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Document 31972L0280

Direttiva 72/280/CEE del Consiglio, del 31 luglio 1972, relativa alle indagini statistiche sul latte e sui prodotti lattiero-caseari da eseguirsi a cura degli Stati Membri

GU L 179 del 7.8.1972, p. 2–4 (DE, FR, IT, NL)
edizione speciale inglese: serie I tomo 1972(III) pag. 839 - 842

Altre edizioni speciali (DA, EL, ES, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/01/1997; abrogato da 31996L0016

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1972/280/oj

31972L0280

Direttiva 72/280/CEE del Consiglio, del 31 luglio 1972, relativa alle indagini statistiche sul latte e sui prodotti lattiero-caseari da eseguirsi a cura degli Stati Membri

Gazzetta ufficiale n. L 179 del 07/08/1972 pag. 0002 - 0004
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 4 pag. 0236
edizione speciale danese: serie I capitolo 1972(III) pag. 0798
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 4 pag. 0236
edizione speciale inglese: serie I capitolo 1972(III) pag. 0839
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 8 pag. 0101
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 6 pag. 0061
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 6 pag. 0061


DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 31 luglio 1972 relativa alle indagini statistiche sul latte e sui prodotti lattiero-caseari da eseguirsi a cura degli Stati membri (72/280/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, inparticolare gli articoli 43 e 209,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che la Commissione, per adempiere i compiti affidatile dal trattato e dalle disposizioni comunitarie relative all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, deve disporre di dati precisi sulla produzione del latte e sul suo impiego, nonché di dati precisi regolari e tempestivi sui quantitativi di latte cosegnati alle imprese o agli stabilimenti dell'industria lattiero-casearia e sulla produzione di prodotti lattiero-caseari negli Stati membri della Comunità;

considerando che i dati attualmente disponibili negli Stati membri sono insufficienti ai fini di un'osservazione esatta, uniforme e rapida del mercato;

considerando che occorre unificare i criteri di esecuzione delle rilevazioni sulla produzione e sull'impiego del latte nelle aziende agricole, migliorarne l'esattezza ed eseguire, in tutti gli Stati membri, rilevazioni mensili presso le imprese o gli stabilimenti dell'industria lattiero-casearia;

considerando che per ottenere risultati comparabili occorre fissare criteri comuni per la definizione del campo d'indagine, gli elementi da rilevare e le modalità di rilevazione;

considerando che per essere utilizzabili efficacemente sul piano comunitario i risultati devono essere disponibili alle medesime date;

considerando che per garantire l'informazione a breve termine della Commissione occorre completare i risultati mensili con dati settimanali sulle quantità prodotte di burro e di latte scremato in polvere;

considerando che occorre prevedere che, secondo una procedura comunitaria, l'applicazione delle disposizioni della presente direttiva può formare oggetto di misure transitorie fino alla fine del 1973, e che l'obbligo di comunicare i dati settimanali può essere abolito per certe regioni;

considerando che, affinché la Commissione possa avere un quadro d'insieme dell'evoluzione economica nel settore lattiero-caseario, occorre elaborare, secondo criteri uniformi, bilanci annui dettagliati dell'impiego del latte;

considerando che è opportuno esaminare, ad intervalli di più anni, taluni aspetti strutturali delle imprese e degli stabilimenti che lavorano o trasformano il latte;

considerando che per garantire la concordanza continua delle statistiche con l'evoluzione economica occorre riesaminare, una volta all'anno, l'elenco dei prodotti oggetto delle rilevazioni e le tabelle per la trasmissione dei risultati ed eventualmente modificarli;

considerando che occorre definire la procedura che il Comitato permanente di statistica agraria, istituito con decisione del Consiglio del 31 luglio 1972 (1), deve adottare per assicurare al momento dell'applicazione della presente direttiva la collaborazione più efficace possibile fra gli Stati membri e la Commissione;

considerando che occorre definire il contributo finanziario della Comunità per le spese sostenute, nei primi tre anni, dagli Stati membri in occasione delle indagini previste dalla presente direttiva,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. Gli Stati membri: a) svolgono, presso le unità di rilevazione definite all'articolo 2, indagini sugli elementi precisati all'articolo 4 e ne trasmettono alla Commissione i risultati settimanali, mensili, annuali e triennali;

b) effettuano annualmente la rilevazione della produzione di latte e del relativo impiego nelle aziende agricole.

2. Dette indagini saranno eseguite per la prima volta, fatte salve le disposizioni dell'articolo 4, punto 4, nel gennaio 1973.

Tuttavia, qualora l'applicazione delle disposizioni della presente direttiva alla data prevista incontri notevoli difficoltà, saranno adottate misure transitorie secondo la procedura prevista all'articolo 7 ; esse saranno applicate sino al 31 dicembre 1973 al più tardi. (1)Vedasi pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.

Articolo 2

Le indagini di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) riguardano: 1. Le imprese o stabilimenti che svolgono un'attività rientrante nel gruppo 413 «Industria casearia» della NACE ; gli enti cooperativi agricoli sono considerati facenti parte di questo gruppo;

2. le aziende agricole, i cui impianti tecnici di lavorazione o di trasformazione sono paragonabili a quelli delle imprese o stabilimenti di cui al punto 1, che lavorano o trasformano il latte di loro produzione e che cedono o vendono a terzi i prodotti lattiero-caseari fabbricati ; secondo la procedura prevista dall'articolo 7, si decidono: a) i tipi di aziende che devono essere considerate tenendo conto della loro importanza;

b) i dati da comunicare riguardanti queste aziende.

3. Le imprese o stabilimenti che raccolgono latte o crema e li cedono interamente o in parte alle unità di cui al punto 1, senza averli lavorati né trasformati ; gli Stati membri adottano le disposizioni atte ad evitare qualsiasi duplicazione nella presentazione dei risultati.

Articolo 3

1. È considerato latte, ai sensi della presente direttiva, il latte di vacca, di bufala, di pecora, e di capra. Le indagini settimanali e mensili eseguite ai sensi dell'articolo 4, punti 1 e 2 si limitano al latte di vacca.

2. L'elenco dei prodotti lattiero-caseari sui quali verteranno le indagini viene adottato secondo la procedura di cui all'articolo 7 in base ai prodotti previsti dal regolamento (CEE) n. 804/68 (1), a condizione che siano fabbricati nelle imprese o negli stabilimenti di cui all'articolo 2 ; detto elenco può essere modificato secondo la stessa procedura.

3. Le definizioni uniformi per le unità di peso dei vari prodotti - che devono essere utilizzate nella comunicazione dei risultati - vengono determinate secondo la procedura prevista dall'articolo 7.

Articolo 4

Le indagini di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) devono essere studiate in modo da permettere almeno la comunicazione dei dati di cui ai punti 1, 2, 3 e 4. I questionari devono essere redatti in modo da evitare la duplicazione dei dati.

I dati riguardano: 1. settimanalmente:

le quantità prodotte di burro e di latte scremato in polvere;

2. mensilmente: a) la quantità ed il tenore di materia grassa del latte e della crema raccolti;

b) la quantità dei prodotti lattiero-caseari freschi lavorati e pronti per essere immessi al consumo;

c) la quantità degli altri prodotti lattiero-caseari fabbricati;

3. annualmente: a) la quantità ed il tenore di materia grassa del latte e della crema raccolti. I dati devono essere trasmessi distintamente per circoscrizione, ognuna comprendente gli stabilimenti in essa installati con il seguente criterio:

Germania : Bundesländer

Francia : régions de programme

Italia : regioni

Paesi Bassi : -

Belgio : -

Lussemburgo : -

b) la quantità di prodotti lattiero-caseari freschi lavorati e pronti per essere immessi al consumo e degli altri prodotti lattiero-caseari fabbricati, ripartiti per specie;

c) il bilancio completo dell'impiego delle materie prime, sotto forma di latte intero, di latte scremato e di materia grassa. L'impiego comprende la produzione di prodotti lattiero-caseari, la restituzione ai produttori nonché altri impieghi. Gli Stati membri che, per effettuare tale bilancio, si avvalgono di coefficienti forfettari di resa possono continuare ad avvalersi di tale metodo. I valori di tali coefficienti forfettari di resa devono essere riesaminati ad intervalli regolari;

4. ogni tre anni:

il numero delle unità di rilevazione di cui all'articolo 2, secondo certe classi di grandezza ; i primi dati da fornire riguardano la situazione al 31 dicembre 1973.

Articolo 5

1. Fatto salvo il secondo comma, le indagini di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) sono effettuate sotto forma di indagini totalitarie. (1)GU n. L 148 del 28.6.1968, pag. 13.

Gli Stati membri possono limitare le indagini settimanali, ai sensi dell'articolo 4, punto 1, ad una parte rappresentativa delle imprese o degli stabilimenti.

Può inoltre essere deciso, secondo la procedura di cui all'articolo 7, che le disposizioni concernenti le indagini settimanali non sono applicate per periodi transitori da determinare nelle regioni della Comunità in cui i dati settimanali non sono rilevati alla data in cui ha efficacia la presente direttiva.

Tuttavia, quando risulti necessario, può essere deciso con la stessa procedura che le disposizioni riguardanti le indagini settimanali non vengono applicate in talune regioni della Comunità.

2. Gli Stati membri prendono tutti i provvedimenti che permettano di pervenire a risultati completi e sufficientemente esatti. Essi comunicano alla Commissione ogni informazione necessaria per consentire una valutazione dell'esattezza dei risultati trasmessi.

Articolo 6

1. Le tabelle per la trasmissione dei dati vengono stabilite con la procedura prevista all'articolo 7.

Le tabelle possono essere modificate con la medesima procedura una volta all'anno e al più tardi otto mesi prima dell'inizio del nuovo anno civile.

2. Dopo aver ricapitolato i dati, gli Stati membri trasmettono alla Commissione nel più breve tempo possibile e al più tardi: a) dieci giorni dopo la fine della settimana di riferimento, i risultati settimanali di cui all'articolo 4, punto 1;

b) quarantacinque giorni dopo la fine del mese di riferimento, i risultati mensili di cui all'articolo 4, punto 2;

c) nel mese di aprile dell'anno successivo all'anno di riferimento: - i risultati annuali di cui all'articolo 4, punto 3, lettere a) e b),

- i risultati delle rilevazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b);

d) nel meso di giugno dell'anno successivo all'anno di riferimento, i risultati annuali di cui all'articolo 4, punto 3, lettera c);

e) nel mese di settembre dell'anno successivo a quello della data di riferimento, i risultati di cui all'articolo 4, punto 4.

3. La Commissione ricapitola i dati trasmessi dagli Stati membri e comunica loro il risultato complessivo.

Articolo 7

1. Nei casi in cui viene fatto riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il Comitato permanente di statistica agraria, istituito con decisione del Consiglio del 31 luglio 1972, in appresso denominato il «Comitato», viene investito della questione dal suo presidente, sia ad iniziativa di quest'ultimo, sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

2. Il rappresentante della Commissione presenta al Comitato un progetto delle misure da adottare. Il Comitato formula il suo parere in merito a tale progetto nel termine che il presidente può stabilire in relazione all'urgenza del problema in questione. Il Comitato si pronuncia a maggioranza di dodici voti ; ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato. Il presidente non partecipa al voto.

3. a) La Commissione adotta le misure progettate quando esse sono conformi al parere del Comitato.

b) Quando le misure progettate non sono conformi al parere formulato dal Comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone immediatamente al Consiglio una proposta relativa alle misure da adottare. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

c) Se, al termine di un periodo di tre mesi a decorrere dal momento in cui al proposta è pervenuta al Consiglio, quest'ultimo non ha deliberato, le misure in questione sono adottate dalla Commissione.

Articolo 8

Le spese sostenute dagli Stati membri per le indagini del 1973, del 1974 e del 1975 sono imputate agli appositi stanziamenti del bilancio delle Comunità europee.

Articolo 9

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 31 luglio 1972.

Per il Consiglio

Il Presidente

T. WESTERTERP

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