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Document 31974L0063

    Direttiva 74/63/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1973, relativa alla fissazione di quantità massime per le sostanze e per i prodotti indesiderabili negli alimenti per gli animali

    /* Versione codificata CF 31999L0029 */

    GU L 38 del 11.2.1974, p. 31–36 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL, ES, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 03/05/1999; abrogato e sostituito da 31999L0029

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1974/63/oj

    31974L0063

    Direttiva 74/63/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1973, relativa alla fissazione di quantità massime per le sostanze e per i prodotti indesiderabili negli alimenti per gli animali /* Versione codificata CF 399L0029 */

    Gazzetta ufficiale n. L 038 del 11/02/1974 pag. 0031 - 0036
    edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 10 pag. 0136
    edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 7 pag. 0151
    edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 7 pag. 0151
    edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 5 pag. 0196
    edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 5 pag. 0196


    ++++

    ( 1 ) GU n . C 10 del 5 . 2 . 1972 , pag . 35 .

    ( 2 ) GU n . C 4 del 20 . 1 . 1972 , pag . 3 .

    ( 3 ) GU n . L 170 del 3 . 8 . 1970 , pag . 1 .

    DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

    del 17 dicembre 1973

    relativa alla fissazione di quantità massime per le sostanze e per i prodotti indesiderabili negli alimenti per gli animali

    ( 74/63/CEE )

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE ,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare gli articoli 43 e 100 ,

    vista la proposta della Commissione ,

    visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,

    visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ) ,

    considerando che la produzione animale occupa un posto estremamente importante nell'agricoltura della Comunità e che risultati soddisfacenti dipendono in vasta misura dall'utilizzazione di alimenti per animali appropriati e di buona qualità ;

    considerando che una regolamentazione in materia di alimenti per animali è un fattore essenziale per incrementare la produttività dell'agricoltura ;

    considerando che gli alimenti per gli animali contengono sovente sostanze o prodotti indesiderabili che possono nuocere alla salute animale o , per la loro presenza nei prodotti animali , alla salute umana ;

    considerando che è impossibile escludere totalmente la presenza delle sostanze e dei prodotti in questione e che è almeno necessario che la loro quantità negli alimenti per gli animali sia ridotta in modo da impedire che si producano effetti indesiderati e nocivi ; che nella fattispecie è tuttavia impossibile fissare detta quantità al di sotto del limite di sensibilità dei metodi d'analisi da definire sul piano comunitario ;

    considerando che la presenza delle sostanze e dei prodotti indesiderabili negli alimenti per gli animali puo essere ammessa soltanto alle condizioni stabilite nella presente direttiva e che dette sostanze e detti prodotti non possono essere distribuiti in altra maniera nel quadro dell'alimentazione degli animali ;

    considerando tuttavia che gli Stati membri devono avere la facoltà di consentire , a determinate condizioni , che taluni alimenti per gli animali contengano una quantità di sostanze e di prodotti indesiderabili superiore a quella prevista nell'allegato ;

    considerando che , se negli Stati membri già esistono disposizioni legislative , regolamentari ed amministrative riguardanti le quantità massime per le sostanze e per i prodotti indesiderabili negli alimenti per gli animali , tali disposizioni divergono su alcuni principi essenziali ; che , di conseguenza , esse incidono direttamente sul funzionamento del mercato comune e che occorre pertanto procedere alla loro armonizzazione ;

    considerando che occorre riservare agli Stati membri la facoltà , qualora sia minacciata la salute degli animali o dell'uomo , di ridurre temporaneamente le quantità massime fissate o di fissare una quantità massima per altre sostanze o altri prodotti ovvero di vietare la presenza di tali sostanze o prodotti negli alimenti per gli animali ;

    considerando che , per evitare che uno Stato membro si avvalga abusivamente di tale facoltà , è necessario decidere in merito alle eventuali modificazioni dell'allegato applicando una procedura comunitaria d'urgenza e basandosi su documenti giustificativi ;

    considerando che una procedura comunitaria appropriata è indispensabile per adattare le disposizioni tecniche fissate in allegato all'evoluzione delle conoscenza scientifiche e tecniche ;

    considerando che le disposizioni dei paesi terzi in materia di sostanze e prodotti indesiderabili possono differire da quelle previste dalla presente direttiva e che è pertanto opportuno permettere agli Stati membri di non applicare queste ultime all'esportazione di alimenti per gli animali in tali paesi ;

    considerando che , per garantire al momento della commercializzazione degli alimenti per gli animali il rispetto delle condizioni stabilite per le sostanze e per i prodotti indesiderabili , gli Stati membri devono prevedere adeguate disposizioni di controllo ;

    considerando che gli alimenti per gli animali conformi a tali condizioni devono essere sottoposti , per quanto riguarda la quantità di sostanze e di prodotti indesiderabili , soltanto alle restrizioni in materia di commercializzazione previste dalla presente direttiva ;

    considerando che , per agevolare l'applicazione delle misure prospettate , occorre prevedere una procedura che instauri una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione nell'ambito del Comitato permanente degli alimenti per gli animali istituito con decisione del Consiglio del 20 luglio 1970 ( 3 ) ,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

    Articolo 1

    1 . La presente direttiva riguarda la fissazione delle quantità massime delle sostanze e dei prodotti indesiderabili negli alimenti per gli animali enumerati nell'allegato .

    2 . La presente direttiva si applica fatte salve le disposizioni relative :

    a ) agli additivi nell'alimentazione degli animali ;

    b ) alla commercializzazione degli alimenti per gli animali ;

    c ) alla fissazione delle quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei prodotti destinati alla nutrizione animale .

    Articolo 2

    Ai fini della presente direttiva sono

    a ) alimenti per animali : le sostanze organiche o inorganiche , semplici o in miscela , comprendenti o no degli additivi , destinate alla nutrizione animale per via orale ;

    b ) alimenti semplici : i diversi prodotti vegetali e animali allo stato naturale , freschi o conservati , e i derivati delle loro trasformazioni industriali , nonché le diverse sostanze organiche e inorganiche destinate , nello stato in cui si trovano , all'alimentazione animale per via orale ;

    c ) razione giornaliera : la quantità totale di alimenti , sulla base di un tasso di umidità del 12 % , necessaria in media al giorno ad un animale di una specie , di una categoria d'età e di un rendimento determinati , per soddisfare a tutti i suoi bisogni ;

    d ) alimenti completi : le miscele di alimenti per gli animali che , per la loro composizione , bastano per assicurare una razione giornaliera ;

    e ) alimenti complementari : le miscele di alimenti che contengono tassi elevati di alcune sostanze e che , per la loro composizione , assicurano la razione giornaliera soltanto se sono associati ad altri alimenti per gli animali .

    Articolo 3

    1 . Gli Stati membri prescrivono che le sostanze e i prodotti elencati nell'allegato sono tollerati negli alimenti per gli animali soltanto alle condizioni previste in tale allegato .

    2 . Gli Stati membri possono ammettere che le quantità massime previste nell'allegato per gli alimenti per gli animali siano superate :

    _ qualora tali alimenti siano destinati esclusivamente ai fabbricanti riconosciuti di alimenti e siano conformi , dopo miscelazione , alle disposizioni dell'allegato ;

    _ e qualora ogni altra destinazione sia esclusa mediante qualsiasi indicazione appropriata .

    Articolo 4

    Gli Stati membri prescrivono che gli alimenti complementari , ove non esistano disposizioni particolari in materia e tenuto conto della diluizione prevista per la loro utilizzazione , non possono contenere le sostanze e prodotti elencati nella presente direttiva in quantità superiori a quelle fissate per gli alimenti completi .

    Articolo 5

    1 . Qualora uno Stato membro ritenga che una quantità massima fissata nell'allegato o una sostanza o un prodotto non menzionato nell'allegato presenti un pericolo per la salute degli animali o per quella umana , tale Stato membro puo provvisoriamente ridurre tale quantità , fissare una quantità massima o vietare la presenza della sostanza o del prodotto negli alimenti per gli animali . Lo Stato membro comunica senza indugio agli altri Stati membri e alla Commissione le misure adottate accompagnate da debita motivazione .

    2 . Secondo la procedura prevista dall'articolo 10 , viene immediatamente deciso se l'allegato debba essere modificato . Fino a quando il Consiglio o la Commissione non adottino alcuna decisione , lo Stato membro puo mantenere le misure da esso poste in applicazione .

    Articolo 6

    Le modifiche da apportare all'allegato in ragione dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche sono adottate secondo la procedura prevista dall'articolo 9 .

    Articolo 7

    Gli Stati membri provvedono affinché gli alimenti per gli animali conformi alla presente direttiva non vengano sottoposti ad altre restrizioni in materia di commercializzazione per quanto riguarda la presenza di sostanze e di prodotti indesiderabili .

    Articolo 8

    1 . Gli Stati membri adottano le opportune disposizioni affinché venga effettuato , almeno per sondaggio , il controllo ufficiale degli alimenti per gli animali per accertare l'osservanza delle norme previste dalla presente direttiva .

    2 . Gli Stati membri comunicano agli altri Stati membri e alla Commissione il nome dei servizi che sono stati designati per effettuare tali controlli .

    Articolo 9

    1 . Quando si fa riferimento alla procedura definita nel presente articolo , il Comitato permanente degli alimenti per gli animali , in appresso denominato il " Comitato " , è immediatamente consultato dal suo presidente , su iniziativa di quest'ultimo o su richiesta di uno Stato membro .

    2 . In seno al Comitato , ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all'articolo 148 , paragrafo 2 , del trattato . Il presidente non partecipa alla votazione .

    3 . Il rappresentante della Commissione presenta un progetto delle misure da adottare . Il Comitato esprime il proprio parere su tali misure entro un termine che il presidente puo fissare in funzione dell'urgenza dei problemi in esame . Esso si pronuncia alla maggioranza di quarantuno voti .

    4 . La Commissione adotta le misure e ne assicura l'immediata applicazione , se sono conformi al parere del Comitato . Se non sono conformi al parere del Comitato o in mancanza di un parere , la Commissione presenta senza indugio al Consiglio una proposta relativa alle misure da adottare . Il Consiglio adotta dette misure a maggioranza qualificata .

    Se il Consiglio non procede all'adozione di misure entro tre mesi dalla data di presentazione della suddetta proposta , la Commissione adotta le misure proposte e ne assicura l'immediata applicazione , tranne nel caso in cui il Consiglio si sia pronunciato a maggioranza semplice contro dette misure .

    Articolo 10

    1 . Quando si fa riferimento alla procedura definita nel presente articolo , il Comitato è immediatamente consultato dal suo presidente , su iniziativa di quest'ultimo , o su richiesta di uno Stato membro .

    2 . In seno al Comitato , ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all'articolo 148 , paragrafo 2 , del trattato . Il presidente non partecipa alla votazione .

    3 . Il rappresentante della Commissione presenta un progetto delle misure da adottare . Il Comitato esprime il proprio parere su tali misure entro il termine di due giorni . Esso si pronuncia alla maggioranza di quarantuno voti .

    4 . La Commissione adotta le misure e ne assicura l'immediata applicazione , se sono conformi al parere del Comitato . Se non sono conformi al parere del Comitato o in mancanza di un parere , la Commissione presenta senza indugio al Consiglio una proposta relativa alle misure da adottare . Il Consiglio adotta dette misure a maggioranza qualificata .

    Se il Consiglio non procede all'adozione di misure entro quindici giorni dalla data di presentazione della suddetta proposta , la Commissione adotta le misure proposte e ne assicura l'immediata applicazione , tranne nel caso in cui il Consiglio si sia pronunciato a maggioranza semplice contro dette misure .

    Articolo 11

    La presente direttiva non pregiudica il diritto degli Stati membri di non applicare le disposizioni in essa previste per gli alimenti per gli animali destinati all'esportazione verso paesi terzi .

    Articolo 12

    Gli Stati membri mettono in vigore il 1 gennaio 1976 le disposizioni legislative , regolamentari o amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva . Essi ne informano immediatamente la Commissione .

    Articolo 13

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva .

    Fatto a Bruxelles , addì 17 dicembre 1973 .

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    I . NORGAARD

    ALLEGATO

    * * Contenuto massimo

    Sostanze , prodotti * Alimenti per gli animali * in mg / kg ( ppm )

    * * di sostanza nello stato

    * * in cui si trova

    A . Sostanze ( ioni o elementi )

    1 . Arsenico * Alimenti semplici * 2

    * ad eccezione di :

    * _ farina d'erbe , d'erba medica e

    * di trifoglio disidratati * 4

    * _ fosfati ed alimenti per gli ani -

    * mali provenienti dalla trasfor -

    * mazione di pesci o di altri ani -

    * mali marini * 10

    * Alimenti completi * 2

    2 . Piombo * Alimenti semplici * 10

    * ad eccezione di :

    * _ fosfati * 30

    * _ lieviti * 5

    * Alimenti completi * 5

    3 . Fluoro * Alimenti semplici * 150

    * ad eccezione di :

    * _ alimenti d'origine animale * 500

    * _ fosfati * 2 000

    * Alimenti completi * 150

    * ad eccezione di :

    * _ alimenti completi per bovini ,

    * ovini , caprini

    * _ durante l'allattamento * 30

    * _ altri * 50

    * _ alimenti completi per suini * 100

    * _ alimenti completi per pollame * 350

    * _ alimenti completi per pulcini * 250

    * Composti minerali per bovini ,

    * ovini e caprini * 2 000 ( 1 )

    4 . Mercurio * Alimenti semplici * 0,1

    * ad eccezione di :

    * _ alimenti per gli animali pro -

    * venienti dalla trasformazione

    * di pesci o di altri animali ma -

    * rini * 0,5

    * Alimenti completi * 0,1

    5 . Nitriti * Farine di pesce * 60

    * * ( espresso in nitrito

    * * di sodio )

    * Alimenti completi * 15

    * * ( espresso in nitrito

    * * di sodio )

    ( 1 ) Gli Stati membri possono parimenti prescrivere un contenuto massimo di fluoro pari all'1,25 % del contenuto in fosforo .

    * * Contenuto massimo

    Sostanze , prodotti * Alimenti per gli animali * in mg / kg ( ppm )

    * * di sostanza nello stato

    * * in cui si trova

    B . Prodotti

    1 . Aflatossina B1 * Alimenti semplici * 0,05

    * Alimenti completi per bovini ,

    * ovini e caprini ( salvo animali da

    * latte , vitelli e agnelli ) * 0,05

    * Alimenti completi per suini e pol -

    * lame ( salvo animali giovani ) * 0,02

    * Altri alimenti completi * 0,01

    * Alimenti complementari per gli

    * animali da latte * 0,02

    2 . Acido cianidrico * Alimenti semplici * 50

    * ad eccezione di :

    * _ semi di lino * 250

    * _ panelli di lino * 350

    * _ prodotti di manioca e panelli

    * di mandorle * 100

    * Alimenti completi * 50

    * ad eccezione di :

    * _ alimenti completi per pulcini * 10

    3 . Gossipolo libero * Alimenti semplici * 20

    * ad eccezione di :

    * _ panelli di cotone * 1 200

    * Alimenti completi * 20

    * ad eccezione di :

    * _ alimenti completi per bovini ,

    * ovini e caprini * 500

    * _ alimenti completi per pollame

    * ( salvo pollame da uova ) e vi -

    * telli * 100

    * _ alimenti completi per conigli

    * e suini ( salvo i suinetti ) * 60

    4 . Teobromina * Alimenti completi * 300

    5 . Essenza volatile di senape * Alimenti semplici * 100

    * ad eccezione di :

    * _ panelli di colza * 4 000

    * * ( espresso in isotio -

    * * cianato di allile )

    * Alimenti completi

    * ad eccezione di : * 150

    * * ( espresso in isotio -

    * * cianato di allile )

    * _ alimenti completi per bovini ,

    * ovini e caprini ( salvo animali

    * giovani ) * 1 000

    * * ( espresso in isotio -

    * * cianato di allile )

    * _ alimenti completi per suini

    * ( salvo i suinetti ) e per pollame * 500

    * * ( espresso in isotio -

    * * cianato di allile )

    6 . Viniltoossazolidone * Alimenti composti per pollame * 1 000

    ( Vinilossazolidin tione ) * ad eccezione di :

    * _ alimenti composti per pollame

    * in fase di deposizione delle

    * uova * 500

    7 . Segale cornuta ( Claviceps * Tutti gli alimenti contenenti ce -

    purpurea ) * reali non macinati * 1 000

    8 . Semi di piante spontanee e * tutti gli alimenti * 3 000

    di frutti , non macinati o

    frantumati , contenenti alca -

    loidi , glucosidi o altre

    sostanze tossiche , isolata -

    mente o insieme , tra cui

    a ) Lolium temulentum L . , * * 1 000

    b ) Lolium remotum

    Schrank , * * 1 000

    c ) Datura stramonium L . * * 1 000

    9 . Semi e derivati dalla loro * tutti gli alimenti * zero ( 1 )

    trasformazione

    albicocco _ Prunus

    armeniaca L .

    Mandorlo amaro _ Prunus

    amygdalus Batsch var .

    amara ( DC . ) Focke

    Frutti del faggio non de -

    corticati _ Fagus silvatica

    L .

    Camelina _ Camelina sa -

    tiva ( L . ) Crantz

    Illipe , mowrah , bassia _

    Madhuca , Indica Gmel . e

    Madhuca lingifolia ( L . )

    Macbr . e altre varietà tos -

    siche di illipe , mowrah o

    bassia

    Noce di Karité _

    Butyrosperum parkii ( G .

    Don ) Kotschy

    Purgère _ Jatropha cur -

    cas L .

    Croton _ Croton tiglium

    L .

    Senape cinese _ Brassica

    cernua Forbes et Hemsl .

    Senape indiana _ Bras -

    sica juncea ( L . ) Czern . et

    Coss . ssp . integrifolia

    ( West . ) Thell .

    Senape di sarepte _ Bras -

    sica juncea ( L . ) Czern . et

    Coss . ssp . juncea

    Colza etiopica _ Brassica

    juncea ( L . ) Czern et Coss .

    ssp . carinata

    Senape nera _ Brassica

    nigra ( L . ) W.D.J . Koch

    10 . Ricino _ Ricinus commu - * tutti gli alimenti * 10

    nis L . * * ( espresso in gusci

    * * di ricino )

    11 . Crotalaria L . sp . * tutti gli alimenti * 100

    ( 1 ) Sono tollerate quantità trascurabili che non oltrepassino il limite inferiore di sensibilità del metodo di dosaggio .

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