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Documento 31976L0432

Direttiva 76/432/CEE del Consiglio, del 6 aprile 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative alla frenatura dei trattori agricoli o forestali a ruote

GU L 122 del 8.5.1976, p. 1/14 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
edizione speciale spagnola: capitolo 13 tomo 005 pag. 5 - 18

Altre edizioni speciali (EL, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Estatuto jurídico del documento Ya no está vigente, Fecha de fin de validez: 31/12/2015; abrogato da 32013R0167

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1976/432/oj

31976L0432

Direttiva 76/432/CEE del Consiglio, del 6 aprile 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative alla frenatura dei trattori agricoli o forestali a ruote

Gazzetta ufficiale n. L 122 del 08/05/1976 pag. 0001 - 0014
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 5 pag. 0003
edizione speciale greca: capitolo 13 tomo 3 pag. 0206
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 5 pag. 0003
edizione speciale spagnola: capitolo 13 tomo 5 pag. 0005
edizione speciale portoghese: capitolo 13 tomo 5 pag. 0005


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CONSIGLIO

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 6 aprile 1976

concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla frenatura dei trattori agricoli o forestali a ruote

( 76/432/CEE )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 100 ,

vista la proposta della Commissione ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ) ,

considerando che le prescrizioni tecniche alle quali devono soddisfare concernono , tra l ' altro , la frenatura ;

considerando che queste prescrizioni differiscono da uno Stato membro all ' altro ; che ne risulta la necessità che le stesse prescrizioni siano adottate da tutti gli Stati membri , a titolo complementare ovvero in sostituzione delle attuali regolamentazioni in tali Stati , segnatamente al fine di permettere l ' applicazione , per ogni tipo di trattore , della procedura di omologazione CEE che forma oggetto della direttiva 74/150/CEE del Consiglio , del 4 marzo 1974 , concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all ' omologazione dei trattori agricoli o forestali a ruote ( 2 ) ;

considerando che le prescrizioni armonizzate hanno lo scopo principale di garantire la sicurezza della circolazione stradale nonchù la sicurezza sul lavoro in tutta la Comunità .

considerando che il ravvicinamento delle legislazioni nazionali relative ai trattori comporta , da parte degli Stati membri , il riconoscimento dei controlli effettuati da ciascuno di essi sulla scorta delle prescrizioni comuni ; che tale sistema , per ben funzionare , richiede che queste prescrizioni siano applicate da tutti gli Stati membri a partire da uno stessa data ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

1 . Per trattore ( agricolo o forestale ) s ' intende qualsiasi veicolo a motore , a ruote o a cingoli , munito di almeno due assi , la cui funzione risiede essenzialmente nella potenza di trazione e che è specialmente concepito per tirare , spingere , portare o azionare determinati strumenti , macchine o rimorchi destinati ad essere impiegati nell ' attività agricola o forestale . Esso può essere equipaggiato per il trasporto di un carico e di accompagnatori .

2 . La presente direttiva si applica soltanto ai trattori definiti al paragrafo 1 , montati su pneumatici , muniti di due assi e aventi una velocità massima per costruzione compresa tra 6 e 25 km/h .

Articolo 2

Gli Stati membri non possono rifiutare l ' omologazione CEE nù l ' omologazione di portata nazionale di un trattore per motivi concernenti i suoi dispositivi di frenatura , se tale trattore è munito dei dispositivi previsti negli allegati da I a IV e se detti dispositivi rispondono alle prescrizioni contenute in questi stessi allegati .

Articolo 3

Gli Stati membri non possono rifiutare l ' immatricolazione o vietare la vendita , la messa in circolazione o l ' uso dei trattori per motivi concernenti i dispositivi di frenatura , se tali trattori sono muniti dei dispositivi previsti negli allegati da I a IV e se detti dispositivi rispondono alle prescrizioni contenute in questi stessi allegati .

Articolo 4

Lo Stato membro che ha proceduto all ' omologazione CEE adotta le misure necessarie per essere informato circa qualsiasi modifica di uno degli elementi o di una delle caratteristiche di cui all ' allegato I , punto 1.1 . Le autorità competenti di questo Stato giudicano se sul tipo di trattore modificato debbano essere condotte nuove prove , accompagnate da un nuovo verbale . Se dalle prove risulta che le prescrizioni della presente direttiva non sono osservate , la modifica non è autorizzata .

Articolo 5

Le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico le prescrizioni degli allegati sono adottate conformemente alla procedura prevista dall ' articolo 13 della direttiva 47/150/CEE .

Articolo 6

1 . Gli Stati membri adottano e pubblicano prima del 1° gennaio 1977 le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva e ne informano immediatamente la Commissione .

Essi applicano queste disposizioni a decorrere dal 1° ottobre 1977 .

2 . A partire dalla notifica della presente direttiva , gli Stati membri sono tenuti a informare tempestivamente la Commissione , onde permetterle di presentare le proprie osservazioni , su ogni progetto di disposizioni di carattere legislativo , regolarmente o amministrativo che essi intendano adottare nel settore disciplinato della presente direttiva .

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva .

Fatto a Lussemburgo , addì 6 aprile 1976 .

Per il Consiglio

Il Presidente

G . THORN

( 1 ) GU n . C 5 dell ' 8 . 1 . 1975 , pag . 54 .

( 2 ) GU n . C 62 del 15 . 3 . 1975 , pag . 29 .

( 3 ) GU n . L 84 del 28 . 3 . 1974 , pag . 10 .

ALLEGATO I

DEFINIZIONI , DOMANDA DI OMOLOGAZIONE CEE , OMOLOGAZIONE CEE , PRESCRIZIONI DI COSTRUZIONE E DI MONTAGGIO

1 . DEFINIZIONI

1.1 . Tipo di trattore per quanto riguarda il sistema di frenatura

Per « tipo di trattore per quanto riguarda il sistema di frenatura » si intendono i trattori che non differiscono sostanzialmente fra loro per quanto riguarda , in particolare , i seguenti punti :

1.1.1 . peso a vuoto , come definito al punto 1.18 ,

1.1.2 . peso massimo , come definito al punto 1.16 ,

1.1.3 . ripartizione del peso tra gli assi ,

1.1.4 . peso massimo tecnicamente ammissibile su ogni asse ,

1.1.5 . velocità massima per costruzione ,

1.1.6 . dispositivo di frenatura di tipo differente ( in particolare presenza o meno dell ' equipaggiamento per la frenatura del rimorchio ) ,

1.1.7 . numero e disposizione degli assi frenati ,

1.1.8 . tipo di motore ,

1.1.9 . demoltiplicazione totale della trasmissione corrispondere alla velocità massima ,

1.1.10 . dimensione dei pneumatici degli assi frenati .

1.2 . Dispositivo di frenatura

Per « dispositivo di frenatura » si intende il complesso degli organi che hanno la funzione di diminuire od annullare progressivamente la velocità di un trattore in marcia , oppure di mantenerlo immobile se esso è già fermo . Tali funzioni sono specificate al punto 4.1.2 . Il dispositivo è costituito dal comando , dalla trasmissione e dal freno propriamente detto .

1.3 . Frenatura moderabile

Per « frenatura moderabile » si intende una frenatura durante la quale , all ' interno del campo di funzionamento normale del dispositivo , sia al momento dell ' applicazione che durante il disinnesto dei freni :

1.3.1 . il conducente possa , in ogni momento , aumentare o ridurre la forza di frenatura agendo sul comando ,

1.3.2 . la forza di frenatura agisca nello stesso senso dell ' azione sul comando ( funzioni aventi lo stesso senso ) ,

1.3.3 . sia possibile procedere senza difficoltà ad una regolazione sufficientemente esatta della forza di frenatura .

1.4 . Comando

Per « comando » si intende l ' organo direttamente azionato dal conducente per fornire alla trasmissione l ' energia necessaria alla frenatura oppure per controllarla . Tale energia può essere costituita dalla forza muscolare del conducente o provenire da un ' altra sorgente d ' energia controllata dal conducente stesso , oppure da una combinazione di queste diverse categorie di energia .

1.5 . Trasmissione

Per « trasmissione » si intende il complesso costituito dagli elementi inseriti tra il comando ed il freno , e che li collega funzionalmente . La trasmissione può essere meccanica , idraulica , pneumatica , elettrica , oppure mista . Quando la frenatura è realizzata o assistita da una sorgente di energia indipendente dal conducente ma controllata da quest ' ultimo , anche la riserva di energia che il dispositivo comporta fa parte della trasmissione .

1.6 . Freno

Per « freno » si intende l ' organo nel quale si sviluppano le forze che si oppongono al moto del trattore . Il freno può essere del tipo ad attrito ( quando le forze sono originate dall ' attrito fra due parti in moto relativo , appartenenti entrambe al trattore ) , elettrico ( quando le forze sorgono per azione elettromagnetica tra due elementi in moto relativo , ma non in contatto fra di loro , appartenenti entrambi al trattore ) , a fluido ( quando le forze si sviluppano per l ' azione di un fluido interposto fra due elementi in movimento relativo , appartenenti entrambi al trattore ) o motore ( quando le forze provengono da un aumento artificiale dell ' azione frenante del motore trasmessa alle ruote ) .

Un dispositivo , che blocca meccanicamente il sistema di trasmissione del trattore , ma che non può essere azionato quando il trattore è in movimento , è considerato come un freno di stazionamento .

1.7 . Dispositivi di frenatura di tipo differente

Per « dispositivi di frenatura di tipo differente » si intendono i dispositivi che differiscono sostanzialmente fra loro per quanto riguarda , in particolare , i seguenti punti :

1.7.1 . dispositivi nei quali uno o più elementi presentano caratteristiche diverse , in particolare per quanto concerne i materiali , la forma o la grandezza ,

1.7.2 . dispositivi i cui elementi sonso combinati in modo diverso .

1.8 . Elemento di un dispositivo di frenatura

Per « elemento di un dispositivo di frenatura » si intende uno dei componenti singoli il cui insieme forma il dispositivo di frenatura .

1.9 . Frenatura continua

Per « frenatura continua » si intende la frenatura del complesso di veicoli ottenuta con un dispositivo che presenti le seguenti caratteristiche :

1.9.1 . organo di comando unico che il conducente aziona con un ' unica manovra graduabile dal proprio posto di guida ,

1.9.2 . l ' energia utilizzata per la frenatura dei veicoli che costituiscono il complesso è fornita dalla stessa sorgente di energia ( che può essere la forza muscolare del conducente ) ,

1.9.3 . l ' impianto di frenatura realizza , in modo simultaneo oppure convenientemente sfasato , la frenatura dei singoli veicoli che formano il complesso , qualunque sia la loro posizione relativa .

1.10 . Frenatura semicontinua

Per « frenatura semicontinua » si intende la frenatura del complesso di veicoli ottenuta mediante un dispositivo che presenti le seguenti caratteristiche :

1.10.1 . organo di comando unico che il conducente aziona con unica manovra graduabile dal proprio posto di guida ,

1.10.2 . l ' energia utilizzata per la frenatura dei veicoli che costituiscono il complesso è fornita da diverse sorgenti di energia ( una di esse può essere la forza muscolare del conducente ) ,

1.10.3 . l ' impianto di frenatura realizza , in modo simultaneo oppure convenientemente sfasato , la frenatura dei singoli veicoli che formano il complesso , qualunque sia la loro posizione relativa .

1.11 . Frenatura indipendente assistita

Per « frenatura indipendente assistita » si intende la frenatura del complesso di veicolo ottenuta mediante dispositivi che presentino le seguenti caratteristiche :

1.11.1 . il comando del freno del veicolo trattore è indipendente da quello per la frenatura dei veicoli rimorchiati ; quest ' ultimo è comunque montato sul trattore in modo da poter essere azionato agevolmente dal conducente seduto al posto di guida ,

1.11.2 . l ' energia impiegata per la frenatura dei veicoli rimorchiati non deve provenire dalla forza muscolare del conducente .

1.12 . Frenatura indipendente

Per « frenatura indipendente » si intende la frenatura del complesso di veicoli ottenuta mediante dispositivi che presentino le seguenti caratteristiche :

1.12.1 . il comando del freno del veicolo trattore è indipendente da quello per la frenatura dei veicoli rimorchiati ; quest ' ultimo è comunque montato sul trattore in modo da poter essere agevolmente azionato del conducente seduto al posto di guida ,

1.12.2 . l ' energia impiegata per la frenatura dei veicoli rimorchiati proviene dalla forza muscolare del conducente .

1.13 . Frenatura automatica

Per « frenatura automatica » si intende la frenatura del o dei veicoli rimorchiati che avviene automaticamente , nel caso di distacco di elementi che costituiscono il complesso di veicoli accoppiati , anche in caso di rottura degli organi di traino , senza che risulti annullata l ' efficienza della frenatura del resto del complesso .

1.14 . Frenatura ad inerzia

Per « frenatura ad inerzia » si intende la frenatura effettuata utilizzando le forze che nascono per l ' avvicinamento del veicolo rimorchiato al trattore .

1.15 . Trattore carico

Per « trattore carico » si intende , salvo indicazioni particolari , il trattore caricato in modo da raggiungere il suo peso massimo .

1.16 . Peso massimo

Per « peso massimo » si intende il peso massimo tecnicamente ammissibile dichiarato dal costruttore ( questo peso può essere superiore al peso massimo autorizzato ) .

1.17 . Trattore a vuoto

Per « trattore a vuoto » si intende il trattore in ordine di marcia , con serbatoi e radiatore pieni , con un conducente di una massa di 75 kg , senza passeggeri nù accessori in opzione nù carico .

1.18 . Peso a vuoto

per « peso a vuoto » si intende il peso del trattore a vuoto .

2 . DOMANDA DI OMOLOGAZIONE CEE

2.1 . La domanda di omologazione CEE di un tipo di trattore , per quanto concerne il sistema di frenatura , va presentata dal costruttore o dal suo mandatario .

2.2 . Tale domanda deve essere corredata dai documenti elencati qui di seguito , in triplice copia , nonchù dalle seguenti indicazioni :

2.2.1 . descrizione del tipo di trattore per quanto riguarda i punti di cui ai punti da 1.1.1 a 1.1.10 . Vanno indicati i numeri e/o i simboli attribuiti dal costruttore o dal suo mandatario al tipo di trattore ,

2.2.2 . elenco degli elementi , debitamente contrassegnati , che formano il dispositivo di frenatura ,

2.2.3 . schema del dispositivo di frenatura con indicazione della posizione di ciascuno dei suoi elementi sul trattore , allo scopo di permettere l ' individuazione e l ' identificazione dei diversi elementi .

2.3 . Devono inoltre essere presentati :

2.3.1 . un trattore rappresentativo del tipo di trattore da omologare ,

2.3.2 . a richiesta , disegni di formato massimo A4 ( 210 mm × 297 mm ) , o piegati in tale formato , e in scala appropriata .

3 . OMOLOGAZIONE CEE

Una scheda conforme al modello di cui all ' allegato V va compilata e allegata alla scheda di omologazione CEE .

4 . PRESCRIZIONI DI COSTRUZIONE E DI MONTAGGIO

4.1 . Considerazioni generali

4.1.1 . Dispositivo di frenatura

4.1.1.1 . Il dispositivo di frenatura dev ' essere concepito , costruito e montato in modo che , in condizioni normali d ' impiego e malgrado le vibrazioni cui può essere sottoposto , il trattore possa rispondere alle prescrizioni qui di seguito .

4.1.1.2 . In particolare , il dispositivo di frenatura dev ' essere concepito , costruito e montato in modo da resistere alla corrosione e all ' invecchiamento che si producono durante l ' utilizzazione e che possono dar luogo ad improvvise perdite di efficacia della frenatura .

4.1.2 . Funzioni del dispositivo di frenatura

Il dispositivo di frenatura , definito al punto 1.2 deve soddisfare le seguenti condizioni :

4.1.2.1 . Frenatura di servizio

4.1.2.1.1 . La frenatura di servizio deve consentire di controllare il movimento del trattore e di arrestarlo in modo sicuro , rapido ed efficace , alle velocità ammesse per costruzione , alle condizioni di carico autorizzare e su pendenza ascendente o discendente . La sua azione deve essere moderabile . Queste condizioni sono soddisfatte se le prescrizioni dell ' allegato II sono rispettate .

Il conducente deve essere in grado di effettuate la frenatura dal suo posto di guida , conservando il controllo dell ' organo di direzione del trattore con almeno una mano . Il freno di servizio del trattore può essere costituito da un dispositivo destro e da un dispositivo sinistro . I due comandi debbono poter essere resi solidali per porter essere azionati con una sola manovra . Tale collegamento deve poter essere interrotto .

Ciascuno dei dispositivi , destro o sinistro , deve essere munito di un sistema di regolazione , manuale o automatico , che consenta di regolare senza difficoltà il sistema di equilibratura dei freni .

4.1.2.2 . Frenatura di stazionamento

4.1.2.2.1 . La frenatura di stazionamento deve consentire di mantenere immobile il trattore su una pendenza ascendente o discendente , anche in assenza del conducente , poichù in questo caso gli elementi attivi vengono mantenuti in posizione di bloccaggio con un dispositivo ad azione puramente meccanica . Ciò può essere ottenuto per mezzo di un freno che agisca sulla trasmissione . Il conducente deve poter ottenere questa frenatura dal suo posto di guida ed è ammessa un ' azione ripetuta per raggiungere l ' efficienza prescritta .

4.2 . Caratteristiche dei dispositivi di frenatura

4.2.1 . L ' insieme dei dispositivi di frenatura di cui è munito il trattore deve soddisfare le condizioni stabilite per la frenatura di sevizio e di stazionamento .

4.2.2 . I dispositivi che assicurano la frenatura di servizio e di stazionamento possono avere delle parti in comune , purchù rispondano alle seguenti prescrizioni :

4.2.2.1 . devono esistere almeno due comandi , indipendenti l ' uno dall ' altro , facilmente accessibili al conducente dal suo posto di guida ; questa esigenza deve poter essere rispettata anche se il conducente indossa una cintura di sicurezza ;

4.2.2.2 . in caso di rottura di un almeno del dispositivo di frenatura , che non siano i freni ( ai sensi del punto 1.6 ) o di qualsiasi del dispositivo di frenatura di servizio ( cattivo funzionamento parziale o totale di una riserva di energia ) , deve essere possibile rallentare progressivamente il trattore , fino ad arresto completo , con una decelerazione di almeno 50 % del valore prescritto al punto 2.1.1 dell ' allegato II .

Questa condizione deve essere soddisfatta tramite una frenatura residua esercitata sulle ruote da una parte e dall ' altra del piano longitudinale mediano senza che il trattore devii dalla sua traiettoria ) .

Per l ' applicazione del presente punto , i complessi lava-camma o simili , con cui si azionano i freni , non si considerano come eventualmente soggetti a rottura .

4.2.3 . Anche quando si ricorra ad un ' energia diversa dall ' energia muscolare del conducente , la sorgente di energia ( ad esempio , pompa idraulica , compressione d ' aria , ecc . ) può essere unica , purchù siano soddisfatte le prescrizioni del punto 4.2.2 .

4.2.4 . Il dispositivo di frenatura di servizio deve agire sulle ruote di almeno un asse .

4.2.5 . L ' azione frenante del dispositivo di frenatura di servizio deve essere ripartita tra le ruote di uno stesso asse in modo simmetrico rispetto al piano longitudinale mediano del trattore .

4.2.6 . Il dispositivo di frenatura di servizio e il dispositivo di frenatura di stazionamento devono agire su superfici frenate rese permanentemente solidali con le ruote da elementi sufficientemente robusti . Nessuna superficie frenata deve poter essere disinnestata dalle ruote .

Quando un solo asse è soggetto all ' azione frenante , il differenziale non deve essere montato fra il freno di servizio e la ruota ; quando due assi sono soggetti all ' azione frenante , il differenziale può essere montato fra il freno di servizio e la ruota su uno dei due assi .

4.2.7 . L ' usura dei freni deve poter essere facilmente compensata mediante regolazione manuale oppure automatica . Inoltre , il comando e gli elementi della trasmissione e dei freni devono avere una riserva di corsa tale che , dopo riscaldamento dei freni e dopo un certo grado di usura delle guarnizioni , l ' efficienza della frenatura sia assicurata senza necessità di registrazione immediata .

4.2.8 . Nei dispositivi di frenatura a trasmissione idraulica gli orifizi di riempimento dei serbatoi di liquido debbono essere facilmente accessibili ; inoltre i recipienti che contengono la riserva di liquido devono essere realizzati in maniera da consentire un facile controllo del livello della riserva senza necessità di aprirli .

4.2.9 . Qualora una frenatura con l ' efficienza prescritta risulti impossibile senza l ' intervento dell ' energia accumulata , ogni trattore dotato di freno azionato con energia prelevata da un serbatoio deve essere munito , oltre al manometro , di un dispositivo di allarme che indichi , per via ottica od acustica , che in una parte qualsiasi a monte del distributore l ' energia è scesa ad un valore uguale od inferiore al 65 % del suo valore normale . Tale dispositivo deve essere collegato direttamente e permanentemente al circuito .

4.2.10 . Fatte salve le prescrizioni imposte al punto 4.1.2.1 , quando l ' intervento di una sorgente ausiliaria di energia è indispensabile per il funzionamento di un dispositivo di frenatura , la riserva di energia deve essere tale che in caso di arresto del motore l ' efficienza di frenatura resti sufficiente a consentire l ' arresto del trattore nelle condizioni prescritte .

4.2.11 . I servizi ausiliari possono prelevare l ' energia necessaria soltanto qualora il loro funzionamento non possa contribuire , anche in caso di guasto della sorgente di energia , a far scendere al di sotto del livello indicato al punto 4.2.9 le riserve di energia che alimentano i dispositivi di frenatura .

ALLEGATO II

PROVE DI FRENATURA E PRESTAZIONI DEI DISPOSITIVI DI FRENATURA

1 . PROVE DI FRENATURA

1.1 . Considerazioni generali

1.1.1 . L ' efficienza di un dispositivo di frenatura di servizio è basata suila decelerazione media calcolata in base alle distanze di frenatura . La distanza di frenatura è la distanza percorsa dal trattore dal momento in cui il conducente comincia ad agire sul comando del dispositivo fino a quello dell ' arresto completo del trattore .

L 'efficienza di un dispositivo di frenatura di stazionamento è basata sulla capacità di mantenere immobile un trattore su una pendenza ascendente o discendente .

1.1.2 . Per l ' omologazione di qualsiasi trattore l ' efficienza di frenatura dev ' essere misurata all ' atto delle prove su strada ; queste prove devono essere effettuate nelle seguenti condizioni :

1.1.2.1 . il trattore deve trovarsi nelle condizioni di peso indicate per ciascun tipo di prova . Tali condizioni devono essere indicate nel verbale della prova ;

1.1.2.2 . durante le prove , la forza esercitata sul comando per ottenere l ' efficienza prescritta non deve essere superiore a 60 daN per i comandi a pedale e a 40 daN per i comandi a mano ;

1.1.2.3 . la strada deve avere una superficie che garantisca buone condizioni di aderenza ;

1.1.2.4 . le prove devono essere effettuate in condizioni di vento tali da non influenzare i risultati ;

1.1.2.5 . all ' inizio delle prove i pneumatici devono essere freddi e alla pressione prescritta per il carico effettivamente gravante sulle ruote in condizioni statiche ;

1.1.3 . durante le prove il trattore deve essere equipaggiato delle eventuali parti dei dispositivi ai punti 1.9 , 1.10 , 1.11 e 1.12 dell 'allegato I .

1.2 . Prova di tipo O

( prova ordinaria dell ' efficienza a freni freddi )

1.2.1 . Considerazioni generali

1.2.1.1 . All ' inizio della prova i freni devono essere freddi ; un freno è considerato freddo se una della seguenti condizioni è soddisfatta :

1.2.1.1.1 . la temperatura , misurata sul disco oppure all ' esterno del tamburo , deve essere inferiore a 100°C ;

1.2.1.1.2 . nel caso di freni completamente incorporati , compresi i freni a bagno d 'olio , la temperatura , misurata all ' esterno della scatola del freno deve essere inferiore a 50°C ;

1.2.1.1.3 . i freni non devono essere stati utilizzati durante un ' ora .

1.2.1.2 . Durante la prova di frenatura , gli assi non frenati , qualora possano essere disinseriti , non devono essere collegati con gli assi sui quali agiscono i freni .

1.2.1.3 . La prova deve essere effettuata nelle seguenti condizioni ;

1.2.1.3.1 . il trattore deve essere caricato al peso massimo , con l ' asse non frenato caricato al suo peso massimo tecnicamente ammissibile e le ruote dell ' asse frenato equipaggiate con i pneumatici di maggiori demensioni previsti dal costruttore . Nel caso di trattori con frenatura su trattori con frenatura su tutte le ruote , l ' asse anteriore deve essere caricato al suo peso massimo tecnicamente ammissibile ;

1.2.1.3.2 . la prova va ripetuta con un trattore scarico avente a bordo soltanto il conducente e , eventualmente , una persona incaricata di seguire i risultati della prova ; essa va effettuata con il trattore equipaggiato con i pneumatici di maggiori dimensioni previsti dal costruttore ;

1.2.1.3.3 . i limiti prescritti per l ' efficienza minima , sia per la prova a vuoto che per la prova con carico , devono essere quelli indicati al punto 2.1.1 ;

1.2.1.3.4 . la strada deve essere orizzontale .

1.2.2 . La prova di tipo O va effettuata :

1.2.2.1 . alla velocità massima per costruzione con motore disinnestato ,

1.2.2.2 . una tolleranza di ± 10 % è ammessa per quanto riguarda la velocità di prova .

1.2.2.3 . l ' efficienza minima prescritta deve essere raggiunta .

1.3 . Prova del tipo 1

( prova di perdita di efficienza )

1.3.1 . I trattori carichi vengono provati in modo che l ' assorbimento di energia sia equivalente a quello che si produce nello stesso tempo in un trattore carico condotto ad una velocità stabilizzata a 80 % ± 5 % della velocità prevista per la prova di tipo O , su un percorso di 1 km in discesa , con pendenza del 10 % a motore disinnestato .

1.3.2 . Alla fine della prova si misura , nelle condizioni della prova di tipo O con motore disinnestato ( ma evidentemente con differenti condizioni di temperatura ) , l 'efficienza residua del dispositivo di frenatura di servizio .

2 . PRESTAZIONI DEI DISPOSITIVI DI FRENATURA

2.1 . Dispositivi di frenatura di servizio

2.1.1 . I freni di servizio dei trattori debbono garantire :

2.1.1.1 . nelle condizioni previste per la prova di tipo O , una decelerazione media minima , calcolata in base alla distanza di frenatura , di almeno 2,4 m/s2 ;

2.1.1.2 . dopo la prova di tipo I , un 'efficienza residua non inferiore al 75 % di quella prescritta , ne al 60 % del valore constatato al momento della prova di tipo O ( con motore disinnestato ) .

2.2 . Dispositivi di frenatura di stazionamento

2.2.1 . Anche se combinato con uno degli altri dispositivi di frenatura , il dispositivo di frenatura di stazionamento deve poter mantenere il trattore carico immobile su una pendenza ascendente à discendente del 18 % .

2.2.2 . Sui trattori autorizzati a trainare uno o più rimorchi , il dispositivo di frenatura di stazionamento del trattore deve poter mantenere immobile , su una pendenza ascendente o discendente del 12 % , un complesso costituito da un trattore a vuoto e da un rimorchio non frenato dello stesso peso ( non superiore a 3 t ) .

2.2.3 . Si può ammettere un dispositivo di frenatura di stazionamento che deve essere azionato più volte prima di raggiungere l ' efficienza prescritta .

ALLEGATO III

FRENI A MOLLA

1 . DEFINIZIONE

I " freni a molla " sono dispositivi che traggono l ' energia necessaria per frenare da una o più molle che funzionano da accumulatori di energia .

2 . PRESCRIZIONI PARTICOLARI

2.1 . Il freno a molla non deve essere usato per la frenatura di servizio .

2.2 . Per tutti i valori della pressione che si possono avere nel circuito di alimentazione della camera di compressione , una lieve variazione di questa pressione non deve provocare una forte variazione della forza di frenatura .

2.3 . Il circuito di alimentazione della camera di compressione delle molle deve avere una riserva di energia che non alimenti nessun altro dispositivo o attrezzatura . Questa prescrizione non si applica quando le molle possono essere mantenute compresse usando almeno due sistemi tra loro indipendenti .

2.4 . Il dispositivo deve essere costruito in modo che sia possibile serrare e allentare i freni almeno tre volte partendo da una pressione iniziale , nella camera di compressione delle molle , uguale alla pressione massima prevista . Questa condizione deve essere soddisfatta quando i freni sono regolati con la massima esattezza .

2.5 . La pressione nella camera di compressione , a partire dalla quale le molle cominciano ad azionare i freni , non deve superare , quando i freni sono regolati con la massima esattezza , 180 % della pressione minima di funzionamento normale disponibile .

2.6 . Se la pressione nella camera di compressione delle molle scende al livello del valore a partire dal quale gli elementi dei freni sono messi in movimento , deve entrare in azione un dispositivo di allarme , ottico . Purchù tale condizione sia soddisfatta , questo dispositivo d ' allarme può essere lo stesso previsto al punto 4.2.9 dell ' allegato I .

2.7 . Quando un trattore autorizzato a trainare un rimorchio a frenatura continua o semicontinua è dotato di freni a molla , il funzionamento automatico di questi freni a molla deve far funzionare i freni del veicolo trainato .

3 . SISTEMA DI ALLENTAMENTO

3.1 . I freni a molla devono essere costruiti in modo che , in caso di guasto , sia possibile allentarli senza doversi servire del loro comando normale . Questa condizione può essere soddisfatta mediante un dispositivo ausiliario ( pneumatico , meccanico , ecc . ) .

3.2 . Se l ' azionamento del dispositivo menzionato al punto 3.1 richiede uno strumento o una chiave , questi debbono trovarsi a bordo del trattore .

ALLEGATO IV

FRENI DI STAZIONAMENTO A BLOCCAGGIO MECCANICO DEI PISTONI DEI FRENI

( FRENI A SCATTO )

1 . DEFINIZIONE

Per " bloccaggio meccanico dei pistoni dei freni " s ' intende un dispositivo che assicura la frenatura di stazionamento bloccando meccanicamente l ' asta del pistone del freno .

Il bloccaggio meccanico si ottiene evacuando l ' aria compressa contenuta nella camera di bloccaggio viene nuovamente messa in pressione .

2 . PRESCRIZIONI PARTICOLARI

2.1 . Quando la pressione nella camera di bloccaggio si avvicina al livello corrispondente al bloccaggio meccanico , deve entrare in funzione un dispositivo d ' allarme ottico acustico .

2.2 . Per i cilindri muniti di un dispositivo di bloccaggio meccanico , lo spostamento del pistone del freno deve poter essere assicurato per mezzo di due riserve di energia .

2.3 . Il pistone del freno bloccato può essere sbloccato soltanto se è sicuro che il freno possa essere nuovamente azionato dopo questo sbloccaggio .

2.4 . Deve essere previsto un dispositivo ausiliario di sbloccaggio ( per esempio meccanico o pneumatico ) per il caso di guasto della sorgente di energia che alimenta la camera di bloccaggio , utilizzando per esempio l ' aria contenuta in un pneumatico del trattore .

ALLEGATO V

MODELLO

Indicazione dell ' amministrazione

ALLEGATO ALLA SCHEDA DI OMOLOGAZIONE CEE DI UN TIPO TRATTORE AGRICOLO O FORESTALE A RUOTE PER QUANTO RIGUARDA LA FRENATURA

( Articolo 4 , paragrafo 2 , e articolo 10 della direttiva 74/150/CEE del Consiglio , del 4 marzo 1974 , concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all ' omologazione dei trattori agricoli o forestali o ruote , aventi una velocità massima per costruzione compresa tra 6 e 25 km/h ) ;

N . di omologazione CEE

1 . Marca ( ragione sociale )

2 . Tipo e denominazione commerciale

3 . Nome e indirizzo del costruttore

4 . Nome e indirizzo dell ' eventuale mandatario del costruttore

5 . Peso a vuoto del trattore

6 . Ripartizione del peso a vuoto tra gli assi ... ( kg )

7 . Peso massimo del trattore

8 . Ripartizione del peso massimo del trattore tra gli assi , secundo il punto 1.2.1.3.1 dell ' allegato II

9 . Marca e tipo delle guarnizioni dei freni

10 . Tipo del motore

11 . Demoltiplicazione totale della trasmissione corrispondente alla velocità massima

12 . Dimensione totale della trasmissione corrispondente alla velocità massima

12.1 . Pneumatici delle maggiori demensioni ammessi par l ' asse ( gli assi ) frenato ( i )

12.2 . Pneumatici per l ' asse non frenato caricato al peso massimo tecnicamente ammissibile

13 . Velocità massima del trattore

14 . Numero e disposizione degli assi frenati

15 . Descrizione sommaria del dispositivo di frenatura

16 . Peso del trattore durante la prova :

* A vuoto * Carico *

Asse 1 * * *

Asse 2 * * *

17 . Dimensioni dei pneumatici utilizzati durante la prova :

* Asse 1 * Asse 2 *

Dimensioni dei pneumatici * * *

18 . Risultati del prove di frenatura :

18.1 . Servizio

18.1.1 . Prova di tipo O * Velocità di prova km/h * Efficienza calcolata in m/s2 * Forza misurata sul comando daN *

trattore a vuoto * * * *

trattore carico * * * *

18.1.2 . Prova di tipo I * * * *

18.2 . Stazionamento :

positiva/negativa ( 1 )

19 . Veicolo presentato all ' omologazione CEE il

20 . Servizio tecnico incaricato delle prove di omologazione

21 . Data del verbale rilasciato da questo servizio

22 . Numero del verbale rilasciato da questo servizio

23 . L ' omologazione CEE , per quanto riguarda la frenatura , è accordata/rifiutata ( 1 )

24 . Località

25 . Data

26 . Firma

27 . Sono allegati i documenti indicati ai punti da 2.2.3 dell ' allegato I .

( 1 ) Cancellare la menzione inutile

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