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Document 31973L0404

Direttiva 73/404/CEE del Consiglio, del 22 novembre 1973, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative ai detergenti

GU L 347 del 17.12.1973, p. 51–52 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL, ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 08/10/2005; abrogato da 32004R0648

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1973/404/oj

31973L0404

Direttiva 73/404/CEE del Consiglio, del 22 novembre 1973, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative ai detergenti

Gazzetta ufficiale n. L 347 del 17/12/1973 pag. 0051 - 0052
edizione speciale finlandese: capitolo 15 tomo 1 pag. 0162
edizione speciale greca: capitolo 15 tomo 1 pag. 0013
edizione speciale svedese/ capitolo 15 tomo 1 pag. 0162
edizione speciale spagnola: capitolo 13 tomo 3 pag. 0106
edizione speciale portoghese: capitolo 13 tomo 3 pag. 0106


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( 1 ) GU n . C 10 del 5 . 2 . 1972 , pag . 29 .

( 2 ) GU n . C 89 del 23 . 8 . 1972 , pag . 13 .

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 22 novembre 1973

concernente il ravvicinamento delle legislazione degli Stati membri relative ai detergenti

( 73/404/CEE )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l'articolo 100 ,

vista la proposta della Commissione ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ) ,

considerando che il sistema legislativo in vigore negli Stati membri per garantire la biodegradabilità dei tensioattivi è diverso da uno Stato membro all'altro , il che ha l'effetto di ostacolare gli scambi ;

considerando che l'impiego crescente dei detergenti è una delle cause dell'inquinamento dell'ambiente naturale , in genere , e delle acque , in particolare ;

considerando che uno degli effetti inquinanti dei detergenti sulle acque , e precisamente la formazione di grandi quantità di schiuma , limita il contatto tra l'acqua e l'aria , rende difficile l'ossigenazione , intralcia la navigazione , compromette la fotosintesi necessaria alla vita della flora acquatica , influenza sfavorevolmente le varie fasi dei sistemi di depurazione delle acque di scarico , danneggia le stazioni di depurazione delle acque scarico e costituisce un pericolo microbiologico indiretto a causa del possibile trasferimento di batteri e di virus ;

considerando che è opportuno mantenere il tasso medio di biodegradabilità dei detergenti vicino al 90 % , che le conoscenze tecniche e le possibilità industriali lo consentono , che è tuttavia opportuno premunirsi contro le incertezze dei metodi di controllo che possono portare a decisioni di rigetto con gravi conseguenze economiche ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

Per detergente si intende , ai sensi della presente direttiva , qualsiasi prodotto la cui composizione sia stata appositamente studiata per concorrere allo sviluppo del processo detergente e che contenga elementi essenziali ( tensioattivi ) e in genere elementi secondari ( coadiuvanti , rinforzanti , cariche , additivi e altri elementi accessori ) .

Articolo 2

Gli Stati membri vietano l'immissione in commercio e l'impiego di detergenti quando la biodegradabilità media dei tensioattivi in essi contenuti sia inferiore al 90 % per ciascuna delle seguenti categorie : anionici , cationici , non ionici e anfoliti .

L'impiego di tensioattivi il cui tasso medio di biodegradabilità sia almeno uguale al 90 % non deve pregiudicare , in condizioni normali di impiego , la salute umana o degli animali .

Articolo 3

Gli Stati membri non possono vietare , limitare o ostacolare , per motivi riguardanti la biodegradabilità e la tossicità dei tensioattivi , l'immissione in commercio e l'impiego dei detergenti che rispondono alle disposizioni della presente direttiva .

Articolo 4

La corrispondenza alle esigenze dell'articolo 2 è verificata con i metodi di controllo definiti in altre direttive del Consiglio , che terranno conto delle incertezze di tali metodi , fissando le tolleranze appropriate .

Articolo 5

1 . Se , in base a un controllo eseguito conformemente alle direttive previste all'articolo 4 , uno Stato membro costata che un detergente non corrisponde alle esigenze dell'articolo 2 , ne vieta l'immissione in commercio e l'impiego sul suo territorio .

2 . Qualora adotti un provvedimento di divieto , esso ne informa immediatamente lo Stato membro da cui proviene il prodotto e la Commissione , precisando i motivi della propria decisione ed i particolari del controllo di cui al paragrafo 1 .

Se quest'ultimo Stato solleva obiezioni in merito a tale decisione , la Commissione procede immediatamente a una consultazione dei due Stati interessati e , se del caso , degli altri Stati membri .

Se non è stato possibile raggiungere un accordo , la Commissione , entro tre mesi dall'informazione di cui al primo comma , acquisisce il parere di uno dei laboratori previsti all'articolo 6 che non sia fra quelli notificati dai due Stati membri interessati in virtù di detto articolo .

Tale parere è fornito in base a metodi di riferimento definiti nelle direttive previste all'articolo 4 .

La Commissione comunica il parere del laboratorio agli Stati membri interessati che entro un mese possono sottoporre alla Commissione le loro osservazioni . La Commissione puo ricevere al tempo stesso le eventuali osservazioni al suddetto parere delle parti interessate .

Dopo aver preso conoscenza di tali osservazioni , la Commissione formula , all'occorrenza , le raccomandazioni del caso .

Articolo 6

Ogni Stato membro comunica agli altri Stati membri e alla Commissione quale o quali laboratori sono abilitati a eseguire i controlli secondo i metodi di riferimento di cui all'articolo 5 , paragrafo 2 .

Articolo 7

1 . Le seguenti indicazioni devono figurare a caratteri leggibili , visibili e indelebili sulla confezione con cui i detergenti sono presentati al consumatore :

a ) la denominazione del prodotto ;

b ) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo o il marchio depositato del responsabile dell'immissione in commercio .

Le stesse indicazioni debbono figurare sui documenti di accompagnamento dei detergenti trasportati alla rinfusa .

2 . Gli Stati membri possono subordinare l'immissione in commercio dei detergenti sul proprio territorio all'impiego delle rispettive lingue nazionali per le indicazioni di cui al paragrafo 1 .

Articolo 8

1 . Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative , regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il termine di diciotto mesi dalla notifica e ne informano immediatamente la Commissione .

2 . Gli Stati membri provvedono a comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva .

Articolo 9

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva .

Fatto a Bruxelles , addi 22 novembre 1973 .

Per il Consiglio

Il Presidente

J . KAMPMANN

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