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Document 31975L0296
Second Council Directive 75/296/EEC of 28 April 1975 amending Directive No 70/524/EEC concerning additives in feedingstuffs
Seconda direttiva 75/296/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, che modifica la direttiva 70/524/CEE relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali
Seconda direttiva 75/296/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, che modifica la direttiva 70/524/CEE relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali
GU L 124 del 15.5.1975, p. 29–32
(DA, DE, EN, FR, IT, NL) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(EL)
No longer in force, Date of end of validity: 10/07/1985; abrog. impl. da 31985L0429
Seconda direttiva 75/296/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, che modifica la direttiva 70/524/CEE relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali
Gazzetta ufficiale n. L 124 del 15/05/1975 pag. 0029 - 0032
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 12 pag. 0092
++++ CONSIGLIO SECONDA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 28 aprile 1975 che modifica la direttiva 70/524/CEE relativa agli additivi nell ' alimentazione degli animali ( 75/296/CEE ) IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare gli articoli 43 e 100 , vista la proposta della Commissione , visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) , visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ) , considerando che in sede di applicazione della direttiva 70/524/CEE del Consiglio , del 23 novembre 1970 , relativa agli additivi nell ' alimentazione degli animali ( 3 ) , modificata da ultimo dalla undicesima direttiva 75/267/CEE della Commissione ( 4 ) per quanto riguarda gli allegati , è sembrato necessario definire il termine « animali » ; considerando che è opportuno , nella misura in cui tale termine riguarda anche gli animali domestici , esaminare ulteriormente se non sia il caso di adottare una direttiva particolare per gli alimenti destinati ai suddetti animali ; considerando che , tenuto conto delle modifiche apportate dalla Commissione agli allegati , ù necessario procedere ad alcune modifiche di ordine tecnico nel disposto stesso della direttiva 70/524/CEE ; considerando che è inoltre necessario trasferire negli allegati di detta direttiva tutte le disposizioni tecniche che riguardano le sostanze o i gruppi di sostanze , comprese finora nel disposto ; considerando che le esperienze fatte per quanto riguarda l ' allegato II , in cui sono enumerati tutti gli additivi che possono essere ammessi negli Stati membri a livello nazionale fino al termine del 1975 , hanno dimostrato che il suddetto allegato doveva costituire , in futuro , una base per disciplinare l ' entrata e l ' uscita degli attivi a livello comunitario ( allegato I ) ; che è pertanto necessario fissare le condizioni particolari che disciplinino l ' iscrizione delle sostanze nell ' allegato II ; considerando che a norma della direttiva 73/103/CEE del Consiglio , del 28 aprile 1973 , che modifica la direttiva del 23 novembre 1970 , relativa agli additivi nell ' alimentazione degli animali ( 5 ) , l ' adattamento degli allegati all ' evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche e quindi l ' ammissione e la soppressione degli additivi sono state sottoposte alla procedura del comitato permanente per gli alimenti per animali ; che occorre quindi autorizzare la fissazione secondo la stessa procedura , dei criteri che consentono di determinare le caratteristiche degli additivi di cui trattasi ; considerando che l ' esperienza acquista nella commercializzazione degli alimenti per animali contenenti additivi , rivela la necessità di migliorare l ' etichettatura di questi alimenti , HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA : Articolo 1 La direttiva 70/524/CEE è modificata conformemente ai seguenti articoli . Articolo 2 L ' articolo 2 è completato dal punto seguente : « g ) Animali : gli animali appartenenti a specie generalmente allevate e detenute o consumate dall ' uomo . » Articolo 3 All ' articolo 3 , il paragrafo 7 è soppresso . Articolo 4 L ' articolo 4 , paragrafo 1 , è così modificato : 1 . al punto a ) il termine « cinque » è sostituito dal termine « otto » e le parole « nell ' allegato I » sono sostituite con le parole « nell ' allegato I o nell ' allegato II » ; 2 . al punto b ) , le parole « durante un periodo di cinque anni a decorrere dalla notifica della presente direttiva » sono soppresse ; 3 . i punti c ) , d ) , e ) ed f ) sono soppressi . Articolo 5 Il testo dell ' articolo 6 è sostituito dal testo seguente : « Articolo 6 1 . Le modifiche da apportare agli allegati , tenuto conto dell ' evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche , sono stabilite secondo la procedura prevista all ' articolo 16 bis . 2 . Per modificare l ' allegato I o l ' allegato II , sono applicati i seguenti principi : A . Una sostanza è iscritta nell ' allegato I soltanto quando : a ) incorporata negli alimenti per animali , ha un effetto favorevole sulle caratteristiche di tali alimenti o sulla produzione animale ; b ) tenuto conto della quantità consentita negli alimenti , non ha un ' influenza sfavorevole sulla salute animale o umana e non reca pregiudizio al consumatore alterando le caratteristiche dei prodotti animali ; c )è controllabile negli alimenti ; d ) tenuto conto della quantità consentita negli alimenti , è escluso un trattamento o una profilassi delle malattie animali ; questa condizione non sia applica alle sostanze del tipo di quelle iscritte nell ' allegato I , parte D ; e ) per seri motivi attinenti alla salute umana o animale , non deve essere riservata all ' uso medico o veterinario . B . Una sostanze è soppressa nell ' allegato I qualora venga meno una delle condizioni elencate al punto A . Tuttavia , questa sostanza può essere iscritta nell ' allegato II per un periodo determinato se continuano ad essere soddisfatte almeno le condizioni di cui al punto A , lettere b ) ed e ) . C . Una nuova sostanza o un nuovo impiego riferentesi ad una sostanza può essere iscritto nell ' allegato II soltanto se sono soddisfatte le condizioni del punto A , lettere b ) ed e ) , qualora sia lecito ritenere , tenuto conto dei risultati disponibili , che sono , anche soddisfatte le altre condizioni del punto A . 3 . I criteri che consentono di determinare le caratteristiche degli additivi di cui alla presente direttiva , ed in particolare i criteri concernenti la composizione e la purezza nonchù le proprietà fisico-chimiche e biologiche , possono essere fissati , tenendo conto delle conoscenze scientifiche e tecniche , seconda la procedura prevista dall ' articolo 16 bis . » Articolo 6 L ' articolo 9 , paragrafo 1 , è così modificato : 1 . nella prima frase , dopo le parole « di vitamine D ( Allegato I , parte H , n . 1 ) » , sono aggiunte le parole « , di fattori di accrescimento ( allegato I , parte J ) » ; 2 . nella lettera b ) , dopo le parole « di vitamine D » sono aggiunte le parole « , di fattori di accrescimento » ; 3 . la lettera c ) è completata del seguente trattino : « - per i fattori di accrescimento , 1 000 ppm » . Articolo 7 L ' articolo 10 è così modificato : 1 . nel paragrafo 1 , lettera a ) , dopo la parola « antibiotici » sono aggiunte le parole « e fattori di accrescimento » ; 2 . nel paragrafo 1 , il testo della lettera g ) è sostituito dal testo seguente : « g ) composti azotati non proteici : natura , tenore e condizioni d 'impiego definiti negli allegati » ; 3 . il paragrafo 1 è completato con la seguente lettera : « h ) conservativi : natura 5 ; 4 . è aggiunto il seguente paragrafo : « 2 bis . Gli Stati membri prescrivono che la natura degli additivi ammessi a norma dell ' articolo 4 , paragrafo 1 , lettera a ) e b ) , sia indicata sull ' imballaggio o sull ' etichetta . Possono anche prescrivere che ne sia indicato il tenore . » Articolo 8 All ' articolo 11 , paragrafo 1 , secondo comma , le parole « dell ' allegato I » sono sostituite con le parole « dell ' allegato I o dell ' allegato II » . Articolo 9 L ' allegato II è così modificato : 1 . è aggiunta una colonna intitolata « Durata dell ' autorizzazione » in cui è indicata la data del 30 giugno 1976 per tutti gli additivi compresi nell ' allegato anteriormente al 1° maggio 1975 . 2 . è aggiunta una parte D bis intitolata : « oligo-elementi » , che comprende le seguenti voci : N . * Additivi * Denominazione chimica , descrizione * Specie animale * Età massima * Tenore minimo * Tenore massimo * ppm dell ' alimento completo * Altre disposizioni * Durata dell ' autorizzazione * 1 * Molibdeno * Mo * * * * 2,5 * * - * 2 * Selenio * Se * * * * 0,5 * * - * 3 . la parte E è completata dalla seguente voce : « Altri additivi » , N . * Additivi * Designazione chimica , descrizione * Specie animale * Età massima * Tenore minimo * Tenore massimo * ppm dell ' alimento completo * Altre disposizioni * Durata dell ' autorizzazione * 9 * Saccarina * C7H3O2NS * * * * * * - * Articolo 10 Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative , regolamentari o amministrative necessarie per conformarsi : a ) non oltre il 1° luglio 1975 , all ' articolo 4 , punti 1 e 2 , e agli articoli 5 , 6 e 9 ; b ) non oltre il 1° luglio 1976 , alle altre disposizioni . Articolo 11 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva . Fatto a Bruxelles , addì 28 aprile 1975 . Per il Consiglio Il Presidente M . A . CLINTON ( 1 ) GU n . C 5 dell ' 8 . 1 . 1975 , pag . 57 . ( 2 ) GU n . C 16 del 23 . 1 . 1975 , pag . 19 . ( 3 ) GU n . L 270 del 14 . 12 . 1970 , pag . 1 . ( 4 ) GU n . L 118 dell ' 8 . 5 . 1975 , pag . 45 . ( 5 ) GU n . L 124 del 10 . 5 . 1973 , pag . 17 .