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Document 31976L0160

Direttiva 76/160/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1975, concernente la qualità delle acque di balneazione

GU L 31 del 5.2.1976, p. 1–7 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL, ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2014; abrogato da 32006L0007

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1976/160/oj

31976L0160

Direttiva 76/160/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1975, concernente la qualità delle acque di balneazione

Gazzetta ufficiale n. L 031 del 05/02/1976 pag. 0001 - 0007
edizione speciale greca: capitolo 15 tomo 1 pag. 0108
edizione speciale spagnola: capitolo 15 tomo 1 pag. 0133
edizione speciale portoghese: capitolo 15 tomo 1 pag. 0133
edizione speciale finlandese: capitolo 15 tomo 2 pag. 0003
edizione speciale svedese/ capitolo 15 tomo 2 pag. 0003


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CONSIGLIO

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

dell ' 8 dicembre 1975

concernente la qualità delle acque di balneazione

( 76/160/CEE )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare gli articoli 100 e 235 ,

vista la proposta della Commissione ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,

visto il parere del comitato economico e sociale ( 2 ) ,

considerando che la protezione dell ' ambiente e della salute pubblica impone di ridurre l ' inquinamento delle acque di balneazione e di preservare queste ultime da un deterioramento ulteriore ;

considerando che un controllo delle acque di balneazione è necessario per raggiungere , nel quadro del funzionamento del mercato comune , gli obiettivi della Comunità in materia di miglioramento delle condizioni di vita , di sviluppo armonioso delle attività aconomiche nell ' insieme della Comunità e di espansione continua ed equilibrata ;

considerando che in questo campo esistono certe disposizioni legislative , regolamentari o amministrative degli Stati membri che hanno un ' incidenza diretta sul funzionamento del mercato comune , ma che tutti i poteri d 'azione all ' uopo necessari non sono stati previsti dal trattato ;

considerando che il programma d ' azione delle Comunità europee in materia ambientale ( 3 ) prevede di fissare in comune gli obiettivi di qualità che determinano le varie esigenze cui un ambiente deve soddisfare e , in particolare , la definizione dei parametri per le acque , comprese le acque , comprese le acque di balneazione ;

considerando che per raggiungere questi obiettivi di qualità gli Stati membri dovranno fissare dei valori limite corrispondenti a determinati parametri ; che le acque di balneazione dovranno essere rese conformi a tali valori entro un termine di dieci anni dalla notifica della presente direttiva ;

considerando che è necessario disporre che le acque di balneazione siano considerate , a determinate condizioni , conformi ai valori dei relativi parametri , anche se una certa percentuale di campioni prelevati durante la stagione balneare non rispettasse i limiti precisati nell ' allegato ;

considerando che , per conferire una certa elasticità all ' applicazione della presente direttiva , si deve accordare agli Stati membri la facoltà di prevedere deroghe non potranno fare astrazione dai dettami della tutela della salute pubblica ;

considerando che il progresso della tecnica rende necessario un rapido adeguamento delle prescrizioni tecniche definite nell ' allegato ; che , per facilitare l ' attuazione dei provvedimenti all ' uopo necessari , è opportuno prevedere una procedura che instauri una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione nell ' ambito di comitato per l ' adeguamento al progresso tecnico ;

considerando che l ' opinione pubblica manifesta un crescente interesse per i problemi relativi all ' ambiente e al miglioramento della sua qualità ; che occorre quindi informarla obiettivamente sulla qualità delle acque di balneazione ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

1 . La presente direttiva riguarda la qualità delle acque di balneazione , ad eccezione delle acque destinate ad usi terapeutici e delle di piscina .

2 . Ai sensi della presente direttiva si intendono per :

a ) « acque di balneazione » le acque , o parte di esse , dolci correnti o stagnanti , e l ' acqua di mare , nelle quali la balneazione :

- è espressamente autorizzata dalle autorità competenti dei singoli Stati membri oppure

- non è vietata ed è praticata in maniera consuetudinaria da un congruo numero di bagnanti ;

b ) « zona di balneazione » il luogo in cui si trovano le acque di balneazione ;

c ) « stagione balneare » il periodo di tempo in cui , tenuto conto delle consuetudini locali , ivi comprese le eventuali misure locali che concernono la pratica della balneazione , e delle condizioni meteorologiche , si può contare su un congruo afflusso di bagnanti .

Articolo 2

I parametri fisico-chimici e microbiologici applicabili alle acque di balneazione sono indicati nell ' allegato che costituisce parte integrante della presente direttiva .

Articolo 3

1 . Gli Stati membri stabiliscono per tutte la zone di balneazione , o per ciascuna di esse , i valori applicabili alle acque di balneazione per ciò che concerne i parametri indicati nell ' allegato .

Quanto ai parametri per i quali non figura alcun valore nell ' allegato , gli Stati membri possono non fissare valori in applicazione del primo comma , finchù non siano state determinate le cifre .

2 . I valori fissati in base al paragrafo 1 non possono essere meno rigorosi di quelli indicati nella colonna I dell ' allegato .

3 . Qualora figurino valori nella colonna G dell ' allegato , con o senza valore corrispondente nella colonna I dello stesso allegato , gli Stati membri si sforzano di rispettarli come valori-guida , fatto l ' articolo 7 .

Articolo 4

1 . Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinchù , entro un periodo di dieci anni a decorrere dalla notifica della presente direttiva , la qualità delle acque di balneazione sia resa conforme ai valori limite fissati ai sensi dell ' articolo 3 .

2 . Gli Stati membri si adoperano affinchù nelle zone di balneazione che saranno create dalle autorità competenti degli Stati membri dopo la notifica della presente direttiva e che saranno specialmente attrezzate per la balneazione , i valori I di cui all ' allegato siano osservati sin dall ' apertura della balneazione . Tuttavia , per le zone di balneazione create nei due anni successivi a detta notifica , questi valori potranno essere rispettati solo alla fine di tale periodo .

3 . In casi eccezionali gli Stati membri possono concedere deroghe per quanto concerne il termine di dieci anni previsto nel paragrafo 1 . Le giustificazioni di questa deroga , basate su un piano di gestione delle acque all ' interno della zona interessata , devono essere notificate al più presto alla Commissione , al massimo entro un termine di sei anni dalla notifica della presente direttiva . La Commissione procederà ad un approfondito esame di tali giustificazioni e , se necessario , presenterà al Consiglio proposte adeguate in materia .

4 . Per quanto riguarda l ' acqua di mare vicina alle frontiere e la acque che attraversano le frontiere che influiscono sulla qualità delle acque di balneazione di un altro Stato membro , le conseguenze da trarre dagli obiettivi di qualità comuni , per le zone di balneazione , verranno determinate di concerto fra gli Stati rivieraschi .

La Commissione può partecipare a tale concertazione .

Articolo 5

1 . L ' applicazione dell ' articolo 4 , le acque di balneazione si considerano conformi ai parametri che ad esse si riferiscono :

Quando i campioni di queste acque , prelevati con la frequenza prevista nell ' allegato , in uno stesso luogo di prelievo indicano che esse sono conformi ai valori dei parametri concernenti la qualità delle acque in questione per :

- il 95 % dei campioni , nel caso dei parametri conformi a quelli specificati nella colonna I dell ' allegato ;

- il 90 % dei campioni negli altri casi eccetto per i parametri « coliformi totali » e « coliformi fecali » in cui la percentuale dei campioni può essere dell ' 80 % ,

e quando , per il 5 % , il 10 % o il 20 % dei campioni che , secondo i casi , non sono conformi :

- l ' acqua non si dicosta più del 50 % del valore dei parametri in questione , esclusi i parametri microbiologici , il pH e l ' ossigeno disciolto ;

- i campioni d ' acqua , prelevati successivamente ad una frequenza statisticamente adeguata , non si discostano dai valori dei parametri che ad essa si riferiscono .

2 . Il superamento dei valori di cui all ' articolo 3 non viene preso in considerazione nel calcolare le percentuali stabilite al paragrafo 1 qualora esso sia determinato da inondazioni , da catastrofi naturali o da condizioni meteorologiche eccezionali .

Articolo 6

1 . Le autorità competenti degli Stati membri effettuano i campionamenti per i quali la frequenza minima è fissata nell ' allegato .

2 . I campioni sono prelevati nei luoghi dove la densità media gionaliera dei bagnanti è massima . Essi sono prelevati preferibilmente ad una profondità di 30 centimetri sotto il peli dell ' acqua , ad accezione dei campioni di oli minerali che sono prelevati alla superficie dell ' acqua . I prelievi dei campioni iniziano due settimane prima dell ' inizio della stagione balneare .

3 . Deve essere effettuata e ripetuta periodicamente una minuziosa indagine locale delle condizioni prevalenti a monte , per la acque dolci correnti , e delle condizioni dell ' ambiente circostante , per le acque dolci stagnanti e per l ' acqua di mare , allo scopo di determinare il profilo geografico e topografico , nonchù il volume e la natura di tutti gli scarichi inquinanti e potenzialmente inquinanti e gli effetti che hanno in funzione della loro distanza dalla zona di balneazione .

4 . Qualora l ' ispezione dell ' autorità competente o il campionamento , rivelino o inducano a sospettare la presenza di scarichi di sostanze che possono ridurre la qualità delle acque di balneazione , occore effettuare campionamenti supplementari . Campionamenti supplementari devono essere altresì effettuati per qualsiasi altro sospetto di deterioramento della qualità delle acque .

5 . I metodi di analisi di riferimento relativi ai parametri presi in considerazione sono indicati nell ' allegato . I laboratori che seguano altri metodi devono assicurarsi che i loro risultati siano equivalenti o comparabili a quelli indicati in allegato .

Articolo 7

1 . L ' applicazione delle disposizioni adottate a norma della presente direttiva non può in nessun caso avere l ' effetto do accrescere direttamente o indirettamente il deterioramento dell ' attuale qualità delle acque di balneazione .

2 . Gli Stati membri sono liberi , in qualsiasi momento , di stabilire per le acque di balneazione valori più rigorosi di quelli previsti dalla presente direttiva .

Articolo 8

Sono previste deroghe alla presente direttiva :

a ) per alcuni parametri segnati ( o ) nell ' allegato , in ragione di condizioni meteorologiche o geografiche eccezionali ;

b ) qualora le acque di balneazione si arricchiscano naturalmente di talune sostanze , con superamento dei limite fissati nell ' allegato .

Per arricchimento naturale si intende il processo mediante il quale una data massa di acqua riceve dal suolo talune sostanze in esso contenute , senza alcun intervento dell ' uomo .

In nessun caso le deroghe di cui al presente articolo possono fare astrazione dai dettami della tutela della salute pubblica .

In caso di deroga , lo Stato membro deve informare immediatamente la Commissione , indicando i motivi ed i limiti di tempo .

Articolo 9

Le modifiche necessarie per adeguare la presente direttiva al progresso tecnico ri riferiscono :

- ai metodi di analisi ,

- ai valori parametrici G e I riportati nell ' allegato .

Esse sono adottate conformemente alla procedura dell ' articolo 11 .

Articolo 10

1 . È istituito un comitato per l ' adeguamento al progresso tecnico qui di seguito denominato « comitato » , composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione .

2 . Il comitato stabilisce il suo regolamento interno .

$Articolo 11

1 . Nei casi in cui viene fatto riferimento alla procedura definita nel presente articolo , il comitato viene investito della questione dal suo presidente , sia ad iniziativa di quest ' ultimo , sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro .

2 . Il rappresentante della Commissione presenta al comitato un progetto delle misure da adottare . Il comitato formula il suo parere in merito a tale progetto nel termine che il presidente può stabilire in relazione all ' urgenza dei problemi in causa . Il comitato si pronuncia a maggioranza di quarantuno voti ; ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all ' articolo 1748 , paragrafo 2 , del trattato . Il presidente non partecipa al voto .

3 . a ) La commissione adotta le misure progettate quando esse sono conformi al parere del comitato .

b ) Quando le misure progettate non sono conformi al parere formulato dal comitato o in mancanza di parere , la Commissione sottopone immediatamente al Consiglio una proposta relativa alle misure da adottare . Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata .

c ) Se , al termine di un periodo di tre mesi dal momento in cui la proposta è pervenuta al Consiglio quest ' ultimo non ha deliberato , le misure in parola sono adottate dalla Commissione .

Articolo 12

1 . Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative , regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro due anni dalla sua notifica e ne informano immediatamente la Commissione .

2 . Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle essenziali disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore contemplato dalla presente direttiva .

Articolo 13

Gli Stati membri comunicano alla Commissione regolarmente e per la prima volta quattro anni dopo la notifica della presente direttiva una relazione sintetica sulle acque di balneazione e sulle loro caratteristiche più significative .

La Commissione pubblica , con il preventivo accordo dello Stato interessato , le informazioni ottenute in materia .

Articolo 14

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva .

Fatto a Bruxelles , addì 8 dicembre 1975 .

Per il Consiglio

Il Presidente

M . PEDINI

( 1 ) GU n . C 128 del 9 . 6 . 1975 , pag . 13 .

( 2 ) GU n . C 286 del 15 . 12 . 1975 , pag . 5 .

( 3 ) GU n . C 112 del 20 . 12 . 1973 , pag . 3 .

ALLEGATO

REQUISITI DI QUALITA DELLE ACQUE MARINE DI BALNEAZIONE

* Parametri * G * I * Frequenza minima di campionamento * Metodo d ' analisi o d ' ispezione *

* Microbiologici * * * * *

1 * Coliformi totali / 100 ml * 500 * 10 000 * bimensile ( 1 ) * fermentazione in più provette . Trapianto delle provette positive su terreno di conferma . Computo secondo il sistema MPN ( Most Probable Number = numero più probabile ) o filtrazione su membrana e coltura su terreno a adeguato , quale agar al lattosio al tergitol , endo agar , brodo al teepol 0,4 % , trapianto e identificazione delle colonie sospette *

2 * Coliformi fecali / 100 ml * 100 * 2 000 * bimensile ( 1 ) * Per 1° e 2° temperatura d ' incubazione variabile a seconda che si ricerchino i coliformi totali o i coliformi fecali *

3 * Streptococchi * 100 * - * ( 2 ) * Metodo di litsky *

* fecali / 100 ml * * * * Computo secondo il sistema MPN ( Most Probable Number = numero più probabile ) o filtrazione su membrana . Coltura su terreno adeguato *

4 * Salmonelle / 1l * - - 0 - ( 2 ) * Concentrazione mediante filtrazione su membrana . Inoculazione su terreno tipo . Arricchimento trapianto su agar di isolamento - identificazione *

5 * Enterovirus PFU / 10 l * - * 0 * ( 2 ) * Concentrazione mediante filtrazione , flocculazione o centrifugazione e conferma *

* Fisico-chimici : * * * * *

6 * pH * - * 6-9 ( 0 ) * ( 2 ) * Elettrometria con calibrazione ai pH 7 e 9 *

7 * Colorazione * - * assenza di variazione anormale del colore ( 0 ) * bimensile ( 1 ) * Ispezione visiva *

* * * * * o *

* * - * - * ( 2 ) * fotometria secondo gli standard della scala Pt-Co *

8 * Oli minerali mg/l * - * assenza di pellicola visibile sulla superficie dell ' acqua e assenza di odore * bimensile ( 1 ) * Ispezione visiva e olfattiva *

* * * * * o *

* * * 0,3 * - * ( 2 ) * estrazione da un volume sufficiente e pesata del residuo secco *

9 * Sostanze tensioattive che reagiscono al blu di metilene mg/l ( lauril-solfato * - * assenza di schiuma persistente * bimensile ( 1 ) * Ispezione visiva *

* * * * * o *

* * * 0,3 * - * ( 2 ) * spettrofotometria di assorbimento al blu di metilene *

10 * Fenoli ( indici fenoli ) mg/l C2H2OH * - * nessun odore specifico * bimensile ( 1 ) * Verifica dell ' assenza di odore specifico provocato dal fenolo o *

* * * 0,005 * * 0,05 * ( 2 ) * spettrofotometria di assorbimento . Metodo della 4-amminoantipirina ( 4 A.A.p ) *

11 * Trasparenza m * 2 * 1 ( 0 ) * bimensile ( 1 ) * Disco di Secchi *

12 * Ossigeno % disciolto saturazione O2 * 80-120 * - * ( 2 ) * Metodo di Winkler o metodo elettro-metrico ( misuratore di ossigeno ) *

13 * Residui bituminosi e materiale galleggiante come legno , plastica , bottiglie , recipienti di vetro , plastica , gomma o di qualsiasi altra materia . * assenza * * bimensile ( 1 ) * Ispezione visiva *

* Frammenti o schegge * * * * *

14 * Ammoniaca mg/l NH2 * * * ( 3 ) * Spettrofotometria di assorbimento , reattivo di Nesseler , o metodo al blu indofenolo *

15 * Azoto Kjeldahl mg/l N * * * ( 3 ) Metodo di Kjeldahl *

* Altre sostanze considerate come indici di inquinamento : * * * * *

16 * Antiparassitari mg/l ( paration , HCH , dieldrina ) * * * ( 2 ) * Estrazione mediante appropriati solventi e determinazione cromatografica *

17 * Metalli pesanti quali : * * * ( 2 ) * Assorbimento atomico eventualmente preceduto da una estrazione *

* Arsenico mg/l AS * * * * *

* Cadmio CD * * * * *

* Cromo IV Cr VI * * * * *

* Piombo Pb * * * * *

* Mercurio Hg * * * * *

18 * Cianuri mg/l CN * * * ( 2 ) * Spettrofotometria di assorbimento con reattivo specifico *

19 * Nitrati e fosfati mg/l NO2 PO2 * * * ( 3 ) * Spettrofotometria di assorbimento con reattivo specifico *

G = guida

I = imperativo

( 0 ) Superamento dei limiti previsti in presenza di eccezionali condizioni geografiche o meteorologiche .

( 1 ) Quando un campionamento effettuato negli anni precedenti ha dato risultati nettamente più favorevoli di quelli previsti nel presente allegato e quando non è intervenuto nessun fattore di diminuzione della qualità delle acque , la frequenza di campionamento può essere ridotta di un fattore 2 da parte delle competenti autorità .

( 2 ) Tenore da verificare , da parte delle autorità competenti , qualora ml ' indagine effettuata nella zona di balneazione ne riveli la presenza possibile o il deterioramento della qualità delle acque .

( 3 ) Tali parametri devono essere verificati dalle autorità competenti , quando vi sia tendenza all ' eutrofizzazione delle acque .

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