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Document 31974L0297
Council Directive 74/297/EEC of 4 June 1974 on the approximation of the laws of the Member States relating to the interior fittings of motor vehicles (the behaviour of the steering mechanism in the event of an impact)
Direttiva 74/297/CEE del Consiglio, del 4 giugno 1974, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative alle finiture interne dei veicoli a motore (Comportamento del dispositivo di guida in caso di urto)
Direttiva 74/297/CEE del Consiglio, del 4 giugno 1974, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative alle finiture interne dei veicoli a motore (Comportamento del dispositivo di guida in caso di urto)
GU L 165 del 20.6.1974, p. 16–25
(DA, DE, EN, FR, IT, NL) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
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No longer in force, Date of end of validity: 31/10/2014; abrogato da 32009R0661
Direttiva 74/297/CEE del Consiglio, del 4 giugno 1974, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative alle finiture interne dei veicoli a motore (Comportamento del dispositivo di guida in caso di urto)
Gazzetta ufficiale n. L 165 del 20/06/1974 pag. 0016 - 0025
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 4 pag. 0012
edizione speciale greca: capitolo 13 tomo 2 pag. 0247
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 4 pag. 0012
edizione speciale spagnola: capitolo 13 tomo 3 pag. 0230
edizione speciale portoghese: capitolo 13 tomo 3 pag. 0230
++++ ( 1 ) GU n . C 14 del 27 . 3 . 1973 , pag . 18 . ( 2 ) GU n . C 60 del 26 . 7 . 1973 , pag . 13 . ( 3 ) GU n . L 42 del 23 . 2 . 1970 , pag . 1 . ( 4 ) GU n . L 68 del 22 . 3 . 1971 , pag . 1 . ( 5 ) GU n . L 38 dell'11 . 2 . 1974 , pag . 2 . ( 6 ) Documento ECE di Ginevra E/ECE/324/Add . 11 . DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 4 giugno 1974 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle finiture interne dei veicoli a motore ( Comportamento del dispositivo di guida in caso di urto ) ( 74/297/CEE ) IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l'articolo 100 , vista la proposta della Commissione , visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) , visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ) , considerando che le prescrizioni tecniche alle quali devono soddisfare i veicoli a motore ai sensi delle legislazioni nazionali concernono , tra l'altro , il comportamento del dispositivo di guida in caso d'urto ; considerando che queste prescrizioni differiscono da uno Stato membro all'altro ; che ne risulta la necessità che le stesse prescrizioni siano adottate da tutti gli Stati membri , a titolo complementare ovvero in sostituzione delle attuali regolamentazioni in tali Stati , segnatamente al fine di permettere l'applicazione , per ogni tipo di veicolo , della procedura di omologazione CEE che forma oggetto della direttiva del Consiglio del 6 febbraio 1970 , concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ( 3 ) ; considerando che prescrizioni comuni sono state previste dalla direttiva del Consiglio del 1 marzo 1971 ( 4 ) per i retrovisori interni e dalla direttiva del Consiglio del 17 dicembre 1973 ( 5 ) per le parti interne dell'abitacolo , la disposizione dei comandi , il tetto , lo schienale e la parte posteriore dei sedili ; che verranno adottate ulteriormente le prescrizioni riguardanti le altre finiture interne come gli attacchi per le cinture di sicurezza e dei sedili , il poggiatesta e l'identificazione dei comandi ; considerando che le prescrizioni armonizzate devono ridurre il rischio o la gravità delle lesioni di cui possono essere vittime i conducenti dei veicoli a motore e garantire la sicurezza della circolazione stradale in tutta la Comunità ; considerando che , per quanto riguarda le prescrizioni tecniche , è opportuno riprendere sostanzialmente quelle adottate dalla Commissione economica per l'Europa dell'ONU nel regolamento n . 12 ( " Prescrizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli per quanto riguarda la protezione del conducente contro il dispositivo di guida in caso d'urto " ( 6 ) che è allegato all'accordo , del 20 marzo 1958 , relativo all'adozione di condizioni uniformi di omologazione e al riconoscimento reciproco dell'omologazione degli equipaggiamenti e degli elementi dei veicoli a motore , HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA : Articolo 1 Ai sensi della presente direttiva si intende per veicolo ogni veicolo a motore della categoria M1 ( definita nell'allegato I della direttiva del 6 febbraio 1970 ) , destinato a circolare su strada con o senza carrozzeria , che abbia un minimo di quattro ruote ed una velocità massima superiore per costruzione a 25 km / h , ad eccezione dei veicoli a guida avanzata come definiti al punto 2.7 dell'allegato I . Articolo 2 Gli Stati membri non possono rifiutare l'omologazione CEE né l'omologazione di portata nazionale per motivi concernenti il comportamento del dispositivo di guida in caso d'urto , quando risponda alle prescrizioni di cui agli allegati I , II e III . Articolo 3 Gli Stati membri non possono rifiutare o vietare la vendita , l'immatricolazione , la messa in circolazione o l'uso dei veicoli per motivi concernenti il comportamento del dispositivo di guida in caso d'urto , quando risponda alle prescrizioni di cui agli allegati I , II e III . Articolo 4 Lo Stato membro che ha proceduto all'omologazione adotta le misure necessarie per essere informato circa qualsiasi modifica di uno degli elementi o di una delle caratteristiche di cui all'allegato I , punto 2.2 . Le autorità competenti di questo Stato giudicano se sul tipo di veicolo modificato debbano essere condotte nuove prove accompagnate da un nuovo verbale . Se dalle prove risulta che le prescrizioni della presente direttiva non sono osservate , la modifica non è autorizzata . Articolo 5 Le modifiche che sono necessarie per adeguare al progresso tecnico le prescrizioni degli allegati I , II , III e IV sono adottate a norma della procedura prevista all'articolo 13 della direttiva del Consiglio , del 6 febbraio 1970 , concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi . Articolo 6 1 . Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro un termine di diciotto mesi a decorrere dalla sua notifica e ne informano immediatamente la Commissione . 2 . Gli Stati membri prendono cura di comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore contemplato dalla presente direttiva . Articolo 7 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva . Fatto a Lussemburgo , addì 4 giugno 1974 . Per il Consiglio Il Presidente H . D . GENSCHER ALLEGATO I ( * ) DEFINIZIONI , DOMANDA DI OMOLOGAZIONE CEE , OMOLOGAZIONE CEE , SPECIFICHE , PROVE , CONFORMITA DELLA PRODUZIONE ( 1 ) 2 . DEFINIZIONI Ai sensi della presente direttiva : 2.1 . per " comportamento del dispositivo di guida in caso d'urto " , si intende il comportamento di tale dispositivo per effetto di due tipi di forze , ossia 2.1.1 . quelle provocate da una collisione frontale che possono produrre uno spostamento all'indietro del comando dello sterzo , 2.1.2 . quelle dovute all'inerzia della massa del conducente in caso d'urto contro il comando dello sterzo in una collisione frontale ; 2.2 . Per " tipo di veicolo " , si intendono i veicoli a motore che non differiscono sostanzialmente fra loro per quanto riguarda , in particolare , i seguenti punti : 2.2.1 . strutture , dimensioni , forma e materiali della parte del veicolo situata anteriormente al comando dello sterzo 2.2.2 . peso massimo autorizzato del veicolo ; 2.3 . per " comando dello sterzo " , si intende l'organo dello sterzo azionato dal conducente , generalmente il volante ; 2.4 . per " colonna dello sterzo " , si intende il carter che avvolge l'albero dello sterzo ; 2.5 . per " albero dello sterzo " , si intende l'elemento che trasmette alla scatola dello sterzo la coppia esercitata sul comando dello sterzo ; 2.6 . per " dispositivo di guida " , si intende il volante , la colonna dello sterzo e i suoi elementi connessi di rivestimento , l'albero comando dello sterzo , la scatola sterzo , nonché tutti gli altri elementi , quali ad esempio quelli destinati a contribuire a dissipare l'energia in caso d'urto contro il volante ; 2.7 . per " guida avanzata " , si intende una sistemazione del veicolo in cui più della metà della lunghezza del motore si trova posteriormente al punto più avanzato della base del parabrezza , e in cui il centro del comando dello sterzo si trova nel primo quarto della lunghezza del veicolo . 3 . DOMANDA DI OMOLOGAZIONE CEE 3.1 . La domanda di omologazione CEE di un tipo di veicolo deve essere presentata dal costruttore del veicolo o dal suo mandatario . 3.2 . Essa deve essere accompagnata dai documenti in triplice copia appresso indicati e dalle indicazione seguenti : 3.2.1 . descrizione particolareggiata del tipo di veicolo per quanto riguarda la struttura , le dim ensioni , la forma e i materiali della parte del veicolo situata anteriormente al comando dello sterzo ; 3.2.2 . disegni del dispositivo di guida e della sua fissazione alla carrozzeria e alla cassa del veicolo su scala adatta , con sufficienti dettagli ; ( * ) Il testo degli allegati è sostanzialmente analogo a quello del regolamento n . 12 della Commissione economica per l'Europa dell'ONU , ad eccezione del punto 2.1 ; la suddivisione dei punti è la stessa ; se un punto del regolamento n . 12 non ha il corrispondente nella presente direttiva , il suo numero è indicato fra parentesi , come richiamo . 3.2.3 . descrizione tecnica del dispositivo . 3.3 . Occorre presentare al servizio tecnico incaricato delle prove : 3.3.1 . un veicolo rappresentativo del tipo di veicolo da omologare , per la prova di cui al punto 5.1 , 3.3.2 . a discrezione del costruttore , un secondo veicolo , o le parti del veicolo che si considerano essenziali per la prova di cui al punto 5.2 . 4 . OMOLOGAZIONE CEE ( 4.1 . ) ( 4.2 . ) 4.3 . Si acclude alla scheda di omologazione CEE una scheda conforme al modello indicato all'allegato IV . ( 4.4 . ) ( 4.5 . ) ( 4.6 . ) 5 . SPECIFICHE 5.1 . Nella prova di collisione dell'autoveicolo a vuoto , senza manichino , contro una barriera alla velocità di 48,3 km / ora , la parte superiore della colonna dello sterzo e del suo alberonon devono spostarsi verso l'indietro orizzontalmente e parallelamente all'asse longitudinale del veicolo di oltre 12,7 cm rispetto ad un punto del veicolo non interessato dall'urto e tale distanza verrà determinata con misure dinamiche . 5.2 . Quando il comando dello sterzo viene urtato da un blocco di prova lanciato contro tale comando ad una velocità relativa di almeno 24,1 km / ora , la forza esercitata sul " petto " del blocco di prova dal comando dello sterzo non deve superare 1 111 daN . 5.2.1 . Il comando dello sterzo deve essere concepito , costruito e montato in modo da non presentare né asperità pericolose né spigoli vivi che rischino di accrescere il pericolo o la gravità di lesioni del conducente in caso d'urto . 5.2.2 . Il comando dello sterzo deve essere concepito , costruito e montato in modo da non comportare elementi o accessori , compreso il comando del segnalatore acustico e gli elementi di rivestimento , sui quali si possa impigliare l'abbigliamento del conducente durante le normali operazioni di guida . 6 . PROVE Il controllo dell'osservanza delle prescrizioni del punto 5 viene effettuato conformemente ai metodi indicati negli allegati II e III . 7 . CONFORMITA DELLA PRODUZIONE ( 7.1 . ) 7.2 . Per verificare la conformità si procede a un numero sufficiente di controlli per sondaggio sui veicoli di serie . 7.3 . In generale , tali verifiche si limitano a misure dimensionali . Se necessario i veicoli vengono tuttavia sottoposti alla prova relativa alle prescrizioni di cui al punto 5 . ( 8 . ) ( 9 . ) ALLEGATO II PROVE D'URTO ANTERIORE CONTRO LA BARRIERA 1 . OGGETTO La prova ha lo scopo di verificare se il veicolo soddisfa alle condizioni di cui al punto 5.1 dell'allegato I . 2 . INSTALLAZIONE , PROCEDURE E APPARECCHI DI MISURA 2.1 . Luogo della prova Il luogo dove verrà effettuata la prova deve presentare una superficie sufficiente affinché si possa sistemare la pista di lancio dei veicoli , la barriera e gli impianti tecnici necessari per la prova . La parte finale della pista , almeno 5 m prima della barriera , deve essere orizzontale , piana e stabilizzata . 2.2 . Barriera La barriera è costituita da un blocco di cemento armato della larghezza minima di 3 m e dell'altezza minima di 1,5 m , con uno spessore minimo di 0,6 m . La parete da urtare deve essere perpendicolare alla parte finale della pista di lancio e deve essere ricoperta di tavole di compensato dello spessore di 2 cm . Dietro il blocco di cemento armato è necessario sistemare almeno 90 tonnellate di terra . La barriera di cemento armato e di terra puo essere sostituita da ostacoli aventi la stessa superficie frontale , che forniscono risultati equivalenti . 2.3 . Propulsione del veicolo Al momento dell'urto il veicolo deve avanzare liberamente per inerzia e deve raggiungere l'ostacolo con una traiettoria perpendicolare alla parere da urtare ; la massima divergenza d'allineamento laterale ammessa fra la linea mediana verticale della parete anteriore del veicolo e la linea mediana verticale della parete da urtare è di più o meno 30 cm . 2.4 . Stato del veicolo Al momento della prova il veicolo deve essere completo di tutte le sue parti e di tutta l'attrezzatura normale . Inoltre , gli oggetti contenuti nell'abitacolo , non devono urtare accidentalmente contro il volante ( sedile inclinabile del conducente , imbottitura del sedile posteriore ecc . ) . 2.5 . Velocità La velocità al momento dell'urto deve essere compresa fra 48,3 km / ora e 53,1 km / ora . 2.6 . Apparecchi di misura 2.6.1 . L'apparecchio da utilizzare per la registrazione di cui al punto 3.1 deve consentire di effettuare le misure con il seguente grado di precisione : 2.6.1.1 . Velocità del veicolo con l'approssimazione di 1/100 . 2.6.1.2 . La registrazione del tempo deve consentire di apprezzare il millesimo di secondo . 2.6.1.3 . L'inizio dell'urto al momento del primo contatto del veicolo con l'ostacolo viene individuato sulle registrazioni e sui film che servono per lo spoglio dei risultati della prova . 2.6.2 . La misura della distanza di cui al punto 3.1 deve essere effettuata con un'approssimazione di più o meno 5 mm . 3 . RISULTATI 3.1 . Per determinare lo spostamento all'indietro del comando dello sterzo si effettua , durante la collisione , una registrazione ( 1 ) della variazione della distanza misurata in senso orizzontale e parallelamente all'asse longitudinale del veicolo fra la parte superiore della colonna dello sterzo ( e del suo albero ) e un punto del veicolo non interessato dall'urto . Se la velocità misurata supera la velocità nominale di 48,3 km / ora , tale spostamento viene ricondotto al valore corretto , corrispondente alla velocità nominale , moltiplicandolo per il quadrato del rapporto fra tale velocità nominale e la velocità misurata . 3.2 . Dopo la prova i danni subiti dal veicolo vengono indicati in un rapporto scritto ; occorre prendere almeno una fotografia di ognuna delle viste seguenti del veicolo : 3.2.1 . laterali ( destra e sinistra ) , 3.2.2 . anteriore , 3.2.3 . inferiore , 3.2.4 . della zona interessata all'interno dell'abitacolo . 4 . METODI EQUIVALENTI DI PROVA Sono ammessi metodi equivalenti di prova non distruttivi , purché i risultati di cui al punto 3 possano essere ottenuti integralmente mediante una prova di sostituzione , o tramite calcoli in base ai risultati di detta prova . Se si impiega un metodo diverso da quello descritto ai punti 2 e 3 è necessario dimostrarne l'equivalenza . ( 1 ) Tale registrazione puo essere sostituita da una misura della cresta . ALLEGATO III PROVA DI DISSIPAZIONE DELL'ENERGIA IN CASO D'URTO CONTRO IL COMANDO DELLO STERZO 1 . OGGETTO La prova ha lo scopo di verificare se il veicolo soddisfa alle condizioni di cui al punto 5.2 dell'allegato I . 2 . IMPIANTI , PROCEDURE E APPARECCHIATURE DI MISURA 2.1 . Montaggio del comando dello sterzo 2.1.1 . Il comando deve essere montato sul tronco anteriore del veicolo , ottenuto sezionando la scocca trasversalmente all'altezza dei sedili anteriori , con la possibilità di escludere il tetto , il parabrezza e le porte . Il tronco deve essere fissato in modo rigido al banco di prova , affinché non si sposti sotto l'urto del blocco di prova . 2.1.2 . Tuttavia , su richiesta del costruttore , il comando dello sterzo puo essere montato su un'armatura analoga che simuli il montaggio del dispositivo di guida , purché il complesso " armatura / dispositivo " presenti rispetto al complesso reale " tronco anteriore della scocca / dispositivo " , 2.1.2.1 . la medesima disposizione geometrica , 2.1.2.2 . una maggiore rigidità . 2.2 . Nella prima prova il comando dello sterzo è orientato in modo che il raggio più rigido si trovi in corrispondenza del punto di contatto del blocco di prova ; se il comando dello sterzo è un volante , la prova viene ripetuta in modo che la parte più sensibile del cerchio del volante si trovi in corrispondenza del suddetto punto di contatto . In caso di comando dello sterzo a posizione regolabile , le due prove di cui sopra devono essere effettuate nella posizione media consentita dalle regolazioni . 2.3 . Blocco di prova Il blocco di prova ha la forma , le dimensioni , il peso e le caratteristiche indicate nell'appendice del presente allegato . 2.4 . Misura delle forze 2.4.1 . Si misura la forza massima in direzione orizzontale , parallela all'asse longitudinale del veicolo , applicata al blocco di prova in seguito all'urto contro il comando dello sterzo . 2.4.2 . Tale forza puo essere misurata direttamente o indirettamente , o calcolata in base ai valori misurati durante la prova . 2.5 . Propulsione del blocco di prova E accettabile qualsiasi metodo di propulsione , purché sia concepito in modo che , quando il blocco di prova tocca il comando dello sterzo sia libero da qualsiasi legame con il dispositivo di propulsione . Il blocco di prova deve toccare il comando dopo aver effettuato una traiettoria praticamente rettilinea , parallela all'asse longitudinale del tronco anteriore del veicolo . Il contatto iniziale del blocco di prova con il comando dello sterzo deve aver luogo nel punto in cui si produce normalmente quando un uomo del peso di 75,3 kg e delle dimensioni di 1,73 m ( 1 ) seduto sul sedile di guida del veicolo ( sistemato nella posizione più avanzata ) è spostato in avanti parallelamente all'asse longitudinale del veicolo fino a toccare il volante . 2.6 . Velocità Il blocco di prova deve urtare il comando dello sterzo ad una velocità almeno uguale a 24,1 km / ora e quanto più possibile vicina a questo valore . ( 1 ) Tali dimensioni corrispondono al manichino di 50 percentili con le caratteristiche del " National Center for Health Statistics , Series 11 , No 8 " , United States of America Center for Health , Education and Welfare , 12 maggio 1967 . 2.7 . Apparecchio di misura 2.7.1 . L'apparecchio da impiegare per la registrazione di cui al punto 3.2 deve consentire di effettuare le misure con la seguente precisione : 2.7.1.1 . Velocità del blocco di prova : con l'approssimazione di 2/100 . 2.7.1.2 . La registrazione del tempo deve consentire di apprezzare il millesimo di secondo . 2.7.1.3 . L'inizio dell'urto all'istante del primo contatto del blocco di prova con il comando dello sterzo viene individuato sulle registrazioni e sui film che servono per lo spoglio dei risultati della prova . 2.7.1.4 . Misura della forza : il campo della misura è di 3 920 daN . Tale forza deve essere registrata senza distorsioni per fenomeni fino ad una frequenza di 1 000 Hz , con una precisione del 2,5 % del campo della misura massima , o del più o meno 5 % del valore reale . 2.7.1.5 . Sensibilità trasversale : inferiore al 5 % del campo della misura . 3 . RISULTATI 3.1 . Dopo la prova i danni subiti dal dispositivo di guida vengono costatati e indicati in un rapporto scritto ; occorre prendere almeno una fotografia laterale ed una fotografia frontale della zona " comando dello sterzo / colonna di sterzo / cruscotto " . 3.2 . Si effettua una registrazione , durante la collisione , delle forze complessive esercitate sul " petto " del blocco di prova dal comando dello sterzo , misurate come indicato al punto 2.7 . 4 . METODI EQUIVALENTI DI PROVA Sono ammessi i metodi equivalenti di prova non distruttivi , purché i risultati di cui al punto 3 possano essere ottenuti integralmente mediante una prova di sostituzione o tramite calcoli in base ai risultati di detta prova . Se si impiega un metodo diverso da quello descritto ai punti 2 e 3 è necessario dimostrarne l'equivalenza . vedi figura : J.O . ALLEGATO IV Indicazione dell'amministrazione Comunicazione relativa all'omologazione ( o al rifiuto o al ritiro dell'omologazione ) di un tipo di veicolo per quanto riguarda il comportamento del dispositivo di guida in caso d'urto Numero di omologazione : ... 1 . Marchio di fabbrica o di commercio del veicolo a motore : ... 2 . Tipo del veicolo : ... 3 . Nome e indirizzo del costruttore : ... 4 . Nome e indirizzo dell'eventuale mandatario del costruttore : ... 5 . Descrizione sommaria del dispositivo di guida e degli elementi del veicolo che riguardano il comportamento del dispositivo di guida in caso d'urto : ... 6 . Veicolo presentato all'omologazione il ... 7 . Servizio tecnico incaricato delle prove di omologazione : ... 8 . Data del verbale rilasciato dal servizio : ... 9 . Numero del verbale rilasciato da tale servizio : ... 10 . L'omologazione per quanto riguarda il comportamento del dispositivo di guida in caso d'urto è concessa / rifiutata / ritirata ( 1 ) 11 . Località : ... 12 . Data : ... 13 . Firma : ... 14 . Sono acclusi alla presente comunicazione i seguenti documenti , con il numero di omologazione sopraindicato : ... disegni , schemi e piani del dispositivo di guida ... fotografie del dispositivo di guida e degli altri elementi relativi al comportamento del dispositivo di guida in caso d'urto . ( 1 ) Depennare la dicitura inutile .