorizzato superi 7,5 tonnellate e cui si applica tale regolamento deve essere munito , quando non abbia raggiunto l ' età di 21 anni , di un certificato di idoneità professionale , riconosciuto da uno degli Stati membri , che ne attesti la compiuta formazione di conducente di veicoli adibiti al trasporto di merci su strada ;

considerando che , in base all ' articolo 5 , paragrafo 2 , del regolamento ( CEE ) n . 543/69 , il conducente di un veicolo adibito al trasporto di viaggiatori cui si applica il regolamento , deve avere 21 anni compiuti e rispondere ad una delle condizioni fissate nel suddetto paragrafo ; che una di queste condizioni prevede che il conducente sia munito di un certificato di idoneità professionale , riconosciuto da uno degli Stati membri , che ne attesti la compiuta formazione di conducente di veicoli adibiti al trasporto di viaggiatori su strada ;

considerando che , per determinare il livello minimo di tale formazione , occorre tener conto in particolare delle differenti condizioni di esercizio del trasporto di merci e del trasporto di viaggiatori su strada ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

1 . Il livello minimo di formazione previsto all ' articolo 5 , paragrafo 1 , lettera b ) , secondo trattino , del regolamento ( CEE ) n . 543/69 , per i conducenti di veicoli adibiti al trasporto di merci su strada , nonchù al paragrafo 2 , lettera c ) , del medesimo articolo , per i conducenti di veicoli adibiti al trasporto di viaggiatori su strada , è riconosciuto ad ogni persona che sia titolare di un ' adeguata patente nazionale di guida ed abbia acquisito una formazione professionale almeno nelle materie elencate nell ' allegato della presente direttiva .

2 . Il programma e le modalità organizzative della formazione professionale di cui al paragrafo 1 sono fissati dallo Stato membro . Il completamento di questa formazione è sancito da un esame o da un controllo effettuato dallo Stato o dagli organismi da esso designati a tal fine , che operano sotto la sua sorveglianza diretta .

3 . Ogni Stato membro può imporre ai conducenti che effettuano trasporti nazionali sul suo territorio nonchù ai conducenti che effettuano trasporti internazionali su veicoli da esso immatricolati di acquisire una formazione più ampia di quella prevista nell ' allegato . Può trattarsi di una formazione già posta in essere nello Stato membro , ovvero di una formazione che lo Stato membro decide di istituire per il futuro .

Articolo 2

1 . Il certificato di idoneità professionale di cui all ' articolo 5 , paragrafo 1 , lettera b ) , secondo trattino , e paragrafo 2 , lettera c ) , del regolamento ( CEE ) n . 543/69 è rilasciato dallo Stato o dagli organismi da esso designati a tal fine , che operano sotto la sua sorveglianza diretta , alle persone che soddisfano ai requisiti previsti dall ' articolo 1 della presente direttiva .

2 . I diritti acquisiti in applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo 1 prima dell ' entrata in vigore dei provvedimenti nazionali adottati in esecuzione della presente direttiva sono salvi allo stesso titolo che deriva dai certificati rilasciati in conformità della presente direttiva .

Articolo 3

1 . Gli Stati membri pongono in vigore , previa consultazione della Commissione , le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro due anni a decorrere dalla notifica della medesima .

2 . Ogni Stato membro comunica alla Commissione i modelli dei certificati o dei documenti equivalenti da esso adottati per l ' applicazione dell ' articolo 2 , paragrafo 1 . La Commissione trasmette immediatamente queste informazioni agli altri Stati membri .

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva .

Fatto a Bruxelles , addì 16 dicembre 1976 .

Per il Consiglio

Il Presidente

Th . E . WESTERTERP

( 1 ) GU n . L 77 del 29 . 3 . 1969 , pag . 49 .

( 2 ) GU n . L 67 del 20 . 3 . 1972 , pag . 11 .

( 3 ) GU n . C 46 del 9 . 5 . 1972 , pag . 8 .

( 4 ) GU n . C 88 del 6 . 9 . 1971 , pag . 14 .

ALLEGATO

FORMAZIONE MINIMA NECESSARIA PER CONSEGUIRE UN CERTIFICATO DI IDONEITÀ PROFESSIONALE AI SENSI DELL ' ARTICOLO 5 , PARAGRAFO 1 , LETTERA b ) , E PARAGRAFO 2 , LETTERA c ) , DEL REGOLAMENTO ( CEE ) N . 543/69

La formazione necessaria al conseguimento di un certificato di idoneità professionale deve comprendere almeno gli elementi in appresso indicati , salvo che i medesimi non siano già compresi nella formazione necessaria al conseguimento della patente di guida .

1 . Conoscenza della struttura di un autoveicolo e delle sue parti principali

1.1 . Conoscenza della struttura e del funzionamento di :

- motori a combustione interna

- sistemi di lubrificazione e di raffreddamento

- impianto di alimentazione

- impianto elettrico

- sistema di accensione

- sistema di trasmissione ( frizione , scatola del cambio , ecc . )

1.2 . Conoscenze generali sui lubrificanti e sulla difesa antigelo

1.3 . Conoscenza delle precauzioni da prendere per smontare e rimontare le ruote

1.4 . Conoscenza della struttura , del montaggio , del corretto uso e della manutenzione dei pneumatici

1.5 . Conoscenza dei vari tipi di dispositivi di frenatura , del loro funzionamento , delle loro parti principali , dei loro collegamenti , del loro uso e della loro manutenzione quotidiana , nonchù conoscenza dei dispositivi di accoppiamento dei rimorchi

1.6 . Capacità di individuare i guasti del veicolo

1.7 . Capacità di riparare piccoli guasti facendo uso degli opportuni utensili

1.8 . Conoscenze generali relative alla manutenzione preventiva del veicolo e alla tempestività delle riparazioni da effettuare

2 . Conoscenze generali in materia di trasporti e di amministrazione

2.1 . Capacità generali e conoscenze geografiche sufficienti per poter usare carte stradali e relativi indici

2.2 . Conoscenza dell ' uso economico dell ' autoveicolo

2.3 . Conoscenza delle misure da prendere in caso di collisione o di altri indicenti ( per esempio incendio ) per quanto concerne l ' assicurazione del veicolo

2.4 . Conoscenza della legislazione nazionale , applicabile alla categoria di trasporto interessata ( merci o persone )

Per i conducenti di veicoli adibiti al trasporto di merci :

2.5 . Nozioni elementari sulla responsabilità del conducente per quanto concerne la presa in consegna , il trasporto e la consegna delle merci conformemente alle condizioni convenute

2.6 . Conoscenza dei documenti relativi ai veicoli e ai trasporti , prescritti per il trasporto di merci all ' interno del paese e al passaggio della frontiera

2.7 . Conoscenza delle tecniche per caricare e scaricare merci e del corretto uso della relativa attrezzatura

2.8 . Nozioni elementari sulle precauzioni da prendere per la manutenzione e il trasporto di merci pericolose

Per i conducenti di veicoli adibiti al trasporto di viaggiatori :

2.9 . Conoscenza della responsabilità del conducente connessa con il trasporto di viaggiatori

2.10 . Conoscenza dei documenti relativi ai veicoli e ai viaggiatori , prescritti per il trasporto di viaggiatori all ' interno del paese e al passaggio della frontiera

3 . Esperienza di guida di veicoli adibiti al trasporto di merci o di viaggiatori

3.1 . per quanto riguarda i conducenti di veicoli adibiti al trasporto di merci :

Esperienza pratica di guida , di manovra e di utilizzazione del dispositivo di accoppiamento del rimorchio su veicoli di peso superiore a 7,5 tonnellate

3.2 . per quanto riguarda i conducenti di veicoli adibiti al trasporto di viaggiatori :

Esperienza pratica di guida e di manovra di autobus .

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