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Document 31975L0296

Seconda direttiva 75/296/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, che modifica la direttiva 70/524/CEE relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali

GU L 124 del 15.5.1975, p. 29–32 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 10/07/1985; abrog. impl. da 31985L0429

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1975/296/oj

31975L0296

Seconda direttiva 75/296/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, che modifica la direttiva 70/524/CEE relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali

Gazzetta ufficiale n. L 124 del 15/05/1975 pag. 0029 - 0032
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 12 pag. 0092


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CONSIGLIO

SECONDA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 28 aprile 1975

che modifica la direttiva 70/524/CEE relativa agli additivi nell ' alimentazione degli animali

( 75/296/CEE )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare gli articoli 43 e 100 ,

vista la proposta della Commissione ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ) ,

considerando che in sede di applicazione della direttiva 70/524/CEE del Consiglio , del 23 novembre 1970 , relativa agli additivi nell ' alimentazione degli animali ( 3 ) , modificata da ultimo dalla undicesima direttiva 75/267/CEE della Commissione ( 4 ) per quanto riguarda gli allegati , è sembrato necessario definire il termine « animali » ;

considerando che è opportuno , nella misura in cui tale termine riguarda anche gli animali domestici , esaminare ulteriormente se non sia il caso di adottare una direttiva particolare per gli alimenti destinati ai suddetti animali ;

considerando che , tenuto conto delle modifiche apportate dalla Commissione agli allegati , ù necessario procedere ad alcune modifiche di ordine tecnico nel disposto stesso della direttiva 70/524/CEE ;

considerando che è inoltre necessario trasferire negli allegati di detta direttiva tutte le disposizioni tecniche che riguardano le sostanze o i gruppi di sostanze , comprese finora nel disposto ;

considerando che le esperienze fatte per quanto riguarda l ' allegato II , in cui sono enumerati tutti gli additivi che possono essere ammessi negli Stati membri a livello nazionale fino al termine del 1975 , hanno dimostrato che il suddetto allegato doveva costituire , in futuro , una base per disciplinare l ' entrata e l ' uscita degli attivi a livello comunitario ( allegato I ) ; che è pertanto necessario fissare le condizioni particolari che disciplinino l ' iscrizione delle sostanze nell ' allegato II ;

considerando che a norma della direttiva 73/103/CEE del Consiglio , del 28 aprile 1973 , che modifica la direttiva del 23 novembre 1970 , relativa agli additivi nell ' alimentazione degli animali ( 5 ) , l ' adattamento degli allegati all ' evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche e quindi l ' ammissione e la soppressione degli additivi sono state sottoposte alla procedura del comitato permanente per gli alimenti per animali ; che occorre quindi autorizzare la fissazione secondo la stessa procedura , dei criteri che consentono di determinare le caratteristiche degli additivi di cui trattasi ;

considerando che l ' esperienza acquista nella commercializzazione degli alimenti per animali contenenti additivi , rivela la necessità di migliorare l ' etichettatura di questi alimenti ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

La direttiva 70/524/CEE è modificata conformemente ai seguenti articoli .

Articolo 2

L ' articolo 2 è completato dal punto seguente :

« g ) Animali : gli animali appartenenti a specie generalmente allevate e detenute o consumate dall ' uomo . »

Articolo 3

All ' articolo 3 , il paragrafo 7 è soppresso .

Articolo 4

L ' articolo 4 , paragrafo 1 , è così modificato :

1 . al punto a ) il termine « cinque » è sostituito dal termine « otto » e le parole « nell ' allegato I » sono sostituite con le parole « nell ' allegato I o nell ' allegato II » ;

2 . al punto b ) , le parole « durante un periodo di cinque anni a decorrere dalla notifica della presente direttiva » sono soppresse ;

3 . i punti c ) , d ) , e ) ed f ) sono soppressi .

Articolo 5

Il testo dell ' articolo 6 è sostituito dal testo seguente :

« Articolo 6

1 . Le modifiche da apportare agli allegati , tenuto conto dell ' evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche , sono stabilite secondo la procedura prevista all ' articolo 16 bis .

2 . Per modificare l ' allegato I o l ' allegato II , sono applicati i seguenti principi :

A . Una sostanza è iscritta nell ' allegato I soltanto quando :

a ) incorporata negli alimenti per animali , ha un effetto favorevole sulle caratteristiche di tali alimenti o sulla produzione animale ;

b ) tenuto conto della quantità consentita negli alimenti , non ha un ' influenza sfavorevole sulla salute animale o umana e non reca pregiudizio al consumatore alterando le caratteristiche dei prodotti animali ;

c )è controllabile negli alimenti ;

d ) tenuto conto della quantità consentita negli alimenti , è escluso un trattamento o una profilassi delle malattie animali ; questa condizione non sia applica alle sostanze del tipo di quelle iscritte nell ' allegato I , parte D ;

e ) per seri motivi attinenti alla salute umana o animale , non deve essere riservata all ' uso medico o veterinario .

B . Una sostanze è soppressa nell ' allegato I qualora venga meno una delle condizioni elencate al punto A . Tuttavia , questa sostanza può essere iscritta nell ' allegato II per un periodo determinato se continuano ad essere soddisfatte almeno le condizioni di cui al punto A , lettere b ) ed e ) .

C . Una nuova sostanza o un nuovo impiego riferentesi ad una sostanza può essere iscritto nell ' allegato II soltanto se sono soddisfatte le condizioni del punto A , lettere b ) ed e ) , qualora sia lecito ritenere , tenuto conto dei risultati disponibili , che sono , anche soddisfatte le altre condizioni del punto A .

3 . I criteri che consentono di determinare le caratteristiche degli additivi di cui alla presente direttiva , ed in particolare i criteri concernenti la composizione e la purezza nonchù le proprietà fisico-chimiche e biologiche , possono essere fissati , tenendo conto delle conoscenze scientifiche e tecniche , seconda la procedura prevista dall ' articolo 16 bis . »

Articolo 6

L ' articolo 9 , paragrafo 1 , è così modificato :

1 . nella prima frase , dopo le parole « di vitamine D ( Allegato I , parte H , n . 1 ) » , sono aggiunte le parole « , di fattori di accrescimento ( allegato I , parte J ) » ;

2 . nella lettera b ) , dopo le parole « di vitamine D » sono aggiunte le parole « , di fattori di accrescimento » ;

3 . la lettera c ) è completata del seguente trattino :

« - per i fattori di accrescimento , 1 000 ppm » .

Articolo 7

L ' articolo 10 è così modificato :

1 . nel paragrafo 1 , lettera a ) , dopo la parola « antibiotici » sono aggiunte le parole « e fattori di accrescimento » ;

2 . nel paragrafo 1 , il testo della lettera g ) è sostituito dal testo seguente :

« g ) composti azotati non proteici : natura , tenore e condizioni d 'impiego definiti negli allegati » ;

3 . il paragrafo 1 è completato con la seguente lettera :

« h ) conservativi : natura 5 ;

4 . è aggiunto il seguente paragrafo :

« 2 bis . Gli Stati membri prescrivono che la natura degli additivi ammessi a norma dell ' articolo 4 , paragrafo 1 , lettera a ) e b ) , sia indicata sull ' imballaggio o sull ' etichetta . Possono anche prescrivere che ne sia indicato il tenore . »

Articolo 8

All ' articolo 11 , paragrafo 1 , secondo comma , le parole « dell ' allegato I » sono sostituite con le parole « dell ' allegato I o dell ' allegato II » .

Articolo 9

L ' allegato II è così modificato :

1 . è aggiunta una colonna intitolata « Durata dell ' autorizzazione » in cui è indicata la data del 30 giugno 1976 per tutti gli additivi compresi nell ' allegato anteriormente al 1° maggio 1975 .

2 . è aggiunta una parte D bis intitolata : « oligo-elementi » , che comprende le seguenti voci :

N . * Additivi * Denominazione chimica , descrizione * Specie animale * Età massima * Tenore minimo * Tenore massimo * ppm dell ' alimento completo * Altre disposizioni * Durata dell ' autorizzazione *

1 * Molibdeno * Mo * * * * 2,5 * * - *

2 * Selenio * Se * * * * 0,5 * * - *

3 . la parte E è completata dalla seguente voce : « Altri additivi » ,

N . * Additivi * Designazione chimica , descrizione * Specie animale * Età massima * Tenore minimo * Tenore massimo * ppm dell ' alimento completo * Altre disposizioni * Durata dell ' autorizzazione *

9 * Saccarina * C7H3O2NS * * * * * * - *

Articolo 10

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative , regolamentari o amministrative necessarie per conformarsi :

a ) non oltre il 1° luglio 1975 , all ' articolo 4 , punti 1 e 2 , e agli articoli 5 , 6 e 9 ;

b ) non oltre il 1° luglio 1976 , alle altre disposizioni .

Articolo 11

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva .

Fatto a Bruxelles , addì 28 aprile 1975 .

Per il Consiglio

Il Presidente

M . A . CLINTON

( 1 ) GU n . C 5 dell ' 8 . 1 . 1975 , pag . 57 .

( 2 ) GU n . C 16 del 23 . 1 . 1975 , pag . 19 .

( 3 ) GU n . L 270 del 14 . 12 . 1970 , pag . 1 .

( 4 ) GU n . L 118 dell ' 8 . 5 . 1975 , pag . 45 .

( 5 ) GU n . L 124 del 10 . 5 . 1973 , pag . 17 .

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