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Document 31976L0308

Direttiva 76/308/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1976, relativa all'assistenza reciproca in materia di ricupero dei crediti risultanti da operazioni che fanno parte del sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, nonché dei prelievi agricoli e dei dazi doganali

GU L 73 del 19.3.1976, p. 18–23 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL, ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 29/06/2008; abrogato da 32008L0055

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1976/308/oj

31976L0308

Direttiva 76/308/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1976, relativa all'assistenza reciproca in materia di ricupero dei crediti risultanti da operazioni che fanno parte del sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, nonché dei prelievi agricoli e dei dazi doganali

Gazzetta ufficiale n. L 073 del 19/03/1976 pag. 0018 - 0023
edizione speciale finlandese: capitolo 2 tomo 2 pag. 0066
edizione speciale greca: capitolo 02 tomo 2 pag. 0126
edizione speciale svedese/ capitolo 2 tomo 2 pag. 0066
edizione speciale spagnola: capitolo 02 tomo 3 pag. 0046
edizione speciale portoghese: capitolo 02 tomo 3 pag. 0046


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CONSIGLIO

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 15 marzo 1976

relativa all ' assistenza reciproca in materia di ricupero dei crediti risultanti da operazioni che fanno parte del sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia , nonchù dei prelievi agricoli e dei dazi doganali

( 76/308/CEE )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 100 ,

visto il regolamento ( CEE ) n . 729/70 del Consiglio , del 21 aprile 1970 , relativo al finanziamento della politica agricola comune ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 2788/72 ( 2 ) , in particolare l ' articolo 8 , paragrafo 3 ,

vista la proposta della Commissione ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 3 ) ,

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 4 ) ,

considerando che allo stadio attuale un credito che forma oggetto di un titolo emesso dalle autorità di uno Stato membro non può essere ricuperato in un altro Stato membro ;

considerando che le disposizioni nazionali in materia di ricupero rappresentano , per il solo fatto di avere un campo d ' applicazione limitato al territorio nazionale , un ostacolo all ' instaurazione o al funzionamento del mercato comune ; che questa situazione non permette l ' applicazione integrale ed equa delle regolamentazioni comunitarie , specialmente nel settore della politica agricola comune , e facilita l ' attuazione di operazioni fraudolente ;

considerando che è pertanto necessario emanare norme comuni di reciproca assistenza in materia di ricupero ;

considerando che tali norme devono essere applicate per il ricupero sia dei crediti derivanti dalle varie misure facenti parte del sistema di finanziamento integrale o parziale del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia che dei prelievi agricoli e dei dazi doganali , ai sensi dell ' articolo 2 della decisione 70/243/CECA , CEE , Euratom , del 21 aprile 1970 , relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie delle Comunità ( 5 ) , e dell ' articolo 128 dell ' atto di adesione ; che esse devono essere applicate anche per il ricupero degli interessi e delle spese relative a tali crediti ;

considerando che l ' assistenza reciproca deve consistere , per l ' autorità adita , da un lato , nel fornire all ' autorità richiedente le informazioni utili a quest ' ultima per il ricupero dei crediti sorti nello Stato membro in cui essa ha sede e nel notificare ad un debitore tutti gli atti relativi a tali crediti che emanano da tale Stato membro e , dall ' altro , nel procedere , su domanda dell ' autorità richiedente , al ricupero di crediti sorti nello Stato membro in cui ha sede quest ' ultima ;

considerando che queste diverse forme di assistenza devono essere praticate dall ' autorità adita nell ' osservanza delle disposizioni legislative , regolamentari o amministrative vigenti in tali materie nello Stato membro in cui essa ha sede ;

considerando che occorre determinare le condizioni in cui le domande di assistenza possono essere presentate dall ' autorità richiedente e definire limitativamente le circostanze particolari che consentono , nell ' uno o nell ' altro caso , all ' autorità adita di non darvi seguito ;

considerando che , quand ' è indotta a procedere per conto dell ' autorità richiedente al ricupero i un credito , l ' autorità adita , se le disposizioni vigenti nello Stato membro in cui essa ha sede lo consentono e d ' intesa con l ' autorità richiedente , deve poter concedere al debitore una dilazione di pagamento o un pagamento rateale ; che gli interessi eventualmente da riscuotere a motivo della concessione di tali facilitazioni di pagamento devono essere trasferiti nello Stato membro in cui ha sede l ' autorità richiedente ;

considerando che , su domanda motivata dell ' autorità richiedente , l ' autorità adita deve anche poter procedere , nella misura in cui le disposizioni in vigore nello Stato membro in cui essa ha sede lo consentano , all ' adozione di misure cautelari per garantire il ricupero dei crediti sorti nello Stato membro richiedente ; che tali crediti non devono tuttavia godere di alcun privilegio nello Stato membro in cui ha sede l ' autorità adita ;

considerando che , durante la procedura di ricupero nello Stato membro in cui ha sede l ' autorità adita , può verificarsi che il credito o il titolo che consente l ' esecuzione del suo ricupero , emesso nello Stato membro in cui ha sede l ' autorità richiedente , sia contestato dall ' interessato ; che in tal caso occorre prevedere che l ' azione oggetto della contestazione deve essere portata dall ' interessato davanti all ' istanza competente dello Stato membro in cui ha sede l ' autorità richiedente e che l ' autorità adita deve sospendere la procedura di esecuzione da essa iniziata , finchù non intervenga la decisione di questa istanza competente ;

considerando che occorre prevedere che i documenti e le informazioni comunicati nell ' ambito dell ' assistenza reciproca in materia di ricupero non possano essere utilizzati per altri fini ;

considerando che le disposizioni della presente direttiva non devono portare ad una limitazione dell ' assistenza reciproca che alcuni Stati membri si concedono in base ad accordi o ad intese bilaterali o multilaterali ;

considerando che occorre assicurare un funzionamento armonioso dell ' assistenza reciproca e prevedere a tal fine una procedura comunitaria che consenta di fissarne le modalità pratiche di applicazione entro termini adeguati ; che è necessario istituire un comitato al fine di organizzare una stretta ed efficiente collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione in tale settore ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

La presente direttiva fissa le norme che debbono essere contenute nelle disposizioni legislative , regolamentari ed amministrative degli Stati membri per garantire il ricupero in ogni Stato membro dei crediti di cui all ' articolo 2 , sorti in un altro Stato membro .

Articolo 2

La presente direttiva si applica a tutti i crediti relativi :

a ) alle restituzioni , agli interventi ed alle altre misure che fanno parte del sistema di finanziamento integrale o parziale del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia , ivi compresi gli importi da riscuotere nel quadro di queste azioni ;

b ) ai prelievi agricoli , ai sensi dell ' articolo 2 , lettera a ) , della decisione 70/243/CECA , CEE , Euratom , e dell ' articolo 128 , lettera a ) , dell ' atto di adesione ;

c ) ai dazi doganali , ai sensi dell ' articolo 2 , lettera b ) , della suddetta decisione e dell ' articolo 128 , lettera b ) , dell ' atto di adesione ;

d ) alle spese ed agli interessi relativi al ricupero dei crediti di cui sopra .

Articolo 3

Ai sensi della presente direttiva si intende per :

- /« autorità richiedente » , l ' autorità competente di un Stato membro che presenta una domanda di assistenza per uno dei crediti di cui all ' articolo 2 ;

- « autorità adita » , l ' autorità competente di uno Stato membro alla quale è diretta una domanda di assistenza .

Articolo 4

1 . L ' autorità adita fornisce all ' autorità richiedente , su sua richiesta , tutte le informazioni utili per il ricupero di un credito .

Al fine di ottenere queste informazioni , l ' autorità adita esercita i poteri previsti dalle disposizioni legislative , regolamentari o amministrative applicabili per il ricupero di crediti analoghi sorti nello Stato membro in cui essa ha sede .

2 . Nella domanda di informazioni sono indicati il nome e l ' indirizzo della persona sul conto della quale debbono essere fornite le informazioni , nonchù la natura e l ' importo del credito a quale la domanda si riferisce .

3 . L ' autorità adita non è tenuta a trasmettere informazioni :

a ) che non sarebbe in grado di ottenere per il ricupero di crediti analoghi sorti nello Stato membro in cui essa ha sede ;

b ) che rivelerebbero un segreto commerciale , industriale o professionale ;

c ) la cui comunicazione sarebbe tale da pregiudicare la sicurezza o l ' ordine pubblico di detto Stato .

4 . L ' autorità adita informa l ' autorità richiedente dei motivi che si oppongono al soddisfacimento della domanda di informazioni .

Articolo 5

1 . Su domanda dell ' autorità richiedente , l ' autorità adita provvede , secondo le norme di legge in vigore per la notifica dei corrispondenti atti nello Stato membro in cui ha sede , alla notifica al destinatario di tutti gli atti e le decisioni , ivi compresi quelli giudiziari concernenti un credito o il suo ricupero , emanati dallo Stato membro in cui ha sede l ' autorità richiedente .

2 . Nella domanda di notifica sono indicati il nome e l ' indirizzo del destinatario , la natura e l ' oggetto dell ' atto o della decisione da notificare e , se del caso , il nome e l ' indirizzo del debitore , il credito cui si riferisce l ' atto o la decisione ed ogni altra informazione utile .

3 . L ' autorità adita informa immediatamente l ' autorità richiedente circa il seguito dato alla domanda di notifica e , più in particolare , circa la data in cui l ' atto o la decisione sono stati trasmessi al destinatario .

Articolo 6

1 . Su domanda dell ' autorità richiedente , l ' autorità adita procede , secondo le disposizioni legislative , regolamentari o amministrative applicabili per il ricupero dei crediti analoghi sorti nello Stato membro in cui essa ha sede , al ricupero dei crediti facenti oggetto di un titolo che ne permetta l ' esecuzione .

2 . A tal fine , ogni credito che sia oggetto di una domanda di ricupero è considerato credito dello Stato membro in cui ha sede l ' autorità adita , salva l ' applicazione dell ' articolo 12 .

Articolo 7

1 . La domanda di ricupero di un credito che l ' autorità richiedente inoltra all ' autorità adita deve essere accompagnata da un esemplare ufficiale o da una copia certificata conforme del titolo che ne permette l ' esecuzione , emesso nello Stato membro in cui ha sede l ' autorità richiedente e , se del caso , dall ' originale o da una copia certificata conforme di altri documenti necessari al ricupero .

2 . L ' autorità richiedente può formulare una domanda di ricupero soltanto :

a ) se il credito o il titolo che ne permette l ' esecuzione non sono contestati nello Stato membro in cui essa ha sede ;

b ) quando essa ha avviato , nello Stato membro in cui ha sede , la procedura di ricupero che può essere eseguita in base al titolo di cui al paragrafo 1 , e quando le misure adottate non hanno portato al pagamento integrale del credito .

3 . Nella domanda di ricupero sono indicati il nome e l ' indirizzo della persona interessata , la natura del credito , la somma dovuta in capitale , in interessi e per spese , ed ogni altra informazione utile .

4 . La domanda di ricupero contiene inoltre una dichiarazione dell ' autorità richiedente , che precisa la data a decorrere dalla quale è possibile procedere all ' esecuzione secondo le norme di legge in vigore nello Stato membro in cui essa ha sede , e conferma che sono soddisfatte le condizioni previste nel paragrafo 2 .

5 . L ' autorità richiedente invia all ' autorità adita , non appena ne sia a conoscenza , ogni informazione utile relativa al caso che ha motivato la domanda di ricupero .

Articolo 8

Il titolo esecutivo per il ricupero del credito è , all ' occorrenza e secondo le disposizioni in vigore nello Stato membro in cui ha sede l ' autorità adita , omologato , riconosciuto , completato o sostituito con un titolo che ne permetta l ' esecuzione nel suo territorio .

All ' omologazione , al riconoscimento , al completamento o alla sostituzione del titolo si deve provvedere quanto prima a decorrere dalla data di ricevimento della domanda di ricupero . Essi non possono essere rifiutati quando il titolo che permette l ' esecuzione nello Stato membro in cui ha sede l ' autorità richiedente sia formalmente regolare .

Nel caso in cui il compimento di una di queste formalità dia luogo ad un esame o ad una contestazione relativa al credito o al titolo che permette l ' esecuzione , emesso dall ' autorità richiedente , si applica l ' articolo 12 .

Articolo 9

1 . Il ricupero è effettuato nella moneta dello Stato membro in cui ha sede l ' autorità adita .

2 . L ' autorità adita può , se lo consentono le disposizioni legislative , regolamentari o amministrative vigenti nello Stato membro in cui essa ha sede e previa consultazione dell ' autorità richiedente , concedere al debitore una dilazione di pagamento o autorizzare un pagamento rateale . Gli interessi riscossi dall ' autorità adita per tale dilazione di pagamento devono essere trasferiti alla Stato membro in cui ha sede l ' autorità richiedente .

Va altresì allo Stato membro in cui ha sede l ' autorità richiedente ogni altro interesse riscosso per ritardato pagamento a norma delle disposizioni legislative , regolamentari o amministrative , vigenti nello Stato membro in cui ha sede l ' autorità adita .

Articolo 10

I crediti da ricuperare non godono di nessun privilegio nello Stato membro in cui ha sede l ' autorità adita .

Articolo 11

L ' autorità adita informa immediatamente l ' autorità richiedente del seguito dato alla domanda di ricupero .

Articolo 12

1 . Se nel corso della procedura di ricupero un interessato contesta il credito o il titolo che ne permette l ' esecuzione , emesso nello Stato membro in cui ha sede l ' autorità richiedente , egli deve adire l ' organo competente dello Stato membro in cui ha sede l ' autorità richiedente , in conformità delle norme di legge vigenti in quest ' ultimo . Quest ' azione deve essere notificata dall ' autorità richiedente all ' autorità adita . Essa può inoltre essere notificata dall ' interessato all ' autorità adita .

2 . Non appena adita abbia ricevuto la notifica di cui al paragrafo 1 , da parte dell ' autorità richiedente o da parte dell ' interessato , essa sospende la procedura di esecuzione in attesa della decisione dell ' organo competente in materia . Se lo ritiene necessario , e fatto salvo l ' articolo 13 , essa può ricorrere a provvedimenti cautelari per garantire il ricupero , se le disposizioni legislative o regolamentari in vigore nello Stato membro i cui essa ha sede lo consentono per crediti analoghi .

3 . Quando la contestazione riguarda i provvedimenti esecutivi adottati nello Stato membro in cui ha sede l ' autorità adita , l ' azione viene intrapresa davanti all ' organo competente di questo Stato membro , in conformità delle disposizioni legislative e regolamentari ivi vigenti .

4 . Quando l ' organo competente dinanzi al quale è stata intrapresa l ' azione , conformemente al paragrafo 1 , è un tribunale giudiziario o amministrativo , la decisione di tale tribunale , semprechù sia favorevole all ' autorità richiedente e permetta il ricupero del credito nello Stato membro i cui l ' autorità richiedente ha sede , costituisce il « titolo che permette l ' esecuzione » , ai sensi degli articoli 6 , 7 e 8 ; il ricupero del credito viene effettuato sulla base di tale decisione .

Articolo 13

Su domanda motivata dell ' autorità richiedente , l ' autorità adita procede all ' adozione dei provvedimenti cautelari per garantire il ricupero di un credito se le disposizioni legislative o regolamentari in vigore nello Stato membro in cui essa ha sede lo consentono .

Per l ' attuazione del primo comma si applicano mutatis mutandis l ' articolo 6 , l ' articolo 7 , paragrafi 1 , 3 e 5 , e gli articoli 8 , 11 , 12 e 14 .

Articolo 14

L ' autorità adita non è tenuta :

a ) ad accordare l ' assistenza prevista dagli articoli da 6 a 13 se il ricupero del credito è di natura tale da provocare , a causa della situazione del debitore , gravi difficoltà d ' ordine economico o sociale nello Stato membro in cui essa ha sede ;

b ) a procedere al ricupero del credito quando l ' autorità richiedente non ha esaurito , sul territorio dello Stato membro in cui essa ha sede , le azioni esecutive del credito stesso .

L ' autorità adita informa l ' autorità richiedente dei motivi che ostano all ' accoglimento della domanda di assistenza . Il rifiuto motivato è inoltre comunicato alla Commissione .

Articolo 15

1 . I problemi concernenti la prescrizione sono disciplinati esclusivamente dalla norme di legge in vigore nello Stato membro in cui ha sede l ' autorità richiedente .

2 . Gli atti di ricupero effettuati dall ' autorità adita in conformità della domanda di assistenza che , se fossero stati effettuati dall ' autorità richiedente , avrebbero avuto l ' effetto di sospendere o di interrompere la prescrizione secondo le norme di legge vigenti nello Stato membro in cui ha sede l ' autorità richiedente , si considerano , a questo effetto , compiuti in quest ' ultimo Stato .

Articolo 16

I documenti e le informazioni inviati all ' autorità adita per l ' applicazione della presente direttiva possono da quest ' ultima essere comunicati soltanto :

a ) alla persona cui si fa riferimento nella domanda di assistenza ;

b ) alle persone ed autorità incaricate del ricupero dei crediti , e solo ai fini del ricupero stesso ;

c ) alle autorità giudiziarie competenti per le azioni di ricupero dei crediti .

Articolo 17

Le domande di assistenza e i documenti allegati sono corredati da una traduzione nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui ha sede l ' autorità adita , salvo la facoltà di quest ' ultima di rinunciare alla trasmissione della traduzione .

Articolo 18

Gli Stati membri rinunciano da una parte e dall ' altra a qualsiasi rimborso delle spese risultanti dall ' assistenza reciproca che essi si prestano in applicazione della presente direttiva .

Tuttavia , lo Stato membro in cui ha sede l ' autorità richiedente resta responsabile , nei confronti dello Stato membro in cui ha sede l ' autorità adita , delle conseguenze pecuniarie di azioni riconosciute non fondate quanto alla realtà del credito o alla validità del titolo emesso dall ' autorità richiedente .

Articolo 19

Gli Stati membri si comunicano l ' elenco delle autorità abilitate a formulare o a ricevere domande di assistenza .

Articolo 20

1 . È istituito un « comitato di ricupero » , qui di seguito denominato il « comitato » , composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione .

2 . Il comitato stabilisce il proprio regolamento interno .

Articolo 21

Il comitato può esaminare ogni problema relativo all ' applicazione della presente direttiva sottopostogli dal suo presidente , sia su iniziativa di quest ' ultimo che su richiesta del rappresentante di uno Stato membro .

Articolo 22

1 . Le modalità pratiche per l ' applicazione dell ' articolo 4 , paragrafi 2 e 4 , dell ' articolo 5 , paragrafi 2 e 3 , dell ' articolo 7 , paragrafi 1 , 3 e 5 , degli articoli 9 e 11 e dell ' articolo 12 , paragrafo 1 , nonchù quelle relative alla conversione , al trasferimento delle somme ricuperate e alla determinazione di un importo minimo dei crediti che può dar luogo ad una domanda di assistenza , sono adottate secondo la procedura definita ai paragrafi 2 e 3 .

2 . Il rappresentante della Commissione presenta al comitato un progetto delle disposizioni da adottare . Il comitato formula il suo parere in merito a tale progetto nel termine che il presidente può stabilire in relazione all ' urgenza dei problemi in causa . Il comitato si pronuncia a maggioranza di quarantun voti ; ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all ' articolo 148 , paragrafo 2 , del trattato . Il presidente non partecipa al voto .

3 . a ) La Commissione adotta le disposizioni proposte quando esse sono conformi al parere del comitato .

b ) Quando le disposizioni proposte non sono conformi al parere formulato dal comitato o in mancanza di parere , la Commissione sottopone immediatamente al Consiglio una proposta relativa alle disposizioni da adottare . Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata .

c ) Se , al termine di un periodo di tre mesi a decorrere dal momento in cui la proposta è pervenuta al Consiglio , quest ' ultimo non ha deliberato , le disposizioni in parola sono adottate dalla Commissione .

Articolo 23

Le disposizioni della presente direttiva non ostano all ' applicazione dell ' assistenza reciproca più ampia che alcuni Stati membri si accordano o potrebbero accordarsi in virtù di accordi o di convenzioni , anche nel settore della notifica degli atti giudiziari o extragiudiziari .

Articolo 24

Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° gennaio 1978 .

Articolo 25

Ogni Stato membro informa la Commissione dei provvedimenti adottati per l ' applicazione della presente direttiva . La Commissione comunica queste informazioni agli altri Stati membri .

Articolo 26

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva .

Fatto a Bruxelles , addì 15 marzo 1976 .

Per il Consiglio

Il Presidente

R . VOUEL

( 1 ) GU n . L 94 del 28 . 4 . 1970 , pag . 13 .

( 2 ) GU n . L 295 el 30 . 12 . 1972 , pag . 1 .

( 3 ) GU n . C 19 del 12 . 4 . 1973 , pag . 38 .

( 4 ) GU n . C 69 del 28 . 8 . 1973 , pag . 3 .

( 5 ) GU n . L 94 del 28 . 4 . 1970 , pag . 19 .

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